Quando un consumatore chiede un finanziamento, spesso l'attenzione si concentra sulla rata mensile: quanto dovrò pagare ogni mese? È una domanda importante, ma non è l'unica, in quanto il vero costo di un finanziamento non si misura soltanto nell'importo della rata.
Occorre considerare interessi, commissioni, spese, eventuali servizi accessori e, soprattutto, il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che consente di avere una rappresentazione più completa del costo complessivo del credito.
È proprio per rendere più trasparente questo mercato e rafforzare la posizione del consumatore che si inserisce il nuovo Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.
Il provvedimento modifica il precedente decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e adegua la disciplina della trasparenza alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD2.
- Che cos'è il credito ai consumatori?
Prima di esaminare le novità, è utile chiarire cosa si intende per credito ai consumatori.
In termini generali, consiste nei finanziamenti concessi a una persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.
Ne fanno parte, ad esempio, il prestito personale, il finanziamento per acquistare un'automobile o un elettrodomestico, il finanziamento collegato all'acquisto di una vacanza, alcune forme di apertura di credito e le carte di credito con rimborso rateale.
La disciplina del credito ai consumatori non serve soltanto a stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel contratto, rivestendo, invece, una funzione è molto più ampia per la tutela del contraente debole e la garanzia dei mercati.
Sotto questo profilo, le nuove regole spingono il professionista (ad esempio, la banca) a mettere il consumatore nella posizione di poter conoscere il costo del finanziamento prima di sottoscriverlo, confrontare offerte diverse e comprendere le conseguenze economiche dell'operazione.
A questa esigenza di trasparenza si affianca quella della prevenzione del sovraindebitamento, sicchè il finanziatore è onerato, tra l'altro, a verificare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito.
Cos'è il merito creditizio? il merito creditizio è la valutazione che banche e finanziarie effettuano per stabilire se una persona sarà in grado di restituire regolarmente il denaro richiesto in prestito, rispettando le scadenze delle rate.
Per determinarlo, gli istituti analizzano il reddito del richiedente, le sue spese abituali e gli eventuali debiti già in corso.
Un ruolo importante lo gioca anche la storia creditizia passata: chi ha sempre pagato puntualmente ottiene una valutazione migliore, mentre eventuali segnalazioni come cattivo pagatore possono ridurre le possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.
Il nuovo quadro normativo rafforza proprio questi due pilastri: informazione consapevole e concessione responsabile del credito.
- La nuova disciplina nasce dalla direttiva europea CCD2
Il decreto CICR non rappresenta una riforma isolata, in quanto questa riforma prende le mosse dalla direttiva (UE) 2023/2225, che ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.
La nuova disciplina europea ha ampliato e aggiornato la tutela, tenendo conto anche dell'evoluzione del mercato: finanziamenti digitali, nuove modalità di pagamento, vendita a distanza e forme di credito di importo contenuto.
In Italia il recepimento della direttiva ha comportato la modifica del Testo Unico Bancario, attraverso il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212.
Il decreto CICR del 9 luglio 2026 costituisce quindi uno dei passaggi attuativi necessari per rendere operativa la nuova disciplina della trasparenza.
Ed è significativo che il decreto stesso affidi alla Banca d'Italia numerosi compiti di attuazione: dalla disciplina delle informazioni precontrattuali ai criteri di valutazione del merito creditizio, fino alle informazioni da inserire nei contratti.
- Più trasparenza: non basta più un contratto formalmente completo
Una delle novità più interessanti riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni al consumatore.
Il decreto stabilisce espressamente che finanziatori e intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
Le informazioni e i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore devono essere gratuiti e personalizzati.
Ma soprattutto, quando sono contenuti in documenti, devono essere predisposti in modo da garantire:
- leggibilità grafica;
- semplicità sintattica;
- chiarezza lessicale;
- logicità della struttura;
- coerenza con lo strumento utilizzato per comunicare.
La trasparenza, quindi, non può ridursi alla semplice presenza di tutte le informazioni richieste dalla legge, ossia un documento può essere formalmente completo ma sostanzialmente incomprensibile.
La nuova disciplina muove invece verso una concezione della trasparenza effettiva, nella quale il consumatore deve essere messo concretamente nelle condizioni di comprendere ciò che sta sottoscrivendo.
- Stop alla pubblicità che presenta il finanziamento come una soluzione finanziaria
È probabilmente questa una delle novità più facilmente percepibili dal consumatore che si trova di fronte alla richiesta di un prestito personale.
Il nuovo articolo 4 del decreto stabilisce che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato:
«Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro»
Quando una pubblicità contiene il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, devono inoltre essere indicate le informazioni di base richieste dalla normativa.
Tali informazioni devono essere presentate in primo piano, in modo chiaro, conciso, leggibile e non ingannevole, attraverso un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il finanziamento pubblicizzato.
Le informazioni devono essere adattate anche ai limiti tecnici degli strumenti utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili.
E c'è una regola particolarmente importante: nessuna voce della pubblicità può avere maggiore evidenza del TAEG.
In altre parole, non dovrebbe più essere possibile costruire una pubblicità nella quale la rata o il tasso promozionale occupano tutto lo spazio visivo mentre il costo complessivo del finanziamento rimane relegato in secondo piano.
Allo stesso tempo, il credito non può essere presentato come un modo per migliorare la situazione finanziaria e quindi il finanziamento, e la sua pubblicità anche da parte del funzionario, non può essere presentato, o incoraggiato, come forma di miglioramento della situazione finanziaria del consumatore.
È inoltre vietato suggerire falsamente che il credito costituisca un sostituto del risparmio, che comporti un aumento delle risorse finanziarie disponibili o che possa migliorare il tenore di vita del consumatore.
Il messaggio è chiaro: un finanziamento non è reddito e non è risparmio.
È denaro che viene messo a disposizione oggi e che dovrà essere restituito, normalmente pagando un costo.
- Merito creditizio: il finanziatore deve valutare anche l'interesse del consumatore
Un'altra novità di grande rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio che già abbiamo descritto in precedenza.
Come anticipato, prima della conclusione del contratto, il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, ma il nuovo decreto aggiunge un elemento particolarmente significativo: questa valutazione deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore.
La finalità non è quindi soltanto quella di proteggere la banca o la finanziaria dal rischio che il cliente non restituisca il denaro.
La valutazione deve contribuire anche a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e il rischio di sovraindebitamento.
La Banca d'Italia dovrà specificare i fattori pertinenti e le modalità di svolgimento della verifica.
- Anche le banche dati sul credito entrano nella nuova disciplina
Il decreto interviene anche sull'accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio, poiché la normativa comunitaria dispone che i finanziatori degli altri Stati membri dell'Unione europea devono poter accedere alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto ai finanziatori italiani.
Il decreto precisa però espressamente che questa disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
- Le informazioni prima del contratto diventano ancora più importanti
Il punto centrale, che di seguito affronteremo anche sotto il profilo della responsabilità dell'intermediario che non rispetta la regola, è di consentire al consumatore di arrivare alla firma del contratto adeguatamente informato senza sapere che cosa sta acquistando.
La Banca d'Italia dovrà definire criteri, modalità e contenuti delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.
Queste informazioni devono consentire di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e le loro principali caratteristiche.
I chiarimenti devono inoltre consentire al consumatore di valutare se il contratto e gli eventuali servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze.
La tutela del consumatore non può quindi essere concentrata soltanto sul momento della firma.
Il momento decisivo è quello precedente alla conclusione del contratto, quando il consumatore può ancora confrontare offerte, valutare alternative e decidere se indebitarsi.
- E i piccoli finanziamenti? esclusa la tutela del consumatore per credito < 200,00 euro
La nuova disciplina prevede anche alcune esclusioni, in quanto non si aplica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, ai contratti nei quali non siano previsti interessi o altri oneri, salvo alcune spese limitate in caso di ritardo, e a determinate operazioni con rimborso entro tre mesi e commissioni non significative.
Il decreto precisa inoltre che, per verificare la soglia dei 200 euro, devono essere considerati anche eventuali crediti frazionati attraverso più contratti quando questi siano riconducibili alla medesima operazione economica.
- Quando entreranno effettivamente in vigore le nuove regole?
Il decreto prevede un periodo di adeguamento consentendo alle banche di adeguarsi entro il 20 novembre 2026.
Se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entreranno in vigore dopo tale data, l'adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.
Fino alla scadenza del periodo di adeguamento continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e quelle della Banca d'Italia già vigenti.
Per i contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il decreto prevede l'applicazione delle nuove disposizioni nei limiti stabiliti dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.
- La banca viola le norme comportamentali: quale responsabilità?
La questione è sempre la stessa: se la banca (intermediario finanziario) non rispetta queste norme, quali sono le conseguenze?
Le norme previste dal decreto si collocano su due piani temporali diversi rispetto alla conclusione del contratto, e questo incide direttamente sul tipo di responsabilità configurabile in caso di violazione da parte della banca.
Per un aiuto concreto, proponiamo il seguente schema per distinguere se la violazione del dovere informativo avviene prima o dopo la conclusione del contratto
| Fase | Norme del D.M. | Tipo di responsabilità |
|---|---|---|
Pre-negoziale (pubblicità, informazioni prima della firma) |
art. 4 (annunci pubblicitari), art. 5 (informazioni generali/personalizzate, chiarimenti adeguati), art. 6 (merito creditizio) | Precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.) Contrattuale (art. 1218 c.c.) |
Esecutiva (durante la vita del rapporto) |
art. 8 (contenuto del contratto e comunicazioni periodiche, art. 125-bis TUB), art. 11 (sconfinamento, art. 125-octies TUB) | Contrattuale (art. 1218 c.c.) |
Proponiamo alcuni esempi.
Esempio 1 — Pubblicità ingannevole
Esempio 2 — Chiarimenti adeguati omessi
Esempio 3 — Merito creditizio (caso più discusso)
L'intermediario concede credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio (art. 6 del D.M. — art. 124-bis TUB), e il consumatore finisce in una situazione di sovraindebitamento che con una corretta valutazione sarebbe stata evitata.
Qui la qualificazione è più controversa in quanto questo tipo di vicenda può essere ricondotta alla responsabilità precontrattuale della banca; sotto altro profilo, ci avviciniamo alla figura della «concessione abusiva di credito» (vedi qui), qualificandola come responsabilità da inadempimento di un obbligo di protezione verso il consumatore, quindi più vicina alla responsabilità contrattuale («contatto sociale qualificato»).
B) Responsabilità contrattuale
Sotto altro profilo, alcuni degli obblighi introdotti dal D.M. a carico della banca sorgono durante l'esecuzione del rapporto: la loro violazione è quindi un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Esempio 4 — Mancata comunicazione sullo sconfinamento
Esempio 5 — Comunicazioni periodiche mancanti
C) E il Codice del Consumo?
Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) opera su un binario parallelo e concorrente, non alternativo, rispetto a TUB e D.M., secondo il seguente meccanismo:
1. Qualificazione come pratica commerciale scorretta (artt. 20-23 Cod. Cons.): una violazione degli obblighi pubblicitari o informativi del D.M. può integrare anche una pratica commerciale ingannevole o aggressiva. L'art. 4, comma 5, del D.M. vieta espressamente pubblicità che:
- suggerisce che il credito migliora la situazione finanziaria del consumatore;
- afferma che i crediti in essere hanno influenza minima sulla valutazione di una richiesta;
- suggerisce che il credito è un sostituto del risparmio.
Queste condotte, oltre a violare il D.M., integrano tipicamente anche una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 Cod. Cons. (informazioni false o idonee a indurre in errore il consumatore medio).
2. Doppio binario di tutela:
- Public enforcement: l'AGCM può sanzionare autonomamente l'intermediario per la pratica scorretta, indipendentemente dall'azione del singolo consumatore;
- Private enforcement: il consumatore danneggiato può agire individualmente per il risarcimento del danno (fondando l'azione sia sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia sull'illecito ex art. 2043 c.c. collegato alla pratica scorretta), oppure tramite azione di classe (art. 840-bis c.p.c.) se il pregiudizio riguarda una pluralità di consumatori nella stessa posizione.
Esempio 6 — Concorso di rimedi
Di seguito, il D.M.del 9 luglio 2026.




