Questa domenica torniamo a focalizzare la nostra attenzione sulla validità delle sanzioni rilevate attraverso il semaforo. Sono legittime od è necessaria la taratura di questi dispositivi?
Corte di Cassazione, smentendo il giudice di merito, ha escluso la necessità della taratura del dispositivo elettronico apposto sul semaforo e che accerti le violazioni con il semforo rosso da parte dell'automobilista.
L'obbligo di controllo ed aggiornamento periodico dello strumento elettonico riguarda, infatti, solo gli apparecchi destinati alla misurazione e accertamento della velocità, così come ricordato dalla Cassazione, richiamando la precedente sentenza n. 9645/2016.
Tale obbligo non sussiste, invece, per l'apparecchio che non è destinato ad accertare la violazione della velocità (come nel caso del semaforo) per il quale è necessario che il l'atto sanzionatorio notificato all'automobilista indichi l'attestazione di conformità e il verbale di collaudo.
Corte di Cassazione, smentendo il giudice di merito, ha escluso la necessità della taratura del dispositivo elettronico apposto sul semaforo e che accerti le violazioni con il semforo rosso da parte dell'automobilista.
L'obbligo di controllo ed aggiornamento periodico dello strumento elettonico riguarda, infatti, solo gli apparecchi destinati alla misurazione e accertamento della velocità, così come ricordato dalla Cassazione, richiamando la precedente sentenza n. 9645/2016.
Tale obbligo non sussiste, invece, per l'apparecchio che non è destinato ad accertare la violazione della velocità (come nel caso del semaforo) per il quale è necessario che il l'atto sanzionatorio notificato all'automobilista indichi l'attestazione di conformità e il verbale di collaudo.
Di seguito, il provvedimento della Corte di Cassazione.
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