sabato 10 ottobre 2026

Luce e gas: il nuovo giro di vite sul telemarketing e sui contratti non richiesti

Che sia la volta buona? noi lo speriamo, ma non ne siamo sicuri, anche alla luce delle segnalazioni che arrivano dai lettori del blog o dagli associati.

Insomma, i consumatori sono ancora ostaggio delle telefonate marketing con cui ti cambiano, in modo del tutto irrituale, le condizioni di vendita o addirittura il fornitore di luce e gas.

La questione delle telefonate indesiderate, proposte commerciali poco chiare, contratti conclusi senza una reale richiesta del consumatore non è una novità di oggi ed è noto che il settore dell'energia è da tempo uno dei terreni più delicati del telemarketing.

La Legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, introduce nuove regole che rafforzano la tutela dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e che dovrebbe, sempre nell'intenzione di coloro che l'hanno creata, mettere un punto fine a questa giungla. 

Quali sono gli aspetti più rilevanti?


1) stop alle telefonate commerciali non richieste

La nuova legge introduce delle modifiche al Codice del Consumo, introducendo il nuovo art. 51, comma 8-bis, secondo il quale: "[...] è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.".

La norma è precisa: tutte le sollecitazioni commerciali telefoniche – compreso l'invio di messaggi – finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas sono vietate. 

Non si tratta di un divieto assoluto, in quanto il professionista può contattare il consumatore quando:

- è il consumatore a richiedere questo contatto;

- specifico consenso a ricevere proposte commerciali conferito dal cliente;

Si tratta, quindi, di casi specifici ma tutt'altro che rari, specialmente per coloro che sono clienti fedeli al venditore di gas e/o energia elettrica. In questo secondo caso, però, non basta quindi essere già clienti: occorre uno specifico consenso alle comunicazioni commerciali.


2) Contratto telefonico: il venditore di luce e gas deve dimostrare il rispetto della norma

Uno degli aspetti più importanti della riforma introdotta per i contratti a distanza in materia di luce e gas riguarda prova: spetta all'operatore professionale dimostrare di aver rispettato le regole e di aver contattato il cliente in modo legittimo.

"E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto."

Quando un consumatore riceve una telefonata commerciale relativa a un contratto di energia elettrica o gas e successivamente si ritrova intestatario di una nuova fornitura, non spetta al consumatore dimostrare di non aver mai chiesto quella telefonata, ma sarà il professionista a dover dimostrare che il contatto rientrava in una delle ipotesi consentite dalla legge, all'interno dei casi esposti in precedenza, ossia il consumatore aveva effettuato una richiesta direttamente al professionista, anche attraverso una sua interfaccia informatica; oppure il consumatore era già suo cliente e aveva espresso uno specifico consenso alla ricezione di proposte commerciali.


3) Quale conseguenza se il contatto telefonico non è legittimo?  il contratto è nullo

Il punto più rilevante di questa riforma è previsto all'art. 51 comma 8 - ter (nuova norma) del  Codice del consumo, laddove viene espressamente stabilito che tutti i contratti stipulati in seguito ad una telefonata illegittima, devono essere dichiarati nulli.

Quindi, il contratto che non segua le norme previste dal Codice del Consumo viene considerato non valido e vincolante per il consumatore.

A ciò si aggiunga che il professionista che contatta il consumatore deve farlo attraverso un numero di telefono che identifichi univocamente il professionista.

Per il consumatore questo significa che, di fronte a un contratto luce o gas che ritiene concluso a seguito di una telefonata commerciale non consentita, diventa particolarmente importante conservare ogni elemento utile: numero chiamante, SMS ricevuti, registrazioni eventualmente disponibili, e-mail, documentazione contrattuale e comunicazioni del nuovo fornitore.

E' chiaro che l'effetto previsto dalla norma è particolarmente grave: il contratto che non rispetta le norme diventa sin da subito non valido.


4) Segnalazioni ad AGCOM e Garante Privacy

Il nuovo comma 8-quater consente al consumatore di segnalare le chiamate effettuate in violazione delle nuove disposizioni al Garante per la protezione dei dati personali e all'AGCOM, indicando il numero dal quale proviene la chiamata.

Se AGCOM accerta che la chiamata proviene da un numero diverso da quelli assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata dell'utilizzo delle relative linee.

Anche il Garante può chiedere ad AGCOM di procedere alla sospensione quando venga rilevato un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso.


5) Non solo telemarketing: più responsabilità nella proposta contrattuale

La legge introduce anche una disposizione di carattere più generale che riguarda tutti gli operatori del mercato ed è prevista all'art. 1-quater, ove viene stabilito che tutti gli operatori professionali che offrono o promuovono contratti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni sono responsabili della "correttezza, trasparenza e adeguatezza" delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale, anche quando queste attività siano svolte attraverso reti di vendita.

Prima della conclusione del contratto devono essere acquisite le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e deve essere valutata l'adeguatezza della proposta.

È una previsione importante perché, nell'intenzione del legislatore, rende più evidente la responsabilità del professionista anche per le modalità con cui il contratto viene proposto e non soltanto per il suo contenuto finale.


6) Più trasparenza sui margini e sul cambio di fornitore

La norma affronta anche la questione della trasparenza e il c.d. "switch", ossia la disciplina del cambio del fornitore.

Sotto il primo profilo, viene disposto un obbligo informativo relativo ai  margini di profitto, differenziate per tipologia di cliente e di offerta e che dovranno essere inviati ai consumatori con una periodicità almeno annuale, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e comparabilità.

Anche il cambio di fornitore viene interessato dalla nuova disciplina: l'art. 1-sexies stabilisce che le informazioni acquisite attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) nel procedimento di cambio del fornitore possono essere utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione dello stesso cambio.

La norma prevede inoltre la costituzione presso ARERA di un tavolo tecnico destinato a definire un quadro di regole per le procedure di switching, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e concorrenza.

Di seguito, la Legge n. 49/2026 del 10 aprile 2026.

venerdì 9 ottobre 2026

Circolano falsi biglietti per concerti: attenti alle truffe!

Fonte: Polizia Postale

Stai aspettando la mail con il codice per acquistare i biglietti Oasis? Attenzione alle possibili truffe

l’entusiasmo di essere stati sorteggiati per un evento molto richiesto e la fretta di concludere l’acquisto può far abbassare la soglia dell’attenzione e esporre a possibili truffe.  

Per i concerti più attesi del prossimo anno, bisogna ricordare che: 

1.    il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. 

2.    Se si riceve la mail, prima di andare avanti, è bene verificare che arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni.

3.    Attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti. 

Ricorda che in questo caso ricevere il codice dà accesso alla vendita in determinate finestre di luogo e di tempo, ma non garantisce l’acquisto del biglietto. 

Per richieste di informazioni o segnalazioni è sempre possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale www.commissariatodips.it

 

lunedì 5 ottobre 2026

Shopping online dall'estero: l'Europa tutela davvero il consumatore?

Lo sviluppo del commercio elettronico ha reso più agevole acquistare da un negozio francese, tedesco o polacco, consentendo al consumatore di usufruire delle medesime regole e diritti previsti quando acquista nel negozio sotto casa.

È questa l'idea alla base del Mercato Unico Digitale europeo: eliminare le barriere, favorire gli acquisti oltreconfine e garantire agli utenti gli stessi diritti indipendentemente dal Paese in cui vivono.

Ma lo sviluppo del mercato globale ha complicato il percorso volto a favorire il commercio elettronico europeo, tant'è che le autorità comunitarie si trovano davanti ad una sfida difficile.

Da una parte un sistema normativo sempre più articolato, pensato per proteggere consumatori e imprese. Dall'altra una realtà fatta di milioni di pacchi provenienti da Paesi extra UE, marketplace globali, prodotti venduti a prezzi difficilmente sostenibili per le aziende europee e controlli che spesso faticano a stare al passo.

La domanda allora diventa inevitabile:

le regole europee sono sufficienti per garantire un mercato digitale davvero sicuro e trasparente?


a.- Le fondamenta: cosa prevede oggi la normativa europea

Negli ultimi anni l'Unione Europea ha costruito uno degli impianti di tutela del consumatore digitale più avanzati al mondo, fondato su regole precise, trasparenti e vincolanti per il venditore europeo.

E' noto che le informazioni relative al prodotto, al venditore e al prezzo devono essere obbligatoriamente complete e trasparenti.

Chi vende online deve indicare chiaramente:

- prezzo finale del prodotto;

- costi aggiuntivi;

- condizioni di consegna;

- identità del venditore;

- modalità per esercitare il diritto di recesso.

Il consumatore deve poter sapere prima dell'acquisto quanto spenderà realmente e con chi sta concludendo il contratto.

Altro punto affrontato con i recenti interventi legislativi è quello di evitare/limitare le discriminazioni territoriali, favorendo la libera concorrenza.

Il regolamento europeo sul geoblocking ha vietato molte pratiche discriminatorie basate sulla nazionalità o sulla residenza (qui un approfondimento), e quindi non è più possibile impedire automaticamente ad un consumatore italiano di acquistare su un sito europeo solo perché vive in Italia o obbligarlo ad essere trasferito verso versioni locali meno convenienti.

Molti passi sono stati fatti verso un effettivo esercizio del diritto di recesso e la tutela anche nei servizi digitali, al fine di garantire in modo certo che il consumatore digitale possa esercitare il diritto di 14 giorni per cambiare idea.

La tutela riguarda anche alcuni servizi digitali nei quali il consumatore non paga con denaro ma fornisce dati personali come controprestazione.

Con il Digital Services Act, infine, l'Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi per le grandi piattaforme digitali.

I marketplace devono:

  • conoscere l'identità dei venditori professionali presenti sulla piattaforma;
  • collaborare nel contrasto ai prodotti illegali;
  • garantire strumenti più efficaci per segnalare contenuti o prodotti non conformi.

Non si tratta però di un controllo preventivo assoluto su ogni prodotto venduto: il problema dell'effettiva sicurezza della merce resta ancora aperto, introducendo un obbligo verso l'intermediario digitale, chiamato ad assicurare la certezza del soggetto venditore.


b.- Il vero problema: milioni di prodotti fuori controllo

Se il quadro normativo europeo appare solido, la realtà del commercio elettronico mostra alcune importanti criticità.


b.1.- L'esplosione del fast commerce extra UE

Negli ultimi anni è aumentato enormemente il numero di piccoli pacchi spediti direttamente da produttori extra europei.

Il vantaggio competitivo è evidente, in quanto i costi produttivi sono molto bassi e le spedizioni internazionali sono relativamente bassi (anche se la novità comunitaria sui pacchi extra UE (vedi qui)).

Ma questo modello di commercio pone interrogativi importanti, in quanto un prodotto venduto online ad un prezzo estremamente basso rispetta davvero gli standard europei?

Il rischio riguarda soprattutto:

- giocattoli non sicuri;

- dispositivi elettronici privi dei requisiti necessari;

- prodotti contraffatti;

- articoli privi delle informazioni obbligatorie.

Il problema non è acquistare fuori dall'Europa: il problema è che il consumatore europeo deve poter avere la stessa protezione indipendentemente dalla provenienza del prodotto.

domenica 4 ottobre 2026

Mediazione obbligatoria: attenzione a non confonderla con la negoziazione assistita

Mediazione e negoziazione assistita hanno lo stesso obiettivo: cercare una soluzione alla controversia senza arrivare alla sentenza. Ma non sono la stessa cosa e, soprattutto, non sono sempre intercambiabili.

A ricordarlo è il Tribunale di Piacenza, con la sentenza del 4 agosto 2026, con la quale il giudice ha dichiarato improcedibile una domanda proposta da una società conduttrice proprio perché, prima della causa, era stata svolta la procedura di negoziazione assistita, ma non la mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, requisito di procedibilità in questa materia.


(1) Mediazione e negoziazione assistita: qual è la differenza?

La negoziazione assistita è una procedura nella quale le parti, attraverso i propri avvocati, cercano direttamente di raggiungere un accordo. Il confronto avviene quindi tra le parti e i rispettivi difensori, senza l'intervento di un soggetto terzo chiamato a gestire il procedimento.

Nella mediazione civile (disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010), invece, entra in gioco un soggetto terzo e imparziale: il mediatore. Il suo compito è favorire il dialogo tra le parti e aiutarle a individuare una possibile soluzione della controversia.

Con la procedura di mediazione è il mediatore a dirigere la procedura, fissando degli incontri anche con la presenza delle parti per cercare una soluzione all'intera vicenda.

La differenza non è soltanto “organizzativa”. Diventa fondamentale quando la legge stabilisce che, per una determinata materia, la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della causa.

Tra queste materie rientrano le controversie in materia di locazione.

In questi casi non basta, quindi, dimostrare di avere comunque tentato di trovare un accordo attraverso un'altra procedura: occorre utilizzare proprio lo strumento previsto dalla legge.


(2) Il caso deciso dal Tribunale di Piacenza

La vicenda riguardava una società che aveva preso in locazione un'area destinata al ricovero e alla sosta di camion.

Secondo la conduttrice, l'area non era stata adeguatamente inghiaiata e non disponeva di un sistema idoneo per lo smaltimento delle acque meteoriche. La situazione avrebbe provocato problemi di utilizzabilità dell'area e danni ai mezzi, con conseguente richiesta di risarcimento di 10.500 euro, oltre agli ulteriori danni.

La locatrice, tra le altre cose, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione.

Il procedimento era quindi stato rimesso al giudice competente per le locazioni. Con provvedimento dell'11 dicembre 2025, il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito e aveva ordinato alla parte attrice di esperire la mediazione, fissando una successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Ed è qui che si verifica l'errore decisivo.

La società attrice sosteneva di avere già svolto la procedura necessaria. Ma dagli atti risultava una negoziazione assistita, non una mediazione.

Per il Tribunale non era sufficiente.

La controversia riguardava infatti una locazione e, proprio per questo, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 doveva essere assolta attraverso la mediazione.

La negoziazione assistita già svolta, anche se finalizzata alla ricerca di un accordo e conclusasi senza successo, non poteva sostituirla.

Occorre notare che il giudice aveva concesso alla parte interessata di sanare il difetto - ossia il mancato esperimento del procedimento di mediazione - ma quest'ultima non pare aver colto la possibilità ricevuta dal Tribunale di Piacenza.

È forse questo l'aspetto più interessante della decisione.

Il Tribunale non aveva immediatamente chiuso il processo per la mancata mediazione. Aveva rilevato il problema e aveva consentito alla parte di rimediare, disponendo espressamente l'esperimento della procedura. La parte, però, non aveva attivato la mediazione.

Alla successiva udienza risultava ancora soltanto la precedente negoziazione assistita.

A quel punto il Tribunale ha dichiarato la domanda improcedibile, senza arrivare neppure a esaminare chi avesse ragione sulla questione dell'inadeguatezza dell'area, sui danni ai camion o sulla responsabilità della locatrice.


Questa sentenza è importante per il consumatore informato? ci insegna qualcosa di nuovo?

All'apparenza, la risposta deve essere negativa, in quanto si tratta di una questione tecnica che dovrebbe essere di conoscenza del professionista (avvocato) che ci segue e rappresenta.

Ma la lezione che possiamo trarre dal provvedimento del Tribunale di Piacenza riguarda anche noi consumatori, al fine di comprendere come funziona il sistema giudiziario e quindi anche conoscere la differenza tra un procedimento (mediazione civile) ed un altro (negoziazione assistita).

Ecco, quindi, che la lezione è semplice: prima di iniziare una causa bisogna individuare correttamente quale procedura di ADR la legge richiede.

Non è sufficiente avere dimostrato una generica volontà di conciliare la controversia. E non è neppure sufficiente avere già tentato una procedura stragiudiziale diversa.

Se la controversia rientra tra quelle per le quali la legge impone la mediazione civile, bisogna seguire quel procedimento, diversamente non possiamo considerare rispettato il requisito di legge.

La negoziazione assistita può essere certamente utile e può anche precedere o seguire la mediazione, ma specialmente se vogliamo trovare una soluzione al di fuori del tribunale.

Nel caso di Piacenza l'errore è stato ancora più significativo perché il giudice aveva espressamente indicato alla parte la strada da seguire e le aveva dato la possibilità di sanare la situazione.

Il processo, però, non può andare avanti all'infinito: se la condizione di procedibilità non viene assolta, la conseguenza può essere pesante.

La domanda non viene semplicemente “rinviata”: può essere dichiarata improcedibile e il giudice può non arrivare mai a esaminare il merito della controversia.

Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Piacenza

sabato 3 ottobre 2026

Finanziamenti, cambia la musica: nuove regole per tutelare i consumatori

Quando un consumatore chiede un finanziamento, spesso l'attenzione si concentra sulla rata mensile: quanto dovrò pagare ogni mese? È una domanda importante, ma non è l'unica, in quanto il vero costo di un finanziamento non si misura soltanto nell'importo della rata. 

Occorre considerare interessi, commissioni, spese, eventuali servizi accessori e, soprattutto, il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che consente di avere una rappresentazione più completa del costo complessivo del credito.

È proprio per rendere più trasparente questo mercato e rafforzare la posizione del consumatore che si inserisce il nuovo Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.

Il provvedimento modifica il precedente decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e adegua la disciplina della trasparenza alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD2.


- Che cos'è il credito ai consumatori?

Prima di esaminare le novità, è utile chiarire cosa si intende per credito ai consumatori.

In termini generali, consiste nei finanziamenti concessi a una persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Ne fanno parte, ad esempio, il prestito personale, il finanziamento per acquistare un'automobile o un elettrodomestico, il finanziamento collegato all'acquisto di una vacanza, alcune forme di apertura di credito e le carte di credito con rimborso rateale.

La disciplina del credito ai consumatori non serve soltanto a stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel contratto, rivestendo, invece, una funzione è molto più ampia per la tutela del contraente debole e la garanzia dei mercati.

Sotto questo profilo, le nuove regole spingono il professionista (ad esempio, la banca) a mettere il consumatore nella posizione di poter conoscere il costo del finanziamento prima di sottoscriverlo, confrontare offerte diverse e comprendere le conseguenze economiche dell'operazione.

A questa esigenza di trasparenza si affianca quella della prevenzione del sovraindebitamento, sicchè il finanziatore è onerato, tra l'altro, a verificare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito.

Cos'è il merito creditizio? il merito creditizio è la valutazione che banche e finanziarie effettuano per stabilire se una persona sarà in grado di restituire regolarmente il denaro richiesto in prestito, rispettando le scadenze delle rate. 

Per determinarlo, gli istituti analizzano il reddito del richiedente, le sue spese abituali e gli eventuali debiti già in corso. 

Un ruolo importante lo gioca anche la storia creditizia passata: chi ha sempre pagato puntualmente ottiene una valutazione migliore, mentre eventuali segnalazioni come cattivo pagatore possono ridurre le possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.

Il nuovo quadro normativo rafforza proprio questi due pilastri: informazione consapevole e concessione responsabile del credito.


- La nuova disciplina nasce dalla direttiva europea CCD2

Il decreto CICR non rappresenta una riforma isolata, in quanto questa riforma prende le mosse dalla direttiva (UE) 2023/2225, che ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La nuova disciplina europea ha ampliato e aggiornato la tutela, tenendo conto anche dell'evoluzione del mercato: finanziamenti digitali, nuove modalità di pagamento, vendita a distanza e forme di credito di importo contenuto.

In Italia il recepimento della direttiva ha comportato la modifica del Testo Unico Bancario, attraverso il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212.

Il decreto CICR del 9 luglio 2026 costituisce quindi uno dei passaggi attuativi necessari per rendere operativa la nuova disciplina della trasparenza.

Ed è significativo che il decreto stesso affidi alla Banca d'Italia numerosi compiti di attuazione: dalla disciplina delle informazioni precontrattuali ai criteri di valutazione del merito creditizio, fino alle informazioni da inserire nei contratti.


- Più trasparenza: non basta più un contratto formalmente completo

Una delle novità più interessanti riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni al consumatore.

Il decreto stabilisce espressamente che finanziatori e intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Le informazioni e i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore devono essere gratuiti e personalizzati.

Ma soprattutto, quando sono contenuti in documenti, devono essere predisposti in modo da garantire:

  • leggibilità grafica;
  • semplicità sintattica;
  • chiarezza lessicale;
  • logicità della struttura;
  • coerenza con lo strumento utilizzato per comunicare.

La trasparenza, quindi, non può ridursi alla semplice presenza di tutte le informazioni richieste dalla legge, ossia un documento può essere formalmente completo ma sostanzialmente incomprensibile.

La nuova disciplina muove invece verso una concezione della trasparenza effettiva, nella quale il consumatore deve essere messo concretamente nelle condizioni di comprendere ciò che sta sottoscrivendo.


- Stop alla pubblicità che presenta il finanziamento come una soluzione finanziaria

È probabilmente questa una delle novità più facilmente percepibili dal consumatore che si trova di fronte alla richiesta di un prestito personale.

Il nuovo articolo 4 del decreto stabilisce che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato:

«Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro»

Quando una pubblicità contiene il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, devono inoltre essere indicate le informazioni di base richieste dalla normativa.

Tali informazioni devono essere presentate in primo piano, in modo chiaro, conciso, leggibile e non ingannevole, attraverso un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il finanziamento pubblicizzato.

Le informazioni devono essere adattate anche ai limiti tecnici degli strumenti utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili.

E c'è una regola particolarmente importante: nessuna voce della pubblicità può avere maggiore evidenza del TAEG.

In altre parole, non dovrebbe più essere possibile costruire una pubblicità nella quale la rata o il tasso promozionale occupano tutto lo spazio visivo mentre il costo complessivo del finanziamento rimane relegato in secondo piano.

Allo stesso tempo, il credito non può essere presentato come un modo per migliorare la situazione finanziaria e quindi il finanziamento, e la sua pubblicità anche da parte del funzionario, non può essere presentato, o incoraggiato, come forma di miglioramento della situazione finanziaria del consumatore.

È inoltre vietato suggerire falsamente che il credito costituisca un sostituto del risparmio, che comporti un aumento delle risorse finanziarie disponibili o che possa migliorare il tenore di vita del consumatore.

Il messaggio è chiaro: un finanziamento non è reddito e non è risparmio.

È denaro che viene messo a disposizione oggi e che dovrà essere restituito, normalmente pagando un costo.


- Merito creditizio: il finanziatore deve valutare anche l'interesse del consumatore

Un'altra novità di grande rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio che già abbiamo descritto in precedenza.

Come anticipato, prima della conclusione del contratto, il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, ma il nuovo decreto aggiunge un elemento particolarmente significativo: questa valutazione deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore.

La finalità non è quindi soltanto quella di proteggere la banca o la finanziaria dal rischio che il cliente non restituisca il denaro.

La valutazione deve contribuire anche a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e il rischio di sovraindebitamento.

La Banca d'Italia dovrà specificare i fattori pertinenti e le modalità di svolgimento della verifica.


- Anche le banche dati sul credito entrano nella nuova disciplina

Il decreto interviene anche sull'accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio, poiché la normativa comunitaria dispone che i finanziatori degli altri Stati membri dell'Unione europea devono poter accedere alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto ai finanziatori italiani.

Il decreto precisa però espressamente che questa disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.


- Le informazioni prima del contratto diventano ancora più importanti

Il punto centrale, che di seguito affronteremo anche sotto il profilo della responsabilità dell'intermediario che non rispetta la regola, è di consentire al consumatore di arrivare  alla firma del contratto adeguatamente informato senza sapere che cosa sta acquistando.

La Banca d'Italia dovrà definire criteri, modalità e contenuti delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

Queste informazioni devono consentire di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e le loro principali caratteristiche.

I chiarimenti devono inoltre consentire al consumatore di valutare se il contratto e gli eventuali servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze.

La tutela del consumatore non può quindi essere concentrata soltanto sul momento della firma.

Il momento decisivo è quello precedente alla conclusione del contratto, quando il consumatore può ancora confrontare offerte, valutare alternative e decidere se indebitarsi.


- E i piccoli finanziamenti? esclusa la tutela del consumatore per credito < 200,00 euro

La nuova disciplina prevede anche alcune esclusioni, in quanto non si aplica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, ai contratti nei quali non siano previsti interessi o altri oneri, salvo alcune spese limitate in caso di ritardo, e a determinate operazioni con rimborso entro tre mesi e commissioni non significative.

Il decreto precisa inoltre che, per verificare la soglia dei 200 euro, devono essere considerati anche eventuali crediti frazionati attraverso più contratti quando questi siano riconducibili alla medesima operazione economica.


- Quando entreranno effettivamente in vigore le nuove regole?

Il decreto prevede un periodo di adeguamento consentendo alle banche di adeguarsi  entro il 20 novembre 2026.

Se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entreranno in vigore dopo tale data, l'adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Fino alla scadenza del periodo di adeguamento continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e quelle della Banca d'Italia già vigenti.

Per i contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il decreto prevede l'applicazione delle nuove disposizioni nei limiti stabiliti dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.


- La banca viola le norme comportamentali: quale responsabilità?

La questione è sempre la stessa: se la banca (intermediario finanziario) non rispetta queste norme, quali sono le conseguenze?

Le norme previste dal decreto si collocano su due piani temporali diversi rispetto alla conclusione del contratto, e questo incide direttamente sul tipo di responsabilità configurabile in caso di violazione da parte della banca.

Per un aiuto concreto, proponiamo il seguente schema per distinguere se la violazione del dovere informativo avviene prima o dopo la conclusione del contratto

Fase Norme del D.M. Tipo di responsabilità
Pre-negoziale
(pubblicità, informazioni prima della firma)
art. 4 (annunci pubblicitari), art. 5 (informazioni generali/personalizzate, chiarimenti adeguati), art. 6 (merito creditizio) Precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.)
Contrattuale
(art. 1218 c.c.)
Esecutiva
(durante la vita del rapporto)
art. 8 (contenuto del contratto e comunicazioni periodiche, art. 125-bis TUB), art. 11 (sconfinamento, art. 125-octies TUB) Contrattuale (art. 1218 c.c.)


A) La responsabilità nella fase precedente alla firma del contratto (pre negoziale)
Dalla visione dello schema si evince con chiarezza che la parte rilevante degli obblighi previsti dal DM oggetto del nostro intervento, incide nella fase pre contrattuale, riguardando la pubblicità e le informazioni pre-negoziali che servono a formare il consenso informato del consumatore prima che il contratto esista. 

Se l'intermediario le viola, il danno si consuma nella fase delle trattative, a prescindere dal fatto che il contratto poi venga concluso validamente prevede, in primo luogo, una potenziale responsabilità pre contrattuale ex artt. 1337 - 1338 c.c.: in questi casi, il contratto resta valido, ma l'intermediario risponde comunque per essersi comportato scorrettamente durante le trattative.

Occorre precisare che gli obblighi che sorgono in capo alla banca prima della firma del contratto (in merito alla pubblicità, informazioni scritte che deve consegnare la banca, spiegazioni che il consulente deve dare quando un cliente chiede un prestito etc) pur rientrando in una fase negoziale vengono considerati dai tribunali, sempre più spesso, come veri e propri doveri informativi  che la banca ha verso il cliente fin dal primo contatto. 

È come se, già prima della firma, tra banca e consumatore nascesse un legame di fiducia che impone alla banca responsabilità molto simili a quelle previste per chi non rispetta un contratto già firmato.

In parole semplici: anche se il prestito viene poi concesso regolarmente ed è del tutto valido, la banca può comunque essere obbligata a risarcire il cliente per come si è comportata prima della firma — e spesso con le stesse regole rigide previste per chi non rispetta un contratto (è la banca, non il cliente, a dover dimostrare di aver fatto tutto correttamente; e il cliente ha più tempo per fare causa): insomma può essere anche configurata una responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c. da contatto sociale. 

Tutti gli esempi che seguono riguardano comportamenti scorretti della banca prima della firma: rientrano quindi nella fase pre-contrattuale. Ma, come abbiamo visto, questo non significa che la responsabilità sia soltanto "precontrattuale" in senso tecnico: spesso i giudici la riconducono a una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, proprio perché la banca ha violato i suoi doveri di protezione verso il cliente.

Proponiamo alcuni esempi.

Esempio 1 — Pubblicità ingannevole

La banca pubblicizza un prestito senza l'avvertimento «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» (obbligatorio ex nuovo art. 4, comma 01, del D.M.) o senza indicare il TAEG nonostante citi altre cifre sul costo del credito.
→ Il consumatore, attratto da un messaggio incompleto, chiede il finanziamento senza reale consapevolezza dei costi.
→ Responsabilità precontrattuale: il danno corrisponde alla differenza tra la scelta che il consumatore avrebbe fatto con informazioni corrette e quella effettivamente compiuta.

Esempio 2 — Chiarimenti adeguati omessi

L'intermediario non fornisce i «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 2, del D.M. — nuovo art. 124, comma 5, TUB) su un prodotto con caratteristiche complesse (es. tasso variabile, costi di estinzione anticipata), e il consumatore sottoscrive un prodotto inadatto alle sue esigenze.
→ Responsabilità precontrattuale per omessa o insufficiente informazione nella fase delle trattative.

Esempio 3 — Merito creditizio (caso più discusso)

L'intermediario concede credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio (art. 6 del D.M. — art. 124-bis TUB), e il consumatore finisce in una situazione di sovraindebitamento che con una corretta valutazione sarebbe stata evitata.

Qui la qualificazione è più controversa in quanto questo tipo di vicenda può essere ricondotta alla responsabilità precontrattuale della banca; sotto altro profilo, ci avviciniamo alla figura della «concessione abusiva di credito» (vedi qui), qualificandola come responsabilità da inadempimento di un obbligo di protezione verso il consumatore, quindi più vicina alla responsabilità contrattuale («contatto sociale qualificato»).


B) Responsabilità contrattuale

Sotto altro profilo, alcuni degli obblighi introdotti dal D.M. a carico della banca sorgono durante l'esecuzione del rapporto: la loro violazione è quindi un vero e proprio inadempimento contrattuale.

Esempio 4 — Mancata comunicazione sullo sconfinamento

Art. 11 del D.M. (nuovo art. 125-octies TUB): se il consumatore va in sconfinamento oltre un mese, l'intermediario deve inviargli una comunicazione e, in caso di sconfinamento regolare, offrirgli servizi di consulenza sul debito. Se l'intermediario omette questa comunicazione durante il rapporto già in essere:
→ Inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.): il consumatore perde la possibilità di attivarsi prima che la situazione debitoria peggiori, e può chiedere il risarcimento del danno conseguente.

Esempio 5 — Comunicazioni periodiche mancanti

Art. 8 del D.M. (art. 125-bis, comma 4, TUB): la Banca d'Italia individua i contenuti delle comunicazioni periodiche dovute al consumatore in corso di rapporto. Se l'intermediario non le invia o le invia in modo scorretto:
→ Inadempimento contrattuale, con onere per l'intermediario (ex art. 1218 c.c.) di provare di aver correttamente adempiuto.


C) E il Codice del Consumo?

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) opera su un binario parallelo e concorrente, non alternativo, rispetto a TUB e D.M., secondo il seguente meccanismo:

1. Qualificazione come pratica commerciale scorretta (artt. 20-23 Cod. Cons.): una violazione degli obblighi pubblicitari o informativi del D.M. può integrare anche una pratica commerciale ingannevole o aggressiva. L'art. 4, comma 5, del D.M. vieta espressamente pubblicità che:

  • suggerisce che il credito migliora la situazione finanziaria del consumatore;
  • afferma che i crediti in essere hanno influenza minima sulla valutazione di una richiesta;
  • suggerisce che il credito è un sostituto del risparmio.

Queste condotte, oltre a violare il D.M., integrano tipicamente anche una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 Cod. Cons. (informazioni false o idonee a indurre in errore il consumatore medio).

2. Doppio binario di tutela:

  • Public enforcement: l'AGCM può sanzionare autonomamente l'intermediario per la pratica scorretta, indipendentemente dall'azione del singolo consumatore;
  • Private enforcement: il consumatore danneggiato può agire individualmente per il risarcimento del danno (fondando l'azione sia sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia sull'illecito ex art. 2043 c.c. collegato alla pratica scorretta), oppure tramite azione di classe (art. 840-bis c.p.c.) se il pregiudizio riguarda una pluralità di consumatori nella stessa posizione.

Esempio 6 — Concorso di rimedi

Una finanziaria diffonde online un banner che promuove un prestito con lo slogan «Il credito che migliora la tua vita», senza TAEG né avvertimento sui costi.
→ Violazione dell'art. 4 D.M. (norma di settore) e, contemporaneamente, pratica commerciale ingannevole ex art. 21 Cod. Cons.
→ Conseguenze cumulabili: sanzione AGCM per pratica scorretta + sanzione Banca d'Italia per violazione della trasparenza + azione risarcitoria individuale del consumatore che ha sottoscritto il prestito confidando in quel messaggio, fondata sulla responsabilità precontrattuale.

Di seguito, il D.M.del 9 luglio 2026.

venerdì 2 ottobre 2026

Casa vacanza fantasma: come riconoscere la truffa prima di partire

Questa estate sarà ricordata, oltre al gran caldo, anche per i casi di truffa denominati "casa fantasma": un prezzo troppo conveniente, fotografie perfette, una casa apparentemente esistente e la richiesta di pagare subito. 

E poi, quando il turista si reca in loco, l'amara sorpresa: non esiste alcun alloggio, oppure è semplicemente abitato dai legittimi proprietari.

Questi sono alcuni degli ingredienti della truffa della casa vacanza fantasma, un raggiro che può trasformare una vacanza tanto attesa in una brutta sorpresa, così come accaduto ai consumatori mantovani rimasti vittime di questa frode (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

E'  chiaro che la regola d'oro è sempre la stessa: Se un'offerta per una casa vacanza sembra troppo bella per essere vera, non lasciarti convincere dalla fretta. Prima verifica, poi paga.

E' anche vero, come vedremo di seguito, che i recenti interventi dei giudici hanno delineato anche la responsabilità dell'intermediario on line per le informazioni false comunicate all'acquirente.

Vi proponiamo, però, anche un quiz per vedere se siete pronti ad individuare la truffa ed evitare di caderci, salvaguardando il vostro portafoglio.

1.- La vicenda mantovana

Una donna di 52 anni residente a Porto Mantovano, in Provincia di Mantova, rimane vittima di un raggiro dopo aver prenotato una casa vacanze a Castellammare di Stabia. 

Per bloccare il soggiorno, previsto nel periodo di Ferragosto, i malviventi le avevano suggerito di versare una caparra di 300 euro.

L'annuncio appariva regolare e l'immobile sembrava corrispondere alla proposta ricevuta. Il problema è emerso quando la donna, prima della partenza, ha effettuato alcune verifiche sull'indirizzo.

L'abitazione indicata nell'annuncio era in realtà occupata da una famiglia completamente estranea alla prenotazione e alla vicenda e quindi legittimata ad occupare l'immobile.

Le successive indagini informatiche e bancarie dei Carabinieri hanno portato all'individuazione e alla denuncia di due uomini residenti nel napoletano, ritenuti presunti responsabili del raggiro.

Operata una sintetica ricostruzione della vicenda, osserviamo sin da subito che il fatto che una casa esista realmente non significa necessariamente che chi la propone in affitto sia effettivamente autorizzato a farlo. Bisogna quindi verificare non soltanto l'immobile, ma anche chi lo propone.

2.- L'identikit della truffa della casa vacanza

Occorre premettere che non esiste un unico schema, ma molte truffe presentano una combinazione di segnali ricorrenti. Il meccanismo punta soprattutto su due elementi: l'occasione apparentemente imperdibile e la pressione a decidere rapidamente.

ANNUNCIO ATTRATTIVO → CONTATTO → PRESSIONE → PAGAMENTO → SORPRESA

Possiamo identificare alcuni punti centrali nel tentativo di truffa, quali:

a.- L'annuncio - esca

Fotografie curate, descrizioni dettagliate, posizione ideale e un prezzo particolarmente conveniente possono rendere l'offerta molto attraente.

Un prezzo basso, da solo, non dimostra che l'annuncio sia falso, ma diventa un campanello d'allarme quando viene accompagnato da altri comportamenti sospetti che, messi assieme, possono porre un serio dubbio sulla validità della proposta.

b.- Richiesta di uscire dalla piattaforma on line per definire l'accordo

Un altro segnale da non sottovalutare è la richiesta di continuare la trattativa tramite WhatsApp, email o altri canali, soprattutto quando viene proposta come condizione per ottenere uno sconto. Lo sconto è il c.d. "specchietto per le allodole" per fuorviare il consumatore ed incentivarlo ad accettare l'offerta truffa.

Se la prenotazione nasce su una piattaforma, è prudente mantenere comunicazioni e pagamenti nei canali previsti dalla piattaforma stessa.

c.- La fretta come arma

Frasi come "Ci sono altri interessati", "devi pagare entro un'ora", "se non confermi subito perdi l'alloggio" sono altri potenziali campanelli d'allarme: la pressione serve a impedire al consumatore di effettuare controlli.

Come abbiamo sempre ripetuto anche in altre vicende affrontate in questo blog (vedasi diritti vacanza), la fretta è proprio ciò che bisogna evitare. 

Una prenotazione seria non dovrebbe impedirti di fare le verifiche necessarie ed i comportamenti caratterizzati da precipitazione non sono quasi mai corretti.

d.- Il pagamento

Particolare attenzione deve essere prestata quando viene richiesto un pagamento con modalità che rendono più difficile ottenere assistenza o recuperare l'operazione in caso di frode.

Prima di pagare è quindi fondamentale capire chi riceverà il denaro, perché lo riceverà e attraverso quale sistema di pagamento.

Anche la modalità e i tempi di pagamento rappresentano un possibile campanello di allarme che deve allertarvi e farvi sospettare n merito a che propone una casa in affitto.

3.- I controlli da fare prima di prenotare

Bastano pochi minuti per effettuare alcune verifiche che possono evitare un danno molto più grande.

Prima di pagare, controlla:

✔ l'indirizzo dell'immobile;

✔ le fotografie, anche effettuando una ricerca inversa delle immagini quando possibile;

✔ il nome e i recapiti del proprietario o del soggetto che propone l'alloggio;

✔ le recensioni e la loro coerenza;

✔ le modalità di pagamento richieste;

✔ eventuali richieste di spostare la trattativa fuori dalla piattaforma;

✔ eventuali messaggi caratterizzati da urgenza o pressione


4.- Cosa fare se si ha già pagato
Se ci si accorge di essere stati vittima di una possibile frode, non bisogna aspettare, ma muoversi subito, proponendo una denuncia. È importante conservare tutte le prove: annuncio, fotografie, messaggi, email, ricevute, dati del beneficiario del pagamento e ogni altra comunicazione.

Occorre inoltre contattare tempestivamente il proprio intermediario di pagamento per verificare se esistano procedure di blocco, contestazione o recupero dell'operazione e valutare la presentazione di una denuncia alle autorità competenti.

NON CANCELLARE LE CONVERSAZIONI: screenshot, email, messaggi, numeri di telefono, coordinate di pagamento e link dell'annuncio possono essere importanti per ricostruire la vicenda.

Ricordatevi, inoltre, che può essere identificata una responsabilità, anche per danno da vacanza rovinata, anche verso la piattaforma che vi ha messo in contatto con il truffatore, la quale può rispondervi per non aver controllato la genuinità della proposta commerciale transitata sul proprio canale (vedi qui).

lunedì 28 settembre 2026

Clienti vulnerabili luce e gas: come ottenere la tutela ARERA

Con il tramonto definitivo del mercato tutelato per i clienti "ordinari", da alcuni anni l'Autorità di settore sta incentivando il passaggio dei clienti al libero mercato.

Allo stesso tempo, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha creato un sistema di tutela  per le fasce più fragili della popolazione: i c.d. clienti vulnerabili.

Per questi ultimi, le tutele non spariscono, ma continuano a esistere in una forma specifica, regolata da ARERA con una serie di interventi che potete trovare in questo blog (per un aiuto, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it). 

Abbiamo già trattato questo argomento in più circostanze (clicca qui), ma vogliamo riproporre alcuni spunti al fine di capire chi ha diritto a queste protezioni, come richiederle e, con particolare riferimento a coloro che hanno superato i 75 anni, proporre un fac-simile di lettera lettera/modulo.


a.- Luce e gas non sono uguali: due percorsi diversi

La prima cosa da capire è che le tutele per i clienti fragili funzionano in modo diverso a seconda della fornitura.

Per il gas naturale, dal 1° gennaio 2024 è attivo il Servizio di Tutela della Vulnerabilità gas, che prevede l'applicazione del prezzo secondo il costo effettivo della materia prima all'ingrosso, con condizioni aggiornate periodicamente dall'Autorità.

Per l'energia elettrica, invece, i clienti fragili restano stabilmente all'interno del Servizio di Maggior Tutela, con prezzi fissati da ARERA su base trimestrale, mentre i clienti non vulnerabili, al contrario, sono passati al mercato libero oppure, in via transitoria, al Servizio a Tutele Graduali (STG).


b.- Chi è considerato "cliente vulnerabile"?

Ricordiamo, ancora una volta, che lo status di vulnerabilità spetta all'intestatario del contratto di fornitura (con una parziale eccezione per motivi di salute), il quale deve rientrare in specifiche categorie stabilite da ARERA.

 I requisiti riconosciuti sono i seguenti:

  • Età: aver compiuto 75 anni. Il diritto scatta automaticamente nel mese del compleanno.
  • Disagio economico: nuclei familiari che beneficiano dei Bonus Sociali Nazionali per luce o gas (soglie ISEE standard o famiglie numerose).
  • Disabilità: possesso della certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, comma 3).
  • Disagio sanitario (solo elettricità): quando l'intestatario o un convivente dipende da apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate a energia elettrica.
  • Emergenza abitativa: residenza in strutture abitative temporanee o di emergenza a seguito di calamità naturali.
  • Criterio geografico (solo elettricità): residenza in un'isola minore non interconnessa alla rete elettrica nazionale.


c.- Come si ottiene la tutela: tre percorsi diversi

Non tutti devono fare la stessa cosa. Il procedimento cambia in base al tipo di requisito.

1. Riconoscimento automatico
Chi ha più di 75 anni o beneficia già del bonus sociale economico viene individuato automaticamente dai sistemi informativi: il fornitore applica le tutele d'ufficio, senza bisogno di comunicazioni ma solo se si è già nel servizio tutelato. Se invece si è nel mercato libero, serve comunque un'iniziativa attiva, ossia una richiesta scritta di passaggio al servizio "cliente vulnerabile" (vedi più sotto).

2. Richiesta tramite autocertificazione
Se il diritto deriva da disabilità (Legge 104) o da emergenza abitativa, e ci si trova nel mercato libero, occorre:

  1. Scaricare il Modulo di autocertificazione della condizione di vulnerabilità dal sito del fornitore.
  2. Compilare l'istanza, dichiarando sotto la propria responsabilità civile e penale il possesso dei requisiti.
  3. Inviare il modulo con i canali del fornitore (raccomandata A/R, PEC, email o area clienti), allegando copia del documento d'identità e, se pertinente, il verbale della Legge 104.

3. Procedura speciale per gravi condizioni di salute (elettromedicali)
In questo caso non basta l'autocertificazione al fornitore: bisogna passare dall'ASL territoriale, che deve attestare tipo di macchinario e ore di utilizzo quotidiane. Una volta approvata, la certificazione viene trasmessa al distributore locale, che inserisce l'utenza nel sistema tutelato proteggendo la linea da distacchi improvvisi.

domenica 27 settembre 2026

Contatore luce alterato & maxi bolletta: chi paga se l'utente è innocente?

Questa domenica torniamo a parlare di bollette della luce e consumi anomali (per in controllo  e per informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) anche se trattiamo l'ipotesi particolare, ossia se il cliente altera/manomette il contatore.

Nel caso di specie, la società di fornitura di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una cliente palermitana, dopo che una verifica tecnica aveva accertato una manomissione del contatore, con consumi registrati inferiori di circa il 69% rispetto a quelli effettivi. 

La consumatrice si opponeva contestando la prescrizione del credito, la validità della verifica tecnica e l'importo richiesto.


1.- Cosa ha deciso il Tribunale

Il primo aspetto oggetto della decisione del Tribunale di Palermo è la prescrizione del credito vantato dalla società, tant'è che il giudice ha escluso l'applicazione della prescrizione biennale introdotta nel 2018 per le bollette di luce e gas.

Nella vicenda oggetto di decisione, la fattura contestata risaliva al 2017, periodo in cui si  applicava ancora il termine ordinario di cinque anni, con conseguente legittimità della pretesa creditizia avanzata dalla società.

Nel merito, il Tribunale riconosce il valore di prova al verbale predisposto dai tecnici accorsi in loco per controllare la regolarità del contatore.

Questo aspetto ci consente di darvi un consiglio: nel caso di contestazione di malfunzionamento del contatore, quando il distributore invia presso la vostra abitazione un tecnico, non limitatevi a firmare il documento appena menzionato ma formulate le vostre valutazioni/contestazioni, richiamando eventuali circostanze che avete eccepito in precedenza.

Il punto più delicato della decisione riguarda la responsabilità del cliente per i consumi conteggiati in modo alterato a causa della manomissione del contatore. 

Secondo il Tribunale, la responsabilità per questa manomissione ricade sull'intestatario dell'utenza, anche se l'azione illecita viene posta in essere da un terzo, in quanto il cliente è gravato da un dovere di custodia (del contatore) nei confronti del fornitore.

Si tratta di una conclusione che lascia aperti alcuni interrogativi. Pensiamo, ad esempio, ai contatori installati in spazi condominiali, sulla pubblica via, oppure in immobili sfitti o occupati abusivamente: in queste situazioni non è sempre ragionevole presumere che il cliente possa impedire l'intervento di terzi.


2.- Quale buona notizia per il consumatore?

L'aspetto più interessante della sentenza riguarda la quantificazione della pretesa economica, in quanto il Tribunale di Palermo, revocando il decreto ingiuntivo originario, ha ridotto la somma dovuta dal cliente, invitandolo a pagare soltanto l'importo effettivamente dimostrato, riducendo la richiesta di circa la metà.

Questa decisione ribadisce un principio molto importante:

Se il gestore vi contesta che vi sia stata una manomissione del contatore, deve anche provare in modo preciso come è stato calcolato l'importo richiesto. 
Se la ricostruzione economica non è adeguatamente motivata, il giudice può ridurre sensibilmente la somma dovuta.

3.- Cosa fare se arriva una maxi-bolletta

Questo provvedimento del Tribunale di Palermo ci consente di darvi alcuni suggerimenti laddove vi sia inviata una maxi bolletta, vicenda che abbiamo avuto modo di trattare con nostro altro intervento (clicca qui).

Cosa potete fare? 

- leggere con attenzione il verbale di verifica prima di firmarlo e inserire eventuali osservazioni;

- richiederne immediatamente una copia;

- fotografare il contatore, i sigilli e il luogo in cui è installato;

- conservare lo storico dei consumi;

- verificare se il contatore fosse facilmente accessibile a terzi;

- tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA, che spesso consente di risolvere la controversia senza ricorrere al giudice;

- contestare sempre la quantificazione economica della richiesta, perché è frequentemente il punto più debole delle pretese avanzate dai gestori.


Cosa ci insegna questa sentenza al Consumatore Informato? 

Questa sentenza offre un insegnamento importante. Da un lato conferma che una manomissione del contatore può giustificare il recupero dei consumi non fatturati; dall'altro ricorda che i gestori non possono pretendere qualsiasi importo senza dimostrarne puntualmente il calcolo. È proprio sulla ricostruzione dei consumi e sulla quantificazione economica che, nella pratica, si gioca gran parte delle controversie e dove il consumatore può trovare i più efficaci strumenti di tutela.


Se ricevete una maxi-bolletta a seguito di una verifica del contatore, non limitatevi a contestare la presunta manomissione. Chiedete sempre al gestore di spiegare nel dettaglio come ha ricostruito i consumi e come è stato calcolato l'importo richiesto. L'onere della prova non riguarda solo l'esistenza dell'irregolarità, ma anche la correttezza della quantificazione economica.


Tribunale di Palermo

sabato 26 settembre 2026

Non tutti i buoni rendono allo stesso modo

Fonte: L'Espresso
3 agosto 2026
I buoni fruttiferi postali risalgono al 1924. La rete degli sportelli delle Poste un secolo fa era ben più capillare di quella delle banche. Logico quindi che diventasse un canale per raccogliere il piccolo risparmio. 

Da allora molto è cambiato, in più fasi e soprattutto negli ultimi decenni. La stessa espressione “risparmio postale” è poco chiara. Un tempo individuava buoni e libretti postali, ma ora le Poste piazzano allo sportello prodotti del risparmio gestito alla stregua delle banche. Collocano fondi pensione, piani individuali pensionistici (pip), polizze vita, ugualmente studiati per raschiare più soldi possibile ai clienti con commissioni, provvigioni, spese, caricamenti. Buoni e libretti della Posta sono visti, da quanti li conoscono e li apprezzano, come un porto sicuro per farvi approdare i propri risparmi. 

Molti ne ignorano l’esistenza, soprattutto fra i giovani. Altri giudicano miseri i loro rendimenti, per cui magari puntano sui bitcoin o altre cripto-valute.

I primi non hanno torto. 

È vero che i buoni fruttiferi rendono a scadenza regolarmente meno dei titoli di Stato di durata simile: il confronto diretto è coi Btp. Ma in compenso incorporano la garanzia di potersi riprendere qualunque giorno quanto versato senza rischi di flessioni e tanto meno di crolli del prezzo. 

Questa è la loro principale peculiarità positiva, che non offre nessun altro impiego tranne i conti correnti e i conti deposito o libretti non vincolati. Resta il rischio di perdite in potere d’acquisto, perché il capitale è garantito in termini monetari e non reali. Al riguardo c’è però una soluzione sempre fra i prodotti della Cassa Depositi e Prestiti, il vero emittente dei buoni e libretti detti postali, perché la Posta si limita a venderli e rimborsarli. 

Si tratta dei buoni fruttiferi decennali indicizzati all’inflazione italiana, non sempre disponibili ma adesso sì. Imposte a parte, garantiscono il rimborso dell’investimento rivalutato quanto l’inflazione italiana, salvo per i primi diciotto mesi. Essi si possono considerare l’investimento più sicuro per un risparmiatore che viva e consumi in Italia, piccolo o grande che sia.Con tutto ciò non è mica detto che i buoni postali si possano sottoscrivere a occhi chiusi perché vanno tutti bene. Alcune tipologie più o meno recenti hanno qualche difetto. In particolare uno. Cioè il fatto che non diano nulla o molto poco, se non si tengono per un periodo di tempo più o meno lungo. 

È il caso dei libretti Smart, Supersmart, Premium: i nomi cambiano nel tempo ma la sostanza è che il tasso allettante pubblicizzato si ottiene solo mantenendo l’investimento per un anno o altra durata prefissata. Disinvestendo prima, gli interessi si annullano o comunque precipitano verso lo zero.

Ci sono poi anche i buoni postali denominati 3x4, 4x3, 4x4 da tenere almeno per un triennio o un quadriennio, a seconda dei casi, per ottenere interessi. Riscattandoli anche soltanto un giorno prima, si riceve indietro solo la somma versata. 

Le esigenze future sono incerte, per cui è molto dubbio che convenga vincolare la redditività della somma investita al rigido rispetto della scadenza. Discorso un po’ diverso, ma analogo, per il buono Soluzione Futuro. 

Al compimento del 65esimo anno di età, esso viene rivalutato quanto l’inflazione dalla sottoscrizione a quella data. Qui il punto non sono gli interessi ma la rivalutazione. Se l’inflazione riparte quando uno ha 60 anni, deve aspettarne comunque 5 perché non vada persa tutta la rivalutazione. 

È vero che un Btp-i, titolo del Tesoro parimenti indicizzato ai prezzi dell’Eurozona, può flettere di valore e il buono postale no. Ma in compenso segue l’andamento dell’inflazione giorno dopo giorno, non la recupera solo tutt’insieme in un attimo alla scadenza.

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