venerdì 2 ottobre 2026

Casa vacanza fantasma: come riconoscere la truffa prima di partire

Questa estate sarà ricordata, oltre al gran caldo, anche per i casi di truffa denominati "casa fantasma": un prezzo troppo conveniente, fotografie perfette, una casa apparentemente esistente e la richiesta di pagare subito. 

E poi, quando il turista si reca in loco, l'amara sorpresa: non esiste alcun alloggio, oppure è semplicemente abitato dai legittimi proprietari.

Questi sono alcuni degli ingredienti della truffa della casa vacanza fantasma, un raggiro che può trasformare una vacanza tanto attesa in una brutta sorpresa, così come accaduto ai consumatori mantovani rimasti vittime di questa frode (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

E'  chiaro che la regola d'oro è sempre la stessa: Se un'offerta per una casa vacanza sembra troppo bella per essere vera, non lasciarti convincere dalla fretta. Prima verifica, poi paga.

E' anche vero, come vedremo di seguito, che i recenti interventi dei giudici hanno delineato anche la responsabilità dell'intermediario on line per le informazioni false comunicate all'acquirente.

Vi proponiamo, però, anche un quiz per vedere se siete pronti ad individuare la truffa ed evitare di caderci, salvaguardando il vostro portafoglio.

1.- La vicenda mantovana

Una donna di 52 anni residente a Porto Mantovano, in Provincia di Mantova, rimane vittima di un raggiro dopo aver prenotato una casa vacanze a Castellammare di Stabia. 

Per bloccare il soggiorno, previsto nel periodo di Ferragosto, i malviventi le avevano suggerito di versare una caparra di 300 euro.

L'annuncio appariva regolare e l'immobile sembrava corrispondere alla proposta ricevuta. Il problema è emerso quando la donna, prima della partenza, ha effettuato alcune verifiche sull'indirizzo.

L'abitazione indicata nell'annuncio era in realtà occupata da una famiglia completamente estranea alla prenotazione e alla vicenda e quindi legittimata ad occupare l'immobile.

Le successive indagini informatiche e bancarie dei Carabinieri hanno portato all'individuazione e alla denuncia di due uomini residenti nel napoletano, ritenuti presunti responsabili del raggiro.

Operata una sintetica ricostruzione della vicenda, osserviamo sin da subito che il fatto che una casa esista realmente non significa necessariamente che chi la propone in affitto sia effettivamente autorizzato a farlo. Bisogna quindi verificare non soltanto l'immobile, ma anche chi lo propone.

2.- L'identikit della truffa della casa vacanza

Occorre premettere che non esiste un unico schema, ma molte truffe presentano una combinazione di segnali ricorrenti. Il meccanismo punta soprattutto su due elementi: l'occasione apparentemente imperdibile e la pressione a decidere rapidamente.

ANNUNCIO ATTRATTIVO → CONTATTO → PRESSIONE → PAGAMENTO → SORPRESA

Possiamo identificare alcuni punti centrali nel tentativo di truffa, quali:

a.- L'annuncio - esca

Fotografie curate, descrizioni dettagliate, posizione ideale e un prezzo particolarmente conveniente possono rendere l'offerta molto attraente.

Un prezzo basso, da solo, non dimostra che l'annuncio sia falso, ma diventa un campanello d'allarme quando viene accompagnato da altri comportamenti sospetti che, messi assieme, possono porre un serio dubbio sulla validità della proposta.

b.- Richiesta di uscire dalla piattaforma on line per definire l'accordo

Un altro segnale da non sottovalutare è la richiesta di continuare la trattativa tramite WhatsApp, email o altri canali, soprattutto quando viene proposta come condizione per ottenere uno sconto. Lo sconto è il c.d. "specchietto per le allodole" per fuorviare il consumatore ed incentivarlo ad accettare l'offerta truffa.

Se la prenotazione nasce su una piattaforma, è prudente mantenere comunicazioni e pagamenti nei canali previsti dalla piattaforma stessa.

c.- La fretta come arma

Frasi come "Ci sono altri interessati", "devi pagare entro un'ora", "se non confermi subito perdi l'alloggio" sono altri potenziali campanelli d'allarme: la pressione serve a impedire al consumatore di effettuare controlli.

Come abbiamo sempre ripetuto anche in altre vicende affrontate in questo blog (vedasi diritti vacanza), la fretta è proprio ciò che bisogna evitare. 

Una prenotazione seria non dovrebbe impedirti di fare le verifiche necessarie ed i comportamenti caratterizzati da precipitazione non sono quasi mai corretti.

d.- Il pagamento

Particolare attenzione deve essere prestata quando viene richiesto un pagamento con modalità che rendono più difficile ottenere assistenza o recuperare l'operazione in caso di frode.

Prima di pagare è quindi fondamentale capire chi riceverà il denaro, perché lo riceverà e attraverso quale sistema di pagamento.

Anche la modalità e i tempi di pagamento rappresentano un possibile campanello di allarme che deve allertarvi e farvi sospettare n merito a che propone una casa in affitto.

3.- I controlli da fare prima di prenotare

Bastano pochi minuti per effettuare alcune verifiche che possono evitare un danno molto più grande.

Prima di pagare, controlla:

✔ l'indirizzo dell'immobile;

✔ le fotografie, anche effettuando una ricerca inversa delle immagini quando possibile;

✔ il nome e i recapiti del proprietario o del soggetto che propone l'alloggio;

✔ le recensioni e la loro coerenza;

✔ le modalità di pagamento richieste;

✔ eventuali richieste di spostare la trattativa fuori dalla piattaforma;

✔ eventuali messaggi caratterizzati da urgenza o pressione


4.- Cosa fare se si ha già pagato
Se ci si accorge di essere stati vittima di una possibile frode, non bisogna aspettare, ma muoversi subito, proponendo una denuncia. È importante conservare tutte le prove: annuncio, fotografie, messaggi, email, ricevute, dati del beneficiario del pagamento e ogni altra comunicazione.

Occorre inoltre contattare tempestivamente il proprio intermediario di pagamento per verificare se esistano procedure di blocco, contestazione o recupero dell'operazione e valutare la presentazione di una denuncia alle autorità competenti.

NON CANCELLARE LE CONVERSAZIONI: screenshot, email, messaggi, numeri di telefono, coordinate di pagamento e link dell'annuncio possono essere importanti per ricostruire la vicenda.

Ricordatevi, inoltre, che può essere identificata una responsabilità, anche per danno da vacanza rovinata, anche verso la piattaforma che vi ha messo in contatto con il truffatore, la quale può rispondervi per non aver controllato la genuinità della proposta commerciale transitata sul proprio canale (vedi qui).

lunedì 28 settembre 2026

Clienti vulnerabili luce e gas: come ottenere la tutela ARERA

Con il tramonto definitivo del mercato tutelato per i clienti "ordinari", da alcuni anni l'Autorità di settore sta incentivando il passaggio dei clienti al libero mercato.

Allo stesso tempo, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha creato un sistema di tutela  per le fasce più fragili della popolazione: i c.d. clienti vulnerabili.

Per questi ultimi, le tutele non spariscono, ma continuano a esistere in una forma specifica, regolata da ARERA con una serie di interventi che potete trovare in questo blog (per un aiuto, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it). 

Abbiamo già trattato questo argomento in più circostanze (clicca qui), ma vogliamo riproporre alcuni spunti al fine di capire chi ha diritto a queste protezioni, come richiederle e, con particolare riferimento a coloro che hanno superato i 75 anni, proporre un fac-simile di lettera lettera/modulo.


a.- Luce e gas non sono uguali: due percorsi diversi

La prima cosa da capire è che le tutele per i clienti fragili funzionano in modo diverso a seconda della fornitura.

Per il gas naturale, dal 1° gennaio 2024 è attivo il Servizio di Tutela della Vulnerabilità gas, che prevede l'applicazione del prezzo secondo il costo effettivo della materia prima all'ingrosso, con condizioni aggiornate periodicamente dall'Autorità.

Per l'energia elettrica, invece, i clienti fragili restano stabilmente all'interno del Servizio di Maggior Tutela, con prezzi fissati da ARERA su base trimestrale, mentre i clienti non vulnerabili, al contrario, sono passati al mercato libero oppure, in via transitoria, al Servizio a Tutele Graduali (STG).


b.- Chi è considerato "cliente vulnerabile"?

Ricordiamo, ancora una volta, che lo status di vulnerabilità spetta all'intestatario del contratto di fornitura (con una parziale eccezione per motivi di salute), il quale deve rientrare in specifiche categorie stabilite da ARERA.

 I requisiti riconosciuti sono i seguenti:

  • Età: aver compiuto 75 anni. Il diritto scatta automaticamente nel mese del compleanno.
  • Disagio economico: nuclei familiari che beneficiano dei Bonus Sociali Nazionali per luce o gas (soglie ISEE standard o famiglie numerose).
  • Disabilità: possesso della certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, comma 3).
  • Disagio sanitario (solo elettricità): quando l'intestatario o un convivente dipende da apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate a energia elettrica.
  • Emergenza abitativa: residenza in strutture abitative temporanee o di emergenza a seguito di calamità naturali.
  • Criterio geografico (solo elettricità): residenza in un'isola minore non interconnessa alla rete elettrica nazionale.


c.- Come si ottiene la tutela: tre percorsi diversi

Non tutti devono fare la stessa cosa. Il procedimento cambia in base al tipo di requisito.

1. Riconoscimento automatico
Chi ha più di 75 anni o beneficia già del bonus sociale economico viene individuato automaticamente dai sistemi informativi: il fornitore applica le tutele d'ufficio, senza bisogno di comunicazioni ma solo se si è già nel servizio tutelato. Se invece si è nel mercato libero, serve comunque un'iniziativa attiva, ossia una richiesta scritta di passaggio al servizio "cliente vulnerabile" (vedi più sotto).

2. Richiesta tramite autocertificazione
Se il diritto deriva da disabilità (Legge 104) o da emergenza abitativa, e ci si trova nel mercato libero, occorre:

  1. Scaricare il Modulo di autocertificazione della condizione di vulnerabilità dal sito del fornitore.
  2. Compilare l'istanza, dichiarando sotto la propria responsabilità civile e penale il possesso dei requisiti.
  3. Inviare il modulo con i canali del fornitore (raccomandata A/R, PEC, email o area clienti), allegando copia del documento d'identità e, se pertinente, il verbale della Legge 104.

3. Procedura speciale per gravi condizioni di salute (elettromedicali)
In questo caso non basta l'autocertificazione al fornitore: bisogna passare dall'ASL territoriale, che deve attestare tipo di macchinario e ore di utilizzo quotidiane. Una volta approvata, la certificazione viene trasmessa al distributore locale, che inserisce l'utenza nel sistema tutelato proteggendo la linea da distacchi improvvisi.

domenica 27 settembre 2026

Contatore luce alterato & maxi bolletta: chi paga se l'utente è innocente?

Questa domenica torniamo a parlare di bollette della luce e consumi anomali (per in controllo  e per informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) anche se trattiamo l'ipotesi particolare, ossia se il cliente altera/manomette il contatore.

Nel caso di specie, la società di fornitura di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una cliente palermitana, dopo che una verifica tecnica aveva accertato una manomissione del contatore, con consumi registrati inferiori di circa il 69% rispetto a quelli effettivi. 

La consumatrice si opponeva contestando la prescrizione del credito, la validità della verifica tecnica e l'importo richiesto.


1.- Cosa ha deciso il Tribunale

Il primo aspetto oggetto della decisione del Tribunale di Palermo è la prescrizione del credito vantato dalla società, tant'è che il giudice ha escluso l'applicazione della prescrizione biennale introdotta nel 2018 per le bollette di luce e gas.

Nella vicenda oggetto di decisione, la fattura contestata risaliva al 2017, periodo in cui si  applicava ancora il termine ordinario di cinque anni, con conseguente legittimità della pretesa creditizia avanzata dalla società.

Nel merito, il Tribunale riconosce il valore di prova al verbale predisposto dai tecnici accorsi in loco per controllare la regolarità del contatore.

Questo aspetto ci consente di darvi un consiglio: nel caso di contestazione di malfunzionamento del contatore, quando il distributore invia presso la vostra abitazione un tecnico, non limitatevi a firmare il documento appena menzionato ma formulate le vostre valutazioni/contestazioni, richiamando eventuali circostanze che avete eccepito in precedenza.

Il punto più delicato della decisione riguarda la responsabilità del cliente per i consumi conteggiati in modo alterato a causa della manomissione del contatore. 

Secondo il Tribunale, la responsabilità per questa manomissione ricade sull'intestatario dell'utenza, anche se l'azione illecita viene posta in essere da un terzo, in quanto il cliente è gravato da un dovere di custodia (del contatore) nei confronti del fornitore.

Si tratta di una conclusione che lascia aperti alcuni interrogativi. Pensiamo, ad esempio, ai contatori installati in spazi condominiali, sulla pubblica via, oppure in immobili sfitti o occupati abusivamente: in queste situazioni non è sempre ragionevole presumere che il cliente possa impedire l'intervento di terzi.


2.- Quale buona notizia per il consumatore?

L'aspetto più interessante della sentenza riguarda la quantificazione della pretesa economica, in quanto il Tribunale di Palermo, revocando il decreto ingiuntivo originario, ha ridotto la somma dovuta dal cliente, invitandolo a pagare soltanto l'importo effettivamente dimostrato, riducendo la richiesta di circa la metà.

Questa decisione ribadisce un principio molto importante:

Se il gestore vi contesta che vi sia stata una manomissione del contatore, deve anche provare in modo preciso come è stato calcolato l'importo richiesto. 
Se la ricostruzione economica non è adeguatamente motivata, il giudice può ridurre sensibilmente la somma dovuta.

3.- Cosa fare se arriva una maxi-bolletta

Questo provvedimento del Tribunale di Palermo ci consente di darvi alcuni suggerimenti laddove vi sia inviata una maxi bolletta, vicenda che abbiamo avuto modo di trattare con nostro altro intervento (clicca qui).

Cosa potete fare? 

- leggere con attenzione il verbale di verifica prima di firmarlo e inserire eventuali osservazioni;

- richiederne immediatamente una copia;

- fotografare il contatore, i sigilli e il luogo in cui è installato;

- conservare lo storico dei consumi;

- verificare se il contatore fosse facilmente accessibile a terzi;

- tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA, che spesso consente di risolvere la controversia senza ricorrere al giudice;

- contestare sempre la quantificazione economica della richiesta, perché è frequentemente il punto più debole delle pretese avanzate dai gestori.


Cosa ci insegna questa sentenza al Consumatore Informato? 

Questa sentenza offre un insegnamento importante. Da un lato conferma che una manomissione del contatore può giustificare il recupero dei consumi non fatturati; dall'altro ricorda che i gestori non possono pretendere qualsiasi importo senza dimostrarne puntualmente il calcolo. È proprio sulla ricostruzione dei consumi e sulla quantificazione economica che, nella pratica, si gioca gran parte delle controversie e dove il consumatore può trovare i più efficaci strumenti di tutela.


Se ricevete una maxi-bolletta a seguito di una verifica del contatore, non limitatevi a contestare la presunta manomissione. Chiedete sempre al gestore di spiegare nel dettaglio come ha ricostruito i consumi e come è stato calcolato l'importo richiesto. L'onere della prova non riguarda solo l'esistenza dell'irregolarità, ma anche la correttezza della quantificazione economica.


Tribunale di Palermo

sabato 26 settembre 2026

Non tutti i buoni rendono allo stesso modo

Fonte: L'Espresso
3 agosto 2026
I buoni fruttiferi postali risalgono al 1924. La rete degli sportelli delle Poste un secolo fa era ben più capillare di quella delle banche. Logico quindi che diventasse un canale per raccogliere il piccolo risparmio. 

Da allora molto è cambiato, in più fasi e soprattutto negli ultimi decenni. La stessa espressione “risparmio postale” è poco chiara. Un tempo individuava buoni e libretti postali, ma ora le Poste piazzano allo sportello prodotti del risparmio gestito alla stregua delle banche. Collocano fondi pensione, piani individuali pensionistici (pip), polizze vita, ugualmente studiati per raschiare più soldi possibile ai clienti con commissioni, provvigioni, spese, caricamenti. Buoni e libretti della Posta sono visti, da quanti li conoscono e li apprezzano, come un porto sicuro per farvi approdare i propri risparmi. 

Molti ne ignorano l’esistenza, soprattutto fra i giovani. Altri giudicano miseri i loro rendimenti, per cui magari puntano sui bitcoin o altre cripto-valute.

I primi non hanno torto. 

È vero che i buoni fruttiferi rendono a scadenza regolarmente meno dei titoli di Stato di durata simile: il confronto diretto è coi Btp. Ma in compenso incorporano la garanzia di potersi riprendere qualunque giorno quanto versato senza rischi di flessioni e tanto meno di crolli del prezzo. 

Questa è la loro principale peculiarità positiva, che non offre nessun altro impiego tranne i conti correnti e i conti deposito o libretti non vincolati. Resta il rischio di perdite in potere d’acquisto, perché il capitale è garantito in termini monetari e non reali. Al riguardo c’è però una soluzione sempre fra i prodotti della Cassa Depositi e Prestiti, il vero emittente dei buoni e libretti detti postali, perché la Posta si limita a venderli e rimborsarli. 

Si tratta dei buoni fruttiferi decennali indicizzati all’inflazione italiana, non sempre disponibili ma adesso sì. Imposte a parte, garantiscono il rimborso dell’investimento rivalutato quanto l’inflazione italiana, salvo per i primi diciotto mesi. Essi si possono considerare l’investimento più sicuro per un risparmiatore che viva e consumi in Italia, piccolo o grande che sia.Con tutto ciò non è mica detto che i buoni postali si possano sottoscrivere a occhi chiusi perché vanno tutti bene. Alcune tipologie più o meno recenti hanno qualche difetto. In particolare uno. Cioè il fatto che non diano nulla o molto poco, se non si tengono per un periodo di tempo più o meno lungo. 

È il caso dei libretti Smart, Supersmart, Premium: i nomi cambiano nel tempo ma la sostanza è che il tasso allettante pubblicizzato si ottiene solo mantenendo l’investimento per un anno o altra durata prefissata. Disinvestendo prima, gli interessi si annullano o comunque precipitano verso lo zero.

Ci sono poi anche i buoni postali denominati 3x4, 4x3, 4x4 da tenere almeno per un triennio o un quadriennio, a seconda dei casi, per ottenere interessi. Riscattandoli anche soltanto un giorno prima, si riceve indietro solo la somma versata. 

Le esigenze future sono incerte, per cui è molto dubbio che convenga vincolare la redditività della somma investita al rigido rispetto della scadenza. Discorso un po’ diverso, ma analogo, per il buono Soluzione Futuro. 

Al compimento del 65esimo anno di età, esso viene rivalutato quanto l’inflazione dalla sottoscrizione a quella data. Qui il punto non sono gli interessi ma la rivalutazione. Se l’inflazione riparte quando uno ha 60 anni, deve aspettarne comunque 5 perché non vada persa tutta la rivalutazione. 

È vero che un Btp-i, titolo del Tesoro parimenti indicizzato ai prezzi dell’Eurozona, può flettere di valore e il buono postale no. Ma in compenso segue l’andamento dell’inflazione giorno dopo giorno, non la recupera solo tutt’insieme in un attimo alla scadenza.

venerdì 25 settembre 2026

Nuove tariffe sanitarie: cosa cambia per i cittadini

Lo scorso 21 settembre è entrato in vigore l'aggiornamento delle tariffe del Servizio sanitario nazionale. Non tutte le prestazioni aumentano e, soprattutto, non tutti i cittadini pagheranno di più.

Ecco cosa è importante sapere.


(a) Quali prestazioni sono interessate

Il nuovo tariffario riguarda 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, cioè visite, esami diagnostici e altre prestazioni effettuate in ambulatorio, oltre a 222 codici dell'assistenza protesica.

Attenzione però: le tariffe indicate nel tariffario sono gli importi riconosciuti dal SSN alle strutture pubbliche e private accreditate. Non corrispondono automaticamente a quanto il cittadino deve pagare.

Il ticket effettivamente dovuto dipende infatti anche da esenzioni, limite massimo previsto per la ricetta e disposizioni regionali.

lunedì 21 settembre 2026

Attenzione automobilisti: la "truffa della bottiglietta" nei parcheggi. Ecco come riconoscerla e difendersi

La “truffa della bottiglietta” è un raggiro semplice ma molto efficace che avviene spesso nei parcheggi di supermercati e centri commerciali e si sta sviluppando in modo preoccupante, tanto da costringerci a segnalarla ed invitarvi a prestare la massima attenzione a questa vera e propria truffa con la quale, in pochi secondi, vi possono può rubare gli oggetti o l’auto stessa: si tratta di una condotta delittuosa che può essere aggravata dall’uso di un mezzo fraudolento o dalla destrezza con cui viene elusa l’attenzione della vittima (per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 


1. Come funziona

Il meccanismo è collaudato. Un malintenzionato individua un'auto in un parcheggio incustodito e, mentre il proprietario si allontana, incastra una bottiglia di plastica schiacciata nello spazio tra il pneumatico e la carrozzeria — quasi sempre sulla ruota posteriore lato passeggero, così da restare invisibile a chi sale a bordo dal lato guida.

Quando il conducente riparte, la rotazione della ruota comprime la plastica contro il passaruota producendo un rumore forte e sinistro, simile a un guasto meccanico grave o a una gomma che si sta squarciando. 

Colto dallo spavento, l'automobilista tende a fermarsi di scatto e a scendere immediatamente per controllare, spesso senza pensare a spegnere il motore o togliere le chiavi dal quadro ed è in questo momento di distrazione che agisce un complice, pronto a impossessarsi dell'auto lasciata in moto oppure ad afferrare borse, portafogli e dispositivi elettronici lasciati sui sedili.

domenica 20 settembre 2026

Il "libero accesso al mercato" entra nelle polizze auto: la Cassazione cambia le regole sulle carrozzerie convenzionate

La libertà di scegliere il proprio carrozziere non è soltanto una questione contrattuale: secondo la Corte di Cassazione può rappresentare un'espressione del diritto del consumatore ad accedere liberamente al mercato, ossia poter autonomamente scegliere il professionista a cui affidare il veicolo. 

Una decisione destinata ad incidere profondamente sul rapporto tra compagnie assicurative, reti convenzionate e tutela prevista dal Codice del Consumo.


1.- la vicenda: incidente e franchigia differenziata

La vicenda da cui prende avvio la decisione dei giudici è abbastanza comune, ossia l'auto oggetto di auto vandalico oppure un incidente e in forza della sua polizza assicurativa (con franchigia differenziata) si rivolge al proprio carrozziere di fiducia per riparare il veicolo.

Al momento della liquidazione del danno, il nostro consumatore arriva a scoprire che quella scelta gli costa cara: la compagnia assicurativa applica una franchigia più elevata o riduce l'indennizzo perché la riparazione non è stata effettuata presso una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata.

La polizza auto ha inclusa una clausola molto particolare: a seguito di un incidente, se il cliente si rivolge ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia per la riparazione trova applicazione una franchigia “normale”; se invece, il cliente sceglie il proprio carrozziere di fiducia, la franchigia aumenta (per esempio +20%), cioè una parte maggiore del danno restava a carico dell'assicurato.

Tutto lecito? abbiamo già avuto modo di trattare questo argomento, evidenziandovi i precedenti del Tribunale di Torino (vedi qui), ma anche la decisione assunta dal Giudice di Pace di Pinerolo (vedi qui).


2.- La franchigia differenziata

Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda apparentemente semplice: l'assicurato è davvero libero di scegliere il proprio carrozziere?

Occorre premettere che la franchigia è una soglia di scoperto: sotto un certo importo il danno non viene coperto, oppure l’indennizzo viene ridotto di una percentuale.

Può essere:

- in cifra fissa (es. “i primi 500,00 euro restano a tuo carico”);

- in percentuale (es. “ti risarcisco solo il 70% del danno”).

La polizza assicurativa può valere per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione, ma deve essere espressamente pattuita e risultare chiaramente in polizza.

Alla base di questa discussione si trova la franchigia differenziata, ossia quella condizione contrattuale che modula l'importo a carico dell'assicurato a seconda dell'evento ed in particolare alla scelta del professionista a cui affidarsi.

A differenza della franchigia fissa, ove l'applicazione dell'importo è invariata a prescindere dalla tipologia di sinistro e delle scelte adottate dal consumatore, la franchigia differenziata prevede diverse condizioni a seconda di chi, dove, come o quale evento si verifica, e nello specifico, se l’assicurato sceglie la carrozzeria indipendente può vedersi applicare la franchigia più alta.

In generale, la franchigia differenziata garantisce al cliente di poter risparmiare sul premio annuo, rinunciando a parte dei propri diritti, ma ciò che deve essere evidenziato che in questi casi, essendovi una contrazione delle scelte del consumatore, il professionista deve fare conoscere tale circostanza al cliente in modo chiaro e trasparente.

Ma la domanda rivolta alla Corte di Cassazione è: la clausola che prevede  la franchigia differenziata è nulla?


3.- Franchigia differenziata & Cassazione: obbligo di informativa e consenso informato per la clausola vessatoria

Il caso relativo al maggior costo applicato dalla compagnia assicurativa finisce davanti alla Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10797/2026 afferma che non tutte le clausole che prevedono la franchigia differenziata sono automaticamente vietate e propone un procedimento che può essere seguito dal giudice per valutare la illegalità della clausola.

Il Giudice di legittimità chiarisce che la legittimità di questa clausola, modulando la franchigia in base alla scelta della carrozzeria, deve essere valutata a seconda del suo contenuto, ossia:

  • può essere, in astratto, una clausola che definisce il contenuto del contratto (cioè “come funziona” la copertura); 
  • ma, se è squilibrata, può diventare una clausola vessatoria a danno del consumatore. 

La clausola non è invalida in ogni caso, ma deve essere va valutata caso per caso, guardando a seconda dello specifico contratto, verificando il valore della franchigia; la chiarezza e trasparenza della clausola; il maggior costo applicato in caso di ricorso al carrozziere non convenzionato.

In ultima istanza, occorre verificare se la libertà di scelta del consumatore viene ridotta in modo sensibile, così impedendogli il "libero accesso al mercato".

Quando una clausola che introduce la franchigia differenziata può essere considerata nulla ed inefficacie? 

Ciò accade se la clausola:

a.- è scritta in modo poco chiaro;

b.- comporta un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore e quelli della compagnia;

c.- restringe di fatto la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (cioè con il     carrozziere indipendente);

Seguendo le regole generali in materia di clausole vessatorie, la Cassazione non “boccia” in blocco le reti convenzionate, ma ne regolarizza il funzionamento, richiamando i giudici di merito a controllare con attenzione queste clausole, verificando che tali condizioni contrattuali non creino squilibrio tra le parti, limitando la libertà di scelta del consumatore

Se il consumatore ha sottoscritto una polizza auto che prevede l’uso di una rete convenzionata , la decisione della Cassazione significa, in sostanza, che:

1) La rete convenzionata di per sé non è il problema e può, in termini generali, essere considerato legittimo che la compagnia ti proponga una rete di carrozzerie convenzionate, con servizi aggiuntivi o sconti. 

2) Tale possibilità non può penalizzare in modo eccessivo il consumatore che intenda rivolgersi ad un professionista (carrozziere) non convenzionato, ergo deve essere considerata abusiva/vessatoria la clausola che preveda, ad esempio, un maggior importo (ad esempio del 20% o più) nel caso di riparazione avvenuta al di fuori del circuito convenzionato. 


Sinistro auto: ecco cosa devi fare se la polizza prevede una franchigia differenziata.


🚘 INCIDENTE STRADALE
Danno al veicolo
│
▼
📄 Leggi la polizza
Controlla la franchigia prevista
│
▼
⚠️ Esiste una clausola
di franchigia differenziata?
❌ NO
👍 Nessun vincolo
Scegli liberamente
il carrozziere
│
▼
✅ Riparazione
Gestione del sinistro
✅ SI
🔎 Valuta la differenza
di costo della franchigia
│
▼
La differenza è
accettabile?
👍 SI
👎 NO
Scegli in base a:
comodità
servizi
qualità
│
▼
✅ Riparazione
⚠️ Possibile clausola
vessatoria
│
▼
✉️ Chiedi spiegazioni
alla compagnia
│
▼
⚖️ Valuta assistenza
 sos@consumatoreinformato.it

Corte di Cassazione sez. III^ Civ. Ordinanza n. 10797/2026

sabato 19 settembre 2026

Skipass Dolomiti: arrivano i rimborsi. Ma chi arriva tardi rischia di restare a mani vuote

Arriva l'accordo tra Skipass e l'Antitrust che dovrebbe tutelare gli sciatori: dal 15 ottobre sarà possibile chiedere un rimborso fino al 20% oppure un voucher del 30% per coloro che hanno pagato degli abbonamenti con Skipass.

Ma attenzione: i fondi non sono illimitati e saranno assegnati in ordine cronologico a partire dal 15 ottobre quando verrà aperto il portale on line.

Per migliaia di appassionati di sci potrebbe arrivare una piacevole sorpresa, in quanto se nelle ultime tre stagioni invernali avete acquistato uno skipass di valle Dolomiti Superski, potreste avere diritto a recuperare una parte significativa della spesa sostenuta, 

Non si tratta di una promozione commerciale né di un'iniziativa di marketing, ma della conseguenza di un importante procedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha riguardato il sistema di vendita degli skipass del circuito Dolomiti Superski, come potete leggere in calce a questo nostro intervento.

L'Autorità aveva infatti avviato un'istruttoria nei confronti del Federconsorzio Dolomiti Superski e dei dodici Consorzi di Valle ipotizzando possibili restrizioni della concorrenza nella determinazione dei prezzi degli skipass vallivi e nella loro distribuzione commerciale.

L'indagine si è conclusa senza una sanzione, ma con l'accettazione di un articolato pacchetto di impegni che modifica profondamente il funzionamento del sistema e introduce benefici economici diretti per i consumatori.

Ed è proprio questa la parte che interessa maggiormente chi ha sciato sulle Dolomiti negli ultimi anni.


- Perché è intervenuta l'Antitrust?

La vicenda prende le mosse da un quesito posto all'Autorità garante, ossia se tra le varie società dei dodici comprensori sciistici esisteva una libera concorrenza nella proposta commerciale verso i consumatori.

Ed è evidente che all'esito del procedimento avviato, a fronte delle contestazioni formulate dall'AGCM, la risposta è stata negativa.

Il provvedimento di avvio dell'istruttoria ha evidenziato due possibili criticità:

a) il coordinamento centralizzato dei prezzi degli skipass vallivi;

b) le limitazioni alla libertà dei singoli Consorzi di distribuire i propri skipass attraverso canali di vendita autonomi.

In altre parole, l'Autorità riteneva che i dodici Consorzi potessero non competere realmente tra loro sul prezzo degli skipass e sulle modalità di vendita, così violando le norme in materia di concorrenza, con evidente danno ai consumatori.

Per superare tali criticità il Federconsorzio ha assunto una serie di impegni molto rilevanti.


- Gli impegni - cosa cambia

Dolomiti Superski e tutti gli operatori coinvolti hanno proposto degli impegni, approvati dall'Antitrust, i quali prevedono, tra l'altro:

1.- eliminazione di ogni forma di coordinamento dei prezzi degli skipass vallivi;

2.- piena autonomia dei singoli Consorzi nel fissare prezzi e sconti;

3.- eliminazione del coordinamento delle promozioni;

4.- libertà di scegliere autonomamente i canali di vendita anche tramite soggetti terzi;

5.- introduzione di un articolato sistema di compliance antitrust e di controllo indipendente.

Quale conseguenza per il consumatore? secondo le aspettative di AGCM, gli impegni assunti da Dolomiti Superski potrebbero significare per il consumatore una prospettiva di maggiore concorrenza e, auspicabilmente, prezzi più competitivi nelle prossime stagioni.

Ma mentre questi impegni dovrebbero spiegare i propri effetti in favore dei "consumatori futuri", l'accordo che trovate in calce, presenta dei benefici anche per coloro che sono stati danneggiati negli ultimi anni dalla condotta anticoncorrenziale oggetto di censura.

venerdì 18 settembre 2026

3520491721 "N.E.X.l.: E' stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 990,00 EUR...." è una truffa











Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dei lettori del blog (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) che ci hanno segnalato di aver ricevuto l'sms truffaldino che vi abbiamo evidenziato nel box qui sopra.

Messaggi come quello ricevuto da "N.E.X.l." — che avvisano di un'autorizzazione di pagamento sospetta e invitano a chiamare un numero per "annullarla" — sono un classico esempio di smishing, il phishing via SMS. Ecco come riconoscerli e come reagire.

Ancora una volta, vi segnaliamo un tentativo di truffa, proponendo alcuni suggerimenti per aiutarvi a  riconoscere un SMS truffa.


» Caratteristiche SMS truffa

- Urgenza e allarme: il messaggio spinge a reagire subito ("pagamento in corso", "conto bloccato") per non farti riflettere;

- Numeri sospetti: i veri istituti di pagamento o le banche non comunicano tramite numeri di cellulare privati per "annullare" operazioni; usano canali ufficiali (app, area riservata, numero verde stampato sulla carta o sul contratto);

- Mittente generico o sconosciuto: sigle come "N.E.X.l." imitano nomi di circuiti di pagamento reali ma con errori o varianti nel nome;

- Richiesta di richiamare o cliccare: l'obiettivo è farti chiamare un numero a pagamento o un finto operatore, oppure farti cliccare un link che porta a un sito clone per rubare le tue credenziali.


» Come ti devi comportare se se ricevi un SMS di questo tipo

- Non richiamare i numeri indicati nel messaggio e non cliccare eventuali link.

- Non fornire mai codici OTP, dati della carta o credenziali di home banking a chi ti contatta, anche se dice di essere della banca o della polizia.

- Verifica direttamente contattando la tua banca o il gestore del servizio di pagamento tramite i canali ufficiali (app, sito, numero stampato sulla carta), non i contatti presenti nell'SMS sospetto.

- Blocca il numero mittente e, se possibile, segnala l'SMS come spam/phishing dall'app di messaggistica.

- Conserva uno screenshot del messaggio: può servire in caso di denuncia.


» Cosa fare se hai già cliccato un link o fornito dati

Ti riproponiamo, come in altri interventi del blog, alcuni suggerimenti:

- Contatta immediatamente la tua banca per bloccare carta/conto e disconoscere eventuali operazioni;

- Cambia le password degli account potenzialmente coinvolti;

- Procedi comunque con la segnalazione alla Polizia Postale.

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