venerdì 20 marzo 2026

Successione - nuovo modello e l'autoliquidazione dell'imposta

Ci capita, di tanto in tanto, di uscire dal nostro "giardino" e trattare argomenti che, all'apparenza, sono lontani da questo blog, ma che possono comunque interessare i nostri lettori.

Ed ecco che vogliamo dedicare alcune righe alle novità introdotte in materia di successione con il Decreto Legislativo 18 settembre 2024 n. 139 ed entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2025.

Si tratta di alcune novità, in primo luogo la dichiarazione di successione, ove l'erede viene chiamato ad essere protagonista della dichiarazione, fino al punto di introdurre il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione.


1.- Cosa cambia nella dichiarazione telematica

Con il nuovo sistema il contribuente presenta la dichiarazione telematica, calcola l’imposta e procede direttamente al pagamento.

  • prima: calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate
  • dopo il 2025: calcolo effettuato dal contribuente

Quali sono i vantaggi con questa novità?

  • procedure più veloci
  • maggiore trasparenza
  • digitalizzazione dei servizi fiscali

Quali sono gli aspetti critici che si sono riscontrati dal 2025?

  • rigidità del programma telematico
  • possibili errori bloccanti nella dichiarazione
  • responsabilità del contribuente nel calcolo dell’imposta
  • dubbi sull'applicazione di alcune agevolazioni fiscali

Schema riassuntivo

Prima Dopo il 2025
Calcolo imposta da parte dell’Agenzia Calcolo effettuato dal contribuente
Maggiore attesa per la liquidazione Pagamento immediato
Errori verificati successivamente Errori bloccanti durante la compilazione

lunedì 16 marzo 2026

Ascensore in condominio: chi decide, chi paga e quali sono i diritti dei condomini

All’interno della vita condominiale, l’ascensore è uno dei temi che genera più discussioni tra i condomini, molto spesso originate dalla non conoscenza in merito a chi deve pagare, se è obbligatorio installarlo, cosa succede se qualcuno non lo usa o non paga, e quale sia la responsabilità dell’amministratore.

Per tale ragione, abbiamo deciso di proporre un breve intervento finalizzato a fare chiarezza su questo aspetto del condominio, avendo verificato che molte liti nascono da informazioni parziali o errate (i famosi falsi miti).

Non abbiamo la presunzione di affrontare tutte le specifiche questioni che coinvolgono l’ascensore condominiale, ma cercheremo di analizzare, in modo semplice ma corretto, la disciplina dell’ascensore in condominio, alla luce del Codice civile, delle norme speciali e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

 

1. L’ascensore è sempre una parte comune?

Come è noto, il condominio è caratterizzato da beni che appartengono a tutti i proprietari: scale, androne, cortile, tetto, ossia le c.d. “parti comuni”.

L’ascensore, quando serve più appartamenti, è normalmente una parte comune, al pari delle scale o della porta di accesso al condominio.

E quindi l’ascensore diventa parte comune:

  • appartiene a tutti i condomini che ne sono serviti;
  • le decisioni su installazione, manutenzione e spese spettano all’assemblea;
  • le spese vanno ripartite secondo criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento.

Occorre osservare, infine, che se l’edificio ha più scale, ciascun gruppo di condomini paga solo l’ascensore che serve la propria scala: si parla in questo caso di condominio parziale.

 

2. Installare un ascensore dove non c’è: quando è possibile

2.1 L’ascensore come “innovazione”

Se l’edificio è privo di ascensore sin dalla sua costruzione, la realizzazione voluta e votata in seguito, deve essere considerata una innovazione: un’opera nuova che migliora l’uso delle parti comuni.

Osserviamo sin da subito che il nostro quadro normativo consente questo tipo di innovazione, ponendo dei limiti:

a.- non devono compromettere la stabilità o la sicurezza dell’edificio;

b.- non devono rendere inservibili parti comuni per altri condomini (ad esempio impedire l’accesso a locali o passaggi).

L’installazione dell’ascensore deve essere oggetto di assemblea condominiale ove vi sia il voto positivo di una maggioranza qualificata, ovvero due terzi dei millesimi dei presenti.

2.2 Ascensore e barriere architettoniche: regole più favorevoli

Esiste, però, un caso particolare ove le regole previste in materia sono derogate, ossia laddove l’ascensore sia destinato all’eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche.

In questi casi, la disciplina relativa al voto condominiale dispone che:

-       basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi;

-       il condomino interessato può chiedere la convocazione dell’assemblea;

-       se l’assemblea non decide o respinge la proposta, in certi casi il singolo può installare l’ascensore a proprie spese, rispettando sicurezza e diritti altrui.

In questi casi, si parla di solidarietà condominiale, così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza creatasi in materia, la quale ha progressivamente introdotto il diritto alla mobilità e all’accesso all’abitazione delle persone con disabilità, considerando questa posizione giuridica come meritevole di tutela rafforzata.

domenica 15 marzo 2026

sabato 14 marzo 2026

IMU 2026: cosa cambia davvero per i proprietari (e come evitare brutte sorprese)

Il 2026 porta con sé modifiche importanti alla disciplina dell’IMU che incidono direttamente sulle tasche dei contribuenti e che, a seguito di alcune richieste provenienti dai lettori del blog, cerchiamo di trattare con questo nostro intervento. 

Le novità derivano dal decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 novembre 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 novembre: un intervento che mira a rendere più uniforme il sistema, ma che lascia ancora ampi margini di scelta ai Comuni.


    a.- Seconda casa: sconti possibili, ma non garantiti

La novità legislativa che ha sollevato più perplessità e discussioni  riguarda le cosiddette “case a disposizione”, cioè gli immobili:

  • non oggetto di contratto di locazione/affittato;
  • non concessi in comodato a titolo oneroso o gratuito;
  • utilizzati solo occasionalmente (tipicamente casa vacanze al mare o in montagna)

Da questo punto di vista, il decreto consente ai Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 50%, ma attenzione, non si tratta di uno sconto automatico, ma di una scelta lasciata alla discrezione dell'amministrazione locale.

Ogni amministrazione comunale decide autonomamente se applicarlo oppure no, valutando le proprie entrate di bilancio. Questo significa che:

  • due immobili identici possono essere tassati diversamente anche a pochi chilometri di distanza;
  • nei centri turistici, dove l’IMU sulle seconde case rappresenta una voce rilevante di entrata, le riduzioni potrebbero non essere applicate.
  • Come verrà verificata la “casa a disposizione”

I Comuni potranno utilizzare criteri concreti per accertare l’effettivo utilizzo dell’immobile, tra cui:

⇒ consumi di luce, acqua e gas;

⇒ presenza di arredi;

⇒ utilizzo stagionale.

Un sistema simile a quello già utilizzato per la TARI, dove assume rilievo la politica gestionale locale e il getto tributario che ogni amministrazione comunale può ottenere dalle tasse sugli immobili.

Occorre ricordare che sono esclusi dagli sconti gli immobili locati, anche per affitti brevi o turistici.


b.- Immobili inagibili: più tutele per i proprietari

Arrivano novità favorevoli anche per chi possiede immobili inutilizzabili, in quanto l'intenzione dell'Esecutivo è quella di meglio considerare questo tipo di situazioni, non limitando questa agevolazione alle sole calamità naturali come accaduto in passato. 

Dal 2026 i sindaci potranno riconoscere riduzioni — fino all’azzeramento dell’imposta — anche quando l’inagibilità deriva da:

- gravi problemi strutturali;

- infiltrazioni importanti;

- cedimenti;

- altre situazioni che impediscono concretamente l’uso dell’abitazione.

Cosa serve per ottenere lo sconto? Non basta una semplice dichiarazione, ma occorre presentare:

- perizia tecnica di un professionista abilitato -

- certificazione comunale oppure documentazione equivalente -

Vi consigliamo, da questo punto di vista, di raccogliere la documentazione con anticipo evita ritardi o rigetti della richiesta.

Rimane invece confermata una tutela significativa: esenzione totale per gli immobili occupati abusivamente, quando il proprietario non può disporne.

venerdì 13 marzo 2026

"Imparare a leggere la bolletta di luce e gas 2026" incontro informativo – 15 marzo 2026

Le bollette di energia elettrica e gas sono spesso difficili da comprendere. Voci poco chiare, costi che aumentano, offerte che sembrano convenienti ma non sempre lo sono davvero.

In occasione della "Giornata internazionale dei consumatori" del 15 marzo 2026, abbiamo deciso di organizzare un incontro informativo dedicato alla lettura e comprensione della bolletta di luce e gas presso la nostra sede di Torino, in Via Baveno, 37/C alle ore 10:00.

Durante l’incontro analizzeremo in modo semplice e pratico alcuni aspetti rilevanti, tra i quali:

- Cos'è e come funziona ARERA (l'Autorità che regola il settore di energia elettrica 

- La struttura della bolletta secondo le regole di ARERA

- Differenza tra quota fissa, quota variabile e oneri di sistema

- Prezzo fisso e prezzo variabile: cosa cambia davvero

Mercato libero e servizio di tutela riservato alle categorie svantaggiate

- Come verificare se l’offerta sottoscritta è ancora conveniente

Come controllare eventuali errori di fatturazione

- Diritti del consumatore in caso di conguagli elevati o fatture anomale

- Come presentare un reclamo scritto efficace

L'incontro può essere un buon momento di confronto diretto ove i partecipanti potranno porre domande, condividere esperienze e ricevere indicazioni pratiche su casi concreti ed è per tale ragione che riteniamo utile la vostra partecipazione.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via e-mail a torino@consumatoreinformato.it, in quanto i posti sono limitati.

lunedì 9 marzo 2026

Prodotto difettoso - modello di lettera di reclamo

Può accadere che un bene acquistato – elettrodomestico, dispositivo elettronico, arredo o altro – presenti malfunzionamenti o caratteristiche diverse da quelle promesse. In questi casi il consumatore non è privo di tutela: il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) prevede una garanzia legale di conformità a carico del venditore (o del produttore).

La legge definisce quando un bene può essere considerato difettoso o non conforme:
  • non è idoneo all’uso cui normalmente è destinato;
  • non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore o alla pubblicità;
  • non possiede le qualità promesse o espressamente richieste dal consumatore;
  • presenta difetti di funzionamento, anche se non immediatamente visibili.
Il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.

N.B. Se il difetto emerge entro i primi 6 mesi dall’acquisto, la legge presume che esistesse già al momento della consegna. In questo periodo il consumatore non deve dimostrare nulla.

Ma quando un prodotto è difettoso, cosa può fare il consumatore?

Ai sensi dell’art. 130 Codice del Consumo, il consumatore ha diritto, senza spese, a:

Riparazione del bene
Sostituzione del bene

La scelta spetta al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

Se riparazione e sostituzione non sono possibili o non vengono effettuate entro un termine congruo, oppure arrecano notevoli disagi, il consumatore può chiedere:

a.- una riduzione adeguata del prezzo, oppure

b.- la risoluzione del contratto, con restituzione dell’importo pagato.

Operata questa doverosa premessa, affrontiamo la questione centrale, ossia cosa scrivere e a chi inviare il reclamo.

Occorre ricordare che il responsabile per il prodotto difettoso a cui contestare le circostanze è, in primo luogo, il venditore ed è a lui che si deve rivolgere il consumatore, il quale può anche scrivere al produttore, ma solo per conoscenza: sarà il venditore a doversi attivare verso il produttore, in quanto su di lui ricade la responsabilità da prodotto difettoso, come chiarito ancora di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Il reclamo deve essere inviato tramite raccomandata A/R o PEC, descrivendo in modo chiaro la vicenda e il difetto riscontrato, il quale deve essere presentato come un malfunzionamento del prodotto (mai utilizzare nella lettera termini come "si è rotto" o "mi è caduto", in quanto introducono la presunzione che il prodotto è divenuto non funzionante a causa di una condotta scorretta del consumatore).

Con la lettera occorre richiamare espressamente la garanzia legale ex art. 130 Codice del Consumo e, come al solito, vi consigliamo di conservare copia della lettera e della documentazione (scontrino, fattura, foto del difetto).

Quali sono gli errori più comuni quando si parla di prodotto difettoso?

Rivolgersi solo all’assistenza del produttore
→ Il responsabile è sempre e comunque il venditore

Accettare riparazioni a pagamento
→ La garanzia legale è gratuita per due anni dall'acquisto

Non contestare per iscritto il difetto
→ Senza comunicazione formale è più difficile far valere i propri diritti (la mail non assume valore di prova. solo la PEC ha valore legale)

Confondere garanzia legale e garanzia commerciale/convenzionale
→ La prima è obbligatoria per legge; la seconda è facoltativa (vedi qui)

Pensare che dopo 6 mesi non si abbia più tutela
→ La garanzia dura 2 anni (cambia solo l’onere della prova).



Qui di seguito, vi proponiamo un esempio di lettera di reclamo che dovete, all'occorrenza, adattare alle vostre esigenze.

domenica 8 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

sabato 7 marzo 2026

Contratti finanziari online: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Negli ultimi anni sempre più consumatori aprono conti correnti, richiedono carte, prestiti, polizze assicurative o investono online, direttamente tramite siti web e app. È una modalità comoda e veloce, ma spesso comporta la sottoscrizione di contratti complessi in pochi clic, con informazioni difficili da leggere, pulsanti che spingono ad accettare in fretta e percorsi di uscita poco chiari. Proprio per questi motivi, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza, che l’Italia ha recepito modificando il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi e rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori (per assistenza e maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


(1) informazioni pre contrattuali più chiare e trasparenti

Il primo cambiamento riguarda le informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto. Chi propone un servizio finanziario online dovrà mettere il consumatore nelle condizioni di capire davvero con chi sta contrattando, che tipo di prodotto sta sottoscrivendo, quali sono i costi complessivi, i rischi, la durata del rapporto e soprattutto se e come è possibile recedere. 

In altri termini, viene richiesto al professionista un obbligo più preciso nell'indicazione delle informazioni relative al prodotto oggetto di offerta e al ruolo dell'intermediario nell'offerta digitale.

Vengono bandite le informazioni generiche, mentre viene considerato assolto il dovere informativo da parte dell'intermediario nel momento in cui comunica tutti dati in modo chiaro, comprensibile e utilizzabile, così che il consumatore possa leggerle, salvarle e, se vuole, stamparle prima di cliccare su “accetto”.


(2) Grafica più trasparente su sito web e applicazione

Un ulteriore aspetto importante delle nuove norme riguarda l'aspetto grafico del sito web o dell'applicazione attraverso i quali viene offerto il prodotto finanziario.

Occorre premettere che le operazioni finanziarie avvengono, nella quasi totalità, attraverso strumenti elettronici, e tale ragione a giustificato la nuova normativa volta a salvaguardare i diritti dei contraenti deboli: gli investitori privati.

Ecco perché anche l'interfaccia di siti e app è oggetto di una nuova disciplina, ove il legislatore mira ad introdurre  tecniche di design che servono ad evitare che l'investitore sia spinto verso scelte affrettate o poco consapevoli, come pulsanti sbilanciati, finestre che si ripresentano in continuazione o percorsi di recesso più complicati di quelli di adesione. 

Dal 2026, per i servizi finanziari online, queste pratiche saranno vietate: le piattaforme dovranno essere progettate in modo da non ingannare né manipolare il consumatore e da non condizionare in modo scorretto le sue decisioni.


(3) Il nuovo diritto di recesso

La novità più concreta ed attuale, dal punto di vista pratico, è però quella che riguarda il diritto di recesso concesso all'investitore che acquista uno strumento finanziario attraverso una piattaforma digitale.

Per i contratti conclusi tramite interfaccia online dovrà essere disponibile anche una funzione digitale di recesso, chiaramente visibile, con una dicitura del tipo “recedi dal contratto qui”.

Attraverso questa funzione il consumatore potrà inserire o confermare i propri dati, indicare il contratto da cui intende uscire e inviare la dichiarazione con un passaggio di conferma. 

Una volta fatto questo, l’intermediario dovrà trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, come un’e-mail o un documento scaricabile, che riporti il testo del recesso e la data e l’ora di invio. In questo modo il recesso diventa semplice, tracciabile e facilmente dimostrabile in caso di contestazioni.


(4) 19 giugno 2026 - entrata in vigore delle nuove regole

È importante però fare attenzione alla data di applicazione delle nuove regole. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina precedente del Codice del consumo. I contratti conclusi dopo quella data, invece, beneficeranno della nuova normativa, con obblighi informativi più stringenti, il divieto di interfacce ingannevoli e la possibilità di recedere anche tramite un pulsante o una funzione online dedicata.

In concreto, per chi utilizza servizi finanziari digitali, questa riforma significa avere più trasparenza prima di firmare, meno pressioni “nascoste” nelle interfacce e soprattutto uno strumento in più per uscire facilmente da un contratto che si riveli sbagliato o troppo costoso.

venerdì 6 marzo 2026

Multa di 800.000 euro ad Agos Ducato per discriminazione IBAN

Fonte: Comunicato stampa
9 febbraio 2026
La società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con una sanzione pari a 800.000 euro un’istruttoria in applicazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 260/2012 (c.d. regolamento SEPA) nei confronti di Agos Ducato SpA. La società, a partire dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani, violando così il principio di parità di trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento SEPA.

L’articolo 9 del Regolamento SEPA stabilisce che i beneficiari di pagamenti devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi Paese SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto, con l’obiettivo di equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali. La discriminazione dell’IBAN, quando si effettua un bonifico o un addebito diretto in euro, costituisce una barriera al mercato unico europeo, perché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e, dunque, la realizzazione del mercato unico dei pagamenti. La norma in questione, dal momento che ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA, rimuove le difficoltà pratiche nell’accedere ad un conto corrente nel Paese in cui desiderano acquistare un servizio o un prodotto.

lunedì 2 marzo 2026

Bene ARERA che sospende le bollette di acqua, luce, gas, rifiuti e i distacchi per morosità nelle zone interessate dal ciclone Harry

Fonte: comunicato stampa
10 febbraio 2026
L'Arera ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. 

La delibera 20/2026/R/COM, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026. Le misure si applicano a tutte le fatture e agli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, compresi eventuali costi per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro o gli ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori del settore rifiuti. Allo stesso modo verranno sospese le procedure di distacco per morosità, anche verificatesi prima della stessa data.

Come già previsto per i mutui, per accedere alle agevolazioni i titolari delle utenze e forniture interessate dovranno presentare apposita richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, con il modulo allegato al provvedimento che l’operatore dovrà mettere a disposizione sul proprio sito internet, o altro format purché contenente le stesse informazioni. 

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, gli importi oggetto di sospensione dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e utenti, al fine di agevolare la ripresa dei pagamenti e ridurre l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese colpite.

Con questo intervento, ARERA intende garantire la continuità dei servizi essenziali e offrire un primo sostegno concreto alle popolazioni colpite, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori misure straordinarie da parte delle Autorità competenti. 

La delibera completa è consultabile sul sito www.arera.it.

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