venerdì 13 febbraio 2026

Attenti alla "truffa della ballerina": arriva da whatsapp e può essere molto dannosa

Con questo nostro intervento torniamo a trattare il tema delle truffe digitale, in quanto sono in deciso aumento i tentativi di attacco nei nostri confronti, spesso attraverso i social network, ma di recente questo fenomeno si sta sviluppando attraverso WhatsApp.

Abbiamo trattato di recente questo fenomeno, ossia il ghost pairing (vedi qui), ossia quando i truffatori si appropriano del tuo contatto Whatsapp e lo utilizzano per portare avanti altre truffe.

E' ciò che sta accadendo di recente, in quanto molte persone stanno ricevendo via Whatsapp un messaggio apparentemente innocuo: la foto di una bambina che danza, un testo emozionale che parla di un concorso, di un “corso gratuito” in palio e l’invito a votare tramite un link.

È quella che ormai possiamo chiamare “la truffa della ballerina”.

Il meccanismo è semplice e, proprio per questo, pericolosamente efficace: si fa leva sull’emotività, sulla tenerezza e sul desiderio di aiutare qualcuno, soprattutto quando il messaggio sembra arrivare da un contatto conosciuto o da un profilo che appare affidabile.


Come funziona la truffa

Il messaggio tipico racconta una storia rassicurante: una scuola di danza, una finale di concorso, una bambina “bravissima”, il sogno di vincere un corso gratuito. Per votare, basta cliccare su un link esterno.

Quel link però: non porta a un vero concorso, ma rimanda a siti costruiti solo per ingannare, può chiedere di inserire credenziali social o email, può attivare abbonamenti indesiderati, oppure può installare software malevolo sul dispositivo.

In molti casi, dopo il clic, l’account della vittima viene usato per diffondere automaticamente lo stesso messaggio ad amici e contatti, facendo moltiplicare l’inganno a catena.


Perché funziona così bene

Questa truffa sfrutta tre leve psicologiche potentissime:

  • L’emozione: una bambina, un sogno, una gara. È difficile dire di no.
  • L’urgenza: “vota ora”, “manca poco alla finale”, “aiutaci”. Si spinge l’utente a non riflettere.
  • La fiducia: spesso il messaggio arriva da un profilo che conosciamo o sembra reale.

Risultato: si clicca senza controllare, e il danno è fatto.

lunedì 9 febbraio 2026

domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

sabato 7 febbraio 2026

Ghost pairing: la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta la fiducia (e i tuoi contatti)

Sempre più cittadini si rivolgono agli sportelli dei consumatori dopo aver scoperto che qualcuno ha messo le mani sul loro account WhatsApp. 

In molti casi non c’è stato nessun furto del telefono, nessuna password “indovinata” e nessun virus evidente, anche se subite dei danni con l'accesso illegale nel vostro telefono da parte di truffatori digitali.

La causa si chiama Ghost Pairing ed è una truffa subdola che sfrutta una funzione legittima dell’app: i dispositivi collegati.

In parole semplici, i truffatori non “rompono” WhatsApp, ma si limitano a convincere l'utente a dargli accesso da solo, senza rendersene conto, sfruttando la sua fiducia.


A.- Come funziona la truffa

L'atto telematico prende avvio con un messaggio che sembra normale e che arriva da un contatto che conosciamo: un amico, un collega, un parente

Questo contatto è, quasi sempre, a sua volta "compromesso", ossia è stato violato dai truffatori e viene utilizzato contro di voi.

Il messaggio contiene frasi studiate per far scattare curiosità o preoccupazione, per esempio:

“Ho trovato una tua foto online…”

“Guarda questo video, sei tu?"

"Ciao, come stai? Ti posso chiedere un aiuto?"

“C’è un problema con il tuo account, guarda qui”

Il messaggio è accompagnato da un link, all'apparenza innocuo, che viene cliccato, aprendo una  pagina che imita l’aspetto di un sito conosciuto e che chiede una presunta “verifica” per poter vedere il contenuto.

A quel punto viene richiesto di inserire un codice numerico. Sembra una normale procedura di sicurezza, ma in realtà quel codice serve a collegare un nuovo dispositivo WhatsApp: quello del truffatore.

Risultato? L’attaccante (il truffatore) ottiene accesso completo all’account:

  1. legge i messaggi
  2. ascolta le note vocali
  3. scarica foto e video
  4. scrive ai contatti fingendo di essere la vittima
  5. e usa l’account per truffare altre persone.

La cosa più pericolosa è che WhatsApp continua a funzionare normalmente sul telefono della vittima, la quale rimane ignara per giorni, addirittura settimane, fino a quando un amico li chiama dicendo: “non comprendo cosa mi hai scritto, mi puoi spiegare questa stranezza??…”.


B.- Perché è una truffa così efficace

La tecnica sta funzionando e creando danni non immaginabili, in quanto:

⇒ sfrutta la fiducia nei contatti in rubrica;

⇒ usa funzioni vere di WhatsApp, quindi non scatta nessun allarme automatico;

⇒ non blocca l’account e non dà segnali immediati evidenti;

⇒ permette ai truffatori di colpire a catena tutti i contatti della vittima.

In buona sostanza, una seppur minima distrazione può far cadere nella trappola il consumatore, il quale vede compromesso il proprio dispositivo e tutte le informazioni contenute al suo interno, le quali possono essere utilizzate dai malintenzionati per avviare altre condotte penalmente rilevanti.

venerdì 6 febbraio 2026

Filtro anti-spoofing di AGCOM: discreti risultati e criticità irrisolte

Come è noto, dal 19 novembre 2025 è in vigore la seconda fase del contrasto allo spoofing telefonico in Italia: dopo il blocco delle chiamate internazionali con numeri fissi italiani (attivo dal 19 agosto), AGCOM ha esteso il filtro anche alle chiamate internazionali che si presentano con numerazioni mobili italiane contraffatte (per un nostro precedente intervento, clicca qui).

Una misura tecnica che, secondo i dati ufficiali dell’Autorità, dovrebbe portare a una drastica riduzione delle chiamate indesiderate e dei tentativi di frode via telefono, così come evidenziato da AGCOM di recente.

Tuttavia, a fine gennaio 2026, la percezione reale tra consumatori, associazioni e osservatori è molto più sfumata: se da un lato si riconosce l’importanza dell’intervento, dall’altro emergono evidenti limiti e un fenomeno che, pur cambiando forma, non si è risolto.

domenica 1 febbraio 2026

Mutuo solutorio: i chiarimenti della Cassazione

Questa domenica trattiamo una vicenda che, all'apparenza, non dovrebbe riguardare i consumatori, ma che in realtà presenta alcuni aspetti che possono risultare interessanti e di applicazione anche nei rapporti tra professionista e cliente (per problemi relativi al vostro contratto di mutuo, per un controllo e per valutare possibili recuperi, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Stiamo parlando del mutuo solutorio, ossia quel particolare tipo di finanziamento utilizzato dalle banche per ristrutturare posizioni debitorie problematiche, ma anche uno dei contratti più oggetto di discussione degli ultimi anni.

E proprio in quest'ottica deve essere vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo quando il mutuo solutorio è valido e quali effetti produce, soprattutto in relazione all’esecuzione forzata.


1.- Che cos’è il mutuo solutorio 

Il mutuo solutorio (anche definito mutuo di consolidamento) è un contratto di finanziamento con cui una banca concede un prestito non per acquistare un bene o realizzare un nuovo investimento, ma per pagare debiti già esistenti del cliente.

In pratica, il cliente della banca ha già una posizione in essere con lo stesso istituto di credito, con debiti anche di varia natura (mutui, scoperti di conto, finanziamenti ect.) e non riesce a gestirli/estinguerli.

La banca concede un nuovo mutuo al cliente con lo specifico fine di “chiudere” i debiti precedenti, sicché le somme oggetto di mutuo non vengono erogate al cliente, ma rimangono allo stesso istituto di credito per rientrare delle proprie esposizioni.

L’effetto che si produce con questo nuovo contratto viene chiamato consolidamento del debito, mediante il quale più posizioni vengono raggruppate in un’unica obbligazione, di durata più lunga e, talvolta, con garanzie rafforzate (come l’ipoteca o garanzie di terzi).

Questo particolare tipo di finanziamento ha creato, negli anni, dubbi e contrasti in merito alla sua validità e legittimità verso i consumatori, in quanto da più parti si è sostenuto che il denaro non viene mai realmente consegnato, in quanto le somme rimangono nella disponibilità della banca.

Il contratto sarebbe, di conseguenza, privo di causa o addirittura simulato, in quanto imposto dal contraente forte (la banca) a quello debole (il cliente) per l'esclusivo vantaggio del primo.

La domanda/dubbio, sul punto, era legato alla validità del contratto, laddove il cliente non riceve materialmente il denaro.

Il quesito ha trovato risposta definitiva con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841/2025.


2.- Mutuo solutorio e Cassazione Sezioni Unite: cosa ha deciso la Corte

La Cassazione ha affermato un principio chiaro e vincolante: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non viene consegnata materialmente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiare: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente".

Il principio enunciato è chiaro: non rileva che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Si arriva a parlare, in questi casi, di disponibilità giuridica della somma che viene erogata al mutuatario, priva di consegna "fisica" dell'importo, il quale viene destinato all'istituto di credito. 

In altri termini, il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, comporta il verificarsi virtuale delle seguenti azioni:

 - la somma viene accreditata sul conto corrente intestato al mutuatario;

- Si determina l'uscita della somma dal patrimonio della banca mutuante e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario

- Il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario

Di fatto, l'accredito sul conto corrente del cliente è sufficiente a perfezionare il contratto, mentre non rileva che le somme siano subito usate per pagare debiti pregressi: la successiva utilizzazione delle somme integra un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo.

Di conseguenza, la banca dispone di tutti i presupposti, in primo luogo il titolo esecutivo, per poter avviare ogni azione idonea per il recupero delle somme dovute.


3.- Mutuo solutorio: occorre controllare gli eventuali abusi bancari

Ciò premesso, vogliamo anche osservare che questa sentenza non legittima tutte le condotte della banca, ed anzi ci permette di chiarire che esistono dei limiti che non possono essere travalicati e per i quali si giustifica il controllo dei documenti al fine di verificare che la banca non stia cercando di portarvi via più soldi di quanto dovuto (per info, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


I principali profili di possibile abuso sono:

- interessi e costi illegittimi

- Anatocismo, usura, tassi non pattuiti correttamente o non trasparenti restano pienamente contestabili.

- utilizzo del mutuo per “ripulire” vecchi debiti

Sotto questo profilo, dobbiamo osservare che deve essere contestato l'utilizzo del mutuo solutorio da parte della banca al fine di viene usato per:

- inglobare debiti già viziati;

- trasformare crediti contestabili in un nuovo titolo esecutivo.

In questi casi, il mutuo solutario non può eliminare le irregolarità originarie e non ovvia agli obblighi anche informativi che gravano sulla banca o, ancor peggio, quando questo strumento viene concesso a un soggetto già in grave difficoltà finanziaria, senza una reale valutazione del merito creditizio, può configurarsi concessione abusiva del credito.

Cassazione Civile - Sezioni Unite - sentenza n. 5841/2025 

sabato 31 gennaio 2026

Regione Lazio: cambiano le scadenze delle ricette mediche dal 1° Febbraio 2026

Novità importante per chi deve prenotare visite ed esami nella Regione Lazio, in quanto da domani, 1° febbraio 2026, l'amministrazione regionale introduce un cambiamento significativo nel sistema sanitario regionale che riguarderà tutti i cittadini che necessitano di visite specialistiche ed esami diagnostici. 

La novità proposta, e speriamo effettivamente positiva per i residenti, dovrebbe migliorare i rapporti con il servizio sanitario, in quanto le impegnative del medico (comunemente chiamate "ricette") avranno una validità differenziata in base alla priorità della prestazione richiesta.


Quale cambiamento? arriva il sistema delle lettere

Fino ad oggi, tutte le impegnative avevano una validità standard di 180 giorni (circa 6 mesi) per effettuare la prenotazione. Un sistema semplice ma che, secondo la Regione, non favoriva l'erogazione tempestiva delle prestazioni più urgenti.

Con il nuovo sistema, la validità della ricetta viene drasticamente ridotta e varia a seconda della classe di priorità indicata dal medico prescrittore.

Le nuove scadenze: attenti alla lettera indicata nell'impegnativa

Quando riceverete una nuova impegnativa, controllate attentamente la lettera che indica la priorità. Ecco i nuovi termini entro cui dovrete prenotare:

U (Urgente): prenotazione entro 10 giorni

B (Breve): prenotazione entro 20 giorni

D (Differibile): prenotazione entro 40 giorni per le visite, 70 giorni per altre prestazioni diagnostiche

P (Programmata): prenotazione entro 130 giorni

venerdì 30 gennaio 2026

Trento: anche nel 2026 il contributo comunale per l'affitto della casa

Questo nostro intervento è dedicato a chi vive a Trento, città sempre più cara e dove il canone di locazione può influire sul bilancio familiare. 

Per tale ragione riteniamo doveroso segnalare che anche per l'anno 2026, il Comune di Trento ha previsto una serie di aiuti economici per coloro che non sono proprietari di casa, ma hanno un contratto di locazione che incide e non poco sul bilancio mensile.

La buona notizia è che il Comune di Trento ha deciso, per l'anno 2026, di intervenire prevedendo degli aiuti economici che possono alleggerire questa spesa e che vogliamo illustrarvi con questo articolo al fine di fare chiarezza insieme, senza perderci in burocrazia incomprensibile.


A.- Il contributo integrativo comunale: fino a 300 euro al mese

Il contributo integrativo al canone di locazione del Comune di Trento è probabilmente l'aiuto più conosciuto. Parliamo di cifre che vanno da 40 a 300 euro al mese, per un massimo di 12 mesi. Non male, vero? Ma attenzione: l'importo non può superare il 50% del canone che paghi effettivamente.

Esempio pratico: se il tuo affitto è di 500,00 euro al mese, il contributo massimo che potresti ottenere sarà di 250 euro, anche se teoricamente potresti avere diritto a 300. 

Il limite del 50% è finalizzato ad evitare che il contributo copra l'intero affitto, mantenendo un equilibrio tra sostegno pubblico e responsabilità del singolo affittuario.

    A.1.- Chi è legittimato ad ottenere questo vantaggio?

La risposta è abbastanza scontata, in quanto non basta essere avere una casa in locazione, ma servono specifici requisiti legati al reddito e alla composizione del nucleo familiare. 

Occorre ricordare che il criterio reddituale viene determinato attraverso l'ICEF, ovvero l'Indicatore della Condizione Economica Familiare, che in Trentino sostituisce l'ISEE nazionale ed è uno strumento che fotografa la situazione economica complessiva della famiglia, considerando redditi, patrimonio, numero di componenti e altre variabili.

Come ogni anno, il bando proposto dall'Amministrazione locale fissa delle soglie ICEF diverse a seconda delle priorità: famiglie con figli minori, anziani, persone con disabilità o nuclei in situazioni di particolare fragilità potrebbero avere accesso privilegiato o soglie più alte.

    A.2.- Come e dove presentare domanda

Come già verificatosi negli anni precedenti, il bando proposto dal Comune di Trento (o dalla Provincia autonoma) non è previsto per tutto l'anno, ma ha un termine entro il quale la domanda deve essere presentata che per l'anno 2026 è il 26 febbraio.

Le domande solitamente si presentano attraverso:

  • Lo Sportello Sociale del Comune di Trento (dove puoi anche ricevere assistenza per compilare la richiesta);
  • Servizi digitali dedicati, accessibili dal sito comunale con SPID o CIE

Vi consigliamo di accedere al sito web del Comune di Trento per verificare le modalità di presentazione della domanda e rimanere aggiornati.

lunedì 26 gennaio 2026

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