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domenica 7 luglio 2024

Certificato Getaway - a Vicenza viene dichiarato nullo un nuovo contratto

Il Tribunale di Vicenza, con la recente ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. che potete leggere di seguito, ha accertato che altri due consumatori vicentini non sono iscritti a club Getaway e non devono pagare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e assistenza, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o a info@consumatoreinformato.it).

Il giudice, seguendo l'orientamento già formatosi proprio in altri casi già affrontati (vedi qui), ha ritenuto che il contratto di acquisto del certificato Getaway non sia rispettoso dei requisiti previsti dal codice civile e dalla normativa dei consumatori.

Come abbiamo potuto riscontrare in molti casi sottoposti alla nostra attenzione, alle "parole" (promesse fatte dai promotori che vi ricevono all'albergo durante il primo incontro, e poi al successivo incontro presso la vostra abitazione), non corrispondono i "fatti" (ossia il contratto firmato, il quale contiene una realtà profondamente diversa da quella raccontata dal promotore).

E alle "parole" (ovverosia le stesse promesse contenute nel contratto firmato), non corrispondono nemmeno i "fatti" di chi si reca in uno dei due/tre resort disponibili tra Calabria e Sardegna.

E cosa si viene a scoprire quando si arriva al resort? 

→ Il certificato vale solo per due persone;

→ I servizi sono limitati;

→ I luoghi di destinazione sono limitati.

Insomma, sono più i limiti che i reali vantaggi che discendono da questo contratto, ma intanto le spese di gestione devono essere pagate.

Pagamento richiesto nonostante, come accertato dal Tribunale di Vicenza, l'iscrizione si fondi su un contratto ove, come chiarito nel provvedimento che trovate di seguito che: "[...] non è possibile accertare quali servizi siano a disposizione, in quali strutture, con quali modalità, in quali periodi ecc., pur essendo previsto a carico del consumatore, oltre all'elevato prezzo iniziale, anche delle spese di gestione aggiuntive periodiche: 310 euro per il “servizio di attenzione al socio, il booking, utilizzo della reception e centralino telefonico (escluso il costo delle chiamate)".

Correttamente, il Tribunale di Vicenza non ha potuto che dichiarare la nullità del contratto e scogliere ogni vincolo tra il consumatore e coloro che lo hanno iscritto a Club Getaway, come già accaduto in altre circostanze (approfondisci qui).

 Tribunale di Vicenza, Ordinanza del 06-06-2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA 

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice monocratico nella persona del magistrato dott. ### ha pronunciato la seguente -

 O R D I N A N Z A 

### 702 BIS E SS. CPC nella causa ex art. 702 bis c.p.c .iscritta a ruolo il ### promossa da ### (c.f. ###), nato a ### del ### il ### e residente in ### -### del ### via ### n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### C.F. ###, elettivamente domiciliato presso il suo studio a ### Valbrenta, loc. Campolongo sul ###, via ### n. 49, RICORRENTE contro: ### s.r.l., (c.f. e p.iva ###) con sede ###, indirizzo pec:  Il Tribunale a scioglimento della riserva osserva quanto segue. 

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ### esponeva: -di avere in data ### sottoscritto con la società ### “contratto di vendita n. 3393 di iscrizione al ### by T.S. & R.E.I.ltd con sede in ### 13/19, ### Uk, ###” , pagando ad ### s.r.l. la somma di euro € 14.450,00 (doc. n.2-3): -tale contratto prevedeva quale oggetto la vendita del diritto di usufruire, fino all'anno 2053, di tutti i servizi turistici del c.d. ### e in particolare di usufruire di una settimana all'anno degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al “club”,indicati in un dépliant, a fronte del corrispettivo di € 19.150,00; -in data ### aveva ceduto ad ### s.r.l. il diritto d'uso relativo ai complessi turistici residenziali del ### per gli anni 2019, 2020 e 2021 per il prezzo concordato di € 4.700,00, importo compensato in sede di pagamento del corrispettivo del contratto(€ 19.150,00)con conseguente pagamento da parte del ### della minor somma di €14.450,00, e mancata fruizione di servizi fino al 2021, quando aveva trascorso una settimana in ### nel mese di giugno -solo in data ###, due anni dopo la stipula del contratto gli era stato consegnato un .“certificato di associazione”al“club”###emessoda T.S. & R.E.I LTD Touristic Services and ### ; -dal contratto nessuna indicazione viene fornita in merito al club a cui si associa l'aderente, se non il luogo della sede ###risulta possibile evincere a cosa effettivamente si associ l'aderente né se le prestazioni offerte vengano rese o gestite dalla società contraente ### s.r.l.; -neppure dal certificato è possibile evincere a cosa si associ l'acquirente, se al “### and ### Limited” o al “### Getaway”, inoltre per entrambi gli enti non vengono specificati gli elementi identificativi, né la loro natura giuridica, gli organi rappresentativi, l'oggetto sociale e i rapporti con la venditrice; -non risultano neppure indicati gli effettivi proprietari degli immobili, né viene specificato il diritto turnario d'uso, né il modo di determinazione del periodo di godimento delle vacanze, limitandosi il contratto a prevedere un periodo di godimento degli alloggi in una settimana all'anno; -nulla viene specificato in merito all'ipotesi in cui l'alloggio non sia disponibile nel periodo scelto dall'acquirente del certificato né di eventuali criteri sostitutivi.  -i termini e le condizioni del contratto, redatto su modulo predisposto dalla venditrice, risultano del tutto generici e valide per tutte le unità abitative (non meglio identificate) risultando specificati soltanto il prezzo di € 19.150,00, le firme e le date apposte in calce al contratto; - non essendo state fornite al consumatore le informazioni necessarie per il valido perfezionamento del contratto, esso era da ritenersi nullo per indeterminatezza; -pertanto con lettera del 12.11.21,inviata per il tramite del proprio procuratore il ### aveva eccepito la nullità del contratto e richiesto ad ### la restituzione del prezzo pagato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche in ragione delle obbligazioni dallo stesso assunte con terzi per far fronte agli impegni assunti con ### ed al conseguente ricorso al credito al consumo; -### non aveva riscontrato la missiva, e ### aveva ricevuto dalla società T.S. & R.E.### and ### estranea al contratto e qualificatasi come “proprietaria”del club “Getaway”, la quale richiedeva quote annuali di gestione per servizi non usufruiti, richiesta di pagamento subito contestata per i motivi già esposti nella succitata missiva del 12.11.21 e rilevando che nessun rapporto contrattuale è in essere tra ### e la società richiedente; -il ricorrente aveva inoltre promosso nei confronti di ### tentativo di mediazione volontaria, al fine di definire bonariamente la posizione, facoltà peraltro auspicata dall'art. 8 del contratto medesimo, ma ### s.r.l. non aveva aderito al medesimo . 

Tutto ciò premesso, il ricorrente la conveniva in giudizio per sentire accertare che il contratto stipulato tra ### srl e ### in data ### è nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.. e per sentire condannare la convenuta alla restituzione delle somme corrispostele ., detratto il corrispettivo per l'unica settimana di vacanza di cui aveva fruito nel giugno del 2021, da quantificarsi in via equitativa. 

Disposta la notificazione del ricorso e fissata la comparizione delle parti, nessuno si costituiva per ### che veniva dichiarata contumace stante la regolare notifica . 

All'udienza svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc la parte ricorrente si riportava alle proprie deduzioni e conclusioni e il giudice si riservava . 

Ritenuta la competenza del Tribunale di ### quale foro del consumatore ai sensi del ### legislativo 06/09/2005, n. 206 e dell'art. 7 del contratto , va osservato che effettivamente il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto: con esso ### “vende l'iscrizione al ### by T.S. in formula Trust”, il che conferirebbe al socio il diritto di fruire di tutti i servizi turistici offerti dal ### tra cui un pernottamento per 7 giorni per due persone “nelle strutture identificate nei depliant che vengono consegnati al socio, oppure tramite le offerte speciali he attribuiscono il diritto di soggiorno in hotel o di partecipare a viaggi organizzati, crociere, al prezzo e condizioni agevolate”. 

Tuttavia il ricorrente dichiara essergli stato consegnato solo il contratto (doc.2) e successivamente, previo pagamento del prezzo, la nota informativa (doc.3) e il certificato (doc.4) che ha allegato al ricorso, che nulla specificano circa l'oggetto del contratto. Quindi non è possibile accertare quali servizi siano a disposizione, in quali strutture, con quali modalità, in quali periodi ecc., pur essendo previsto a carico del consumatore, oltre all'elevato prezzo iniziale, anche delle spese di gestione aggiuntive periodiche: 310 euro per il “servizio di attenzione al socio, il booking, utilizzo della reception e centralino telefonico (escluso il costo delle chiamate) ” ecc. La “nota informativa”(doc.3) riguarda in realtà solo le rate di pagamento da parte del consumatore.   A supplire tale estrema genericità e carenza di informazioni viene prevista genericamente la possibilità per il consumatore di “chiedere delucidazioni semplicemente contattando informazioni ad ### a mezzo email fax telefono e simili” (art. 1 del contratto doc.2) Nemmeno tale disponibilità risulta veritiera, atteso che la convenuta non risulta avere riscontrato le richieste inviate dal legale del ricorrente e non si è presentata in sede di mediazione all'udienza del 23.5.2022 benchè la mediazione fosse stata prevista in contratto dall'art. 8. 

Il contratto concluso dal ricorrente con la convenuta va pertanto dichiarato nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt,. 1418 e 1346 c.c. La convenuta va condannata a restituire quanto ricevuto dall'attore, detratto il costo dell'unica settimana di vacanza effettivamente goduta. Considerato che il ricorrente in data ### aveva compensato parte del prezzo dovuto cedendo ad ### s.r.l. il diritto d'uso relativo ai complessi turistici residenziali del ### per gli anni 2019, 2020 e 2021 per il prezzo concordato di € 4.700,00 (doc. 5) importo compensato in sede di pagamento del corrispettivo del contratto(€ 19.150,00), con conseguente pagamento da parte del ### della minor somma di€14.450,00, il corrispettivo per l'unica settimana goduta può essere individuato in un terzo della somma compensata e relativa a tre annualità (4700,00 :3 = 1566,66) e quindi la convenuta deve restituire al ricorrente euro (€ 14.450,00- 1566,66= ) 12.883,34, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Non si fa luogo alla condanna ex art. 8 D.Lgs.28/2010 per mancata partecipazione alla mediazione, non rientrando la fattispecie tra i casi di mediazione obbligatoria (non essendo il contratto assimilabile neppure alla multiproprietà proprio per la indeterminabilità dell'oggetto ; cfr. Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 6750 del 19/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6352 del 16/03/2010). 

In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 e DM 147/2022 in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa e alle attività svolte.  

P.Q.M.  

Il Tribunale, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) dichiara la nullità del contratto n. 3393 sottoscritto da ### e ### s.r.l. in data ### , e per l'effetto condanna ### s.r.l. a restituire a ### la somma di euro € 12.883,34 oltre agli interessi legali dalla proposizione della domanda al saldo effettivo; 2) condanna ### s.r.l. a rifondere a ### le spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 2185,48 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a.  e c.p.a. come per legge. 

Si comunichi.  ### 05/06/2023 

IL GIUDICE

 Dott. ### 

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