lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

domenica 10 maggio 2026

Passaporto non valido e viaggio perso: chi paga?

Oggi torniamo a trattare il danno da vacanza rovinata, vicenda che riguarda molti consumatori rimasti danneggiati dalla scarsa organizzazione di una agenzia viaggi (o tour operator).

Si tratta di questione tutt'altro che rara e che abbiamo già potuto affrontare con altri nostri precedenti interventi (ad esempio qui), e che è sempre oggetto di richieste di aiuto da parte di molti consumatori (per info o aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Ricordiamo che il danno da vacanza rovinata consiste nella privazione del periodo di vacanza per il consumatore, a cui viene negato il riposo e relax a causa della condotta inadempiente dell'operatore professionale (per un approfondimento, clicca qui).


Il caso: viaggio in Egitto bloccato all’ultimo momento

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8705/2026 che trovate in calce, due viaggiatori acquistano un pacchetto turistico (volo + hotel) per Sharm El Sheik.

Lei, cittadina rumena residente in Italia, si attiva per ottenere i documenti necessari seguendo le indicazioni dell’agenzia, che aveva anche contattato i consolati, così come riferito dall'agenzia viaggio.

Ottiene un passaporto temporaneo valido oltre 6 mesi.

Tutto sembra regolare: check-in superato, bagagli imbarcati.

Ma al gate arriva lo stop perché quel passaporto non è considerato valido per entrare in Egitto ergo la vacanza salta completamente.

Dopo una prima condanna del tour operator e un ribaltamento in appello, interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8705/2026, ristabilendo un principio fondamentale a tutela dei consumatori.


- Obblighi informativi: non un dettaglio, ma il cuore del contratto

Occorre premettere che all'atto della vendita di un pacchetto turistico, le informazioni incluse nel documento informativo devono essere complete e corrette e devono riguardare tutte le fasi del viaggio e quindi anche il passaporto; i visti; i requisiti di ingresso.

Queste informazioni non possono essere considerate accessorie, ma devono essere considerate essenziali e funzionali al rapporto che si crea tra consumatore e professionista.

Secondo il Codice del Turismo:

  • è il professionista (tour operator o agenzia) che deve fornire informazioni chiare, complete e per iscritto, già prima della firma.

Quale conseguenza? il consumatore non può/deve cercare da solo informazioni decisive per partire, ma deve affidarsi a quanto gli viene riferito, in modo completo e corretto, dall'incaricato del tour operator, oppure dalle informazioni incluse nella brochure e cataloghi, da considerarsi come vincolanti.

- Responsabilità: è inadempimento contrattuale (non solo errore nelle trattative)

L'omessa comunicazione di queste informazioni, o la loro errata indicazione, non configura una responsabilità pre contrattuale ex art. 1337 c.c., ma un vero e proprio inadempimento così come chiarito dalla Cassazione, la quale ha individuato un punto chiave:

se l’informazione è incompleta o sbagliata, non si tratta solo di responsabilità precontrattuale, ma di vero e proprio inadempimento contrattuale.


Nei pacchetti turistici, l’obbligo informativo ex art. 37 Codice del Turismo ha natura contrattuale, opera già nella fase precontrattuale e, se adempiuto in modo incompleto o fuorviante, costituisce inadempimento idoneo a fondare il risarcimento dei danni – inclusi quelli da vacanza rovinata – quando abbia ingenerato nel consumatore un affidamento incolpevole sulla possibilità di fruire del viaggio.

Questo principio è molto importante, in quanto da questa affermazione discendono delle conseguenze non marginali, come:

- il consumatore ha diritto al risarcimento pieno, non limitato;

- la prescrizione è di anni dieci e non cinque;

- cambia il regime della prova;

- non sono valide le clausole che scaricano sul cliente l’onere di informarsi


- Affidamento del consumatore vs. affidamento del professionista

Uno dei passaggi più delicati affrontati dalla Corte di Cassazione riguarda il bilanciamento tra due principi solo apparentemente in contrasto: da un lato, quello di auto responsabilità del consumatore, dall’altro quello dell’affidamento incolpevole.

Il primo implica che il consumatore non possa essere considerato sempre e comunque passivo o privo di doveri: chi viaggia deve mantenere un comportamento ragionevole, attivarsi quando necessario e non abusare delle tutele offerte dall’ordinamento. 

Tuttavia, questo principio non può essere spinto fino al punto di scaricare sul cliente obblighi che la legge pone chiaramente a carico del professionista.

Ed è qui che entra in gioco il secondo principio, quello dell’affidamento incolpevole: quando il consumatore si affida in modo ragionevole alle indicazioni fornite da un operatore qualificato – come un’agenzia di viaggi o un tour operator – non può essere penalizzato per aver fatto ciò che normalmente ci si aspetta da un cliente diligente, cioè fidarsi di chi, per ruolo e competenza, dovrebbe conoscere le regole del settore.

La Corte prende una posizione netta: il consumatore deve sì essere diligente, ma quando dimostra di essersi attivato e di aver seguito le indicazioni ricevute, il suo affidamento diventa giuridicamente tutelato.

Nel caso concreto questo emerge con particolare evidenza. L’agenzia di viaggi non si limita a vendere il pacchetto, ma si attiva direttamente presso i consolati per ottenere le informazioni necessarie. La cliente, a sua volta, non resta inattiva: organizza addirittura un viaggio in Romania per procurarsi il passaporto richiesto. Non solo. Anche altri operatori professionali coinvolti – come il personale del vettore aereo – considerano, nei fatti, quel passaporto temporaneo idoneo, consentendo il superamento del check-in e l’imbarco dei bagagli.

In un contesto del genere, appare evidente come la distinzione tra passaporto ordinario e passaporto temporaneo non fosse affatto chiara neppure agli operatori del settore. E se non lo era per soggetti qualificati, a maggior ragione non si può pretendere che lo fosse per un consumatore medio.

Per questo motivo, la Corte esclude che si possa imputare alla cliente una qualche responsabilità per non aver specificato la natura temporanea del passaporto: una pretesa del genere finirebbe per ribaltare ingiustamente sul consumatore il rischio derivante da un’informazione incompleta o non adeguata.


- Danno da vacanza rovinata anche senza partire

Altro aspetto rilevante che emerge da questa pronuncia riguarda il danno da vacanza rovinata che si può eccepire all'operatore professionale non solo nel caso in cui il consumatore soffra dei disagi durante il periodo di vacanza, ma anche laddove il viaggio non abbia inizio.

Nel caso di specie, la vacanza è terminata al gate dell'aeroporto, cosicché l'esperienza è stata subito perduta dal consumatore.

Il danno comprende:

  • danno patrimoniale (prezzo del viaggio, spese inutili)
  • danno non patrimoniale (stress, delusione, perdita del periodo di svago)

In questo caso, il principio informazione incompleta = responsabilità produce i propri effetti anche sotto il profilo del danno non patrimoniale subito dal contraente debole, in quanto la Cassazione individua la causa del danno nel cosiddetto “deficit informativo” (nel caso affrontato dalla Suprema Corte due erano i deficit informativi (a) è stato indicato solo il requisito dei 6 mesi di validità - (b) non è stata chiarita la differenza tra passaporto ordinario e temporaneo.).

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 8705/2026

sabato 9 maggio 2026

Vi spiego come ci si difende dai rincari di benzina, diesel e gas

Fonte: Open
10 aprile 2026

Ci sono molti strumenti e prodotti finanziari da utilizzare per difendersi dal carovita e dal carobenzina. Ma bisogna utilizzarli con attenzione. Perché potrebbero nascondere delle trappole. Lo spiega il professore di matematica Beppe Scienza, ombudsman dei risparmiatori italiani, in questa intervista a Open. Per la quale ha preparato anche un quiz per i lettori sul tema. I rincari di benzina, diesel e gas, sostiene Scienza, possono essere per esempio ammortizzati attraverso i contratti futures sul petrolio: «Se ne compero e il petrolio sale, il guadagno compensa gli aumenti che mi ritrovo quando faccio benzina».


Come difendersi dal carovita (e dai prezzi crescenti di benzina e diesel)

I futures sono contratti derivati simmetrici e standardizzati, negoziati su mercati regolamentati, che impegnano le due parti a scambiare una determinata attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e a una data futura prestabilita. Scienza porta un’applicazione concreta dell’investimento: «Prendiamo il più piccolo: il future Micro Wti Crude Oil che è indicizzato al petrolio Wti-West Texas Intermediate (qualità di riferimento). Ragioniamo su un prezzo di 100 dollari. Se ne compro uno, in qualche modo blocco il prezzo di cento barili. Se il petrolio sale del 30%, guadagno nell’ordine dei 2.500. Ciò compenserebbe il maggior costo di parecchi pieni del serbatoio».

venerdì 8 maggio 2026

Call center e truffe telefoniche: tre cifre sono la vera tutela del consumatore?

In più circostanze abbiamo segnalato, con i nostri interventi, le problemi che contraddistinguono il rapporto con il telefono ed i rischi di essere vittime di truffe digitali. 

Stiamo parlando di chiamate commerciali insistenti, offerte poco chiare, telefonate mute, passaggi di contratto mai richiesti e, nei casi peggiori, vere e proprie truffe organizzate. Un fenomeno che non accenna a diminuire e che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili: anziani, persone sole, utenti meno consapevoli dei propri diritti.

Di recente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è intervenuta al fine di limitare/controllare questo fenomeno, con provvedimenti di contrasto a questo fenomeno, come ad esempio il filtro anti spoofing (vedi qui).

Un recente intervento di AGCOM dovrebbe venire incontro alle esigenze dei consumatori, introducendo numeri brevi a tre cifre per rendere più riconoscibili le chiamate “legittime” dei call center. Ma è davvero una svolta per i consumatori?


- Un nuovo “prefisso di fiducia”: cosa prevede la delibera Agcom

Stiamo parlando della delibera n. 21/26/CIR di AGCOM, ulteriore tentativo di contrasto al telemarketing aggressivo e alle frodi telefoniche, come anticipato in precedenza e che, in concreto costringerà le aziende, banche, utility e call center che operano al rispetto delle regole potranno utilizzare numeri a tre cifre per contattare i clienti.

L’idea è semplice: trasformare il numero in un segnale immediato di riconoscibilità, ossia un numero breve dovrebbe consentire al consumatore di individuare subito una chiamata “tracciata” e distinguere più facilmente tra contatti affidabili e chiamate sospette

Una logica già vista con i numeri di emergenza o di assistenza clienti, costruiti proprio per essere chiari e memorizzabili.

Va però chiarito fin da subito un aspetto decisivo e al tempo stesso un limite: il sistema non è automatico né obbligatorio per tutti gli operatori. Si basa su adesione volontaria. 

Questo significa che, almeno in una prima fase, molte chiamate legittime continueranno ad arrivare da numeri ordinari, rendendo la distinzione meno immediata di quanto si potrebbe pensare.

domenica 3 maggio 2026

Se viene accertato che il giudice non è competente, si alla condanna al pagamento delle spese legali

Questo commento esce, all'apparenza, dal perimetro delle questioni relative al consumatore, ma può risultare più pratico ed importante di quel che si pensi.

Non di rado, capita di persone che scrivono in associazione (per questioni o dubbi, scrivi a sos@consumatoreinformato.it), avendo ricevuto atti giudiziari da giudici lontani dalla propria residenza.

Molto spesso, si pensa che quando si affronta una causa civile il giudice chiamato a decidere la causa sia quello giusto.

Ed invece capita più spesso di quanto si pensi che il giudice adito non sia quello giusto. In questi casi, il tribunale si limita a dichiarare la propria incompetenza e a rinviare tutto a un altro giudice. Fin qui, nulla di strano.

Questo tema diventa ancora più rilevante quando entra in gioco il foro del consumatore, disciplinato dall’art. 66-bis del Codice del Consumo, la quale dispone che: "Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato."

In termini più semplici, tutte le cause che riguardano il consumatore devono essere risolte dal  giudice del luogo ove risiede o dove ha eletto domicilio: trattasi di competenza esclusiva e inderogabile.

Di conseguenza, se la causa viene avviata presso un giudice diverso da quello di residenza del consumatore, questo giudice non è competente e la causa deve essere proposta avanti al tribunale del consumatore.

Il problema nasce subito dopo: che fine fanno le spese legali già sostenute?

È proprio su questo punto che interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32003/2021, offrendo un chiarimento importante e molto concreto.


- Una situazione tutt’altro che rara

Il caso esaminato è tipico. Una consumatrice si oppone a un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Roma, però, si dichiara incompetente e individua come giudice competente quello di Catania.

Nel farlo, però, non decide sulle spese legali, rinviando la questione al giudice davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.

La parte interessata non contesta la competenza — che ormai è pacifica — ma proprio questo punto: perché non sono state liquidate le spese?


- Il nodo: come si impugna una decisione del genere?

Qui entra in gioco un aspetto tecnico che, però, ha conseguenze molto pratiche.

La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, sostenendo che si sarebbe dovuto utilizzare il regolamento di competenza. In sostanza: hai sbagliato strada, quindi non possiamo nemmeno esaminare il problema.

La Cassazione, invece, ribalta completamente questa impostazione.

E lo fa con un ragionamento semplice, quasi di buon senso.


- La Cassazione - Ordinanza n. 30021/2021

La Corte di Cassazione chiarisce i termini della questione, operando una corretta distinzione rispetto alle questioni che possono sorgere nel caso di dichiarazione di incompetenza del giudice.

Se una parte vuole contestare la decisione sulla competenza, allora deve utilizzare uno strumento specifico: il regolamento di competenza, ossia impugnare la decisione avanti alla Corte di Cassazione (a sezioni unite).

Ma se, come in questo caso, la competenza non è in discussione e si vuole contestare solo la questione delle spese, allora si può utilizzare il normale strumento dell'impugnazione che deve essere proposta davanti al giudice competente per l'appello.

Detto in altre parole: non ha senso obbligare una parte a usare uno strumento complesso e “speciale” se il problema riguarda solo i costi del processo.

A prima vista può sembrare una questione per addetti ai lavori. In realtà, le conseguenze sono molto concrete.

Chi si trova coinvolto in una causa — e questo vale soprattutto nei contenziosi con banche, finanziarie o società di recupero crediti — sa bene che le spese legali possono diventare un problema serio.

Capita spesso che il consumatore si difende, il giudice gli dà ragione sulla competenza, ma le spese restano “in sospeso”, costringendolo a pagare spese che graverebbero sulla parte che ha sbagliato ad avviare la causa. 

La Cassazione, con questa ordinanza, evita proprio questo rischio. Stabilisce una regola chiara e accessibile: se si discute solo delle spese, si può fare appello.

Corte di Cassazione Sez. VI^ Ordinanza 30021/2021

sabato 2 maggio 2026

Trento investe nei buoni taxi: misura utile per donne e over 75

Anche quest'anno, il Comune di Trento torna a investire sulla mobilità “protetta” e accessibile, rilanciando i buoni taxi destinati a categorie considerate più fragili: donne, over 75 e persone con disabilità. 

Una misura che, almeno sulla carta, punta a migliorare sicurezza, autonomia e inclusione negli spostamenti quotidiani e che, in generale, dovrebbe tutelare i consumatori.

Vi ricordiamo che la domanda per il buono può essere proposta a partire dal giorno 4 maggio 2026, ore 9;00 alla pagina web che trovate in fondo a questo articolo.


1.- Come funzionano i buoni taxi

Come sappiamo, non è una iniziativa nuova, in quanto da anni il Comune prevede questo tipo di aiuto, nato come “taxi rosa” per le donne e che negli anni è stata ampliata ad altre categorie fragili. 

Oggi si articola in due tipologie principali:

- Buoni per le donne: utilizzabili in fascia notturna (22:00 – 6:00), anche da non residenti

- Buoni per over 75 e persone con disabilità: utilizzabili senza limiti di orario, ma solo se    residenti nel Comune

Ogni buono ha un valore indicativo di 50 euro, utilizzabile anche a scalare per più corse, purché con partenza o arrivo nel territorio comunale (con limiti di distanza).

In genere è possibile richiedere uno o due buoni a persona, fino a esaurimento fondi.

venerdì 1 maggio 2026

Messaggi ingannevoli - Revolut sanzionata per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
2 aprile 2026

 Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.

L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.

Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

lunedì 27 aprile 2026

domenica 26 aprile 2026

Quando la piattaforma digitale deve essere chiara e trasparente

L'acquisto on line, attraverso le piattaforme digitale, rappresenta la forma di commercio più evoluta degli ultimi anni, e riguarda beni e servizi, ma può essere anche uno spazio dove è possibile vendere propri prodotti o servizi (ad esempio, eBay).

Navigando in questi siti web, almeno una volta, avrete letto una classica frase che incentiva l'adesione alla piattaforma: “Vendi senza commissioni”.

Semplice, diretta, rassicurante. Ma è davvero così?

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2462/2025, ha voluto mettere un punto fermo su una questione molto concreta per milioni di utenti: cosa significa davvero “gratis” sulle piattaforme digitali.

Il caso riguarda Vinted, piattaforma molto diffusa per la compravendita di abiti usati e che si è affermata come leader in questo tipo di mercato ed oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta (vedi qui).

La società decide di impugnare la sentenza ed ora i giudici amministrativi confermano le conclusioni raggiunte dall'Antitrust, considerando la pratica commerciale posta in essere da Vinted contraria ai principi del Codice del Consumo.


- Il nodo è tutto lì, in quelle poche parole: “zero commissioni”

Perché se è vero che chi vende non paga commissioni, è altresì vero che l'acquirente deve versare una somma a titolo di commissione. E soprattutto, questo costo non è immediatamente chiaro e trasparente.

Secondo i giudici, il problema non è tanto dire qualcosa di falso. È qualcosa di più sottile: dire qualcosa di vero, ma in modo tale da creare un’idea sbagliata nella testa del consumatore. 

In altre parole, una comunicazione può essere ingannevole anche senza mentire in modo evidente, ma laddove abbia il solo fine di creare confusione verso il consumatore.

Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza, in quanto il Consiglio di Stato richiama il concetto di “consumatore medio”, cioè una persona normale, che non analizza ogni dettaglio ma si affida all’impressione complessiva. 

Se quella prima impressione è fuorviante, la pratica è scorretta.

Tradotto nella vita reale: se leggo “vendi senza commissioni”, posso essere portato a pensare che l’intera operazione sia gratuita o comunque priva di costi aggiuntivi. Solo dopo scopro che esiste una commissione obbligatoria per l’acquirente e altre spese. E a quel punto la mia scelta è già stata condizionata.


- È un meccanismo che non riguarda solo questa piattaforma

È il modo in cui oggi funziona gran parte del mercato digitale: si semplifica il messaggio, si rinvia il dettaglio, si costruisce un percorso in cui il prezzo reale emerge solo alla fine.

Ma il giudice amministrativo vuole chiarire ben altro: il consumatore deve essere messo in condizione di capire subito quanto spenderà davvero. Non dopo, non a metà, non quando ormai è già coinvolto nel processo di acquisto.

Per chi utilizza queste piattaforme, il messaggio è semplice ma importante: quando qualcosa sembra “gratis”, vale sempre la pena fermarsi un attimo e chiedersi dove si nasconde il costo.

Consiglio di Stato - sentenza n. 2462/2025

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...