La sentenza che segnaliamo con questo nostro intervento riguarda, ancora una volta, delle clausole vessatorie inserite in un contratto bancario, più precisamente un mutuo, con il quale l'istituto di credito (spagnolo) riduce i diritti del consumatore.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione delle spese sostenute durante il periodo in cui ha versato le rate di rimborso della somma ottenuta a prestito.
La clausola contrattuale, però, dispone che tale diritto debba decorrere dalla firma del contratto, con conseguente termine più breve in favore del consumatore.
La vicenda termina avanti al giudice comunitario, il quale accerta il contrasto con la direttiva 93/13/CEE, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle spese versate dal consumatore debba decorrere dal momento della firma del mutuo e non dalla data di del pagamento della spesa di cui si chiede la restituzione.
Il diritto del consumatore non può essere ristretto a prescindere dalla circostanza che egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.
Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza C - 484/2021
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