domenica 29 marzo 2026

Quale giudice è competente per le migrazioni telefoniche "complesse"

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno è abbastanza tecnico, pur riguardando i consumatori, ma ci consente di fare un po' di chiarezza in merito al giudice presso il quale bisogna rivolgersi quando vi sono delle contestazioni con determinati valori.

Non di rado, infatti, i consumatori non capiscono perché la causa viene proposta davanti ad un giudice invece di un altro e si trovano spiazzati di fronte alle spiegazioni fornite dall'avvocato.

L'ordinanza depositata il 15 giugno 2020 (Cass. civ., sez. VI, n. 11460) della Cassazione ci aiuta a descrivere una vicenda particolare, ove si è passati dal Tribunale al Giudice di Pace.

Nel caso di specie, la controversia riguardava un contratto per la fornitura del servizio telefonico e la Suprema Corte è intervenuta per chiarire un aspetto cruciale per le controversie con i gestori telefonici: la competenza per valore si "cristallizza" al momento della proposizione della domanda e non cambia con rinunce parziali successive. 

La vicenda riguarda un contenzioso tra un consumatore e una compagnia telefonica, ove il privato si era rivolto al Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento della cessazione di un'utenza per migrazione ad altro operatore, l'inesistenza di crediti fatturati, la restituzione di somme pagate indebitamente e il completamento della procedura di migrazione, più un risarcimento fino a 2.000 euro (pretesa in seguito rinunciata).

Il Tribunale declina la propria competenza, rinviando il fascicolo al Giudice di Pace, ma la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. 

Perché? 

La Cassazione ha deciso in tal senso, applicando due principi chiave:

a.- Cumulo di domande con valore indeterminabile: Le richieste formulate dall'attore non possono essere considerate come "accessorie" tra loro. 

Nel caso di specie, la domanda del consumatore ha:

1.- un accertamento della cessazione del rapporto contrattuale (richiesta con valore indeterminato);

2.- richiesta di condanna al "facere" verso la compagnia telefonica per completare la migrazione ad altro operatore (altra domanda con valore indeterminabile);

3.- condanna alla restituzione della somma versata (richiesta con valore determinato).

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., le varie domande devono essere considerate tutte assieme, cumulandosi, così determinato un valore che eccede i limiti del Giudice di Pace (art. 14 c.p.c.) con competenza del Tribunale.


b.- Competenza "congelata" alla domanda iniziale: La rinuncia parziale in corso di causa della restituzione della somma di denaro non sposta la competenza (artt. 5 e 10 c.p.c.), altrimenti l'attore potrebbe manipolarla strategicamente a suo piacimento.

Cosa significa per i consumatori? Se state litigando per una migrazione telefonica fallita – un problema comune, con bollette gonfiate e ritardi – puntate al Tribunale se la domanda è "complessa". 

Non riducete il valore rinunciando a risarcimenti per "scendere" al GdP: la competenza resta dove l'avete posta all'inizio. Questo rafforza la vostra posizione contro le compagnie telefoniche, specialmente con l'Agcom che fissa indennizzi fino a 2.000 euro per disservizi.

La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Roma e condannato la compagnia telefonica alle spese (2.500 euro + accessori). 

Di seguito, la sentenza della Cassazione n. 11460/2020 

sabato 28 marzo 2026

L’oro vola ma attenti alle trappole. Beppe Scienza: “Il prezzo è totalmente imprevedibile”

Fonte: La Stampa
23 febbraio 2026
L’oro torna sopra i 5mila dollari l’oncia e tutti si chiedono come interpretare rialzi e ribassi. Beppe Scienza, matematico e docente all’Università di Torino, da anni invita i risparmiatori alla prudenza e lo ha fatto anche nel suo ultimo libro: “Oro: Bene rifugio o trappola?”, pubblicato da Ponte delle Grazie.

Come bisogna interpretare i continui record delle quotazioni dell’oro?

«L’aumento del prezzo è certamente legato alle preoccupazioni politiche e monetarie. Anche se i tassi di interesse non sono più particolarmente bassi, l’oro continua a essere visto come uno strumento di protezione. Non si tratta di speculazione nel senso di manipolazione dei prezzi, ma piuttosto del risultato delle convinzioni e dei timori degli investitori. I principali fattori di spinta sono stati negli ultimi due anni la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche globali, comprese le preoccupazioni per potenziali conflitti con l’Iran».

Chi sono i principali acquirenti di oro in questo momento?

«Le banche centrali e i privati. Le banche centrali acquistano oro per diversificare le riserve valutarie, mentre i privati lo comprano sia in un’ottica speculativa che con obiettivi di sicurezza personale».

Questo è un buon momento per acquistarlo?

«È difficile dirlo con certezza. Non è possibile prevedere se tra un anno il prezzo dell’oro sarà di nuovo sopra i 5mila dollari l’oncia o tornerà in area 3mila. Storicamente, i momenti migliori per investire in oro sono stati quelli di grande incertezza. Attualmente viviamo un periodo di forte tensione geopolitica, ma la decisione dipende dagli obiettivi individuali dell’investitore. Se le tensioni geopolitiche dovessero continuare o intensificarsi, è probabile che il prezzo continui a salire».

Lei ha scritto un libro mettendo in guardia i lettori sul fatto che l’oro è un bene rifugio ma può essere una trappola. Cosa significa?

«È considerato un bene sicuro contro l'inflazione. Tuttavia, a volte può essere una trappola: uno lo compera, poi il prezzo incomincia a scendere, e se lo tiene perché non vuole realizzare la perdita. Bisogna stare attenti a questa dinamica psicologica quando si investe in oro».

I titoli di Stato sono un’alternativa per chi cerca un bene rifugio?

«Dipende da cosa si intende per “rifugio”. Se si parla di difesa dall’inflazione, allora i titoli indicizzati all’inflazione, come alcuni buoni postali e alcuni titoli di Stato, sono efficaci. Se invece si intende protezione in caso di un grande crack finanziario o chiusura delle borse, allora l’oro può avere senso come estrema ratio. In quest’ultimo scenario, l’oro fisico diventa rilevante perché rappresenta un bene reale estraneo al mercato finanziario».

Quali sono gli strumenti migliori per investire in oro?

«La risposta dipende dagli obiettivi. Se lo scopo è la speculazione, è meglio utilizzare strumenti finanziari come gli Exchange Traded Commodities (Etc) o i futures sull’oro, che permettono di entrare e uscire rapidamente dal mercato a costi molto bassi. Per sicurezza psicologica, se si vuole avere qualcosa di tangibile, che si può toccare con mano, allora ha senso acquistare oro fisico. In questo caso, è consigliabile preferire le monete d’oro (come le sterline e i marenghi) piuttosto che i lingotti, perché sono più facili da vendere e sono più facilmente riconoscibili i falsi».

Quali sono i vantaggi? 

«L’oro fisico ha un vantaggio quasi unico: è una riserva di valore anonima e non tracciabile, come le banconote. Questo aspetto interessa alcune persone per ragioni di privacy e sicurezza. A differenza dei conti correnti o dei titoli nominativi, l’oro fisico può essere trasferito senza lasciare traccia. Questo è particolarmente rilevante in scenari di crisi estrema - così per esempio, la Russia non rischia di perdere il proprio oro fisico come invece è successo con i titoli registrati presso banche straniere che possono essere congelati».

domenica 22 marzo 2026

Superbonus 110% e crediti fiscali inesistenti: cosa cambia dopo le Sezioni Unite (e cosa devono sapere davvero i condomìni)

Questa domenica usciamo dai nostri soliti temi, ma vogliamo segnalare un recente intervento della Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite che è intervenuta in un argomento molto delicato che ha riguardato molti di noi: il Superbonus 110%.

Non sono pochi i casi di proprietari di casa o condomini che abbiano sottoscritto contratti di ristrutturazione dell'immobile con il superbonus 110% e si siano trovati, in seguito, con opere non eseguite, o eseguite non a regola d'arte, o con impalcature rimaste abbandonate e che in seguito devono rivolgersi altrove per l'esecuzione delle opere rimanenti.

Molte sono le società che, nel periodo del Superbonus, si sono inventate come esperte in materia edilizia e, in seguito, sono scomparse e/o fallite.

Ma quali sono le conseguenze penali che intervengono nel caso di Superbonus?

A questo primo quesito ne segue un altro che migliaia di proprietari e amministratori di condominio si stanno ponendo: chi ha aderito al Superbonus 110% può avere responsabilità penali se i lavori non sono stati completati o risultano irregolari?

La recente presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali, soprattutto nei casi di crediti fiscali generati attraverso fatture o attestazioni non corrispondenti alla realtà.

Il recente intervento della Suprema Corte si è reso necessario per consentire a tutti coloro che sono interessati da questa problematica, non solo per i magistrati e operatori del diritto, ma anche per i consumatori coinvolti — spesso inconsapevolmente — in cantieri problematici di comprendere cosa potrebbe accadere loro. Vediamo alcuni importanti punti.


- Cosa ha stabilito la Cassazione sul Superbonus

Occorre premettere che la Corte di Cassazione è dovuta intervenire a causa di un evidente  contrasto tra Procure chiamate a decidere numerosi casi di Superbonus, e che ha riguardato  la qualificazione penale delle frodi legate ai bonus edilizi.

Le pratiche contestate riguardano:

  • lavori mai eseguiti;
  • stati avanzamento lavori (SAL) non reali;
  • asseverazioni tecniche false;
  • fatture per opere solo parzialmente realizzate.

Un primo orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito ha configurato queste condotte con il reato indebita percezione di erogazioni pubbliche, un reato meno grave, mentre secondo un altro orientamento, i comportamenti illegali di cui trattasi devono essere inquadrati come episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno voluto fare chiarezza sul punto, stabilendo che la creazione di un credito d’imposta inesistente attraverso documentazione falsa integra la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Questo passaggio della Cassazione è decisivo perché le conseguenze collegate sono più gravi per gli autori di questo tipo di reato, per il quale sono previste pene più elevate, senza voler dimenticare la maggiore severità investigativa.

Un altro elemento che non deve essere ignorato riguarda il momento in cui il reato si considera consumato, in quanto con la truffa l'illecito si considera come già perfezionato quando nasce il credito fiscale fittizio, anche se non è ancora stato utilizzato o monetizzato.

Ricordiamo che questo tipo di reato mira a tutelare il patrimonio dello Stato dalle condotte che, attraverso artifizi e raggiri, vogliono sottrarli con un ingiusto profitto in favore dell'autore.


- La Cassazione e gli effetti sui condomìni

Chi ha avuto a che fare con il modello operativo del Superbonus 110% sa bene che di solito le aziende lo hanno proposto con la formula “chiavi in mano”, ove la società appaltatrice propone tutti i servizi per la realizzazione dell'opera e quindi, progettazione, assistenza fiscale, esecuzione delle opere previste, cessione del credito.

Ed ecco che nei condomini si propongono figure note, quali:

1. il general contractor;

2. il tecnico asseveratore;

3. l'intermediario finanziario.

In questo contesto assume rilievo anche il ruolo dell'amministratore a cui i proprietari dei singoli alloggi (i condomini) autorizzano per la firma degli accordi e per seguire i lavori attraverso la delibera assembleare.

E' chiaro che nel momento in cui emergono irregolarità, anche nei condomini sorge il timore di essere coinvolti penalmente, conseguenti alle varie firme dei documenti e che fa credere di una partecipazione attiva all'illecito. 

Occorre subito osservare che la firma di un documento non significa automaticamente commettere un reato, o comunque esserne parte, in quanto nel diritto penale italiano non esiste una responsabilità automatica del beneficiario del bonus.

Per ipotizzare un concorso nella truffa occorre dimostrare:

  • la consapevolezza della falsità dei lavori;
  • oppure una partecipazione concreta alla costruzione fraudolenta del credito fiscale.

Molti condomìni hanno agito affidandosi alle competenze di professionisti abilitati e imprese specializzate.

La semplice firma su documenti predisposti da tecnici o amministratori, quindi, non basta per configurare responsabilità penale.

Quando può nascere un rischio per il condomino?

Un profilo di responsabilità potrebbe emergere a carico del condomino solo in presenza di elementi specifici, laddove sia accertato che il cantiere era chiaramente fermo o inesistente; il condomino firmatario era consapevole della mancata esecuzione dei lavori; la sottoscrizione serviva deliberatamente a far maturare il credito fiscale.

Si tratta di situazioni che richiedono prove concrete e non semplici sospetti e quindi necessitano di una investigazione accurata e con elementi probatori molto definiti.

La verità è che molti proprietari sono prima di tutto danneggiati e devono affrontare problemi rilevanti, quali:

- lavori incompleti;

- immobili difficili da vendere;

- contestazioni fiscali;

- responsabilità contrattuali verso imprese fallite o irreperibili.

Non è raro che i proprietari risultino vittime di sistemi organizzati costruiti da operatori professionali e la decisione delle Sezioni Unite mira soprattutto a colpire chi ha creato e commercializzato crediti inesistenti, non chi ha aderito in buona fede a un intervento edilizio.


- Superbonus e responsabilità: cosa devono sapere oggi i consumatori

In conclusione, è comprensibile che oggi molti condomìni vivano una fase di incertezza, anche perché si diffondono le notizie di indagini, sequestri, cantieri bloccati. 

E coloro che hanno semplicemente votato una delibera o firmato un verbale teme di essere trascinato in vicende più grandi di lui.

Ma la decisione delle Sezioni Unite, però, manda anche un messaggio chiaro: la responsabilità penale non si presume, si prova.

Chi ha agito in buona fede, affidandosi a tecnici abilitati e imprese strutturate, non diventa automaticamente parte di una frode solo perché il sistema si è rivelato irregolare. Diverso è il caso di chi abbia consapevolmente partecipato alla creazione di crediti inesistenti — ma si tratta di ipotesi che devono essere dimostrate con precisione.

Per questo oggi è fondamentale non farsi guidare dal panico, ma dalla documentazione:

⇒ conservare verbali e contratti;

⇒ verificare le asseverazioni;

⇒ ricostruire con attenzione il percorso decisionale del condominio.

Informarsi, tutelarsi e pretendere trasparenza resta la strada più efficace per affrontare eventuali criticità con lucidità e consapevolezza.

Qui di seguito l'intervento della Cassazione Penale a Sezioni Unite 

sabato 21 marzo 2026

venerdì 20 marzo 2026

Successione - nuovo modello e l'autoliquidazione dell'imposta

Ci capita, di tanto in tanto, di uscire dal nostro "giardino" e trattare argomenti che, all'apparenza, sono lontani da questo blog, ma che possono comunque interessare i nostri lettori.

Ed ecco che vogliamo dedicare alcune righe alle novità introdotte in materia di successione con il Decreto Legislativo 18 settembre 2024 n. 139 ed entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2025.

Si tratta di alcune novità, in primo luogo la dichiarazione di successione, ove l'erede viene chiamato ad essere protagonista della dichiarazione, fino al punto di introdurre il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione.


1.- Cosa cambia nella dichiarazione telematica

Con il nuovo sistema il contribuente presenta la dichiarazione telematica, calcola l’imposta e procede direttamente al pagamento.

  • prima: calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate
  • dopo il 2025: calcolo effettuato dal contribuente

Quali sono i vantaggi con questa novità?

  • procedure più veloci
  • maggiore trasparenza
  • digitalizzazione dei servizi fiscali

Quali sono gli aspetti critici che si sono riscontrati dal 2025?

  • rigidità del programma telematico
  • possibili errori bloccanti nella dichiarazione
  • responsabilità del contribuente nel calcolo dell’imposta
  • dubbi sull'applicazione di alcune agevolazioni fiscali

Schema riassuntivo

Prima Dopo il 2025
Calcolo imposta da parte dell’Agenzia Calcolo effettuato dal contribuente
Maggiore attesa per la liquidazione Pagamento immediato
Errori verificati successivamente Errori bloccanti durante la compilazione

lunedì 16 marzo 2026

Ascensore in condominio: chi decide, chi paga e quali sono i diritti dei condomini

All’interno della vita condominiale, l’ascensore è uno dei temi che genera più discussioni tra i condomini, molto spesso originate dalla non conoscenza in merito a chi deve pagare, se è obbligatorio installarlo, cosa succede se qualcuno non lo usa o non paga, e quale sia la responsabilità dell’amministratore.

Per tale ragione, abbiamo deciso di proporre un breve intervento finalizzato a fare chiarezza su questo aspetto del condominio, avendo verificato che molte liti nascono da informazioni parziali o errate (i famosi falsi miti).

Non abbiamo la presunzione di affrontare tutte le specifiche questioni che coinvolgono l’ascensore condominiale, ma cercheremo di analizzare, in modo semplice ma corretto, la disciplina dell’ascensore in condominio, alla luce del Codice civile, delle norme speciali e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

 

1. L’ascensore è sempre una parte comune?

Come è noto, il condominio è caratterizzato da beni che appartengono a tutti i proprietari: scale, androne, cortile, tetto, ossia le c.d. “parti comuni”.

L’ascensore, quando serve più appartamenti, è normalmente una parte comune, al pari delle scale o della porta di accesso al condominio.

E quindi l’ascensore diventa parte comune:

  • appartiene a tutti i condomini che ne sono serviti;
  • le decisioni su installazione, manutenzione e spese spettano all’assemblea;
  • le spese vanno ripartite secondo criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento.

Occorre osservare, infine, che se l’edificio ha più scale, ciascun gruppo di condomini paga solo l’ascensore che serve la propria scala: si parla in questo caso di condominio parziale.

 

2. Installare un ascensore dove non c’è: quando è possibile

2.1 L’ascensore come “innovazione”

Se l’edificio è privo di ascensore sin dalla sua costruzione, la realizzazione voluta e votata in seguito, deve essere considerata una innovazione: un’opera nuova che migliora l’uso delle parti comuni.

Osserviamo sin da subito che il nostro quadro normativo consente questo tipo di innovazione, ponendo dei limiti:

a.- non devono compromettere la stabilità o la sicurezza dell’edificio;

b.- non devono rendere inservibili parti comuni per altri condomini (ad esempio impedire l’accesso a locali o passaggi).

L’installazione dell’ascensore deve essere oggetto di assemblea condominiale ove vi sia il voto positivo di una maggioranza qualificata, ovvero due terzi dei millesimi dei presenti.

2.2 Ascensore e barriere architettoniche: regole più favorevoli

Esiste, però, un caso particolare ove le regole previste in materia sono derogate, ossia laddove l’ascensore sia destinato all’eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche.

In questi casi, la disciplina relativa al voto condominiale dispone che:

-       basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi;

-       il condomino interessato può chiedere la convocazione dell’assemblea;

-       se l’assemblea non decide o respinge la proposta, in certi casi il singolo può installare l’ascensore a proprie spese, rispettando sicurezza e diritti altrui.

In questi casi, si parla di solidarietà condominiale, così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza creatasi in materia, la quale ha progressivamente introdotto il diritto alla mobilità e all’accesso all’abitazione delle persone con disabilità, considerando questa posizione giuridica come meritevole di tutela rafforzata.

domenica 15 marzo 2026

sabato 14 marzo 2026

IMU 2026: cosa cambia davvero per i proprietari (e come evitare brutte sorprese)

Il 2026 porta con sé modifiche importanti alla disciplina dell’IMU che incidono direttamente sulle tasche dei contribuenti e che, a seguito di alcune richieste provenienti dai lettori del blog, cerchiamo di trattare con questo nostro intervento. 

Le novità derivano dal decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 novembre 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 novembre: un intervento che mira a rendere più uniforme il sistema, ma che lascia ancora ampi margini di scelta ai Comuni.


    a.- Seconda casa: sconti possibili, ma non garantiti

La novità legislativa che ha sollevato più perplessità e discussioni  riguarda le cosiddette “case a disposizione”, cioè gli immobili:

  • non oggetto di contratto di locazione/affittato;
  • non concessi in comodato a titolo oneroso o gratuito;
  • utilizzati solo occasionalmente (tipicamente casa vacanze al mare o in montagna)

Da questo punto di vista, il decreto consente ai Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 50%, ma attenzione, non si tratta di uno sconto automatico, ma di una scelta lasciata alla discrezione dell'amministrazione locale.

Ogni amministrazione comunale decide autonomamente se applicarlo oppure no, valutando le proprie entrate di bilancio. Questo significa che:

  • due immobili identici possono essere tassati diversamente anche a pochi chilometri di distanza;
  • nei centri turistici, dove l’IMU sulle seconde case rappresenta una voce rilevante di entrata, le riduzioni potrebbero non essere applicate.
  • Come verrà verificata la “casa a disposizione”

I Comuni potranno utilizzare criteri concreti per accertare l’effettivo utilizzo dell’immobile, tra cui:

⇒ consumi di luce, acqua e gas;

⇒ presenza di arredi;

⇒ utilizzo stagionale.

Un sistema simile a quello già utilizzato per la TARI, dove assume rilievo la politica gestionale locale e il getto tributario che ogni amministrazione comunale può ottenere dalle tasse sugli immobili.

Occorre ricordare che sono esclusi dagli sconti gli immobili locati, anche per affitti brevi o turistici.


b.- Immobili inagibili: più tutele per i proprietari

Arrivano novità favorevoli anche per chi possiede immobili inutilizzabili, in quanto l'intenzione dell'Esecutivo è quella di meglio considerare questo tipo di situazioni, non limitando questa agevolazione alle sole calamità naturali come accaduto in passato. 

Dal 2026 i sindaci potranno riconoscere riduzioni — fino all’azzeramento dell’imposta — anche quando l’inagibilità deriva da:

- gravi problemi strutturali;

- infiltrazioni importanti;

- cedimenti;

- altre situazioni che impediscono concretamente l’uso dell’abitazione.

Cosa serve per ottenere lo sconto? Non basta una semplice dichiarazione, ma occorre presentare:

- perizia tecnica di un professionista abilitato -

- certificazione comunale oppure documentazione equivalente -

Vi consigliamo, da questo punto di vista, di raccogliere la documentazione con anticipo evita ritardi o rigetti della richiesta.

Rimane invece confermata una tutela significativa: esenzione totale per gli immobili occupati abusivamente, quando il proprietario non può disporne.

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