venerdì 7 agosto 2026
Le cripto-frottole
lunedì 3 agosto 2026
domenica 2 agosto 2026
Corso Lecce, Torino: annullata una multa del T-Red. Ecco perché il verbale era illegittimo
La sentenza di questa domenica ha ad oggetto la legittimità della violazione rilevata attraverso un sistema elettronico di accertamento delle infrazioni semaforiche: il T-RED.
Nel caso di specie, stiamo parlando del sistema T - RED installato a Torino tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio e ben conosciuto dagli automobilisti e per il quale il Giudice di Pace di Torino, con la sentenza del 18 giugno 2026, ha contestato la validità del sistema.
Nel caso di specie, il giudice ha infatti annullato un verbale elevato dalla Polizia Locale perché il Comune non è stato in grado di dimostrare un presupposto fondamentale: l'esistenza di una specifica deliberazione della Giunta comunale che autorizzasse l'installazione del sistema T-Red proprio nell'incrocio in cui era stata rilevata l'infrazione.
La decisione riafferma un principio molto semplice ma essenziale: anche la Pubblica Amministrazione deve rispettare la legge quando esercita il potere sanzionatorio.
1.- Il caso: il T-RED tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino
L'automobilista era stato sanzionato per violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada.
Secondo il verbale, il veicolo aveva oltrepassato la linea di arresto con il semaforo rosso presso l'incrocio tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino, infrazione rilevata mediante un sistema T-Red.
Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti della sanzione, tra cui l'assenza di una valida autorizzazione comunale relativa a quello specifico impianto, nonché l'omessa indicazione, nel verbale, della deliberazione che ne aveva disposto l'installazione.
Il Comune di Torino, costituitosi nel procedimento, produce una deliberazione della Giunta comunale dell'8 novembre 2019, con un limite che viene eccepito dal ricorrente, ossia che il provvedimento prodotto in giudizio non indicava gli incroci interessati dall'installazione dei sistemi T-Red, né richiamava allegati dai quali fosse possibile individuare quello oggetto della contestazione.
Per il Giudice questo elemento è stato sufficiente ad annullare il verbale, richiamando il principio già enucleato dalla Suprema Corte della Cassazione, l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, che ha fissato un principio destinato ad incidere su numerosi contenziosi (per un approfondimento, clicca qui).
Il Giudice di legittimità puntualizza alcuni presupposti che rendono legittima la rilevazione attraverso il sistema elettronico a distanza:
- non è sufficiente che il Comune abbia approvato genericamente un progetto di installazione dei sistemi T-Red;
- Occorre invece una deliberazione della Giunta che individui espressamente l'incrocio nel quale il dispositivo viene installato.
In mancanza di tale presupposto amministrativo, il verbale emesso mediante contestazione differita risulta illegittimo e la pronuncia del Giudice di Pace rappresenta quindi una concreta applicazione di questo orientamento.
2.- Perché la delibera è così importante?
Molti potrebbero chiedersi perché una semplice delibera comunale possa determinare la validità di una multa.
La risposta riguarda il principio di legalità dell'azione amministrativa.
Ogni limitazione dei diritti del cittadino deve trovare fondamento in un potere attribuito dalla legge ed esercitato secondo le modalità previste dall'ordinamento.
Nel caso dei sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni, non basta che l'apparecchio sia tecnicamente funzionante, ma è necessario che il dispositivo sia stato oggetto di una specifica autorizzazione da parte dell'ente locale e che, nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non è stata in grado di dimostrare la regolarità dell'intero procedimento amministrativo.
Il verbale elevato mediante un sistema automatico non è "intoccabile", ma può essere oggetto di contestazione se il procedimento amministrativo che ne ha previsto l'installazione non è corretto.
In termini più semplici, nel caso di sanzione amministrativa (multa) contestata, il Comune deve poter dimostrare non solo che il dispositivo abbia rilevato correttamente l'infrazione, ma anche che esso sia stato installato e utilizzato nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge.
La pronuncia del Giudice di Pace di Torino, nel solco della Cassazione n. 21894/2024, ricorda che il principio di legalità vale per tutti: anche per la Pubblica Amministrazione.
Per il consumatore informato il messaggio è chiaro: prima di pagare una multa, soprattutto se rilevata da sistemi automatici, è sempre opportuno verificare che l'Amministrazione abbia rispettato tutti i presupposti di legge. Difendere i propri diritti non significa sottrarsi alle regole della circolazione, ma pretendere che anche chi esercita il potere sanzionatorio operi nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento.
Di seguito, la sentenza del Giudice di Pace di Torino.
sabato 1 agosto 2026
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| Fonte: comunicato stampa 17 luglio 2026 |
domenica 26 luglio 2026
La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie
Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?
La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari.
La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.
a.- La vicenda
Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.
Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.
La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
b.- Il principio affermato dalla Corte
La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.
I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti.
Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.
La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.
Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.
In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.
Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:
- commissione di istruttoria;
- commissione di concessione del mutuo;
- spese di apertura pratica;
- commissioni iniziali.
La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.
Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.
Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
sabato 25 luglio 2026
“Il tuo treno è arrivato in ritardo. Hai diritto a un indennizzo”. E' smishing!
| Fonte: comunicato stampa 8 luglio 2026 |
La pagina web fraudolenta chiede inizialmente di digitare un’utenza telefonica per conoscere l’importo del rimborso, successivamente l'inserimento dei dati completi della carta di credito e infine il pagamento di una “quota di verifica” per procedere con la richiesta di indennizzo.
Il consiglio:
Verifica se hai diritto a un’indennità di viaggio e le modalità per richiederla esclusivamente sui canali ufficiali di Trenitalia e non comunicare mai dati bancari in risposta a messaggi ricevuti via SMS o e-mail.
venerdì 24 luglio 2026
Multe fantasma: il caso dei verbali falsi che ingannano gli automobilisti
Negli ultimi tempi si moltiplicano le segnalazioni di verbali di multa falsi, recapitati per posta a cittadini che non hanno mai commesso l'infrazione contestata. È un fenomeno in espansione che ci è stato segnalato da un lettore mantovano, ma che riguarda altre province italiane, dove molti automobilisti rimasti vittime della truffa.
Per chi sia rimasto vittima di questa condotta fraudolenta, può scriverci a sos@consumatoreinformato.it.
- Come funziona la truffa
In primo luogo riteniamo utile descrivere il meccanismo adottato dai truffatori, semplice ma insidioso:
a. Arriva a casa una raccomandata o una lettera che imita nell'aspetto i verbali ufficiali di un Comune o di una polizia estera (i casi più frequenti riguardano Germania e Svizzera).
b. Il documento riporta dati reali: nome, cognome, targa dell'auto, a volte persino una foto del veicolo o del conducente.
c. Viene contestata un'infrazione — tipicamente eccesso di velocità — avvenuta in un luogo dove il destinatario non è mai stato.
d. La richiesta di pagamento è per una cifra contenuta (spesso 20-100 euro), proprio per invogliare a pagare subito senza fare troppe verifiche.
e. Il pagamento viene chiesto tramite bonifico su un IBAN estero, spesso accompagnato dal nome di presunti notai o avvocati per aumentare la credibilità.
Chi organizza la truffa punta su un effetto statistico: bastano poche centinaia di destinatari che siano stati davvero all'estero in quel periodo, e qualcuno pagherà pur di togliersi il pensiero ed evitare successivi aumenti per il recupero della somma da parte dell'ente straniero.
lunedì 20 luglio 2026
Provincia di Trento: bene la previsione di un abbonamento di euro 20,00 estivo per i mezzi pubblici
La Provincia propone un abbonamento di euro 20,00 per muoversi in tutto il territorio per tutta l'estate, dimenticando il traffico, lo stress del parcheggio e le spese del carburante.
Questa iniziativa sta riscuotendo un grande successo e potete usufruirne fino al 31 agosto 2026.
Nonostante la scadenza si avvicini, le richieste restano elevate e chi non ha ancora usufruito di questa promozione ha ancora il tempo per farlo e godersi i mesi più caldi dell'anno in totale libertà.
Vediamo nel dettaglio come funziona, a chi è rivolto e i passaggi pratici per chi sia interessato a fare richiesta.



