lunedì 13 aprile 2026

Pratica commerciale scorretta: maxi sanzione per Trustpilot

Fonte: comunicato stampa
23 marzo 2026
La piattaforma di recensioni online ha fornito informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.

Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori.

Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo.

domenica 12 aprile 2026

Raccomandate “vuote” e prescrizione: la Cassazione mette dei paletti

Le notifiche a mezzo posta tornano al centro dell’attenzione con una pronuncia destinata ad avere effetti molto concreti nella difesa dei consumatori.

Con l’ordinanza n. 398/2026, la Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la “presunzione di conoscenza” dell'atto notificato non può essere utilizzata dagli Enti senza prima dimostrare quale atto sia stato effettivamente inviato.

Il riferimento normativo è l’articolo 1335 codice civile, secondo cui una comunicazione si considera conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario. Ma la Corte precisa: questo principio non esonera dall’onere di identificare il contenuto del plico.


1.- Il caso: quando la ricevuta non basta

Nel caso esaminato, l’INPS sosteneva di aver interrotto la prescrizione tramite una raccomandata. 

Al fine di provare quanto affermato, l'Ente aveva prodotto solo la ricevuta di ritorno dalla quale non era possibile evincere l’oggetto e il contenuto della comunicazione.

In altri termini, risultava difettare qualsiasi collegamento certo tra la spedizione e una specifica richiesta di pagamento.

Già i giudici tributari di merito avevano censurato la difesa dell'INPS, evidenziando che dall’avviso di ricevimento non era “ricavabile l’oggetto e il contenuto della raccomandata” e quindi non vi era certezza in merito alla corrispondenza tra il documento proposto nel procedimento e quello oggetto di notifica.


2.- La Cassazione conferma: una semplice affermazione non è sufficiente

La Corte enuncia un principio destinato a incidere nella prassi

La consegna del plico fa presumere la conoscenza dell’atto solo se l’Ente produce elementi idonei a identificarlo e a collegarlo alla raccomandata, almeno in copia.

Se manca tale elemento probante:

a.- la presunzione non opera;

b.- l’onere della prova non si trasferisce al contribuente.

Quindi, cosa ci dice la Cassazione? va bene il principio di presunzione di conoscenza del documento notificato, ma solo se rispetta determinati presupposti, e quindi con appositi limiti che devono essere rispettati anche dall' ente pubblico.

E' evidente che l'impatto di tale decisione non è secondario, in quanto per anni si è affermato il seguente principio:

⇒ la consegna della raccomandata implica conoscenza del contenuto

⇒ spetta al destinatario dimostrare che il plico fosse vuoto o diverso

La Cassazione chiarisce che questo schema vale solo a determinate condizioni:

  • l’Ente deve identificare chiaramente l’atto;
  • deve dimostrare il collegamento con la spedizione;
  • deve produrre almeno una copia del documento.

Solo allora scatta la cosiddetta “vicinanza della prova”.


3.- Effetti pratici: cosa cambia davvero per i consumatori

Questo provvedimento consolida un principio sacrosanto: stop alle notifiche “al buio”

Non basta più una ricevuta postale generica, ma serve una prova concreta del contenuto della busta e la corrispondenza con quanto contestato e quanto riportato nel procedimento tributario.

Altro effetto positivo che discende da questa pronuncia è una tutela più effettiva della prescrizione in favore del contribuente, in quanto se viene contestata la decorrenza del termine prescrizionale, spetta all’ente offrire prova dell'atto interruttivo:

  • la prescrizione continua a decorrere;
  • il debito può risultare estinto.

E quindi ora il contribuente non sosterrà più solo, come strategia difensiva, non ho ricevuto nulla”, ma anche dimostrate cosa avete inviato”.

Corte di Cassazione Sez. V^ Civ. Ordinanza n. 398/2026

sabato 11 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

venerdì 10 aprile 2026

11 - 19 aprile 2026 - "Padova Climate Action Week"


Padova - 11/19 APRILE 2026

 

lunedì 6 aprile 2026

Arriva il contributo straordinario per le bollette di energia elettrica

Fonte: comunicato stampa
15 marzo 2026

ARERA ha definito le modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal “dl Bollette” (decreto-legge 21/26) a favore dei clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto stesso.

I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda; il contributo, infatti, sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico.

Il contributo sarà riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento, con evidenza separata rispetto alle altre voci. L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell'esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore.

Qualora dalla medesima bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive. In caso di interruzione della fornitura, il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

Si ricorda inoltre, che il contributo straordinario è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico. 

Con successivo provvedimento, l’Autorità definirà le modalità di erogazione del contributo volontario previsto dall'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto-legge, destinato ai nuclei familiari non titolari del bonus sociale con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

domenica 5 aprile 2026

sabato 4 aprile 2026

Netflix condannata: aumenti illegittimi degli abbonamenti e rimborsi fino a 500 euro

La recente pronuncia del Tribunale di Roma contro Netflix, a seguito della brillante azione avviata dal Movimento consumatori, segna un passaggio rilevante nei rapporti tra piattaforme digitali e consumatori, rafforzando la posizione di questi ultimi a fronte dei progressivi aumenti disposti dalla multinazionale americana, leader nel settore dello streaming  (per maggiori informazioni/aiuto scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il giudice romano, infatti, ha dichiarato illegittimi gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati tra il 2017 e gennaio 2024, annullando le clausole contrattuali che li giustificavano, e che sono state considerate vessatorie e contrarie al Codice del Consumo.

Questa decisione consente, di fatto, ai consumatori di ottenere il rimborso per i maggiori costi sostenuti in questi anni, con una precisazione: Netflix ha già dichiarato che proporrà appello alla pronuncia del Tribunale di Roma e quindi l'esito del primo grado potrebbe essere ribalto con il giudizio di seconde cure.


a.- Il nodo giuridico: perché gli aumenti sono illegittimi

Al centro della decisione c’è una clausola contrattuale che consentiva a Netflix di modificare unilateralmente i prezzi senza indicare criteri chiari, oggettivi e verificabili.

Una previsione di questo tipo contrasta con gli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, che impongono:

  • trasparenza,
  • equilibrio contrattuale,
  • prevedibilità delle condizioni economiche.

La violazione della norma inderogabile del Codice del Consumo comporta la nullità della clausola contrattuale, con conseguente inefficacia degli aumenti previsti da Netflix ai consumatori, i quali sono legittimati ad ottenere il rimborso delle maggiori somme pagate negli anni.

venerdì 3 aprile 2026

Il ritorno (evoluto) delle truffe telefoniche

Di nuovo tu… ma non dovevamo vederci più?” o forse, per essere più aderenti al tema di questo intervento, "non dovevamo sentirci più?" viste le recenti novità intervenute.

Il riferimento è inevitabile alla celebre canzone di Lucio Battisti, ma questa volta non si parla di incontri sentimentali. Il protagonista indesiderato è ben più fastidioso: le truffe telefoniche, che sembravano ridimensionate e che invece stanno tornando – diverse, più sofisticate e, per certi versi, ancora più insidiose e che stanno tornando a tormentare noi consumatori.

Ma ad onor del vero, AGCOM ci aveva promesso che l'introduzione del nuovo sistema anti spoofing avrebbe debellato questo tipo di attività illecita di marketing che tanto ha danneggiato i consumatori, schermando tutte le telefonate di provenienza non chiara, provenienti dall'Italia o dall'estero (vedi qui).

Invero, i primi risultati emersi dall'indagine dell'Autorità hanno fornito risposte positive, inducendo la gran parte dei soggetti interessati a considerare superato (o comunque limitato) il fenomeno delle telefonate scam.

Noi avevamo già espresso, qualche settimana addietro, qualche dubbio in merito alla soluzione al problema che sarebbe arrivata con il nuovo sistema proposto da AGCOM, evidenziando alcune criticità (leggi qui). 

Ed invece, a quanto pare, queste condotte illecite non sono terminate, ma anzi hanno avuto un nuovo renouvellement, ciò un rinnovo con altre forme.

Negli ultimi mesi molti consumatori italiani hanno ricominciato a ricevere chiamate sospette e messaggi anomali, spesso provenienti da numeri con prefissi internazionali che non possono essere bloccati dal sistema nazionale. 

Non è un’impressione: è il segnale evidente di un cambiamento nelle strategie dei truffatori, che si sono adattati rapidamente alle nuove difese introdotte dal sistema.

Per comprendere cosa sta accadendo bisogna tornare ai dati positivi esposti dall'Autorità garante, AGCOM, la quale ha introdotto un sistema di filtraggio anti-spoofing, cioè un meccanismo capace di bloccare quelle chiamate che falsificano il numero del chiamante per farlo apparire italiano quando in realtà proviene dall’estero. 

Prima sui numeri fissi e poi, dal novembre 2025, anche sui cellulari, questo sistema ha effettivamente ridotto in modo significativo le telefonate “camuffate”.

Sembrava un punto di svolta. E invece è proprio da qui che nasce il nuovo problema.

lunedì 30 marzo 2026

Multiproprietà, diritto turnario e club vacanze: attenzione alle spese (che durano nel tempo)

Il nostro intervento odierno è finalizzato a segnalare e differenziare le spese che collegate all'acquisto di una multiproprietà o ad un diritto vacanza turnario, come ad esempio l'iscrizione ad un club. Molto spesso, infatti, che firma il contratto, non immagina che con l'acquisto di una multiproprietà, o un diritto turnario o club vacanze, esistono delle spese anche successive all'acquisto e che hanno cadenza annuale (per una valutazione del tuo diritto vacanza, scrivi a info@consumatoreinformato.it).


(a) Cos'è davvero una multiproprietà? e quali spese annuali

Come abbiamo scritto più volte in questo blog, la multiproprietà è un meccanismo attraverso il quale più persone condividono l'uso di una struttura turistica (appartamento, villaggio, residence, resort…) per determinati periodi dell’anno, diventando proprietario di una porzione dell'immobile. 

In pratica, si acquista il diritto di godere dell’immobile per una o più settimane all’anno, con un contratto che può durare anche decenni, attraverso un atto notarile con successiva trascrizione all'Agenzia delle Entrate.

- Le spese di gestione: un impegno costante

Ogni multiproprietario è obbligato a contribuire alle spese annuali di gestione della struttura. E non si tratta di spiccioli: anche chi non utilizza la struttura in un dato anno, è comunque tenuto a pagare.

Le spese tipiche includono:

  • Pulizia e manutenzione delle parti comuni
  • Utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento)
  • Gestione amministrativa
  • Assicurazioni
  • Servizi di reception, giardino e vigilanza

A queste si aggiungono le spese straordinarie, come:

  • Ristrutturazioni
  • Adeguamenti normativi
  • Sostituzione degli impianti

Chi non paga rischia grosso: cause legali, interessi di mora, perfino il pignoramento di beni. E non potrà nemmeno usare la struttura.

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