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domenica 21 settembre 2025

Richiesta di pagamento di bollette di energia elettrica o gas: il consumatore deve avviare la mediazione

La recente sentenza del Tribunale di Ragusa (n. 705/2025) ci consente di tornare a trattare un argomento caro a questo blog, ossia chiarire alcuni punti fondamentali per i consumatori che si trovano a dover fronteggiare una richiesta di pagamento da parte del fornitore di energia elettrica (per un controllo delle bollette, o se avete ricevuto un decreto ingiuntivo, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Nel caso affrontato dal giudice siciliano, una società aveva infatti ricevuto un decreto ingiuntivo per circa 35.000 euro, somma relativa a forniture non pagate. 

La società  ha proposto opposizione, sollevando diverse eccezioni: dalla prescrizione del credito all’assenza di mediazione, dalla mancata notifica delle fatture alla richiesta di CTU (consulenza tecnica d’ufficio). Ma il Tribunale ha rigettato l’opposizione, non ritenendo di dover accogliere le contestazioni formulate dalla società, così obbligandola a pagare le fatture.

Vediamo gli aspetti interessanti per noi consumatori.


    Il decreto ingiuntivo: come funziona

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento rapido con cui un creditore può ottenere un’ingiunzione di pagamento, senza avviare subito un processo. Il debitore può opporvisi entro 40 giorni, ma ha l’onere di dimostrare perché non deve pagare.

In questo caso, il Giudice ha ritenuto valida la notifica del decreto e non obbligatorie le procedure di mediazione o negoziazione assistita, perché:

- la legge esclude questi passaggi nei procedimenti monitori;

- le norme ARERA (TICO) obbligano alla conciliazione solo se è il cliente a fare causa, non se viene citato.


    - Le bollette come prova del credito

Altro punto importante riguarda le fatture: il giudice ha ribadito che le bollette, se dettagliate, costituiscono prova sufficiente del credito vantato, salvo che l’utente le contesti in modo preciso.

Nel caso esaminato:

- il fornitore ha prodotto le bollette, solleciti e documenti;

- l’opponente ha riconosciuto il debito chiedendo un piano di rientro;

- nessuna contestazione specifica è stata fatta su tariffe, consumi o contatore.

Risultato? Richiesta legittima e opposizione respinta.


    - Cosa deve sapere il consumatore

1. Prima di fare opposizione, valuta con attenzione se ci sono reali elementi difensivi.

2. Contesta subito e in modo dettagliato eventuali errori nelle fatture.

3. Una richiesta di rateizzazione può valere come riconoscimento del debito.

4. In molti casi, non è obbligatoria la mediazione, ma farla può comunque aiutare a risolvere il problema prima del giudizio.

In conclusione, quando ricevete un decreto ingiuntivo dovete subito rivolgervi ad un legale o ad una associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) al fine di valutare la vostra posizione e proporre una mediazione e/o opposizione alla richiesta di pagamento avanzata dal professionista.

L'opposizione a un decreto ingiuntivo è un diritto, ma non basta contestare genericamente. Il Giudice valuta le prove e, se il creditore dimostra il proprio diritto, il decreto viene confermato con ulteriore aggravio di spese per il debitore.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Ragusa.

Energia elettrica - fatture - opposizione a decreto ingiuntivo - respinto by Consumatore Informato

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