L'incontro radiofonico di questo venerdì, dopo
aver evidenziato brevemente alcune tipologie d’interventi di
manutenzione ordinaria, ha avuto ad oggetto le problematiche
legate alle opere di manutenzione straordinaria.
1. Quali
sono le opere di manutenzione straordinaria?
Le
opere di manutenzione straordinaria, per la provincia di Trento in
particolare, sono definite alla lettera b dell’art. 99. della Legge
Urbanistica Provinciale L. P. 4 marzo 2008, n. 1, contenente
disposizioni relative alla pianificazione urbanistica e governo del
territorio.
L’articolo
citato, che riportiamo per intero, definisce, infatti, le categorie
d’intervento per il recupero di edifici esistenti, ed in
particolare:
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
a)interventi
di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare
ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e
l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle
parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)interventi
di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici
necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi
degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c)interventi
di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino
dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei
caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali,
assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una
destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti
tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)interventi
di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al
ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della
distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso
moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le
condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze
igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un
progressivo recupero del legame con l'impianto
tipologico-organizzativo iniziale;
e)interventi
di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a
nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso;
comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno
e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico,
formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature
perimetrali non vengano demolite;
f)interventi
di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e
conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e
della volumetria esistenti;
g)interventi
di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei
manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con
volumetria diversi dai precedenti;
h)interventi
di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti
esistenti
2. Per
eseguire opere di manutenzione straordinaria è sempre necessario
richiedere un titolo edilizio?
Purtroppo
la normativa in tal senso non è chiarissima quindi si consiglia
sempre di rivolgersi all’ Ufficio Tecnico del proprio Comune,
sottoponendo la tipologia d’intervento che si vorrebbe eseguire.
3. Quali
sono i rischi ai quali il proprietario può andare incontro nel caso
in cui non richieda idoneo titolo autorizzativo o ometta la
comunicazione quando dovuta?
Il
rischio cui si va incontro è quello di compiere un abuso edilizio.
Sono
soggetti a concessione (art. 100 L.P.n.1 del 4 marzo 2008)
a) realizzazione di nuove
costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo
a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli
interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a
denuncia d'inizio di attività;
b) gli interventi che interessano
più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi
autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e
tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di
denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione
edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati
ai sensi dell'articolo 121, comma 3 ;
c) gli interventi relativi agli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi
di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia,
concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con
altezza superiore a sei metri;
d) le opere interne alle
costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità
immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari;
e) i muri di sostegno e
contenimento di altezza superiore a tre metri;
f) le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.
Sono
soggetti a denuncia d'inizio di attività (art. 105 L.P. n.1 del 4
marzo 2008)
a) volumi tecnici;
b) sopraelevazioni e ampliamenti
che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e pertinenze
prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti;
c) interventi previsti dai piani
attuativi;
d) lavori di cui all'articolo 103,
comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
e) parcheggi, da realizzare nel
sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a
pertinenza di singole unità immobiliari;
f) opere di eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);
f bis) il mutamento senza opere
della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale risulta dal
titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in
vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di
fatto.
4. Altri
oneri per il proprietario ?
Tutti
gli interventi che comportino delle modifiche alle superfici interne
degli edifici devono essere regolarizzate da un tecnico presso gli
Uffici catastali.
Le
modifiche agli impianti tecnologici devono essere documentate con
regolari certificati da chi ha svolto i lavori.
Da
evidenziare inoltre quanto contenuto nella la normativa sulla
sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008). Tale normativa prevede
che qualora sia prevista nell’edificio la presenza di più di
un’impresa, vi sia l’obbligo della nomina del Coordinatore della
Sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.
In
carenza di nomina, in caso d’infortunio, il proprietario ne
risponde in maniera oggettiva.
5. E’
previsto un contributo fiscale?
Sì,
fino al 30 giugno 2013 per tutti i casi di manutenzione straordinaria
è previsto il contributo fiscale del 50% fino al massimo di spesa
ammissibile di 96.000,00 €.
6. Ci
sono anche altre agevolazioni volte al risparmio fiscale ?
Nel
caso di opere di manutenzione straordinaria l’iva da applicare
all’imponibile delle opere è del 10% anziché del 21%, per le
opere volte al miglioramento energetico dell’edificio vi è un
premio volumetrico.
Qui parte dell'intervento radiofonico del giorno 16 novembre 2012.
Qui parte dell'intervento radiofonico del giorno 16 novembre 2012.
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