lunedì 10 agosto 2026
domenica 9 agosto 2026
Prelievi bancari non autorizzati e denuncia "tardiva": la Corte di Giustizia UE fissa i paletti (e apre uno spiraglio per i consumatori)
Il furto digitale delle somme dal conto corrente è un tipo di truffa abbastanza diffuso, tant'è che ogni anno migliaia di consumatori scoprono, spesso con giorni o addirittura settimane di ritardo, di essere stati vittime di phishing, clonazione della carta, furto delle credenziali bancarie o altre sofisticate tecniche di social engineering.
A fronte della segnalazione avanzata dal cliente, la banca è solita opporre una prima e classica risposta: "la contestazione è arrivata troppo tardi".
Ma il ritardo nella segnalazione/denuncia da parte del cliente può fargli perdere il diritto al rimborso?
Su questo punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una decisione destinata ad incidere profondamente sul contenzioso tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento.
La sentenza del 1° agosto 2025 (causa C-665/23) chiarisce infatti quando il ritardo nella segnalazione può realmente far perdere il diritto alla restituzione delle somme sottratte.
1.- Il caso
Il caso sottoposto al giudice europeo riguarda un consumatore francese titolare di un conto corrente presso Il protagonista della vicenda possedeva un conto presso un istituto di credito on line francese, tant'è che la banca gli spedisce una nuova carta di pagamento.
Il cliente afferma di non averla mai ricevuta, ma nel frattempo, tra il 30 marzo ed il 17 maggio 2017, dal conto vengono effettuati prelievi quotidiani che egli dichiara di non aver mai autorizzato.
Quando si accorge dell'accaduto presenta immediatamente denuncia al prestatore di servizi di pagamento.
Il problema è che la segnalazione avviene circa due mesi dopo il primo prelievo, pur rimanendo ampiamente entro il termine dei tredici mesi previsto dalla normativa europea.
I giudici di merito francesi negano il rimborso, ritenendo che il lasso di tempo decorso tra i prelievi oggetto di contestazione e la denuncia alla banca avrebbe fatto perdere al cliente il diritto al rimborso.
La Corte di Cassazione francese, tuttavia, dubita di questa interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia come debba essere interpretata la Direttiva europea sui servizi di pagamento.
2.- La questione giuridica: esiste un periodo entro il quale il cliente deve inviare il reclamo alla banca? i due termini - la negligenza grave del cliente
La questione sottoposta al giudice comunitario è estremamente pratica: se il consumatore scopre tardi la frode ma denuncia comunque entro tredici mesi, perde automaticamente il diritto al rimborso?
E il punto non è solo teorico, in quanto il ritardo nelle contestazione inviata dal cliente è una delle prime eccezioni più frequentemente invocate dagli intermediari bancarie.
La Corte risponde distinguendo accuratamente due diversi profili.
2.a.- Il primo principio: esistono due termini distinti
La Corte conferma che la normativa europea prevede effettivamente due diversi obblighi temporali.
Il consumatore deve:
- comunicare l'operazione senza indugio, cioè appena ne viene a conoscenza;
- effettuare comunque la contestazione entro tredici mesi dall'addebito.
Si tratta di due termini temporali che hanno natura diversa, in quanto:
(A) Il primo dipende dal momento in cui il cliente scopre la frode.
(B) Il secondo decorre sempre dalla data dell'operazione contestata.
Pertanto il termine dei tredici mesi non sostituisce l'obbligo della tempestiva segnalazione, ma si aggiunge ad esso, introducendo due diverse condotte che deve tenere il cliente.
È qui che la decisione assume un'importanza enorme, poiché la Corte afferma che il semplice ritardo non basta.
Quando la frode deriva dallo smarrimento, dal furto, dall'appropriazione indebita o dall'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, il prestatore non può negare automaticamente il rimborso solo perché la comunicazione non è stata immediata.
Il diritto al rimborso viene meno soltanto se il ritardo è stato:
- intenzionale;
- oppure determinato da negligenza grave del consumatore.
Non ogni ritardo, quindi, comporta la perdita della tutela, ma occorre verificare concretamente il comportamento dell'utente e la gravità della sua condotta.
Che cosa significa "negligenza grave"?
La Corte non identifica la negligenza grave con una semplice dimenticanza, dovendosi invece di trattare di una violazione particolarmente seria degli obblighi di diligenza.
E qui troviamo l'aspetto principale della sentenza, in quanto il consumatore medio non presta speciale attenzione ai propri conti on line, perché magari sono anziani o poco esperti nell'utilizzo degli strumenti digitali, od ancora sono vittime di tecniche di phishing estremamente sofisticate.
In situazioni di questo tipo non è affatto scontato che il ritardo integri una condotta che denota colpa grave ed anzi, spetta al giudice il compito di dover valutare tutte le circostanze concrete del caso.
3. L'onere della prova resta in capo alla banca
La Corte richiama inoltre un altro principio fondamentale della disciplina europea.
Non basta che la banca dimostri che la carta o il sistema di autenticazione sono stati utilizzati, in quanto tale passaggio non dimostra per se che:
- l'operazione sia stata autorizzata;
- né che il cliente abbia agito con dolo;
- né che abbia tenuto un comportamento gravemente negligente.
Sarà quindi il prestatore di servizi di pagamento a dover dimostrare gli elementi necessari per sottrarsi all'obbligo di rimborso.
Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il regime probatorio applicabile alle operazioni di pagamento non autorizzate, poiché troppo spesso, nella pratica, il consumatore si sente rispondere dalla banca che l'operazione deve considerarsi regolare perché è stata eseguita mediante la carta originale, il PIN corretto oppure attraverso l'autenticazione forte (OTP, SMS, App, token ecc.).
La Corte di Giustizia ricorda invece che questo ragionamento è giuridicamente insufficiente: l'art. 59 della Direttiva 2007/64/CE stabilisce infatti un principio preciso, sicché quando il cliente nega di aver autorizzato un'operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che essa:
- è stata correttamente autenticata;
- è stata regolarmente registrata;
- è stata contabilizzata senza anomalie tecniche.
4.- Nessun "effetto domino" sulle altre operazioni
La Corte affronta anche un problema molto frequente nelle frodi informatiche, in quanto accade quasi sempre che il truffatore effettui decine di operazioni in poco tempo, di piccoli importi.
Può bastare un ritardo nella segnalazione di una di esse per perdere il rimborso di tutte?
La risposta offerta dalla Corte di giustizia è negativa.
Ogni singola operazione deve essere valutata autonomamente e l'eventuale ritardo gravemente colposo relativo ad un prelievo non si estende automaticamente agli altri movimenti fraudolenti.
È una precisazione destinata ad incidere concretamente nelle controversie riguardanti phishing, SIM swap, clonazioni di carte e furti di credenziali bancarie.
Le frodi informatiche sono sempre più sofisticate e spesso il consumatore non si accorge immediatamente dell'utilizzo illecito del proprio conto o della propria carta.
Questa sentenza conferma un principio di grande equilibrio: la tempestività resta importante, ma non può trasformarsi in una trappola capace di far perdere automaticamente ogni tutela.
Naturalmente il consiglio resta quello di controllare periodicamente il conto corrente, attivare le notifiche in tempo reale e segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta.
Se però la scoperta della frode avviene con qualche ritardo, ciò non significa automaticamente perdere il diritto al rimborso.
L'intermediario dovrà dimostrare che quel ritardo costituisce una vera e propria negligenza grave e non potrà limitarsi ad opporre un semplice formalismo.
Per questo motivo la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un importante precedente che rafforza la posizione delle vittime di phishing, vishing, smishing, clonazione delle carte e di tutte le più moderne forme di frode nei pagamenti elettronici.
Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.
sabato 8 agosto 2026
venerdì 7 agosto 2026
Le cripto-frottole
lunedì 3 agosto 2026
domenica 2 agosto 2026
Corso Lecce, Torino: annullata una multa del T-Red. Ecco perché il verbale era illegittimo
La sentenza di questa domenica ha ad oggetto la legittimità della violazione rilevata attraverso un sistema elettronico di accertamento delle infrazioni semaforiche: il T-RED.
Nel caso di specie, stiamo parlando del sistema T - RED installato a Torino tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio e ben conosciuto dagli automobilisti e per il quale il Giudice di Pace di Torino, con la sentenza del 18 giugno 2026, ha contestato la validità del sistema.
Nel caso di specie, il giudice ha infatti annullato un verbale elevato dalla Polizia Locale perché il Comune non è stato in grado di dimostrare un presupposto fondamentale: l'esistenza di una specifica deliberazione della Giunta comunale che autorizzasse l'installazione del sistema T-Red proprio nell'incrocio in cui era stata rilevata l'infrazione.
La decisione riafferma un principio molto semplice ma essenziale: anche la Pubblica Amministrazione deve rispettare la legge quando esercita il potere sanzionatorio.
1.- Il caso: il T-RED tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino
L'automobilista era stato sanzionato per violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada.
Secondo il verbale, il veicolo aveva oltrepassato la linea di arresto con il semaforo rosso presso l'incrocio tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino, infrazione rilevata mediante un sistema T-Red.
Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti della sanzione, tra cui l'assenza di una valida autorizzazione comunale relativa a quello specifico impianto, nonché l'omessa indicazione, nel verbale, della deliberazione che ne aveva disposto l'installazione.
Il Comune di Torino, costituitosi nel procedimento, produce una deliberazione della Giunta comunale dell'8 novembre 2019, con un limite che viene eccepito dal ricorrente, ossia che il provvedimento prodotto in giudizio non indicava gli incroci interessati dall'installazione dei sistemi T-Red, né richiamava allegati dai quali fosse possibile individuare quello oggetto della contestazione.
Per il Giudice questo elemento è stato sufficiente ad annullare il verbale, richiamando il principio già enucleato dalla Suprema Corte della Cassazione, l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, che ha fissato un principio destinato ad incidere su numerosi contenziosi (per un approfondimento, clicca qui).
Il Giudice di legittimità puntualizza alcuni presupposti che rendono legittima la rilevazione attraverso il sistema elettronico a distanza:
- non è sufficiente che il Comune abbia approvato genericamente un progetto di installazione dei sistemi T-Red;
- Occorre invece una deliberazione della Giunta che individui espressamente l'incrocio nel quale il dispositivo viene installato.
In mancanza di tale presupposto amministrativo, il verbale emesso mediante contestazione differita risulta illegittimo e la pronuncia del Giudice di Pace rappresenta quindi una concreta applicazione di questo orientamento.
2.- Perché la delibera è così importante?
Molti potrebbero chiedersi perché una semplice delibera comunale possa determinare la validità di una multa.
La risposta riguarda il principio di legalità dell'azione amministrativa.
Ogni limitazione dei diritti del cittadino deve trovare fondamento in un potere attribuito dalla legge ed esercitato secondo le modalità previste dall'ordinamento.
Nel caso dei sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni, non basta che l'apparecchio sia tecnicamente funzionante, ma è necessario che il dispositivo sia stato oggetto di una specifica autorizzazione da parte dell'ente locale e che, nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non è stata in grado di dimostrare la regolarità dell'intero procedimento amministrativo.
Il verbale elevato mediante un sistema automatico non è "intoccabile", ma può essere oggetto di contestazione se il procedimento amministrativo che ne ha previsto l'installazione non è corretto.
In termini più semplici, nel caso di sanzione amministrativa (multa) contestata, il Comune deve poter dimostrare non solo che il dispositivo abbia rilevato correttamente l'infrazione, ma anche che esso sia stato installato e utilizzato nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge.
La pronuncia del Giudice di Pace di Torino, nel solco della Cassazione n. 21894/2024, ricorda che il principio di legalità vale per tutti: anche per la Pubblica Amministrazione.
Per il consumatore informato il messaggio è chiaro: prima di pagare una multa, soprattutto se rilevata da sistemi automatici, è sempre opportuno verificare che l'Amministrazione abbia rispettato tutti i presupposti di legge. Difendere i propri diritti non significa sottrarsi alle regole della circolazione, ma pretendere che anche chi esercita il potere sanzionatorio operi nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento.
Di seguito, la sentenza del Giudice di Pace di Torino.
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| Fonte: comunicato stampa 17 luglio 2026 |
domenica 26 luglio 2026
La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie
Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?
La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari.
La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.
a.- La vicenda
Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.
Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.
La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
b.- Il principio affermato dalla Corte
La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.
I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti.
Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.
La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.
Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.
In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.
Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:
- commissione di istruttoria;
- commissione di concessione del mutuo;
- spese di apertura pratica;
- commissioni iniziali.
La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.
Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.
Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.


