venerdì 26 giugno 2026

L'altra pensione, guida ai rischi

Fonte: L'Espresso
12 giugno 2026
Da lunedì 15 giugno e fino a venerdì si possono sottoscrivere i nuovi titoli di Stato indicizzati all’inflazione, battezzati con un nome peculiare: Btp Italia Sì. Avranno una durata quinquennale e partiranno da un tasso fisso di base dell’1,6%, a cui si aggiungerà l’aggancio semestrale all’inflazione per costruire la cedola riconosciuta agli investitori. Il tasso fisso potrebbe essere rivisto al rialzo in base al collocamento complessivo che sarà reso noto venerdì. Come sempre, il Btp durante il collocamento è acquistabile alla pari, senza commissioni, con un taglio minimo da mille euro. Il trattamento fiscale è quello leggero dei titoli di Stato, con aliquota del 12,5% ed esenzione dalle imposte di successione.

Investire nei btp è una scelta sensata per molti risparmiatori. Tutelano bene l’investimento, perché le cedole semestrali in pratica restituiscono la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione. Ciò avviene addirittura al netto della ritenuta del 12,5% d’imposta grazie alla maggiorazione prevista, almeno finché il costo della vita in Italia non rincara oltre l'11,2% annuo. Se però uno non reinveste gran parte di quanto riceve ogni sei mesi, progressivamente il capitale investito si riduce in termini reali. Spendendo le cedole, lo erode. Il Tesoro, anziché cercare o commissionare nomi nuovi per le proprie emissioni, potrebbe emettere titoli come le Oat-i francesi, cioè con la stessa struttura più difensiva offerta dalle Oat-ei o dagli stessi Btp-ei, ma agganciati ai prezzi interni e non dell’eurozona.

Le caratteristiche dei Btp Italia Sì 23-6-2031 sono riportate dal Tesoro al link. Hanno scritto da più parti che essi sono più semplici dei precedenti. Ma si differenziano solo per un aspetto marginale nella formula del calcolo delle cedole, fra l’altro leggermente peggiorativo. 

Nell’insieme, però, resta complicatissimo interpretare tutte le clausole di tali prestiti. Di sicuro comprendere esattamente il meccanismo di indicizzazione al costo della vita è difficile anche per studenti di corsi di laurea in matematica.

Però a monte non c’è nessun imbroglio, bensì al contrario un sistema per stare dietro all’inflazione con ritardi minimi. E questo è un discorso generale per gli strumenti indicizzati al costo della vita. Vale anche per i buoni postali indicizzati decennali.

lunedì 22 giugno 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

domenica 21 giugno 2026

Truffa ≠ inadempimento contrattuale

La distinzione tra truffa e inadempimento contrattuale è molto leggera e non sono pochi i consumatori che utilizzano, in modo improprio, le parole "mi hanno truffato" a fronte della mancata esecuzione di opere già pagate (oppure la mancata consegna di prodotti già acquistati).

Questa distinzione è stata affrontata - in modo alquanto sintetico - dalla IV^ Sezione penale della Corte di Appello di Milano, chiamata a decidere il caso di un professionista che non aveva eseguito le opere commissionate, e pagate, da un consumatore.

Nel caso di specie, il consumatore contatta un tecnico per la ricarica del gas del proprio condizionatore. Versa circa 300 euro come anticipo per l'intervento, ma il lavoro non viene mai eseguito. Il tecnico, dopo un primo contatto, non torna più e il denaro non viene restituito.

Di fronte a una situazione del genere, la reazione più immediata è quasi sempre la stessa: "Mi hanno truffato".

Ma è davvero così?

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 549 del 26 gennaio 2026, ha affrontato proprio questa situazione, arrivando a una conclusione che potrebbe far storcere il naso a molti consumatori: non sempre chi incassa un anticipo e poi non esegue il lavoro commette il reato di truffa.


- Truffa e inadempimento non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune i due concetti vengono spesso confusi, con una sovrapposizione che confonde due istituti diametralmente diversi.

Dal punto di vista giuridico, invece, la differenza è fondamentale.

La truffa è un reato e richiede qualcosa di più del semplice mancato rispetto degli accordi, in quanto la vittima è chiamata a dimostrare che il denaro richiesto dall'autore dell'illecito (il tecnico) sia stato ottenuto attraverso un vero e proprio inganno: una falsa rappresentazione della realtà, artifici o raggiri capaci di convincere la vittima a pagare (ad esempio, la persona si spaccia per un tecnico incaricato da una società accreditata, ma in realtà non è vera tale circostanza).

Diverso è il caso dell'inadempimento contrattuale. Qui il contratto esiste, il consumatore paga e il professionista, per negligenza, incapacità, disorganizzazione o semplice scorrettezza, non esegue quanto promesso. 

Il comportamento può essere grave e causare un danno economico, ma non per questo integra automaticamente un reato.


- Perché il tecnico è stato assolto

Ma perché il tecnico è stato assolto dalla Corte di Appello di Milano, nonostante non abbia eseguito alcun intervento? nel caso esaminato dai giudici milanesi mancava l'elemento essenziale della truffa: l'inganno iniziale.

La Corte ha osservato che il consumatore aveva deciso di richiedere la ricarica del condizionatore e di pagare l'anticipo perché desiderava ottenere quel servizio. Non è emerso che il tecnico si fosse presentato con una falsa identità, che avesse esibito qualifiche professionali inesistenti o che avesse inventato un guasto per convincere il cliente a pagare.

In altre parole, non è stato provato che il pagamento fosse stato determinato da una menzogna o da una messinscena fraudolenta.

Il successivo mancato intervento e la mancata restituzione del denaro rappresentano certamente un comportamento scorretto, ma secondo la Corte appartengono al terreno dell'inadempimento contrattuale e non a quello della responsabilità penale.

Per questo motivo l'imputato è stato assolto dall'accusa di truffa.


- Quando invece può esserci una vera truffa

Come anticipato in precedenza, la situazione cambia radicalmente quando il professionista utilizza fin dall'inizio strumenti fraudolenti per ottenere il pagamento.

Si pensi al falso tecnico che si presenta utilizzando il nome di una nota azienda senza averne alcun titolo, a chi esibisce documenti contraffatti, qualifiche inesistenti o crea siti internet e recapiti apparentemente affidabili al solo scopo di rassicurare la vittima.

Lo stesso può accadere quando vengono formulate promesse palesemente irrealizzabili oppure quando viene organizzata una vera e propria messinscena per convincere il consumatore a consegnare denaro.

In queste ipotesi il pagamento non nasce dalla semplice volontà di acquistare un servizio, ma dall'errore provocato artificialmente dal comportamento dell'autore. È proprio questo passaggio che trasforma una controversia civile in una possibile truffa.


- La domanda che ogni consumatore dovrebbe porsi

Ancora una volta, come abbiamo già evidenziato con nostri precedenti interventi, la massima tutela che il consumatore può ottenere ricade prima della conclusione del contratto, o ancor meglio prima del pagamento di una somma di denaro, laddove il dobbiamo accertare se il soggetto incaricato ha tutti i requisiti per risultare idoneo all'esecuzione delle opere.

Quando, invece, un professionista non esegue il lavoro promesso, la domanda corretta non è soltanto: "Ho perso dei soldi?".

La vera domanda è un'altra:

"Ho pagato perché sono stato ingannato oppure ho pagato per un servizio che poi non è stato eseguito?"

La risposta può cambiare completamente la natura della vicenda.

Nel primo caso potrebbe esserci spazio per una denuncia penale. Nel secondo, invece, il consumatore dovrà generalmente agire sul piano civile per ottenere la restituzione delle somme versate e l'eventuale risarcimento dei danni.


- Come tutelarsi prima che sia troppo tardi

Come anticipato in precedenza, la prevenzione resta la migliore forma di tutela (abbiamo già trattato questo argomento con questo intervento).

Prima di affidarsi a un tecnico o a un'impresa è sempre opportuno verificare l'esistenza di una partita IVA, controllare recensioni e recapiti, richiedere un preventivo scritto e diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose o di richieste di pagamento immediato.

È inoltre consigliabile effettuare pagamenti tracciabili e conservare ogni documento, preventivo, fattura, messaggio o scambio di comunicazioni.

In caso di problemi, questa documentazione potrà rivelarsi decisiva sia per ottenere un rimborso sia per dimostrare l'eventuale esistenza di una condotta fraudolenta.

Corte di Appello di Milano - IV^ Sez. Penale - sentenza n. 549/2026

sabato 20 giugno 2026

Bolzano: aiuti per i residenti con il programma "abitare"

Fonte: comunicato stampa
22 maggio 2025
Il 1° febbraio ha segnato non solo il via libera alla presentazione digitale delle domande di agevolazione per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa, ma anche la conclusione di gran parte del progetto di riforma avviato nell’estate del 2025 dall’assessora all’Edilizia abitativa Ulli Mair per quanto riguarda le misure finanziarie di agevolazione. 

Da allora sono state implementate le misure fondamentali volte a garantire alloggi accessibili e disponibili.

Tre pilastri. La riforma si basa essenzialmente su tre pilastri: i noti contributi a fondo perduto rivisti e semplificati, il mutuo Risparmio casa e il mutuo agevolato, introdotto come nuova misura.

venerdì 19 giugno 2026

Conto corrente, prestiti e polizze online: arrivano nuove tutele contro gli abusi digitali

Oggi entrano in vigore nuove regole in materia di conti correnti, prestiti e polizze online che dovrebbero introdurre nuove tutele per i consumatori, prevedendo nuove regole per che intende aprire un conto corrente con un'app, richiedere un prestito online, sottoscrivere una polizza assicurativa dal telefono o investire tramite una piattaforma digitale.

Il nuovo decreto legislativo n. 209/2025, dando seguito alle norme europee, è finalizzato al rafforzamento delle tutele nei contratti finanziari conclusi a distanza, ove l'intermediario finanziario agisce con mezzi tecnologici.

L'obiettivo è semplice: impedire che banche, assicurazioni e intermediari utilizzino procedure poco trasparenti o percorsi digitali studiati per rendere difficile comprendere il contratto o esercitare il diritto di ripensamento.


a.- Più informazioni prima della firma

La novella prevede, in primo luogo, una tutela antecedente all'avvio del rapporto contrattuale, stabilendo che prima della sottoscrizione di un servizio finanziario online, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare e facilmente consultabili da  parte della banca (operatore professionale)

Tra queste informazioni, rientrano:

  • identità e recapiti dell'intermediario;
  • caratteristiche principali del servizio;
  • costi, commissioni e spese;
  • eventuali rischi finanziari;
  • durata del contratto;
  • modalità e termini per esercitare il diritto di recesso.

Le informazioni dovranno essere fornite su un supporto durevole, come un PDF scaricabile o un documento conservabile, e non semplicemente mostrate per pochi secondi su una schermata dell'app, al fine di permettere all'investitore di poter prendere visione delle informazioni anche dopo la conclusione del contratto.


b.- Se la banca non prova di averti informato, il termine per recedere potrebbe non partire

Una delle novità più importanti riguarda l'obbligo informativo da parte dell'intermediario e l'onere della prova che deve essere soddisfatto dal professionista.

Sarà, infatti, la banca o l'intermediario a dover dimostrare di avere fornito correttamente tutte le informazioni previste dalla legge e di avere spiegato in modo chiaro il diritto di recesso.

In assenza di tale prova, il termine per il ripensamento potrebbe non iniziare a decorrere: "L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59 -quater e 59 -quinquies , nonché di quelli di cui all’articolo 59 -septies ove applicabili, incombe sul professionista.".

A parere di chi scrive, la norma appare alquanto inutile, in considerazione del principio generale del negativa non sunt probanda, ossia che i fatti negativi non possono essere provati, con conseguente divieto di prova diabolica a carico del contraente debole, l'investitore/consumatore. 

Ad ogni buon conto, il legislatore ha voluto precisare che non è il consumatore a dover dimostrare di non essere stato informato, ma l'intermediario a dover dimostrare il contrario.

E la banca deve dimostrare quali siano le informazioni rese al consumatore, l'effettiva  l’avvenuta visualizzazione o il download dei documenti da parte dell'investitore, e gli aggiornamenti periodici intervenuti.

Ulteriore elemento, questo si rilevante, è che la banca deve fornire adeguata prova di aver fornito al cliente le informazioni in tempo utile prima della conclusione dell'operazione on line il che può accadere nei flussi digitali più veloci, mediante l'invio al consumatore del  promemoria sul diritto di recesso e sulle modalità di esercizio, e di tutte le altre informazioni utili.


c.- Se il consumatore cambia idea, può recedere senza penali - il "pulsante di recesso"

In questa nostra sintesi delle novità introdotte con il D. Lgs. 205/2026, segnaliamo che per la maggior parte dei servizi finanziari conclusi online il consumatore potrà recedere senza dover fornire alcuna motivazione.

Il termine di recesso è:

14 giorni per la maggior parte dei contratti

30 giorni per le assicurazioni sulla vita e alcune forme pensionistiche individuali.

Se le informazioni obbligatorie non vengono fornite correttamente, il periodo di recesso può allungarsi in modo significativo ed arrivare anche a far dichiarare nullo il contratto di investimento.

Dopo il recesso, l'intermediario dovrà restituire le somme ricevute entro 30 giorni.

Al fine di facilitare il recesso dell'investitore, arriva il "pulsante di recesso", una delle innovazioni più interessanti riguarda i contratti conclusi tramite siti internet e applicazioni.

Durante tutto il periodo utile per il ripensamento dovrà essere disponibile una funzione digitale che consenta al consumatore di recedere direttamente online.

Il pulsante dovrà essere facilmente individuabile e accessibile.

Non sarà più accettabile nascondere il percorso di recesso tra decine di schermate o costringere l'utente a procedure inutilmente complesse.


d.- Stop ai "dark patterns"

Il decreto prende di mira anche i cosiddetti "dark patterns", cioè quelle tecniche di progettazione utilizzate per influenzare o manipolare le scelte degli utenti (qui un approfondimento).

Pensiamo a situazioni in cui:

- il pulsante "accetta" è grande e ben visibile mentre quello per annullare è nascosto;

- l'utente riceve continui messaggi che lo invitano a cambiare idea dopo avere scelto di recedere;

- la sottoscrizione richiede pochi clic mentre la chiusura del contratto richiede procedure lunghe e complicate.

Queste pratiche diventano espressamente vietate anche per le operazioni di intermediazione finanziaria concluse "on line".

Le interfacce digitali dovranno consentire scelte realmente libere e consapevoli.


e.- Polizze e servizi collegati si chiudono automaticamente

Un'altra tutela importante riguarda i servizi accessori.

Se il consumatore esercita il recesso dal contratto principale, ad esempio da un prestito o da un prodotto di investimento, si sciolgono automaticamente anche i contratti collegati, come polizze assicurative abbinate o servizi accessori.

Senza costi aggiuntivi, penali o spese di chiusura.


f.- Inadempimenti delle banche: quali conseguenze

Le nuove regole prevedono sanzioni economiche significative per gli operatori che non rispettano gli obblighi imposti dalla legge.

Le autorità di vigilanza potranno inoltre ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e, nei casi più gravi, alcune violazioni potranno incidere sulla validità stessa del contratto.

D. Lgs. n. 209/2025

lunedì 15 giugno 2026

Pratica commerciale scorretta: Antitrust bacchetta Philip Morris

Fonte: comunicato stampa
10 giugno 2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.

 L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.

Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.

L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.

domenica 14 giugno 2026

Velocar Red&Speed-Evo-R - nulla la multa dell'autovelox

Con la sentenza n. 876/2025, depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale di Rimini affronta una questione che interessa migliaia di automobilisti: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per accertare le violazioni del Codice della Strada.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog, ma riteniamo di dover tornare sull'argomento, in quanto il dispositivo utilizzato per il controllo della velocità, "Velocar Red&Speed-Evo-R" utilizzato per il controllo della velocità, ma anche per le violazioni semaforiche, tant'è che le argomentazioni del giudice assumono particolare rilievo anche per i sistemi T-Red, anch'essi impiegati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso.


- La questione: approvazione e omologazione sono la stessa cosa?

Secondo il Comune appellante, il decreto ministeriale di approvazione e le verifiche di taratura sarebbero sufficienti per garantire la legittimità degli accertamenti, ma il Tribunale di Rimini non condivide questa impostazione.

Richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice afferma che:

a. l'approvazione è un procedimento amministrativo;

b. l'omologazione comporta invece una verifica tecnica più approfondita;

c. le due procedure hanno natura, funzione ed effetti diversi;

d. non possono essere considerate equivalenti né intercambiabili.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Rimini segue quanto affermato, un pò di tempo fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

E quindi, secondo tale orientamento, soltanto le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione e giustificare la sanzione amministrativa.


- E per i T-Red?

Qui la sentenza diventa particolarmente interessante, perchè se è vero che il caso riguardava un apparecchio utilizzato per rilevare eccessi di velocità, materia disciplinata dall'art. 142 Codice della Strada, tuttavia il ragionamento del Tribunale parte da un principio generale: quando un dispositivo elettronico produce automaticamente una prova destinata a fondare una sanzione amministrativa, occorre garantire la massima affidabilità tecnica dello strumento.

Molti apparecchi per il controllo del semaforo rosso risultano infatti dotati di decreti ministeriali di approvazione, mentre non sempre è agevole verificare l'esistenza di una vera e propria omologazione.

E' chiaro che questa vicenda affronta una situazione che, a seguito della novità normativa che sta per entrare in vigore, verrà superata e non più affrontata e risolta dai giudici.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Rimini conferma un principio importante, ossia quando una sanzione dipende esclusivamente da un accertamento automatico effettuato da una macchina, il rispetto delle procedure tecniche previste dalla legge non rappresenta una formalità, ma una garanzia fondamentale per il cittadino.

Per questo motivo il tema dell'omologazione dei dispositivi elettronici – oggi centrale per gli autovelox – potrebbe continuare ad alimentare il contenzioso anche in materia di T-Red e di altre apparecchiature automatiche utilizzate per accertare le violazioni del Codice della Strada.


Tribunale di Rimini - Sezione Civile - sentenza n. 876/2026

sabato 13 giugno 2026

Bene il Comune di Trento che riflette sul T-Red di Via Brennero

Riteniamo positiva la scelta assunta a Trento in relazione al sistema di rilevazioni automatiche di infrazioni previste tra Via Brennero e Via Marconi che ha generato non pochi malumori tra i trentini.

Il numero importante di infrazioni accertate a quell'incrocio ha imposto una semplice domanda: il problema sono i guidatori, oppure è l'incrocio?

Questo quesito è stato portato all'attenzione del Consiglio comunale, chiamato a votare una mozione che obbliga l'amministrazione ad analizzare nel dettaglio uno dei nodi viari più "produttivi" in termini di sanzioni del territorio: un'intersezione con due impianti semaforici ravvicinati, fasi di rosso non sincronizzate e una geometria che, secondo numerosi cittadini, si presta a generare dubbi interpretativi. 

D'altronde, come ben sanno anche i residenti, i numeri parlano chiaro: oltre 2.462 infrazioni rilevate automaticamente in un solo anno, su un totale cittadino di 5.973.

Tradotto,  quasi una multa su due, dell'intero Comune di Trento, arriva da un unico incrocio.


- Il nodo del problema: due semafori, un'ambiguità strutturale

Vogliamo subito premettere che non siamo contrari al sistema di rilevamento delle sanzioni "da remoto", ma riteniamo altresì che lo stesso sia rispettoso della legge e, in particolare, sia finalizzato alla tutela del cittadino e non per altri scopi.

Nel caso di specie, la situazione descritta nella mozione è tecnicamente specifica: due semafori affiancati, uno dedicato alla corsia dritta e l'altro anche alla svolta a destra, con fasi di rosso che non scattano in contemporanea. 

Chi guida deve interpretare correttamente, in pochi secondi e spesso in condizioni di traffico, quale segnale si riferisce alla propria traiettoria, magari non conoscendo in modo preciso la zona della città. 

Un compito che diventa oggettivamente complesso quando la geometria dell'incrocio non è immediatamente leggibile e il traffico è intenso.

Questo tipo di situazione non è un caso isolato nel panorama stradale italiano, tant'è che la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto che la conformazione fisica di un incrocio può contribuire all'infrazione: un Giudice di Pace, ad esempio, ha annullato una multa per passaggio con semaforo rosso accertando che l'automobilista proseguiva nella direzione consentita dalla luce verde a causa di una errata canalizzazione. 

Di recente, un giudice ha annullato una sanzione amministrativa, rilevando che il semaforo era collocato a sinistra anziché a destra, in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, secondo cui la segnaletica deve trovarsi a destra e solo in aggiunta — mai in sostituzione — a sinistra.

Il principio sottostante è chiaro: l'infrazione esiste se vi è una violazione inequivocabilmente imputabile al conducente. Se invece la segnaletica è confusionaria, accalcata o strutturalmente ambigua, la responsabilità si sposta — almeno in parte — su chi ha progettato o gestisce quella porzione di viabilità.

venerdì 12 giugno 2026

Auto a noleggio online, l'offerta perfetta che può trasformarsi in una truffa

Trovare online un'offerta conveniente per il noleggio di un'auto è ormai una pratica comune. Bastano pochi clic per confrontare prezzi, scegliere il veicolo e avviare la procedura contrattuale. Proprio questa semplicità, però, può trasformarsi in un'opportunità per i truffatori.

La recente vicenda emersa a Mantova ne rappresenta un esempio significativo. Le indagini della Polizia Postale hanno portato alla denuncia di due persone accusate di aver creato un sistema fraudolento legato al noleggio di autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori avrebbero utilizzato siti internet, profili social, recapiti telefonici e documentazione apparentemente professionale per convincere i consumatori della serietà dell'attività proposta.

Una cliente, fidandosi dell'offerta ricevuta, avrebbe effettuato diversi bonifici per oltre 4.000 euro senza ottenere la consegna del veicolo promesso. Solo successivamente sarebbe emerso che dietro l'apparente società di noleggio non vi era alcuna attività reale.

La vicenda non rappresenta un episodio isolato, tant'è che abbiamo potuto trattarlo già anni addietro (vedi qui). 

Negli ultimi anni le truffe online nel settore automobilistico sono aumentate, sfruttando la crescente diffusione dei servizi digitali e la tendenza dei consumatori a concludere contratti a distanza.

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