Esiste una vera differenza tra il consumatore e il piccolo imprenditore/professionista? a rigor di logica, la risposta è affermativa, ma molto spesso questi ultimi che si avvalgono dei medesimi servizi dei consumatori si trovano in una posizione di svantaggio.
Immagina di essere il titolare di un piccolo bar. Hai acceso un mutuo, firmato un contratto di locazione, comprato attrezzature a rate. Una notte scoppia un incendio: il locale viene devastato, l’attività si ferma. Tutto sembra partire da un misuratore fiscale, il registratore di cassa che usi per battere gli scontrini.
Fai quello che farebbe chiunque: ti rivolgi a un avvocato e valuti di chiedere i danni a chi ha prodotto quell’apparecchio. Nella tua testa c’è un’idea semplice: “Se il prodotto era difettoso e mi ha rovinato il bar, ci saranno le tutele dei consumatori, no?”.
Ed invece no!
La sentenza del Tribunale di Catanzaro oggetto del nostro commento domenicale conferma che il piccolo imprenditore (il barista nel caso di specie), non merita lo stesso trattamento di un consumatore, ed apre ad una valutazione che deve essere ragionata da parte del barista: la tutela deve essere costruita subito, alla firma del contratto.
Il barista, protagonista della vicenda trattata dal giudice calabrese, non può giovarsi delle tutele del consumatore perché dal punto di vista giuridico è un imprenditore, sia pure piccolo, e non può trovare applicazione il Codice del Consumo.
Questa distinzione non nasce solo dal diritto italiano: affonda le radici nel diritto dell’Unione europea, che da anni costruisce norme “rinforzate” per chi agisce come consumatore, ma non estende in automatico la stessa protezione a chi usa i beni per fare impresa.
- Chi è il consumatore, chi è il piccolo imprenditore (secondo UE e Italia)
Nel linguaggio comune, “consumatore” è chi acquista qualcosa. Nel linguaggio giuridico europeo e italiano, invece, il consumatore è una figura molto precisa:
- è sempre una persona fisica;
- agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Questa definizione, che troviamo nelle direttive europee e che il Codice del Consumo ha recepito quasi alla lettera, è costruita su un’idea: il consumatore è la parte più debole in termini di informazione, potere contrattuale, capacità di valutare rischi e clausole.
Per questo, a livello UE, gli si riconoscono diritti particolari (informazioni precontrattuali, recesso, tutele sulla garanzia, responsabilità per prodotti difettosi, foro del consumatore, ecc.).
Di fronte a lui sta il professionista, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività economica.
Questa categoria non comprende solo le multinazionali, ma anche chi ha un’attività minuscola: il bar all’angolo, il parrucchiere, l’artigiano, il medico di base, l’avvocato, il piccolo e-commerce.
E quindi, la persona fisica che opera un acquisto per la propria attività professioniale/lavoro, agli occhi del diritto europeo non sei più consumatore, ma professionista che non può accedere alle tutele previste in favore del contraente debole....perché non viene considerato debole anche se in realtà non ha un gran potere contrattuale con la controparte.
Nel caso del prodotto acquistato dal barista per il proprio esercizio, il ragionamento è quasi automatico:
- il bene è stato acquistato e utilizzato solo per l’attività del bar;
- serve a emettere scontrini, adempiere obblighi fiscali, gestire gli incassi;
- è integrato nella struttura dell’impresa, non è un oggetto da salotto.
E per tale ragione, il giudice, coerentemente con la logica UE e italiana, guarda allo scopo per cui il bene è usato e conclude: qui non c’è un privato che compra un registratore “per casa”, ma un imprenditore che lo usa per la sua azienda. Quindi niente qualifica di consumatore.
- Perché l’Unione europea non estende le stesse tutele alle imprese, anche se piccole
La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di vivace discussione in ambito europeo, in quanto più di qualcuno osserva: “Ma il barista non è più forte di una grande società. Perché non trattarlo come un consumatore?”.
La risposta, per quanto possa sembrare dura, sta nella scelta di fondo del diritto europeo. Le direttive sul consumo – dalla vendita di beni alla responsabilità da prodotto difettoso, fino ai contratti a distanza e alle pratiche commerciali scorrette – hanno un obiettivo molto circoscritto: riequilibrare il rapporto tra cittadino-consumatore e professionista.
Tra due operatori economici, invece, anche se uno è minuscolo e l’altro enorme, il diritto UE e quello nazionale di solito preferiscono non introdurre protezioni “paternalistiche”. L’idea è che l’impresa, per quanto piccola, abbia una maggiore capacità di informarsi e organizzarsi; accesso – almeno in teoria – a consulenti, assicurazioni, strumenti di gestione del rischio; la possibilità di negoziare (magari male, ma comunque con una consapevolezza “professionale”).
Ecco perché molte direttive europee sui consumatori specificano espressamente che si applicano solo quando il contraente agisce per scopi estranei all’attività professionale. Se compri un computer per la tua ditta individuale, per Bruxelles tu sei dal “lato professionista”, non dal lato consumatore, anche se sei solo e lavori in un sottoscala.
- Il danno all’impresa non è lo stesso del danno alla vita privata
C’è poi un’altra distinzione che la sentenza richiama in filigrana e che emerge chiaramente nella dottrina e nella giurisprudenza: che tipo di danno stai subendo?
Le regole europee e nazionali sulla responsabilità da prodotto difettoso sono state pensate soprattutto per casi in cui:
- un prodotto difettoso causa danni alla persona (lesioni, morte);
- oppure danneggia beni di uso privato (per esempio, esplode un elettrodomestico e rovina l’arredamento di casa).
Se invece il prodotto difettoso colpisce direttamente l’attività economica – come nel caso del barista affrontato dal Tribunale di Catanzaro: incendio del locale, danni alle attrezzature del bar, perdita di incassi, canoni di affitto pagati per un luogo inutilizzabile – il diritto tende a considerare questi pregiudizi come danni commerciali.
E i danni commerciali, per impostazione di sistema, non rientrano nel cuore della protezione consumeristica, ma vengono governati in via principale dalle regole generali del codice civile (responsabilità contrattuale o extracontrattuale).
E' evidente che il danno contestato dal barista consiste in un pregiudizio che rientra nella dimensione di impresa, ovverosia a rimetterci non è il “privato cittadino” nella sua sfera personale, ma il titolare nella sua veste di operatore economico.
Anche per tale motivo la scelta del giudice è quella di non affrontare la vicenda utilizzando l'insieme delle tutele previste dal Codice del Consumo e di chiedere al barista di muoversi sul terreno, più accidentato, del diritto comune.
- Cosa comporta, concretamente, non essere consumatore
Dire che un soggetto non è consumatore non è solo una questione di etichetta. Ha ricadute pratiche pesanti, che la vicenda del barista mette in evidenza.
Se non sei un consumatore, nelle controversie legate a prodotti difettosi e beni di consumo non puoi contare sulle regole di garanzia legale più favorevoli, con maggiori tutele in tuo favore.
E quindi, il piccolo imprenditore deve, in primo luogo, prevedere i possibili danni che possono occorrere ai beni strumentali connessi alla propria attività e "creare" il sistema di tutele in modo preventivo e contrattuale, senza contare sulla tutela legale del consumatore.
E questo perché sei sei un piccolo imprenditore che usa il prodotto per lavorare, molte di queste garanzie speciali non scattano.
Nel caso del barista deciso dal Tribunale di Catanzaro, questo significa, per esempio:
- dover dimostrare in modo pieno e rigoroso che il prodotto era difettoso;
- provare che proprio quel difetto ha causato l’incendio (con perizie tecniche forti, meglio se discusse in contraddittorio in giudizio);
- dimostrare in modo preciso e documentato tutti i danni subiti (lucro cessante, danno emergente, costi sostenuti);
- fare i conti con eventuali clausole contrattuali che limitano la responsabilità del venditore o del produttore, clausole che in un contratto con un consumatore sarebbero spesso nulle, ma tra professionisti possono essere valide.
Nel processo di Catanzaro, il giudice rileva proprio queste carenze: il presunto produttore non è neppure identificato con sicurezza, la prova tecnica dell’origine dell’incendio è debole e parziale, la quantificazione dei danni è poco supportata da dati oggettivi.
In un contesto “consumeristico” qualche margine di protezione in più ci sarebbe stato, ma qui il barista è trattato come imprenditore a tutti gli effetti.
Dire che i piccoli imprenditori non hanno le tutele dei consumatori non significa che siano senza difesa. Significa che la loro protezione passa, come anticipato in precedenza, da altri strumenti:
- la responsabilità contrattuale verso il venditore (per vizi della cosa, per inadempimento delle obbligazioni di consegnare un bene idoneo all’uso pattuito);
- la responsabilità extracontrattuale verso il produttore o altri soggetti della filiera, se si riesce a dimostrare un fatto illecito che ha causato il danno;
- la contrattazione più accorta delle clausole (garanzie estese, esclusioni di certe limitazioni, assistenza post-vendita, ecc.);
- la copertura assicurativa specifica per rischi di incendio, danni indiretti, fermo attività.
La scelta dell’Unione europea è quella di concentrare la normativa “speciale” sul consumatore, lasciando alle legislazioni nazionali e al diritto comune la regolazione dei rapporti tra imprese, piccole o grandi che siano.
L’Italia si è adeguata a questo schema: il Codice del Consumo recepisce le direttive e riserva il suo arsenale protettivo a chi agisce fuori dall’attività economica.
In questo senso, la sentenza del Tribunale di Catanzaro non è un’eccezione ma l’ennesimo tassello di un mosaico europeo: protezione forte per il consumatore nella sua vita privata, diritto comune – più severo – per chi opera, anche in piccolo, nel mercato
Tribunale di Catanzaro - sentenza n. 87/2026






