sabato 21 febbraio 2026

Pratiche commerciali scorrette (dark patterns): sanzionata eDreams

Fonte: comunicato stampa
4 febbraio 2026

L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns.

venerdì 20 febbraio 2026

Monopattini elettrici e sicurezza urbana: a Torino una petizione per tutelare le persone non vedenti

Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno profondamente cambiato il modo di muoversi nelle città italiane. Mobilità veloce, sostenibile e accessibile rappresenta certamente un valore, ma quando l’innovazione incontra lo spazio pubblico emergono anche criticità concrete, soprattutto per le persone più fragili.

A Torino il tema è diventato oggetto di un’iniziativa civica promossa dalla sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ha avviato una raccolta firme per chiedere l’abolizione dei monopattini elettrici sul territorio comunale, evidenziando i rischi quotidiani segnalati da cittadini con disabilità visiva.


- Quando la mobilità diventa un ostacolo

Per chi non vede — o vede poco — lo spazio urbano è già di per sé complesso: marciapiedi occupati, ostacoli improvvisi e, più in generale, barriere architettoniche che rendono le strade della Città non sempre adeguate. 

L’introduzione massiccia dei monopattini, spesso lasciati in sosta irregolare o utilizzati sui marciapiedi, ha aggravato tali difficoltà, diventando una nuova barriera architettonica non richiesta.

Le segnalazioni riguardano in particolare:

  • mezzi parcheggiati fuori dagli stalli;
  • monopattini abbandonati lungo percorsi tattili o attraversamenti;
  • circolazione sui marciapiedi a velocità sostenuta;
  • rischio concreto di cadute e collisioni.

Per una persona non vedente, un ostacolo non prevedibile può trasformarsi in un serio pericolo per l’incolumità personale.


- L’iniziativa civica a Torino

La proposta nasce all’interno della comunità associativa torinese dell’UICI e si inserisce negli strumenti di partecipazione civica messi a disposizione dal Comune di Torino attraverso la piattaforma partecipativa cittadina.

La petizione è destinata esclusivamente ai residenti della città di Torino che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto istituzionale sulla sicurezza urbana e sulla compatibilità tra nuove forme di micromobilità e tutela delle persone con disabilità visiva.

Al di là delle diverse opinioni sulla soluzione proposta — abolizione totale o regolamentazione più stringente — l’iniziativa pone una questione centrale: la progettazione delle città deve tenere conto di tutti i cittadini, in particolare di chi incontra maggiori difficoltà nell’uso quotidiano degli spazi pubblici.

La partecipazione civica rappresenta uno strumento concreto per portare tali esigenze all’attenzione delle istituzioni locali.


- Invito ai cittadini torinesi

Ecco perché noi di Consumatore Informato ci vogliamo unire all'invito avanzato dai promotori di questa iniziativa, i quali chiedono ai residenti di valutare l’iniziativa e, se condivisa, a partecipare firmando la petizione e diffondendola tra amici, familiari e conoscenti.

È possibile aderire tramite la piattaforma civica del Comune al seguente indirizzo:

https://proposte.torinofacile.it/p03a26/

Un gesto semplice che può contribuire ad aprire un confronto pubblico sul tema della sicurezza urbana e dell’accessibilità, affinché innovazione e inclusione possano procedere insieme senza lasciare indietro nessuno.

domenica 15 febbraio 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

sabato 14 febbraio 2026

venerdì 13 febbraio 2026

Attenti alla "truffa della ballerina": arriva da whatsapp e può essere molto dannosa

Con questo nostro intervento torniamo a trattare il tema delle truffe digitale, in quanto sono in deciso aumento i tentativi di attacco nei nostri confronti, spesso attraverso i social network, ma di recente questo fenomeno si sta sviluppando attraverso WhatsApp.

Abbiamo trattato di recente questo fenomeno, ossia il ghost pairing (vedi qui), ossia quando i truffatori si appropriano del tuo contatto Whatsapp e lo utilizzano per portare avanti altre truffe.

E' ciò che sta accadendo di recente, in quanto molte persone stanno ricevendo via Whatsapp un messaggio apparentemente innocuo: la foto di una bambina che danza, un testo emozionale che parla di un concorso, di un “corso gratuito” in palio e l’invito a votare tramite un link.

È quella che ormai possiamo chiamare “la truffa della ballerina”.

Il meccanismo è semplice e, proprio per questo, pericolosamente efficace: si fa leva sull’emotività, sulla tenerezza e sul desiderio di aiutare qualcuno, soprattutto quando il messaggio sembra arrivare da un contatto conosciuto o da un profilo che appare affidabile.


Come funziona la truffa

Il messaggio tipico racconta una storia rassicurante: una scuola di danza, una finale di concorso, una bambina “bravissima”, il sogno di vincere un corso gratuito. Per votare, basta cliccare su un link esterno.

Quel link però: non porta a un vero concorso, ma rimanda a siti costruiti solo per ingannare, può chiedere di inserire credenziali social o email, può attivare abbonamenti indesiderati, oppure può installare software malevolo sul dispositivo.

In molti casi, dopo il clic, l’account della vittima viene usato per diffondere automaticamente lo stesso messaggio ad amici e contatti, facendo moltiplicare l’inganno a catena.


Perché funziona così bene

Questa truffa sfrutta tre leve psicologiche potentissime:

  • L’emozione: una bambina, un sogno, una gara. È difficile dire di no.
  • L’urgenza: “vota ora”, “manca poco alla finale”, “aiutaci”. Si spinge l’utente a non riflettere.
  • La fiducia: spesso il messaggio arriva da un profilo che conosciamo o sembra reale.

Risultato: si clicca senza controllare, e il danno è fatto.

lunedì 9 febbraio 2026

domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

sabato 7 febbraio 2026

Ghost pairing: la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta la fiducia (e i tuoi contatti)

Sempre più cittadini si rivolgono agli sportelli dei consumatori dopo aver scoperto che qualcuno ha messo le mani sul loro account WhatsApp. 

In molti casi non c’è stato nessun furto del telefono, nessuna password “indovinata” e nessun virus evidente, anche se subite dei danni con l'accesso illegale nel vostro telefono da parte di truffatori digitali.

La causa si chiama Ghost Pairing ed è una truffa subdola che sfrutta una funzione legittima dell’app: i dispositivi collegati.

In parole semplici, i truffatori non “rompono” WhatsApp, ma si limitano a convincere l'utente a dargli accesso da solo, senza rendersene conto, sfruttando la sua fiducia.


A.- Come funziona la truffa

L'atto telematico prende avvio con un messaggio che sembra normale e che arriva da un contatto che conosciamo: un amico, un collega, un parente

Questo contatto è, quasi sempre, a sua volta "compromesso", ossia è stato violato dai truffatori e viene utilizzato contro di voi.

Il messaggio contiene frasi studiate per far scattare curiosità o preoccupazione, per esempio:

“Ho trovato una tua foto online…”

“Guarda questo video, sei tu?"

"Ciao, come stai? Ti posso chiedere un aiuto?"

“C’è un problema con il tuo account, guarda qui”

Il messaggio è accompagnato da un link, all'apparenza innocuo, che viene cliccato, aprendo una  pagina che imita l’aspetto di un sito conosciuto e che chiede una presunta “verifica” per poter vedere il contenuto.

A quel punto viene richiesto di inserire un codice numerico. Sembra una normale procedura di sicurezza, ma in realtà quel codice serve a collegare un nuovo dispositivo WhatsApp: quello del truffatore.

Risultato? L’attaccante (il truffatore) ottiene accesso completo all’account:

  1. legge i messaggi
  2. ascolta le note vocali
  3. scarica foto e video
  4. scrive ai contatti fingendo di essere la vittima
  5. e usa l’account per truffare altre persone.

La cosa più pericolosa è che WhatsApp continua a funzionare normalmente sul telefono della vittima, la quale rimane ignara per giorni, addirittura settimane, fino a quando un amico li chiama dicendo: “non comprendo cosa mi hai scritto, mi puoi spiegare questa stranezza??…”.


B.- Perché è una truffa così efficace

La tecnica sta funzionando e creando danni non immaginabili, in quanto:

⇒ sfrutta la fiducia nei contatti in rubrica;

⇒ usa funzioni vere di WhatsApp, quindi non scatta nessun allarme automatico;

⇒ non blocca l’account e non dà segnali immediati evidenti;

⇒ permette ai truffatori di colpire a catena tutti i contatti della vittima.

In buona sostanza, una seppur minima distrazione può far cadere nella trappola il consumatore, il quale vede compromesso il proprio dispositivo e tutte le informazioni contenute al suo interno, le quali possono essere utilizzate dai malintenzionati per avviare altre condotte penalmente rilevanti.

venerdì 6 febbraio 2026

Filtro anti-spoofing di AGCOM: discreti risultati e criticità irrisolte

Come è noto, dal 19 novembre 2025 è in vigore la seconda fase del contrasto allo spoofing telefonico in Italia: dopo il blocco delle chiamate internazionali con numeri fissi italiani (attivo dal 19 agosto), AGCOM ha esteso il filtro anche alle chiamate internazionali che si presentano con numerazioni mobili italiane contraffatte (per un nostro precedente intervento, clicca qui).

Una misura tecnica che, secondo i dati ufficiali dell’Autorità, dovrebbe portare a una drastica riduzione delle chiamate indesiderate e dei tentativi di frode via telefono, così come evidenziato da AGCOM di recente.

Tuttavia, a fine gennaio 2026, la percezione reale tra consumatori, associazioni e osservatori è molto più sfumata: se da un lato si riconosce l’importanza dell’intervento, dall’altro emergono evidenti limiti e un fenomeno che, pur cambiando forma, non si è risolto.

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