sabato 17 novembre 2012

Da Trentino inBlu al Blog: "opere di manutenzione straordinaria della casa"


L'incontro radiofonico di questo venerdì, dopo aver evidenziato brevemente alcune tipologie d’interventi di manutenzione ordinaria, ha avuto ad oggetto le problematiche legate alle opere di manutenzione straordinaria.

1. Quali sono le opere di manutenzione straordinaria?

Le opere di manutenzione straordinaria, per la provincia di Trento in particolare, sono definite alla lettera b dell’art. 99. della Legge Urbanistica Provinciale L. P. 4 marzo 2008, n. 1, contenente disposizioni relative alla pianificazione urbanistica e governo del territorio.
L’articolo citato, che riportiamo per intero, definisce, infatti, le categorie d’intervento per il recupero di edifici esistenti, ed in particolare:

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a)interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c)interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
e)interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;
f)interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;
g)interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
h)interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti 

2. Per eseguire opere di manutenzione straordinaria è sempre necessario richiedere un titolo edilizio?

Purtroppo la normativa in tal senso non è chiarissima quindi si consiglia sempre di rivolgersi all’ Ufficio Tecnico del proprio Comune, sottoponendo la tipologia d’intervento che si vorrebbe eseguire.

3. Quali sono i rischi ai quali il proprietario può andare incontro nel caso in cui non richieda idoneo titolo autorizzativo o ometta la comunicazione quando dovuta?

Il rischio cui si va incontro è quello di compiere un abuso edilizio.

Sono soggetti a concessione (art. 100 L.P.n.1 del 4 marzo 2008)

a) realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;
b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3 ;
c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;
d) le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.


Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività (art. 105 L.P. n.1 del 4 marzo 2008)

a) volumi tecnici;
b) sopraelevazioni e ampliamenti che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti;
c) interventi previsti dai piani attuativi;
d) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;
f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);
f bis) il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale risulta dal titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto.

4. Altri oneri per il proprietario ?

Tutti gli interventi che comportino delle modifiche alle superfici interne degli edifici devono essere regolarizzate da un tecnico presso gli Uffici catastali.
Le modifiche agli impianti tecnologici devono essere documentate con regolari certificati da chi ha svolto i lavori.
Da evidenziare inoltre quanto contenuto nella la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008). Tale normativa prevede che qualora sia prevista nell’edificio la presenza di più di un’impresa, vi sia l’obbligo della nomina del Coordinatore della Sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.
In carenza di nomina, in caso d’infortunio, il proprietario ne risponde in maniera oggettiva.

5. E’ previsto un contributo fiscale?

Sì, fino al 30 giugno 2013 per tutti i casi di manutenzione straordinaria è previsto il contributo fiscale del 50% fino al massimo di spesa ammissibile di 96.000,00 €.

6. Ci sono anche altre agevolazioni volte al risparmio fiscale ?

Nel caso di opere di manutenzione straordinaria l’iva da applicare all’imponibile delle opere è del 10% anziché del 21%, per le opere volte al miglioramento energetico dell’edificio vi è un premio volumetrico.

Qui parte dell'intervento radiofonico del giorno 16 novembre 2012.

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