Questa vicenda ci consente anche di ragionare in merito al soggetto economico che gestisce queste attività, in quanto l'associato non viene informato in modo completo e trasparente in merito all'esistenza del club.
In termini più semplici, vi siete mai chiesti se esistano mail di convocazione dell’assemblea o un bilancio annuale? E, soprattutto, dove finiscono i soldi versati per gli oneri di gestione annuali?
1) Il classico copione: resort, pressioni, firma e... niente vacanza
Come si finisce a firmare un contratto di iscrizione al Club Michelangelo? Tutto comincia con un appuntamento in uno dei resort del circuito (Ontani, Fenice, Meridie), in Sardegna o Calabria, spesso su invito, oppure perché si è già titolari di un altro certificato vacanza (ad esempio, Club Getaway).
Una volta giunti presso la struttura, i consumatori vengono sottoposti a pressanti inviti a partecipare a un incontro di presentazione del cosiddetto modello Michelangelo, con un invito a firmare il contratto di adesione e provare questo prodotto vacanza.
In questo clima, i consumatori aderiscono al sistema Michelangelo senza valutare criticamente i limiti (come la formula “previa disponibilità”) o le modalità di prenotazione e gestione (come il sistema a punti o l’assegnazione degli appartamenti).
Quando viene avviato il rapporto, ogni anno si devono pagare le spese di gestione, mentre non sempre è possibile prenotare in una struttura, perché il regolamento del club prevede che l'associato possa usufruire del diritto se c'è posto.
Nel caso di specie, il consumatore ha deciso di interrompere il pagamento delle rate e delle spese di gestione. In risposta, ha ricevuto una formale intimazione di pagamento da parte di Elodie.
Il consumatore, tuttavia, non si è arreso e ha fatto ricorso alla Corte d’Appello, chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità delle sue ragioni.
E finalmente è stata fatta giustizia.
La Corte ha ribaltato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo nullo il contratto, in quanto non conforme né al Codice Civile né al Codice del Consumo.
"La sottoscrizione del contratto determinava l’adesione a un’associazione del tutto indeterminata nella forma giuridica, nulla essendo specificato in merito nell’articolato contrattuale, e senza che vi fossero indicazioni sulle modalità di gestione e partecipazione degli associati."
"Non viene specificato il certificato di associazione di cui l’appellante sarebbe titolare. Mancano informazioni su periodo di godimento, modalità di scelta del soggiorno, e criteri di selezione in caso di richieste concorrenti."
Tutte queste ragioni hanno portato il giudice a ritenere il contratto di GHT - Elodie privo di un oggetto determinato e con informazioni chiare e trasparenti, con conseguente sua nullità, certificando il diritto del consumatore a non dover pagare per l'acquisto del certificato Michelangelo e le spese di gestione annuali.
Nessun commento:
Posta un commento