La sentenza della Cassazione che potete leggere di seguito ribadisce un principio consolidato in ambito di anomale rilevazioni di consumi di gas ed energia elettrica: il venditore deve dimostrare che il consumo indicato in bolletta corrisponda a quanto effettivamente fornito al consumatore.
Abbiamo trattato questo argomento in più circostanze (vedi qui), chiarendo che la posizione di colui che deve pagare la bolletta deve essere chiara: contestare i consumi eccessivi e non conformi, addossando l'obbligo sulla società fornitrice di provare il corretto funzionamento del contatore.
E questo principio ci viene ricordato anche dalla Suprema Corte con la sentenza in commento: "Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 )."
E' importante contestare il funzionamento irregolare del contatore, ma anche essere presenti quanto vengono a cambiarlo, con due importanti accortezze:
(1) dovete fotografare il contatore vecchio e quello nuovo (riprendete i numeri);
(2) rispondente sempre in senso affermativo quando vi viene chiesto (per iscritto) se volete presenziare verifica del contatore.
In questi casi, vi è una ripartizione dell'onere della prova volto a comprendere se la rilevazione è corretta o meno:
1. il consumatore deve dimostrare, attraverso un dato statistico dei mesi precedenti, che il consumo rilevato in quel periodo (ad esempio uno specifico mese) non è conforme;
2. la società venditrice, per contro, dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore e dei consumi;
3. Da ultimo, "l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite".
Il consumatore deve, in conclusione, anche contestare e argomentare le ragioni per le quali il consumo abnorme non può essere a lui imputato, proponendo argomenti in contrasto con la rilevazione operata dal venditore.
Cassazione Civile III^ Ordinanza 25542/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)
Nessun commento:
Posta un commento