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domenica 25 agosto 2024

Malasanità - omesso consenso informato: quali conseguenze?

Il paziente ha diritto ad essere informato in modo corretto, completo e trasparente da parte del medico (o della struttura sanitaria) durante tutta la sua permanenza presso l'ospedale o la casa di cura.

Esiste, quindi, un danno da informazione sbagliata? o questo tipo di inadempimento può configurarsi solo in specifici casi?

Abbiamo già avuto modo di trattare il tema dell'obbligo informativo in ambito medico, ove il consenso informato è disciplinato all'art. 1 della Legge n. 219/2017, laddove viene previsto che nessun atto medico può essere avviato o proseguito in carenza di una piena approvazione  espressa dal paziente. 

Si ricorda che il paziente deve autodeterminarsi in modo consapevole  ed esplicito, come chiarito dalla Cassazione, secondo la quale deve essere chiaro, specifico ed effettivo, e la sua carenza può generare un danno non patrimoniale a carico del medico e della struttura sanitaria con conseguente obbligo di risarcimento in favore del paziente danneggiato.

Si ritiene opportuno ricordare che detto obbligo è previsto anche all’art. 35 del Codice di deontologia medica, secondo il quale: “il medico non può intraprendere né proseguire in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di un dissenso informato”, richiamando la l. n. 219/2017.

Questo danno è del tutto distinto da quello derivante da inadempimento della prestazione medica con lesione del diritto alla salute, e consiste nel violazione del diritto da parte del paziente di potersi autodeterminare in modo corretto e decidere se farsi operare o meno (o proseguire il trattamento sanitario o meno). 

La recente sentenza n. 16633/2023 ha modellato diverse ipotesi conseguenti al mancato adempimento degli obblighi informativi da parte dell'ospedale, configurando ipotesi distinte a seconda dei fatti allegati e provati nel caso di omessa informativa, prevedendo anche l'ipotesi di danno da difetto di autodeterminazione.

Nel caso in cui si può presumere che il paziente, anche se correttamente informato, avrebbe  avrebbe acconsentito al trattamento sanitario o all'atto medico, se vi è un suo peggioramento delle condizioni di salute (danno iatrogeno) derivante dall'operazione, il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno alla salute, sia sotto il profilo materiale che dal punto di vista morale.

Il danno da disinformazione può essere riconosciuto solo se correttamente allegato e provato da parte del paziente, il quale deve dimostrare che dalle informazioni parziali od assenti sia derivato un danno conseguente in termini di sofferenza psicologica.

 Corte di Cassazione Sez. III^ Civ. sentenza n. 16633/2023.

Omesso consenso informato -... by Consumatore Informato

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