domenica 14 giugno 2026

Velocar Red&Speed-Evo-R - nulla la multa dell'autovelox

Con la sentenza n. 876/2025, depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale di Rimini affronta una questione che interessa migliaia di automobilisti: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per accertare le violazioni del Codice della Strada.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog, ma riteniamo di dover tornare sull'argomento, in quanto il dispositivo utilizzato per il controllo della velocità, "Velocar Red&Speed-Evo-R" utilizzato per il controllo della velocità, ma anche per le violazioni semaforiche, tant'è che le argomentazioni del giudice assumono particolare rilievo anche per i sistemi T-Red, anch'essi impiegati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso.


- La questione: approvazione e omologazione sono la stessa cosa?

Secondo il Comune appellante, il decreto ministeriale di approvazione e le verifiche di taratura sarebbero sufficienti per garantire la legittimità degli accertamenti, ma il Tribunale di Rimini non condivide questa impostazione.

Richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice afferma che:

a. l'approvazione è un procedimento amministrativo;

b. l'omologazione comporta invece una verifica tecnica più approfondita;

c. le due procedure hanno natura, funzione ed effetti diversi;

d. non possono essere considerate equivalenti né intercambiabili.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Rimini segue quanto affermato, un pò di tempo fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

E quindi, secondo tale orientamento, soltanto le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione e giustificare la sanzione amministrativa.


- E per i T-Red?

Qui la sentenza diventa particolarmente interessante, perchè se è vero che il caso riguardava un apparecchio utilizzato per rilevare eccessi di velocità, materia disciplinata dall'art. 142 Codice della Strada, tuttavia il ragionamento del Tribunale parte da un principio generale: quando un dispositivo elettronico produce automaticamente una prova destinata a fondare una sanzione amministrativa, occorre garantire la massima affidabilità tecnica dello strumento.

Molti apparecchi per il controllo del semaforo rosso risultano infatti dotati di decreti ministeriali di approvazione, mentre non sempre è agevole verificare l'esistenza di una vera e propria omologazione.

E' chiaro che questa vicenda affronta una situazione che, a seguito della novità normativa che sta per entrare in vigore, verrà superata e non più affrontata e risolta dai giudici.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Rimini conferma un principio importante, ossia quando una sanzione dipende esclusivamente da un accertamento automatico effettuato da una macchina, il rispetto delle procedure tecniche previste dalla legge non rappresenta una formalità, ma una garanzia fondamentale per il cittadino.

Per questo motivo il tema dell'omologazione dei dispositivi elettronici – oggi centrale per gli autovelox – potrebbe continuare ad alimentare il contenzioso anche in materia di T-Red e di altre apparecchiature automatiche utilizzate per accertare le violazioni del Codice della Strada.


Tribunale di Rimini - Sezione Civile - sentenza n. 876/2026

sabato 13 giugno 2026

Bene il Comune di Trento che riflette sul T-Red di Via Brennero

Riteniamo positiva la scelta assunta a Trento in relazione al sistema di rilevazioni automatiche di infrazioni previste tra Via Brennero e Via Marconi che ha generato non pochi malumori tra i trentini.

Il numero importante di infrazioni accertate a quell'incrocio ha imposto una semplice domanda: il problema sono i guidatori, oppure è l'incrocio?

Questo quesito è stato portato all'attenzione del Consiglio comunale, chiamato a votare una mozione che obbliga l'amministrazione ad analizzare nel dettaglio uno dei nodi viari più "produttivi" in termini di sanzioni del territorio: un'intersezione con due impianti semaforici ravvicinati, fasi di rosso non sincronizzate e una geometria che, secondo numerosi cittadini, si presta a generare dubbi interpretativi. 

D'altronde, come ben sanno anche i residenti, i numeri parlano chiaro: oltre 2.462 infrazioni rilevate automaticamente in un solo anno, su un totale cittadino di 5.973.

Tradotto,  quasi una multa su due, dell'intero Comune di Trento, arriva da un unico incrocio.


- Il nodo del problema: due semafori, un'ambiguità strutturale

Vogliamo subito premettere che non siamo contrari al sistema di rilevamento delle sanzioni "da remoto", ma riteniamo altresì che lo stesso sia rispettoso della legge e, in particolare, sia finalizzato alla tutela del cittadino e non per altri scopi.

Nel caso di specie, la situazione descritta nella mozione è tecnicamente specifica: due semafori affiancati, uno dedicato alla corsia dritta e l'altro anche alla svolta a destra, con fasi di rosso che non scattano in contemporanea. 

Chi guida deve interpretare correttamente, in pochi secondi e spesso in condizioni di traffico, quale segnale si riferisce alla propria traiettoria, magari non conoscendo in modo preciso la zona della città. 

Un compito che diventa oggettivamente complesso quando la geometria dell'incrocio non è immediatamente leggibile e il traffico è intenso.

Questo tipo di situazione non è un caso isolato nel panorama stradale italiano, tant'è che la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto che la conformazione fisica di un incrocio può contribuire all'infrazione: un Giudice di Pace, ad esempio, ha annullato una multa per passaggio con semaforo rosso accertando che l'automobilista proseguiva nella direzione consentita dalla luce verde a causa di una errata canalizzazione. 

Di recente, un giudice ha annullato una sanzione amministrativa, rilevando che il semaforo era collocato a sinistra anziché a destra, in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, secondo cui la segnaletica deve trovarsi a destra e solo in aggiunta — mai in sostituzione — a sinistra.

Il principio sottostante è chiaro: l'infrazione esiste se vi è una violazione inequivocabilmente imputabile al conducente. Se invece la segnaletica è confusionaria, accalcata o strutturalmente ambigua, la responsabilità si sposta — almeno in parte — su chi ha progettato o gestisce quella porzione di viabilità.

venerdì 12 giugno 2026

Auto a noleggio online, l'offerta perfetta che può trasformarsi in una truffa

Trovare online un'offerta conveniente per il noleggio di un'auto è ormai una pratica comune. Bastano pochi clic per confrontare prezzi, scegliere il veicolo e avviare la procedura contrattuale. Proprio questa semplicità, però, può trasformarsi in un'opportunità per i truffatori.

La recente vicenda emersa a Mantova ne rappresenta un esempio significativo. Le indagini della Polizia Postale hanno portato alla denuncia di due persone accusate di aver creato un sistema fraudolento legato al noleggio di autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori avrebbero utilizzato siti internet, profili social, recapiti telefonici e documentazione apparentemente professionale per convincere i consumatori della serietà dell'attività proposta.

Una cliente, fidandosi dell'offerta ricevuta, avrebbe effettuato diversi bonifici per oltre 4.000 euro senza ottenere la consegna del veicolo promesso. Solo successivamente sarebbe emerso che dietro l'apparente società di noleggio non vi era alcuna attività reale.

La vicenda non rappresenta un episodio isolato, tant'è che abbiamo potuto trattarlo già anni addietro (vedi qui). 

Negli ultimi anni le truffe online nel settore automobilistico sono aumentate, sfruttando la crescente diffusione dei servizi digitali e la tendenza dei consumatori a concludere contratti a distanza.

domenica 7 giugno 2026

Decreto ingiuntivo senza mediazione? La banca perde il titolo esecutivo

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha ribadito un principio molto importante per chi si trova a difendersi da richieste di pagamento avanzate da banche, finanziarie o società di recupero crediti: se il creditore non avvia la mediazione obbligatoria quando la legge lo impone, il decreto ingiuntivo può perdere efficacia e non essere più utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

La vicenda nasce da una procedura esecutiva immobiliare nella quale una banca era intervenuta sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto anni prima, probabilmente a seguito dell'inadempimento del pagamento di un mutuo/finanziamento da parte del consumatore (per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it)

Il debitore, però, contestava la validità di quel titolo, sostenendo che nel successivo giudizio di opposizione il creditore non aveva svolto il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla legge.

Il punto centrale della controversia riguardava proprio le conseguenze di questa omissione. Secondo la banca, il decreto ingiuntivo continuava comunque a esistere e poteva essere utilizzato come titolo esecutivo. La Corte d'Appello ha invece adottato una posizione completamente diversa.

Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i giudici hanno ricordato che, quando una controversia è soggetta a mediazione obbligatoria e viene proposta opposizione a un decreto ingiuntivo, è il creditore a dover attivare il procedimento di mediazione. Se non lo fa, il giudizio diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo viene revocato.

La decisione è particolarmente significativa perché chiarisce un aspetto che in passato aveva generato dubbi: la revoca del decreto opera automaticamente. Non è necessario che il giudice scriva espressamente nella sentenza che il decreto viene revocato. L'effetto deriva direttamente dalla dichiarazione di improcedibilità, salvo che il giudice abbia affermato espressamente il contrario.

Per i consumatori si tratta di una tutela importante. La Corte ha infatti sottolineato che sarebbe irragionevole imporre al debitore l'onere di avviare una procedura destinata a sostenere una pretesa che non è la sua. 

Chi vuole far valere un credito in giudizio deve assumersi anche gli obblighi previsti dalla legge, compreso quello della mediazione quando necessaria.

La sentenza affronta anche un altro aspetto pratico molto rilevante. Nel caso esaminato, dopo la chiusura del giudizio di opposizione erano state rilasciate attestazioni e formule esecutive che, secondo il creditore, avrebbero confermato la validità del decreto. La Corte ha escluso che tali atti possano "resuscitare" un titolo ormai venuto meno. Se il decreto è stato revocato per effetto della mancata mediazione, successive attestazioni amministrative non possono restituirgli efficacia.

Alla fine, i giudici hanno dichiarato che la banca e la società cessionaria del credito non avevano più il diritto di procedere all'esecuzione forzata sulla base di quel decreto ingiuntivo, considerato ormai revocato.

La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna lancia un messaggio molto chiaro: la mediazione obbligatoria non è una formalità burocratica da sottovalutare. Si tratta di un passaggio che può incidere direttamente sulla validità del titolo utilizzato per chiedere il pagamento di un debito.

Per i consumatori significa che, in presenza di un decreto ingiuntivo contestato, vale sempre la pena verificare se il creditore abbia rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Un errore procedurale apparentemente secondario può infatti avere conseguenze decisive, fino a far cadere il titolo esecutivo e bloccare l'azione di recupero del credito.

Corte di Appello di Bologna - sentenza n. 1076/2026

sabato 6 giugno 2026

ARERA avvia il procedimento di partecipazione dei consumatori al mercato di energia e gas

Fonte: comunicato stampa
28 maggio 2026
ARERA ha approvato l’avvio di un procedimento finalizzato alla riforma della regolazione precontrattuale e contrattuale nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, disciplinata dal Codice di condotta commerciale. Ad anticipare il contenuto del provvedimento, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, è stato il Presidente dell’Autorità Nicola Dell’Acqua intervenendo al Festival dell’Energia in corso a Lecce. 

A due anni dal completamento della liberalizzazione, la maggior parte dei clienti domestici e non domestici si approvvigiona nel mercato libero sempre più caratterizzato da forte concorrenza, digitalizzazione e innovazione nelle strutture di prezzo. Per questo ARERA mira a promuovere una maggiore trasparenza contrattuale e la piena confrontabilità delle offerte con lo scopo di supportare i clienti finali di piccole dimensioni nella partecipazione attiva ai mercati energetici e, contemporaneamente, rafforzare le loro tutele. Il procedimento persegue obiettivi specifici: rafforzare la tutela nei casi di modifiche unilaterali sfavorevoli, in costanza di rapporto e in assenza di giustificato motivo, prevedendo l’obbligo per il venditore di acquisire il consenso espresso del cliente; introdurre obblighi informativi per le offerte con strutture di prezzo innovative e servizi aggiuntivi; promuovere la consapevolezza del cliente attraverso la semplificazione delle comunicazioni di variazione e rinnovo; rafforzare correttezza e trasparenza nella formulazione delle proposte contrattuali.

“Il consumatore sarà sempre più al centro del nuovo Quadro Strategico che l’Autorità metterà in consultazione nelle prossime settimane” ha sottolineato il presidente “Il documento è stato preceduto da un ampio processo di ascolto, perché è necessario non chiuderci in un castello ma mantenere un dialogo aperto con gli stakeholder”.

Il Presidente ha infine ricordato le ultime azioni messe in campo dall’Autorità per fronteggiare la crisi energetica, come l’Unità di Vigilanza Energetica istituita all’indomani del conflitto in Medio Oriente, e la regolazione votata alla finanziabilità degli investimenti infrastrutturali a beneficio del sistema e dei consumatori, imprese e famiglie.

venerdì 5 giugno 2026

lunedì 1 giugno 2026

Recensioni on line: le nuove regole tuteleranno mercato e consumatori?

Torniamo a trattare un argomento, le recensioni online, abbastanza delicato, in quanto i commenti - più o meno genuini - lasciati da altri consumatori possono condizionare la scelta di un ristorante o di un hotel. 

Il problema, però, è noto da anni: non tutte le recensioni sono autentiche, e già ne abbiamo parlato nella famosa vicenda Tripadvisor (vedi qui), primo vero punto di discussione di questo fenomeno, ossia di commenti costruiti, giudizi pilotati, vere e proprie campagne di recensioni acquistate e che hanno progressivamente minato la fiducia dei consumatori, alterando anche la concorrenza tra le imprese.

Avevamo fornito alcuni suggerimenti per difendersi da questa pratica scorretta (clicca qui), ma la recente novità normativa entrata in vigore il 7 aprile 2026, dovrebbe consentire una maggior veridicità degli interventi on line, introducendo regole specifiche e dettagliate in materia di recensioni online, almeno nei settori del turismo e della ristorazione.


- Una disciplina che arriva dopo anni di interventi “indiretti”

Come anticipato in precedenza, le recensioni false non erano affatto lecite neppure prima e il nostro ordinamento già prevede norme di contrasto, ma in modo indiretto.

Il Codice del Consumo, infatti, vieta le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, tra cui rientra anche la diffusione di recensioni non veritiere o manipolate, sanzionando anche le piattaforme che favoriscono queste condotte, come accaduto nella vicenda Tripadvisor, o più di recente con Trustpilot (vedi qui).

I ripetuti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno evidenziato come il sistema è costruito su principi generali, che richiede interventi caso per caso, successivi e che non sempre possono tutelare i soggetti danneggiati dai commenti falsi.

Negli ultimi anni è sorta l'esigenza della creazione di una disciplina specifica che chiarisca ciò che è lecito e cosa no, fornendo dei paletti chiari ed indiscutibili.

domenica 31 maggio 2026

Privacy e telemarketing: il Garante sanziona Enel Energia

Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.

Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.


a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?

La vicenda prende le mosse dalle segnalazioni rivolte all'Autorità da alcuni consumatori avevano segnalato di aver ricevuto telefonate apparentemente legate all’attivazione o gestione del contratto di fornitura elettrica.
Nel corso della chiamata, però, gli operatori proponevano offerte commerciali aggiuntive, nonostante gli utenti:

  • fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • avessero negato il consenso marketing;
  • avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.

L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.

A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.


b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente

Il provvedimento ribadisce un principio molto importante per i consumatori, ossia non basta raccogliere numeri di telefono tramite form online o sistemi automatici se poi non si riesce a dimostrare in modo certo che il consenso sia stato realmente dato dall’utente.

Il Garante ha criticato in particolare i sistemi di “opt-out” utilizzati per i ricontatti commerciali, ritenendoli poco efficaci contro utilizzo illecito di numeri telefonici.

Il sistema di tutela predisposto deve garantire la tutela dai caricamenti massivi di contatti e da possibili truffe o pratiche aggressive portate avanti da società aggressive ed interessate ad avviare nuovi contratti per la fornitura dei servizi o il cambiamento di quelle attuali.

L’Autorità ha invece valorizzato il sistema del cosiddetto “double opt-in”, cioè la doppia conferma da parte dell’utente, affinché l'operazione commerciale (offerta contrattuale) sia confermata, e voluta, da parte del consumatore.


c.- Perché questa decisione è importante

La decisione conferma che:
  • le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
  • il consenso marketing non può essere presunto;
  • le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
  • il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.

Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.

Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.

sabato 30 maggio 2026

Tagliando auto “fantasma”: quando l’officina fattura ma non esegue i lavori

Può accadere di ritirare l’auto dall’officina con il dubbio che alcuni interventi non siano stati realmente eseguiti. Si tratta dei cosiddetti “tagliandi fantasma”, una pratica che, oltre a comportare un danno economico per il consumatore, può incidere sulla sicurezza e sull’affidabilità del veicolo.

La situazione tipica è semplice: l’automobilista affida il mezzo per un tagliando completo, paga regolarmente quanto richiesto e, successivamente, emergono elementi concreti che fanno dubitare dell’effettiva sostituzione di componenti come olio o filtri. Quando gli interventi fatturati non corrispondono a quelli realmente eseguiti, non si è di fronte a una mera irregolarità, ma a una condotta che può assumere rilievo giuridico sotto diversi profili.

Abbiamo deciso di trattare questo argomento con il nostro intervento odierno, anche alla luce di alcune segnalazioni pervenute in merito a tagliandi pagati, ma non eseguiti. 

Occorre premettere che con le nuove tecnologie, la questione potrebbe essere risolta in modo immediato attraverso la video ispezione che usualmente i meccanici più seri fanno del veicolo al momento del tagliando, ivi compreso il cambio olio.


- cambio olio: non solo una questione economica, ma anche di tutela e sicurezza

Questa semplice condotta scorretta quali conseguenze può comportare?

  • L’omessa o non corretta esecuzione delle prestazioni pattuite integra, in primo luogo, un "inadempimento contrattuale" ai sensi dell’art. 1218 c.c.;
  • Inoltre, presentare come effettuato un servizio che non lo è stato può configurare una "pratica commerciale scorretta o ingannevole", ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del consumo;
  • Nei casi in cui la condotta sia caratterizzata da artifici o raggiri finalizzati a indurre il cliente in errore e ottenere un pagamento non dovuto, può configurarsi anche il reato di "truffa" (art. 640 c.p.), ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso.

Il danno per il consumatore è duplice: da un lato il pagamento di un servizio non ricevuto, dall’altro il rischio di usura anomala del motore, guasti e perdita di affidabilità del veicolo.


- I segnali da non sottovalutare

Anche senza particolari competenze tecniche, è possibile individuare alcuni indizi rilevanti:

   a.- tempi di lavorazione incompatibili con gli interventi fatturati;

   b.- componenti (filtri, parti accessibili) visibilmente sporchi o non sostituiti;

   c.-  assenza di trasparenza nella documentazione delle lavorazioni;

   e.- indisponibilità a mostrare o consegnare i pezzi sostituiti.

Il colore dell’olio può costituire un ulteriore elemento di valutazione, ma non è di per sé decisivo: in alcuni motori, in particolare diesel, l’olio può scurirsi rapidamente anche dopo la sostituzione. È quindi opportuno considerare più elementi nel loro complesso.

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