lunedì 21 settembre 2026

Attenzione automobilisti: la "truffa della bottiglietta" nei parcheggi. Ecco come riconoscerla e difendersi

La “truffa della bottiglietta” è un raggiro semplice ma molto efficace che avviene spesso nei parcheggi di supermercati e centri commerciali e si sta sviluppando in modo preoccupante, tanto da costringerci a segnalarla ed invitarvi a prestare la massima attenzione a questa vera e propria truffa con la quale, in pochi secondi, vi possono può rubare gli oggetti o l’auto stessa: si tratta di una condotta delittuosa che può essere aggravata dall’uso di un mezzo fraudolento o dalla destrezza con cui viene elusa l’attenzione della vittima (per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 


1. Come funziona

Il meccanismo è collaudato. Un malintenzionato individua un'auto in un parcheggio incustodito e, mentre il proprietario si allontana, incastra una bottiglia di plastica schiacciata nello spazio tra il pneumatico e la carrozzeria — quasi sempre sulla ruota posteriore lato passeggero, così da restare invisibile a chi sale a bordo dal lato guida.

Quando il conducente riparte, la rotazione della ruota comprime la plastica contro il passaruota producendo un rumore forte e sinistro, simile a un guasto meccanico grave o a una gomma che si sta squarciando. 

Colto dallo spavento, l'automobilista tende a fermarsi di scatto e a scendere immediatamente per controllare, spesso senza pensare a spegnere il motore o togliere le chiavi dal quadro ed è in questo momento di distrazione che agisce un complice, pronto a impossessarsi dell'auto lasciata in moto oppure ad afferrare borse, portafogli e dispositivi elettronici lasciati sui sedili.

domenica 20 settembre 2026

Il "libero accesso al mercato" entra nelle polizze auto: la Cassazione cambia le regole sulle carrozzerie convenzionate

La libertà di scegliere il proprio carrozziere non è soltanto una questione contrattuale: secondo la Corte di Cassazione può rappresentare un'espressione del diritto del consumatore ad accedere liberamente al mercato, ossia poter autonomamente scegliere il professionista a cui affidare il veicolo. 

Una decisione destinata ad incidere profondamente sul rapporto tra compagnie assicurative, reti convenzionate e tutela prevista dal Codice del Consumo.


1.- la vicenda: incidente e franchigia differenziata

La vicenda da cui prende avvio la decisione dei giudici è abbastanza comune, ossia l'auto oggetto di auto vandalico oppure un incidente e in forza della sua polizza assicurativa (con franchigia differenziata) si rivolge al proprio carrozziere di fiducia per riparare il veicolo.

Al momento della liquidazione del danno, il nostro consumatore arriva a scoprire che quella scelta gli costa cara: la compagnia assicurativa applica una franchigia più elevata o riduce l'indennizzo perché la riparazione non è stata effettuata presso una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata.

La polizza auto ha inclusa una clausola molto particolare: a seguito di un incidente, se il cliente si rivolge ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia per la riparazione trova applicazione una franchigia “normale”; se invece, il cliente sceglie il proprio carrozziere di fiducia, la franchigia aumenta (per esempio +20%), cioè una parte maggiore del danno restava a carico dell'assicurato.

Tutto lecito? abbiamo già avuto modo di trattare questo argomento, evidenziandovi i precedenti del Tribunale di Torino (vedi qui), ma anche la decisione assunta dal Giudice di Pace di Pinerolo (vedi qui).


2.- La franchigia differenziata

Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda apparentemente semplice: l'assicurato è davvero libero di scegliere il proprio carrozziere?

Occorre premettere che la franchigia è una soglia di scoperto: sotto un certo importo il danno non viene coperto, oppure l’indennizzo viene ridotto di una percentuale.

Può essere:

- in cifra fissa (es. “i primi 500,00 euro restano a tuo carico”);

- in percentuale (es. “ti risarcisco solo il 70% del danno”).

La polizza assicurativa può valere per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione, ma deve essere espressamente pattuita e risultare chiaramente in polizza.

Alla base di questa discussione si trova la franchigia differenziata, ossia quella condizione contrattuale che modula l'importo a carico dell'assicurato a seconda dell'evento ed in particolare alla scelta del professionista a cui affidarsi.

A differenza della franchigia fissa, ove l'applicazione dell'importo è invariata a prescindere dalla tipologia di sinistro e delle scelte adottate dal consumatore, la franchigia differenziata prevede diverse condizioni a seconda di chi, dove, come o quale evento si verifica, e nello specifico, se l’assicurato sceglie la carrozzeria indipendente può vedersi applicare la franchigia più alta.

In generale, la franchigia differenziata garantisce al cliente di poter risparmiare sul premio annuo, rinunciando a parte dei propri diritti, ma ciò che deve essere evidenziato che in questi casi, essendovi una contrazione delle scelte del consumatore, il professionista deve fare conoscere tale circostanza al cliente in modo chiaro e trasparente.

Ma la domanda rivolta alla Corte di Cassazione è: la clausola che prevede  la franchigia differenziata è nulla?


3.- Franchigia differenziata & Cassazione: obbligo di informativa e consenso informato per la clausola vessatoria

Il caso relativo al maggior costo applicato dalla compagnia assicurativa finisce davanti alla Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10797/2026 afferma che non tutte le clausole che prevedono la franchigia differenziata sono automaticamente vietate e propone un procedimento che può essere seguito dal giudice per valutare la illegalità della clausola.

Il Giudice di legittimità chiarisce che la legittimità di questa clausola, modulando la franchigia in base alla scelta della carrozzeria, deve essere valutata a seconda del suo contenuto, ossia:

  • può essere, in astratto, una clausola che definisce il contenuto del contratto (cioè “come funziona” la copertura); 
  • ma, se è squilibrata, può diventare una clausola vessatoria a danno del consumatore. 

La clausola non è invalida in ogni caso, ma deve essere va valutata caso per caso, guardando a seconda dello specifico contratto, verificando il valore della franchigia; la chiarezza e trasparenza della clausola; il maggior costo applicato in caso di ricorso al carrozziere non convenzionato.

In ultima istanza, occorre verificare se la libertà di scelta del consumatore viene ridotta in modo sensibile, così impedendogli il "libero accesso al mercato".

Quando una clausola che introduce la franchigia differenziata può essere considerata nulla ed inefficacie? 

Ciò accade se la clausola:

a.- è scritta in modo poco chiaro;

b.- comporta un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore e quelli della compagnia;

c.- restringe di fatto la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (cioè con il     carrozziere indipendente);

Seguendo le regole generali in materia di clausole vessatorie, la Cassazione non “boccia” in blocco le reti convenzionate, ma ne regolarizza il funzionamento, richiamando i giudici di merito a controllare con attenzione queste clausole, verificando che tali condizioni contrattuali non creino squilibrio tra le parti, limitando la libertà di scelta del consumatore

Se il consumatore ha sottoscritto una polizza auto che prevede l’uso di una rete convenzionata , la decisione della Cassazione significa, in sostanza, che:

1) La rete convenzionata di per sé non è il problema e può, in termini generali, essere considerato legittimo che la compagnia ti proponga una rete di carrozzerie convenzionate, con servizi aggiuntivi o sconti. 

2) Tale possibilità non può penalizzare in modo eccessivo il consumatore che intenda rivolgersi ad un professionista (carrozziere) non convenzionato, ergo deve essere considerata abusiva/vessatoria la clausola che preveda, ad esempio, un maggior importo (ad esempio del 20% o più) nel caso di riparazione avvenuta al di fuori del circuito convenzionato


Sinistro auto: ecco cosa devi fare se la polizza prevede una franchigia differenziata.


🚘 INCIDENTE STRADALE
Danno al veicolo

📄 Leggi la polizza
Controlla la franchigia prevista

⚠️ Esiste una clausola
di franchigia differenziata?
❌ NO
👍 Nessun vincolo
Scegli liberamente
il carrozziere

✅ Riparazione
Gestione del sinistro
✅ SI
🔎 Valuta la differenza
di costo della franchigia

La differenza è
accettabile?
👍 SI
👎 NO
Scegli in base a:
comodità
servizi
qualità

✅ Riparazione
⚠️ Possibile clausola
vessatoria

✉️ Chiedi spiegazioni
alla compagnia

⚖️ Valuta assistenza
 sos@consumatoreinformato.it

Corte di Cassazione sez. III^ Civ. Ordinanza n. 10797/2026

sabato 19 settembre 2026

Skipass Dolomiti: arrivano i rimborsi. Ma chi arriva tardi rischia di restare a mani vuote

Arriva l'accordo tra Skipass e l'Antitrust che dovrebbe tutelare gli sciatori: dal 15 ottobre sarà possibile chiedere un rimborso fino al 20% oppure un voucher del 30% per coloro che hanno pagato degli abbonamenti con Skipass.

Ma attenzione: i fondi non sono illimitati e saranno assegnati in ordine cronologico a partire dal 15 ottobre quando verrà aperto il portale on line.

Per migliaia di appassionati di sci potrebbe arrivare una piacevole sorpresa, in quanto se nelle ultime tre stagioni invernali avete acquistato uno skipass di valle Dolomiti Superski, potreste avere diritto a recuperare una parte significativa della spesa sostenuta, 

Non si tratta di una promozione commerciale né di un'iniziativa di marketing, ma della conseguenza di un importante procedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha riguardato il sistema di vendita degli skipass del circuito Dolomiti Superski, come potete leggere in calce a questo nostro intervento.

L'Autorità aveva infatti avviato un'istruttoria nei confronti del Federconsorzio Dolomiti Superski e dei dodici Consorzi di Valle ipotizzando possibili restrizioni della concorrenza nella determinazione dei prezzi degli skipass vallivi e nella loro distribuzione commerciale.

L'indagine si è conclusa senza una sanzione, ma con l'accettazione di un articolato pacchetto di impegni che modifica profondamente il funzionamento del sistema e introduce benefici economici diretti per i consumatori.

Ed è proprio questa la parte che interessa maggiormente chi ha sciato sulle Dolomiti negli ultimi anni.


- Perché è intervenuta l'Antitrust?

La vicenda prende le mosse da un quesito posto all'Autorità garante, ossia se tra le varie società dei dodici comprensori sciistici esisteva una libera concorrenza nella proposta commerciale verso i consumatori.

Ed è evidente che all'esito del procedimento avviato, a fronte delle contestazioni formulate dall'AGCM, la risposta è stata negativa.

Il provvedimento di avvio dell'istruttoria ha evidenziato due possibili criticità:

a) il coordinamento centralizzato dei prezzi degli skipass vallivi;

b) le limitazioni alla libertà dei singoli Consorzi di distribuire i propri skipass attraverso canali di vendita autonomi.

In altre parole, l'Autorità riteneva che i dodici Consorzi potessero non competere realmente tra loro sul prezzo degli skipass e sulle modalità di vendita, così violando le norme in materia di concorrenza, con evidente danno ai consumatori.

Per superare tali criticità il Federconsorzio ha assunto una serie di impegni molto rilevanti.


- Gli impegni - cosa cambia

Dolomiti Superski e tutti gli operatori coinvolti hanno proposto degli impegni, approvati dall'Antitrust, i quali prevedono, tra l'altro:

1.- eliminazione di ogni forma di coordinamento dei prezzi degli skipass vallivi;

2.- piena autonomia dei singoli Consorzi nel fissare prezzi e sconti;

3.- eliminazione del coordinamento delle promozioni;

4.- libertà di scegliere autonomamente i canali di vendita anche tramite soggetti terzi;

5.- introduzione di un articolato sistema di compliance antitrust e di controllo indipendente.

Quale conseguenza per il consumatore? secondo le aspettative di AGCM, gli impegni assunti da Dolomiti Superski potrebbero significare per il consumatore una prospettiva di maggiore concorrenza e, auspicabilmente, prezzi più competitivi nelle prossime stagioni.

Ma mentre questi impegni dovrebbero spiegare i propri effetti in favore dei "consumatori futuri", l'accordo che trovate in calce, presenta dei benefici anche per coloro che sono stati danneggiati negli ultimi anni dalla condotta anticoncorrenziale oggetto di censura.

venerdì 18 settembre 2026

3520491721 "N.E.X.l.: E' stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 990,00 EUR...." è una truffa











Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dei lettori del blog (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) che ci hanno segnalato di aver ricevuto l'sms truffaldino che vi abbiamo evidenziato nel box qui sopra.

Messaggi come quello ricevuto da "N.E.X.l." — che avvisano di un'autorizzazione di pagamento sospetta e invitano a chiamare un numero per "annullarla" — sono un classico esempio di smishing, il phishing via SMS. Ecco come riconoscerli e come reagire.

Ancora una volta, vi segnaliamo un tentativo di truffa, proponendo alcuni suggerimenti per aiutarvi a  riconoscere un SMS truffa.


» Caratteristiche SMS truffa

- Urgenza e allarme: il messaggio spinge a reagire subito ("pagamento in corso", "conto bloccato") per non farti riflettere;

- Numeri sospetti: i veri istituti di pagamento o le banche non comunicano tramite numeri di cellulare privati per "annullare" operazioni; usano canali ufficiali (app, area riservata, numero verde stampato sulla carta o sul contratto);

- Mittente generico o sconosciuto: sigle come "N.E.X.l." imitano nomi di circuiti di pagamento reali ma con errori o varianti nel nome;

- Richiesta di richiamare o cliccare: l'obiettivo è farti chiamare un numero a pagamento o un finto operatore, oppure farti cliccare un link che porta a un sito clone per rubare le tue credenziali.


» Come ti devi comportare se se ricevi un SMS di questo tipo

- Non richiamare i numeri indicati nel messaggio e non cliccare eventuali link.

- Non fornire mai codici OTP, dati della carta o credenziali di home banking a chi ti contatta, anche se dice di essere della banca o della polizia.

- Verifica direttamente contattando la tua banca o il gestore del servizio di pagamento tramite i canali ufficiali (app, sito, numero stampato sulla carta), non i contatti presenti nell'SMS sospetto.

- Blocca il numero mittente e, se possibile, segnala l'SMS come spam/phishing dall'app di messaggistica.

- Conserva uno screenshot del messaggio: può servire in caso di denuncia.


» Cosa fare se hai già cliccato un link o fornito dati

Ti riproponiamo, come in altri interventi del blog, alcuni suggerimenti:

- Contatta immediatamente la tua banca per bloccare carta/conto e disconoscere eventuali operazioni;

- Cambia le password degli account potenzialmente coinvolti;

- Procedi comunque con la segnalazione alla Polizia Postale.

domenica 13 settembre 2026

Netflix non può trattenere il consumatore fino all'esaurimento del credito residuo: la Corte federale tedesca boccia la clausola

Torniamo a trattare una questione che riguarda la piattaforma di streaming più popolare al mondo, Netflix, per segnalare la recente pronuncia depositata in Germania e favorevole ai consumatori che voleva  interrompere l'abbonamento solo perché sul proprio account ove era ancora presente del credito acquistato con una carta regalo.

La vicenda ci consente di segnalare un'altra condotta commerciale scorretta di Netflix e riflettere su come si è posto il giudice tedesco di fronte ad un tentativo di condizionare il consumatore da parte della multinazionale.

Abbiamo, anche di recente, segnalato condotte scorrette di Netflix (vedi qui), e questa sentenza dimostra come questa piattaforma digitale cerchi di approfittare della propria posizione per condizionare il rapporto con i propri clienti.

Eil Bundesgerichtshof (BGH), la Corte federale di giustizia tedesca, è stata chiamata a dover decidere la liceità della condotta tenuta da Netflix, decidendo, attraverso la sentenza III ZR 152/25 del 16 aprile 2026, che la clausola utilizzata da Netflix in Germania che rinviava l'efficacia della disdetta fino all'esaurimento del credito residuo presente sull'account non è valida e quindi non può vincolare il consumatore.

La decisione interessa certamente il mercato tedesco, ma contiene principi destinati ad influenzare l'intero settore degli abbonamenti digitali e offre spunti di riflessione anche per il diritto europeo dei consumatori.


1) Il caso

Nel caso affrontato dal giudice tedesco, Netflix commercializzava, oltre ai normali abbonamenti mensili, anche carte regalo prepagate, proponendole come possibile regalo che viene fatto da consumatore a consumatore, pratica molto diffusa nel mercato attuale.

Le condizioni contrattuali prevedevano che, se il cliente chiedeva la cessazione del servizio mentre era ancora disponibile credito sulla carta regalo, la disdetta non producesse effetti immediatamente, ma soltanto dopo il completo utilizzo dell'importo residuo.

In pratica, il consumatore rimaneva vincolato al contratto fino all'esaurimento del credito, indipendentemente dalla propria volontà di interrompere il servizio, costringendolo a "consumare" tutto il credito.

E' evidente che la finalità perseguita dalla multinazionale era quella, in via indiretta, di impedire che il consumatore si rivolgesse alla stessa Netflix per chiedere la restituzione del credito residuo.

La clausola è stata contestata dal Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv), la federazione tedesca delle associazioni dei consumatori.


2) La questione giuridica andava oltre Netflix

La controversia portata davanti ai giudici non riguardava soltanto la validità di una clausola contrattuale, ma si spinge a discutere la natura giuridica del contratto di streaming e i diritti/obblighi gravanti sulle parti.

Si tratta di un contratto assimilabile ad una locazione di contenuti digitali oppure di un contratto di servizi?

La risposta incide direttamente sui diritti del consumatore, in particolare sulle modalità e sui tempi del recesso, e sulla modalità di esercizio di tale diritto.

E sotto questo profilo, il BGH considera Netflix un servizio e non una semplice "locazione digitale", e questa scelta adottata dalla Corte federale tedesca potrebbe essere una soluzione destinata probabilmente a diventare un punto di riferimento anche per gli altri giudici europei.

Secondo i giudici, Netflix non si limita a mettere a disposizione un catalogo di film e serie televisive, ma svolge un'attività continua che comprende:

  • aggiornamento costante del catalogo;
  • realizzazione di produzioni originali;
  • gestione dell'infrastruttura tecnica;
  • personalizzazione dei contenuti suggeriti agli utenti;
  • mantenimento della piattaforma.

La prestazione principale, quindi, non consiste nella semplice disponibilità di un bene digitale, ma in un'attività continuativa svolta nell'interesse dell'abbonato.

Per questo motivo il rapporto deve essere qualificato come contratto di servizi.

È questo passaggio è decisamente rilevante, in quanto il BGH evidenzia che non è il contenuto digitale a determinare automaticamente la qualificazione del contratto, bensì il concreto modo in cui il servizio viene prestato.


3) La clausola di Netflix e l'effetto sul contratto con il consumatore

Operata la premessa sul tipo di servizio che offre la piattaforma e sul rapporto contrattuale, il giudice federale tedesco focalizza la sua attenzione sull'efficacia della disdetta (o meglio recesso) del contratto da parte del consumatore.

E sotto questo profilo, viene osservato che questo diritto del consumatore può essere esercitato in qualsiasi momento, ma i suoi effetti possono essere rinviati a causa del credito residuo, che deve essere esaurito con il pagamento automatico dell'abbonamento.

In questo modo il consumatore perdeva il controllo sulla durata effettiva del contratto.

Secondo il BGH, una limitazione così significativa della libertà contrattuale avrebbe richiesto una giustificazione particolarmente forte.

Netflix, però, non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un interesse meritevole di tutela tale da giustificare una deroga così ampia ai diritti dell'utente.


4) La decisione e i suoi effetti sui contratti dei consumatori italiani

Il Bundesgerichtshof ha ritenuto invalida la clausola perché privava il consumatore della possibilità di decidere liberamente quando porre fine all'abbonamento, subordinando l'efficacia della disdetta al completo esaurimento del credito residuo. 

In questo modo la durata del rapporto non dipendeva più dalla volontà dell'utente, ma dall'importo ancora disponibile sulla carta regalo, con il rischio di prolungare il vincolo contrattuale per un periodo anche molto lungo. 

La limitazione del diritto del consumatore non trovava alcuna giustificazione legittimante da parte di Netflix, la quale non ha dimostrato alcun interesse concreto e proporzionato che potesse giustificare una simile limitazione del diritto di recesso, determinando così uno squilibrio significativo tra le parti a danno del consumatore.

Il ragionamento sviluppato dal BGH può incidere sull'intero settore degli abbonamenti digitali.

Streaming video, musica, videogiochi in cloud e altri servizi in abbonamento presentano infatti caratteristiche molto simili: aggiornamento continuo della piattaforma, contenuti dinamici, assistenza tecnica e gestione costante del servizio.

La decisione offre quindi un criterio interpretativo destinato a orientare anche future controversie riguardanti altri operatori del mercato digitale.


5) Quali riflessi può avere per i consumatori italiani?

La sentenza è stata pronunciata sulla base del diritto tedesco e non produce effetti diretti in Italia, ma il principio enucleato appare perfettamente coerente con l'evoluzione del diritto europeo dei consumatori.

Anche la normativa italiana, infatti, guarda con particolare attenzione alle clausole che determinano uno squilibrio significativo tra professionista e consumatore o che limitano in modo ingiustificato la libertà di sciogliersi dal contratto.

Il messaggio della Corte tedesca è chiaro: il consumatore deve poter decidere quando interrompere un rapporto continuativo, senza essere vincolato da meccanismi contrattuali che, pur formalmente leciti, finiscono per prolungare artificialmente la durata dell'abbonamento.

La pronuncia del Bundesgerichtshof ricorda un principio fondamentale: la libertà di scegliere quando interrompere un abbonamento costituisce un elemento essenziale della tutela del consumatore.

Le piattaforme digitali possono certamente prevedere condizioni contrattuali per disciplinare il funzionamento dei propri servizi, ma tali clausole non possono trasformarsi in strumenti che limitano, senza un valido motivo, il diritto dell'utente di uscire dal contratto.

Per questo motivo è sempre opportuno leggere con attenzione le condizioni di abbonamento, soprattutto quando prevedono rinnovi automatici, crediti prepagati o meccanismi che possono ritardare la cessazione del servizio.

Anche nell'economia digitale, la trasparenza contrattuale e la libertà di scelta del consumatore rimangono principi fondamentali.

La sentenza della Corte federale tedesca.

venerdì 11 settembre 2026

lunedì 7 settembre 2026

Sei iscritto a Club Getaway? My World Energy bocciato dal Tribunale di Firenze per mancanza di trasparenza

Le offerte di vacanze "esclusive", club turistici internazionali e sistemi a punti continuano a essere presentate come occasioni irripetibili per viaggiare in tutto il mondo a condizioni vantaggiose. Dietro queste promesse, però, possono nascondersi contratti complessi, obblighi economici destinati a durare molti anni e diritti tutt'altro che chiari (se vuoi raccontare la tua vicenda, o ricevere qualche consiglio, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze è tornata a trattare la vendita del certificato vacanza Getaway da parte di Energy S.r.l. con il nome "My World Energy". 

Il giudice fiorentino, seguendo altri precedenti interventi di giudici italiani ha dichiarato nullo il contratto, ritenendo che il consumatore non fosse stato posto nelle condizioni di comprendere con precisione quale diritto stesse acquistando.


a.- Una presentazione commerciale studiata per convincere

Come avviene frequentemente in questo settore, i consumatori erano stati invitati a partecipare a una presentazione promozionale nella quale venivano illustrate le potenzialità del programma My World Energy.

L'offerta prometteva l'accesso a un circuito internazionale di strutture turistiche attraverso Club Getaway, la possibilità di trascorrere ogni anno periodi di vacanza, utilizzare un sistema flessibile di prenotazione, effettuare scambi con altre destinazioni e, secondo quanto prospettato durante la trattativa, perfino rivendere o trasferire il proprio diritto.

Contestualmente veniva richiesto il pagamento immediato di una somma significativa, cui si aggiungeva l'obbligo di corrispondere quote annuali di gestione per mantenere attiva l'iscrizione al Club.

Si tratta di un modello contrattuale che, negli anni, ha coinvolto numerosi consumatori, attratti dalla prospettiva di un investimento destinato a garantire vacanze per lungo tempo.

domenica 6 settembre 2026

Bolletta dell'acqua. Non sempre l'importo elevato è colpa del consumatore

Una bolletta improvvisamente altissima non è sempre un problema che ricade esclusivamente sul consumatore, ma può trovare giustificazioni in errori e/o omissioni del fornitore.

Con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di grande importanza per tutti gli utenti del servizio idrico: il gestore ha il dovere di segnalare tempestivamente i consumi anomali, e non può limitarsi ad inviare una fattura di importo eccezionalmente elevato sperando che sia il cliente ad accorgersi del problema.

Ancora una volta la Cassazione vuole, con questa decisione, valorizzare i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e che rafforza concretamente la tutela dei consumatori.


- La vicenda

La vicenda trae origine da una perdita occulta nell'impianto idrico di un'abitazione, che aveva determinato un consumo di acqua del tutto anomalo.

L'utente, ignaro della perdita, aveva continuato a consumare inconsapevolmente acqua fino a quando aveva ricevuto una bolletta di importo particolarmente elevato.

Ritenendo che il gestore del servizio idrico avrebbe dovuto avvisarlo tempestivamente dell'anomalia rilevata dai sistemi di lettura dei consumi, il consumatore agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.

Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Livorno hanno accolto la domanda, riconoscendo l'inadempimento del gestore. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso e condannando la società anche alle spese del giudizio.


- Non basta spedire una bolletta

Il passaggio più significativo della decisione riguarda il contenuto dell'obbligo informativo del gestore, in quanto la società sosteneva di avere comunque inviato la fattura contenente gli importi relativi ai consumi registrati.

La Cassazione respinge questa impostazione, osservando che il mero recapito di una bolletta con consumi elevati, inviato dopo oltre due mesi dalla rilevazione dell'anomalia e senza alcuna esplicita segnalazione del carattere eccezionale dei consumi, non costituisce un corretto adempimento dell'obbligo di avviso previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso di anomalia nei consumi, il fornitore del servizio ha un dovere di informazione specifica, chiara ed urgente finalizzata a rendere noto al consumatore il problema e verificare l'origine e l'eventuale soluzione

L'informazione, sotto questo profilo, deve invece essere:

- espressa (chiarendo l'anomalia);

- chiara (trasparente nell'individuazione del problema);

- tempestiva.

Solo una comunicazione effettuata rapidamente consente infatti all'utente di verificare l'impianto, individuare l'eventuale perdita e limitare il danno economico derivante dalla dispersione d'acqua.


- Correttezza e buona fede non sono principi astratti

La sentenza richiama espressamente i principi di correttezza e buona fede che devono governare ogni rapporto contrattuale, ossia il gestore del servizio idrico non può limitarsi ad adempiere formalmente ai propri obblighi amministrativi.

Quando dispone di informazioni che evidenziano un consumo manifestamente anomalo, deve utilizzarle anche nell'interesse dell'utente.

In altre parole, il gestore non è un semplice emittente di bollette, ma un contraente tenuto ad adottare comportamenti collaborativi e leali.

È un principio destinato ad assumere sempre maggiore rilievo oggi, considerato che i sistemi di telelettura e i contatori intelligenti consentono di individuare con sempre maggiore rapidità anomalie e perdite.

Gli obblighi del consumatore non cancellano quelli del gestore

Uno degli argomenti utilizzati dalla società era che il consumatore avrebbe dovuto controllare periodicamente il proprio impianto, verificare il contatore ed effettuare l'autolettura.

La Cassazione riconosce che questi sono certamente comportamenti diligenti, ma precisa un principio fondamentale:

⇒  gli obblighi dell'utente e quelli del gestore sono autonomi e distinti.

⇒ L'eventuale mancata autolettura o il mancato controllo dell'impianto non eliminano automaticamente l'inadempimento del gestore, che resta comunque tenuto a segnalare tempestivamente i consumi anomali quando ne abbia conoscenza.

Naturalmente, nei singoli casi il giudice dovrà valutare il rapporto di causalità tra la mancata segnalazione e il danno subito dal consumatore.

Ma ciò costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di Cassazione se adeguatamente motivato.

Di seguito, potete leggere l'ordinanza n. 24904/2021 della Cassazione.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...