lunedì 24 novembre 2025
domenica 23 novembre 2025
Il bilancio redatto dall'amministratore del condominio deve essere chiaro e trasparente
Torniamo a trattare, con il presente intervento, di rapporti di condominio e dei diritti/obblighi esistenti tra il singolo condomino e l'amministratore.
L'occasione ci viene offerta dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2023, provvedimento che ha unito due questioni che, nella vita condominiale, ricorrono spesso: da un lato la trasparenza dei bilanci e il diritto dei condòmini a poterli capire, dall’altro l’obbligo di passare per la mediazione civile prima di andare in tribunale.
Il caso riguardava
l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. Un condomino aveva impugnato la
delibera sostenendo che i conti non tornavano, perché non erano state
correttamente contabilizzate somme da lui versate per lavori straordinari. Il
condominio si è difeso eccependo la tardività dell’impugnazione: secondo loro,
il condomino non aveva rispettato i 30 giorni previsti dall’articolo 1137 del
codice civile.
Su questo punto, il Tribunale è stato chiaro. Oggi non ci sono più dubbi: se la legge impone di tentare la mediazione prima di andare in giudizio, la presentazione della domanda di mediazione interrompe il termine di decadenza. Il conteggio dei giorni si sospende e ricomincia a decorrere solo dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Insomma, la mediazione non è un ostacolo che rischia di far decadere i diritti del condomino, ma uno strumento necessario e che tutela chi agisce, purché si muova nei tempi giusti. È un chiarimento importante, perché in passato c’era chi sosteneva il contrario e temeva che i 30 giorni potessero “scadere” durante la mediazione.
Passando al merito, il Tribunale ha confermato che il rendiconto condominiale deve essere redatto in maniera chiara, intellegibile e verificabile, secondo quanto stabilisce l’articolo 1130-bis del codice civile. Non basta approvarlo in assemblea a colpi di maggioranza: se i conti sono incompleti o confusi, la delibera può essere annullata. È vero che l’amministratore non è obbligato ad allegare ogni singola fattura all’avviso di convocazione, ma deve comunque garantire ai condòmini la possibilità di avere accesso ai documenti e, soprattutto, deve presentare un bilancio corredato da una nota esplicativa che renda comprensibili le spese. Nel caso in esame, quella nota mancava e le scritture non consentivano di ricostruire con trasparenza le voci contabili.
La decisione di Napoli, quindi, manda un messaggio duplice. Ai condòmini dice: avete diritto non solo a essere convocati e a votare, ma anche a capire davvero come vengono gestiti i vostri soldi. All’amministratore ricorda che il bilancio non è una formalità: se non è chiaro, rischia l’annullamento della delibera e persino la propria revoca.
Sul piano processuale, la sentenza conferma poi il ruolo centrale della mediazione civile nelle liti condominiali. Non si tratta di un passaggio di rito, ma di un vero filtro che condiziona la procedibilità della causa. È bene che i condòmini lo sappiano: se vogliono impugnare una delibera, non possono saltare la mediazione; e allo stesso tempo possono stare tranquilli che l’avvio tempestivo di questo procedimento tutela i loro diritti da ogni decadenza.
Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2023
sabato 22 novembre 2025
Gli Etf diventano attivi, cioè rischiosi e opachi come tutti gli altri strumenti
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| Fonte: Il Fatto Quotidiano 17 agosto 2025 |
A molti ciò appare positivo, perché i gestori che scelgono in che titoli investire mediamente fanno peggio. Di regola, come ripeteva l’ufficio studi di Mediobanca, “distruggono ricchezza”. Meglio affidarsi a un automatismo cieco che a qualcuno chi si crede più furbo del mercato e inoltre può approfittare dei soldi affidatigli per fare favori a questo o a quello.
venerdì 21 novembre 2025
lunedì 17 novembre 2025
domenica 16 novembre 2025
Motociclo riparato: il consumatore può comunque ottenere la restituzione della somma pagate
Eccoci tornare a trattare il diritto di garanzia spettante al consumatore nel caso di acquisto di un prodotto che presenta vizi e/o non funziona correttamente, ossia secondo l'aspettativa dell'acquirente.
Abbiamo affrontato l'argomento in più circostanze, evidenziando i diritti che spettano al consumatore nel caso di prodotto non conforme ex artt. 130 e seguenti del Codice del consumo (qui per un approfondimento).
Stiamo parlando della delicata (e critica) fase del post - vendita, quando il bene acquistato comincia a presentare dei problemi tali da non garantire un suo corretto funzionamento.
E qui ci rivolgiamo al venditore (o al produttore), al fine di ottenere la riparazione del prodotto in tempi "ragionevoli" e con la speranza che non si ripresenti l'inconveniente.
Occorre premettere che la garanzia legale non è una cortesia che viene offerta dal venditore, anche se in molte circostanze così sembra, ma un'insieme di precisi diritti previsti in favore del consumatore e conseguenti obblighi a carico del venditore.
La garanzia legale dura due anni e comincia a decorrere dalla consegna del bene (o dalla fornitura del servizio) e non può essere escluso o limitato dal venditore.
- Cassazione n. 25417/2022 - riparazione di un motociclo
La vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corta un consumatore aveva acquistato, nel 2011, un motociclo Norton Commando 961 Sport, al prezzo di euro 16.550,00 e, appena alcuni giorni dopo aver ricevuto la moto, riscontrava difetti del mezzo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni.
Accertati dei difetti della moto, e dopo non aver ricevuto la giusta assistenza da parte del venditore, il centauro si rivolgeva al Tribunale di Pordenone per ottenere giustizia, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Il venditore aveva inizialmente tentato di limitare la propria responsabilità, sostenendo che eventuali interventi spettassero solo al produttore, contestando ogni pretesa da parte del consumatore.
La vicenda finisce davanti alla Cassazione che, con il provvedimento n. 25417/2022, ha chiarito che:
(a) La responsabilità principale nei confronti del consumatore è del venditore, non del produttore;
(b) Il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del bene difettoso.
Se questi rimedi risultano impossibili o eccessivamente gravosi, il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione del denaro.
In pratica, il giudice ha ribadito che il diritto del consumatore non è teorico: deve essere effettivamente tutelato e il venditore non può sottrarsi agli obblighi di legge.
- Cosa significa per i consumatori
La sentenza riafferma alcuni punti fondamentali e che dobbiamo sempre tenere in debita considerazione quando afforza alcuni punti fondamentali:
- quando il venditore vi dice “la garanzia è solo del produttore” o “può ripararlo solo l’assistenza tecnica”, vi sta raccontando una bugia!
- La responsabilità nei confronti del consumatore resta sempre del venditore, che deve rispettare la legge.
- quando il prodotto non funziona in modo appropriato, dovete sempre scrivere al venditore (raccomandata a/r o pec), contestando il malfunzionamento.
Se hai avuto un problema come quello rappresentato in questo articolo, o necessiti di un suggerimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.
Qui di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - sentenza n- 25417/2022
sabato 15 novembre 2025
Maxi sanzione a ALD Automotive per pratica commerciale scorretta
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| Fonte: comunicato stampa 9 ottobre 2025 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 5 milioni di euro la società ALD, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo. Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ALD ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato.
Inoltre, è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (ALD esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”). Infine, l’Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.
venerdì 14 novembre 2025
Marketing telefonico aggressivo: i suggerimenti di ARERA
lunedì 10 novembre 2025
Rincaro Viacard dal 1° gennaio 2026. Cosa fare per recedere dal contratto entro fine anno
Nuovo rincaro dei servizi offerti da Telepass S.p.A. e che rendono più caro per il consumatore l'utilizzo del servizio autostradale. La società, infatti, ha comunicato ai propri clienti una proposta di modifica unilaterale del contratto Viacard di conto corrente, con aumento delle quote associative e nuove condizioni per l’invio delle fatture cartacee, con aumento anche del 30% del costo per il servizio offerto.Le modifiche proposte diverranno efficaci dal 1° gennaio 2026, salvo recesso dell’utente entro il 31 dicembre 2025.
- Cosa cambia per gli utenti Viacard
Dal 1° gennaio 2026, i titolari del servizio Viacard vedranno aumentare in modo significativo le quote annuali e trimestrali:
Voce di costo Attuale 1° gennaio 2026
Quota associativa annuale per ciascuna tessera € 15,49 € 27,49
Quota trimestrale (per contratti aperti in corso d’anno) € 3,87 € 6,87
Quota annuale per ogni tessera aggiuntiva € 3,10 € 6,10
La società ha giustificato gli aumenti con il “rilevante incremento dei costi di gestione e sviluppo tecnologico” e con l’adeguamento al nuovo contesto di mercato dei servizi di telepedaggio.".
Inoltre, per chi ha attivo il servizio aggiuntivo di invio cartaceo delle fatture e comunicazioni, il costo per ogni spedizione passerà da € 0,56 a € 4,00 (IVA inclusa), e quindi comprendete quale aumento sia oggetto della proposta unilaterale di Telepass per il servizio Viacard.
- Cosa fare se voglio uscire da questo contratto?
Chi non desidera sostenere questo costo potrà optare gratuitamente per la rendicontazione elettronica via area riservata o app Telepass.
(A) Entro quando fare la disdetta
Chi non accetta le nuove condizioni può recedere gratuitamente:
- entro il 31 dicembre 2025,
- senza costi o penali,
- con effetto immediato.
Il recesso può riguardare:
- l’intero contratto Viacard (tutte le tessere collegate);
- solo alcune tessere (indicando i numeri identificativi);
- il solo servizio aggiuntivo di fatturazione cartacea.
(B) Come comunicare la disdetta
Il recesso può essere inviato in una delle seguenti modalità:
1. Email ordinaria a: gestionebusiness@telepass.com
2. PEC a: assistenzatelepassconviacard@pec.telepass.com
3. Raccomandata A/R a: TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA
4. In alternativa, è possibile recarsi presso un Telepass Store o un Centro Servizi Autostradale abilitato.
Nella comunicazione è fondamentale:
a.- indicare i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
b.- indicare il numero contratto Viacard e, se necessario, i numeri tessera;
c.- specificare che il recesso avviene in relazione alla proposta di modifica unilaterale del contratto Viacard ricevuta.
- Modello di lettera di recesso Viacard
Di seguito, vi proponiamo un modello di lettera di recesso che potete utilizzare, integrandola con i dati necessari.
Consumatore Informato declina ogni responsabilità per eventuali effetti/conseguenze negative derivanti dall'uso della presente comunicazione, la quale ha esclusivamente una finalità informativa e di orientamento generale.
Ogni decisione in merito ai rapporti contrattuali di cui trattasi deve essere assunta dal consumatore in piena autonomia, consultando un professionista, e previa verifica delle condizioni contrattuali applicate dall'operatore professionale.
Si ricorda, infine, che il consumatore che recede dal contratto con Telepass e relativo alla Viacard deve, entro 20 giorni dal recesso,:
- restituire le tessere Viacard alla banca o all’istituto emittente;
- oppure, se il contratto è stato attivato online, distruggerle e comunicarlo alla banca.
Se è attivo anche un apparato Telepass con Viacard, questo va restituito entro 20 giorni presso un Telepass Store, Centro Servizi Autostradale o tramite raccomandata A/R (pena addebito di € 25,82 per ogni apparato non restituito).
Spett.le Telepass S.p.A.
Customer Care – Via del Serafico 49
00142 ROMA
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a __________________ il ____________,
codice fiscale ____________________, residente in ________________________,
titolare del contratto Viacard n. ____________________,
con la presente comunica il proprio recesso dal contratto Viacard (e dalle eventuali tessere collegate n. ____________),
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e della proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata da Telepass S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il recesso è esercitato senza costi né penali, con effetto immediato, come previsto dalla comunicazione ricevuta.
Qualora siano attivi apparati Telepass connessi alle tessere oggetto di recesso, dichiaro di provvedere alla loro restituzione entro 20 giorni, secondo le modalità indicate da Telepass e che vorrete comunicarmi anche per via telematica.
Si richiede conferma scritta dell’avvenuta chiusura del contratto.
Luogo e data ___________________
Firma ___________________________
domenica 9 novembre 2025
Carte revolving e trasparenza: dalla Spagna un segnale utile anche per i consumatori italiani
Il tema delle carte di credito revolving torna al centro del dibattito europeo, rappresentando uno degli argomenti più controversi nei rapporti banca/consumatore.
Questa volta lo scenario è la Spagna, dove il Tribunale di Barcellona (sentenza n. 423/2025 del 19 maggio 2025), ove è stato trattato il caso di un contratto di credito revolving stipulato con un noto istituto finanziario, fissando principi che – pur nascendo in un ordinamento straniero – richiamano direttamente la disciplina europea e quindi possono interessare anche i consumatori italiani (per un controllo della tua posizione, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).
A.- Che cosa ha stabilito il Tribunale di Barcellona
Il giudice catalano è stato chiamato a valutare un contratto con TAEG al 24,51%, stipulato da una consumatrice con una nota finanziaria. La cliente lamentava interessi usurari e mancanza di trasparenza.
La Corte ha chiarito due aspetti fondamentali:
(1) Confronto dei tassi: per stabilire se un credito revolving sia usurario, il raffronto non va fatto con i prestiti al consumo in generale, ma con i tassi specifici delle carte revolving, data la loro particolare struttura.
(2) Trasparenza: non tutte le carte revolving sono automaticamente abusive, ma lo diventano quando il consumatore non riceve informazioni chiare e comprensibili sui costi reali, sul sistema di ammortamento e sui rischi (come l’effetto “valanga”, cioè il debito che si autoalimenta).
Il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, l’istituto aveva fornito informazioni sufficienti e non vi erano gli elementi tipici di abuso. Tuttavia, ha ribadito che il controllo di trasparenza resta essenziale.
B.- Perché interessa anche i consumatori italiani
La sentenza si fonda sulla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e sulla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori: norme europee che valgono in tutta l’Unione, Italia compresa.
La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il consumatore deve essere messo in condizione di capire il peso economico e giuridico del contratto, non solo leggerlo in modo formale. Questo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza italiana, ad esempio in materia di anatocismo o di mutui con clausole poco chiare.
C.- I rischi del credito revolving
Il problema principale delle carte revolving è che:
- dietro rate piccole e apparentemente “facili”,
- si nascondono interessi molto alti e tempi di rimborso lunghissimi,
- con il rischio di diventare “debitori prigionieri”, come li ha definiti la stessa Corte Suprema spagnola.
D.- Cosa significa per i consumatori italiani
Anche se la sentenza è spagnola, il messaggio vale per tutti:
- Leggere attentamente i contratti prima di firmare.
- Pretendere la scheda informativa europea standardizzata (SECCI), che deve indicare TAEG, modalità di rimborso e costi.
- Confrontare sempre il TAEG con i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia: se la differenza supera di molto la media, si può sospettare usura.
- In caso di dubbi, rivolgersi ad associazioni dei consumatori o legali specializzati per valutare la nullità di clausole abusive.
Tribunale di Barcellona.



