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venerdì 28 febbraio 2020

Disabilità: IVA ridotta anche per l'acquisto di auto elettrica o ibrida

Novità per i disabili, ed i loro familiari, che intendono acquistare un veicolo ibrido o elettrico.

Il decreto fiscale ha introdotto una importante novità, idonea a correggere una distorsione normativa, prevedendo l'IVA ridotta al 4% nel caso di acquisto anche di veicoli a combustione "alternativa".

La novità fiscale prevede questa importante agevolazione (all'art. 53 bis) per le auto ibride ed elettriche acquistate da disabili e loro familiari, previa richiesta da presentare al venditore.

La norma prevede, peraltro, anche l'esenzione del pagamento dell'imposta erariale di trascrizione (IPT) e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi previsti ex art. 8, comma 4 della legge 449/1997.

L'agevolazione sull'IVA riguarda autovetture e autoveicoli per trasporti specifici con cilindrata fino a:
  • 2.000 di cilindrata  se con motore a benzina o ibrido;
  • 2.800 di cilindrata se con motore diesel o ibrido;
  • entro 150 kW se con motore elettrico.
Coloro che possono beneficiare della misura sono i soggetti a ridotte o impedite capacità motorie permanenti, così come previsto ex art. 3 legge 104/1992); non vedenti e sordomuti;  disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
L’agevolazione fiscale può essere richiesta anche da un familiare del portatore di handicap, il quale però deve effettuare l'acquisto del veicolo nell’esclusivo interesse del disabile, solo se quest’ultimo è fiscalmente a carico del familiare.
L'IVA al 4% può essere utilizzata solo per l'acquisto di un veicolo nel quadriennio dalla data di acquisto, salvo demolizioni o furti.

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