lunedì 4 maggio 2026
domenica 3 maggio 2026
Se viene accertato che il giudice non è competente, si alla condanna al pagamento delle spese legali
Questo commento esce, all'apparenza, dal perimetro delle questioni relative al consumatore, ma può risultare più pratico ed importante di quel che si pensi.
Non di rado, capita di persone che scrivono in associazione (per questioni o dubbi, scrivi a sos@consumatoreinformato.it), avendo ricevuto atti giudiziari da giudici lontani dalla propria residenza.
Molto spesso, si pensa che quando si affronta una causa civile il giudice chiamato a decidere la causa sia quello giusto.
Ed invece capita più spesso di quanto si pensi che il giudice adito non sia quello giusto. In questi casi, il tribunale si limita a dichiarare la propria incompetenza e a rinviare tutto a un altro giudice. Fin qui, nulla di strano.
Questo tema diventa ancora più rilevante quando entra in gioco il foro del consumatore, disciplinato dall’art. 66-bis del Codice del Consumo, la quale dispone che: "Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato."
In termini più semplici, tutte le cause che riguardano il consumatore devono essere risolte dal giudice del luogo ove risiede o dove ha eletto domicilio: trattasi di competenza esclusiva e inderogabile.
Di conseguenza, se la causa viene avviata presso un giudice diverso da quello di residenza del consumatore, questo giudice non è competente e la causa deve essere proposta avanti al tribunale del consumatore.
Il problema nasce subito dopo: che fine fanno le spese legali già sostenute?
È proprio su questo punto che interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32003/2021, offrendo un chiarimento importante e molto concreto.
- Una situazione tutt’altro che rara
Il caso esaminato è tipico. Una consumatrice si oppone a un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Roma, però, si dichiara incompetente e individua come giudice competente quello di Catania.
Nel farlo, però, non decide sulle spese legali, rinviando la questione al giudice davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.
La parte interessata non contesta la competenza — che ormai è pacifica — ma proprio questo punto: perché non sono state liquidate le spese?
- Il nodo: come si impugna una decisione del genere?
Qui entra in gioco un aspetto tecnico che, però, ha conseguenze molto pratiche.
La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, sostenendo che si sarebbe dovuto utilizzare il regolamento di competenza. In sostanza: hai sbagliato strada, quindi non possiamo nemmeno esaminare il problema.
La Cassazione, invece, ribalta completamente questa impostazione.
E lo fa con un ragionamento semplice, quasi di buon senso.
- La Cassazione - Ordinanza n. 30021/2021
La Corte di Cassazione chiarisce i termini della questione, operando una corretta distinzione rispetto alle questioni che possono sorgere nel caso di dichiarazione di incompetenza del giudice.
Se una parte vuole contestare la decisione sulla competenza, allora deve utilizzare uno strumento specifico: il regolamento di competenza, ossia impugnare la decisione avanti alla Corte di Cassazione (a sezioni unite).
Ma se, come in questo caso, la competenza non è in discussione e si vuole contestare solo la questione delle spese, allora si può utilizzare il normale strumento dell'impugnazione che deve essere proposta davanti al giudice competente per l'appello.
Detto in altre parole: non ha senso obbligare una parte a usare uno strumento complesso e “speciale” se il problema riguarda solo i costi del processo.
A prima vista può sembrare una questione per addetti ai lavori. In realtà, le conseguenze sono molto concrete.
Chi si trova coinvolto in una causa — e questo vale soprattutto nei contenziosi con banche, finanziarie o società di recupero crediti — sa bene che le spese legali possono diventare un problema serio.
Capita spesso che il consumatore si difende, il giudice gli dà ragione sulla competenza, ma le spese restano “in sospeso”, costringendolo a pagare spese che graverebbero sulla parte che ha sbagliato ad avviare la causa.
La Cassazione, con questa ordinanza, evita proprio questo rischio. Stabilisce una regola chiara e accessibile: se si discute solo delle spese, si può fare appello.
Corte di Cassazione Sez. VI^ Ordinanza 30021/2021
sabato 2 maggio 2026
Trento investe nei buoni taxi: misura utile per donne e over 75
Anche quest'anno, il Comune di Trento torna a investire sulla mobilità “protetta” e accessibile, rilanciando i buoni taxi destinati a categorie considerate più fragili: donne, over 75 e persone con disabilità.
Una misura che, almeno sulla carta, punta a migliorare sicurezza, autonomia e inclusione negli spostamenti quotidiani e che, in generale, dovrebbe tutelare i consumatori.
Vi ricordiamo che la domanda per il buono può essere proposta a partire dal giorno 4 maggio 2026, ore 9;00 alla pagina web che trovate in fondo a questo articolo.
1.- Come funzionano i buoni taxi
Come sappiamo, non è una iniziativa nuova, in quanto da anni il Comune prevede questo tipo di aiuto, nato come “taxi rosa” per le donne e che negli anni è stata ampliata ad altre categorie fragili.
Oggi si articola in due tipologie principali:
- Buoni per le donne: utilizzabili in fascia notturna (22:00 – 6:00), anche da non residenti
- Buoni per over 75 e persone con disabilità: utilizzabili senza limiti di orario, ma solo se residenti nel Comune
Ogni buono ha un valore indicativo di 50 euro, utilizzabile anche a scalare per più corse, purché con partenza o arrivo nel territorio comunale (con limiti di distanza).
In genere è possibile richiedere uno o due buoni a persona, fino a esaurimento fondi.
venerdì 1 maggio 2026
Messaggi ingannevoli - Revolut sanzionata per pratiche commerciali scorrette
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 2 aprile 2026 |
Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.
L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.
Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
lunedì 27 aprile 2026
Pubblicità ingannevole: come segnalare ad AGCM
domenica 26 aprile 2026
Quando la piattaforma digitale deve essere chiara e trasparente
L'acquisto on line, attraverso le piattaforme digitale, rappresenta la forma di commercio più evoluta degli ultimi anni, e riguarda beni e servizi, ma può essere anche uno spazio dove è possibile vendere propri prodotti o servizi (ad esempio, eBay).
Navigando in questi siti web, almeno una volta, avrete letto una classica frase che incentiva l'adesione alla piattaforma: “Vendi senza commissioni”.
Semplice, diretta, rassicurante. Ma è davvero così?
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2462/2025, ha voluto mettere un punto fermo su una questione molto concreta per milioni di utenti: cosa significa davvero “gratis” sulle piattaforme digitali.
Il caso riguarda Vinted, piattaforma molto diffusa per la compravendita di abiti usati e che si è affermata come leader in questo tipo di mercato ed oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta (vedi qui).
La società decide di impugnare la sentenza ed ora i giudici amministrativi confermano le conclusioni raggiunte dall'Antitrust, considerando la pratica commerciale posta in essere da Vinted contraria ai principi del Codice del Consumo.
- Il nodo è tutto lì, in quelle poche parole: “zero commissioni”
Perché se è vero che chi vende non paga commissioni, è altresì vero che l'acquirente deve versare una somma a titolo di commissione. E soprattutto, questo costo non è immediatamente chiaro e trasparente.
Secondo i giudici, il problema non è tanto dire qualcosa di falso. È qualcosa di più sottile: dire qualcosa di vero, ma in modo tale da creare un’idea sbagliata nella testa del consumatore.
In altre parole, una comunicazione può essere ingannevole anche senza mentire in modo evidente, ma laddove abbia il solo fine di creare confusione verso il consumatore.
Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza, in quanto il Consiglio di Stato richiama il concetto di “consumatore medio”, cioè una persona normale, che non analizza ogni dettaglio ma si affida all’impressione complessiva.
Se quella prima impressione è fuorviante, la pratica è scorretta.
Tradotto nella vita reale: se leggo “vendi senza commissioni”, posso essere portato a pensare che l’intera operazione sia gratuita o comunque priva di costi aggiuntivi. Solo dopo scopro che esiste una commissione obbligatoria per l’acquirente e altre spese. E a quel punto la mia scelta è già stata condizionata.
- È un meccanismo che non riguarda solo questa piattaforma
È il modo in cui oggi funziona gran parte del mercato digitale: si semplifica il messaggio, si rinvia il dettaglio, si costruisce un percorso in cui il prezzo reale emerge solo alla fine.
Ma il giudice amministrativo vuole chiarire ben altro: il consumatore deve essere messo in condizione di capire subito quanto spenderà davvero. Non dopo, non a metà, non quando ormai è già coinvolto nel processo di acquisto.
Per chi utilizza queste piattaforme, il messaggio è semplice ma importante: quando qualcosa sembra “gratis”, vale sempre la pena fermarsi un attimo e chiedersi dove si nasconde il costo.
Consiglio di Stato - sentenza n. 2462/2025
sabato 25 aprile 2026
Certificato Getaway: il Tribunale di Milano smaschera un contratto “vuoto”
La recente sentenza del Tribunale di Milano si inserisce in questo filone e rappresenta un ulteriore, importante passo avanti nella tutela dei consumatori, in quanto chiarisce quanto sia importante che il contratto di vendita contenga, al suo interno, informazioni complete, chiare e trasparenti, non potendo rinviare l'adempimento di tale obbligo ad altri documenti o, ancor peggio, ad un sito web.
La domanda che i consumatori si rivolgono, all'esito di questa vicenda, è sempre la stessa: ma alla fine cosa abbiamo acquistato? in cosa consiste il certificato Getaway?
Ed usualmente la risposta a questi quesiti le dovremmo trovare nel documento contrattuale, ossia quella di vendita del certificato Getaway e che dovrebbe attestare l’adesione a un club turistico internazionale, con la promessa di vantaggi, soggiorni, sconti e opportunità di viaggio.
Il problema, evidenziato ormai da numerose pronunce, è sempre lo stesso:
il contratto non spiega in modo chiaro e comprensibile quali diritti concreti spettino al consumatore e quindi niente indicazioni precise su:
- strutture utilizzabili,
- periodi garantiti,
- modalità di prenotazione,
- limiti o condizioni reali di utilizzo.
In compenso, però, risultano chiarissimi gli obblighi economici: pagamenti immediati e spese di gestione per anni.
venerdì 24 aprile 2026
Lingotti d’oro. Ecco perché vanno bene solo per le banche centrali e meno per i risparmiatori
![]() |
Fonte: Il Fatto Quotidiano 16 febbraio 2026 |
È dubbio che convenga investire in oro. In ogni caso è bene non credere alla pubblicità, spesso ingannevole, delle ditte che lo vendono. Non voglio però imporre la lettura del mio recente libro ”Oro, bene rifugio o trappola?”, per cui riassumerò qui gli avvertimenti più importanti.
Inflazione. È sbagliato rivolgersi all’oro per una valida difesa dall’inflazione. A volte ha protetto da essa, a volte no. Funzionò negli anni ’70 del secolo scorso, ma poi causò perdite anche dell’80% in potere d’acquisto. Nessuno conosce le quotazioni future, ma di sicuro sono molto più adatti e più affidabili i titoli e buoni postali indicizzati all’inflazione. Per giunta il trattamento fiscale italiano dell’oro rema contro la sua capacità di proteggere i risparmi in scenari fortemente inflattivi.
lunedì 20 aprile 2026
domenica 19 aprile 2026
Netflix e aumenti unilaterali: cosa cambia dopo la sentenza del Tribunale di Roma
Questa domenica torniamo a trattare la vicenda "Netflix", proponendovi la sentenza n. 4993/2026, con la quale il Tribunale di Roma ha voluto lanciare un segnale in favore dei consumatori digitali e contro le piattaforme di streaming.
Abbiamo già trattato la vicenda con altro nostro intervento (vedi qui), segnalando la decisione del giudice romano, il quale ha condannato una pratica diffusa e spesso subita passivamente da milioni di utenti: le modifiche unilaterali dei prezzi e delle condizioni di abbonamento.
L’azione, promossa dal Movimento Consumatori contro Netflix Services Italy S.r.l., mette sotto accusa il cuore dei contratti delle piattaforme: le clausole che consentono di cambiare le regole del gioco mentre il contratto è già in corso, ossia la legittimità dello ius variandi.
- Lo “ius variandi”: quando il contratto lo decide una sola parte
Il nodo giuridico della questione è lo ius variandi, cioè il potere del professionista di modificare unilateralmente il contratto in essere con il consumatore, con unico obbligo di preavviso del consumatore un periodo antecedente alla modifica peggiorativa (di solito 30 giorni).
In questi casi, il consumatore può disdire il contratto o "accettare" le nuove tariffe applicate dal professionista.
Nel caso di Netflix, questo potere riguardava:
- il prezzo dell’abbonamento
- le condizioni di utilizzo del servizio
Il problema non è tanto l’esistenza di questo potere, come già anticipato in precedenza, ma il suo esercizio effettivo da parte di Netflix.
E qui l'intervento del Tribunale di Roma è chiaro ed inopinabile, laddove osserva che le clausole oggetto di censura creano uno squilibrio significativo tra le parti, violando il Codice del Consumo.
In sostanza, il contratto diventa uno strumento nelle mani della sola piattaforma, la quale mentre il consumatore resta in posizione passiva.
- Clausole vessatorie - le vaghe ragioni di Netflix
Anche le ragioni addotte da Netflix per giustificare l'aumento proposto/imposto non hanno convinto il giudice romano, in quanto fondate su formule ormai tipiche quali il miglioramento del servizio o l'aumento dei contenuti od ancora la migliore qualità dei servizi offerti agli abbonati.
Tutte ragioni ritenute irrilevanti da parte del Tribunale di Roma, il quale ha richiamato i principi previsti in materia, ricordando che una modifica unilaterale è legittima solo se è:
- trasparente
- specifica
- prevedibile
Tradotto, la modifica deve essere predisposta dal professionista (Netflix nel caso di specie) in modo tale che il consumatore deve poter capire, fin dall’inizio, quando e perché il prezzo potrà cambiare.
E nel caso esaminato dal giudice, le clausole non rispettavano i principi appena richiamati, in quanto non fissavano criteri chiari; lasciavano ampia discrezionalità all’azienda;verano accompagnate da comunicazioni standard e poco informative.
Qual conseguenza? la condizioni contrattuale si presume come vessatoria con conseguente nullità che non può essere ovviata dall'informativa standard che per anni le piattaforme hanno utilizzato, ossia: “se non ti sta bene, puoi cancellare l’abbonamento”.
La sentenza smonta questa impostazione in modo deciso, proponendo un diverso ragionamento secondo il quale il diritto di recesso concesso al consumatore non riequilibrail contratto, perché:
- il consumatore subisce comunque una modifica imposta;
- la disdetta comporta costi reali (perdita del servizio, discontinuità);
- non esiste una vera alternativa negoziale.
In altre parole: la libertà di uscire non sana una clausola squilibrata.
- La clausola vessatoria non è solo un problema contrattuale - pratica commerciale scorretta
E qui il giudice romano si spinge ad affrontare, con la decisione oggetto del nostro commento, un secondo livello di tutela: quello delle pratiche commerciali scorrette.
La comunicazione dell'aumento può essere considerata una pratica commerciale scorretta, con danno verso il consumatore, quanto la comunicazione dell'aumento viene, come nel caso Netflix risulta provato:
- enfatizza benefici (“più contenuti”, “più qualità”);
- viene proposta con un taglio promozionale (una sorta di nuova offerta);
- non fornisce informazioni complete e trasparenti.
Questo modo poco trasparente di proporre il cambio delle condizioni da parte del professionista può, secondo il Tribunale di Roma,influenzare indebitamente le scelte del consumatore e integrare una violazione del Codice del Consumo .
In termini più semplici, il giudice arriva ad individuare una tutela del consumatore che si fonda sotto due profili (tutela “a doppio binario”): da una parte sotto il profilo della validità delle clausole incluse nel contratto e delle sue modifiche, dall'altro dal punto di vista della correttezza delle comunicazioni.
- Cosa cambia concretamente per i consumatori
La causa è stata avviata con gli strumenti delle azioni rappresentative, oggi uno dei meccanismi più incisivi di tutela collettiva.
Le conseguenze possono essere molto concrete:
- stop all’uso delle clausole illegittime
- divieto di reiterare le condotte scorrette
- obbligo di informare tutti gli utenti coinvolti
- possibile rimborso degli aumenti pagati
E questo provvedimento potrebbe creare un importante precedente che riguarderà anche gli altri operatori del settore, ridefinendo le regole dei contratti digitali, in quanto le piattaforme digitali non possono più usare clausole generiche per modificare prezzi e condizioni.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 4993/2026, che puoi leggere di seguito, apre uno spazio concreto di tutela, anche per situazioni già verificatesi.


