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domenica 20 ottobre 2019

Tutor privo di controllo periodico? la multa deve essere annullata

Violazione rilevata con il tutor? è valida se il dispositivo viene sottoposto al periodico controllo da parte del controllato con periodicità dal soggetto rilevatore(Polizia stradale o locale).

La Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio con la recente Ordinanza n. 24757/2019, con la quale ha annullato una sanzione stradale notificata a seguito di controllo con sistema di rilevazione della velocità a distanza.

Nel caso di specie, la Prefettura di Roma aveva notificato ad un automobilista una sanzione stradale rilevata con il sistema SICVe (tutor), accertata a distanza attraverso l'apparecchiatura elettronica.

L'automobilista aveva impugnato la sanzione, contestando anche l'omessa verifica periodica del dispositivo, e quindi la carenza di certezza della violazione accertata e solo successivamente contestata.

Il giudice di legittimità ha annullato la multa, ritenendo che il dispositivo di accertamento non era stato oggetto di controllo, presupposto fondamentale per la validità della violazione contestata.

La verifica periodica deve riguardare, come si legge nella sentenza, sia la funzionalità del dispositivo che la sua taratura.

Tale carenza di prova invalida la sanzione notificata all'automobilista, come potete leggere nell'ordinanza che trovate qui di seguito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE VI - 2 CIVILE 

Ordinanza 21 febbraio - 3 ottobre 2019, n. 24757

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA sul ricorso 6668-2018 proposto da: 

xxxxxx elettivamente domiciliato in ROMA, xxxxxx; 
- ricorrente - 

contro 

PREFETTURA XXXXX; 
- intimata - 

avverso la sentenza n. XXXXX del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 19/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO)

 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 

Il signor xxxx chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Velletri che, confermando la sentenza del giudice di pace, ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contestazione della violazione amministrativa di eccesso di velocità accertato mediante sistema SICVe (c.d. "sistema tutor"), notificatogli dalla prefettura U.T.G. di Roma per l' irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie di sospensione della patente e decurtazione di punti dalla stessa. Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi, tutti riferiti al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.. 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle previsioni della I. 273/91 e dell'art. 4 d.m. 1123/05, dell'art. 345 reg. esec. c.d.s., dell'art. 45, sesto comma, c.d.s., in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 113/15, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 45, sesto comma, c.d.s., non fosse pertinente al caso di specie, nel quale la violazione era stata accertata mediante sistema SICVe (c.d. "sistema tutor"), che, secondo il tribunale, sarebbe stato estraneo all'oggetto di tale pronuncia della Consulta. 

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 210 c.p.c.. 

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del voto n. 71 dell'adunanza del 28.4.04 della V sezione del Chnsiglio superiore dei lavori pubblici e dell'art. 1 del decreto di omologazione n. 3999 del 24.12.04. Ric. 2018 n. 06668 sez. M2 - ud. 21-02-2019 -2- L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 

La causa è stata chiamato all'adunanza di camera di consiglio del 21.2.2019, per la quale non sono state depositate memorie. Il primo motivo di ricorso è fondato. Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45, sesto comma, c.d.s. «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura» (Corte cost. 113/15), deve ritenersi che il citato art. 45, sesto comma, c.d.s., come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura. 

Qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. 533/18; Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass.25125/15). 

La statuizione del tribunale secondo cui il citato principio giurisprudenziale non sarebbe applicabile al caso di specie risulta dunque erronea; questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che detto principio opera anche in relazione ai rilevamenti effettuati a mezzo del sistema di accertamento "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente detto "tutor" (cfr. da ultimo Cass. 533/18), il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 c.d.s. (Cass. 5873/17). Ric. 2018 n. 06668 sez. M2 - ud. 21-02-2019 -3- Nella specie, il ricorrente ha contestato sia in primo che in secondo grado l'attendibilità dei rilevamenti effettuati, facendo insorgere l'obbligo per il giudice ti`c accertare l'adempimento degli obblighi di taratura e verifica da parte dell'amministrazione. Il primo motivo va quindi accolto, e i motivi secondo e terzo restano conseguentemente assorbiti. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio sopra enunciato. 

PQM 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2019 

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019.

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