venerdì 8 dicembre 2023

Michelangelo Hotel & Resort: l'“upgrade” di Elodie non è valido

Il caso è noto: dopo essere stati iscritti ad un club straniero (Getaway - New Club Elite), i consumatori vengono invitati a provare il circuito vacanze, recandosi presso uno dei residence gestiti da questi soggetti, usualmente in Sardegna e Calabria.

Unica piccola richiesta, partecipare ad un incontro di 45/60 minuti dove un promotore, il quale vi dice comunica che la vostra iscrizione è decisamente "limitata" proponendovi un miglioramento ("upgrade") con la possibilità di soggiornare in più di due persone, presso molte strutture alberghiere (resort) convenzionate in tutto il mondo.

Il contratto "platinum" sembra la vera soluzione per le vacanze, ma poco dopo il consumatore si rende conto che, di fatto, si ritrova iscritto al club Michelangelo, con pagamento di spese di gestione più elevate.

Al Tribunale di Bologna è stata sottoposta questa vicenda, la firma di un contratto platinum con upgrade della posizione del cliente, e il giudice ha avuto modo di verificare la validità del testo contrattuale concluso presso un resort in Sardegna (per un controllo della posizione, scrivi a info@consumatoreinformato.it)

Nel caso di specie, il consumatore aveva firmato un contratto di iscrizione a Club Getaway, ed in seguito si era recato in Sardegna ed in quella sede aveva concluso un ulteriore contratto, prospettato come upgrade con più servizi e condizioni contrattuali favorevoli.

Avveniva la cessione del vecchio certificato Getaway, e l'avvio del nuovo rapporto con Michelangelo Hotel & Resort, anche se il consumatore non trovava, in seguito, corrispondenza tra quanto promesso e quanto effettivamente ottenuto, salvo l'obbligo di pagare le spese di gestione.

Questo tipo di rapporto, come rilevato dal Tribunale di Bologna, sarebbe caratterizzato dalla incertezza di poter prenotare la settimana da parte del consumatore, a seconda della disponibilità della struttura ricettiva: "Tali soggiorni andrebbero concordati con un centro prenotazioni; che, secondo criteri non meglio precisati (“secondo disponibilità”), autorizzerebbe o meno il soggiorno in un dato periodo in una certa struttura."

E' evidente, infatti, che detta circostanza risulterà, in seguito, decisiva dal punto di vista del consumatore, il quale non riuscirà a trovare una stanza nel periodo di gradimento, a causa delle precedenti prenotazioni.

- Tribunale di Bologna: upgrade non chiaro - la "previa disponibilità"
E' interessante il ragionamento seguito con il quale il giudice bolognese ha riconosciuto la nullità dell'iscrizione a Michelangelo, proprio per il carattere generico e poco trasparente delle condizioni contrattuali e delle informazioni fornite al consumatore.

E' stato possibile accertare, infatti, che in molte vicende narrate e che vedono coinvolte queste società, non esiste alcuna corrispondenza tra quanto riferito a voce durante gli incontri, quanto scritto nel contratto, e quanto scoperto in seguito, ossia utilizzando (o cercando di prenotare) la settimana vacanza.

E difatti, molto spesso il consumatore non riesce a prenotare la settimana, pur contattando il servizio di assistenza del club a gennaio, e dopo aver pagato le spese di gestione annuale.

La giustificazione che viene opposta dal club è che per il periodo estivo richiesto non c'è più posto e, a fronte della lamentela sollevata dal consumatore, è che il regolamento di Michelangelo Hotel & Resort prevede la possibilità di prenotare "previa disponibilità".

Ed è chiaro che se non vi è disponibilità, non è possibile accedere al club e quindi, mentre si pagano le spese di gestione, non si può usufruire del diritto vacanza acquisito.

Si adempie ad un dovere certo (obbligo di pagamento del contratto e delle spese di gestione) per un diritto incerto (una settimana 2 o 4 pax previa disponibilità).

Il giudice premette che la regola generale è la certezza oggettiva del "l’ordinamento impone alle parti di determinare il contenuto dei contratti in modo che, oggettivamente, sia possibile prevedere in una data situazione e in un dato tempo quali regole oggettive stabiliranno il diritto o meno di una parte ad una precisa controprestazione."

Questa certezza la troviamo nel rapporto contrattuale ove si parla di "previa disponibilità"? 

Il giudice da risposta negativa, così argomentando la sua posizione "Il contratto per cui “adempierò, come vorrò o come potrò” di fatto non lascia trasparire quello iuris vinculum alla base dell’obbligazione giuridicamente azionabile.".

Tradotto: non si trova un vincolo di natura contrattuale che giustifichi il contratto nel caso in una delle parti ritenga di dare seguito a quanto previsto quando lo riterrà o potrà.

E non è determinabile nemmeno il meccanismo di prenotazione, né tantomeno la possibilità di comprendere se e come quella previa disponibilità non vi sia.

E la ragione la chiarisce il Tribunale di Bologna: "In ciò, del resto, sta l’essenza stessa del requisito di determinatezza e determinabilità, che presuppone un criterio attributivo dei diritti obiettivamente intellegibile e non meramente “soggetto a disponibilità”." ed aggiunge che " Il generico riferimento a una non meglio precisata “disponibilità” rende del tutto aleatorio, per il socio, comprendere se le ragioni dell’eventuale diniego fossero reali o arbitrarie; in ogni caso, il socio non è in condizione di poter preventivare se e quando egli godrà del diritto ad esigere la controprestazione in termini specifici.".

L'impossibilità di comprendere la titolarità del diritto e come esercitarlo, ovvero non ottenerlo, rendono il rapporto contrattuale troppo generico per renderlo valido ed obbligare il consumatore a pagare le spese di gestione annuali.

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