tag:blogger.com,1999:blog-50202581458424756462024-03-19T04:29:43.403+01:00Consumatore InformatoConsumatore InformatoConsumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.comBlogger3402125tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-43212712498362292462024-03-18T00:00:00.003+01:002024-03-18T00:00:00.142+01:00Risparmio energetico: Bolzano introduce un nuovo regolamento per i supermercati<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi603gE9nzpgVOzTs0ygIjhq1LmGdnVTqGbOEowmP3DrkYNd-oVlgC1cj3fZxy79F_eB66_kQwfn19lwFceyT4ojS8DqzVs0pev1VEGYslcvChf50__M8GE1VQXOXWCebSpHPovy3-td-Z5zF-c8WYRDQPWX6YElGQu2zfDcIbu0EPKAClZnU8mdLTVlHf8/s300/BZ.PNG" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="104" data-original-width="300" height="69" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi603gE9nzpgVOzTs0ygIjhq1LmGdnVTqGbOEowmP3DrkYNd-oVlgC1cj3fZxy79F_eB66_kQwfn19lwFceyT4ojS8DqzVs0pev1VEGYslcvChf50__M8GE1VQXOXWCebSpHPovy3-td-Z5zF-c8WYRDQPWX6YElGQu2zfDcIbu0EPKAClZnU8mdLTVlHf8/w200-h69/BZ.PNG" width="200" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Fonte: comunicato stampa<br />12 marzo 2024</span></td></tr></tbody></table><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;">In futuro, nei punti vendita in dettaglio dell’Alto Adige, i frigoriferi con funzione di vendita diretta dovranno essere chiusi a chiave con sportelli per ridurre al minimo il consumo energetico. Le misure previste rientrano all'interno delle "Linee guida per la chiusura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta", approvate oggi (12 marzo) dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima Peter Brunner. In precedenza, le linee guida proposte avevano ricevuto il parere positivo del Consiglio dei Comuni. "Con questo passaggio andiamo a compiere un altro passo importante per evitare sprechi energetici", sottolinea l'assessore provinciale Brunner. "Chiudere i frigoriferi con le porte, non solo riduce il consumo energetico, ma garantisce anche una conservazione migliore dei prodotti ed un maggior senso di benessere per i clienti all'interno dei punti vendita”, evidenzia l'assessore Brunner.</div><span></span></span><p></p><a name='more'></a><span style="font-family: arial;"><br /></span><p></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b>Regolamento applicato ai nuovi frigoriferi dal 1° maggio 2024</b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Le linee guida, elaborate dall'Agenzia provinciale per l’Ambiente e la tutela del clima, prevedono che dall'1 maggio 2024 tutti i nuovi frigoriferi con funzione di vendita diretta dovranno essere dotati di porte a battente o scorrevoli. I frigoriferi esistenti dovranno essere sostituiti da nuovi apparecchi con porte entro il 31 dicembre 2030. “Vogliamo garantire che questi apparecchi di conservazione possano essere sostituiti alla fine della propria vita utile, che solitamente varia tra i 10 e i 15 anni", spiega Petra Seppi, direttrice dell’Ufficio Energia e tutela del clima. Esiste solo un'eccezione per i sistemi installati dopo il 1° gennaio 2020: in questo caso, la sostituzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2033. Obiettivo della misura quello ridurre la sostituzione prematura di sistemi ancora funzionanti e le relative emissioni di gas serra per la produzione di nuovi sistemi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il regolamento si applica ai frigoriferi verticali, a mezza altezza e combinati a libera installazione, nonché ai congelatori verticali, a mezza altezza, orizzontali e combinati a libera installazione per il self-service. La normativa non si applica ai frigoriferi per alimenti vivi, ai frigoriferi ad angolo, agli armadi per la conservazione dei vini e ai minibar, oltre alle cosiddette “saladette”, ovvero frigoriferi verticali con una o più porte o cassetti frontali.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b>Misure previste dal Piano Clima Alto Adige 2040</b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Nella prima parte generale del "Piano Clima Alto Adige 2040" è prevista una misura per evitare lo spreco di energia: nei nuovi esercizi commerciali o nelle ristrutturazioni di esercizi del settore alimentare, dunque, potranno essere utilizzati solo frigoriferi e congelatori con serratura e in tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare essi dovranno essere, gradualmente, convertiti. Le disposizioni contenute nella Legge provinciale n. 9 del 7 luglio 2010 in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e tutela del clima prevedevano anche questa misura, che ora verrà attuata, in principio con le linee guida approvate oggi dall'esecutivo.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-56803462398839876112024-03-17T10:00:00.080+01:002024-03-18T18:13:37.991+01:00Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008 <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il<b> 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a info@consumatoreinformato.it).</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (<a href="https://consumatoreinformato.blogspot.com/2016/12/manipolazione-euribor-chiedete-la.html">clicca qui per un approfondimento</a>).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222;"><span style="font-family: arial;">Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel 2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222;"><span style="font-family: arial;">La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b>(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial;">Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial;">La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial;"><b>(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial;">La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: </span><span style="color: #222222; font-family: arial;">"l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial;">La Cassazione </span><b style="color: #222222; font-family: arial;">ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.</b></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial;">Invece, ai fini del <b><u>diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.</u></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2</span><span style="font-family: arial;">024.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-62797003895088388952024-03-16T15:00:00.000+01:002024-03-16T15:00:00.244+01:00Supermoney sanzionato per pratica commeciale scorretta<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRyR_yMa3sCfqiIiy5gsC9LibutXBd3yLeL9QBIZe6w8A2feGzUjP4GBncQ_1qPBhY37RF3ROMzL5ITWyE4phxZtJaPASN4nxboMGdMO5Qs_O7QcJ2-saWM7F3tj1mIT9Ko5EJt9kW8NtQqLc1cwujNcOrYajz2sGFtcpeX55aP-XP3PPnewfcsGCXDtzi/s198/AGCMlogo.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="63" data-original-width="198" height="63" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRyR_yMa3sCfqiIiy5gsC9LibutXBd3yLeL9QBIZe6w8A2feGzUjP4GBncQ_1qPBhY37RF3ROMzL5ITWyE4phxZtJaPASN4nxboMGdMO5Qs_O7QcJ2-saWM7F3tj1mIT9Ko5EJt9kW8NtQqLc1cwujNcOrYajz2sGFtcpeX55aP-XP3PPnewfcsGCXDtzi/s1600/AGCMlogo.jpg" width="198" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Fonte: comunicato stampa<br />28 febbraio 2024</span></td></tr></tbody></table><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;">La società, che svolge attività di comparazione economica di offerte anche relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, ha diffuso claim senza gli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati. Inoltre non ha specificato che l’attività di intermediazione era remunerata e non ha definito una classificazione delle offerte commerciali precisando i criteri utilizzati.</div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 1.480.000 euro a Supermoney S.p.A. per pratica commerciale scorretta. La società è proprietaria dell’omonimo sito, attraverso il quale svolge attività di comparazione economica di offerte relative, tra l’altro, ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’attività istruttoria ha consentito all’Autorità di accertare che Supermoney ha diffuso claim privi degli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati e ha definito una classificazione delle offerte commerciali senza precisare i criteri utilizzati. Inoltre la società non ha specificato che l’attività, svolta attraverso il sito comparatore a favore dei propri partner per concludere contratti di energia elettrica e gas di intermediazione, fosse remunerata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">A seguito dell’attività istruttoria dell’Autorità, Supermoney ha posto fine alle condotte scorrette adottando numerose misure per accrescere la trasparenza informativa sui criteri di classificazione delle offerte e chiarendo che la società svolge attività di intermediazione commerciale a favore di alcuni operatori del settore.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La trasparenza delle informazioni rese ai consumatori con riferimento alle offerte di energia elettrica e gas, anche attraverso gli strumenti di comparazione come Supermoney, assume un rilievo significativo - in questa particolare fase di passaggio dal mercato tutelato al mercato libero - a garanzia di una scelta consapevole.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-47975325326019411342024-03-15T00:05:00.003+01:002024-03-15T00:05:00.135+01:0015 marzo 2024: Giornata mondiale diritti del consumatore<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfwypBo3R9ESDTE_2N7CUU5pcZWSIgtckkyl_KP7vQ5nl7uRO8ouXSdJiQ1VTFmgBrYsdYTHC0JtWG6gxKotavXJ97JAX9dMZkctM9iyn6UZjOUGcJx151jRGa4hCc6MZqy_3LHSfyCuuPX8mTUoEDBboJ_wh3-NhtCGjWZ0is1b8Cg5ZSQFhLaU0TzzoX/s1920/15%20marzo%202024%20Consumatore%20Informato.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfwypBo3R9ESDTE_2N7CUU5pcZWSIgtckkyl_KP7vQ5nl7uRO8ouXSdJiQ1VTFmgBrYsdYTHC0JtWG6gxKotavXJ97JAX9dMZkctM9iyn6UZjOUGcJx151jRGa4hCc6MZqy_3LHSfyCuuPX8mTUoEDBboJ_wh3-NhtCGjWZ0is1b8Cg5ZSQFhLaU0TzzoX/w423-h640/15%20marzo%202024%20Consumatore%20Informato.png" width="423" /></a></div><br /> <p></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-32434906272303913082024-03-11T00:00:00.002+01:002024-03-11T00:00:00.245+01:00Video sorveglianza ed altri casi. I suggerimenti del Garante privacy<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2xtwrs-KXvQ?si=YEG_hkpfKf6AFi_0" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;">Fonte: Garante privacy</span></div>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-25493278935756025612024-03-10T10:00:00.051+01:002024-03-10T15:00:25.192+01:00Condominio: deve essere riconosciuta l'agevolazione nel parcheggio al condomino disabile<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Non è valida la delibera condominiale che nega il diritto al condomino disabile di poter ottenere un parcheggio condominiale, in quanto in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La decisione è stata assunta dal Tribunale di Verbania con il provvedimento che trovate di seguito ed emesso a seguito della domanda di nullità della delibera assembleare proposta da un condomino.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Nel caso di specie, il condomino disabile aveva richiesto il riconoscimento di un parcheggio condominiale agevolato, in forza del suo stato fisico, e quindi idoneo per il suo accesso al parcheggio, in quanto vicino all'ingresso condominiale.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L'assemblea riteneva di non accogliere l'istanza del condomino, concludendo per la conferma della disposizione originaria dei parcheggi, come da delibera.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il condomino si rivolgeva al Tribunale di Verbania chiedendo che venisse dichiarata la nullità della delibera perché in contrasto con i principi costituzionali previsti a tutela delle persone portatrici di handicap.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il giudice piemontese ha deciso di accogliere la domanda avanzata dal condomino, partendo dal presupposto che anche le norme in materia condominiale devono contemperare i principi costituzionali previsti a tutela del disabile.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ne consegue che anche l'art. 1102 c.c., norma che disciplina l'uso delle cose comuni nel condominio, deve trovare interpretazione ed applicazione con gli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost. norma a tutela delle persone portatrici di handicap, e che nel vicenda di cui trattasi non sono state considerate in ambito assembleare.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ne consegue, come chiarito dal Tribunale di Verbania che il condomino portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - di poter parcheggiare in zona più favorevole, proprio per agevolare il suo accesso ed uscita dalla zona interessata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tale diritto prevale su quello degli altri condomini di avere un posto macchina più agevole e stabilito dal regolamento condominiale, in quanto non risultano gravati dei medesimi disagi fisici: "</span><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;"><i>Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto invocato dall’attore -portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta- di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e cioè in uno dei sette stalli ricavati nel cortile, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà; essi infatti possono comunque godere di altri sei stalli, oltre che del parcheggio pubblico limitrofo e dei box di proprietà esclusiva (con la possibilità, peraltro, per alcuni, di parcheggiare dinanzi ai propri box in base a quanto previsto nella delibera del 16/10/2015 al punto n. 4). In quest’ottica, il mancato accoglimento in sede assembleare della richiesta di F deve ritenersi illegittimo, in violazione dell’art. 1102 Cc nella sua lettura costituzionalmente orientata, con conseguente dichiarazione di nullità del punto n. 3 dell’impugnata delibera.</i>".</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tribunale di Verbania - sentenza n. 513/2020</span></p><a name='more'></a><p></p><iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" data-auto-height="true" frameborder="0" height="600" scrolling="no" src="https://www.scribd.com/embeds/712182458/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-n2sGuxTZBe7SnZdRZbx9" tabindex="0" title="Condominio - parcheggio comune - validità delibera assembleare" width="100%"></iframe><p style="-x-system-font: none; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size-adjust: none; font-size: 14px; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; margin: 12px auto 6px;"><a href="https://www.scribd.com/document/712182458/Condominio-parcheggio-comune-validita-delibera-assembleare#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Condominio - parcheggio comune - validità delibera assembleare on Scribd">Condominio - parcheggio com...</a> by <a href="https://www.scribd.com/user/117462790/Consumatore-Informato#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Consumatore Informato's profile on Scribd">Consumatore Informato</a></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-45151834399217651932024-03-09T15:00:00.000+01:002024-03-09T15:00:00.247+01:00Pasqua & solidarietà a Torino i giorni 16 e 17 marzo<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWynPa3pj8xgr6J-M2YTO8A5ZZaOqheOkSoROphhP_bvUQtkalnkQXbhkc4EX_rgRbFmuf0-sYkvwoHiHkh3NXt0V6cjGFXZ78W7vQ-5XweZLqGMk8Jo9bbVbb1GaBqQbLzqD0R6I2esg0IrF7B7uDttbRke8dBwzQk012cebLFfdMi3dnN1mhLQhZiEau/s875/Pasqua2024Torino.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="619" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWynPa3pj8xgr6J-M2YTO8A5ZZaOqheOkSoROphhP_bvUQtkalnkQXbhkc4EX_rgRbFmuf0-sYkvwoHiHkh3NXt0V6cjGFXZ78W7vQ-5XweZLqGMk8Jo9bbVbb1GaBqQbLzqD0R6I2esg0IrF7B7uDttbRke8dBwzQk012cebLFfdMi3dnN1mhLQhZiEau/w283-h400/Pasqua2024Torino.jpg" width="283" /></a></div><br /> <p></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-52414002183246195782024-03-08T03:00:00.010+01:002024-03-08T03:00:00.263+01:00Bene il Garante privacy che multa Enel Energia!<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-dghAp0DqhlOrc11ydxhcRiXmVQh1l_m6JXLyXSSCJPWHX9M6ZANDQpMho7SRyhC6rnQCIr88PzP27xfU90eqsHXAeujGKRdddIb94up6eLU9oy_9tl6xdI9s24J1oco2aho1OGDv0hRV_viwS8uwVIJB4Wtq28CZjsuC1-khl2JvTMUQxLAwNlR4_yFS/s406/Garanteprivacy.png" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="124" data-original-width="406" height="61" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-dghAp0DqhlOrc11ydxhcRiXmVQh1l_m6JXLyXSSCJPWHX9M6ZANDQpMho7SRyhC6rnQCIr88PzP27xfU90eqsHXAeujGKRdddIb94up6eLU9oy_9tl6xdI9s24J1oco2aho1OGDv0hRV_viwS8uwVIJB4Wtq28CZjsuC1-khl2JvTMUQxLAwNlR4_yFS/w200-h61/Garanteprivacy.png" width="200" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Fonte: comunicato stampa<br />29 febbraio 2024</span></td></tr></tbody></table><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;">Il Garante Privacy ha inflitto a Enel Energia una sanzione di oltre 79 milioni di euro per le gravi carenze nei trattamenti dei dati personali di numerosi utenti del settore dell’energia elettrica e del gas, realizzati ai fini di telemarketing.</div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il procedimento ha tratto origine da un’indagine della Guardia di finanza a seguito della quale l’Autorità aveva a suo tempo già applicato a quattro società sanzioni per 1 milione e 800mila euro e confiscato alcune banche dati utilizzate per attività illecite.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dagli ulteriori accertamenti svolti dal Garante è emerso che Enel Energia aveva acquisito ben 978 contratti dalle quattro società, nonostante queste non appartenessero alla rete di vendita della compagnia energetica.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Inoltre, a seguito di successive ispezioni presso Enel Energia, l’Autorità ha accertato che i sistemi informativi destinati alla gestione dei clienti e all’attivazione dei servizi da parte della compagnia mostravano gravi carenze di sicurezza. Enel non aveva messo in atto tutte le necessarie misure per prevenire le attività illecite dei procacciatori abusivi che - individuando agevoli “porte d’ingresso” nei sistemi informativi della compagnia - hanno alimentato per anni un business illecito realizzato mediante chiamate di disturbo, promozioni di servizi e sottoscrizione di contratti senza reali vantaggi economici per i clienti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, che nel corso del tempo hanno riguardato l’attivazione di almeno 9300 contratti, il Garante ha pertanto irrogato ad Enel Energia una sanzione di 79.107.101 euro, la più alta mai applicata dall’Autorità.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-55617283107756442812024-03-04T00:00:00.012+01:002024-03-04T00:00:00.146+01:00Mondo connesso e nuove tecnologie. I suggerimenti del Garante privacy<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ahlRJnYci0A?si=MklnrFn9jDtJm36E" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;">Fonte: Garante privacy</span></div>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-39782750464791254472024-03-03T10:00:00.114+01:002024-03-03T10:00:00.136+01:00Umidità di risalità. Il condominio può essere condannato al risarcimento del danno in favore del condomino<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il condominio può dover risarcire il danno sofferto dal condomino a causa dell'umidità di risalita originata dall'incuria delle parti comuni.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il principio, tutt'altro che scontato, è stato affermato dalla Corte di Appello di Messina (sentenza n. 731/2023), chiamata a decidere l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado in una causa tra condomino e condominio.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Occorre premettere che sul punto, la giurisprudenza non è univoca nel riconoscere la responsabilità del condominio per l'umidità da risalita, proprio perché non sempre è facile accertare se l'origine della fonte del danno è la parte comune o meno.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Nel caso affrontato dalla Corte di Appello di Messina, il condominio è stato condannato a risarcire i danni sofferti dal condomino, ma in particolare ad eseguire tutti i lavori necessari per evitare il danno da umidità di risalita.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b>- umidità di risalita e danno sofferto dal condomino</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In primo luogo, in cosa consiste l'umidità di risalita? questo tipo di danno si manifesta quando l'acqua proveniente dalla parte più bassa dell'edificio tende a salire, non incontrando alcuna adeguata </span><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;">impermeabilizzazione della struttura volta ad ostacolare il flusso.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;">Il fenomeno più normale consiste nell'umidità che si sviluppa a causa di un accumulo di acqua che non viene arginata/limitata dai muri, provocando i danni alle murature dei piani superiori (usualmente il piano terra o il primo piano) nella parte più bassa.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;">E' di tutta evidenza che questo tipo di problematica sorge con più frequenza nel caso di cattiva manutenzione ordinaria di alcune parti dell'edificio, con conseguente danno arrecato ai vicini o, nel caso di condominio, ad alcuni condomini. </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;">Nel caso di specie, la lagnanza che ha dato origine alla causa intentata da una condomina si è fondata sul danno sofferto dal suo alloggio e causato dalle infiltrazioni di umidità provenienti dai locali cantina.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;">A seguito di controllo operato con un tecnico di fiducia è emerso, infatti, che l'umidità era originata dalla cattiva manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, in particolare uno stato di carenza nella pavimentazione, dal quale derivava la risalita dell'umidità.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il Tribunale di Messina, all'esito del procedimento oggetto della nostra segnalazione, ha riconosciuto il danno sofferto dalla condomina per l'umidità di risalita, ed ha altresì condannato il condominio a realizzare tutti i lavori necessari idonei a limitare il fenomeno appena descritto.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b>- Corte di Appello di Messina: il condominio deve risarcire il danno e sostenere tutte le spese per eseguire i lavori </b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Vi invitiamo alla lettura della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina, la quale affronta una serie di questioni tecniche non secondarie e che in questa sede non tratteremo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il ragionamento seguito dal Giudice di secondo grado è quello di considerare la zona oggetto di infiltrazioni come parte comune del condominio, in quanto l'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell'edificio, e la superficie del piano terra ove si trova l'appartamento danneggiato, laddove <u>non sia disciplinato diversamente dal titolo di acquisto della proprietà</u> (circostanza non secondaria), deve essere considerato parte comune.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In termini più semplici, se la parte che origina le infiltrazioni appartiene appartiene al condominio, il dovere di manutenzione adeguata e limitazione dell'infiltrazioni spetta a quest'ultimo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Di conseguenza, laddove il condominio non abbia adeguatamente mantenuto la parte di sua competenza, deve sia rispondere per i danni sofferti dal condomino (1), sia attivarsi e sostenere tutte le spese necessarie per il ripristino della zona interessata al fine di evitare successivi danni (2).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Corte di Appello di Messina - sentenza n. 731/2023.</span></p><a name='more'></a><p></p><p style="-x-system-font: none; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size-adjust: none; font-size: 14px; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; margin: 12px auto 6px;"> <a href="https://www.scribd.com/document/705430018/Corte-Appell-o-Messina#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Corte Appell o Messina on Scribd">Corte Appell o Messina</a> by <a href="https://it.scribd.com/user/117462790/Consumatore-Informato#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Consumatore Informato's profile on Scribd">Consumatore Informato</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="0.7066666666666667" data-auto-height="false" frameborder="0" height="600" id="doc_86226" scrolling="no" src="https://it.scribd.com/embeds/705430018/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-XsMyctoNB85hfGXgi1W2" title="Corte Appell o Messina" width="100%"></iframe>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-6200433413218893992024-03-02T15:00:00.001+01:002024-03-02T15:00:00.186+01:00Attivazioni non richieste di energia elettrica e gas. Arriva una nuova sanzione dall'Antitrust<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyUXtaLq04WL_XpqV4dEg3yQjh0j96KbCXY26BVDdQaH1MoDfrmNOhriO0-zIIGLl-RxXEeVRBIrU_1I1hJuIlF3Hp70vqntrsDhTt-Xoh6Mg4yM5POwAP2q_I4BalKsdStxjHiYE35yjjrBwyRlO7Y2iUgQC3qaUSd273GlrFfYA4Ght1vcVnJCRq55vF/s198/AGCMlogo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="63" data-original-width="198" height="63" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyUXtaLq04WL_XpqV4dEg3yQjh0j96KbCXY26BVDdQaH1MoDfrmNOhriO0-zIIGLl-RxXEeVRBIrU_1I1hJuIlF3Hp70vqntrsDhTt-Xoh6Mg4yM5POwAP2q_I4BalKsdStxjHiYE35yjjrBwyRlO7Y2iUgQC3qaUSd273GlrFfYA4Ght1vcVnJCRq55vF/s1600/AGCMlogo.jpg" width="198" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Fonte: comunicato stampa<br />16 febbraio 2024</span></td></tr></tbody></table>Da luglio 2022 la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 900 mila euro a Servizio Energetico Italiano. L’istruttoria dell’Antitrust ha infatti permesso di accertare che, da luglio 2022, la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione degli articoli 20 e 26 lett. f in combinato disposto con l’articolo 66 quinquies del Codice del consumo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Inoltre Servizio Energetico Italiano in alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, violando così gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Queste condotte scorrette hanno causato il mancato rispetto, a seguito dell’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, dell’obbligo di garantire ai consumatori sia il ripristino del contratto con il precedente fornitore, sia il diritto a rimanere indenni in relazione agli eventuali importi fatturati.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-58982232104839249042024-03-01T00:00:00.005+01:002024-03-01T00:00:00.138+01:00Da class action ad azione rappresentativa: come si arricchisce la difesa collettiva dei consumatori <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La tutela collettiva degli interessi dei consumatori ha avuto diversi interventi legislativi che hanno caratterizzato questa materia, con un radicale cambiamento che, con il presente intervento, si vuole brevemente trattare.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Le ultime novità in tema di azioni collettive o c.d. azioni rappresentative sono state introdotte nel nostro sistema normativo attraverso la normativa comunitaria, nello specifico la direttiva UE n. 2020/1828, che ha trovato trasposizione con il D. Lgs. n. 28/2023.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tali norme hanno apportato rilevanti integrazioni alla disciplina in materia di tutela collettiva (<a href="https://consumatoreinformato.blogspot.com/2011/06/da-trentino-inblu-al-blog-la-class.html">vedasi una generale trattazione qui</a>), a cui questo tipo di azione si aggiunge con modifiche che risultano fondamentali ed aprono nuove strade di salvaguardia degli interessi dei consumatori.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><u><br /></u></span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b><u>Cosa sono le azioni rappresentative?</u></b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L'azione rappresentativa si fonda sul presupposto della tutela collettiva degli interessi di una categoria di consumatori in sede giudiziaria.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tale azione presuppone che vi sia stato un danno a carico dell’interessato (o meglio categoria di interessati) e ha una <b><u>finalità prettamente risarcitoria</u></b> da un lato, cioè ad ottenere un risarcimento riconosciuto a favore di tutti i consumatori lesi nei propri diritti, oltre ad ottenere dall’altro lato <u><b>un provvedimento inibitorio</b></u>, cioè porre fine a pratiche illecite e/o scorrette.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ma facciamo un esempio: la chiamata in giudizio di una nota compagnia telefonica per la produzione di cellulari difettosi oppure di una società fornitrice di luce e gas che richiede delle tariffe illegittime al fine di ottenere un risarcimento economico e il divieto del perpetuarsi di comportamenti scorretti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’azione, inoltre, è proposta non solo contro le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma anche nei confronti dei professionisti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività, commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Bisogna specificare fin da subito che la tutela delle azioni rappresentative si affianca e non sostituisce l’azione di classe precedente: la prima, infatti, risulta disciplinata dagli articoli 140 ter e seguenti del Codice del consumo, la seconda dagli articoli 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b><u>Quali sono le novità?</u></b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il nuovo D. Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 25 giugno, ha portato delle rilevanti differenze e novità rispetto alla disciplina antecedente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span> </span><span> </span><span> A. </span><u>Oggetto</u></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La nuova azione rappresentativa ha ad oggetto la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, espressamente elencati dal decreto legislativo, e tra i quali: </span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;">responsabilità per danno da prodotti difettosi;</span></li><li><span style="font-family: arial;">clausole abusive nei contratti con i consumatori;</span></li><li><span style="font-family: arial;">responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, indicazione dei prezzi al consumo;</span></li><li><span style="font-family: arial;">commercio elettronico;</span></li><li><span style="font-family: arial;">codice comunitario per i medicinali per uso umano;</span></li><li><span style="font-family: arial;">sicurezza generale dei prodotti;</span></li><li><span style="font-family: arial;">codice delle comunicazioni elettroniche;</span></li><li><span style="font-family: arial;">protezione dei dati personali; </span></li><li><span style="font-family: arial;">servizi finanziari a distanza;</span></li><li><span style="font-family: arial;">contratti di credito ai consumatori;</span></li><li><span style="font-family: arial;">sicurezza alimentare;</span></li><li><span style="font-family: arial;">negato imbarco cancellazione e ritardo del volo;</span></li><li><span style="font-family: arial;">pratiche commerciali sleali;</span></li><li><span style="font-family: arial;">pubblicità ingannevole;</span></li><li><span style="font-family: arial;">direttiva servizi;</span></li><li><span style="font-family: arial;">multiproprietà e pacchetti turistici.</span></li></ul><div><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b><u>Legittimazione</u></b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’azione è esperibile esclusivamente dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte in un apposito elenco pubblico tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello sviluppo economico).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ulteriore novità rispetto alla disciplina del 2019 è che tale azione potrà essere esperita dalle Associazioni anche senza mandato dei singoli rappresentanti, i quali potranno, in ogni caso, beneficiare dei risultati derivanti. Questo vuol dire che i soggetti legittimati potranno esercitare l’azione senza il mandato degli iscritti, i quali potranno aderire anche singolarmente in un momento successivo come successivamente descritto.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b><u>Azione rappresentativa nazionale o transfrontaliera</u></b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La nuova disciplina consente di esperire due diverse azioni, assumendo in particolare un carattere transfrontaliero:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">(1) Azione rappresentativa nazionale: avviata da un ente legittimato nello stesso Stato membro in cui è stato designato; </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">(2) Azione rappresentativa transfrontaliera: avviata in uno Stato membro differente da quello in cui l’ente legittimato è stato designato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b><u>Procedimento</u></b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il procedimento per proporre l’azione in esame è disciplinato dall’art. 140 septies del codice del consumo, il quale prevede che la domanda è proposta dai soggetti legittimati tramite ricorso davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa nel luogo in cui ha sede la parte resistente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, è pubblicato entro 15 giorni dal deposito dello stesso su un apposito portale dei servizi telematici, il PST, gestito dal Ministero della giustizia.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il giudice deciderà in primo luogo sull’ammissibilità della domanda con ordinanza e con la stessa fisserà un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 150 giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima sul PST, entro il quale i consumatori interessati potranno adire alla procedura. Il soggetto interessato può aderire alla procedura, quale sua nuova particolarità, anche successivamente alla sentenza di accoglimento entro il medesimo termine sopra indicato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">I consumatori interessati così possono aderire all’azione in due momenti distinti: o dopo l’ordinanza di ammissibilità della domanda oppure dopo la sentenza di accoglimento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’adesione si propone mediante l’inserimento della domanda nell’apposito fascicolo informatico e deve contenere una serie di dati, a pena di inammissibilità, a cui si rimanda per completezza alle norme previste.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Una volta svolto l’intero iter processuale, il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito della stessa.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><span style="font-family: arial;"><b><u>Provvedimenti</u></b></span></li></ul><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Possiamo distinguere due tipologie di provvedimenti di accoglimento, emessi anche cumulativamente, dal giudice:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">(1) Provvedimento compensativo, che può avere ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la risoluzione del contratto, la riduzione del rimborso del prezzo;</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">(2) Provvedimento inibitorio, che può stabilire la cessazione o divieto di reiterazione della condotta illegittima del professionista e la pubblicazione del provvedimento stesso sui quotidiani.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-89128548418593090282024-02-26T00:00:00.005+01:002024-02-26T00:00:00.131+01:00Vita dello studente. I suggerimenti del Garante privacy<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VHvnRdEyseI?si=E2kdLuG8deIdR_bT" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;">Fonte: Garante dati personali</span></div>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-69373285559052813042024-02-25T10:00:00.063+01:002024-02-25T10:00:00.138+01:00Medico responsabile se non prevede tutti i controlli necessari per una corretta diagnosi<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il medico è penalmente responsabile se non dispone tutti i controlli necessari al fine di accertare il reale stato del paziente e formulare la diagnosi più adattata per prevedere la cura necessaria.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Suprema Corte ha affermato tale principio secondo il quale il medico risponde penalmente anche nel caso in cui commetta un errore nel non richiedere tutte le indagini più idonee per prevedere la soluzione medica più corretta.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In altri termini, l'errore nella diagnosi non si ha soltanto nel caso di valutazione sbagliata, ma anche laddove il sanitario ometta di richiedere od eseguire tutte le analisi idonee per arrivare al giudizio idoneo in favore del paziente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La colpa professionale deriva, quindi, anche da carenza nell'anamnesi e nelle successive indagini e controlli, ossia le fasi preliminari finalizzate a delineare il quadro clinico e determinarsi nella diagnosi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione</span></p><p style="text-align: justify;"><b style="text-align: center;"><span></span></b></p><a name='more'></a><p></p><p style="text-align: left;"><b style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;"><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span>Corte di Cassazione sent. n. 15786/2023</span></b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-family: arial;">– Responsabilità medica –</span></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a (Omissis); B.B., nato a (Omissis); avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per B.B. e per il rigetto del ricorso per A.A.. udito il difensore.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In difesa della parte civile C.C. è presente l'avvocato NARDELLI CIRO, del foro di FOGGIA, che conclude per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">E' presente per l'avvocato SARACINO NICOLA del foro di FOGGIA, difensore di A.A., il sostituto processuale avvocato De Rossi Francesca del foro di Roma, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insistendo nei motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">E' presente l'avvocato DE MICHELE ANTONIO del foro di LARINO, in difesa di B.B. il quale, evidenziando i punti principali del ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Svolgimento del processo</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">1. La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in data 02/07/2020 dal Tribunale di Larino nei confronti di A.A. e B.B., appellata dalla parte civile, passata in giudicato agli effetti penali, affermata la responsabilità civile dei predetti, li ha condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C.C. - da liquidarsi in separata sede - nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa per il doppio grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">2. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. perchè, con condotta colposa, per imprudenza, negligenza e imperizia, cagionavano la morte di D.D., avvenuta per "Insufficienza cardio circolatoria in soggetto sottoposto ad intervento di riparazione aortica a cielo aperto per rottura di aneurisma dell'aorta addominale", in (Omissis) il (Omissis). In particolare, il primo, nella qualità di medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di (Omissis), e la seconda nella qualità di cardiologa presso il suddetto Ospedale, non si attenevano, nello svolgimento della propria attività, alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; omettevano di effettuare una corretta diagnosi e una corretta valutazione del quadro clinico manifestatosi in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente sul lato sinistro dell'addome ("Dolore addominale in ipocondrio lato sinistro"), in occasione del primo accesso in data 23/06/(Omissis) presso l'Ospedale di (Omissis), paziente che veniva dimesso con la diagnosi di "Ipertensione arteriosa", senza effettuare un ulteriore approfondimento diagnostico idoneo a rilevare la presenza di un aneurisma letale (situazione poi correttamente accertata in occasione del secondo accesso in data 27/06/(Omissis) presso il medesimo nosocomio, la quale ha comportato la necessità di un trasferimento di urgenza presso l'Ospedale di (Omissis), struttura idonea per le cure del caso). Nell'editto accusatorio veniva altresì evidenziato che le condotte omissive sopra descritte, laddove adeguatamente tenute, avrebbero determinato una corretta diagnosi ed evitato l'evento morte, così come verificatosi, ovvero determinato un evento morte diverso o comunque differito nel tempo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">3. Il Giudice di primo grado aveva condiviso le conclusioni cui erano pervenuti i periti E.E. e F.F. i quali, nell'affermare la correttezza della condotta dei sanitari che ebbero in cura il C.C. dal giorno 27 giugno (Omissis) fino al decesso, concludevano come segue: la morte era attribuibile ad insufficienza cardiocircolatoria in soggetto sottoposto ad intervento di riparazione aortica a cielo aperto per rottura di aneurisma dell'aorta addominale, affetto da ipertensione arteriosa, miocardiosclerosi e portatore di bioprotesi valvolare aortica; i sanitari che ebbero in cura il C.C. durante il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di (Omissis), in data 23 giugno (Omissis), nello svolgimento della propria attività non si attennero alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, omettendo l'esecuzione di un esame obiettivo completo e di approfondimenti diagnostici indispensabili al raggiungimento di una corretta diagnosi; non era possibile assumere, con ragionevole certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che una diagnosi correttamente impostata al momento del primo ricovero in data 23 giugno (Omissis), e un eventuale trattamento chirurgico in elezione, avrebbero evitato, ogni oltre ragionevole dubbio, il decesso del C.C.; si poteva offrire, tuttavia, il tasso percentualistico di mortalità post-operatoria per il tipo di intervento in elezione (3-7%) richiesto nel caso de quo, percentuale considerevolmente più bassa rispetto a quella con aneurisma rotto, che è molto elevato e cresce con l'aumentare dell'età e della presenza di comorbità, ed è pari a circa 48-72% nei pazienti con età superiore ai 75 anni. Pur riconoscendo l'errore diagnostico, la pronuncia assolutoria motivava rimarcando l'impossibilità di discostarsi dai risultati raggiunti dai periti se non con argomentazioni idonee a scardinare le loro conclusioni, che apparendo logiche e coerenti con il quadro clinico del paziente, non potevano essere poste in dubbio nemmeno dai consulenti delle difese.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">4. La Corte di appello, nell'affermare la responsabilità degli imputati per i fatti in rubrica, sottolineava in primo luogo come non fosse mai stato messo in discussione dai periti l'evidente errore diagnostico compiuto sia dal A.A. che dalla B.B. nella superficiale diagnosi effettuata sul D.D. in data 23/6/(Omissis), tanto che anche il Tribunale ne aveva pacificamente dato atto, avendo i sanitari omesso sia l'esame obiettivo con palpazione sia ogni altro esame diagnostico, pur a fronte di un'osservazione del paziente che richiedeva un approfondimento; considerava che - in base ai differenti tassi di mortalità in caso di intervento di riparazione di aneurisma intatto ovvero per un'operazione non in elezione, e cioè per libera scelta diagnostica, ma anche con aneurisma rotto, come nel caso di specie - nel C.C. la percentuale di riuscita dell'intervento di riparazione dell'aneurisma in elezione avrebbe sfiorato il 60%; riteneva dunque del tutto contraddittorie e comunque riguardanti una questione strettamente giuridica sulla quale i periti non dovevano pronunciarsi (non avendone le specifiche competenze) le conclusioni nelle quali si richiamava da parte degli esperti il principio di diritto "dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Aveva dunque errato il primo giudice laddove aveva pedissequamente riproposto in sentenza le conclusioni dei periti del Gip senza criticamente vagliarle. La Corte di (Omissis) ricordava, quindi, il principio di diritto enunciato dalla nota sentenza "Franzese" in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, secondo cui il nesso di causalità deve ritenersi accertato e sussistente, appunto, oltre ogni ragionevole dubbio, tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, dalla diagnosi omessa o dall'intervento terapeutico non effettuato o male effettuato, sarebbe potuta derivare non solo la salvezza della vita del paziente, ma anche una attenuazione del danno prodotto dalla patologia con conseguente ritardo dell'evento morte. Affermava di conseguenza che nella fattispecie a giudizio, proprio sulla base delle conclusioni dei periti del Gip, adeguatamente supportate anche dal perito della parte civile Antico, era ragionevole inferire che l'evento morte avrebbe avuto diverse modalità di verifica e differenti e più estesi tempi di sopravvivenza, qualora in data 23/6/(Omissis) i due odierni imputati avessero praticato una corretta diagnosi come pacificamente emerso dall'intera istruzione dibattimentale svolta. La correttezza della diagnosi - prosegue la Corte di merito - avrebbe infatti avuto un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica di salvare la vita del paziente, ovvero anche solo di ritardare l'evento morte e limitare le conseguenze dannose della patologia, il che equivale a dire che tra l'errore diagnostico commesso e l'evento morte sussiste un chiaro nesso di causalità sotto il profilo giuridico, prima ancora che fattuale.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">5. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, con distinti atti e per il tramite dei rispettivi difensori.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">6. Il ricorso di B.B. si fonda su tre motivi con cui si deducono:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">6.1. Inosservanza dell'art. 581, comma 1, lett. a), per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dei motivi proposti dalla parte civile appellante, la quale, secondo lo stesso assunto della sentenza impugnata, con l'atto di gravame non ha esattamente indicato i punti della sentenza che impugnava, pur invocando la riforma integrale della sentenza con affermazione di reità degli imputati, cui far conseguire l'obbligo al risarcimento del danno. La Corte di appello si è limitata ad una generica ricostruzione dei fatti, senza tener conto delle specifiche condotte degli imputati, rispetto all'efficienza causale del ruolo di ciascuno di essi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">6.2. Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per non avere la Corte di merito disposto la rinnovazione istruttoria, nonostante abbia fondato la propria decisione sulle prove dichiarative, rappresentate dalla deposizione della parte civile, C.C., e dalle dichiarazioni dei medici sentiti in sede di incidente probatorio e in dibattimento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">6.3. Carenza e manifesta e logicità della motivazione con riguardo alla ipotizzata cooperazione colposa di cui all'art. 113 c.p., presupponendo, in conseguenza, l'esistenza di un legame psicologico tra le condotte di due imputati. Così facendo, non ha tenuto conto delle distinte posizioni: la dottoressa B.B., visitato il paziente aveva rilevato l'algia addominale, dandone atto e disponendo il ritorno del paziente al Pronto Soccorso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">7. Il ricorso di A.A. consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè insussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte di D.D., con riguardo all'affermazione della responsabilità civile. Il ricorrente precisa che, al momento del secondo accesso in Ospedale l'aneurisma non era ancora rotto e che le gravi patologie da cui era affetto il paziente hanno comportato l'inevitabilità del decesso, anche se lo stesso fosse stato operato in elezione il 23/06/(Omissis), durante il primo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di (Omissis), stante l'imprevedibilità della patologia aneurismatica e della comorbidità di cui il C.C. era portatore.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">8. In data 15/11/2022, sono pervenuti motivi nuovi a firma dell'avv. Saracino Nicola, difensore del A.A..</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">9. Il 22/11/22 è pervenuta memoria, corredata di allegati, della parte civile, a firma del patrono avv. Nardelli Ciro. </span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;"><b>Motivi della decisione</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">1. I ricorsi sono inammissibili.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">2. Con il primo motivo la B.B. ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello della parte civile, già formulata in sede di gravame, che la Corte territoriale ha respinto con argomentazioni non censurabili, avendo ricordato come non possa dirsi generico l'atto di appello qualora confuti in modo preciso e dettagliato tutto il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado, pur se non contenga esattamente l'elenco delle statuizioni impugnate.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In particolare, per la parte civile, si è ritenuto che l'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, PC in proc. Colucci e altri, Rv. 254130 - 01) e che, in ogni caso, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del favor impugnationis in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità dei motivi di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, esigendosi unicamente che le doglianze non siano scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado e si confrontino con essi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tanto è avvenuto nel caso di specie, come ben affermato dalla Corte di Campobasso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della riforma della sentenza assolutoria, pur se ai soli fini della responsabilità civile, nonostante la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello, costituita in particolare dalle dichiarazioni dei periti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Come è noto, questa Corte, pronunciando a Sezioni Unite, ha affermato la necessità della rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva anche in caso di appello della parte civile (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini Caudio, Rv. 281228 - 02). Nel caso di specie, tuttavia, deve essere rimarcato come la Corte territoriale sia pervenuta all'affermazione della responsabilità degli imputati ai fini civili senza rivalutare nel merito il compendio istruttorio, bensì correggendo l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado laddove aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei medici, odierni imputati, e il decesso del D.D..</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Anche tale motivo è perciò palesemente infondato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">3. Possono essere a questo punto analizzati congiuntamente i motivi degli odierni ricorsi che contestano il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata circa la condotta gravemente colposa attribuita ai sanitari che presso l'Ospedale di (Omissis) presero in cura il paziente il 23 giugno (Omissis), omettendo entrambi, nelle rispettive qualità contestate nell'editto accusatorio, di approfondire la situazione clinica del paziente e di formulare la corretta diagnosi. Tanto è sufficiente per ritenere la cooperazione colposa, ciascun medico essendo consapevole della condotta dell'altro.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Per il resto le doglianze dei ricorrenti si risolvono in deduzioni di mero fatto, non proponibili in sede di legittimità, a fronte peraltro di una esposizione, da parte della Corte di merito, assai chiara e dettagliata dell'intera vicenda con particolare attenzione al parere scientifico formulato dagli esperti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Indiscutibile, si è più volte ricordato, l'errore diagnostico e le conseguenti errate condotte omissive. Sul punto le sentenze di merito sono assolutamente conformi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Corte territoriale è pervenuta ad una decisione difforme rispetto a quella del primo giudice per aver correttamente applicato i principi della sentenza "Franzese", cui nel tempo si sono uniformate le sezioni semplici di questa Corte di legittimità. Va, del resto, riaffermato che, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (Sez. 4, n. 23252 del 21/02/2019, Leuzzi Raffaelangelo, Rv. 276365 - 01); e che risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benchè posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente (Sez. 4, n. 26906 del 15/05/2019, Hijazi Daniel alias.... Rv. 276341 - 01. Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico che, visitando un paziente che riferiva dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, aveva proceduto solo ad un esame obiettivo, limitandosi agli accertamenti strumentali di base, con somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero scopo analgesico e dimissioni, senza considerare l'ipotesi di aneurisma aortico, riscontrabile con una semplice ecografia).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">4. Conclusivamente i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. </span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;"><b>P.Q.M.</b> </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.C. che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Conclusione Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2023 </span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-71575375249742525462024-02-24T15:00:00.004+01:002024-02-24T15:00:00.135+01:00MIlano - 22/24 marzo 2024 "Fa' la cosa giusta!"<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBUUN3uz71HKc7tIYvy9sQE95MzvO3yvATA_ZDpqGuMXtp3KL1X-pNaypkKHQMPhEE_BPE0l__uUka9K7earsxII833BjAuJBZgqmP0-UzcuJ-hCsySQs9uI_QWkFx_2dvtlsdrMjdbrweUAUpQed9Fr_VW8Wh2AMP9zfIjy3JJPjY6FESKBDNAH-c1S3-/s213/Falacosagiusta2024.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="88" data-original-width="213" height="165" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBUUN3uz71HKc7tIYvy9sQE95MzvO3yvATA_ZDpqGuMXtp3KL1X-pNaypkKHQMPhEE_BPE0l__uUka9K7earsxII833BjAuJBZgqmP0-UzcuJ-hCsySQs9uI_QWkFx_2dvtlsdrMjdbrweUAUpQed9Fr_VW8Wh2AMP9zfIjy3JJPjY6FESKBDNAH-c1S3-/w400-h165/Falacosagiusta2024.webp" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-46166132011830024772024-02-23T01:00:00.000+01:002024-02-23T01:00:00.130+01:00Fondi comuni. Il bilancio fallimentare dell’ultimo decennio: così i gestori hanno distrutto ricchezza<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxAcjGXDGCDmubd9GQxbjFHSEtOaHa7hscNYJ3pT5OtgrRNRcZFfMOeFKHwoCDjBRSO2QYCyMBe5L9Nt5-zCYppjEBw_rcl43baMCeA8XJoH6T-CCPKIyDHcENZVx5qLRivOyeW94Kx8LsgKMXeuPCSJLt3TnzsjwONQ0Zj5TvVxuhyphenhyphen_WDK7OEbtRbghRZ/s100/beppe.png" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="100" data-original-width="100" height="100" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxAcjGXDGCDmubd9GQxbjFHSEtOaHa7hscNYJ3pT5OtgrRNRcZFfMOeFKHwoCDjBRSO2QYCyMBe5L9Nt5-zCYppjEBw_rcl43baMCeA8XJoH6T-CCPKIyDHcENZVx5qLRivOyeW94Kx8LsgKMXeuPCSJLt3TnzsjwONQ0Zj5TvVxuhyphenhyphen_WDK7OEbtRbghRZ/s1600/beppe.png" width="100" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Fonte: Il Fatto Quotidiano<br />22 gennaio 2024</span></td></tr></tbody></table><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;">Gennaio è occasione di bilanci. Per il risparmio gestito sono fallimentari. Nell’ultimo decennio a fronte di un aumento del costo della vita del 18,9% i possessori di fondi comuni d’investimento italiani hanno ottenuto complessivamente il 17,7% lordo e parecchio meno al netto delle imposte. Nel caso migliore sul 15% ma di regola molto peggio per il trattamento fiscale penalizzante, sciaguratamente voluto dalle società di gestione.</div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Al che si può obiettare che altri confronti sono più pertinenti rispetto a quello con l’inflazione italiana. Ma in tal caso è peggio che andar di notte. Certo che non sarebbe colpa dei gestori, se dipendesse invece da un andamento poco soddisfacente delle Borse. Invece sono andate bene, sia per le azioni che per il reddito fisso. Sono state proprio le società di gestione a distruggere ricchezza, come concludevano ogni anno le ricerche dell’ufficio studi di Mediobanca, finché non ne venne bloccata la pubblicazione.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Prendiamo gli investimenti più sicuri, cioè i titoli italiani indicizzati all’inflazione, facilmente acquistabili da chiunque a tagli di 1.000 euro. Nei dieci anni da fine 2013 a fine 2023 hanno reso il 52,3% e non il 17,7%, sempre nel complesso. Passiamo agli antipodi cioè alle azioni: l’indice Morgan Stanley mondiale ci dice che, in euro, esse hanno mediamente reso il 137,8%. Come dire? Sia i meno rischiosi sia i più rischiosi degli investimenti mobiliari hanno stracciato il comparto dei fondi comuni italiani.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Uno si aspetterebbe che almeno a casa propria i gestori italiani rimediassero figure meno barbine, magari addirittura combinassero qualcosa di utile. Invece no: nel decennio la Borsa italiana ha fatto il 127,8% e i fondi azionari italiani solo l’89,2%. Un minus di gestione del 3,8% annuo. Impossibile capirne il perché, essendo i fondi comuni scatole nere.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Abbiamo poi i conti di liquidità con un -2,7% nominale sui dieci anni (-18% in potere d’acquisto). Peggio del denaro contante e soprattutto peggio dei buoni postali, preferibili in generale se gli obiettivi sono la liquidità, l’assenza di perdite nominali e la sicurezza. I banalissimi buoni ordinari nel decennio hanno reso il 20,9% lordo (18,3% netto) ossia casualmente quanto l’inflazione, senza mai una flessione di prezzo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ma è possibile che nel campo del risparmio gestito ogni pietra nasconda un verminaio? Sì ed è voluto. Esso è infatti pessimo per chi ingenuamente gli affida i propri soldi, ma è una gallina dalle uova d’oro per banche o sedicenti consulenti finanziari. D’altronde, salvo eccezioni lodevoli ma non significative, il suo obiettivo è proprio massacrare i clienti con costi, spese, provvigioni, commissioni d’incentivo o performance, caricamenti ecc.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dulcis in fundo: il passato è irrimediabile, ma per il futuro la soluzione è semplice: disinvestire senza indugio.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-17713068344726970422024-02-19T00:00:00.002+01:002024-02-19T00:00:00.128+01:00Bologna a 30 km/h. La posizione di Legambiente<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wU0RaAKy3gI?si=o7IYHSd-rrCLLJtt" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;">Fonte: Legambiente</span></div>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-57062489464553374812024-02-18T10:00:00.167+01:002024-02-18T10:00:00.133+01:00La banca non valuta il merito creditizio. Le conseguenze per la Corte di giustizia<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La valutazione creditizia del cliente è un obbligo a carico dell'intermediario bancario e che deve operare prima di concedere un prestito o altra forma di finanziamento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Abbiamo già trattato l'argomento, segnalando la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (<a href="https://consumatoreinformato.blogspot.com/2024/01/omessa-valutazione-della-meritevolezza.html">vedi qui</a>), la quale ha ribadito il generale principio del dovere di valutazione della solidità del cliente che richiede una somma di denaro, il c.d. <i>credit score</i>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Questo tipo di indagine ha il fine di consentire alla banca di determinare l’affidabilità del soggetto richiedente, presupposto per la concessione del credito. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In termini più semplici, esiste un valore (indicatore di rischio) che serve per misurare il grado di rischio di insolvenza del cliente, ed è fondato sul valutazioni che riguardano la tipologia del soggetto richiedente, delle sue dichiarazioni (bilanci) e della sua condotta bancaria.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Senza volersi addentrare troppo in questo tipo di controllo, si può però evidenziare che senza questa valutazione che si conclude con l'indicatore di rischio, la banca non potrebbe concedere alcun prestito: diversamente, si configura una concessione abusiva del credito, così come evidenziato dalla Cassazione con la recente pronuncia 1387/2023.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a trattare l'argomento evidenziando le conseguenze nel caso di omissione della valutazione del merito creditizio sotto il profilo delle norme comunitarie. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b>- Credito al consumo - omessa valutazione - nullità (<u>se previsto dalla norma nazionale</u>)</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La recente sentenza C- 755/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 11 gennaio 2024 (Nárokuj s.r.o. contro EC Financial Services, a.s,) ha consentito al giudice comunitario di evidenziare le conseguenze connesse all'omessa valutazione del merito creditizio del cliente che avanza una richiesta di di finanziamento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">In tali casi non si configura tanto una responsabilità dell'intermediario che non ha agito secondo i generali principi di buona fede, trasparenza e correttezza (ex artt. 1175 e 1176 c.c.), ma bensì una caso di <u style="font-weight: bold;">nullità del contratto di credito al consumo</u>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Invero, la stessa Corte di giustizia, nel richiamare l'art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, identifica un determinato obbligo pre contrattuale spettante alla banca a cui si rivolge il consumatore.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il Giudice comunitario, però, altresì chiarisce se la <b><u>norma nazionale</u></b> lo prevede, l'<b>omessa valutazione creditizia può comportare </b></span><span style="font-family: arial;"><b>la nullità del contratto di credito</b>. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tale possibilità è contemplata anche laddove il debito sia stato integralmente rimborsato dal consumatore e questi non abbia sofferto alcuna conseguenza pregiudizievole dalla omessa valutazione del credito da parte della banca</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">E ciò in ragione della finalità perseguita dalla normativa comunitaria, volta a garantire che il consumatore sia <b>sovraindebitato</b>: "<i>Quanto all’esame degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/48, da una giurisprudenza </i></span><span style="font-family: arial; font-style: italic;">costante risulta che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore previsto dall’articolo 8 di </span><span style="font-family: arial; font-style: italic;">quest’ultima, in quanto <b><u>mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di </u></b></span><span style="font-family: arial; font-style: italic;"><b><u>insolvenza,</u></b> contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di detta direttiva, che consiste, come risulta </span><span style="font-family: arial;"><i>dai considerando 7 e 9 di quest’ultima</i>,[...]"</span><span style="font-family: arial;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Nel caso affrontato dalla Corte di giustizia, l'insieme delle norme della Repubblica Ceca prevede, nel caso di violazione del dovere di valutazione del merito creditizio, la sanzione della nullità del contratto di credito al consumo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Corte, preliminarmente, ricorda che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di detta direttiva.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Come si evince chiaramente dai considerando 7 e 9 di quest’ultima, infatti, è primario garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, al fine di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Inoltre, alla luce del considerando 26 della direttiva 2008/48, l’obbligo di valutazione del merito creditizio risponde altresì alla finalità di responsabilizzare i creditori, al fine di evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tale obbligo previene infatti il rischio di sovraindebitamento o di insolvenza, risultante da una verifica insufficiente, da parte dell’istituto di credito, della capacità e della propensione del consumatore a rimborsare il credito: e tali rischi, sulla situazione del consumatore, possono d’altronde verificarsi anche dopo il rimborso del credito.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ne consegue che la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore non può essere sanata per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito: è irrilevante, peraltro, che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Corte ricorda che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2008/48, deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Corte ricorda che aveva già dichiarato, in precedenti pronunce, alla luce della finalità della Direttiva, che la sua violazione poteva essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza del diritto del creditore agli interessi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Peraltro, con riferimento al caso di specie, la Corte ha rilevato che subordinare l’applicazione di una sanzione che implica la nullità del contratto di credito (nonché la decadenza dal diritto, per il creditore, di ottenere il pagamento degli interessi convenuti), alla condizione che il consumatore abbia subito una conseguenza pregiudizievole, potrebbe favorire l’inosservanza, da parte dei creditori, dell’obbligo loro incombente in forza dell’art. 8 della Direttiva 2008/48.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Infatti, questi ultimi potrebbero essere incentivati a non procedere ad una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori ai quali concedono crediti, contrariamente agli obiettivi di responsabilizzazione dei creditori e di prevenzione di pratiche irresponsabili, al momento della concessione di crediti ai consumatori.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ne consegue che, conclude la Corte, il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro scelga di sanzionare la violazione delle disposizioni nazionali, che garantiscono la trasposizione dell’art. 8 della Direttiva 2008/48, mediante la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Così conclude la sentenza: "[...] </span><i><span style="font-family: arial;">gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a </span><span style="font-family: arial;">che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, </span><span style="font-family: arial;">tale creditore sia sanzionato, <b><u>conformemente al diritto nazionale</u></b>, con la nullità del contratto di </span><span style="font-family: arial;">credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche </span><span style="font-family: arial;">quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito </span></i><span style="font-family: arial;"><i>conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.</i>".</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Corte di giustizia UE - Sez. III^ C - 755/2022<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p style="-x-system-font: none; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size-adjust: none; font-size: 14px; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; margin: 12px auto 6px;"> <a href="https://www.scribd.com/document/701221555/Prestito-omessa-valutazione-creditizia-invalidita#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Prestito - omessa valutazione creditizia - invalidità on Scribd">Prestito - omessa valutazione creditizia - invalidità</a> by <a href="https://it.scribd.com/user/117462790/Consumatore-Informato#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Consumatore Informato's profile on Scribd">Consumatore Informato</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" data-auto-height="false" frameborder="0" height="600" id="doc_76389" scrolling="no" src="https://it.scribd.com/embeds/701221555/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-9CueWbfqEWg61EFF7huM" title="Prestito - omessa valutazione creditizia - invalidità" width="100%"></iframe>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-23896445969096180932024-02-17T15:00:00.018+01:002024-02-17T15:00:00.130+01:00Amazon e British American Tobacco sanzionate per pubblicità ingannevole di Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyUXtaLq04WL_XpqV4dEg3yQjh0j96KbCXY26BVDdQaH1MoDfrmNOhriO0-zIIGLl-RxXEeVRBIrU_1I1hJuIlF3Hp70vqntrsDhTt-Xoh6Mg4yM5POwAP2q_I4BalKsdStxjHiYE35yjjrBwyRlO7Y2iUgQC3qaUSd273GlrFfYA4Ght1vcVnJCRq55vF/s198/AGCMlogo.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="63" data-original-width="198" height="64" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyUXtaLq04WL_XpqV4dEg3yQjh0j96KbCXY26BVDdQaH1MoDfrmNOhriO0-zIIGLl-RxXEeVRBIrU_1I1hJuIlF3Hp70vqntrsDhTt-Xoh6Mg4yM5POwAP2q_I4BalKsdStxjHiYE35yjjrBwyRlO7Y2iUgQC3qaUSd273GlrFfYA4Ght1vcVnJCRq55vF/w200-h64/AGCMlogo.jpg" width="200" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Fonte: comunicato stampa<br />14 febbraio 2024</span></td></tr></tbody></table><span style="font-family: arial; text-align: justify;">Le società hanno pubblicizzato i dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori.</span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato British American Tobacco Italia S.p.A. per 6 milioni di euro ed Amazon EU S.àr.l. per 1 milione di euro per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, effettuata sia tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, sia sul sito Glo e sul sito Amazon.it.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo da parte dei minori.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno dunque violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché hanno pubblicizzato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air solo come semplici dispositivi elettronici e meri oggetti di design, puntando sull’estetica del prodotto per attrarre il consumatore, ritenendo di poter prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco che comporta l’assunzione di nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole da parte dei soggetti cui sono destinati, che ovviamente non comprendono i minori. Si tratta di una condotta gravemente ingannevole tale da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e vietato ai minori.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-21928047630040841252024-02-16T00:00:00.000+01:002024-02-16T00:00:00.128+01:00M'illumino di meno 2024 - 16 febbraio 2024<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6HRRntlVlVsJz0RAeh0wzBgRJ6-STnGfjmxEzKSBucIrXXdPXTGVHLIL0XPj_yINggQOnbBHyJEfBbaeRFF7-PjOaQOvF9E4iBrraWYbCoi7AetdYipGKxwtbumhMtGKK4lNbIDRvYwmjDByLSVKjBLdUUQLnyx2w8gWhEw6pQZw5zHLJ-yW-ziMee0XN/s704/milluminodimeno2024.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="704" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6HRRntlVlVsJz0RAeh0wzBgRJ6-STnGfjmxEzKSBucIrXXdPXTGVHLIL0XPj_yINggQOnbBHyJEfBbaeRFF7-PjOaQOvF9E4iBrraWYbCoi7AetdYipGKxwtbumhMtGKK4lNbIDRvYwmjDByLSVKjBLdUUQLnyx2w8gWhEw6pQZw5zHLJ-yW-ziMee0XN/w400-h224/milluminodimeno2024.png" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-70132642120922181082024-02-12T00:00:00.007+01:002024-02-12T00:00:00.127+01:00Trento: attenti alle biciclette elettriche truccate. Illegali e contrarie al Codice della strada<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMDUT6JujMycI_DIsoX4TbKVwJkd5bCUnA18QpXGhmFfX58SXAbVCCSbZyoOF6DstSmJVkP4KGuhiesfpxYN9bTK6YG1e5aVsnRqiQ-LkOpOwEiRrfUr3Mnn0144kqZQPa-ipoYVhW33UbGH8C6vPYjPzHpa2c8_bB1YAXebd_qiDfUDe137oMA80urll/s271/ComunediTrento.JPG" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="81" data-original-width="271" height="60" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMDUT6JujMycI_DIsoX4TbKVwJkd5bCUnA18QpXGhmFfX58SXAbVCCSbZyoOF6DstSmJVkP4KGuhiesfpxYN9bTK6YG1e5aVsnRqiQ-LkOpOwEiRrfUr3Mnn0144kqZQPa-ipoYVhW33UbGH8C6vPYjPzHpa2c8_bB1YAXebd_qiDfUDe137oMA80urll/w200-h60/ComunediTrento.JPG" width="200" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Fonte: comunicato stampa<br />5 febbraio 2024</span></td></tr></tbody></table><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;">La Polizia locale segnala la presenza in città di alcune biciclette elettriche non conformi al codice della strada.</div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Spesso di tratta di biciclette acquistate su internet senza essere a conoscenza del fatto che non sono conformi, rischiando quindi di incappare in sanzioni anche pesanti arrivando fino al sequestro del mezzo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Nello specifico: se la bicicletta elettrica viene considerata ciclomotore la sanzione arriva fino a 635 euro; ancora più salata (da 835 fino a 3.382) per chi effettua modifiche al mezzo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Polizia locale consiglia di rivolgersi sempre a rivenditori affidabili.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Di seguito il video della Polizia Locale.</span></p><a name='more'></a><p></p><div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Afy6vqBav_U?si=QGqs_JwW2WSqOERw" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-87741624854729504642024-02-11T10:00:00.053+01:002024-02-11T10:00:00.147+01:00Mediazione immobiliare. Abusiva la clausola che prevede la provvigione senza limiti di tempo<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L'attività di mediazione immobiliare è al centro del nostro commento domenicale, in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha voluto, ancora una volta, limitare lo strapotere dei promotori e dei loro contratti con i quali vincolano a loro i clienti, con penali ed obblighi a volte assurdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ecco perché gli Ermellini hanno voluto dichiarare il carattere abusivo, contrario all’art. 1341 c.c. e dell’art. 33 del codice del consumo, della clausola imposta dal mediatore e che prevede/impone al consumatore di pagare la somma prevista anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, nel caso predisposta unilateralmente dal mediatore, che impone al consumatore di corrispondergli la provvigione, anche dopo la scadenza del contratto di mediazione e senza limiti di tempo, qualora il rapporto contrattuale sia concluso in seguito con una persona riconducibile al cliente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tale clausola crea un vincolo eccessivo a carico del contraente debole, determinando quel significativo squilibrio contrattuale, presupposto per la dichiarazione di vessatorietà della clausola.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Cassazione sentenza n. 785/2024</span></p><a name='more'></a><p></p><p style="-x-system-font: none; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size-adjust: none; font-size: 14px; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; margin: 12px auto 6px;"> <a href="https://www.scribd.com/document/704072530/Contratto-di-mediazione-immobiliare-clausola-vessatoria#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Contratto di mediazione immobiliare - clausola vessatoria on Scribd">Contratto di mediazione immobiliare - clausola vessatoria</a> by <a href="https://it.scribd.com/user/117462790/Consumatore-Informato#from_embed" style="text-decoration: underline;" title="View Consumatore Informato's profile on Scribd">Consumatore Informato</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" data-auto-height="false" frameborder="0" height="600" id="doc_46287" scrolling="no" src="https://it.scribd.com/embeds/704072530/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-JdoAGHotqSnV5XGH1BBg" title="Contratto di mediazione immobiliare - clausola vessatoria" width="100%"></iframe>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-4687604264929077042024-02-10T15:00:00.002+01:002024-02-10T15:00:00.139+01:00“Mercato digitale e tutela del consumatore” - Unisalento<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eldzy5gPUQY?si=h00E6q8A8YB9ibsW" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial;">Fonte: Pupia News</span></div>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-67624529227712738942024-02-09T04:30:00.001+01:002024-02-09T04:30:00.139+01:00Pacchetti viaggio fantasma e turisti truffati - finisce male l'agenzia Esse Vacation di Gallarate<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Finisce con l'arresto del legale rappresentante la vicenda della Esse Vacation, l'agenzia di viaggi di Gallarate accusata di aver truffato migliaia di consumatori, vendendo loro pacchetti viaggio ed altri prodotti vacanza inesistenti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Il GIP di Busto Arsizio ha disposto l'arresto e la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'amministratore, accusato di aver raggirato i clienti a cui aveva venduto </span><span style="font-family: arial;">pacchetti vacanza non conformi a quanto promesso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Molte denunce, infatti, erano pervenute da parte dei clienti dell'agenzia, i quali si erano lamentati di aver vissuto esperienze negative, con viaggi disdetti senza giustificazione, indisponibilità delle strutture prenotate o comunque non del livello promesso, fino ad arrivare all'annullamento dei viaggi senza il rimborso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">L'indagine portata avanti dall'autorità giudiziaria ha evidenziato l'esistenza di pratiche finanziarie irregolari le quali hanno favorito il dissesto patrimoniale della società, e giustificato le condotte scorrette verso i clienti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Pare che molte operazioni e spostamenti di denaro siano avvenuti in assenza di valida documentazione fiscale con prelevamenti dal conto privi di giustificazione per oltre un milione di euro, con una evasione fiscale di oltre 300 mila euro.</span></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5020258145842475646.post-62554150038245418952024-02-05T00:00:00.001+01:002024-02-05T00:00:00.127+01:006/12 febbraio "giornata di raccolta del farmaco 2024"<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOpYMRYH4MdAETnOl2M3it6nyMgrsg5Sp5pdO8MIatBx9YfyveUZd5uxD99tX0wLwvSUcfI_510pJBqbSrf42skendL0NRAJSf72j8siVQiT-GIejSXNQu0h6WN9-AvG_bYficXliA3qhjBen0DGJ-0uX1lxOugaSgIjpIJB48tpbnusel4vFqPGLNkDpd/s800/giornatafarmaco2024.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOpYMRYH4MdAETnOl2M3it6nyMgrsg5Sp5pdO8MIatBx9YfyveUZd5uxD99tX0wLwvSUcfI_510pJBqbSrf42skendL0NRAJSf72j8siVQiT-GIejSXNQu0h6WN9-AvG_bYficXliA3qhjBen0DGJ-0uX1lxOugaSgIjpIJB48tpbnusel4vFqPGLNkDpd/w400-h400/giornatafarmaco2024.jpg" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Consumatore Informatohttp://www.blogger.com/profile/15114901171852043548noreply@blogger.com0