domenica 23 agosto 2026

Truffa trading su Telegram: la banca deve bloccare i bonifici? ecco cosa ne pensa l'ABF

Purtroppo, le truffe sugli investimenti online continuano a mietere vittime, come ricordano le cronache quotidiane, e come possiamo confermare dalle continue segnalazioni arrivate in associazione (sos@consumatoreinformato.it). 

Sempre più spesso tutto inizia con un messaggio su Telegram, una promessa di facili guadagni e una piattaforma apparentemente professionale sulla quale il consumatore vede crescere il proprio capitale. In realtà si tratta di un sistema studiato per convincere la vittima a versare somme sempre maggiori fino a quando il denaro scompare.

Questa, come altre, è una vicenda analizzata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, con la decisione n. 3795 del 29 aprile 2026, chiamato a risolvere un quesito non secondario: nel caso di truffa, la banca può/deve bloccare i pagamenti fraudolenti?


1.- Il caso: oltre 22.000 euro trasferiti ai truffatori

Il consumatore viene contattato tramite Telegram con una proposta apparentemente innocua: ricevere piccoli compensi mettendo "Mi piace" ad alcuni video su YouTube.

Dopo i primi pagamenti realmente ricevuti, i truffatori conquistano la sua fiducia e lo convincono a registrarsi su una presunta piattaforma di trading gestita da falsi consulenti finanziari. Da quel momento iniziano le richieste di versamenti sempre più elevati, giustificati dalla possibilità di ottenere profitti maggiori o di sbloccare somme già investite.

Nel giro di pochi giorni il cliente effettua numerosi pagamenti attraverso tre diversi intermediari bancari per oltre 22.000,00 euro, salvo poi accorgersi di essere vittima di una frode.

Il truffato si rivolge alla banca per chiedere il blocco dei versamenti, disposti personalmente attraverso bonifici che seguivano le istruzioni ricevute dai truffatori.

Da questo punto di vista, il cliente contesta alla banca di non averlo protetto, in quanto avrebbe dovuto:

  • riconoscere l'anomalia dell'operatività;
  • attivare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio;
  • bloccare o sospendere le operazioni;
  • collaborare più efficacemente nel recupero delle somme dopo la denuncia.


2.- La decisione dell'ABF: non esiste alcun obbligo della banca

La vicenda finisce sulla "scrivania" dell'ABF (Collegio di Milano) che respinge integralmente il ricorso con una motivazione particolarmente significativa.

L'ABF riconosce che la normativa antiriciclaggio impone agli intermediari numerosi obblighi di controllo e di segnalazione, ma osserva che tali obblighi sono finalizzati soprattutto alla tutela dell'interesse pubblico nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Questo non significa che ogni operazione sospetta debba essere automaticamente bloccata, in quanto le norme richiamate dal ricorrente non tutelano il cliente.

Secondo il Collegio, l'obbligo di astenersi dall'esecuzione dell'operazione nasce soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, ad esempio quando non è possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela oppure ricorrono specifiche situazioni individuate dalla legge.

In termini più semplici, non esiste un obbligo della banca ad operare controllo preventivo su ogni operazione del cliente.

Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il tema del monitoraggio delle operazioni.

L'ABF richiama un proprio precedente secondo cui non esiste un generale obbligo per la banca di monitorare preventivamente tutta l'operatività del cliente, né di bloccare automaticamente bonifici solo perché ravvicinati o di importo elevato.

Diversamente si finirebbe per limitare ingiustificatamente la libertà del cliente di utilizzare il proprio denaro.

Solo in presenza di elementi certi ed indiscutibili di frode potrebbe configurarsi un diverso dovere di intervento e nel caso esaminato, invece, il Collegio ha ritenuto che tali elementi non emergessero con sufficiente evidenza.

Sotto altro profilo, il cliente aveva eccepito la carenza del rispetto dei doveri di buona fede da parte della banca anche sotto il profilo del recupero delle somme oggetto di contestazione.

Il consumatore lamentava, infatti, che la banca non avesse collaborato adeguatamente dopo la denuncia, chiedendo l'attivazione del cosiddetto "recall" dei bonifici.

Anche sotto questo profilo l'ABF non ha ravvisato comportamenti colposi tali da giustificare un risarcimento.

Il Collegio ricorda, infatti, che la banca dell'ordinante non è tenuta a comunicare i dati identificativi del beneficiario, poiché tali informazioni sono nella disponibilità esclusiva della banca presso cui è aperto il conto del destinatario del pagamento.


3. Decisione non proprio condivisibile. La banca deve attivare degli strumenti di tutela del cliente

La decisione dell'ABF si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: quando il cliente dispone volontariamente i pagamenti, anche se indotto con l'inganno, non è sufficiente richiamare la normativa antiriciclaggio per affermare automaticamente la responsabilità della banca.

Il Collegio distingue correttamente tra gli obblighi di prevenzione del riciclaggio, che perseguono prevalentemente finalità di interesse pubblico, e gli obblighi di protezione del singolo cliente, evidenziando come la normativa vigente non imponga agli intermediari un controllo generalizzato né il blocco automatico delle operazioni.

Ciò non significa, tuttavia, che il tema possa ritenersi definitivamente chiuso.

Le truffe attraverso falsi investimenti online presentano oggi modalità estremamente ricorrenti: contatti tramite Telegram o altri social network, versamenti di importo crescente in pochi giorni, richieste di ulteriori pagamenti per "sbloccare" presunti profitti e utilizzo di piattaforme abusive. Si tratta di schemi fraudolenti ormai ben conosciuti, che pongono inevitabilmente il problema dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle anomalie adottati dagli intermediari.

La stessa decisione lascia intendere che una responsabilità della banca potrebbe configurarsi qualora emergessero precisi indici di frode o un'operatività manifestamente anomala. Il punto diventa allora comprendere quali siano, oggi, questi indicatori e se l'evoluzione delle tecnologie di monitoraggio e dell'intelligenza artificiale non renda ragionevole attendersi, in futuro, standard di prevenzione sempre più elevati.

In altre parole, la pronuncia non afferma che le banche siano sempre esonerate da responsabilità nelle frodi di investimento, ma soltanto che, nel caso concreto, non sono stati individuati elementi sufficienti per ritenere violati gli obblighi posti a loro carico. È un'affermazione importante, che però non esaurisce il dibattito sull'evoluzione dei doveri di diligenza degli intermediari di fronte a fenomeni fraudolenti sempre più sofisticati.


La prima tutela resta sempre la prevenzione, questa è la scontata lezione che emerge da queta vicenda.

Quando un investimento promette guadagni elevati in tempi brevissimi, utilizza esclusivamente Telegram o WhatsApp per i contatti e richiede continui versamenti per sbloccare presunti profitti, ci si trova molto probabilmente davanti a una truffa.

Se il denaro è stato inviato volontariamente, ottenere il rimborso dalla banca è molto più difficile rispetto ai casi di operazioni non autorizzate. È quindi fondamentale interrompere immediatamente i pagamenti ai primi segnali di anomalia, presentare denuncia senza ritardo e chiedere subito alla banca di attivare ogni possibile procedura di recupero delle somme.

A parere di chi scrive, questa decisione rappresenta anche un invito a continuare a chiedere sistemi di prevenzione delle frodi sempre più efficaci: la tecnologia utilizzata dai criminali evolve rapidamente e anche gli strumenti di protezione del sistema bancario devono tenere il passo.

ABF - Collegio di Milano - Decisione n. 3795

sabato 22 agosto 2026

venerdì 21 agosto 2026

L'algoritmo di Tik Tok è una trappola?

 

Fonte: Patti Chiari - RSI

domenica 16 agosto 2026

Booking.com è responsabile se l'hotel è irreperibile? Una sentenza apre ad una nuova tutela dei consumatori

Visto che siamo nel periodo estivo, non può mancare la segnalazione di una recente pronuncia che riguarda la prenotazione di una vacanza attraverso la più nota piattaforma: booking.com (se hai bisogno di un chiarimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Prenotare una vacanza online significa affidarsi alle indicazioni pubblicate sulla piattaforma, arrivando ad attribuire loro un valore di informativa precontrattuale

Se tali informazioni sono errate, incomplete o addirittura conducono ad una struttura irreperibile, chi deve rispondere del danno?

La risposta a questo quesito viene offerta dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Verona (n. 94 del 22 gennaio 2026), la quale ha affrontato una classica vicenda che vede protagonisti i consumatori a caccia di una casa per la destinazione vacanziera.


1.- Il caso

Nella vicenda portata alla visione del giudice, il consumatore aveva prenotato tramite Booking.com sia il volo sia il soggiorno presso una struttura ricettiva estera.

A causa del ritardo dell'aereo, il consumatore arrivava oltre l'orario previsto per il check-in, nonostante avesse ripetutamente cercato di contattare la struttura utilizzando i recapiti indicati sulla piattaforma, senza ricevere alcuna risposta.

Giunto a destinazione, scopriva inoltre che le informazioni sulla localizzazione dell'alloggio erano insufficienti e che la struttura risultava, di fatto, irreperibile.

Tant'è, persa la prenotazione, il turista si trovava costretto a cercare un'altra sistemazione, provvedendo, in seguito, a chiedere il rimborso delle somme sostenute e il risarcimento del danno da vacanza rovinata.


2. La posizione di Booking.com

Di fronte alle richieste del turista, la società si costituiva nel procedimento, negando la propria responsabilità rispetto alla vicenda accaduta al consumatore.

Secondo Booking.com eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente alla struttura ricettiva, richiamando una clausola delle proprie condizioni generali che escludeva qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite dagli operatori presenti sulla piattaforma.


3. Giudice di Pace di Verona

Il Giudice di Pace respinge le difese proposte dal professionista, accogliendo le domande svolte dal consumatore.

La sentenza parte da un principio fondamentale: Booking.com svolge attività di mediazione tra consumatore e fornitore del servizio.

Proprio per questo motivo, anche Booking è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 1759 del codice civile, che impongono al mediatore di fornire informazioni corrette e di operare con la diligenza qualificata richiesta al professionista.

Secondo il Giudice, nella vicenda di cui trattasi, la piattaforma avrebbe dovuto verificare almeno che:

  • la struttura esistesse realmente;
  • fosse operativa;
  • i recapiti telefonici fossero effettivamente funzionanti;
  • le informazioni pubblicate fossero ragionevolmente attendibili.

Non era sufficiente limitarsi a pubblicare i dati caricati dall'albergatore senza alcun controllo.

Un altro punto fondamentale affrontato dal giudice veronese è la condizione contrattuale limitativa della responsabilità di Booking.com.

Il Giudice di Pace, presa visione delle condizioni generali di contratto, ha ritenuto vessatoria, ai sensi degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo, la clausola che escludeva ogni responsabilità di Booking.com.

Una simile previsione determina infatti un significativo squilibrio tra professionista e consumatore e limita illegittimamente i diritti di quest'ultimo.

Essendo contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla piattaforma, la clausola non poteva produrre effetti nei confronti del consumatore.

Ulteriore aspetto meritevole di richiamo è il riconoscimento in favore del ricorrente del danno da vacanza rovinata contestato alla piattaforma digitale.

Mentre Booking.com aveva nel frattempo rimborsato il costo del soggiorno non fruito, riteneva non dovuto il danno derivante dalla vacanza compromessa.

Il Giudice ha riconosciuto che il consumatore aveva subito un concreto disagio: arrivato nel luogo di destinazione, si era trovato senza un alloggio disponibile, costretto a cercarne uno alternativo nel pieno della vacanza.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha condannato Booking.com al pagamento di 600,00 euro a titolo di danno da vacanza rovinata.




La pronuncia supera una concezione ormai datata delle piattaforme digitali come meri intermediari "neutrali".


Questa sentenza ribadisce un principio: una piattaforma digitale è un intermediario che deve rispondere per tutte le informazioni che fornisce al cliente

Quando una piattaforma organizza l'incontro tra domanda e offerta, percepisce una commissione e gestisce l'intera esperienza di prenotazione, non può limitarsi ad ospitare passivamente le informazioni inserite dagli operatori.

Essa assume precisi obblighi di correttezza, trasparenza e controllo (di natura contrattuale), soprattutto nei confronti del consumatore, che ripone affidamento nell'affidabilità del servizio.

Cosa dovete sapere consumatori informati?

Quando la prenotazione effettuata tramite una piattaforma presenta gravi anomalie, il consumatore dovrebbe:

  • conservare tutte le prenotazioni e le comunicazioni;
  • effettuare screenshot delle pagine della piattaforma;
  • documentare i tentativi di contatto con la struttura;
  • conservare ricevute e fatture delle spese sostenute per trovare una sistemazione alternativa;
  • non rinunciare automaticamente ad agire contro la piattaforma solo perché le condizioni generali sembrano escluderne la responsabilità.

Le clausole inserite unilateralmente nei contratti online non sono sempre valide. Quando comprimono in modo eccessivo i diritti del consumatore possono essere dichiarate vessatorie e, quindi, inefficaci.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore responsabilizzazione delle grandi piattaforme digitali e rafforza la tutela di chi acquista servizi turistici online, ricordando che la fiducia dei consumatori non può essere sacrificata dietro una semplice clausola contrattuale.

venerdì 14 agosto 2026

Airbag Takata - i rischi per l'automobilista

 

Fonte: Patti Chiari - RSI

domenica 9 agosto 2026

Prelievi bancari non autorizzati e denuncia "tardiva": la Corte di Giustizia UE fissa i paletti (e apre uno spiraglio per i consumatori)

Il furto digitale delle somme dal conto corrente è un tipo di truffa abbastanza diffuso, tant'è che ogni anno migliaia di consumatori scoprono, spesso con giorni o addirittura settimane di ritardo, di essere stati vittime di phishing, clonazione della carta, furto delle credenziali bancarie o altre sofisticate tecniche di social engineering.

A fronte della segnalazione avanzata dal cliente, la banca è solita opporre una prima e classica risposta: "la contestazione è arrivata troppo tardi".

Ma il ritardo nella segnalazione/denuncia da parte del cliente può fargli perdere il diritto al rimborso?

Su questo punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una decisione destinata ad incidere profondamente sul contenzioso tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento. 

La sentenza del 1° agosto 2025 (causa C-665/23) chiarisce infatti quando il ritardo nella segnalazione può realmente far perdere il diritto alla restituzione delle somme sottratte.


1.- Il caso

Il caso sottoposto al giudice europeo riguarda un consumatore francese titolare di un conto corrente presso Il protagonista della vicenda possedeva un conto presso un istituto di credito on line francese, tant'è che la banca gli spedisce una nuova carta di pagamento.

Il cliente afferma di non averla mai ricevuta, ma nel frattempo, tra il 30 marzo ed il 17 maggio 2017, dal conto vengono effettuati prelievi quotidiani che egli dichiara di non aver mai autorizzato.

Quando si accorge dell'accaduto presenta immediatamente denuncia al prestatore di servizi di pagamento.

Il problema è che la segnalazione avviene circa due mesi dopo il primo prelievo, pur rimanendo ampiamente entro il termine dei tredici mesi previsto dalla normativa europea.

I giudici di merito francesi negano il rimborso, ritenendo che il lasso di tempo decorso tra i prelievi oggetto di contestazione e la denuncia alla banca avrebbe fatto perdere al cliente il diritto al rimborso.

La Corte di Cassazione francese, tuttavia, dubita di questa interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia come debba essere interpretata la Direttiva europea sui servizi di pagamento.


2.- La questione giuridica: esiste un periodo entro il quale il cliente deve inviare il reclamo alla banca? i due termini - la negligenza grave del cliente

La questione sottoposta al giudice comunitario è estremamente pratica: se il consumatore scopre tardi la frode ma denuncia comunque entro tredici mesi, perde automaticamente il diritto al rimborso?

E il punto non è solo teorico, in quanto il ritardo nelle contestazione inviata dal cliente è una delle prime eccezioni più frequentemente invocate dagli intermediari bancarie.

La Corte risponde distinguendo accuratamente due diversi profili.

2.a.- Il primo principio: esistono due termini distinti

La Corte conferma che la normativa europea prevede effettivamente due diversi obblighi temporali.

Il consumatore deve:

  • comunicare l'operazione senza indugio, cioè appena ne viene a conoscenza;
  • effettuare comunque la contestazione entro tredici mesi dall'addebito.

Si tratta di due termini temporali che hanno natura diversa, in quanto:

(A) Il primo dipende dal momento in cui il cliente scopre la frode.

(B) Il secondo decorre sempre dalla data dell'operazione contestata.

Pertanto il termine dei tredici mesi non sostituisce l'obbligo della tempestiva segnalazione, ma si aggiunge ad esso, introducendo due diverse condotte che deve tenere il cliente.

È qui che la decisione assume un'importanza enorme, poiché la Corte afferma che il semplice ritardo non basta.

Quando la frode deriva dallo smarrimento, dal furto, dall'appropriazione indebita o dall'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, il prestatore non può negare automaticamente il rimborso solo perché la comunicazione non è stata immediata.

Il diritto al rimborso viene meno soltanto se il ritardo è stato:

- intenzionale;

- oppure determinato da negligenza grave del consumatore.

Non ogni ritardo, quindi, comporta la perdita della tutela, ma occorre verificare concretamente il comportamento dell'utente e la gravità della sua condotta.

Che cosa significa "negligenza grave"?

La Corte non identifica la negligenza grave con una semplice dimenticanza, dovendosi invece di trattare di una violazione particolarmente seria degli obblighi di diligenza.

E qui troviamo l'aspetto principale della sentenza, in quanto il consumatore medio non presta speciale attenzione ai propri conti on line, perché magari sono anziani o poco esperti nell'utilizzo degli strumenti digitali, od ancora sono vittime di tecniche di phishing estremamente sofisticate.

In situazioni di questo tipo non è affatto scontato che il ritardo integri una condotta che denota colpa grave ed anzi, spetta al giudice il compito di dover valutare tutte le circostanze concrete del caso.


3. L'onere della prova resta in capo alla banca

La Corte richiama inoltre un altro principio fondamentale della disciplina europea.

Non basta che la banca dimostri che la carta o il sistema di autenticazione sono stati utilizzati, in quanto tale passaggio non dimostra per se che:

  1. l'operazione sia stata autorizzata;
  2. né che il cliente abbia agito con dolo;
  3. né che abbia tenuto un comportamento gravemente negligente.

Sarà quindi il prestatore di servizi di pagamento a dover dimostrare gli elementi necessari per sottrarsi all'obbligo di rimborso.

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il regime probatorio applicabile alle operazioni di pagamento non autorizzate, poiché troppo spesso, nella pratica, il consumatore si sente rispondere dalla banca che l'operazione deve considerarsi regolare perché è stata eseguita mediante la carta originale, il PIN corretto oppure attraverso l'autenticazione forte (OTP, SMS, App, token ecc.).

La Corte di Giustizia ricorda invece che questo ragionamento è giuridicamente insufficiente: l'art. 59 della Direttiva 2007/64/CE stabilisce infatti un principio preciso, sicché quando il cliente nega di aver autorizzato un'operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che essa:

- è stata correttamente autenticata;

- è stata regolarmente registrata;

- è stata contabilizzata senza anomalie tecniche.


4.- Nessun "effetto domino" sulle altre operazioni

La Corte affronta anche un problema molto frequente nelle frodi informatiche, in quanto accade quasi sempre che il truffatore effettui decine di operazioni in poco tempo, di piccoli importi.

Può bastare un ritardo nella segnalazione di una di esse per perdere il rimborso di tutte?

La risposta offerta dalla Corte di giustizia è negativa.

Ogni singola operazione deve essere valutata autonomamente e l'eventuale ritardo gravemente colposo relativo ad un prelievo non si estende automaticamente agli altri movimenti fraudolenti.

È una precisazione destinata ad incidere concretamente nelle controversie riguardanti phishing, SIM swap, clonazioni di carte e furti di credenziali bancarie.


Le frodi informatiche sono sempre più sofisticate e spesso il consumatore non si accorge immediatamente dell'utilizzo illecito del proprio conto o della propria carta.

Questa sentenza conferma un principio di grande equilibrio: la tempestività resta importante, ma non può trasformarsi in una trappola capace di far perdere automaticamente ogni tutela.

Naturalmente il consiglio resta quello di controllare periodicamente il conto corrente, attivare le notifiche in tempo reale e segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta.

Se però la scoperta della frode avviene con qualche ritardo, ciò non significa automaticamente perdere il diritto al rimborso.

L'intermediario dovrà dimostrare che quel ritardo costituisce una vera e propria negligenza grave e non potrà limitarsi ad opporre un semplice formalismo.

Per questo motivo la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un importante precedente che rafforza la posizione delle vittime di phishing, vishing, smishing, clonazione delle carte e di tutte le più moderne forme di frode nei pagamenti elettronici.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

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