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domenica 15 dicembre 2019

Riscaldamento condominiale. Ripartizione dei costi si fondi sui consumi dei singoli condomini

La sentenza della Cassazione che vi proponiamo questa domenica affronta, ancora una volta, la questione della ripartizione dei costi comuni all'interno di un condominio.

Ed uno dei costi condominiali più dibattuti (e contestati) tra i vari condomini è quello relativo alle spese per il riscaldamento. 

La Corte di Cassazione, dando seguito ad un orientamento consolidato, ha chiarito che la ripartizione di tale costo comune deve avvenire sulla base dell'effettivo consumo registrato, dato che può essere determinato con le valvole di consumo. 

La vicenda prende le mosse da una azione legale avviata da un condomino nei confronti del condominio e con la quale ha chiesto di dichiararsi la nullità della delibera assembleare ove era stato stabilito che la spesa per il riscaldamento condominiale sarebbe stata suddivisa  al 50% in base al consumo effettivo determinato dalle valvole e per il restante 50% in considerazione dei millesimi stabiliti con tabella.



Il condomino osserva che il condominio si era dotato di un sistema di contabilizzazione autonoma del riscaldamento consumato nei singoli alloggi e che, quindi, la divisione sarebbe dovuta avvenire sulla base di tale conteggio.

Contesta la ripartizione invece operata dal condominio (fondata al 50% sui millesimi), sostenendo che sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011, punto 10.2, nonché secondo quanto stabilito nel Regolamento UNI CTI 10200. 

La determinazione dei costi sulla base dei millesimi avrebbe dovuto riguardare solo la spesa generale di manutenzione dell’impianto e la quota di combustibile non direttamente imputabili, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere suddivisa in base ai consumi effettivamente registrati.


La tesi del condomino, respinta dai giudici di merito lombardi, è stata invece accolta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale quando il condominio si doti di un sistema di contabilizzazione del calore (valvole), il costo effettivo della spesa per il riscaldamento centralizzato deve essere suddiviso in base al consumo effettivamente registrato.


Non è quindi legittima la suddivisione della spesa effettiva, anche solo in via parziale, fondata sulla tabella dei millesimali delle unità immobiliari, né possono essere considerati validi altri criteri di riparto perché in tali casi il regolamento condominiale viola il principio di equa ripartizione sopra richiamato, con conseguente invalidità della delibera assembleare che violi tale principio.

Di seguito, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 28282/2019).

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