venerdì 11 settembre 2026
Farmaci dimagranti online: i veri rischi dietro al click
lunedì 7 settembre 2026
Sei iscritto a Club Getaway? My World Energy bocciato dal Tribunale di Firenze per mancanza di trasparenza
Una recente sentenza del Tribunale di Firenze è tornata a trattare la vendita del certificato vacanza Getaway da parte di Energy S.r.l. con il nome "My World Energy".
Il giudice fiorentino, seguendo altri precedenti interventi di giudici italiani ha dichiarato nullo il contratto, ritenendo che il consumatore non fosse stato posto nelle condizioni di comprendere con precisione quale diritto stesse acquistando.
a.- Una presentazione commerciale studiata per convincere
Come avviene frequentemente in questo settore, i consumatori erano stati invitati a partecipare a una presentazione promozionale nella quale venivano illustrate le potenzialità del programma My World Energy.
L'offerta prometteva l'accesso a un circuito internazionale di strutture turistiche attraverso Club Getaway, la possibilità di trascorrere ogni anno periodi di vacanza, utilizzare un sistema flessibile di prenotazione, effettuare scambi con altre destinazioni e, secondo quanto prospettato durante la trattativa, perfino rivendere o trasferire il proprio diritto.
Contestualmente veniva richiesto il pagamento immediato di una somma significativa, cui si aggiungeva l'obbligo di corrispondere quote annuali di gestione per mantenere attiva l'iscrizione al Club.
Si tratta di un modello contrattuale che, negli anni, ha coinvolto numerosi consumatori, attratti dalla prospettiva di un investimento destinato a garantire vacanze per lungo tempo.
domenica 6 settembre 2026
Bolletta dell'acqua. Non sempre l'importo elevato è colpa del consumatore
Una bolletta improvvisamente altissima non è sempre un problema che ricade esclusivamente sul consumatore, ma può trovare giustificazioni in errori e/o omissioni del fornitore.
Con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di grande importanza per tutti gli utenti del servizio idrico: il gestore ha il dovere di segnalare tempestivamente i consumi anomali, e non può limitarsi ad inviare una fattura di importo eccezionalmente elevato sperando che sia il cliente ad accorgersi del problema.
Ancora una volta la Cassazione vuole, con questa decisione, valorizzare i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e che rafforza concretamente la tutela dei consumatori.
- La vicenda
La vicenda trae origine da una perdita occulta nell'impianto idrico di un'abitazione, che aveva determinato un consumo di acqua del tutto anomalo.
L'utente, ignaro della perdita, aveva continuato a consumare inconsapevolmente acqua fino a quando aveva ricevuto una bolletta di importo particolarmente elevato.
Ritenendo che il gestore del servizio idrico avrebbe dovuto avvisarlo tempestivamente dell'anomalia rilevata dai sistemi di lettura dei consumi, il consumatore agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.
Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Livorno hanno accolto la domanda, riconoscendo l'inadempimento del gestore. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso e condannando la società anche alle spese del giudizio.
- Non basta spedire una bolletta
Il passaggio più significativo della decisione riguarda il contenuto dell'obbligo informativo del gestore, in quanto la società sosteneva di avere comunque inviato la fattura contenente gli importi relativi ai consumi registrati.
La Cassazione respinge questa impostazione, osservando che il mero recapito di una bolletta con consumi elevati, inviato dopo oltre due mesi dalla rilevazione dell'anomalia e senza alcuna esplicita segnalazione del carattere eccezionale dei consumi, non costituisce un corretto adempimento dell'obbligo di avviso previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Nel caso di anomalia nei consumi, il fornitore del servizio ha un dovere di informazione specifica, chiara ed urgente finalizzata a rendere noto al consumatore il problema e verificare l'origine e l'eventuale soluzione
L'informazione, sotto questo profilo, deve invece essere:
- espressa (chiarendo l'anomalia);
- chiara (trasparente nell'individuazione del problema);
- tempestiva.
Solo una comunicazione effettuata rapidamente consente infatti all'utente di verificare l'impianto, individuare l'eventuale perdita e limitare il danno economico derivante dalla dispersione d'acqua.
- Correttezza e buona fede non sono principi astratti
La sentenza richiama espressamente i principi di correttezza e buona fede che devono governare ogni rapporto contrattuale, ossia il gestore del servizio idrico non può limitarsi ad adempiere formalmente ai propri obblighi amministrativi.
Quando dispone di informazioni che evidenziano un consumo manifestamente anomalo, deve utilizzarle anche nell'interesse dell'utente.
In altre parole, il gestore non è un semplice emittente di bollette, ma un contraente tenuto ad adottare comportamenti collaborativi e leali.
È un principio destinato ad assumere sempre maggiore rilievo oggi, considerato che i sistemi di telelettura e i contatori intelligenti consentono di individuare con sempre maggiore rapidità anomalie e perdite.
Gli obblighi del consumatore non cancellano quelli del gestore
Uno degli argomenti utilizzati dalla società era che il consumatore avrebbe dovuto controllare periodicamente il proprio impianto, verificare il contatore ed effettuare l'autolettura.
La Cassazione riconosce che questi sono certamente comportamenti diligenti, ma precisa un principio fondamentale:
⇒ gli obblighi dell'utente e quelli del gestore sono autonomi e distinti.
⇒ L'eventuale mancata autolettura o il mancato controllo dell'impianto non eliminano automaticamente l'inadempimento del gestore, che resta comunque tenuto a segnalare tempestivamente i consumi anomali quando ne abbia conoscenza.
Naturalmente, nei singoli casi il giudice dovrà valutare il rapporto di causalità tra la mancata segnalazione e il danno subito dal consumatore.
Ma ciò costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di Cassazione se adeguatamente motivato.
Di seguito, potete leggere l'ordinanza n. 24904/2021 della Cassazione.
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domenica 30 agosto 2026
Contratti e clausole vessatorie: quando il rinnovo tacito presuntivo è inefficace
- una prima firma con cui il cliente accettava tutte le condizioni generali;
- una seconda sezione nella quale il consumatore poteva barrare le clausole che non intendeva accettare.
- abbonamenti televisivi;
- servizi di telefonia;
- piattaforme digitali;
- palestre e servizi alla persona;
- servizi in abbonamento online;
- contratti assicurativi;
- servizi finanziari;
- forniture continuative.

