lunedì 19 ottobre 2026

24 ottobre 2026 - "Linuxday 2026"

Fonte: comunicato stampa
L'evento tecnologico Linux Day 2026 focalizzato sulle tecnologie Open Source e sul Software Libero si terrà Sabato 24 Ottobre 2026 in diverse città d'Italia (ancora da definirsi). Questo evento totalmente gratuito si svolge da piú di 20 anni, ed é coordinato dall'associazione nazionale di volontariato Italian Linux Society fondata nel 1994 e con più di 300 soci attivi; in collaborazione con numerosi Linux Users Group (LUG), ovvero gruppi di persone volontarie impegnate a promuovere questi argomenti tecnologici, e dediti alla condivisione di Linux e del software libero in quanto soluzione etica e pratica, per non dipendere da soluzioni "proprietarie" e non dipendere dalle solite grandi aziende tecnologiche.

Ma cos'è Linux e perché è importante? Linux è un componente software essenziale, libero e open source, alla base del funzionamento di miliardi di dispositivi: dai telefoni, tablet, smart TV, computer, server, router, access point Wi-Fi, fino a tutti i più potenti supercomputer. Essere "software libero" significa una cosa ben precisa: il software deve poter essere usato, studiato, corretto, migliorato e distribuito liberamente, senza restrizioni di copyright, ed è il motivo per cui il software libero è dappertutto, anche se spesso non lo notiamo.

Le comunità del Software Libero, e dell'Open Source, sono state rivoluzionarie per la loro direzione contraria al "tutti i diritti riservati" o altre obsolete diciture che ostacolano la collaborazione e impediscono o rallentano lo studio e la correzione dei problemi digitali.

domenica 18 ottobre 2026

Amministratore condominiale dopo la scadenza: solo gli atti urgenti, salvo una nuova decisione dell’assemblea

Questa domenica torniamo a trattare una questione relativa ai rapporti di condominio, ed in particolare la possibilità dell'amministratore di poter svolgere le proprie mansioni ad interim, ossia successivamente alla revoca del mandato o alla non conferma con voto dell'assemblea.


(1) Il caso

Con l’ordinanza n. 7247 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare una questione molto concreta per la vita condominiale: che cosa può fare l'amministratore quando il suo incarico è scaduto, ma l'assemblea non ha ancora nominato il nuovo amministratore?

La risposta della Cassazione è particolarmente significativa perché arriva a pochi mesi di distanza da una precedente decisione della stessa Corte, la n. 424 dell'8 gennaio 2026, che aveva invece riconosciuto all'amministratore in regime di prorogatio poteri gestori molto più ampi.

La nuova pronuncia prende quindi espressamente le distanze da quell'orientamento e restringe il perimetro dell'attività dell'amministratore il cui incarico è cessato.

Cosa cambia con la nuova pronuncia? Secondo la Cassazione, l'amministratore che ha cessato il proprio incarico non può essere considerato, a tutti gli effetti, come un amministratore ancora regolarmente in carica.

La sua attività deve essere limitata alle sole attività urgenti, cioè a quelle necessarie per evitare un pregiudizio agli interessi del condominio nelle more della nomina del nuovo amministratore.

La Corte esclude inoltre che l'amministratore possa pretendere un compenso per l'attività svolta dopo la cessazione dell'incarico, quando questa sia riconducibile alla gestione in prorogatio prevista dalla legge.

Il principio assume quindi una portata pratica importante: la scadenza dell'incarico non determina una prosecuzione automatica e integrale dei poteri dell'amministratore.


(2) Il riferimento all'art. 1129 del Codice civile

La Cassazione fonda la propria decisione, in particolare, sull'art. 1129, ottavo comma, c.c., secondo la quale: "Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.".

Quindi, quando l'amministratore cessa il suo incarico deve provvedere alla consegna della documentazione condominiale e compiere le attività urgenti, necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi per tali attività.

Il dato normativo assume particolare importanza nelle situazioni, tutt'altro che rare nella pratica, nelle quali l'assemblea viene convocata per nominare o confermare l'amministratore ma non riesce a raggiungere i quorum necessari per assumere la deliberazione.

Si crea così una situazione di stallo: il precedente incarico è terminato, ma il condominio non è ancora riuscito ad esprimere una nuova volontà.


(3) L'amministratore “ad interim”: una figura della prassi da comprendere correttamente

È proprio in questa situazione che nella prassi viene talvolta utilizzata l'espressione “amministratore ad interim”, ossia la specifica e pratica vicenda ove l'amministratore uscente continua temporaneamente a svolgere le attività necessarie per assicurare una minima continuità della gestione, mentre l'assemblea non riesce a nominare il successore.

Occorre però evitare un equivoco: l'amministratore ad interim non coincide necessariamente con una nuova figura giuridica distinta dalla prorogatio prevista dalla legge.

Quando il precedente mandato è semplicemente scaduto e l'assemblea non riesce a deliberare una nuova nomina per difetto di maggioranza, si è nel campo della prorogatio prevista dall'art. 1129, comma 8, c.c.. In questo caso, secondo la nuova impostazione della Cassazione, il potere dell'amministratore uscente non può essere considerato pieno e generale, ma rimane collegato alle attività urgenti necessarie ad evitare pregiudizi al condominio.

Diversa è invece la situazione nella quale sia la stessa assemblea, con una specifica deliberazione, a conferire all'amministratore un incarico temporaneo, definendone durata, attività e, ove previsto, compenso.

In questo secondo caso non si tratta semplicemente della prorogatio legale, ma di un vero e proprio mandato temporaneo conferito dall'assemblea, il cui contenuto deve essere individuato nella relativa deliberazione.

La distinzione è importante perché evita che l'espressione “ad interim” venga utilizzata per attribuire automaticamente all'amministratore cessato poteri che la legge non gli riconosce più.


(4) La novità della Cassazione

L'ordinanza n. 7247/2026 restringe quindi il perimetro dell'attività dell'amministratore cessato.

Secondo la pronuncia: 

- l'amministratore il cui incarico è terminato non conserva automaticamente tutti i poteri dell'amministratore in carica;

- la sua attività deve essere limitata alle esigenze urgenti necessarie a tutelare gli interessi comuni;

- per tali attività, in assenza di una nuova specifica investitura, non può pretendere ulteriori compensi;

- la situazione di stallo dell'assemblea non trasforma automaticamente la prorogatio in una nuova nomina.

La prorogatio, secondo la sentenza della Cassazione, serve ad assicurare una continuità minima della gestione, non a prolungare indefinitamente il precedente incarico, ponendosi in contrasto con una precedente sentenza del 2026, la n. 424 dell'8 gennaio 2026, ove è stata sostenuta una concezione più ampia della prorogatio, riconoscendo all'amministratore cessato una sostanziale continuità dei poteri gestori sino alla nomina del successore.

L'ordinanza n. 7247/2026 si colloca invece in una direzione opposta, valorizzando il tenore letterale dell'art. 1129, comma 8, c.c. e circoscrivendo l'attività dell'amministratore uscente agli affari urgenti.

Si tratta dunque di un significativo mutamento di orientamento intervenuto in un arco temporale molto breve. Sarà la successiva giurisprudenza a chiarire se questa nuova impostazione sarà destinata a consolidarsi.


(5) Perché la distinzione è importante per il condominio

La questione affrontata dalla Suprema Corte non è soltanto teorica, in quanto se l'amministratore è effettivamente cessato dall'incarico e opera soltanto in regime di prorogatio legale, occorre verificare con attenzione se le attività da lui compiute siano effettivamente riconducibili alla gestione urgente prevista dall'art. 1129, comma 8, c.c.

Diverso è il caso in cui l'assemblea abbia deliberato espressamente una prosecuzione temporanea dell'incarico, individuando le attività che l'amministratore è autorizzato a svolgere.

In quest'ultima ipotesi, la deliberazione assembleare assume quindi un'importanza decisiva: non è il semplice utilizzo dell'espressione “ad interim” a determinare i poteri dell'amministratore, ma il contenuto concreto dell'incarico conferito dall'assemblea.


(6) Le conseguenze pratiche per i condòmini

Per i condòmini diventa quindi importante non fermarsi alla domanda: “L'amministratore è ancora lì?”, ma devono chiedersi: “A quale titolo sta continuando ad operare e quali poteri gli sono stati effettivamente attribuiti?”

In presenza di una semplice prorogatio conseguente alla mancata nomina del successore, occorre distinguere le attività realmente urgenti da quelle che appartenevano alla normale gestione ordinaria.

Se invece l'assemblea ha deliberato un incarico temporaneo, è opportuno verificare cosa stabilisce esattamente la delibera: durata, poteri attribuiti, attività consentite ed eventuale compenso.

Questa verifica può diventare particolarmente importante quando, dopo la scadenza dell'incarico, vengono assunti nuovi impegni economici, affidati lavori, sottoscritti contratti o compiute altre attività che non sembrano riconducibili a una situazione di urgenza.

La vicenda insegna che la scadenza dell'incarico dell'amministratore non deve essere considerata un dettaglio formale.

Quando l'assemblea non riesce a nominare il successore, il condominio entra in una situazione particolare nella quale bisogna distinguere attentamente tra:

(A)

prorogatio legale, nella quale l'amministratore cessato continua a occuparsi delle attività urgenti previste dall'art. 1129, comma 8, c.c.

(B)

e incarico temporaneo deliberato dall'assemblea, nel quale sono invece la delibera e il suo contenuto a stabilire il perimetro dell'attività dell'amministratore.

Per il condomino, conoscere questa differenza significa poter controllare con maggiore consapevolezza chi sta gestendo il condominio, in base a quale titolo, con quali poteri e a fronte di quale eventuale compenso.

Quando l'assemblea rimane bloccata per l'impossibilità di raggiungere i quorum necessari, non è quindi sufficiente lasciare la situazione indefinitamente in sospeso. I condòmini devono verificare le iniziative necessarie per arrivare alla nomina del nuovo amministratore e, nei casi previsti dalla legge, possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il principio che emerge per il consumatore informato è semplice: la continuità della gestione condominiale deve essere garantita, ma la continuità non significa automaticamente proroga senza limiti dei poteri dell'amministratore..

Cassazione Civile - Sez. II^ - sentenza n 7247/2026 

sabato 17 ottobre 2026

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Italia (BBVA) sanzionato dal Garante privacy

Fonte: newsletter
9 settembre 2026
Maxi-multa da oltre 5,5 milioni di euro per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Italia (BBVA). Il Garante per la privacy ha sanzionato l’istituto dopo il reclamo di un cliente che, pur avendo manifestato la propria opposizione alla ricezione delle comunicazioni commerciali tramite l’app e poi ribadito il proprio “no” al Servizio clienti, ha continuato a ricevere messaggi promozionali.

Un caso che, secondo l’Autorità, evidenzia una falla nei processi di gestione dei dati.

Un errore tecnico che ha impedito, secondo la banca, il corretto allineamento tra i sistemi aziendali e la piattaforma incaricata di governare le comunicazioni commerciali alla clientela. Di conseguenza, il cliente ha continuato a ricevere comunicazioni commerciali non richieste per sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026.

Un malfunzionamento per il Garante non sufficiente a escludere la responsabilità della banca.

L'istruttoria ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: la banca non avrebbe fornito al cliente un riscontro corretto nell’esercizio dei suoi diritti, arrivando anche a comunicare informazioni errate sul funzionamento dei trattamenti interni.

La decisione del Garante (n. 613 del 3.9.2026 doc. web n. 10291895) mette in evidenza un principio di portata più ampia: non è sufficiente che il “no” del cliente venga registrato da un sistema se poi l’organizzazione non è in grado di garantirne l’effettiva applicazione. Il rispetto delle norme sulla privacy, dunque, non può fermarsi alla singola app o al singolo database. I diversi sistemi aziendali devono poter dialogare correttamente e le procedure devono garantire che la scelta del cliente venga rispettata lungo tutte le fasi del trattamento dei dati.

Oltre alla sanzione di oltre 5 milioni e mezzo di euro, il Garante ha prescritto a Banco Bilbao Italia di adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a garantire una corretta e tempestiva gestione delle loro richieste.

venerdì 16 ottobre 2026

Convengono i Btp Valore Insieme? Meglio altri titoli

Fonte:
ilrisparmiotradito.it
Lunedì 19 arriva una novità del Tesoro per i risparmiatori: i Btp Valore Insieme in sottoscrizione fino a venerdì 23 ottobre. Non si tratta certo di un imbroglio, ma per andare sul sicuro sono da evitare. Meglio altri titoli anche del Tesoro.

L'associazione Adusbef e la Fondazione Risparmio & Futuro mi hanno chiesto un parere sui Btp Valore di imminente emissione (dal 19 al 23 ottobre) e in particolare su quelli denominati Insieme, una novità. Il nome allude al fatto che gli interessi saranno pagati tutti insieme alla fine, cioè col rimborso fra 5 anni. Sono titoli pensati per chi non desidera un reddito periodico, cioè avere cedole di interessi da spendere, ma preferisce tenere tutto investito. In realtà si tratta di un piccolo vantaggio solo pratico. Anche per conto proprio un risparmiatore può benissimo reinvestire le cedole. Il taglio minimo dei Btp è 1.000 euro e quello dei buoni postali addirittura 50 euro.

Sorvoliamo sul fatto che due emissioni passate di Btp Valore, emesse a 100, ora valgono 95,5 euro. Il grosso limite di tali titoli è un altro: essi non proteggono dal carovita. Per giunta il rendimento che prevedibilmente verrà offerto per questo nuovo collocamento è intorno al 3,5% annuo netto, quindi addirittura inferiore all’inflazione tendenziale, ora intorno al 4%.

Pochi sanno che alcuni titoli reali, cioè indicizzati ai prezzi al consumo, cumulano alla fine il rendimento, in gran parte o quasi tutto. Funzionano così in particolare i Btp-i 0,4% maggio 2030 (codice Isin IT0005387052) o i Btp-i 0,1% maggio 2033 (codice Isin IT0005482994). Sono titoli che rendono dall’1,4 al 2 per cento oltre l’inflazione dell’Europa dell’euro. Prendendo a riferimento gli ultimi dati sul costo della vita ciò corrisponde a un rendimento nominale netto del 4,5-5% annuo.

Essi offrono quindi nella sostanza lo stesso vantaggio dei Btp Valore Insieme (interessi capitalizzati cioè automaticamente reinvestiti), ma in più proteggono dalla perdita di potere d’acquisto della moneta.

domenica 11 ottobre 2026

Anche il fideiussore può contestare la concessione abusiva del credito alla banca

Chi firma una fideiussione non deve necessariamente subire passivamente la richiesta della banca. Se il credito garantito è stato concesso o mantenuto in presenza di una situazione finanziaria gravemente compromessa del debitore, anche il fideiussore può far valere il comportamento della banca come elemento di difesa (per maggiori informazioni o per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

In questo senso deve essere letto uno degli ultimi interventi della Corte di Cassazione, Sezione III^ Civile, con ordinanza 24 giugno 2026, n. 21651, provvedimento che interviene su una questione particolarmente delicata per chi ha garantito i debiti di un'impresa.

La vicenda riguarda una richiesta della banca di oltre 1,4 milioni di euro nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. Il Tribunale aveva condannato i garanti al pagamento di oltre 1,28 milioni di euro, decisione poi confermata dalla Corte d'Appello di Venezia.

Uno dei fideiussori ha quindi portato la questione davanti alla Cassazione, contestando, tra l'altro, sia il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile sia il comportamento della banca nella concessione e nel mantenimento del credito.


(1) Prima questione: attenzione ai sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.

Prima di analizzare la vicenda decisa dalla Suprema Corte, ci sembra d'obbligo analizzare alcuni istituti che hanno caratterizzato il rapporto tra cliente e fideiussore e la banca, in particolare, l'art. 1957 c.c., norma che può essere molto importante per chi ha prestato una fideiussione.

La norma prevede che: "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.". 

In determinate condizioni, quindi, se il creditore non si attiva tempestivamente nei confronti del debitore principale, la garanzia può perdere efficacia.

Ma c'è un aspetto processuale che il garante non può trascurare: la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non viene rilevata automaticamente dal giudice e quindi sia il debitore principale che il fideiussore devono eccepire la decadenza di sei mesi prevista dalla legge.

A ciò si aggiunga che il debitore/garante che eccepisce questa decadenza non può limitarsi a contestare genericamente la violazione dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore, ma deve indicare i fatti concreti dai quali dovrebbe decorrere il termine di sei mesi, spiegando quindi quale sarebbe il momento iniziale della decadenza.

La Corte precisa inoltre che il termine decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile e quindi, nel caso di obbligazioni periodiche o frazionate, il termine può decorrere autonomamente per ciascuna prestazione, mentre il semplice passaggio del rapporto "a sofferenza", invece, non è di per sé decisivo.


(2) Seconda questione: cosa succede quando la banca continua a concedere credito ad un'impresa ormai in difficoltà? CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

È questo il passaggio più interessante del provvedimento oggetto del nostro intervento odierno, in quanto la Cassazione arriva a "prendersela" con la banca che ha concesso il credito per aver favorito la situazione debitoria della società debitrice.

Nel caso di specie, il fideiussore aveva sostenuto che la banca avesse concesso o mantenuto il credito nei confronti di un'impresa che si trovava in una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria, senza concrete prospettive di risanamento.

Stiamo parlando della c.d. concessione abusiva del credito, situazione economica che si manifesta ed assume rilievo quando il finanziamento viene erogato o mantenuto dalla banca  con dolo o colpa.

Ciò accade laddove l'intermediario bancario conosca la situazione finanziaria gravemente compromessa della società, contribuendo così ad aggravare il dissesto di quest'ultima. 

La Cassazione richiama, in questo ambito, i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto da parte della banca.

Il punto decisivo è che la Corte d'Appello aveva ritenuto che una simile condotta potesse essere fatta valere soltanto dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore, ma la Cassazione si è espressa in modo diverso, chiarendo che il fideiussore può utilizzare la condotta della banca come difesa

La Corte distingue due situazioni diverse.

Una cosa è chiedere alla banca il risarcimento di un danno: si tratta di un'azione autonoma, che può spettare, secondo i casi, alla curatela o al soggetto legittimato.

Altra cosa è utilizzare il comportamento della banca come strumento di difesa contro la pretesa di pagamento.

In questo secondo caso il fideiussore non sta chiedendo di ottenere un risarcimento in nome della società. Sta contestando la misura e la fondatezza della pretesa che la banca gli rivolge.

Ed è proprio questo che la Cassazione considera possibile.

Secondo l'ordinanza, l'art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale e relative al rapporto garantito. La condotta colposa della banca può quindi costituire un fatto idoneo a incidere sull'entità della pretesa garantita.


(3) Terza questione: anche il comportamento della banca può incidere sull'importo richiesto (art. 1227 c.c.)

La Cassazione utilizza l'art. 1227 c.c., norma che riguarda il concorso colposo del creditore nella produzione del danno, al fine di sanzionare la condotta della banca.

La Cassazione chiarisce che questa disposizione non riguarda soltanto la responsabilità extracontrattuale, ma costituisce un principio generale applicabile anche in ipotesi di responsabilità derivante dall'inadempimento contrattuale.

Se il comportamento colposo del creditore ha contribuito a provocare o aggravare il pregiudizio, tale comportamento può quindi essere valutato anche nel determinare l'entità della pretesa.

La conseguenza pratica è significativa: la banca che chiede il pagamento al fideiussore non può essere considerata, in astratto, estranea alle conseguenze di una propria eventuale condotta colposa nella concessione o nel mantenimento del credito.

Il fideiussore può quindi chiedere che questo aspetto venga esaminato dal giudice.

Ma attenzione: la Cassazione non ha detto che la banca ha sbagliato

È questo il punto che non deve essere frainteso.

L'ordinanza non ha accertato che la banca abbia effettivamente concesso abusivamente il credito e non ha stabilito che il debito dei fideiussori debba essere automaticamente cancellato o ridotto.

Ha stabilito qualcosa di diverso e, sul piano della tutela del garante, molto importante: questa circostanza può essere fatta valere dal fideiussore come difesa e deve essere valutata dal giudice quando risulti dedotta o emerga dagli atti e dalle prove.


(4) Due difese molto diverse tra loro

La sentenza mostra anche quanto sia importante distinguere le diverse difese che possono essere utilizzate da un fideiussore.

Questione Regola
Art. 1957 c.c. La decadenza deve essere fatta valere tempestivamente dal fideiussore e con l'indicazione dei fatti posti a fondamento della decorrenza del termine.
Concorso colposo della banca Il comportamento colposo del creditore può essere fatto valere come difesa dal fideiussore e può incidere sulla pretesa garantita.
Concessione abusiva del credito Può rilevare quando il credito sia stato concesso o mantenuto, con dolo o colpa, nonostante una grave difficoltà finanziaria e senza concrete prospettive di risanamento.

La differenza processuale è fondamentale: la decadenza ex art. 1957 c.c. è soggetta a una precisa preclusione, mentre il concorso colposo previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c. è qualificato dalla Cassazione come mera difesa, rilevabile anche d'ufficio quando i relativi fatti risultino dagli atti e dalle prove.

Firmare una fideiussione significa assumere un obbligo importante, ma non significa rinunciare a ogni possibilità di difesa.

La Cassazione ricorda che occorre distinguere attentamente tra ciò che il garante deve eccepire tempestivamente e ciò che può invece essere valutato dal giudice come concorso colposo del creditore.

La lezione più importante è quindi pratica: quando una banca chiede al fideiussore di pagare, non bisogna limitarsi a verificare se il debito della società esista. Occorre esaminare anche come quel debito si sia formato, quando sia diventato esigibile, quali iniziative abbia assunto la banca e se il comportamento del creditore abbia eventualmente contribuito ad aggravare l'esposizione.

Ogni fideiussione deve quindi essere valutata sulla base del contratto sottoscritto, della storia del rapporto bancario e degli atti del procedimento. In queste situazioni, una verifica tempestiva può essere decisiva.

Di seguito, l'ordinanza n. 21651/2026 della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ.

sabato 10 ottobre 2026

Luce e gas: il nuovo giro di vite sul telemarketing e sui contratti non richiesti

Che sia la volta buona? noi lo speriamo, ma non ne siamo sicuri, anche alla luce delle segnalazioni che arrivano dai lettori del blog o dagli associati.

Insomma, i consumatori sono ancora ostaggio delle telefonate marketing con cui ti cambiano, in modo del tutto irrituale, le condizioni di vendita o addirittura il fornitore di luce e gas.

La questione delle telefonate indesiderate, proposte commerciali poco chiare, contratti conclusi senza una reale richiesta del consumatore non è una novità di oggi ed è noto che il settore dell'energia è da tempo uno dei terreni più delicati del telemarketing.

La Legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, introduce nuove regole che rafforzano la tutela dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e che dovrebbe, sempre nell'intenzione di coloro che l'hanno creata, mettere un punto fine a questa giungla. 

Quali sono gli aspetti più rilevanti?


1) stop alle telefonate commerciali non richieste

La nuova legge introduce delle modifiche al Codice del Consumo, introducendo il nuovo art. 51, comma 8-bis, secondo il quale: "[...] è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.".

La norma è precisa: tutte le sollecitazioni commerciali telefoniche – compreso l'invio di messaggi – finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas sono vietate. 

Non si tratta di un divieto assoluto, in quanto il professionista può contattare il consumatore quando:

- è il consumatore a richiedere questo contatto;

- specifico consenso a ricevere proposte commerciali conferito dal cliente;

Si tratta, quindi, di casi specifici ma tutt'altro che rari, specialmente per coloro che sono clienti fedeli al venditore di gas e/o energia elettrica. In questo secondo caso, però, non basta quindi essere già clienti: occorre uno specifico consenso alle comunicazioni commerciali.


2) Contratto telefonico: il venditore di luce e gas deve dimostrare il rispetto della norma

Uno degli aspetti più importanti della riforma introdotta per i contratti a distanza in materia di luce e gas riguarda prova: spetta all'operatore professionale dimostrare di aver rispettato le regole e di aver contattato il cliente in modo legittimo.

"E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto."

Quando un consumatore riceve una telefonata commerciale relativa a un contratto di energia elettrica o gas e successivamente si ritrova intestatario di una nuova fornitura, non spetta al consumatore dimostrare di non aver mai chiesto quella telefonata, ma sarà il professionista a dover dimostrare che il contatto rientrava in una delle ipotesi consentite dalla legge, all'interno dei casi esposti in precedenza, ossia il consumatore aveva effettuato una richiesta direttamente al professionista, anche attraverso una sua interfaccia informatica; oppure il consumatore era già suo cliente e aveva espresso uno specifico consenso alla ricezione di proposte commerciali.


3) Quale conseguenza se il contatto telefonico non è legittimo?  il contratto è nullo

Il punto più rilevante di questa riforma è previsto all'art. 51 comma 8 - ter (nuova norma) del  Codice del consumo, laddove viene espressamente stabilito che tutti i contratti stipulati in seguito ad una telefonata illegittima, devono essere dichiarati nulli.

Quindi, il contratto che non segua le norme previste dal Codice del Consumo viene considerato non valido e vincolante per il consumatore.

A ciò si aggiunga che il professionista che contatta il consumatore deve farlo attraverso un numero di telefono che identifichi univocamente il professionista.

Per il consumatore questo significa che, di fronte a un contratto luce o gas che ritiene concluso a seguito di una telefonata commerciale non consentita, diventa particolarmente importante conservare ogni elemento utile: numero chiamante, SMS ricevuti, registrazioni eventualmente disponibili, e-mail, documentazione contrattuale e comunicazioni del nuovo fornitore.

E' chiaro che l'effetto previsto dalla norma è particolarmente grave: il contratto che non rispetta le norme diventa sin da subito non valido.


4) Segnalazioni ad AGCOM e Garante Privacy

Il nuovo comma 8-quater consente al consumatore di segnalare le chiamate effettuate in violazione delle nuove disposizioni al Garante per la protezione dei dati personali e all'AGCOM, indicando il numero dal quale proviene la chiamata.

Se AGCOM accerta che la chiamata proviene da un numero diverso da quelli assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata dell'utilizzo delle relative linee.

Anche il Garante può chiedere ad AGCOM di procedere alla sospensione quando venga rilevato un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso.


5) Non solo telemarketing: più responsabilità nella proposta contrattuale

La legge introduce anche una disposizione di carattere più generale che riguarda tutti gli operatori del mercato ed è prevista all'art. 1-quater, ove viene stabilito che tutti gli operatori professionali che offrono o promuovono contratti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni sono responsabili della "correttezza, trasparenza e adeguatezza" delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale, anche quando queste attività siano svolte attraverso reti di vendita.

Prima della conclusione del contratto devono essere acquisite le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e deve essere valutata l'adeguatezza della proposta.

È una previsione importante perché, nell'intenzione del legislatore, rende più evidente la responsabilità del professionista anche per le modalità con cui il contratto viene proposto e non soltanto per il suo contenuto finale.


6) Più trasparenza sui margini e sul cambio di fornitore

La norma affronta anche la questione della trasparenza e il c.d. "switch", ossia la disciplina del cambio del fornitore.

Sotto il primo profilo, viene disposto un obbligo informativo relativo ai  margini di profitto, differenziate per tipologia di cliente e di offerta e che dovranno essere inviati ai consumatori con una periodicità almeno annuale, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e comparabilità.

Anche il cambio di fornitore viene interessato dalla nuova disciplina: l'art. 1-sexies stabilisce che le informazioni acquisite attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) nel procedimento di cambio del fornitore possono essere utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione dello stesso cambio.

La norma prevede inoltre la costituzione presso ARERA di un tavolo tecnico destinato a definire un quadro di regole per le procedure di switching, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e concorrenza.

Di seguito, la Legge n. 49/2026 del 10 aprile 2026.

venerdì 9 ottobre 2026

Circolano falsi biglietti per concerti: attenti alle truffe!

Fonte: Polizia Postale

Stai aspettando la mail con il codice per acquistare i biglietti Oasis? Attenzione alle possibili truffe

l’entusiasmo di essere stati sorteggiati per un evento molto richiesto e la fretta di concludere l’acquisto può far abbassare la soglia dell’attenzione e esporre a possibili truffe.  

Per i concerti più attesi del prossimo anno, bisogna ricordare che: 

1.    il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. 

2.    Se si riceve la mail, prima di andare avanti, è bene verificare che arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni.

3.    Attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti. 

Ricorda che in questo caso ricevere il codice dà accesso alla vendita in determinate finestre di luogo e di tempo, ma non garantisce l’acquisto del biglietto. 

Per richieste di informazioni o segnalazioni è sempre possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale www.commissariatodips.it

 

lunedì 5 ottobre 2026

Shopping online dall'estero: l'Europa tutela davvero il consumatore?

Lo sviluppo del commercio elettronico ha reso più agevole acquistare da un negozio francese, tedesco o polacco, consentendo al consumatore di usufruire delle medesime regole e diritti previsti quando acquista nel negozio sotto casa.

È questa l'idea alla base del Mercato Unico Digitale europeo: eliminare le barriere, favorire gli acquisti oltreconfine e garantire agli utenti gli stessi diritti indipendentemente dal Paese in cui vivono.

Ma lo sviluppo del mercato globale ha complicato il percorso volto a favorire il commercio elettronico europeo, tant'è che le autorità comunitarie si trovano davanti ad una sfida difficile.

Da una parte un sistema normativo sempre più articolato, pensato per proteggere consumatori e imprese. Dall'altra una realtà fatta di milioni di pacchi provenienti da Paesi extra UE, marketplace globali, prodotti venduti a prezzi difficilmente sostenibili per le aziende europee e controlli che spesso faticano a stare al passo.

La domanda allora diventa inevitabile:

le regole europee sono sufficienti per garantire un mercato digitale davvero sicuro e trasparente?


a.- Le fondamenta: cosa prevede oggi la normativa europea

Negli ultimi anni l'Unione Europea ha costruito uno degli impianti di tutela del consumatore digitale più avanzati al mondo, fondato su regole precise, trasparenti e vincolanti per il venditore europeo.

E' noto che le informazioni relative al prodotto, al venditore e al prezzo devono essere obbligatoriamente complete e trasparenti.

Chi vende online deve indicare chiaramente:

- prezzo finale del prodotto;

- costi aggiuntivi;

- condizioni di consegna;

- identità del venditore;

- modalità per esercitare il diritto di recesso.

Il consumatore deve poter sapere prima dell'acquisto quanto spenderà realmente e con chi sta concludendo il contratto.

Altro punto affrontato con i recenti interventi legislativi è quello di evitare/limitare le discriminazioni territoriali, favorendo la libera concorrenza.

Il regolamento europeo sul geoblocking ha vietato molte pratiche discriminatorie basate sulla nazionalità o sulla residenza (qui un approfondimento), e quindi non è più possibile impedire automaticamente ad un consumatore italiano di acquistare su un sito europeo solo perché vive in Italia o obbligarlo ad essere trasferito verso versioni locali meno convenienti.

Molti passi sono stati fatti verso un effettivo esercizio del diritto di recesso e la tutela anche nei servizi digitali, al fine di garantire in modo certo che il consumatore digitale possa esercitare il diritto di 14 giorni per cambiare idea.

La tutela riguarda anche alcuni servizi digitali nei quali il consumatore non paga con denaro ma fornisce dati personali come controprestazione.

Con il Digital Services Act, infine, l'Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi per le grandi piattaforme digitali.

I marketplace devono:

  • conoscere l'identità dei venditori professionali presenti sulla piattaforma;
  • collaborare nel contrasto ai prodotti illegali;
  • garantire strumenti più efficaci per segnalare contenuti o prodotti non conformi.

Non si tratta però di un controllo preventivo assoluto su ogni prodotto venduto: il problema dell'effettiva sicurezza della merce resta ancora aperto, introducendo un obbligo verso l'intermediario digitale, chiamato ad assicurare la certezza del soggetto venditore.


b.- Il vero problema: milioni di prodotti fuori controllo

Se il quadro normativo europeo appare solido, la realtà del commercio elettronico mostra alcune importanti criticità.


b.1.- L'esplosione del fast commerce extra UE

Negli ultimi anni è aumentato enormemente il numero di piccoli pacchi spediti direttamente da produttori extra europei.

Il vantaggio competitivo è evidente, in quanto i costi produttivi sono molto bassi e le spedizioni internazionali sono relativamente bassi (anche se la novità comunitaria sui pacchi extra UE (vedi qui)).

Ma questo modello di commercio pone interrogativi importanti, in quanto un prodotto venduto online ad un prezzo estremamente basso rispetta davvero gli standard europei?

Il rischio riguarda soprattutto:

- giocattoli non sicuri;

- dispositivi elettronici privi dei requisiti necessari;

- prodotti contraffatti;

- articoli privi delle informazioni obbligatorie.

Il problema non è acquistare fuori dall'Europa: il problema è che il consumatore europeo deve poter avere la stessa protezione indipendentemente dalla provenienza del prodotto.

domenica 4 ottobre 2026

Mediazione obbligatoria: attenzione a non confonderla con la negoziazione assistita

Mediazione e negoziazione assistita hanno lo stesso obiettivo: cercare una soluzione alla controversia senza arrivare alla sentenza. Ma non sono la stessa cosa e, soprattutto, non sono sempre intercambiabili.

A ricordarlo è il Tribunale di Piacenza, con la sentenza del 4 agosto 2026, con la quale il giudice ha dichiarato improcedibile una domanda proposta da una società conduttrice proprio perché, prima della causa, era stata svolta la procedura di negoziazione assistita, ma non la mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, requisito di procedibilità in questa materia.


(1) Mediazione e negoziazione assistita: qual è la differenza?

La negoziazione assistita è una procedura nella quale le parti, attraverso i propri avvocati, cercano direttamente di raggiungere un accordo. Il confronto avviene quindi tra le parti e i rispettivi difensori, senza l'intervento di un soggetto terzo chiamato a gestire il procedimento.

Nella mediazione civile (disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010), invece, entra in gioco un soggetto terzo e imparziale: il mediatore. Il suo compito è favorire il dialogo tra le parti e aiutarle a individuare una possibile soluzione della controversia.

Con la procedura di mediazione è il mediatore a dirigere la procedura, fissando degli incontri anche con la presenza delle parti per cercare una soluzione all'intera vicenda.

La differenza non è soltanto “organizzativa”. Diventa fondamentale quando la legge stabilisce che, per una determinata materia, la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della causa.

Tra queste materie rientrano le controversie in materia di locazione.

In questi casi non basta, quindi, dimostrare di avere comunque tentato di trovare un accordo attraverso un'altra procedura: occorre utilizzare proprio lo strumento previsto dalla legge.


(2) Il caso deciso dal Tribunale di Piacenza

La vicenda riguardava una società che aveva preso in locazione un'area destinata al ricovero e alla sosta di camion.

Secondo la conduttrice, l'area non era stata adeguatamente inghiaiata e non disponeva di un sistema idoneo per lo smaltimento delle acque meteoriche. La situazione avrebbe provocato problemi di utilizzabilità dell'area e danni ai mezzi, con conseguente richiesta di risarcimento di 10.500 euro, oltre agli ulteriori danni.

La locatrice, tra le altre cose, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione.

Il procedimento era quindi stato rimesso al giudice competente per le locazioni. Con provvedimento dell'11 dicembre 2025, il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito e aveva ordinato alla parte attrice di esperire la mediazione, fissando una successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Ed è qui che si verifica l'errore decisivo.

La società attrice sosteneva di avere già svolto la procedura necessaria. Ma dagli atti risultava una negoziazione assistita, non una mediazione.

Per il Tribunale non era sufficiente.

La controversia riguardava infatti una locazione e, proprio per questo, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 doveva essere assolta attraverso la mediazione.

La negoziazione assistita già svolta, anche se finalizzata alla ricerca di un accordo e conclusasi senza successo, non poteva sostituirla.

Occorre notare che il giudice aveva concesso alla parte interessata di sanare il difetto - ossia il mancato esperimento del procedimento di mediazione - ma quest'ultima non pare aver colto la possibilità ricevuta dal Tribunale di Piacenza.

È forse questo l'aspetto più interessante della decisione.

Il Tribunale non aveva immediatamente chiuso il processo per la mancata mediazione. Aveva rilevato il problema e aveva consentito alla parte di rimediare, disponendo espressamente l'esperimento della procedura. La parte, però, non aveva attivato la mediazione.

Alla successiva udienza risultava ancora soltanto la precedente negoziazione assistita.

A quel punto il Tribunale ha dichiarato la domanda improcedibile, senza arrivare neppure a esaminare chi avesse ragione sulla questione dell'inadeguatezza dell'area, sui danni ai camion o sulla responsabilità della locatrice.


Questa sentenza è importante per il consumatore informato? ci insegna qualcosa di nuovo?

All'apparenza, la risposta deve essere negativa, in quanto si tratta di una questione tecnica che dovrebbe essere di conoscenza del professionista (avvocato) che ci segue e rappresenta.

Ma la lezione che possiamo trarre dal provvedimento del Tribunale di Piacenza riguarda anche noi consumatori, al fine di comprendere come funziona il sistema giudiziario e quindi anche conoscere la differenza tra un procedimento (mediazione civile) ed un altro (negoziazione assistita).

Ecco, quindi, che la lezione è semplice: prima di iniziare una causa bisogna individuare correttamente quale procedura di ADR la legge richiede.

Non è sufficiente avere dimostrato una generica volontà di conciliare la controversia. E non è neppure sufficiente avere già tentato una procedura stragiudiziale diversa.

Se la controversia rientra tra quelle per le quali la legge impone la mediazione civile, bisogna seguire quel procedimento, diversamente non possiamo considerare rispettato il requisito di legge.

La negoziazione assistita può essere certamente utile e può anche precedere o seguire la mediazione, ma specialmente se vogliamo trovare una soluzione al di fuori del tribunale.

Nel caso di Piacenza l'errore è stato ancora più significativo perché il giudice aveva espressamente indicato alla parte la strada da seguire e le aveva dato la possibilità di sanare la situazione.

Il processo, però, non può andare avanti all'infinito: se la condizione di procedibilità non viene assolta, la conseguenza può essere pesante.

La domanda non viene semplicemente “rinviata”: può essere dichiarata improcedibile e il giudice può non arrivare mai a esaminare il merito della controversia.

Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Piacenza
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