Una bolletta improvvisamente altissima non è sempre un problema che ricade esclusivamente sul consumatore, ma può trovare giustificazioni in errori e/o omissioni del fornitore.
Con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di grande importanza per tutti gli utenti del servizio idrico: il gestore ha il dovere di segnalare tempestivamente i consumi anomali, e non può limitarsi ad inviare una fattura di importo eccezionalmente elevato sperando che sia il cliente ad accorgersi del problema.
Ancora una volta la Cassazione vuole, con questa decisione, valorizzare i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e che rafforza concretamente la tutela dei consumatori.
- La vicenda
La vicenda trae origine da una perdita occulta nell'impianto idrico di un'abitazione, che aveva determinato un consumo di acqua del tutto anomalo.
L'utente, ignaro della perdita, aveva continuato a consumare inconsapevolmente acqua fino a quando aveva ricevuto una bolletta di importo particolarmente elevato.
Ritenendo che il gestore del servizio idrico avrebbe dovuto avvisarlo tempestivamente dell'anomalia rilevata dai sistemi di lettura dei consumi, il consumatore agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.
Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Livorno hanno accolto la domanda, riconoscendo l'inadempimento del gestore. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso e condannando la società anche alle spese del giudizio.
- Non basta spedire una bolletta
Il passaggio più significativo della decisione riguarda il contenuto dell'obbligo informativo del gestore, in quanto la società sosteneva di avere comunque inviato la fattura contenente gli importi relativi ai consumi registrati.
La Cassazione respinge questa impostazione, osservando che il mero recapito di una bolletta con consumi elevati, inviato dopo oltre due mesi dalla rilevazione dell'anomalia e senza alcuna esplicita segnalazione del carattere eccezionale dei consumi, non costituisce un corretto adempimento dell'obbligo di avviso previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Nel caso di anomalia nei consumi, il fornitore del servizio ha un dovere di informazione specifica, chiara ed urgente finalizzata a rendere noto al consumatore il problema e verificare l'origine e l'eventuale soluzione
L'informazione, sotto questo profilo, deve invece essere:
- espressa (chiarendo l'anomalia);
- chiara (trasparente nell'individuazione del problema);
- tempestiva.
Solo una comunicazione effettuata rapidamente consente infatti all'utente di verificare l'impianto, individuare l'eventuale perdita e limitare il danno economico derivante dalla dispersione d'acqua.
- Correttezza e buona fede non sono principi astratti
La sentenza richiama espressamente i principi di correttezza e buona fede che devono governare ogni rapporto contrattuale, ossia il gestore del servizio idrico non può limitarsi ad adempiere formalmente ai propri obblighi amministrativi.
Quando dispone di informazioni che evidenziano un consumo manifestamente anomalo, deve utilizzarle anche nell'interesse dell'utente.
In altre parole, il gestore non è un semplice emittente di bollette, ma un contraente tenuto ad adottare comportamenti collaborativi e leali.
È un principio destinato ad assumere sempre maggiore rilievo oggi, considerato che i sistemi di telelettura e i contatori intelligenti consentono di individuare con sempre maggiore rapidità anomalie e perdite.
Gli obblighi del consumatore non cancellano quelli del gestore
Uno degli argomenti utilizzati dalla società era che il consumatore avrebbe dovuto controllare periodicamente il proprio impianto, verificare il contatore ed effettuare l'autolettura.
La Cassazione riconosce che questi sono certamente comportamenti diligenti, ma precisa un principio fondamentale:
⇒ gli obblighi dell'utente e quelli del gestore sono autonomi e distinti.
⇒ L'eventuale mancata autolettura o il mancato controllo dell'impianto non eliminano automaticamente l'inadempimento del gestore, che resta comunque tenuto a segnalare tempestivamente i consumi anomali quando ne abbia conoscenza.
Naturalmente, nei singoli casi il giudice dovrà valutare il rapporto di causalità tra la mancata segnalazione e il danno subito dal consumatore.
Ma ciò costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di Cassazione se adeguatamente motivato.
Di seguito, potete leggere l'ordinanza n. 24904/2021 della Cassazione.

