lunedì 28 aprile 2025

Mutui a tasso fisso, variabile e altre formule: qual è il più conveniente?

Fonte: Open
7 marzo 2025
Professor Scienza, i tassi d’interesse continuano a scendere, ormai convengono i mutui a tasso variabile?

Non la metterei in termini così semplici. Bisogna fare un discorso sui rischi e non solo sull’apparente convenienza economica ai livelli dei tassi del momento. 

I normali mutui sulla casa a tasso variabile sono più rischiosi anche per la struttura del piano di rimborso, detto alla francese.

Il problema è l’anatocismo, che alcuni imputano a tali piani di ammortamento?

No, quelli sono discorsi complottisti. La questione è un’altra. Le rate dei mutui per finanziare l’acquisto della casa sono programmate per essere uguali, cosa in sé sensata. Ma ciò funziona perfettamente coi mutui a tasso fisso, mentre con quelli a tasso variabile possono poi aumentare o diminuire al muoversi del parametro di indicizzazione, spesso l’euribor.

Ma chi sceglie il tasso variabile, questo lo sa e l’accetta.

Sì, ma pochi gli spiegano che se i tassi s’impennano, non è lo stesso per tutte le rate. Le prime rate salgono molto, le ultime quasi niente. Infatti le prime rate sono composte più da interessi e meno da rimborsi. Per cui uno valuta la rata che può pagare e poi di colpo essa aumenta anche del 40-50%, mettendolo in gravi difficoltà.

Quindi è meglio scegliere il tasso fisso?

Ci sono anche altre soluzioni. Innanzi tutto la formula del tasso variabile con cap, ovvero con un tetto. Il contratto prevede un limite massimo per il tasso applicato di mese in mese o di semestre in semestre. Così la rata non può andare alle stelle. Ciò si paga accollandosi una maggiorazione (o spread) più alta rispetto al parametro di indicizzazione. Non è il colmo della trasparenza.

È la soluzione che consiglia?

No, c’è n’è un’altra ancora migliore, volendo puntare su tassi alla lunga in calo, seppure con alcuni saliscendi. È il mutuo a tasso variabile ma rata fissa. Se i tassi salgono, la rata resta ferma ma il piano di rimborso finisce dopo. Ciò è meno grave. Un allungamento del mutuo si sopporta più facilmente rispetto a un improvviso forte aumento della rata. Solo se i tassi salgono molto, cresce anche la rata e non solo la durata. Ma le banche, più per pigrizia che altro, tendono a non proporre neppure tale formula. I mutui casa non sono semplicissimi, anche se meno complicati degli investimenti o della previdenza. Ho preparato un form di Google per verificare quanto uno ne sa.

domenica 27 aprile 2025

La Cassazione torna sulla definizione di consumatore nel trading on line

Con l’ordinanza oggetto del nostro commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine di ribadire la definizione di consumatore nei contratti di trading online e la conseguente validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di fori esteri.


- La vicenda: contratti conclusi con società estere - deroga alla giurisdizione italiana

La vicenda sottoposta alla decisione della Suprema Corte riguarda un contratto di trading on line concluso tra un consumatore italiano ed una società cipriota e che prevede, tra le varie clausole, la deroga al giudice italiano in favore di quello di Cipro. 

A seguito di alcune contestazioni sollevate dal consumatore, quest'ultimo ha convenuto in giudizio la società avanti al giudice italiano (Tribunale di Avellino), ma la società si è costituita sollevando l'eccezione di carenza di giurisdizione richiamando la norma contrattuale che, a detta del professionista, derogherebbe la normativa UE in materia di un contratto “concluso da consumatore”.


- La qualificazione del consumatore - conseguenze

Il Giudice di legittimità ha voluto ricordare i principi che regolano tale materia, riaffermando che la qualifica di consumatore dipende dallo stato soggettivo all'interno del quale opera il contrante e non dalla condotta tenuta dal soggetto contrattuale.

Richiamando il Regolamento CE 44/2001 (norma in seguito sostituita), gli Ermellini hanno ricordato che l’articolo 15, § 1, lett. c) precisa che "[...] la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.". 

Il successivo articolo 16 dispone che l'azione del consumatore proposto verso il professionista può essere introdotta davanti al giudice ove lo stesso è domiciliato, non trovando applicazione eventuali deroghe contrattuali al presente principio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza Petruchová (C-208/18), secondo la quale nemmeno il coinvolgimento in operazioni speculative esclude automaticamente la qualifica di consumatore, prevalendo l'aspetto soggettivo: chi opera come consumatore, può giovarsi della normativa di tutela in qualsiasi situazione.

Nel caso di specie, l'investitore non ha agito quale operatore qualificato, e rientrando tra i consumatori che agiscono per finalità personali, indipendenti da attività professionali, può giovarsi delle norme previste in suo favore.

Cass. SSUU Ordinanza n. 25954/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 26 aprile 2025

Filtro anti spoofing - l'ultima inziativa di AGCOM per bloccare le telefonate truffa

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente avviato una serie di iniziative per contrastare il fenomeno del CLI Spoofing, una pratica fraudolenta in cui il numero del chiamante viene manipolato per apparire come un numero legittimo, spesso italiano, al fine di ingannare l'utente.​

AGCOM ha avviato lo studio per la creazione di un sistema informatico che dovrebbe, nelle intenzione dell'autorità, limitare questo odioso crimine telematico.


Cos'è il CLI Spoofing?

Il CLI Spoofing (Calling Line Identification Spoofing) è una tecnica telematica con la quale viene falsificato il numero del chiamante, facendo apparire la chiamata come proveniente da un numero diverso da quello reale (italiano invece che  straniero). 

Questa tecnica viene impiegata al fine di svolgere attività fraudolente, come truffe telefoniche e telemarketing aggressivo, e che si fondano sull'inganno del destinatario della telefonata.


Obblighi per gli operatori telefonici

L'autorità ha avviato, negli ultimi anni, più iniziative volte a contrastare questa particolare truffa, e tra le tante richiamiamo la recente Delibera n. 457/24/CONS del 13 novembre 2024, con la quale ha avviato una consultazione pubblica per introdurre nuove regole che impongano agli operatori telefonici l'obbligo di bloccare le chiamate internazionali in entrata che utilizzano numeri telefonici nazionali falsificati. Questa misura mira a impedire che chiamate provenienti dall'estero appaiano come se fossero effettuate da numeri italiani, una tecnica comunemente utilizzata nelle truffe telefoniche e nel telemarketing aggressivo.

Sono state introdotte alcune regole: 

    a) Blocco delle chiamate internazionali con numeri falsificati: ogni operatore telefonico ha l'onere di bloccare le chiamate provenienti dall'estero che utilizzano numeri telefonici nazionali falsificati, come numeri fissi o mobili italiani, a meno che non ci siano giustificazioni valide, come l'utente in roaming. ​

    b) Verifica del CLI nelle chiamate VoIP: la società di telefonia deve accertare l'identificativo del chiamante (CLI) nelle chiamate VoIP terminate su rete commutata, per assicurarsi che non siano stati manipolati.

   c) controllo incrociato: è previsto un controllo incrociato tra le varie compagnie telefoniche al fine di verificare le provenienze dei flussi telefonici delle telefonate truffa. ​


Arriva il filtro anti spoofing

Correttamente, l'Autorità ritiene che la soluzione del problema tecnologico può avvenire solo attraverso un sistema tecnologico e sta sviluppando un filtro che dovrebbe, nelle intenzioni di AGCOM, bloccare le chiamate che utilizzano il CLI Spoofing. 

Nei prossimi giorni, AGCOM dovrebbe presentare la soluzione tecnica, presumibilmente un  un algoritmo che gli operatori dovranno implementare obbligatoriamente per prevenire l'uso di numeri falsificati nelle chiamate in entrata .​

venerdì 25 aprile 2025

lunedì 21 aprile 2025

domenica 20 aprile 2025

sabato 19 aprile 2025

Credit Suisse - UBS: la fusione che ha "freddato" i risparmiatori (anche italiani)

La vicenda relativa alla fusione di Credit Suisse con UBS non ha riscontrato molto interesse nei media negli ultimi anni, anche se sono stati coinvolti molti azionisti che hanno visto perdere parte rilevante del proprio capitale a causa del concambio operato.

L'azzeramento dei titoli obbligazionari di Credit Suisse ha coinvolto anche banche estere (tra cui i più grandi gruppi italiani), rimasti "fregati" dall'azzeramento delle obbligazioni At1, titoli acquistati da molte banche ed inseriti nelle varie gestioni patrimoniali o fondi comuni.

Di fatto, come osservato da Beppe Scienza, questo titolo è stato "girato" verso i risparmiatori, rimasti vittime dell'operazioni finanziaria che ha visto coinvolte le due banche svizzere: "è falso che nessun piccolo risparmiatore italiano sia stato coinvolto. I fondi comuni sono investitori istituzionali che comprano i titoli di fatto per conto dei proprio clienti." (clicca qui).


- La fusione Credit Suisse-UBS e la questione concambio

Nei primi mesi del 2023, Credit Suisse e UBS decidono di avviare una maxi fusione, giustificata dalla crisi finanziaria, e finalizzata a creare un polo bancario competitivo in ambito mondiale.

A causa di questa operazione, gli ex azionisti di Credit Suisse hanno ottenuto, per la quota di azioni in loro possesso, azioni di UBS con un rapporto di concambio molto svantaggioso.

All'atto della fusione è stato deciso che per ogni 22,48 azioni di Credit Suisse, l'azionista avrebbe ricevuto una azione di UBS, con evidente perdita di valore dei titoli dell'ex banca (valutazione di 76 centesimi di franco per azione, a fonte di una ultima valutazione in  borsa di 1,86 franchi).

venerdì 18 aprile 2025

Provincia di Bolzano in aiuto dei consumatori per l'istallazione di pompe di calore

Fonte: comunicato stampa
1° aprile 2025
Oltre ai trasporti (47 per cento), il riscaldamento è a livello altoatesino la principale fonte di emissioni di gas serra, con il 25 per cento. Con il Piano Clima Alto Adige 2040, la Provincia autonoma di Bolzano si è posta l'obiettivo di ridurre il consumo di gasolio e gas per il riscaldamento del 60 per cento entro il 2030 e dell'85 per cento entro il 2037. Questo obiettivo deve essere raggiunto da un lato migliorando l'efficienza energetica degli edifici esistenti e dall'altro promuovendo per il riscaldamento fonti energetiche climaticamente neutre.

Nella seduta del 1° aprile, la Giunta provinciale ha quindi deciso su proposta dell'assessore alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima, Peter Brunner, di promuovere una campagna per incentivare all'utilizzo delle pompe di calore. “Aumentando i contributi per le pompe di calore, vogliamo facilitare il passaggio a tecnologie ecologiche e ridurre l'uso di combustibili fossili, soprattutto gas, nel settore del riscaldamento”, spiega Brunner. “Ciò aiuterà la popolazione a ridurre i costi energetici a lungo termine e allo stesso tempo ci porterà un passo più vicini all'obiettivo della neutralità climatica”.

domenica 13 aprile 2025

Confermata la sanzione ad Apple per il messaggio "IPhone resistente all'acqua"

Il provvedimento del Consiglio di Stato oggetto del nostro intervento prende le mosse dal provvedimento sanzionatorio notificato ad Apple nel 2020, con sanzione per complessivi 10 milioni di euro, e con il quale l'antitrust ha considerato la società responsabile di due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.

L'Autorità ha contestato ad Apple condotte commerciali quali, in primo luogo, di aver proposto campagne pubblicitarie con le quali ha enfatizzato la resistenza all’acqua dei modelli di iPhone in condizioni, in verità, non replicabili nella normale esperienza d’uso.

Con la medesima contestazione, alla multinazionale è stata contestata l'omissione di rilevanti informazioni sul contesto specifico (laboratorio, acqua distillata e statica), inducendo in errore il consumatore medio.

In secondo luogo, l’AGCM ha contestato la sistematica esclusione dalla garanzia legale dei danni da contatto con liquidi, anche nei casi in cui l’uso del dispositivo era stato conforme a quanto pubblicizzato. Tale condotta è stata qualificata come aggressiva, in quanto tale da limitare i diritti dei consumatori e condizionare indebitamente le loro decisioni in fase post-vendita (vedi anche qui).

Apple ha proposto ricorso al TAR, respinto, e successivamente al Consiglio di Stato, censurando il provvedimento dell'Autorità garante contestando la natura gratuita del servizio iCloud nella sua versione base (fino a 5GB di archiviazione), circostanza che dovrebbe comportare l'esclusione dell'applicazione della normativa consumeristica; la clausola con la quale viene previsto il diritto di Apple alla modifica unilaterale del contratto troverebbe giustificazione dalla peculiare natura tecnologica del servizio offerto e dai necessari aggiornamenti; la limitazione di responsabilità non violerebbe la normativa in materia consumeristica.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società ribadendo principi fondamentali  nell’ambito della tutela dei consumatori e della regolazione delle pratiche promozionali nel settore tecnologico. Essa riafferma il principio secondo cui le informazioni commerciali devono essere chiare, veritiere e idonee a non ingenerare confusione circa le caratteristiche del prodotto. La responsabilità del professionista si estende anche alla coerenza tra la fase pubblicitaria e le politiche di assistenza e garanzia.

Con riferimento al carattere gratuito del servizio offerto da Apple, il giudice amministrativo correttamente osserva nonostante la gratuità del servizio offerto,  la vessatorietà della clausola che consenta al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, senza giustificato motivo indicato nel contratto, ex art. 33 comma 2 lett. m) del d.lgs. n. 206 del 2005, è ravvisabile laddove, per  un verso, la prestazione offerta a titolo gratuito sia giustificata  da un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale (quale ad esempio la fidelizzazione del cliente) e, per altro verso, sussista un interesse parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su un servizio di sua utilità”.

Di conseguenza, la normativa prevista dal Codice del consumo deve essere rispettata anche per questi servizi free e deve essere rispettata dal fornitore professionale di servizi e beni.

In conclusione, la pronuncia si colloca nel solco di un più ampio rafforzamento degli strumenti di controllo sulle pratiche commerciali scorrette, con l’obiettivo di tutelare l’integrità del mercato e il corretto funzionamento della libertà contrattuale del consumatore.

 Consiglio di Stato Se. VI^ - sentenza n. 1125/2025. (visibile con browser Opera - VPN attivo) 

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