domenica 31 maggio 2026

Privacy e telemarketing: il Garante sanziona Enel Energia

Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.

Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.


a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?

La vicenda prende le mosse dalle segnalazioni rivolte all'Autorità da alcuni consumatori avevano segnalato di aver ricevuto telefonate apparentemente legate all’attivazione o gestione del contratto di fornitura elettrica.
Nel corso della chiamata, però, gli operatori proponevano offerte commerciali aggiuntive, nonostante gli utenti:

  • fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • avessero negato il consenso marketing;
  • avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.

L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.

A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.


b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente

Il provvedimento ribadisce un principio molto importante per i consumatori, ossia non basta raccogliere numeri di telefono tramite form online o sistemi automatici se poi non si riesce a dimostrare in modo certo che il consenso sia stato realmente dato dall’utente.

Il Garante ha criticato in particolare i sistemi di “opt-out” utilizzati per i ricontatti commerciali, ritenendoli poco efficaci contro utilizzo illecito di numeri telefonici.

Il sistema di tutela predisposto deve garantire la tutela dai caricamenti massivi di contatti e da possibili truffe o pratiche aggressive portate avanti da società aggressive ed interessate ad avviare nuovi contratti per la fornitura dei servizi o il cambiamento di quelle attuali.

L’Autorità ha invece valorizzato il sistema del cosiddetto “double opt-in”, cioè la doppia conferma da parte dell’utente, affinché l'operazione commerciale (offerta contrattuale) sia confermata, e voluta, da parte del consumatore.


c.- Perché questa decisione è importante

La decisione conferma che:
  • le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
  • il consenso marketing non può essere presunto;
  • le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
  • il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.

Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.

Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.

sabato 30 maggio 2026

Tagliando auto “fantasma”: quando l’officina fattura ma non esegue i lavori

Può accadere di ritirare l’auto dall’officina con il dubbio che alcuni interventi non siano stati realmente eseguiti. Si tratta dei cosiddetti “tagliandi fantasma”, una pratica che, oltre a comportare un danno economico per il consumatore, può incidere sulla sicurezza e sull’affidabilità del veicolo.

La situazione tipica è semplice: l’automobilista affida il mezzo per un tagliando completo, paga regolarmente quanto richiesto e, successivamente, emergono elementi concreti che fanno dubitare dell’effettiva sostituzione di componenti come olio o filtri. Quando gli interventi fatturati non corrispondono a quelli realmente eseguiti, non si è di fronte a una mera irregolarità, ma a una condotta che può assumere rilievo giuridico sotto diversi profili.

Abbiamo deciso di trattare questo argomento con il nostro intervento odierno, anche alla luce di alcune segnalazioni pervenute in merito a tagliandi pagati, ma non eseguiti. 

Occorre premettere che con le nuove tecnologie, la questione potrebbe essere risolta in modo immediato attraverso la video ispezione che usualmente i meccanici più seri fanno del veicolo al momento del tagliando, ivi compreso il cambio olio.


- cambio olio: non solo una questione economica, ma anche di tutela e sicurezza

Questa semplice condotta scorretta quali conseguenze può comportare?

  • L’omessa o non corretta esecuzione delle prestazioni pattuite integra, in primo luogo, un "inadempimento contrattuale" ai sensi dell’art. 1218 c.c.;
  • Inoltre, presentare come effettuato un servizio che non lo è stato può configurare una "pratica commerciale scorretta o ingannevole", ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del consumo;
  • Nei casi in cui la condotta sia caratterizzata da artifici o raggiri finalizzati a indurre il cliente in errore e ottenere un pagamento non dovuto, può configurarsi anche il reato di "truffa" (art. 640 c.p.), ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso.

Il danno per il consumatore è duplice: da un lato il pagamento di un servizio non ricevuto, dall’altro il rischio di usura anomala del motore, guasti e perdita di affidabilità del veicolo.


- I segnali da non sottovalutare

Anche senza particolari competenze tecniche, è possibile individuare alcuni indizi rilevanti:

   a.- tempi di lavorazione incompatibili con gli interventi fatturati;

   b.- componenti (filtri, parti accessibili) visibilmente sporchi o non sostituiti;

   c.-  assenza di trasparenza nella documentazione delle lavorazioni;

   e.- indisponibilità a mostrare o consegnare i pezzi sostituiti.

Il colore dell’olio può costituire un ulteriore elemento di valutazione, ma non è di per sé decisivo: in alcuni motori, in particolare diesel, l’olio può scurirsi rapidamente anche dopo la sostituzione. È quindi opportuno considerare più elementi nel loro complesso.

venerdì 29 maggio 2026

Sconti online: uno su tre è irregolare. Cosa sta succedendo davvero e come difendersi

L’ultima indagine europea sui prezzi online lancia un segnale chiaro: durante i grandi eventi di vendita, la trasparenza resta un problema diffuso. Lo “sweep” coordinato dalla Commissione europea insieme alle autorità nazionali ha analizzato 314 operatori in 25 Paesi, concentrandosi sulle pratiche adottate durante Black Friday e Cyber Monday.

Il risultato è preoccupante: solo il 40% dei venditori rispetta pienamente le regole europee sugli sconti, mentre almeno uno su tre presenta irregolarità vere e proprie. In un ulteriore 30% dei casi, le informazioni fornite risultano incomplete o poco chiare.


- Sconti poco trasparenti e strategie che confondono

Il quadro che emerge non riguarda solo violazioni formali, ma un problema più profondo: molte pratiche commerciali sono costruite per orientare – se non condizionare – le scelte dei consumatori.

Le norme UE sono nette:

    a.- lo sconto deve basarsi sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni;

    b.- il prezzo deve essere completo e comprensivo di tutti i costi fin dall’inizio;

    c.- le comparazioni devono essere chiare e non ingannevoli.

Eppure, l’indagine evidenzia criticità diffuse e consolidate negli anni, attestanti una realtà ben diversa dalle finalità perseguite dal legislatore europeo con le norme introdotte negli ultimi decenni, così come interpretate dallo stesso giudice comunitario.

L'indagine ha appurato, infatti, che nel 34% dei casi vengono usati confronti di prezzo poco trasparenti, spesso senza indicare chiaramente il riferimento, o eventuali limitazioni introdotte dal venditore.

E' stato accertato, inoltre, che nel 18% dei casi compaiono tecniche di pressione (timer, scarsità), spesso fuorvianti per il consumatore, indotto ad acquistare a condizioni non sempre trasparenti.

Infine, non sono pochi i casi di "drip pricing", pari al 10% dei casi, ovverosia la tecnica di marketing scorretta, mediante la quale viene pubblicizzato il prezzo del prodotto, non rilevando al momento dell'acquisto gli ulteriori costi o commissioni aggiuntive che vengono rese note solo nelle fasi successive del processo di acquisto.

Si tratta di meccanismi che incidono direttamente sulla capacità del consumatore di compiere scelte consapevoli, alterando il processo decisionale attraverso urgenza artificiale e informazioni incomplete.


- Un problema sistemico, non episodico

Quando una quota così ampia di operatori non rispetta le regole, non si può parlare di singoli comportamenti isolati, ma siamo davanti ad un fenomeno strutturale che mette in discussione l’equilibrio del mercato digitale e la tutela del consumatore.

Particolarmente insidioso è l’uso della pressione psicologica: offerte a tempo, countdown e messaggi di scarsità creano un senso di urgenza che spinge ad acquistare senza verificare davvero la convenienza.

Allo stesso modo, il “prezzo a pezzi” (drip pricing) compromette un principio fondamentale: il consumatore deve conoscere subito il costo reale dell’acquisto.

lunedì 25 maggio 2026

Alcune considerazioni sulla riforma del Testo Unico della Finanza

Il recente D. Lgs. 47/2026 che attua la “Legge Capitali”, ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico della Finanza e che vogliamo, con il nostro intervento, analizzare sotto il profilo dei cambiamenti per coloro che investono i propri risparmi.


1. OPA: una soglia unica, più chiarezza (ma attenzione al prezzo)

La riforma fissa al 30% del capitale la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di lanciare un’OPA (offerta pubblica di acquisto), con una importante conseguenza: chi prende il controllo di una società deve offrire di comprare anche le azioni degli altri soci.

Muta anche il criterio per il prezzo minimo: si guarda ai 6 mesi precedenti, cosicchè il prezzo dell'offerta può riflettere solo l’andamento recente del titolo, non quello più “storico”.

Quale novità per il consumatore?

Più facile capire quando scatta un’OPA

Ma attenzione: il prezzo offerto potrebbe non essere sempre “conveniente” se il titolo era più alto in passato


2. Stop ai rumors: meno speculazione, meno trappole

La norma mira a limitare/bloccare le voci (rumors) che possono circolare in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto di un titolo e che possono alterare il suo valore o comunque favorire delle speculazioni: Consob può obbligare chi è coinvolto a dire chiaramente se intende procedere.

Se il soggetto interessato risponde in senso negativo (o non risponde), non potrà più lanciare l’offerta per un certo periodo. 

Diventa più pericoloso seguire le indiscrezioni da parte dell'investitore, anche se spetta all'autorità di controllo smascherare eventuali voci che alterano il mercato.

Quale novità per il consumatore?
Meno oscillazioni artificiali del prezzo
Meno rischio di comprare “sulla base di voci”


3. Downlisting: quando la società “scende di livello”

Nel caso in cui una società esce dal mercato regolamentato, operando su mercati meno trasparenti, tale spostamento può avvenire solo se:

- votato con maggioranza rafforzata;

- preavviso di due mesi al mercato;

- il nuovo mercato deve garantire tutele simili (soprattutto sulle OPA)

Il consumatore deve valutare con attenzione il capitale investito in una società che vuole abbandonare un mercato regolamentato e posizionarsi in mercati meno trasparenti, in quanto si può sottoporre a rischi collegati  questi mercati, quali minore liquidità; più difficoltà nella vendita; prezzi meno trasparenti.

Quale novità per il consumatore?
Viene concesso più tempo (due mesi dal preavviso) per decidere cosa fare
Ruolo più attento nella valutazione di questo tipo di operazioni e rischio perdita capitale


4. Governance: più responsabilità (anche per chi “non decide”)

La riforma del TUF riguarda anche gli amministratori non esecutivi, i quali non possono più limitarsi a “prendere atto”, ma possono subire gli effetti delle decisioni assunti altrui.

Questi ultimi devono, se ricevono determinate segnalazioni/informazioni, segnalare ed intervenire se emergono criticità.

In altri termini, la novità normativa rafforza il ruolo degli amministratori non esecutivi, ma rafforza anche i controlli, aumentando i poteri agli organi di vigilanza e prevedendo regole più stringenti su indipendenza e composizione.

Risulta più semplice individuare la responsabilità all'interno della società, allargandola anche a coloro che non operano in modo attivo.

Quale novità per il consumatore?
Più strumenti per contestare cattiva gestione
Maggiore responsabilità anche per chi “stava a guardare”


5. Intelligenza artificiale: più trasparenza (almeno sulla carta)

Anche questa riforma affronta il nodo cruciale dell'AI, cercando di disciplinarla/controllarla.

Le società devono dichiarare:

- se usano sistemi di intelligenza artificiale

- come li usano

- per quali rischi

Agli organi di controllo viene affidato il compito di verificare l’adeguatezza del sistema di intelligenza artificiale predisposto all'interno della società.

L'investitore viene messo a conoscenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non "come viene utilizzata".

Quale novità per il consumatore?
Più informazioni sul funzionamento dell'azienda
Un nuovo elemento da valutare


6. Nuovi strumenti e più informazioni: opportunità (con cautela)

Arrivano nuovi strumenti, come la società di partenariato, pensati soprattutto per investitori esperti. Potrebbero arrivare anche ai piccoli risparmiatori tramite fondi o prodotti intermediati.

In parallelo, nasce un sistema europeo (ESAP) per accedere più facilmente a:

- bilanci

- comunicati

- informazioni finanziarie

Quale novità per il consumatore?
Più accesso alle informazioni
Più strumenti disponibili


In conclusione, la riforma introduce maggiore trasparenza e alcuni strumenti utili, ma non elimina il rischio principale: decisioni prese senza informazioni complete o sulla base di aspettative errate ed è pere questo che per il piccolo investitore, la vera tutela resta una sola: capire cosa sta succedendo prima di agire e non farsi suggestionare dalle facili promesse di guadagni elevati nel breve periodo senza alcun rischio.

Gazzetta Ufficiale - D. Lgs. n. 47/2026

domenica 24 maggio 2026

Segnalazione a sofferenza: se non vi sono i presupposti, il debitore può essere risarcito

La recente ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 della Corte di Cassazione tratta un un tema delicato, la legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, vicenda che riguarda molti consumatori che ci hanno scritto in questi anni (per una valutazione della posizione debitoria, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

La sentenza interviene su un tema molto delicato per chi ha rapporti con banche e finanziarie: quando è davvero legittimo essere segnalati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

E il messaggio che vogliamo lasciarvi è chiaro e importante:

non pagare una o più rate, da solo, non basta per finire tra i “cattivi pagatori gravi”


- Cosa significa davvero “segnalazione a sofferenza”

Nel linguaggio bancario, la “sofferenza” è la segnalazione più grave. Non riguarda un semplice ritardo o una dimenticanza, ma una situazione molto più seria, così come abbiamo già trattato con altri nostri interventi (per un approfondimento, clicca qui).

Perché sia legittima, il cliente della banca deve trovarsi in una condizione di:

- deve essere preceduta da una comunicazione della banca consumatore (vedi qui);

- il cliente deve versare in grave difficoltà economica;

- la posizione di difficoltà debitoria non deve essere temporanea;

- vi deve essere un reale dubbio della capacità di restituire il debito.

Non serve un fallimento o una procedura giudiziaria, ma serve qualcosa di più di un mancato pagamento e quindi, l'intermediario bancario deve operare una valutazione complessiva della situazione economica della persona o dell’impresa.

In termini più semplici, un ritardo non equivale a essere insolventi e non può giustificare una segnalazione a sofferenza.


- Il caso: segnalazione fatta troppo in fretta

La vicenda esaminata riguarda una segnalazione effettuata da un intermediario finanziario durante una situazione ancora incerta, ove il debitore non aveva rimborsato la rata nei termini previsti dal contratto.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie, il debito era oggetto di confronto e trattative e non era stata fatta una vera verifica della situazione economica complessiva, sicché la segnalazione era sostanzialmente fondata sul mancato pagamento della rata.


Le conseguenze sono state immediate per il debitore, in quanto un altro istituto di credito ha negato un finanziamento proprio a causa di quella segnalazione, arrecando un danno all'immagine finanziaria del consumatore.

Questo è un punto centrale: una segnalazione a sofferenza può bloccare l’accesso al credito, anche per operazioni importanti come un mutuo.


- Il principio della Cassazione: basta automatismi

La Corte di Cassazione ha corretto l’impostazione dei giudici precedenti, chiarendo un principio fondamentale, ossia la segnalazione a sofferenza non può essere automatica, e quindi non è sufficiente affermare: non ha pagato, quindi è in sofferenza”.

Al fine di procedere con questo tipo di segnalazione alla CR, l'istituto di credito deve svolgere una valutazione serie e concreta della posizione, analizzando la situazione patrimoniale complessiva del proprio cliente, e verificare se esiste una crisi strutturale, reale e duratura che possa mettere in dubbio l'assolvimento del debito da parte di quest'ultimo.

Se questo procedimento di accertamento, svolto in buona fede, non avviene, la segnalazione è illegittima.

Per i consumatori è importante capire quando una segnalazione può essere contestata.

In linea generale:

  • un ritardo nei pagamenti non basta
  • una contestazione del debito non basta
  • una trattativa in corso non basta
  • una difficoltà temporanea non basta

Può invece esserci sofferenza solo quando la difficoltà economica è grave, stabile e documentata


- Il danno: quando si può chiedere il risarcimento

Una segnalazione illegittima può avere effetti molto pesanti per il consumatore che si può vedere rifiutare la richiesta di un mutuo o finanziamento; subire la revoca di affidamenti bancari; più un generale risultare danneggiato nella propria reputazione creditizia.

Anche sotto questo profilo, la Cassazione chiarisce il cliente vittima di una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, o alle banche dati private, può chiedere il risarcimento del danno che non è automatico, va dimostrato con elementi concreti, come:

- lettere di rifiuto delle banche

- revoche di credito

- coincidenza temporale tra segnalazione e problemi finanziari

Se c’è un collegamento tra segnalazione e danno, il risarcimento è possibile.

Se avete il dubbio di una segnalazione errata, vi consigliamo di scriverci ed inviarci i vostri documenti, così potremo verificare se siete meritevoli di tutela ed assistenza (sos@consumatoreinformato.it).

Cassazione Civile Sez. I^ sentenza n. 5593/2026

sabato 23 maggio 2026

Condomino indisciplinato? l'amministratore può multarlo

Vivere in condominio significa condividere spazi, regole e, spesso, anche tensioni e quindi siamo a conoscenza che l'argomento che trattiamo con questo nostro intervento è vissuto/sofferto da molti dei nostri lettori (per un aiuto o consulto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Rumori fuori orario, uso improprio delle parti comuni, comportamenti contrari al regolamento: situazioni quotidiane che possono degenerare facilmente in conflitti che devono essere risolti in modo civile attraverso gli organi sovrani: l'assemblea condominiale e l'amministratore. 

La prima idea è quella di rivolgersi all'avvocato ed avviare la causa, ma a volte può essere utile conoscere altre strade, più rapide e meno costose.

Stiamo parlando della multa condominiale, una possibilità di risoluzione delle controversie condominiali sempre più in voga, ma che deve seguire regole precise, altrimenti è illegittima.


a.- Cos’è davvero la multa condominiale

La multa condominiale è una sanzione economica interna al condominio, prevista dall’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile: "Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.".

La norma in parola introduce una misura, non molto conosciuta, finalizzata a scoraggiare comportamenti contrari al regolamento,  e che trova applicazione in queste circostanze:

  • violazioni del regolamento condominiale
  • viene decisa dal condominio (non da autorità pubbliche)
  • l’importo non va allo Stato, ma al fondo condominiale predisposto mediante assemblea
La norma indica anche gli importi che possono essere erogati e si tratta di limiti inderogabili:
  • fino a 200 euro per la prima violazione
  • fino a 800 euro in caso di recidiva

venerdì 22 maggio 2026

False richieste del pedaggio autostradale via WhatsApp: è truffa!

Fonte: comunicato stampa
11 maggio 2026
È stata segnalata una nuova truffa veicolata tramite WhatsApp, che coinvolge falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia. Il messaggio, inviato da un numero con prefisso estero, segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio e invita a cliccare su un link per effettuare il pagamento. Il collegamento suggerito conduce a un falso sito progettato per rubare dati personali e acquisire credenziali bancarie.

Per riconoscere messaggi fraudolenti presta attenzione ai seguenti segnali:

  • Numero con prefisso internazionale sconosciuto
  • Toni urgenti o minacciosi (“paga subito”, “evita sanzioni”)
  • Presenza di link sospetti o abbreviati
  • Richiesta diretta di dati sensibili

Il consiglio

Verifica le comunicazioni tramite canali sicuri (sito o app ufficiale) e in caso di dubbio, contatta il servizio clienti. Se ricevi il messaggio non interagire, blocca il numero e segnala alla Polizia Postale tramite il nostro sito https://www.commissariatodips.it

Se hai cliccato ed eseguito il pagamento contatta immediatamente la banca, blocca eventuali carte di pagamento e modifica le password degli account compromessi.

lunedì 18 maggio 2026

Cambio fornitore luce e gas non richiesto: la "truffa del sì" e come tornare alle vecchie condizioni (ARERA 228/2017)

In associazione stanno aumentando i casi di persone che si sono viste modificare le condizioni contrattuali, o ancor peggio attivare contrati per la fornitura di gas e/o energia elettrica non richiesti e che abbiamo dovuto tutelare per evitare di pagare maggiori somme (per maggiori informazioni o per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il problema, noto come la "truffa del si", è tanto diffuso quanto insidioso, in quanto il cambio di fornitore luce e gas attivato tramite telefonate o email ingannevoli, spesso senza un consenso reale, e ciò nonostante il recente intervento volto a limitare le telefonate truffa attraverso il filtro anti - spoofing (vedi qui).

Purtroppo, dobbiamo notare che si sono sviluppati casi di "switching non richiesto", una pratica scorretta che può portare, nel giro di pochi giorni, a ritrovarsi con un nuovo contratto mai voluto e condizioni economiche peggiorative.


a.- Come funziona la "truffa del si"

Il meccanismo è ormai consolidato e si fonda sulla fiducia che il consumatore attribuisce a coloro che lo contattano, e che per ragioni a noi non note, dispongono di molte informazioni dettagliate.

Il consumatore viene contattato telefonicamente da un operatore che:

  • si spaccia per il fornitore attuale;
  • oppure richiama presunti enti istituzionali come ARERA o fantomatici “uffici tutela consumatori”.

Durante la telefonata vengono prospettati scenari allarmanti che riguardano il suo contratto, quali:

  • aumenti imminenti delle tariffe;
  • contratti in scadenza;
  • obblighi di legge inesistenti;
  • errori da correggere con urgenza.

Il call center si propone come aiuto necessario per il consumatore e mira, con frasi adulanti, ad ottenere:

  • dati personali;
  • codice POD o PDR (presenti in bolletta);
  • una registrazione vocale utilizzabile come consenso.

Qui entra in gioco la nota “truffa del sì”: il consumatore viene indotto a rispondere “sì” a domande apparentemente innocue, e quella risposta viene poi utilizzata per simulare un consenso contrattuale.

Al termine della telefonata, il consumatore ha conferito la propria adesione ad un nuovo contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica, rinunciando al successivo invio di un modulo scritto da sottoscrivere, così come previsto ex art. 51 del Codice del Consumo: "Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.".

Di solito, vi sono alcuni elementi che contraddistinguono questo tipo di truffa, quali:

    - telefonate non richieste con tono urgente o intimidatorio;

    - richieste di dati presenti sulla bolletta;

    - informazioni vaghe o contraddittorie sul proprio fornitore;

    - affermazioni secondo cui il cambio sarebbe obbligatorio.

E' evidente che il primo suggerimento che possiamo offrirvi, ed appare scontato, è di  interrompere la comunicazione, senza dare maggiore spazio a questi falsi operatori e ricordatevi di non fornire mai dati sensibili per telefono; non comunicare POD/PDR o IBAN; verificare sempre contattando direttamente il proprio fornitore; evitare risposte che possano essere registrate come consenso.

domenica 17 maggio 2026

Diesel contaminato: risarcimento pieno secondo il tribunale

L'argomento trattato con il nostro intervento odierno riguarda una vicenda che potenzialmente può riguardare tutti gli automobilisti: il diesel sporco e la possibilità che l'automobile si rovini (per maggiori informazioni o per assistenza, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Vogliamo proporvi questo provvedimento del Tribunale di Rovereto al fine di darvi anche dei suggerimenti pratici per ottenere il risarcimento nel caso di sospetto carburante difettoso. 

Perché il semplice sospetto non è certezza di risarcimento del danno, ed è quello che ci dice il giudice trentino: non basta invocare genericamente il Codice del Consumo, bisogna scegliere la giusta azione giuridica e costruire correttamente la prova.

Ecco perché vogliamo darvi alcuni consigli per raccogliere le prove necessarie per dimostrare il danno e il vostro diritto al risarcimento: se volete avere qualche chance di risarcimento del danno, dovete provare tutto!


1.- Il caso: dal rifornimento al danno

Una consumatrice effettua rifornimento di gasolio presso un distributore. Il giorno successivo, durante un viaggio, l’auto perde potenza fino a fermarsi. Interviene il carro attrezzi, il veicolo viene portato in officina e qui emerge un dato decisivo: carburante contaminato da sabbia e detriti, con danni rilevanti all’impianto di alimentazione.

La consumatrice si rivolge al Tribunale di Rovereto al fine di chiedere:

- restituzione del prezzo del carburante;

- risarcimento delle riparazioni effettuate presso l'officina;

- rimborso del carro attrezzi e dell’auto sostitutiva. 

In giudizio vengono chiamati sia il gestore del distributore sia la compagnia petrolifera, ed il Tribunale accoglie in larga parte la domanda, ma propone alcuni passaggi giuridici che meritano di essere trattati per l'impatto pratico per i consumatori.

1a.- Il primo punto chiave: a volte il Codice del Consumo non è la soluzione

Il Tribunale di Rovereto sgombra subito il campo da ogni dubbio in merito all'applicabilità del Codice del Consumo rispetto alla vicenda di cui trattasi (vendita di carburante sporco), chiarendo che a questo tipo di casi non si può fare riferimento alla disciplina di settore.

Il Codice del Consumo propone una soluzione, la disciplina del difetto di conformità (clicca qui per un approfondimento), che prevede vari rimedi (riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto), ma non include espressamente il risarcimento del danno.

Nel caso concreto, il danno non riguarda il bene venduto (il carburante), ma un bene diverso: l’automobile danneggiata dal carburante. E qui il Codice del Consumo non può essere utile.

La tutela, però, non viene meno e può essere raggiunta attraverso altre strade, in primo luogo quella prevista dal contratto di vendita ex artt. 1470 c.c..

1.b.- Vendita di carburante - responsabilità da vendita di cosa viziata (art. 1494 c.c.)

Il Tribunale qualifica correttamente la domanda come azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, dando applicazione ad un principio molto chiaro:

se il bene venduto è viziato (qui: gasolio contaminato) + e il vizio lo rende inidoneo all’uso

=

il venditore deve risarcire tutti i danni causati

E quindi, se viene provato il collegamento tra il diesel sporco e i danni sofferti, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato non solo il prezzo pagato, ma anche i danni conseguenziali: nel caso di specie, quelli al motore e le spese collegate.

Un passaggio particolarmente rilevante: questa azione può essere proposta anche da sola, senza chiedere necessariamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

1c.- Chi citare in giudizio: attenzione a non sbagliare bersaglio

Altra questione non secondaria riguarda il soggetto che è chiamato a rispondere per il danno e su questo punto il Tribunale di Rovereto è netto nell'individuare quale soggetto responsabile il gestore del distributore con cui viene concluso il contratto con il consumatore.

In termini più semplici, le nostre rimostranze devono essere indirizzate verso colui che ha consegnato il bene viziato, mentre rimane esclusa la compagnia petrolifera (produttore), perché è estranea al contratto di vendita (non è legittimata passivamente nell’azione ex art. 1494 c.c.).


2.- Vuoi il risarcimento? la prova che devi fornire

Qui si gioca tutto. E la sentenza è molto chiara nel definire quale siano i fatti che il consumatore deve provare, ossia:

            a.- L’esistenza del vizio

La prima e scontata prova riguarda il difetto del carburante la cui prova grava sul consumatore e nel caso affrontato, tale prova è stata raggiunta attraverso i documenti fotografici accertati in officina ove è stata dimostrata la presenza di sabbia e detriti nel gasolio.

            b.- Il danno è conseguenza del diesel sporco (il criterio probabilistico)

Dobbiamo provare che il danno subito (il motore del veicolo danneggiato) è diretta ed immediata conseguenza del carburante "sporco".

E' chiaro che la prova con certezza al 100% non può essere portata davanti al giudice, il quale però può utilizzare un criterio giuridico molto in voga nei tribunali: “più probabile che non”: questo principio prevede che un evento (il motore danneggiato) è considerato come occorso/causato da una determinata condotta (l diesel sporco) se tale ipotesi è più probabile del suo contrario, utilizzando un criterio probabilistico.

Quali sono gli elementi che possono soddisfare il nostro criterio nel caso di danno da diesel sporco?

Nel caso affrontato dal Tribunale di Rovereto sono stati considerati i seguenti parametri:                   (a) rifornimento;

        (b) uso immediatamente successivo della vettura;

        (c) guasto dell'auto;

        (d) riscontro tecnico coerente;

        (e) denuncia rapida del danno al gestore.

Trattasi di una sequenza logica e credibile che accerta con probabilità più elevata dell'opposto che l'evento si sia verificato come conseguenza del carburante venduto al distributore.

        c.- Il fatto storico del rifornimento

Occorre dimostrare dove e quando è stato effettuato il pieno e per fornire questa prova dovete:

  • conservare gli scontrini o pagamenti elettronici,
  • testimonianze,
  • elementi circostanziali precisi.

Nel caso affrontato dal giudice trentino, anche senza scontrino, le testimonianze sono state decisive per attestare il fatto contestato al venditore.


3.- Il risarcimento del danno

Se il consumatore prova tutti gli elementi che abbiamo descritto, si configura la responsabilità ex art. 1494 c.c. del venditore, il quale risponder per il vizio, salvo che provi di averlo ignorato senza colpa.

Quali sono i danni che possono essere liquidati? il Tribunale di Rovereto individua tutti i danni che devono essere risarciti a causa del danno subito, ed in particolare:

- costi di riparazione del veicolo,

- carro attrezzi,

- auto sostitutiva (per il periodo di inutilizzo),

- restituzione del prezzo del carburante,

- rivalutazione e interessi (trattandosi di debito di valore).

- spese legali.

Questo conferma un principio fondamentale: il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose riconducibili al vizio, non solo il bene acquistato.


4.- Come costruire la prova: indicazioni pratiche

Già quanto abbiamo proposto ci consente di individuare cosa deve essere dimostrato, in quanto il Tribunale di Rovereto offre, con la sentenza oggetto di commento, una vera e propria guida operativa.

Per riassumere:

- Subito dopo il rifornimento:

conservare scontrino o prova di pagamento;

annotare data, ora e luogo;

documentare con foto eventuali anomalie;

chiamare il soccorso stradale (il verbale è prova preziosa).


- In officina:

chiedere espressamente la verifica del carburante;

far documentare la presenza di impurità;

ottenere relazioni tecniche chiare e dettagliate;

se possibile, conservare un campione.


- Testimonianze:

chi era presente al rifornimento può essere decisivo;

il meccanico può descrivere i riscontri tecnici (non come perito, ma come testimone dei fatti osservati).


- Reclamo:

inviare subito una contestazione scritta al gestore;

allegare tutta la documentazione disponibile;

agire senza ritardi, soprattutto dopo la “scoperta” del vizio.

Tribunale di Rovereto - sentenza n. 174/2025.

sabato 16 maggio 2026

Bene le novità introdotte per i monopattini elettrici

Negli ultimi anni i monopattini elettrici sono diventati uno dei mezzi più utilizzati nelle città italiane. Comodi, economici e pratici per gli spostamenti brevi, hanno conquistato studenti, lavoratori e cittadini che cercano alternative all’auto. Ma insieme alla loro diffusione sono aumentati anche incidenti, contestazioni e problemi legati alla sicurezza stradale.

Di recente, abbiamo supportato una iniziativa avviata a Torino e finalizzata a chiedere una limitazione di questo tipo di veicoli, visto quanto possono risultare pericolosi per i pedoni (vedi qui).

Ricordiamo che l'uso del monopattino è stato oggetto di regolamentazione comunale, come nel caso di Trento (clicca qui).

Ma da più parti si è invocato un intervento nazionale volto ad introdurre nuove regole che tutelino i cittadini da questi nuovi tipi di veicoli, tant'è che non è giunta a sorpresa l'iniziativa con la quale il legislatore ha deciso di intervenire con nuove regole che cambieranno in modo significativo l’utilizzo dei monopattini elettrici in tutta Italia.

Con la Legge n. 177/2024 entreranno infatti in vigore obblighi più rigidi che riguarderanno identificazione del mezzo, assicurazione e sicurezza personale. 

Due le date da segnare: dal 16 maggio 2026, oggi,  scatta l’obbligo del contrassegno identificativo, mentre dal 16 luglio 2026 arriverà anche l’assicurazione obbligatoria.

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