domenica 12 luglio 2026

La Cassazione tutela gli acquirenti stranieri: se l'agenzia punta al mercato estero, vale il foro del consumatore

In questo spazio digitale dedicato ai consumatori abbiamo, negli ultimi anni, parlato di tutela degli utenti italiani, principali lettori del blog, senza pensare (probabilmente errando) che esistono anche medesime tutele per gli stranieri che vengono ad acquistare beni e servizi in Italia.

Ed in particolare, le tutele dei consumatori stranieri si è pensato, in tema di acquisto di una casa, che le controversie tra l'agenzia immobiliare italiana e il cliente straniero dovesse essere decisa dal giudice del luogo ove è ubicato l'immobile, ossia in Italia.

Ma il contratto di intermediazione immobiliare è soggetto alle medesime regole che vigono per l'immobile ed in particolare soggiace al c.d. forum rei sitae

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22465 del 30 giugno 2026, hanno invece ribadito un principio destinato ad incidere profondamente sull'attività degli operatori immobiliari che lavorano con clienti esteri: quando il professionista orienta la propria attività commerciale verso il mercato di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il consumatore conserva il diritto di essere convenuto esclusivamente davanti ai giudici del proprio Paese di residenza.


1.- Il caso

La vicenda prende le mosse dal Lago di Garda dove possiamo trovare tante agenzie immobiliari che si propongono anche sul mercato estero per vendere gli immobili di una zona nota e di pregio.

Un'agenzia immobiliare riceve l'incarico di vendere un immobile, individua un potenziale acquirente tedesco attraverso il proprio sito internet, organizza la visita, non viene concluso l'affare, ma in seguito, il professionista viene a sapere che venditore e compratore concludono direttamente la compravendita senza corrispondere la provvigione.

L'Agenzia ha convenuto entrambe le parti davanti al Tribunale di Verona, invocando l'art. 1755 del codice civile, il quale stabilisce che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

Il giudice di primo grado si esprime in senso favorevole all'agenzia immobiliare, ma acquirente e venditore propongono appello alla Corte d'Appello di Venezia, la quale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché entrambi i convenuti erano consumatori domiciliati in Germania e l'attività dell'agenzia risultava chiaramente rivolta anche al mercato tedesco.

La vicenda finisce davanti alla Suprema Corte di Cassazione: perchè?


2.- Le ragioni della Cassazione - la tutela del consumatore (anche se straniero)

La pronuncia degli Ermellini chiarisce un aspetto spesso poco considerato.

Al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia non è decisivo il luogo ove si trova l'immobile o dove viene svolta la mediazione, ma occorre piuttosto verificare se il professionista abbia scelto di rivolgersi anche ai consumatori di un determinato Stato estero.

Se questa strategia commerciale esiste, allora entrano in gioco le norme europee di tutela del consumatore previste dal Regolamento n. 1215/2012, che attribuiscono la competenza al giudice del domicilio del consumatore.

In particolare, sia la Corte di Appello che la Cassazione hanno dato applicazione all'art. 17 comma 1 lett. C) ossia: "Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: [...] c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività."

Quindi, al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia è necessario comprendere se l'agenzia immobiliare opera in modo specifico verso un mercato estero, valutando come viene veicolata la proposta commerciale.

La Cassazione precisa, sotto questo aspetto, che non basta avere un sito internet consultabile dall'estero, in quanto ad oggi qualsiasi pagina web è accessibile praticamente ovunque nel mondo e questo, da solo, non dimostra la volontà di operare in un altro Paese.

Per stabilire se un professionista si rivolga realmente ai consumatori stranieri occorre valutare una serie di elementi concreti che nel caso sottoposto ai giudici sono stati:

- il sito internet era disponibile anche in lingua tedesca;

- le recensioni provenivano prevalentemente da clienti stranieri;

- era indicato il prefisso telefonico internazionale;

- gli immobili erano pubblicizzati su portali tedeschi;

- l'oggetto sociale prevedeva attività anche all'estero;

- la stessa rappresentante dell'agenzia aveva confermato l'operatività internazionale della società.

Secondo la Cassazione, questi elementi coincidono proprio con gli indicatori elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per individuare un'attività commerciale diretta verso consumatori di altri Stati membri, così commentando: "[...] già per il solo fatto che le informazioni pubblicate sul sito internet di Immobiliare Magri S.r.l. furono pubblicate non solo nella versione in lingua italiana, ma anche nella versione in lingua tedesca. Inoltre, gli elementi considerati dalla Corte d’appello, sopra richiamati, non sono irrilevanti, come sostiene la ricorrente, posto che essi coincidono in più punti con quelli richiamati dalla Corte di Giustizia nella pronunzia sopra indicata, il che consente di concludere che Immobiliare Magri aveva “diretto” la propria attività verso lo Stato del consumatore, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.".

La decisione assume ancora maggiore importanza se confrontata con quella delle Sezioni Unite n. 18092 del 2024. In quella occasione l'agenzia immobiliare aveva pubblicato l'annuncio soltanto in lingua inglese su internet. La Cassazione aveva escluso la giurisdizione del foro del consumatore, osservando che l'inglese è una lingua internazionale e che la semplice presenza online non dimostra una strategia commerciale rivolta ad uno specifico Stato estero.

Oggi, invece, il quadro è completamente diverso: non c'è un solo elemento isolato, ma una pluralità di indizi che dimostrano una precisa scelta imprenditoriale di rivolgersi al mercato tedesco.


c.- Una decisione che va oltre il settore immobiliare

Il principio sancito dalla Suprema Corte va oltre il caso concreto e può potenzialmente interessare tutti i professionisti e le imprese italiane che promuovono stabilmente beni o servizi nei confronti di consumatori residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

Siti tradotti in più lingue, campagne pubblicitarie mirate, utilizzo di domini nazionali esteri, investimenti nel posizionamento online o una clientela internazionale non sono semplici strumenti di marketing: possono diventare elementi decisivi anche per stabilire quale giudice sarà competente in caso di controversia.

Chi acquista beni o servizi da un professionista che opera anche nel proprio Paese non è normalmente costretto ad affrontare un processo all'estero, con tutte le difficoltà economiche e linguistiche che ciò comporterebbe. Potrà invece difendersi davanti ai giudici del proprio Stato di residenza, riequilibrando il rapporto con il professionista.

È una tutela concreta che rende effettivo uno dei principi cardine del diritto dei consumatori europeo: chi sceglie di fare impresa su un mercato internazionale deve assumersi anche gli obblighi che derivano dalla protezione dei consumatori di quel mercato.


Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 22465/2026

sabato 11 luglio 2026

La Polizia postale avverte: nuove truffe verso i consumatori attraverso SMS

Fonte: comunicato stampa
26 giugno 2026
È in atto una campagna di phishing che utilizza il nome e l’immagine istituzionale del Commissariato di P.S. Online per diffondere comunicazioni riguardanti una presunta truffa legata al SIM swapping.

I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM. Attenzione: non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online, ma si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento.

Tali comunicazioni non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili.

I consigli:

•    Non cliccare sul link presente nei messaggi.

•    Non fornire dati personali o bancari.

•    Verificare sempre l'URL del sito web

venerdì 10 luglio 2026

Quali sono le ultime novità sull'indagine europea a Shein

E' passata sotto un generale silenzio l'indagine che lo scorso febbraio ha avviato la Commissione europea nei confronti di uno dei grandi operatori commerciali on line, Shein, che è stato accusato di alcune gravi condotte commerciali scorrette che potrebbero aprire nuovi preoccupanti scenari.

La Commissione europea ha dato avvio ad un procedimento formale contro il colosso cinese dell'ultra fast fashion per tre ragioni: prodotti illegali in vendita sulla piattaforma, meccanismi progettati per creare dipendenza, e algoritmi poco trasparenti. Non si tratta di una normale contestazione burocratica. È una delle prime grandi battaglie dell'UE per far rispettare le nuove regole del mondo digitale.


- Cos'è successo e perché adesso

Come anticipato, lo scorso 17 febbraio 2026, la Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro Shein nell'ambito del Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo che impone obblighi precisi alle grandi piattaforme online in materia di trasparenza, sicurezza e tutela degli utenti.

Ad onor del vero, non ha sorpreso l'avvio della procedura da parte della Commissione, tenuto conto che già nel 2024 a Bruxelles erano partite richieste formali di informazioni a Shein, senza ottenere risposte soddisfacenti (vedi qui).

Ed anche nel 2025, la Commissione ha avuto modo di indagare in merito ai prodotti commercializzati e al metodo di business del gigante cinese, tant'è che il procedimento formale avviato qualche mese addietro, potrebbe portare anche misure provvisorie, obblighi correttivi e sanzioni economiche pesanti.

Occorre ricordare che questa piattaforma, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ovvero una piattaforma di grandissime dimensioni, è tenuta a rispettare obblighi più stringenti del DSA, proprio al fine di garantire un mercato comune trasparente e corretto.

lunedì 6 luglio 2026

domenica 5 luglio 2026

Tacito rinnovo e penali nei contratti: la Cassazione ancora in favore dei consumatori

Chi sottoscrive un abbonamento spesso presta attenzione al prezzo e alle caratteristiche del servizio, ma raramente legge decine di pagine di condizioni generali, al cui interno possono nascondersi limitazioni vessatorie molto onerose per il consumatore. 

Tra le clausole che più spesso vengono ignorate dal consumatore, pur essendo decisamente gravose, rientrano il rinnovo automatico del contratto o penali economiche in caso di inadempimento.

Con l'ordinanza n. 15629 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: il consumatore deve essere posto nelle condizioni di comprendere realmente le clausole che limitano i suoi diritti o aggravano i suoi obblighi. 

Non basta inserirle in un modulo da firmare; occorre che siano portate chiaramente alla sua attenzione e che siano accettate in modo consapevole.


- Il caso

La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto da un operatore commerciale per il pagamento di canoni relativi ad abbonamenti stipulati molti anni prima e rinnovatisi automaticamente nel tempo.

Il consumatore si opponeva sostenendo che le clausole di tacito rinnovo e la penale prevista per la mancata restituzione della Smart Card fossero invalide perché mai approvate in modo specifico.

Dopo una prima decisione sfavorevole, il Tribunale di Alessandria accoglieva l'appello del consumatore e la Cassazione ha confermato integralmente tale impostazione.


- Le clausole vessatorie e gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile disciplinano i contratti predisposti unilateralmente da una delle parti mediante moduli o formulari standardizzati.

L'articolo 1341, secondo comma, stabilisce che alcune clausole particolarmente gravose per il contraente aderente non producono effetti se non sono specificamente approvate per iscritto.

Tra queste rientrano tradizionalmente le clausole che limitano diritti, aggravano obblighi o attribuiscono particolari vantaggi al predisponente.

La finalità della norma è semplice: richiamare l'attenzione del contraente debole sulle condizioni più onerose e consentirgli una scelta realmente consapevole.

La Cassazione ricorda che la sottoscrizione deve essere specifica e autonoma, non risultando sufficiente un generico richiamo cumulativo a tutte le condizioni contrattuali né una firma apposta sotto un elenco indistinto di clausole.

La Suprema Corte declina questo principio in modo più radicale, allorché afferma che il professionista non può scaricare sul consumatore il compito di individuare le clausole indesiderate e svantaggiose per quest'ultimo.

Nel contratto esaminato, infatti, il consumatore doveva apporre una crocetta sulle clausole che non intendeva accettare, utilizzando un sistema che, secondo il Giudice di legittimità,  è contrario alla logica dell'articolo 1341 c.c., perché la legge richiede un consenso positivo e specifico ("opt-in"), non un meccanismo di rifiuto ("opt-out").

In altre parole, il consumatore deve essere chiamato ad approvare espressamente la clausola vessatoria; non può considerarsi automaticamente vincolato solo perché non l'ha esclusa.


- Perché il tacito rinnovo è una clausola delicata/vessatoria

La clausola di tacito rinnovo consente al contratto di proseguire automaticamente alla scadenza se il consumatore non comunica la propria volontà di cessare il rapporto entro determinati termini.

Dal punto di vista pratico, essa attribuisce un vantaggio significativo al professionista, perché prolunga il vincolo contrattuale senza una nuova manifestazione di volontà del cliente.

Proprio per questo la giurisprudenza la considera una clausola che richiede particolare attenzione.

Con riferimento al tacito rinnovo, la Cassazione ha evidenziato che il consumatore deve poter comprendere immediatamente:

  • che il contratto si rinnoverà automaticamente;
  • entro quale termine deve comunicare la disdetta;
  • quali formalità deve rispettare;
  • quali conseguenze derivano dalla mancata comunicazione.

Se tali informazioni vengono disperse tra numerose condizioni generali o richiamate in modo generico, la clausola rischia di essere inefficace, con evidente danno per il contraente debole.


- L'articolo 34 del Codice del Consumo: non basta la firma

La decisione è particolarmente interessante perché chiarisce il rapporto tra Codice Civile e Codice del Consumo.

Molti operatori ritengono che una doppia firma sia sufficiente a rendere valida qualsiasi clausola. Non è così.

L'articolo 34 del Codice del Consumo introduce infatti un controllo ulteriore. Una clausola che determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti può essere considerata vessatoria anche quando sia stata formalmente sottoscritta.

Il concetto di "significativo squilibrio" non riguarda soltanto il valore economico della clausola, ma soprattutto l'assetto dei diritti e degli obblighi contrattuali.

La norma prevede inoltre che la presunzione di vessatorietà possa essere superata soltanto se il professionista dimostra che quella clausola è stata oggetto di una trattativa individuale.

Occorre dimostrare, quindi, che il consumatore abbia avuto una concreta possibilità di discutere il contenuto della clausola e di incidere realmente sulla sua formulazione.

La Cassazione ribadisce che la prova di questa trattativa grava integralmente sul professionista.


- La clausola penale e il rischio di importi sproporzionati

La seconda questione affrontata riguarda la penale di 100 euro prevista in caso di mancata restituzione della Smart Card.

La clausola penale è uno strumento legittimo: serve a predeterminare il danno che una parte dovrà risarcire in caso di inadempimento.

Tuttavia, nei contratti con i consumatori, essa non può trasformarsi in uno strumento punitivo o dissuasivo.

Quando la penale appare sproporzionata rispetto all'effettivo interesse del professionista o al valore del bene coinvolto, può determinare uno squilibrio contrattuale incompatibile con la normativa consumeristica.

Anche per la clausola penale la Cassazione ribadisce che la semplice sottoscrizione del modulo non basta. In assenza della prova di una reale trattativa individuale, la clausola resta soggetta al controllo di vessatorietà previsto dal Codice del Consumo.

Corte di Cassazione Sezione III^ Civ. - Ordinanza n. 15629/2026.

sabato 4 luglio 2026

Lo sportello legale per le donne di Bolzano resta aperto: appuntamenti disponibili anche a luglio

Fonte: comunicato stampa
22 giugno 2026
Nei quattro martedì di luglio sono ancora disponibili appuntamenti per la consulenza legale gratuita offerta alle donne a Bolzano. 

Martedì 7 luglio il servizio di consulenza sarà disponibile anche presso gli uffici locali nei comuni di Merano, Bressanone, Brunico ed Egna.

Su iniziativa della Commissione provinciale per le pari opportunità e del Servizio donna della Provincia autonoma di Bolzano, sono a disposizione avvocate che offrono consulenza riservata in materia legale su questioni specifiche relative alla famiglia e alle donne.

Nel mese di luglio è ancora possibile usufruire del servizio a Bolzano ogni martedì pomeriggio, previa prenotazione telefonica al Servizio donna (via Garibaldi 14, Bolzano) al numero 0471 41 41 41 o all'indirizzo e-mail serviziodonna@provincia.bz.it.

L'esperienza dimostra che la maggior parte delle domande riguarda il matrimonio o la separazione, la sicurezza finanziaria nella convivenza, il mantenimento dei figli o il diritto successorio e simili, quindi è importante usufruire dell'offerta gratuita per essere informati sulle possibilità legali. Su richiesta è possibile anche una consulenza telefonica.

Il servizio di consulenza legale sospende l'attività nel mese di agosto e riprende nel mese di settembre, sia a Bolzano sia nelle sedi locali negli altri comuni di Merano, Bressanone, Brunico ed Egna.

venerdì 3 luglio 2026

C/MOR in bolletta: attento che il vecchio debito ti segue anche dopo il cambio del fornitore

Con questo nostro intervento torniamo a trattare la questione relativa al debito pregresso che abbiamo con una società di energia elettrica o gas e che riteniamo di superare, attraverso il cambiamento del fornitore (per chi si trova in questo tipo di vicenda, può scriverci a
sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui), ma di recente abbiamo ricevuto richieste di chiarimento da persone che si sono visti addebitare nella nuova bolletta una voce poco conosciuta ma spesso fonte di contestazioni: il "C/MOR".

Succede, quindi, che molti consumatori scoprono l'esistenza di questo addebito soltanto quando ricevono una fattura più alta del previsto oppure dopo una telefonata del call center che sollecita il pagamento di presunti debiti pregressi.

Ma cos'è realmente il CMOR? È sempre dovuto? come possiamo difenderci?

a.- Cos'è il C/MOR? (Corrispettivo Morosità)

Si tratta di un particolare meccanismo previsto nel settore energetico che consente al precedente fornitore di recuperare alcune somme rimaste insolute dopo il passaggio del cliente ad un nuovo gestore.

In pratica, se il vecchio venditore ritiene di vantare un credito nei confronti dell'utente, può richiedere che venga inserito un apposito addebito nella bolletta emessa dal nuovo fornitore.

È importante comprendere che il nuovo gestore non è il titolare del credito originario: agisce soltanto come soggetto incaricato della riscossione.

Attenzione: il C/MOR non significa automaticamente che hai torto, e di solito uno degli più frequenti consiste nel ritenere che la presenza del CMOR in bolletta dimostri automaticamente l'esistenza del debito.

Non è così.

Abbiamo maturato molte esperienze in materia ove è stato accertato che il consumatore oggetto di C/MOR, aveva regolarmente pagato le bollette con il vecchio venditore, ma non erano state correttamente registrate; esisteva un chiaro errore di contabilizzazione del vecchio fornitore; gli importi ed i consumi erano oggetto di reclamo; era intervenuta la prescrizione biennale; altre vicende che non legittimavano la pretesa creditoria del vecchio fornitore.

Per questo motivo il consumatore non deve limitarsi a pagare immediatamente, ma deve prima verificare con attenzione la propria posizione.

lunedì 29 giugno 2026

domenica 28 giugno 2026

Hotel o ristorante, non esiste alcun diritto ad ottenere l'acqua del sindaco

Molti pensano che quando soggiornano in albergo abbiano il diritto di pretendere di bere acqua del rubinetto durante i pasti.

Insomma, il turista è convinto di poter applicare il diritto all'acqua del sindaco in modo indiscriminato anche durante un pranzo a ristorante.

Esiste questo diritto?

La domanda può sembrare curiosa, ma è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 11827 del 29 aprile 2026 ha affrontato una controversia nata da un soggiorno in un hotel di lusso dell'Alta Badia.

Nel caso affrontato dal Giudice di legittimità, una cliente aveva trascorso una vacanza in mezza pensione e aveva contestato la scelta dell'albergo di non servire acqua del rubinetto durante i pasti, costringendo gli ospiti ad acquistare acqua minerale in bottiglia. 

Secondo la turista, tale comportamento aveva leso il suo diritto a consumare acqua potabile e aveva determinato un danno risarcibile, rivolgendosi al giudice per chiedere un un risarcimento di 2.700,00 euro.

La causa è stata però respinta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale di Roma, fino ad arrivare in Cassazione.


- Non basta invocare il diritto all'acqua

La Cassazione non ha ritenuto di accogliere il diritto della cliente, la quale  ha sostenuto l'esistenza di  un diritto umano fondamentale all'acqua e che le sarebbe stato negato dal titolare dell'albergo.

Secondo la cliente, infatti, una struttura alberghiera dovrebbe consentire ai propri ospiti di bere acqua del rubinetto durante i pasti, in applicazione dei principi costituzionali e internazionali sulla tutela dell'accesso all'acqua potabile.

I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno deciso di non entrare nella questione teorica relativa al diritto all'acqua, limitandosi a risolvere la questione sotto un altro profilo: la turista non aveva dimostrato che il contratto stipulato con l'albergo prevedesse la somministrazione di acqua del rubinetto né aveva provato un concreto danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal comportamento dell'hotel.

In altre parole, non è sufficiente affermare che un comportamento del professionista (hotel o albergo) sia sgradito o ritenuto ingiusto: occorre dimostrare quale obbligo contrattuale sia stato violato e quali conseguenze concrete ne siano derivate.


- Il danno va provato

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda proprio il tema della prova che, come ripetutamente osservato in questo blog, è decisivo ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno.

Richiamiamo, a tal proposito, l'art. 2697 c.c., secondo il quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento." ed in particolare il danno.

La Corte, infatti, ricorda che il danno non patrimoniale non può essere presunto, anche laddove si invocano diritti fondamentali della persona, è necessario allegare e dimostrare in modo concreto quale pregiudizio sia stato subito.

Non basta quindi sentirsi contrariati, infastiditi o delusi da una scelta commerciale.

Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare che vi sia stata una reale lesione di un diritto tutelato e che da tale lesione sia derivato un danno effettivo.

Più in generale, questa sentenza ribadisce alcuni principi giuridici, ed in primo luogo colui che contesta un servizio turistico o alberghiero non può limitarsi a richiamare regole generali o diritti astratti. Occorre verificare innanzitutto che cosa prevedeva il contratto acquistato e raccogliere prove concrete del danno subito.

Nel settore turistico, infatti, i giudici valutano l'esperienza complessiva del pacchetto acquistato e non il singolo episodio isolatamente considerato.

Questo non significa che gli alberghi possano fare qualsiasi cosa. Significa però che una richiesta di risarcimento deve essere costruita su elementi concreti, documentati e giuridicamente rilevanti.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11827/2026

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