domenica 22 marzo 2026

Superbonus 110% e crediti fiscali inesistenti: cosa cambia dopo le Sezioni Unite (e cosa devono sapere davvero i condomìni)

Questa domenica usciamo dai nostri soliti temi, ma vogliamo segnalare un recente intervento della Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite che è intervenuta in un argomento molto delicato che ha riguardato molti di noi: il Superbonus 110%.

Non sono pochi i casi di proprietari di casa o condomini che abbiano sottoscritto contratti di ristrutturazione dell'immobile con il superbonus 110% e si siano trovati, in seguito, con opere non eseguite, o eseguite non a regola d'arte, o con impalcature rimaste abbandonate e che in seguito devono rivolgersi altrove per l'esecuzione delle opere rimanenti.

Molte sono le società che, nel periodo del Superbonus, si sono inventate come esperte in materia edilizia e, in seguito, sono scomparse e/o fallite.

Ma quali sono le conseguenze penali che intervengono nel caso di Superbonus?

A questo primo quesito ne segue un altro che migliaia di proprietari e amministratori di condominio si stanno ponendo: chi ha aderito al Superbonus 110% può avere responsabilità penali se i lavori non sono stati completati o risultano irregolari?

La recente presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali, soprattutto nei casi di crediti fiscali generati attraverso fatture o attestazioni non corrispondenti alla realtà.

Il recente intervento della Suprema Corte si è reso necessario per consentire a tutti coloro che sono interessati da questa problematica, non solo per i magistrati e operatori del diritto, ma anche per i consumatori coinvolti — spesso inconsapevolmente — in cantieri problematici di comprendere cosa potrebbe accadere loro. Vediamo alcuni importanti punti.


- Cosa ha stabilito la Cassazione sul Superbonus

Occorre premettere che la Corte di Cassazione è dovuta intervenire a causa di un evidente  contrasto tra Procure chiamate a decidere numerosi casi di Superbonus, e che ha riguardato  la qualificazione penale delle frodi legate ai bonus edilizi.

Le pratiche contestate riguardano:

  • lavori mai eseguiti;
  • stati avanzamento lavori (SAL) non reali;
  • asseverazioni tecniche false;
  • fatture per opere solo parzialmente realizzate.

Un primo orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito ha configurato queste condotte con il reato indebita percezione di erogazioni pubbliche, un reato meno grave, mentre secondo un altro orientamento, i comportamenti illegali di cui trattasi devono essere inquadrati come episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno voluto fare chiarezza sul punto, stabilendo che la creazione di un credito d’imposta inesistente attraverso documentazione falsa integra la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Questo passaggio della Cassazione è decisivo perché le conseguenze collegate sono più gravi per gli autori di questo tipo di reato, per il quale sono previste pene più elevate, senza voler dimenticare la maggiore severità investigativa.

Un altro elemento che non deve essere ignorato riguarda il momento in cui il reato si considera consumato, in quanto con la truffa l'illecito si considera come già perfezionato quando nasce il credito fiscale fittizio, anche se non è ancora stato utilizzato o monetizzato.

Ricordiamo che questo tipo di reato mira a tutelare il patrimonio dello Stato dalle condotte che, attraverso artifizi e raggiri, vogliono sottrarli con un ingiusto profitto in favore dell'autore.


- La Cassazione e gli effetti sui condomìni

Chi ha avuto a che fare con il modello operativo del Superbonus 110% sa bene che di solito le aziende lo hanno proposto con la formula “chiavi in mano”, ove la società appaltatrice propone tutti i servizi per la realizzazione dell'opera e quindi, progettazione, assistenza fiscale, esecuzione delle opere previste, cessione del credito.

Ed ecco che nei condomini si propongono figure note, quali:

1. il general contractor;

2. il tecnico asseveratore;

3. l'intermediario finanziario.

In questo contesto assume rilievo anche il ruolo dell'amministratore a cui i proprietari dei singoli alloggi (i condomini) autorizzano per la firma degli accordi e per seguire i lavori attraverso la delibera assembleare.

E' chiaro che nel momento in cui emergono irregolarità, anche nei condomini sorge il timore di essere coinvolti penalmente, conseguenti alle varie firme dei documenti e che fa credere di una partecipazione attiva all'illecito. 

Occorre subito osservare che la firma di un documento non significa automaticamente commettere un reato, o comunque esserne parte, in quanto nel diritto penale italiano non esiste una responsabilità automatica del beneficiario del bonus.

Per ipotizzare un concorso nella truffa occorre dimostrare:

  • la consapevolezza della falsità dei lavori;
  • oppure una partecipazione concreta alla costruzione fraudolenta del credito fiscale.

Molti condomìni hanno agito affidandosi alle competenze di professionisti abilitati e imprese specializzate.

La semplice firma su documenti predisposti da tecnici o amministratori, quindi, non basta per configurare responsabilità penale.

Quando può nascere un rischio per il condomino?

Un profilo di responsabilità potrebbe emergere a carico del condomino solo in presenza di elementi specifici, laddove sia accertato che il cantiere era chiaramente fermo o inesistente; il condomino firmatario era consapevole della mancata esecuzione dei lavori; la sottoscrizione serviva deliberatamente a far maturare il credito fiscale.

Si tratta di situazioni che richiedono prove concrete e non semplici sospetti e quindi necessitano di una investigazione accurata e con elementi probatori molto definiti.

La verità è che molti proprietari sono prima di tutto danneggiati e devono affrontare problemi rilevanti, quali:

- lavori incompleti;

- immobili difficili da vendere;

- contestazioni fiscali;

- responsabilità contrattuali verso imprese fallite o irreperibili.

Non è raro che i proprietari risultino vittime di sistemi organizzati costruiti da operatori professionali e la decisione delle Sezioni Unite mira soprattutto a colpire chi ha creato e commercializzato crediti inesistenti, non chi ha aderito in buona fede a un intervento edilizio.


- Superbonus e responsabilità: cosa devono sapere oggi i consumatori

In conclusione, è comprensibile che oggi molti condomìni vivano una fase di incertezza, anche perché si diffondono le notizie di indagini, sequestri, cantieri bloccati. 

E coloro che hanno semplicemente votato una delibera o firmato un verbale teme di essere trascinato in vicende più grandi di lui.

Ma la decisione delle Sezioni Unite, però, manda anche un messaggio chiaro: la responsabilità penale non si presume, si prova.

Chi ha agito in buona fede, affidandosi a tecnici abilitati e imprese strutturate, non diventa automaticamente parte di una frode solo perché il sistema si è rivelato irregolare. Diverso è il caso di chi abbia consapevolmente partecipato alla creazione di crediti inesistenti — ma si tratta di ipotesi che devono essere dimostrate con precisione.

Per questo oggi è fondamentale non farsi guidare dal panico, ma dalla documentazione:

⇒ conservare verbali e contratti;

⇒ verificare le asseverazioni;

⇒ ricostruire con attenzione il percorso decisionale del condominio.

Informarsi, tutelarsi e pretendere trasparenza resta la strada più efficace per affrontare eventuali criticità con lucidità e consapevolezza.

Qui di seguito l'intervento della Cassazione Penale a Sezioni Unite 

sabato 21 marzo 2026

venerdì 20 marzo 2026

Successione - nuovo modello e l'autoliquidazione dell'imposta

Ci capita, di tanto in tanto, di uscire dal nostro "giardino" e trattare argomenti che, all'apparenza, sono lontani da questo blog, ma che possono comunque interessare i nostri lettori.

Ed ecco che vogliamo dedicare alcune righe alle novità introdotte in materia di successione con il Decreto Legislativo 18 settembre 2024 n. 139 ed entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2025.

Si tratta di alcune novità, in primo luogo la dichiarazione di successione, ove l'erede viene chiamato ad essere protagonista della dichiarazione, fino al punto di introdurre il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione.


1.- Cosa cambia nella dichiarazione telematica

Con il nuovo sistema il contribuente presenta la dichiarazione telematica, calcola l’imposta e procede direttamente al pagamento.

  • prima: calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate
  • dopo il 2025: calcolo effettuato dal contribuente

Quali sono i vantaggi con questa novità?

  • procedure più veloci
  • maggiore trasparenza
  • digitalizzazione dei servizi fiscali

Quali sono gli aspetti critici che si sono riscontrati dal 2025?

  • rigidità del programma telematico
  • possibili errori bloccanti nella dichiarazione
  • responsabilità del contribuente nel calcolo dell’imposta
  • dubbi sull'applicazione di alcune agevolazioni fiscali

Schema riassuntivo

Prima Dopo il 2025
Calcolo imposta da parte dell’Agenzia Calcolo effettuato dal contribuente
Maggiore attesa per la liquidazione Pagamento immediato
Errori verificati successivamente Errori bloccanti durante la compilazione

lunedì 16 marzo 2026

Ascensore in condominio: chi decide, chi paga e quali sono i diritti dei condomini

All’interno della vita condominiale, l’ascensore è uno dei temi che genera più discussioni tra i condomini, molto spesso originate dalla non conoscenza in merito a chi deve pagare, se è obbligatorio installarlo, cosa succede se qualcuno non lo usa o non paga, e quale sia la responsabilità dell’amministratore.

Per tale ragione, abbiamo deciso di proporre un breve intervento finalizzato a fare chiarezza su questo aspetto del condominio, avendo verificato che molte liti nascono da informazioni parziali o errate (i famosi falsi miti).

Non abbiamo la presunzione di affrontare tutte le specifiche questioni che coinvolgono l’ascensore condominiale, ma cercheremo di analizzare, in modo semplice ma corretto, la disciplina dell’ascensore in condominio, alla luce del Codice civile, delle norme speciali e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

 

1. L’ascensore è sempre una parte comune?

Come è noto, il condominio è caratterizzato da beni che appartengono a tutti i proprietari: scale, androne, cortile, tetto, ossia le c.d. “parti comuni”.

L’ascensore, quando serve più appartamenti, è normalmente una parte comune, al pari delle scale o della porta di accesso al condominio.

E quindi l’ascensore diventa parte comune:

  • appartiene a tutti i condomini che ne sono serviti;
  • le decisioni su installazione, manutenzione e spese spettano all’assemblea;
  • le spese vanno ripartite secondo criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento.

Occorre osservare, infine, che se l’edificio ha più scale, ciascun gruppo di condomini paga solo l’ascensore che serve la propria scala: si parla in questo caso di condominio parziale.

 

2. Installare un ascensore dove non c’è: quando è possibile

2.1 L’ascensore come “innovazione”

Se l’edificio è privo di ascensore sin dalla sua costruzione, la realizzazione voluta e votata in seguito, deve essere considerata una innovazione: un’opera nuova che migliora l’uso delle parti comuni.

Osserviamo sin da subito che il nostro quadro normativo consente questo tipo di innovazione, ponendo dei limiti:

a.- non devono compromettere la stabilità o la sicurezza dell’edificio;

b.- non devono rendere inservibili parti comuni per altri condomini (ad esempio impedire l’accesso a locali o passaggi).

L’installazione dell’ascensore deve essere oggetto di assemblea condominiale ove vi sia il voto positivo di una maggioranza qualificata, ovvero due terzi dei millesimi dei presenti.

2.2 Ascensore e barriere architettoniche: regole più favorevoli

Esiste, però, un caso particolare ove le regole previste in materia sono derogate, ossia laddove l’ascensore sia destinato all’eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche.

In questi casi, la disciplina relativa al voto condominiale dispone che:

-       basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi;

-       il condomino interessato può chiedere la convocazione dell’assemblea;

-       se l’assemblea non decide o respinge la proposta, in certi casi il singolo può installare l’ascensore a proprie spese, rispettando sicurezza e diritti altrui.

In questi casi, si parla di solidarietà condominiale, così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza creatasi in materia, la quale ha progressivamente introdotto il diritto alla mobilità e all’accesso all’abitazione delle persone con disabilità, considerando questa posizione giuridica come meritevole di tutela rafforzata.

domenica 15 marzo 2026

sabato 14 marzo 2026

IMU 2026: cosa cambia davvero per i proprietari (e come evitare brutte sorprese)

Il 2026 porta con sé modifiche importanti alla disciplina dell’IMU che incidono direttamente sulle tasche dei contribuenti e che, a seguito di alcune richieste provenienti dai lettori del blog, cerchiamo di trattare con questo nostro intervento. 

Le novità derivano dal decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 novembre 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 novembre: un intervento che mira a rendere più uniforme il sistema, ma che lascia ancora ampi margini di scelta ai Comuni.


    a.- Seconda casa: sconti possibili, ma non garantiti

La novità legislativa che ha sollevato più perplessità e discussioni  riguarda le cosiddette “case a disposizione”, cioè gli immobili:

  • non oggetto di contratto di locazione/affittato;
  • non concessi in comodato a titolo oneroso o gratuito;
  • utilizzati solo occasionalmente (tipicamente casa vacanze al mare o in montagna)

Da questo punto di vista, il decreto consente ai Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 50%, ma attenzione, non si tratta di uno sconto automatico, ma di una scelta lasciata alla discrezione dell'amministrazione locale.

Ogni amministrazione comunale decide autonomamente se applicarlo oppure no, valutando le proprie entrate di bilancio. Questo significa che:

  • due immobili identici possono essere tassati diversamente anche a pochi chilometri di distanza;
  • nei centri turistici, dove l’IMU sulle seconde case rappresenta una voce rilevante di entrata, le riduzioni potrebbero non essere applicate.
  • Come verrà verificata la “casa a disposizione”

I Comuni potranno utilizzare criteri concreti per accertare l’effettivo utilizzo dell’immobile, tra cui:

⇒ consumi di luce, acqua e gas;

⇒ presenza di arredi;

⇒ utilizzo stagionale.

Un sistema simile a quello già utilizzato per la TARI, dove assume rilievo la politica gestionale locale e il getto tributario che ogni amministrazione comunale può ottenere dalle tasse sugli immobili.

Occorre ricordare che sono esclusi dagli sconti gli immobili locati, anche per affitti brevi o turistici.


b.- Immobili inagibili: più tutele per i proprietari

Arrivano novità favorevoli anche per chi possiede immobili inutilizzabili, in quanto l'intenzione dell'Esecutivo è quella di meglio considerare questo tipo di situazioni, non limitando questa agevolazione alle sole calamità naturali come accaduto in passato. 

Dal 2026 i sindaci potranno riconoscere riduzioni — fino all’azzeramento dell’imposta — anche quando l’inagibilità deriva da:

- gravi problemi strutturali;

- infiltrazioni importanti;

- cedimenti;

- altre situazioni che impediscono concretamente l’uso dell’abitazione.

Cosa serve per ottenere lo sconto? Non basta una semplice dichiarazione, ma occorre presentare:

- perizia tecnica di un professionista abilitato -

- certificazione comunale oppure documentazione equivalente -

Vi consigliamo, da questo punto di vista, di raccogliere la documentazione con anticipo evita ritardi o rigetti della richiesta.

Rimane invece confermata una tutela significativa: esenzione totale per gli immobili occupati abusivamente, quando il proprietario non può disporne.

venerdì 13 marzo 2026

"Imparare a leggere la bolletta di luce e gas 2026" incontro informativo – 15 marzo 2026

Le bollette di energia elettrica e gas sono spesso difficili da comprendere. Voci poco chiare, costi che aumentano, offerte che sembrano convenienti ma non sempre lo sono davvero.

In occasione della "Giornata internazionale dei consumatori" del 15 marzo 2026, abbiamo deciso di organizzare un incontro informativo dedicato alla lettura e comprensione della bolletta di luce e gas presso la nostra sede di Torino, in Via Baveno, 37/C alle ore 10:00.

Durante l’incontro analizzeremo in modo semplice e pratico alcuni aspetti rilevanti, tra i quali:

- Cos'è e come funziona ARERA (l'Autorità che regola il settore di energia elettrica 

- La struttura della bolletta secondo le regole di ARERA

- Differenza tra quota fissa, quota variabile e oneri di sistema

- Prezzo fisso e prezzo variabile: cosa cambia davvero

Mercato libero e servizio di tutela riservato alle categorie svantaggiate

- Come verificare se l’offerta sottoscritta è ancora conveniente

Come controllare eventuali errori di fatturazione

- Diritti del consumatore in caso di conguagli elevati o fatture anomale

- Come presentare un reclamo scritto efficace

L'incontro può essere un buon momento di confronto diretto ove i partecipanti potranno porre domande, condividere esperienze e ricevere indicazioni pratiche su casi concreti ed è per tale ragione che riteniamo utile la vostra partecipazione.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via e-mail a torino@consumatoreinformato.it, in quanto i posti sono limitati.

lunedì 9 marzo 2026

Prodotto difettoso - modello di lettera di reclamo

Può accadere che un bene acquistato – elettrodomestico, dispositivo elettronico, arredo o altro – presenti malfunzionamenti o caratteristiche diverse da quelle promesse. In questi casi il consumatore non è privo di tutela: il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) prevede una garanzia legale di conformità a carico del venditore (o del produttore).

La legge definisce quando un bene può essere considerato difettoso o non conforme:
  • non è idoneo all’uso cui normalmente è destinato;
  • non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore o alla pubblicità;
  • non possiede le qualità promesse o espressamente richieste dal consumatore;
  • presenta difetti di funzionamento, anche se non immediatamente visibili.
Il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.

N.B. Se il difetto emerge entro i primi 6 mesi dall’acquisto, la legge presume che esistesse già al momento della consegna. In questo periodo il consumatore non deve dimostrare nulla.

Ma quando un prodotto è difettoso, cosa può fare il consumatore?

Ai sensi dell’art. 130 Codice del Consumo, il consumatore ha diritto, senza spese, a:

Riparazione del bene
Sostituzione del bene

La scelta spetta al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

Se riparazione e sostituzione non sono possibili o non vengono effettuate entro un termine congruo, oppure arrecano notevoli disagi, il consumatore può chiedere:

a.- una riduzione adeguata del prezzo, oppure

b.- la risoluzione del contratto, con restituzione dell’importo pagato.

Operata questa doverosa premessa, affrontiamo la questione centrale, ossia cosa scrivere e a chi inviare il reclamo.

Occorre ricordare che il responsabile per il prodotto difettoso a cui contestare le circostanze è, in primo luogo, il venditore ed è a lui che si deve rivolgere il consumatore, il quale può anche scrivere al produttore, ma solo per conoscenza: sarà il venditore a doversi attivare verso il produttore, in quanto su di lui ricade la responsabilità da prodotto difettoso, come chiarito ancora di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Il reclamo deve essere inviato tramite raccomandata A/R o PEC, descrivendo in modo chiaro la vicenda e il difetto riscontrato, il quale deve essere presentato come un malfunzionamento del prodotto (mai utilizzare nella lettera termini come "si è rotto" o "mi è caduto", in quanto introducono la presunzione che il prodotto è divenuto non funzionante a causa di una condotta scorretta del consumatore).

Con la lettera occorre richiamare espressamente la garanzia legale ex art. 130 Codice del Consumo e, come al solito, vi consigliamo di conservare copia della lettera e della documentazione (scontrino, fattura, foto del difetto).

Quali sono gli errori più comuni quando si parla di prodotto difettoso?

Rivolgersi solo all’assistenza del produttore
→ Il responsabile è sempre e comunque il venditore

Accettare riparazioni a pagamento
→ La garanzia legale è gratuita per due anni dall'acquisto

Non contestare per iscritto il difetto
→ Senza comunicazione formale è più difficile far valere i propri diritti (la mail non assume valore di prova. solo la PEC ha valore legale)

Confondere garanzia legale e garanzia commerciale/convenzionale
→ La prima è obbligatoria per legge; la seconda è facoltativa (vedi qui)

Pensare che dopo 6 mesi non si abbia più tutela
→ La garanzia dura 2 anni (cambia solo l’onere della prova).



Qui di seguito, vi proponiamo un esempio di lettera di reclamo che dovete, all'occorrenza, adattare alle vostre esigenze.

domenica 8 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

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