sabato 28 febbraio 2026

Il silenzio-assenso sul Tfr: ecco perché è un trucco per arricchire i fondi

Fonte: Il Fatto Quotidiano
21 dicembre 2025

La Legge di Bilancio, nota anche come Finanziaria, interverrà anche sulla previdenza integrativa. Nella farragine di modifiche previste nell’ultima versione disponibile, parecchie sono minime. Ne esamineremo due invece di notevole rilevanza.

La trappola scatta prima. A partire dal 1° luglio 2026 è prevista fin da subito “l’adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro sessanta giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione”.

Ora per i nuovi assunti l’adesione silente, cioè forzosa, avviene solo dopo sei mesi. Nella nuova versione uno avrà quindi molto meno tempo per difendersi. Sarà cioè più facile ingabbiare i distratti. Non servono lunghi discorsi per spiegare quanto ciò sia peggiorativo.

venerdì 27 febbraio 2026

Pacchi low cost da Paesi extra-UE: aumentano i costi per i consumatori con i nuovi dazi?

Uno dei fenomeni che più si sono sviluppati negli ultimi anni è l'acquisto di prodotti a costi relativamente bassi da piattaforme on line extra-UE (ad esempio, temu), facilitata da alcuni vantaggi, in primo luogo il prezzo, ma anche la spedizione rapida e la scelta ampia. Ciò è stato favorito, in particolare, dalla esenzione di dazi doganali che, fino a fine 2025, era prevista per le spedizioni di valore inferiore a 150,00 euro.

Questa esenzione, però, è destinata ad essere superata dalle nuove norme che proporranno un significativo cambiamento che potrebbe riguardare anche noi consumatori.

Già con gennaio 2026, infatti, entrano in gioco due nuovi prelievi:

  • un dazio europeo fisso di 3 euro per determinate importazioni sotto soglia;
  • un dazio nazionale italiana di 2 euro per pacco, già operativa dal 1° gennaio 2026.

In concreto, nel 2026 il consumatore che acquista online potrebbe dover sostenere pagamenti extra per dazi doganali che descriviamo qui di seguito.


(A)

 Dal 1° luglio 2026: dazio UE di 3 euro sugli articoli sotto i 150 euro

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l’abolizione della franchigia doganale per i pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi.

Dal 1° luglio 2026 entrerà quindi in vigore un dazio fisso di 3 euro, con una particolarità importante:

 non si applica per spedizione,

 ma per ciascuna categoria merceologica dichiarata nel pacco (in base alla sottovoce tariffaria doganale).

Facciamo un esempio pratico per far comprendere il nuovo quadro normativo europeo

  • acquisto 3 magliette identiche → 3 euro totali (un’unica categoria)
  • acquisto 1 camicetta in seta + 2 in lana → 6 euro (due categorie diverse)

Questa novità comporta una riflessione, nel senso che  più il contenuto del pacco è “variegato”, maggiore sarà l’impatto del nuovo dazio.

La misura si applicherà alle vendite B2C (business to consumer) spedite direttamente da Paesi extra-UE ai consumatori finali e resterà in vigore, salvo proroghe, fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena riforma del sistema doganale digitale europeo.

Siamo abbastanza sicuri che il provvedimento si "consoliderà" diventando definitivo, con conseguente applicazione a tutte le importazioni provenienti da paese extra UE.

Secondo la Commissione europea, il volume dei piccoli pacchi diretti nell’UE è esploso negli ultimi anni (miliardi di spedizioni annue, in larga parte dalla Cina), con una percentuale significativa di sottovalutazioni dichiarate.

L’obiettivo perseguito dalle autorità comunitarie è duplice, in quanto si vuole tutelare le imprese europee dalla concorrenza a dazio zero, da una parte, e rafforzare controlli su sicurezza, ambiente e conformità dei prodotti.


(B)

Dal 1° gennaio 2026: il contributo fisso italiano di 2 euro a pacco

Dal 1° gennaio 2026, l'Italia ha introdotto – con la Legge di Bilancio 2026 – un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco sotto i 150 euro proveniente da Paesi terzi.

Vi sono diversità rispetto alla norma comunitaria e, peraltro, ci si chiede se non vi potrebbe essere una inammissibile moltiplicazione fiscale a carico del consumatore finale.

A differenza della norma europea, l'imposizione si applica per pacco, non per categoria merceologica e colpisce sia le vendite B2C, ma anche le compravendite tra imprese commerciali (B2B) e quelle tra privati seppur prive di finalità commerciali (C2C).

Le ragioni per questa nuova imposizione sono abbastanza poco chiare, n quanto si parla di fondi destinati alla copertura delle spese amministrative doganali, ma già dalle prime settimane di entrata in vigore delle nuove norme si registra un forte calo delle importazioni presso le dogane italiane, con un evidente spostamento dei flussi verso altri Stati membri.

Il quesito è chiaro: la norma italiana è compatibile con le norme UE?

L’art. 26 del TFUE vieta dazi doganali e tasse di effetto equivalente tra Stati membri e nei confronti delle importazioni ed è noto l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha ripetutamente  chiarito che costituisce tassa di effetto equivalente qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente per il solo fatto che una merce attraversi la frontiera.

Nel caso di specie, chi vi scrive pensa che vi sia un effetto equivalente che rende illegittima la norma nazionale e che, dal 1° luglio 2026, determinerà una duplicazione di prelievi tributari, ossia 2,00 euro nazionali per pacco e 3,00 euro europei per categoria merceologica.

E quindi, ad esempio, se acquistiamo online da piattaforma extra-UE merce di due categorie merceologiche per euro 30,00 pagheremo costi aggiuntivi:

- 2,00 euro (fee italiana)

6,00 euro (3 euro × 2 categorie)

Totale extra: 8 euro, pari a oltre il 26% del valore dell’acquisto.

E' evidente, in conclusione, che glii acquisti extra-UE sotto i 150 euro non saranno più “neutri” sotto il profilo doganale, con aumento ricaricato sul consumatore finale.

Qui di seguito un box che sintetizza le questioni che abbiamo affrontato.

  • Da quando si paga il dazio di 3,00 euro?
Dal 1° luglio 2026 per gli articoli sotto i 150,00 euro provenienti da Paesi extra-UE.
  • I 3,00 euro si pagano per ogni pezzo acquistato?
No. Si pagano per ciascuna categoria merceologica. Più articoli identici = un solo dazio. Articoli diversi = più dazi.

  • Il contributo di 2,00 euro italiano è già in vigore?

Sì, dal 1° gennaio 2026, per ogni pacco sotto i 150,00 euro proveniente da Paesi terzi.

  • Si pagheranno entrambi gli importi?

Dal 1° luglio 2026, in linea generale, sì: il contributo nazionale per pacco e il dazio europeo per categoria.

  • Conviene ancora comprare fuori dall’UE?

Dipende dal valore dell’acquisto e dal numero di categorie presenti nel pacco. Per beni di basso importo l’incidenza percentuale può essere rilevante.

lunedì 23 febbraio 2026

domenica 22 febbraio 2026

Quale differenza tra consumatore e piccolo imprenditore

Esiste una vera differenza tra il consumatore e il piccolo imprenditore/professionista? a rigor di logica, la risposta è affermativa, ma molto spesso questi ultimi che si avvalgono dei medesimi servizi dei consumatori si trovano in una posizione di svantaggio.

Immagina di essere il titolare di un piccolo bar. Hai acceso un mutuo, firmato un contratto di locazione, comprato attrezzature a rate. Una notte scoppia un incendio: il locale viene devastato, l’attività si ferma. Tutto sembra partire da un misuratore fiscale, il registratore di cassa che usi per battere gli scontrini.

Fai quello che farebbe chiunque: ti rivolgi a un avvocato e valuti di chiedere i danni a chi ha prodotto quell’apparecchio. Nella tua testa c’è un’idea semplice: “Se il prodotto era difettoso e mi ha rovinato il bar, ci saranno le tutele dei consumatori, no?”.

Ed invece no!

La sentenza del Tribunale di Catanzaro oggetto del nostro commento domenicale conferma che il piccolo imprenditore (il barista nel caso di specie), non merita lo stesso trattamento di un consumatore, ed apre ad una valutazione che deve essere ragionata da parte del barista: la tutela deve essere costruita subito, alla firma del contratto.

Il barista, protagonista della vicenda trattata dal giudice calabrese, non può giovarsi delle tutele del consumatore perché dal punto di vista giuridico è un imprenditore, sia pure piccolo, e non può trovare applicazione il Codice del Consumo.

Questa distinzione non nasce solo dal diritto italiano: affonda le radici nel diritto dell’Unione europea, che da anni costruisce norme “rinforzate” per chi agisce come consumatore, ma non estende in automatico la stessa protezione a chi usa i beni per fare impresa.


- Chi è il consumatore, chi è il piccolo imprenditore (secondo UE e Italia)

Nel linguaggio comune, “consumatore” è chi acquista qualcosa. Nel linguaggio giuridico europeo e italiano, invece, il consumatore è una figura molto precisa:

  1. è sempre una persona fisica;
  2. agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Questa definizione, che troviamo nelle direttive europee e che il Codice del Consumo ha recepito quasi alla lettera, è costruita su un’idea: il consumatore è la parte più debole in termini di informazione, potere contrattuale, capacità di valutare rischi e clausole. 

Per questo, a livello UE, gli si riconoscono diritti particolari (informazioni precontrattuali, recesso, tutele sulla garanzia, responsabilità per prodotti difettosi, foro del consumatore, ecc.).

Di fronte a lui sta il professionista, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività economica. 

Questa categoria non comprende solo le multinazionali, ma anche chi ha un’attività minuscola: il bar all’angolo, il parrucchiere, l’artigiano, il medico di base, l’avvocato, il piccolo e-commerce. 

E quindi, la persona fisica che opera un acquisto per la propria attività professioniale/lavoro, agli occhi del diritto europeo non sei più consumatore, ma professionista che non può accedere alle tutele previste in favore del contraente debole....perché non viene considerato debole anche se in realtà non ha un gran potere contrattuale con la controparte.

Nel caso del prodotto acquistato dal barista per il proprio esercizio, il ragionamento è quasi automatico:

  • il bene è stato acquistato e utilizzato solo per l’attività del bar;
  • serve a emettere scontrini, adempiere obblighi fiscali, gestire gli incassi;
  • è integrato nella struttura dell’impresa, non è un oggetto da salotto.

E per tale ragione, il giudice, coerentemente con la logica UE e italiana, guarda allo scopo per cui il bene è usato e conclude: qui non c’è un privato che compra un registratore “per casa”, ma un imprenditore che lo usa per la sua azienda. Quindi niente qualifica di consumatore. 


Perché l’Unione europea non estende le stesse tutele alle imprese, anche se piccole

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di vivace discussione in ambito europeo, in quanto più di qualcuno osserva: “Ma il barista non è più forte di una grande società. Perché non trattarlo come un consumatore?”.

La risposta, per quanto possa sembrare dura, sta nella scelta di fondo del diritto europeo. Le direttive sul consumo – dalla vendita di beni alla responsabilità da prodotto difettoso, fino ai contratti a distanza e alle pratiche commerciali scorrette – hanno un obiettivo molto circoscritto: riequilibrare il rapporto tra cittadino-consumatore e professionista.

Tra due operatori economici, invece, anche se uno è minuscolo e l’altro enorme, il diritto UE e quello nazionale di solito preferiscono non introdurre protezioni “paternalistiche”. L’idea è che l’impresa, per quanto piccola, abbia una maggiore capacità di informarsi e organizzarsi; accesso – almeno in teoria – a consulenti, assicurazioni, strumenti di gestione del rischio; la possibilità di negoziare (magari male, ma comunque con una consapevolezza “professionale”).

Ecco perché molte direttive europee sui consumatori specificano espressamente che si applicano solo quando il contraente agisce per scopi estranei all’attività professionale. Se compri un computer per la tua ditta individuale, per Bruxelles tu sei dal “lato professionista”, non dal lato consumatore, anche se sei solo e lavori in un sottoscala.


Il danno all’impresa non è lo stesso del danno alla vita privata

C’è poi un’altra distinzione che la sentenza richiama in filigrana e che emerge chiaramente nella dottrina e nella giurisprudenza: che tipo di danno stai subendo?

Le regole europee e nazionali sulla responsabilità da prodotto difettoso sono state pensate soprattutto per casi in cui:

  • un prodotto difettoso causa danni alla persona (lesioni, morte);
  • oppure danneggia beni di uso privato (per esempio, esplode un elettrodomestico e rovina l’arredamento di casa).

Se invece il prodotto difettoso colpisce direttamente l’attività economica – come nel caso del barista affrontato dal Tribunale di Catanzaro: incendio del locale, danni alle attrezzature del bar, perdita di incassi, canoni di affitto pagati per un luogo inutilizzabile – il diritto tende a considerare questi pregiudizi come danni commerciali. 

E i danni commerciali, per impostazione di sistema, non rientrano nel cuore della protezione consumeristica, ma vengono governati in via principale dalle regole generali del codice civile (responsabilità contrattuale o extracontrattuale).

E' evidente che il danno contestato dal barista consiste in un pregiudizio che rientra nella dimensione di impresa, ovverosia a rimetterci non è il “privato cittadino” nella sua sfera personale, ma il titolare nella sua veste di operatore economico. 

Anche per tale motivo la scelta del giudice è quella di non affrontare la vicenda utilizzando l'insieme delle tutele previste dal Codice del Consumo e di chiedere al barista di muoversi sul terreno, più accidentato, del diritto comune.


- Cosa comporta, concretamente, non essere consumatore

Dire che un soggetto non è consumatore non è solo una questione di etichetta. Ha ricadute pratiche pesanti, che la vicenda del barista mette in evidenza.

Se non sei un consumatore, nelle controversie legate a prodotti difettosi e beni di consumo non puoi contare sulle regole di garanzia legale più favorevoli, con maggiori tutele in tuo favore.

E quindi, il piccolo imprenditore deve, in primo luogo, prevedere i possibili danni che possono occorrere ai beni strumentali connessi alla propria attività e "creare" il sistema di tutele in modo preventivo e contrattuale, senza contare sulla tutela legale del consumatore.

E questo perché sei sei un piccolo imprenditore che usa il prodotto per lavorare, molte di queste garanzie speciali non scattano. 

Nel caso del barista deciso dal Tribunale di Catanzaro, questo significa, per esempio:

- dover dimostrare in modo pieno e rigoroso che il prodotto era difettoso;

- provare che proprio quel difetto ha causato l’incendio (con perizie tecniche forti, meglio se discusse in contraddittorio in giudizio);

- dimostrare in modo preciso e documentato tutti i danni subiti (lucro cessante, danno emergente, costi sostenuti);

- fare i conti con eventuali clausole contrattuali che limitano la responsabilità del venditore o del produttore, clausole che in un contratto con un consumatore sarebbero spesso nulle, ma tra professionisti possono essere valide.

Nel processo di Catanzaro, il giudice rileva proprio queste carenze: il presunto produttore non è neppure identificato con sicurezza, la prova tecnica dell’origine dell’incendio è debole e parziale, la quantificazione dei danni è poco supportata da dati oggettivi. 

In un contesto “consumeristico” qualche margine di protezione in più ci sarebbe stato, ma qui il barista è trattato come imprenditore a tutti gli effetti.

Dire che i piccoli imprenditori non hanno le tutele dei consumatori non significa che siano senza difesa. Significa che la loro protezione passa, come anticipato in precedenza, da altri strumenti:

- la responsabilità contrattuale verso il venditore (per vizi della cosa, per inadempimento delle obbligazioni di consegnare un bene idoneo all’uso pattuito);

- la responsabilità extracontrattuale verso il produttore o altri soggetti della filiera, se si riesce a dimostrare un fatto illecito che ha causato il danno;

- la contrattazione più accorta delle clausole (garanzie estese, esclusioni di certe limitazioni, assistenza post-vendita, ecc.);

- la copertura assicurativa specifica per rischi di incendio, danni indiretti, fermo attività.

La scelta dell’Unione europea è quella di concentrare la normativa “speciale” sul consumatore, lasciando alle legislazioni nazionali e al diritto comune la regolazione dei rapporti tra imprese, piccole o grandi che siano. 

L’Italia si è adeguata a questo schema: il Codice del Consumo recepisce le direttive e riserva il suo arsenale protettivo a chi agisce fuori dall’attività economica.

In questo senso, la sentenza del Tribunale di Catanzaro non è un’eccezione ma l’ennesimo tassello di un mosaico europeo: protezione forte per il consumatore nella sua vita privata, diritto comune – più severo – per chi opera, anche in piccolo, nel mercato

Tribunale di Catanzaro - sentenza n. 87/2026

sabato 21 febbraio 2026

Pratiche commerciali scorrette (dark patterns): sanzionata eDreams

Fonte: comunicato stampa
4 febbraio 2026

L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns.

venerdì 20 febbraio 2026

Monopattini elettrici e sicurezza urbana: a Torino una petizione per tutelare le persone non vedenti

Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno profondamente cambiato il modo di muoversi nelle città italiane. Mobilità veloce, sostenibile e accessibile rappresenta certamente un valore, ma quando l’innovazione incontra lo spazio pubblico emergono anche criticità concrete, soprattutto per le persone più fragili.

A Torino il tema è diventato oggetto di un’iniziativa civica promossa dalla sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ha avviato una raccolta firme per chiedere l’abolizione dei monopattini elettrici sul territorio comunale, evidenziando i rischi quotidiani segnalati da cittadini con disabilità visiva.


- Quando la mobilità diventa un ostacolo

Per chi non vede — o vede poco — lo spazio urbano è già di per sé complesso: marciapiedi occupati, ostacoli improvvisi e, più in generale, barriere architettoniche che rendono le strade della Città non sempre adeguate. 

L’introduzione massiccia dei monopattini, spesso lasciati in sosta irregolare o utilizzati sui marciapiedi, ha aggravato tali difficoltà, diventando una nuova barriera architettonica non richiesta.

Le segnalazioni riguardano in particolare:

  • mezzi parcheggiati fuori dagli stalli;
  • monopattini abbandonati lungo percorsi tattili o attraversamenti;
  • circolazione sui marciapiedi a velocità sostenuta;
  • rischio concreto di cadute e collisioni.

Per una persona non vedente, un ostacolo non prevedibile può trasformarsi in un serio pericolo per l’incolumità personale.


- L’iniziativa civica a Torino

La proposta nasce all’interno della comunità associativa torinese dell’UICI e si inserisce negli strumenti di partecipazione civica messi a disposizione dal Comune di Torino attraverso la piattaforma partecipativa cittadina.

La petizione è destinata esclusivamente ai residenti della città di Torino che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto istituzionale sulla sicurezza urbana e sulla compatibilità tra nuove forme di micromobilità e tutela delle persone con disabilità visiva.

Al di là delle diverse opinioni sulla soluzione proposta — abolizione totale o regolamentazione più stringente — l’iniziativa pone una questione centrale: la progettazione delle città deve tenere conto di tutti i cittadini, in particolare di chi incontra maggiori difficoltà nell’uso quotidiano degli spazi pubblici.

La partecipazione civica rappresenta uno strumento concreto per portare tali esigenze all’attenzione delle istituzioni locali.


- Invito ai cittadini torinesi

Ecco perché noi di Consumatore Informato ci vogliamo unire all'invito avanzato dai promotori di questa iniziativa, i quali chiedono ai residenti di valutare l’iniziativa e, se condivisa, a partecipare firmando la petizione e diffondendola tra amici, familiari e conoscenti.

È possibile aderire tramite la piattaforma civica del Comune al seguente indirizzo:

https://proposte.torinofacile.it/p03a26/

Un gesto semplice che può contribuire ad aprire un confronto pubblico sul tema della sicurezza urbana e dell’accessibilità, affinché innovazione e inclusione possano procedere insieme senza lasciare indietro nessuno.

domenica 15 febbraio 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

sabato 14 febbraio 2026

venerdì 13 febbraio 2026

Attenti alla "truffa della ballerina": arriva da whatsapp e può essere molto dannosa

Con questo nostro intervento torniamo a trattare il tema delle truffe digitale, in quanto sono in deciso aumento i tentativi di attacco nei nostri confronti, spesso attraverso i social network, ma di recente questo fenomeno si sta sviluppando attraverso WhatsApp.

Abbiamo trattato di recente questo fenomeno, ossia il ghost pairing (vedi qui), ossia quando i truffatori si appropriano del tuo contatto Whatsapp e lo utilizzano per portare avanti altre truffe.

E' ciò che sta accadendo di recente, in quanto molte persone stanno ricevendo via Whatsapp un messaggio apparentemente innocuo: la foto di una bambina che danza, un testo emozionale che parla di un concorso, di un “corso gratuito” in palio e l’invito a votare tramite un link.

È quella che ormai possiamo chiamare “la truffa della ballerina”.

Il meccanismo è semplice e, proprio per questo, pericolosamente efficace: si fa leva sull’emotività, sulla tenerezza e sul desiderio di aiutare qualcuno, soprattutto quando il messaggio sembra arrivare da un contatto conosciuto o da un profilo che appare affidabile.


Come funziona la truffa

Il messaggio tipico racconta una storia rassicurante: una scuola di danza, una finale di concorso, una bambina “bravissima”, il sogno di vincere un corso gratuito. Per votare, basta cliccare su un link esterno.

Quel link però: non porta a un vero concorso, ma rimanda a siti costruiti solo per ingannare, può chiedere di inserire credenziali social o email, può attivare abbonamenti indesiderati, oppure può installare software malevolo sul dispositivo.

In molti casi, dopo il clic, l’account della vittima viene usato per diffondere automaticamente lo stesso messaggio ad amici e contatti, facendo moltiplicare l’inganno a catena.


Perché funziona così bene

Questa truffa sfrutta tre leve psicologiche potentissime:

  • L’emozione: una bambina, un sogno, una gara. È difficile dire di no.
  • L’urgenza: “vota ora”, “manca poco alla finale”, “aiutaci”. Si spinge l’utente a non riflettere.
  • La fiducia: spesso il messaggio arriva da un profilo che conosciamo o sembra reale.

Risultato: si clicca senza controllare, e il danno è fatto.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...