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domenica 22 settembre 2019

Bollette gas: non si devono pagare se manca il contratto

Questa domenica vi segnaliamo una recente sentenza del Tribunale di Bologna che potrà interessare tutti coloro che sono oggetto delle richieste di pagamento delle bollette del gas.

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di pagamento di alcune fatture da parte di una società venditrice di gas vero un consumatore bolognese, per il periodo 2012/2013.

La società ottiene dal Giudice di Pace il decreto ingiuntivo per l'importo relativo ai consumi di gas per il periodo sopra richiamato, e il consumatore si opponeva con rituale atto di citazione. Il Giudice di Pace dava ragione al consumatore e la società venditrice proponeva appello.

Il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, stabilendo che nel caso di somministrazione del gas in assenza di contratto, il consumatore non è tenuto a pagare i consumi in assenza di valido accordo tra le parti.

Il giudice è giunto a tale conclusione richiamando, in modo impeccabile, le norme applicabili in materia e dal cui combinato si evince il principio sopra richiamato.

L'art. 9, D. Lgs. n. 185/1999 (fornitura non richiesta) stabilisce che "È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.".

La norma in parola, attuativa della Direttiva n. 97/7/CE, introduce un principio chiaro ed inequivocabile: la fornitura di gas e/o energia deve avvenire a seguito di accordo tra le parti.

La norma comunitaria è stata, peraltro, ulteriormente migliorata con la Direttiva n. 2011/83/UE, secondo la quale: "Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni , acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi [….]". La norma attuativa italiana, ossia il D.Lgs. 21/2014, ha reso pienamente efficace la norma comunitaria nel nostro paese (vedi qui).

Su tali premesse, il Tribunale di Bologna ha ritenuto di sussistere il diritto del consumatore a non pagare le bollette in assenza di valido contratto, peraltro richiamando l'attenzione sul possibile arricchimento illegittimo da parte del contraente debole, questione non approfondita dal giudice in assenza di specifica domanda formulata dalla società venditrice.



Qui potete leggere la sentenza del Tribunale di Bologna.

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