Riteniamo doveroso fare una premessa: il caso affrontato dalla Corte di Appello di Bologna era veramente particolare e quindi anche la decisione assunta dal giudice deve essere valutata sulla vicenda affrontata (responsabilità medica).
Nel caso di specie, la parte risultata vincitrice in primo grado aveva ritenuto di non accogliere la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., in quanto ritenuta più gravosa a suo carico sotto il profilo risarcitorio.
La Corte di Appello ha ritenuto di condannare la parte vincitrice alle spese processuali, dando applicazione piena all'art. 91 c.p.c. che dispone: “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.”
La norma, occorre ricordarlo, sanziona la parte che rifiuti la conciliazione proposta dal giudice senza alcun motivo, anche nel caso in cui risulti vittoriosa all'esito del processo, quantomeno per le spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta rifiutata.
Corte di Appello di Bologna - Sez. II^ Civ. - sentenza n. 1512/2024
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