Non è valida la multa conseguente alla violazione semaforica, e rilevata con dispositivo T-Red, nel caso in cui non esista una specifica delibera comunale che autorizzi l'istallazione del dispositivo di rilevamento.
Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, con l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, alla quale si era rivolto un automobilista per una sanzione per violazione del semaforo rosso, rilevata con T-Red.
Il comune di Moncalieri aveva notificato all'automobilista, in conseguenza dell'accertamento, verbali di sanzione con decurtazione di punti della patente.
I verbali sono stati impugnati dall'automobilista con ricorso presentato al al Giudice di Pace di Torino, con la quale chiedeva l'annullamento sostenendo, tra le altre, che il dispositivo di rilevamento delle sanzioni in remoto era stato predisposto in assenza di una delibera della Giunta del comune di Moncalieri che autorizzasse l'installazione dell'apparecchio.
L'eccezione veniva accolta dal GdiP di Torino, ma respinta dal Tribunale di Torino, quale giudice del gravame, il quale tale obbligo non sarebbe previsto nel caso di installazione in centro abitato, ricadendo l'obbligo nella competenza degli enti proprietari delle strade.
La vicenda è arrivata avanti al Giudice di legittimità, il quale ha accolto il ricorso dell'automobilista, affermando che nel caso di installazione di dispositivo T-Red in un centro abitato, esiste un obbligo di delibera della Giunta del comune che ne legittimi la predisposizione, disciplinando ogni aspetto specifico dell'installazione.
Il Giudice di legittimità ricorda che la rilevazione di una violazione del Codice della strada deve essere, in linea generale, accertata direttamente da parte degli incaricati dall'ente locale; il rilevamento con dispositivo a distanza della sanzione è una modalità solo residuale che deve, come previsto dalla legge, essere disciplinata in modo preciso.
Per quel che riguarda il rilevamento del superamento del semaforo rosso, il giudice specifica che: "[...] l'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.".
Il dispositivo che rileva questo tipo di violazioni deve, però, essere omologato e tarato: "In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e "utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni", siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).".
Ma l'ordinanza della giunta comunale è necessaria? e la Cassazione chiarisce che nel caso di predisposizione di rilevatore T - Red in centro abitato, ricade sull'organo locale (la giunta comunale) l'obbligo di emanare il provvedimento formale (ordinanza) che legittimi l'installazione.
Provvedimento che non può essere nè generale, nè generico, tant'è che nel caso di specie non è stato ritenuto idoneo a garantire la legittimità della predisposizione del macchinario la delibera n. 264/2016 citata dal Comune di Moncalieri, provvedimento con il quale si è semplicemente approvato un generale piano esecutivo della materia, con potenziamento dei controlli stradali, rimandando ad altro provvedimento per la disciplina dei rilevatori delle sanzioni a distanza.
L'assenza di una specifica delibera della Giunta comunale che individui i luoghi destinati al controllo, disciplinando ogni singolo aspetto del rilevatore a distanza, l'installazione del come il T-Red non è legittima e i relativi verbali devono essere considerati nulli.
Di seguito il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.
Cassazione civile sez. II
Ordinanza 02/08/2024 (ud. 31/01/2024) n. 21894
FATTI DI CAUSA
1. Nel corso dell'anno 2017 furono elevati, a carico di Sa.Al., plurimi verbali di accertamento per avere egli, alla guida del veicolo di sua proprietà, violato gli artt. 41, comma 11, e 146, commi 2 e 3, del codice della strada, superando, sebbene il semaforo proiettasse la luce rossa - la linea di arresto dell'incrocio tra strada Torino e viale Del Castello, nel territorio del Comune di Moncalieri.
Le infrazioni furono tutte accertate mediante rilevazione fotografica effettuata da impianto semaforico di rilevamento automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control), installato dal Comune di Moncalieri in corrispondenza dell'incrocio suddetto, in assenza di agenti sul posto.
1.2. All'esito degli accertamenti, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Moncalieri notificò all'odierno ricorrente i verbali n. (omissis) del 3.10.2017, (omissis) del 19.9.2017, (omissis)del 16.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 11.10.2017, (omissis) del 13.10.2017, (omissis) del 17.10.2017, (omissis) del 11.10.2017, (omissis) del 10.10.2017, (omissis) del 13.10.2017, (omissis) del 17.10.2017, (omissis) del 18.10.2017, avverso cui Sa.Al. propose opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Torino con due distinti ricorsi poi riuniti.
2. Con sentenza n. 556/2019, il Giudice di pace di Torino accolse le opposizioni: ritenne, infatti, illegittimi gli impugnati verbali perché la contestazione non era avvenuta immediatamente, ma a seguito dell'accertamento delle violazioni mediante l'utilizzazione di impianto di rilevamento automatico collocato sul posto, senza la presenza di agenti, in mancanza di una previa approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera di Giunta.
3. Con sentenza n. 4280/2020, in accoglimento dell'appello del Comune di Moncalieri, il Tribunale di Torino rigettò le opposizioni, ritenendo, per quel che ancora qui rileva, non necessaria una preventiva delibera per l'installazione dell'apparecchio di rilevamento, trattandosi di centro abitato ed essendo rimessa agli enti proprietari della strada la decisione sulla necessità di installare un dispositivo fisso di rilevazione automatica e ai dirigenti competenti l'individuazione concreta delle intersezioni in cui installarlo; evidenziò, quindi, che l'art. 201 comma 1 quater cod. strada prevede la necessità della preventiva individuazione da parte del prefetto dei tratti di strada dove collocare gli apparecchi di rilevamento completamente automatico soltanto per i tratti di strade extraurbane, ma non per i centri abitati; rimarcò pure, infine, che in ogni caso l'installazione potesse ritenersi disposta con delibera n. 264/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione di Moncalieri, in cui era stato indicato l'obiettivo del potenziamento dell'attività di controllo in funzione di garanzia della sicurezza della strada.
4. Avverso questa sentenza Sa.Al. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui il Comune ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., Sa.Al. ha denunciato la violazione dell'art. 5 del Codice della strada e dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto sufficiente la delibera P.E.G. 2016 a legittimare l'installazione dell'apparecchiatura PARVC, nonostante il suo contenuto meramente programmatico e la mancanza di puntuali indicazioni dove ubicare concretamente l'impianto; per altro profilo, il ricorrente ha quindi sostenuto che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto necessario un atto amministrativo di individuazione delle intersezioni regolate da semaforo dove collocare l'apparecchio di rilevazione automatica soltanto per le strade extraurbane, di competenza del prefetto e non anche per le strade del centro abitato, di competenza dell'ente proprietario.
1.1. Il motivo è fondato.
Come rappresentato dal ricorrente, contraddittoriamente il Tribunale ha dapprima stabilito che l'istallazione nei centri abitati di un rilevatore a distanza dell'attraversamento di un incrocio a luce rossa sia consentita ma debba essere preventivamente deliberata dall'ente proprietario, a mezzo dei dirigenti , ex art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (TUEL), secondo la previsione del terzo comma dell'art. 5 del Codice della strada, per cui gli atti di "regolamentazione della circolazione" sulle strade "debbano essere emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali"; quindi, nel prosieguo della motivazione, ha ritenuto sufficiente, nella specie, a legittimare l'installazione la delibera di Giunta n. 264/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione di Moncalieri, in cui era stato indicato soltanto l'obiettivo generale del potenziamento dell'attività di controllo in funzione di garanzia della sicurezza della strada; infine, ha affermato che, ex art. 201 comma 1 bis, lett. g bis e comma 1 quater, è soltanto sulle strade extraurbane - e non nei centri abitati - che questi apparecchi devono essere installati e utilizzati previo provvedimento del prefetto di individuazione del tratto recante determinate caratteristiche, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Diversamente da quanto eccepito dal Comune controricorrente, con il suo primo motivo di ricorso Sa.Al. ha proprio censurato questa sovrapposizione di rationes decidendi, lamentandone la erroneità in fatto e in diritto.
Deve allora considerarsi che, prima delle modifiche all'art. 201 cod. strada come introdotte dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214, questa Corte aveva stabilito che le condizioni legittimanti, in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox, la contestazione differita dell'infrazione non ricorressero nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa fosse constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica; infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non "appariva consona" all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appariva superabile alla luce del disposto dell'art.384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto (Cass., Sez. 2, n. 23301 del 17/11/2005; Sez.2, n. 8465 dell'11/4/2006; Sez. 2, n. 7388 del 26/3/2009, Sez. 2, n. 27414 del 28/11/2009). Su questa premessa, questa Corte aveva ritenuto illegittima la sanzione per "elusione" del precetto legislativo di contestazione immediata e, per altro verso, per l'impossibilità di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico aveva operato.
L'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e "utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni", siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).
È, dunque, ormai stabilito che, dopo le modifiche dell'art. 201 cod. strada, gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni, che la contestazione possa essere differita e che per l'accertamento della sanzione non sia necessaria la presenza di organi di polizia stradale.
La previsione della contestazione differita e dell'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, costituisce comunque, e ancora, un'eccezione alla regola generale posta dall'art. 200 cod. strada e, in generale, dall'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689: in conseguenza, questa eccezione necessita, per operare, di una specifica regolamentazione.
In senso diverso e contrario non rileva il comma 1 quater dell'art. 201, come inserito dall'art. 36 l. 120/2010, laddove prevede che "fuori dei centri abitati" gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni di cui alla lett. g bis dello stesso articolo (tra cui proprio il passaggio con luce rossa, ex art. 146) possano essere "installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ricorrendo specifiche e predeterminate caratteristiche di questi tratti.
La previsione della previa individuazione da parte del prefetto per le strade extraurbane non significa affatto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che nei centri urbani l'apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica sia sottratta alla regolamentazione degli enti proprietari, ma deve intendersi diretta ad individuare l'organo competente alla regolamentazione fuori dal centro abitato.
Sul punto, allora, deve ancora considerarsi che l'art. 5 del codice della strada prevede al comma terzo, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Nell'art. 7, sono quindi previste le competenze del Sindaco (in particolare, in situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti caratterizzati da ragioni urgenti o contingenti) e della Giunta: in quanto organo politico del Comune, quest'ultima, ai sensi dell'art. 54 TUEL, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
In particolare, pertanto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è la Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti, a gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione, come definita - quest'ultima - dal n. 9 del comma primo dell'art. 3 cod. strada (il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada).
Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro abitato, a mezzo di delibera della Giunta, nell'esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano.
Questa individuazione non è contenuta nella delibera n. 264/2016 prodotta dal Comune, adottata per l'approvazione del Piano esecutivo di gestione del Comune di Moncalieri: questo provvedimento, infatti, ha funzione unicamente programmatica e a tale scopo è stata prevista non in dettaglio, ma soltanto in generale, senz'altra specificazione, "l'installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto della violazione dell'art. 146 comma 3 cod. strada".
Al contrario, come rilevato in ricorso, proprio in questa delibera è previsto che l'installazione di questi apparecchi avvenga "previa predisposizione di atti propedeutici all'installazione".
In conseguenza, in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non fosse legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell'ente proprietario (cfr., in materia di conseguenze della contestazione differita in materia di rilevazione dell'eccesso di velocità, in ultimo, Sez. 6 - 2, n. 23726 del 01/10/2018): la sentenza deve perciò essere cassata sul punto.
2. Dall'accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art.201 del codice della strada e degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale considerato che la contestazione degli illeciti è avvenuta con la rielaborazione, da parte di agenti, dei dati raccolti dall'apparecchio, il cui funzionamento non era, perciò, completamente automatico ma costituiva unicamente un ausilio per l'accertamento da parte dell'agente, con conseguente assenza di giustificazione della contestazione differita.
3. Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'opposizione di Sa.Al. e la conseguente dichiarazione di nullità dei verbali di accertamento n. (omissis) del 3.10.2017, (omissis) del 19.9.2017, (omissis)del 16.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 11.10.2017, (omissis) del 13.10.2017, (omissis) del 17.10.2017, (omissis) del 11.10.2017, (omissis) del 10.10.2017, (omissis) del 13.10.2017, (omissis) del 17.10.2017, (omissis) del 18.10.2017.
In considerazione della novità della questione trattata, le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione di Sa.Al. avverso i verbali di accertamento n. (omissis) del 3.10.2017, (omissis) del 19.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 16.9.2017, (omissis) del 11.10.2017, (omissis) del 13.10.2017, (omissis) del 17.10.2017, (omissis) del 11.10.2017, (omissis) del 10.10.2017, (omissis) del 13.10.2017, (omissis) del 17.10.2017, (omissis) del 18.10.2017, dichiarando la nullità dei verbali suindicati;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di merito e di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 31 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2024.
Nessun commento:
Posta un commento