domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

sabato 25 luglio 2026

“Il tuo treno è arrivato in ritardo. Hai diritto a un indennizzo”. E' smishing!

Fonte: comunicato stampa
8 luglio 2026
Molti lettori ci segnalano di aver ricevuto un SMS, apparentemente inviato da Trenitalia, che invita i passeggeri a richiedere l’indennità di viaggio per un presunto ritardo del treno utilizzato.

La pagina web fraudolenta chiede inizialmente di digitare un’utenza telefonica per conoscere l’importo del rimborso, successivamente l'inserimento dei dati completi della carta di credito e infine il pagamento di una “quota di verifica” per procedere con la richiesta di indennizzo.


Il consiglio:

Verifica se hai diritto a un’indennità di viaggio e le modalità per richiederla esclusivamente sui canali ufficiali di Trenitalia e non comunicare mai dati bancari in risposta a messaggi ricevuti via SMS o e-mail.

venerdì 24 luglio 2026

Multe fantasma: il caso dei verbali falsi che ingannano gli automobilisti

Negli ultimi tempi si moltiplicano le segnalazioni di verbali di multa falsi, recapitati per posta a cittadini che non hanno mai commesso l'infrazione contestata. È un fenomeno in espansione che ci  è stato segnalato da un lettore mantovano, ma che riguarda altre province italiane, dove molti automobilisti rimasti vittime della truffa.

Per chi sia rimasto vittima di questa condotta fraudolenta, può scriverci a sos@consumatoreinformato.it.


- Come funziona la truffa

In primo luogo riteniamo utile descrivere il meccanismo adottato dai truffatori, semplice ma insidioso:

a. Arriva a casa una raccomandata o una lettera che imita nell'aspetto i verbali ufficiali di un Comune o di una polizia estera (i casi più frequenti riguardano Germania e Svizzera).

b. Il documento riporta dati reali: nome, cognome, targa dell'auto, a volte persino una foto del veicolo o del conducente.

c. Viene contestata un'infrazione — tipicamente eccesso di velocità — avvenuta in un luogo dove il destinatario non è mai stato.

d. La richiesta di pagamento è per una cifra contenuta (spesso 20-100 euro), proprio per invogliare a pagare subito senza fare troppe verifiche.

e. Il pagamento viene chiesto tramite bonifico su un IBAN estero, spesso accompagnato dal nome di presunti notai o avvocati per aumentare la credibilità.

Chi organizza la truffa punta su un effetto statistico: bastano poche centinaia di destinatari che siano stati davvero all'estero in quel periodo, e qualcuno pagherà pur di togliersi il pensiero ed evitare successivi aumenti per il recupero della somma da parte dell'ente straniero.

lunedì 20 luglio 2026

Provincia di Trento: bene la previsione di un abbonamento di euro 20,00 estivo per i mezzi pubblici

Non possiamo che accogliere in modo positivo l'iniziativa avviata dalla Provincia di Trento e finalizzata ad incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per i movimenti urbani ed extraurbani.

La Provincia propone un abbonamento di euro 20,00 per muoversi in tutto il territorio per tutta l'estate, dimenticando il traffico, lo stress del parcheggio e le spese del carburante. 

Questa iniziativa sta riscuotendo un grande successo e potete usufruirne fino al 31 agosto 2026.

Nonostante la scadenza si avvicini, le richieste restano elevate e chi non ha ancora usufruito di questa promozione ha ancora il tempo per farlo e godersi i mesi più caldi dell'anno in totale libertà.

Vediamo nel dettaglio come funziona, a chi è rivolto e i passaggi pratici per chi sia interessato a fare richiesta.

domenica 19 luglio 2026

Il prezzo è elemento fondamentale del contratto - deve essere indicato nel documento che firmate

Non vi è mai capitato di concludere un contratto e rimandare, in seguito, la determinazione del prezzo di vendita? è regolare posticipare l'indicazione del prezzo di vendita di un prodotto o servizio?

Il provvedimento che vi proponiamo di seguito ci consente di fare un po' di chiarezza sul punto, in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6142 del 24 febbraio 2022, ricorda un principio che ogni consumatore dovrebbe tenere bene a mente: quando la legge richiede la forma scritta, gli elementi essenziali del contratto devono essere chiaramente indicati nel documento. Se manca un elemento fondamentale, il contratto può addirittura essere nullo.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità non riguarda direttamente i consumatori, in quanto  si discuteva della costituzione onerosa di un diritto di usufrutto su un immobile tra privati, ma il principio può trovare giusta applicazione anche in ipotesi di rapporto tra professionista e consumatore.

Nella scrittura privata le parti avevano dichiarato semplicemente che il prezzo era già stato interamente pagato, senza però indicarne l'importo né il criterio per determinarlo. 


- Cosa dice la Cassazione: contratto determinato/prezzo elemento fondamentale

La Suprema Corte viene chiamata a decidere questo tipo di vicenda ed opera una precisa premessa: se per il contratto è prevista la forma scritta, tutti gli elementi fondamentali del contratto devono essere indicati in modo chiaro e determinato nel testo: anche il prezzo.

"Nei negozi formali la volontà delle parti deve rivestire la forma scritta prevista per la validità almeno per quanto riguarda gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium").

E' costante l'insegnamento di questa Corte che - in tal caso - l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei al documento (Cass. 8765/2021; Cass. 525/2020; Cass. 28762/2018; Cass. 3234/2015; Cass. 21352/2014; ; Cass. 1432/2004; Cass. 887/1999).".

Quando la legge richiede che un contratto sia scritto, è comunque possibile definire i dettagli rimandando a dati o documenti esterni. L'importante è che questi elementi esterni siano chiari, precisi e facili da individuare.

La quietanza di pagamento può essere considerato elemento esterno idoneo ad attestare l'elemento del prezzo? la risposta è negativa, in quanto la quietanza dimostra che qualcuno afferma di aver ricevuto un pagamento, ma non sostituisce il contratto né integra un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere riportato per iscritto. Se il prezzo non è indicato o non è oggettivamente determinabile sulla base di criteri richiamati nello stesso contratto, il requisito della forma scritta non è rispettato: "Non era - quindi - sufficiente che i contraenti avessero dato atto del pagamento del prezzo: tale dichiarazione, pur presupponendo che un accordo fosse stato raggiunto in ordine all'entità del corrispettivo, consentiva di individuare la causa del contratto, ma non forniva alcuna indicazione né sull'ammontare del corrispettivo, né sul criterio da impiegare per giungere alla sua quantificazione, non essendo assicurata la determinazione (o determinabilità) in forma scritta di un elemento essenziale del contratto (il prezzo).

Si tratta di una decisione che va ben oltre il caso dell'usufrutto. Il principio può interessare numerosi rapporti che coinvolgono anche i consumatori: compravendite immobiliari, cessioni di diritti, accordi patrimoniali e, più in generale, tutti quei contratti per i quali la legge impone la forma scritta.


- Perché dobbiamo tenere in considerazione il principio della Suprema Corte

Come associazione di tutela dei consumatori vediamo spesso controversie nate proprio da accordi incompleti o redatti con eccessiva superficialità, fondati sulla fiducia o su presunte ed ulteriori pattuizioni intervenute a voce. 

Non è raro trovare contratti che rinviano a future intese, che contengono formule generiche oppure che si limitano ad affermare che "tutto è stato concordato" oppure integrate, in seguito, con messaggi sms o Whatsapp. 

Quando insorge un problema, però, diventa difficile dimostrare cosa fosse stato realmente pattuito, e ben potete comprendere quanto sia delicata questo tipo di questione.

La Cassazione ricorda che la certezza dei rapporti giuridici nasce prima di tutto dalla chiarezza del contratto. Ciò che è scritto tutela entrambe le parti; ciò che rimane soltanto nelle conversazioni o nelle intenzioni rischia invece di diventare fonte di contenzioso.

Ricordatevi che se il prezzo non compare nel contratto, quest'ultimo potrebbe essere dichiarato nullo (se esiste l'obbligo di forma scritta).

- I nostri consigli pratici per voi che state concludendo un contratto

Prima di firmare un contratto è sempre opportuno:

- verificare che il prezzo sia indicato in modo preciso oppure che siano riportati criteri oggettivi e già individuabili per determinarlo;

- diffidare delle formule generiche come "importo già concordato" o "corrispettivo già versato" se manca qualsiasi riferimento all'entità della somma;

- pretendere che ogni modifica dell'accordo sia riportata per iscritto;

- conservare copia integrale del contratto e di tutta la documentazione collegata;

- chiedere assistenza prima della firma quando il contenuto del contratto presenta clausole poco chiare o incomplete.

Cassazione Civile - Sez. II^ sentenza n. 6142/2022

sabato 18 luglio 2026

Alcuni segnali per riconoscere una truffa nella rivendita di una multiproprietà

Abbiamo affrontato in più circostanze il problema di coloro che sono proprietari di un diritto reale in multiproprietà e se ne vogliono liberare e vi abbiamo messo sempre in guardia dalle telefonate di coloro che vi propongono facili soluzioni per "rottamare" il diritto vacanza (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Dovete fare molta attenzione alle telefonate di chi promette una vendita rapida e vantaggiosa: dietro molte offerte "troppo belle per essere vere" possono nascondersi vere e proprie frodi organizzate, come ci è capitato di apprendere ancora di recente da lettori del blog che ci hanno scritto.

Purtroppo abbondano le società che vi propongono di chiudere la vostra esperienza con la multiproprietà, ma che di fatto vi vendono un altro diritto vacanza, infilandovi in qualche club con diritti floating (prenoti la settimana vacanza se disponibile).

Negli ultimi anni le autorità internazionali hanno acceso i riflettori su reti criminali che hanno utilizzato il mercato delle multiproprietà per realizzare truffe ai danni dei proprietari, attraverso falsi acquirenti, finte agenzie immobiliari e richieste di denaro anticipate.

Il meccanismo è quasi sempre lo stesso:

a) arriva una telefonata inattesa da una presunta società interessata ad acquistare la tua multiproprietà;

b) viene promessa una vendita veloce a un prezzo elevato;

c) vengono richiesti pagamenti anticipati per "tasse", "spese notarili", "registrazioni" o "pratiche amministrative".

Il problema? L'acquirente spesso non esiste e il denaro versato non verrà mai restituito.

venerdì 17 luglio 2026

Scooter difettoso e fermo in officina: quali diritti ha il consumatore?

Qui di seguito, vi proponiamo una domanda ricevuta da un lettore del blog e che ci consente di tornare, ancora una volta, sull'argomento garanzia legale e suo esercizio.

Vi ricordiamo che potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it per ottenere chiarimenti da parte di Consumatore Informato.

Qui la domanda e di seguito la nostra risposta.

"Caro Consumatore Informato, Volevo chiedervi alcuni chiarimenti in merito ad un fatto accaduto.

Ho acquistato uno scooter nuovo da circa 13 mesi. Oggi a quasi 15 gg della consegna della mia moto all'officina del rivenditore dove ho acquistato lo scooter avendo riconosciuto il difetto di fabbrica non sanno dirmi i tempi di consegna.

Il guasto che ha avuto lo scooter non è di poco conto, inquanto per causa di questa anomalia sono caduto per via della rottura del freno posteriore che mi costringeva ad usare bruscamente il freno anteriore, facendomi cadere sull'asfalto e causando ulteriori danni allo scooter.

A questo punto chiedo alla signoria vostra un parere su come comportarmi col rivenditore.".

lunedì 13 luglio 2026

Sanzione di 2 milioni di euro a Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
25 giugno 2026
La società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”. In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/.

Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”.

domenica 12 luglio 2026

La Cassazione tutela gli acquirenti stranieri: se l'agenzia punta al mercato estero, vale il foro del consumatore

In questo spazio digitale dedicato ai consumatori abbiamo, negli ultimi anni, parlato di tutela degli utenti italiani, principali lettori del blog, senza pensare (probabilmente errando) che esistono anche medesime tutele per gli stranieri che vengono ad acquistare beni e servizi in Italia.

Ed in particolare, le tutele dei consumatori stranieri si è pensato, in tema di acquisto di una casa, che le controversie tra l'agenzia immobiliare italiana e il cliente straniero dovesse essere decisa dal giudice del luogo ove è ubicato l'immobile, ossia in Italia.

Ma il contratto di intermediazione immobiliare è soggetto alle medesime regole che vigono per l'immobile ed in particolare soggiace al c.d. forum rei sitae

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22465 del 30 giugno 2026, hanno invece ribadito un principio destinato ad incidere profondamente sull'attività degli operatori immobiliari che lavorano con clienti esteri: quando il professionista orienta la propria attività commerciale verso il mercato di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il consumatore conserva il diritto di essere convenuto esclusivamente davanti ai giudici del proprio Paese di residenza.


1.- Il caso

La vicenda prende le mosse dal Lago di Garda dove possiamo trovare tante agenzie immobiliari che si propongono anche sul mercato estero per vendere gli immobili di una zona nota e di pregio.

Un'agenzia immobiliare riceve l'incarico di vendere un immobile, individua un potenziale acquirente tedesco attraverso il proprio sito internet, organizza la visita, non viene concluso l'affare, ma in seguito, il professionista viene a sapere che venditore e compratore concludono direttamente la compravendita senza corrispondere la provvigione.

L'Agenzia ha convenuto entrambe le parti davanti al Tribunale di Verona, invocando l'art. 1755 del codice civile, il quale stabilisce che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

Il giudice di primo grado si esprime in senso favorevole all'agenzia immobiliare, ma acquirente e venditore propongono appello alla Corte d'Appello di Venezia, la quale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché entrambi i convenuti erano consumatori domiciliati in Germania e l'attività dell'agenzia risultava chiaramente rivolta anche al mercato tedesco.

La vicenda finisce davanti alla Suprema Corte di Cassazione: perchè?


2.- Le ragioni della Cassazione - la tutela del consumatore (anche se straniero)

La pronuncia degli Ermellini chiarisce un aspetto spesso poco considerato.

Al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia non è decisivo il luogo ove si trova l'immobile o dove viene svolta la mediazione, ma occorre piuttosto verificare se il professionista abbia scelto di rivolgersi anche ai consumatori di un determinato Stato estero.

Se questa strategia commerciale esiste, allora entrano in gioco le norme europee di tutela del consumatore previste dal Regolamento n. 1215/2012, che attribuiscono la competenza al giudice del domicilio del consumatore.

In particolare, sia la Corte di Appello che la Cassazione hanno dato applicazione all'art. 17 comma 1 lett. C) ossia: "Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: [...] c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività."

Quindi, al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia è necessario comprendere se l'agenzia immobiliare opera in modo specifico verso un mercato estero, valutando come viene veicolata la proposta commerciale.

La Cassazione precisa, sotto questo aspetto, che non basta avere un sito internet consultabile dall'estero, in quanto ad oggi qualsiasi pagina web è accessibile praticamente ovunque nel mondo e questo, da solo, non dimostra la volontà di operare in un altro Paese.

Per stabilire se un professionista si rivolga realmente ai consumatori stranieri occorre valutare una serie di elementi concreti che nel caso sottoposto ai giudici sono stati:

- il sito internet era disponibile anche in lingua tedesca;

- le recensioni provenivano prevalentemente da clienti stranieri;

- era indicato il prefisso telefonico internazionale;

- gli immobili erano pubblicizzati su portali tedeschi;

- l'oggetto sociale prevedeva attività anche all'estero;

- la stessa rappresentante dell'agenzia aveva confermato l'operatività internazionale della società.

Secondo la Cassazione, questi elementi coincidono proprio con gli indicatori elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per individuare un'attività commerciale diretta verso consumatori di altri Stati membri, così commentando: "[...] già per il solo fatto che le informazioni pubblicate sul sito internet di Immobiliare Magri S.r.l. furono pubblicate non solo nella versione in lingua italiana, ma anche nella versione in lingua tedesca. Inoltre, gli elementi considerati dalla Corte d’appello, sopra richiamati, non sono irrilevanti, come sostiene la ricorrente, posto che essi coincidono in più punti con quelli richiamati dalla Corte di Giustizia nella pronunzia sopra indicata, il che consente di concludere che Immobiliare Magri aveva “diretto” la propria attività verso lo Stato del consumatore, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.".

La decisione assume ancora maggiore importanza se confrontata con quella delle Sezioni Unite n. 18092 del 2024. In quella occasione l'agenzia immobiliare aveva pubblicato l'annuncio soltanto in lingua inglese su internet. La Cassazione aveva escluso la giurisdizione del foro del consumatore, osservando che l'inglese è una lingua internazionale e che la semplice presenza online non dimostra una strategia commerciale rivolta ad uno specifico Stato estero.

Oggi, invece, il quadro è completamente diverso: non c'è un solo elemento isolato, ma una pluralità di indizi che dimostrano una precisa scelta imprenditoriale di rivolgersi al mercato tedesco.


c.- Una decisione che va oltre il settore immobiliare

Il principio sancito dalla Suprema Corte va oltre il caso concreto e può potenzialmente interessare tutti i professionisti e le imprese italiane che promuovono stabilmente beni o servizi nei confronti di consumatori residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

Siti tradotti in più lingue, campagne pubblicitarie mirate, utilizzo di domini nazionali esteri, investimenti nel posizionamento online o una clientela internazionale non sono semplici strumenti di marketing: possono diventare elementi decisivi anche per stabilire quale giudice sarà competente in caso di controversia.

Chi acquista beni o servizi da un professionista che opera anche nel proprio Paese non è normalmente costretto ad affrontare un processo all'estero, con tutte le difficoltà economiche e linguistiche che ciò comporterebbe. Potrà invece difendersi davanti ai giudici del proprio Stato di residenza, riequilibrando il rapporto con il professionista.

È una tutela concreta che rende effettivo uno dei principi cardine del diritto dei consumatori europeo: chi sceglie di fare impresa su un mercato internazionale deve assumersi anche gli obblighi che derivano dalla protezione dei consumatori di quel mercato.


Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 22465/2026

sabato 11 luglio 2026

La Polizia postale avverte: nuove truffe verso i consumatori attraverso SMS

Fonte: comunicato stampa
26 giugno 2026
È in atto una campagna di phishing che utilizza il nome e l’immagine istituzionale del Commissariato di P.S. Online per diffondere comunicazioni riguardanti una presunta truffa legata al SIM swapping.

I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM. Attenzione: non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online, ma si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento.

Tali comunicazioni non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili.

I consigli:

•    Non cliccare sul link presente nei messaggi.

•    Non fornire dati personali o bancari.

•    Verificare sempre l'URL del sito web

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