lunedì 18 maggio 2026

Cambio fornitore luce e gas non richiesto: la "truffa del sì" e come tornare alle vecchie condizioni (ARERA 228/2017)

In associazione stanno aumentando i casi di persone che si sono viste modificare le condizioni contrattuali, o ancor peggio attivare contrati per la fornitura di gas e/o energia elettrica non richiesti e che abbiamo dovuto tutelare per evitare di pagare maggiori somme (per maggiori informazioni o per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il problema, noto come la "truffa del si", è tanto diffuso quanto insidioso, in quanto il cambio di fornitore luce e gas attivato tramite telefonate o email ingannevoli, spesso senza un consenso reale, e ciò nonostante il recente intervento volto a limitare le telefonate truffa attraverso il filtro anti - spoofing (vedi qui).

Purtroppo, dobbiamo notare che si sono sviluppati casi di "switching non richiesto", una pratica scorretta che può portare, nel giro di pochi giorni, a ritrovarsi con un nuovo contratto mai voluto e condizioni economiche peggiorative.


a.- Come funziona la "truffa del si"

Il meccanismo è ormai consolidato e si fonda sulla fiducia che il consumatore attribuisce a coloro che lo contattano, e che per ragioni a noi non note, dispongono di molte informazioni dettagliate.

Il consumatore viene contattato telefonicamente da un operatore che:

  • si spaccia per il fornitore attuale;
  • oppure richiama presunti enti istituzionali come ARERA o fantomatici “uffici tutela consumatori”.

Durante la telefonata vengono prospettati scenari allarmanti che riguardano il suo contratto, quali:

  • aumenti imminenti delle tariffe;
  • contratti in scadenza;
  • obblighi di legge inesistenti;
  • errori da correggere con urgenza.

Il call center si propone come aiuto necessario per il consumatore e mira, con frasi adulanti, ad ottenere:

  • dati personali;
  • codice POD o PDR (presenti in bolletta);
  • una registrazione vocale utilizzabile come consenso.

Qui entra in gioco la nota “truffa del sì”: il consumatore viene indotto a rispondere “sì” a domande apparentemente innocue, e quella risposta viene poi utilizzata per simulare un consenso contrattuale.

Al termine della telefonata, il consumatore ha conferito la propria adesione ad un nuovo contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica, rinunciando al successivo invio di un modulo scritto da sottoscrivere, così come previsto ex art. 51 del Codice del Consumo: "Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.".

Di solito, vi sono alcuni elementi che contraddistinguono questo tipo di truffa, quali:

    - telefonate non richieste con tono urgente o intimidatorio;

    - richieste di dati presenti sulla bolletta;

    - informazioni vaghe o contraddittorie sul proprio fornitore;

    - affermazioni secondo cui il cambio sarebbe obbligatorio.

E' evidente che il primo suggerimento che possiamo offrirvi, ed appare scontato, è di  interrompere la comunicazione, senza dare maggiore spazio a questi falsi operatori e ricordatevi di non fornire mai dati sensibili per telefono; non comunicare POD/PDR o IBAN; verificare sempre contattando direttamente il proprio fornitore; evitare risposte che possano essere registrate come consenso.

domenica 17 maggio 2026

Diesel contaminato: risarcimento pieno secondo il tribunale

L'argomento trattato con il nostro intervento odierno riguarda una vicenda che potenzialmente può riguardare tutti gli automobilisti: il diesel sporco e la possibilità che l'automobile si rovini (per maggiori informazioni o per assistenza, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Vogliamo proporvi questo provvedimento del Tribunale di Rovereto al fine di darvi anche dei suggerimenti pratici per ottenere il risarcimento nel caso di sospetto carburante difettoso. 

Perché il semplice sospetto non è certezza di risarcimento del danno, ed è quello che ci dice il giudice trentino: non basta invocare genericamente il Codice del Consumo, bisogna scegliere la giusta azione giuridica e costruire correttamente la prova.

Ecco perché vogliamo darvi alcuni consigli per raccogliere le prove necessarie per dimostrare il danno e il vostro diritto al risarcimento: se volete avere qualche chance di risarcimento del danno, dovete provare tutto!


1.- Il caso: dal rifornimento al danno

Una consumatrice effettua rifornimento di gasolio presso un distributore. Il giorno successivo, durante un viaggio, l’auto perde potenza fino a fermarsi. Interviene il carro attrezzi, il veicolo viene portato in officina e qui emerge un dato decisivo: carburante contaminato da sabbia e detriti, con danni rilevanti all’impianto di alimentazione.

La consumatrice si rivolge al Tribunale di Rovereto al fine di chiedere:

- restituzione del prezzo del carburante;

- risarcimento delle riparazioni effettuate presso l'officina;

- rimborso del carro attrezzi e dell’auto sostitutiva. 

In giudizio vengono chiamati sia il gestore del distributore sia la compagnia petrolifera, ed il Tribunale accoglie in larga parte la domanda, ma propone alcuni passaggi giuridici che meritano di essere trattati per l'impatto pratico per i consumatori.

1a.- Il primo punto chiave: a volte il Codice del Consumo non è la soluzione

Il Tribunale di Rovereto sgombra subito il campo da ogni dubbio in merito all'applicabilità del Codice del Consumo rispetto alla vicenda di cui trattasi (vendita di carburante sporco), chiarendo che a questo tipo di casi non si può fare riferimento alla disciplina di settore.

Il Codice del Consumo propone una soluzione, la disciplina del difetto di conformità (clicca qui per un approfondimento), che prevede vari rimedi (riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto), ma non include espressamente il risarcimento del danno.

Nel caso concreto, il danno non riguarda il bene venduto (il carburante), ma un bene diverso: l’automobile danneggiata dal carburante. E qui il Codice del Consumo non può essere utile.

La tutela, però, non viene meno e può essere raggiunta attraverso altre strade, in primo luogo quella prevista dal contratto di vendita ex artt. 1470 c.c..

1.b.- Vendita di carburante - responsabilità da vendita di cosa viziata (art. 1494 c.c.)

Il Tribunale qualifica correttamente la domanda come azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, dando applicazione ad un principio molto chiaro:

se il bene venduto è viziato (qui: gasolio contaminato) + e il vizio lo rende inidoneo all’uso

=

il venditore deve risarcire tutti i danni causati

E quindi, se viene provato il collegamento tra il diesel sporco e i danni sofferti, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato non solo il prezzo pagato, ma anche i danni conseguenziali: nel caso di specie, quelli al motore e le spese collegate.

Un passaggio particolarmente rilevante: questa azione può essere proposta anche da sola, senza chiedere necessariamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

1c.- Chi citare in giudizio: attenzione a non sbagliare bersaglio

Altra questione non secondaria riguarda il soggetto che è chiamato a rispondere per il danno e su questo punto il Tribunale di Rovereto è netto nell'individuare quale soggetto responsabile il gestore del distributore con cui viene concluso il contratto con il consumatore.

In termini più semplici, le nostre rimostranze devono essere indirizzate verso colui che ha consegnato il bene viziato, mentre rimane esclusa la compagnia petrolifera (produttore), perché è estranea al contratto di vendita (non è legittimata passivamente nell’azione ex art. 1494 c.c.).


2.- Vuoi il risarcimento? la prova che devi fornire

Qui si gioca tutto. E la sentenza è molto chiara nel definire quale siano i fatti che il consumatore deve provare, ossia:

            a.- L’esistenza del vizio

La prima e scontata prova riguarda il difetto del carburante la cui prova grava sul consumatore e nel caso affrontato, tale prova è stata raggiunta attraverso i documenti fotografici accertati in officina ove è stata dimostrata la presenza di sabbia e detriti nel gasolio.

            b.- Il danno è conseguenza del diesel sporco (il criterio probabilistico)

Dobbiamo provare che il danno subito (il motore del veicolo danneggiato) è diretta ed immediata conseguenza del carburante "sporco".

E' chiaro che la prova con certezza al 100% non può essere portata davanti al giudice, il quale però può utilizzare un criterio giuridico molto in voga nei tribunali: “più probabile che non”: questo principio prevede che un evento (il motore danneggiato) è considerato come occorso/causato da una determinata condotta (l diesel sporco) se tale ipotesi è più probabile del suo contrario, utilizzando un criterio probabilistico.

Quali sono gli elementi che possono soddisfare il nostro criterio nel caso di danno da diesel sporco?

Nel caso affrontato dal Tribunale di Rovereto sono stati considerati i seguenti parametri:                   (a) rifornimento;

        (b) uso immediatamente successivo della vettura;

        (c) guasto dell'auto;

        (d) riscontro tecnico coerente;

        (e) denuncia rapida del danno al gestore.

Trattasi di una sequenza logica e credibile che accerta con probabilità più elevata dell'opposto che l'evento si sia verificato come conseguenza del carburante venduto al distributore.

        c.- Il fatto storico del rifornimento

Occorre dimostrare dove e quando è stato effettuato il pieno e per fornire questa prova dovete:

  • conservare gli scontrini o pagamenti elettronici,
  • testimonianze,
  • elementi circostanziali precisi.

Nel caso affrontato dal giudice trentino, anche senza scontrino, le testimonianze sono state decisive per attestare il fatto contestato al venditore.


3.- Il risarcimento del danno

Se il consumatore prova tutti gli elementi che abbiamo descritto, si configura la responsabilità ex art. 1494 c.c. del venditore, il quale risponder per il vizio, salvo che provi di averlo ignorato senza colpa.

Quali sono i danni che possono essere liquidati? il Tribunale di Rovereto individua tutti i danni che devono essere risarciti a causa del danno subito, ed in particolare:

- costi di riparazione del veicolo,

- carro attrezzi,

- auto sostitutiva (per il periodo di inutilizzo),

- restituzione del prezzo del carburante,

- rivalutazione e interessi (trattandosi di debito di valore).

- spese legali.

Questo conferma un principio fondamentale: il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose riconducibili al vizio, non solo il bene acquistato.


4.- Come costruire la prova: indicazioni pratiche

Già quanto abbiamo proposto ci consente di individuare cosa deve essere dimostrato, in quanto il Tribunale di Rovereto offre, con la sentenza oggetto di commento, una vera e propria guida operativa.

Per riassumere:

- Subito dopo il rifornimento:

conservare scontrino o prova di pagamento;

annotare data, ora e luogo;

documentare con foto eventuali anomalie;

chiamare il soccorso stradale (il verbale è prova preziosa).


- In officina:

chiedere espressamente la verifica del carburante;

far documentare la presenza di impurità;

ottenere relazioni tecniche chiare e dettagliate;

se possibile, conservare un campione.


- Testimonianze:

chi era presente al rifornimento può essere decisivo;

il meccanico può descrivere i riscontri tecnici (non come perito, ma come testimone dei fatti osservati).


- Reclamo:

inviare subito una contestazione scritta al gestore;

allegare tutta la documentazione disponibile;

agire senza ritardi, soprattutto dopo la “scoperta” del vizio.

Tribunale di Rovereto - sentenza n. 174/2025.

sabato 16 maggio 2026

Bene le novità introdotte per i monopattini elettrici

Negli ultimi anni i monopattini elettrici sono diventati uno dei mezzi più utilizzati nelle città italiane. Comodi, economici e pratici per gli spostamenti brevi, hanno conquistato studenti, lavoratori e cittadini che cercano alternative all’auto. Ma insieme alla loro diffusione sono aumentati anche incidenti, contestazioni e problemi legati alla sicurezza stradale.

Di recente, abbiamo supportato una iniziativa avviata a Torino e finalizzata a chiedere una limitazione di questo tipo di veicoli, visto quanto possono risultare pericolosi per i pedoni (vedi qui).

Ricordiamo che l'uso del monopattino è stato oggetto di regolamentazione comunale, come nel caso di Trento (clicca qui).

Ma da più parti si è invocato un intervento nazionale volto ad introdurre nuove regole che tutelino i cittadini da questi nuovi tipi di veicoli, tant'è che non è giunta a sorpresa l'iniziativa con la quale il legislatore ha deciso di intervenire con nuove regole che cambieranno in modo significativo l’utilizzo dei monopattini elettrici in tutta Italia.

Con la Legge n. 177/2024 entreranno infatti in vigore obblighi più rigidi che riguarderanno identificazione del mezzo, assicurazione e sicurezza personale. 

Due le date da segnare: dal 16 maggio 2026, oggi,  scatta l’obbligo del contrassegno identificativo, mentre dal 16 luglio 2026 arriverà anche l’assicurazione obbligatoria.

venerdì 15 maggio 2026

Intesa restrittiva della concorrenza - arriva la maxi stangata dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
28 aprile 2026
L’Autorità ha accertato un cartello tra i principali produttori italiani di snack salati venduti a marchio privato. Le tre società hanno attuato un’intesa per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 23.298.147 euro Amica Chips S.p.A. (8.239.210 euro), Pata S.p.A. (7.555.387 euro) e Preziosi Food S.p.A. (7.503.550 euro). L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva della stessa GDO a marchio privato (c.d. “private label”).

Le tre società hanno attuato un’intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della GDO, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. L’Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l’infrazione.

Inoltre l’Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall’art. 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di una ulteriore riduzione dell’ammenda.

lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

domenica 10 maggio 2026

Passaporto non valido e viaggio perso: chi paga?

Oggi torniamo a trattare il danno da vacanza rovinata, vicenda che riguarda molti consumatori rimasti danneggiati dalla scarsa organizzazione di una agenzia viaggi (o tour operator).

Si tratta di questione tutt'altro che rara e che abbiamo già potuto affrontare con altri nostri precedenti interventi (ad esempio qui), e che è sempre oggetto di richieste di aiuto da parte di molti consumatori (per info o aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Ricordiamo che il danno da vacanza rovinata consiste nella privazione del periodo di vacanza per il consumatore, a cui viene negato il riposo e relax a causa della condotta inadempiente dell'operatore professionale (per un approfondimento, clicca qui).


Il caso: viaggio in Egitto bloccato all’ultimo momento

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8705/2026 che trovate in calce, due viaggiatori acquistano un pacchetto turistico (volo + hotel) per Sharm El Sheik.

Lei, cittadina rumena residente in Italia, si attiva per ottenere i documenti necessari seguendo le indicazioni dell’agenzia, che aveva anche contattato i consolati, così come riferito dall'agenzia viaggio.

Ottiene un passaporto temporaneo valido oltre 6 mesi.

Tutto sembra regolare: check-in superato, bagagli imbarcati.

Ma al gate arriva lo stop perché quel passaporto non è considerato valido per entrare in Egitto ergo la vacanza salta completamente.

Dopo una prima condanna del tour operator e un ribaltamento in appello, interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8705/2026, ristabilendo un principio fondamentale a tutela dei consumatori.


- Obblighi informativi: non un dettaglio, ma il cuore del contratto

Occorre premettere che all'atto della vendita di un pacchetto turistico, le informazioni incluse nel documento informativo devono essere complete e corrette e devono riguardare tutte le fasi del viaggio e quindi anche il passaporto; i visti; i requisiti di ingresso.

Queste informazioni non possono essere considerate accessorie, ma devono essere considerate essenziali e funzionali al rapporto che si crea tra consumatore e professionista.

Secondo il Codice del Turismo:

  • è il professionista (tour operator o agenzia) che deve fornire informazioni chiare, complete e per iscritto, già prima della firma.

Quale conseguenza? il consumatore non può/deve cercare da solo informazioni decisive per partire, ma deve affidarsi a quanto gli viene riferito, in modo completo e corretto, dall'incaricato del tour operator, oppure dalle informazioni incluse nella brochure e cataloghi, da considerarsi come vincolanti.

- Responsabilità: è inadempimento contrattuale (non solo errore nelle trattative)

L'omessa comunicazione di queste informazioni, o la loro errata indicazione, non configura una responsabilità pre contrattuale ex art. 1337 c.c., ma un vero e proprio inadempimento così come chiarito dalla Cassazione, la quale ha individuato un punto chiave:

se l’informazione è incompleta o sbagliata, non si tratta solo di responsabilità precontrattuale, ma di vero e proprio inadempimento contrattuale.


Nei pacchetti turistici, l’obbligo informativo ex art. 37 Codice del Turismo ha natura contrattuale, opera già nella fase precontrattuale e, se adempiuto in modo incompleto o fuorviante, costituisce inadempimento idoneo a fondare il risarcimento dei danni – inclusi quelli da vacanza rovinata – quando abbia ingenerato nel consumatore un affidamento incolpevole sulla possibilità di fruire del viaggio.

Questo principio è molto importante, in quanto da questa affermazione discendono delle conseguenze non marginali, come:

- il consumatore ha diritto al risarcimento pieno, non limitato;

- la prescrizione è di anni dieci e non cinque;

- cambia il regime della prova;

- non sono valide le clausole che scaricano sul cliente l’onere di informarsi


- Affidamento del consumatore vs. affidamento del professionista

Uno dei passaggi più delicati affrontati dalla Corte di Cassazione riguarda il bilanciamento tra due principi solo apparentemente in contrasto: da un lato, quello di auto responsabilità del consumatore, dall’altro quello dell’affidamento incolpevole.

Il primo implica che il consumatore non possa essere considerato sempre e comunque passivo o privo di doveri: chi viaggia deve mantenere un comportamento ragionevole, attivarsi quando necessario e non abusare delle tutele offerte dall’ordinamento. 

Tuttavia, questo principio non può essere spinto fino al punto di scaricare sul cliente obblighi che la legge pone chiaramente a carico del professionista.

Ed è qui che entra in gioco il secondo principio, quello dell’affidamento incolpevole: quando il consumatore si affida in modo ragionevole alle indicazioni fornite da un operatore qualificato – come un’agenzia di viaggi o un tour operator – non può essere penalizzato per aver fatto ciò che normalmente ci si aspetta da un cliente diligente, cioè fidarsi di chi, per ruolo e competenza, dovrebbe conoscere le regole del settore.

La Corte prende una posizione netta: il consumatore deve sì essere diligente, ma quando dimostra di essersi attivato e di aver seguito le indicazioni ricevute, il suo affidamento diventa giuridicamente tutelato.

Nel caso concreto questo emerge con particolare evidenza. L’agenzia di viaggi non si limita a vendere il pacchetto, ma si attiva direttamente presso i consolati per ottenere le informazioni necessarie. La cliente, a sua volta, non resta inattiva: organizza addirittura un viaggio in Romania per procurarsi il passaporto richiesto. Non solo. Anche altri operatori professionali coinvolti – come il personale del vettore aereo – considerano, nei fatti, quel passaporto temporaneo idoneo, consentendo il superamento del check-in e l’imbarco dei bagagli.

In un contesto del genere, appare evidente come la distinzione tra passaporto ordinario e passaporto temporaneo non fosse affatto chiara neppure agli operatori del settore. E se non lo era per soggetti qualificati, a maggior ragione non si può pretendere che lo fosse per un consumatore medio.

Per questo motivo, la Corte esclude che si possa imputare alla cliente una qualche responsabilità per non aver specificato la natura temporanea del passaporto: una pretesa del genere finirebbe per ribaltare ingiustamente sul consumatore il rischio derivante da un’informazione incompleta o non adeguata.


- Danno da vacanza rovinata anche senza partire

Altro aspetto rilevante che emerge da questa pronuncia riguarda il danno da vacanza rovinata che si può eccepire all'operatore professionale non solo nel caso in cui il consumatore soffra dei disagi durante il periodo di vacanza, ma anche laddove il viaggio non abbia inizio.

Nel caso di specie, la vacanza è terminata al gate dell'aeroporto, cosicché l'esperienza è stata subito perduta dal consumatore.

Il danno comprende:

  • danno patrimoniale (prezzo del viaggio, spese inutili)
  • danno non patrimoniale (stress, delusione, perdita del periodo di svago)

In questo caso, il principio informazione incompleta = responsabilità produce i propri effetti anche sotto il profilo del danno non patrimoniale subito dal contraente debole, in quanto la Cassazione individua la causa del danno nel cosiddetto “deficit informativo” (nel caso affrontato dalla Suprema Corte due erano i deficit informativi (a) è stato indicato solo il requisito dei 6 mesi di validità - (b) non è stata chiarita la differenza tra passaporto ordinario e temporaneo.).

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 8705/2026

sabato 9 maggio 2026

Vi spiego come ci si difende dai rincari di benzina, diesel e gas

Fonte: Open
10 aprile 2026

Ci sono molti strumenti e prodotti finanziari da utilizzare per difendersi dal carovita e dal carobenzina. Ma bisogna utilizzarli con attenzione. Perché potrebbero nascondere delle trappole. Lo spiega il professore di matematica Beppe Scienza, ombudsman dei risparmiatori italiani, in questa intervista a Open. Per la quale ha preparato anche un quiz per i lettori sul tema. I rincari di benzina, diesel e gas, sostiene Scienza, possono essere per esempio ammortizzati attraverso i contratti futures sul petrolio: «Se ne compero e il petrolio sale, il guadagno compensa gli aumenti che mi ritrovo quando faccio benzina».


Come difendersi dal carovita (e dai prezzi crescenti di benzina e diesel)

I futures sono contratti derivati simmetrici e standardizzati, negoziati su mercati regolamentati, che impegnano le due parti a scambiare una determinata attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e a una data futura prestabilita. Scienza porta un’applicazione concreta dell’investimento: «Prendiamo il più piccolo: il future Micro Wti Crude Oil che è indicizzato al petrolio Wti-West Texas Intermediate (qualità di riferimento). Ragioniamo su un prezzo di 100 dollari. Se ne compro uno, in qualche modo blocco il prezzo di cento barili. Se il petrolio sale del 30%, guadagno nell’ordine dei 2.500. Ciò compenserebbe il maggior costo di parecchi pieni del serbatoio».

venerdì 8 maggio 2026

Call center e truffe telefoniche: tre cifre sono la vera tutela del consumatore?

In più circostanze abbiamo segnalato, con i nostri interventi, le problemi che contraddistinguono il rapporto con il telefono ed i rischi di essere vittime di truffe digitali. 

Stiamo parlando di chiamate commerciali insistenti, offerte poco chiare, telefonate mute, passaggi di contratto mai richiesti e, nei casi peggiori, vere e proprie truffe organizzate. Un fenomeno che non accenna a diminuire e che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili: anziani, persone sole, utenti meno consapevoli dei propri diritti.

Di recente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è intervenuta al fine di limitare/controllare questo fenomeno, con provvedimenti di contrasto a questo fenomeno, come ad esempio il filtro anti spoofing (vedi qui).

Un recente intervento di AGCOM dovrebbe venire incontro alle esigenze dei consumatori, introducendo numeri brevi a tre cifre per rendere più riconoscibili le chiamate “legittime” dei call center. Ma è davvero una svolta per i consumatori?


- Un nuovo “prefisso di fiducia”: cosa prevede la delibera Agcom

Stiamo parlando della delibera n. 21/26/CIR di AGCOM, ulteriore tentativo di contrasto al telemarketing aggressivo e alle frodi telefoniche, come anticipato in precedenza e che, in concreto costringerà le aziende, banche, utility e call center che operano al rispetto delle regole potranno utilizzare numeri a tre cifre per contattare i clienti.

L’idea è semplice: trasformare il numero in un segnale immediato di riconoscibilità, ossia un numero breve dovrebbe consentire al consumatore di individuare subito una chiamata “tracciata” e distinguere più facilmente tra contatti affidabili e chiamate sospette

Una logica già vista con i numeri di emergenza o di assistenza clienti, costruiti proprio per essere chiari e memorizzabili.

Va però chiarito fin da subito un aspetto decisivo e al tempo stesso un limite: il sistema non è automatico né obbligatorio per tutti gli operatori. Si basa su adesione volontaria. 

Questo significa che, almeno in una prima fase, molte chiamate legittime continueranno ad arrivare da numeri ordinari, rendendo la distinzione meno immediata di quanto si potrebbe pensare.

domenica 3 maggio 2026

Se viene accertato che il giudice non è competente, si alla condanna al pagamento delle spese legali

Questo commento esce, all'apparenza, dal perimetro delle questioni relative al consumatore, ma può risultare più pratico ed importante di quel che si pensi.

Non di rado, capita di persone che scrivono in associazione (per questioni o dubbi, scrivi a sos@consumatoreinformato.it), avendo ricevuto atti giudiziari da giudici lontani dalla propria residenza.

Molto spesso, si pensa che quando si affronta una causa civile il giudice chiamato a decidere la causa sia quello giusto.

Ed invece capita più spesso di quanto si pensi che il giudice adito non sia quello giusto. In questi casi, il tribunale si limita a dichiarare la propria incompetenza e a rinviare tutto a un altro giudice. Fin qui, nulla di strano.

Questo tema diventa ancora più rilevante quando entra in gioco il foro del consumatore, disciplinato dall’art. 66-bis del Codice del Consumo, la quale dispone che: "Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato."

In termini più semplici, tutte le cause che riguardano il consumatore devono essere risolte dal  giudice del luogo ove risiede o dove ha eletto domicilio: trattasi di competenza esclusiva e inderogabile.

Di conseguenza, se la causa viene avviata presso un giudice diverso da quello di residenza del consumatore, questo giudice non è competente e la causa deve essere proposta avanti al tribunale del consumatore.

Il problema nasce subito dopo: che fine fanno le spese legali già sostenute?

È proprio su questo punto che interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32003/2021, offrendo un chiarimento importante e molto concreto.


- Una situazione tutt’altro che rara

Il caso esaminato è tipico. Una consumatrice si oppone a un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Roma, però, si dichiara incompetente e individua come giudice competente quello di Catania.

Nel farlo, però, non decide sulle spese legali, rinviando la questione al giudice davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.

La parte interessata non contesta la competenza — che ormai è pacifica — ma proprio questo punto: perché non sono state liquidate le spese?


- Il nodo: come si impugna una decisione del genere?

Qui entra in gioco un aspetto tecnico che, però, ha conseguenze molto pratiche.

La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, sostenendo che si sarebbe dovuto utilizzare il regolamento di competenza. In sostanza: hai sbagliato strada, quindi non possiamo nemmeno esaminare il problema.

La Cassazione, invece, ribalta completamente questa impostazione.

E lo fa con un ragionamento semplice, quasi di buon senso.


- La Cassazione - Ordinanza n. 30021/2021

La Corte di Cassazione chiarisce i termini della questione, operando una corretta distinzione rispetto alle questioni che possono sorgere nel caso di dichiarazione di incompetenza del giudice.

Se una parte vuole contestare la decisione sulla competenza, allora deve utilizzare uno strumento specifico: il regolamento di competenza, ossia impugnare la decisione avanti alla Corte di Cassazione (a sezioni unite).

Ma se, come in questo caso, la competenza non è in discussione e si vuole contestare solo la questione delle spese, allora si può utilizzare il normale strumento dell'impugnazione che deve essere proposta davanti al giudice competente per l'appello.

Detto in altre parole: non ha senso obbligare una parte a usare uno strumento complesso e “speciale” se il problema riguarda solo i costi del processo.

A prima vista può sembrare una questione per addetti ai lavori. In realtà, le conseguenze sono molto concrete.

Chi si trova coinvolto in una causa — e questo vale soprattutto nei contenziosi con banche, finanziarie o società di recupero crediti — sa bene che le spese legali possono diventare un problema serio.

Capita spesso che il consumatore si difende, il giudice gli dà ragione sulla competenza, ma le spese restano “in sospeso”, costringendolo a pagare spese che graverebbero sulla parte che ha sbagliato ad avviare la causa. 

La Cassazione, con questa ordinanza, evita proprio questo rischio. Stabilisce una regola chiara e accessibile: se si discute solo delle spese, si può fare appello.

Corte di Cassazione Sez. VI^ Ordinanza 30021/2021

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