Il provvedimento oggetto del nostro commento domenicale è finalizzato a dare un consiglio a chi acquista un veicolo usato, anche sottoforma di leasing finanziario.
Invero, con l'ordinanza del 14 dicembre 2023, la Suprema Corte ha offerto un chiarimento rilevante in tema di leasing finanziario, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ma ancora spesso frainteso nella prassi contrattuale e nei contenziosi tra consumatori, intermediari finanziari e fornitori.
a.- Come funziona il contratto di leasing finanziario
Nel contrato di leasing finanziario, il consumatore conclude un accordo con il quale diviene utilizzatore del veicolo per un periodo di tempo, dietro il versamento di un canone periodico, con la possibilità, in seguito, di diventare proprietario dell'auto, dopo aver pagato una somma prestabilita.
In particolare, abbiamo:
- un contratto di leasing tra la società di leasing e il consumatore con il quale la prima concede il godimento del bene (utilizzo) dietro il pagamento di un canone periodico;
- Il contratto di compravendita tra la società finanziaria e la concessionaria.
Solo nel caso di acquisto finale del veicolo, vi sarà il trasferimento della proprietà verso il consumatore.
Vi ricordiamo che non è obbligatorio che sia la concessionaria a proporvi il contratto di leasing, attraverso un loro finanziatore di fiducia, potendo lo stesso consumatore rivolgersi ad altri operatori di mercato (anche la propria banca) e negoziare le condizioni contrattuali.
Come sottolineato dalla Cassazione, l'elemento centrale in questo rapporto contrattuale deve essere individuato nell'“adiectus solutionis causa” (cioè destinatario/consumatore dell’effetto utile dell’obbligazione, seppure estraneo al rapporto giuridico di compravendita).
Ne consegue che l'utilizzatore (il consumatore) sopporta il rischio del bene sin dalla consegna, pur non essendo formalmente parte del contratto di acquisto, e ciò giustifica una particolare attenzione in chiave di tutela del consumatore, specie per quanto riguarda vizi del bene, sua conformità e adeguatezza all’uso pattuito.
b. Tutela del consumatore e trasparenza informativa
Nel caso di contratto di leasing avente ad oggetto un acquisto di un veicolo usato, assumer rilievo l’informazione precontrattuale, nonché della trasparenza sullo stato e sulla storia del bene oggetto della locazione.
Vi ricordiamo che vigono, anche in questo caso, le norme generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e la disciplina prevista in materia di pratiche commerciali scorrette (artt. 20-23 Codice del Consumo), nonché la normativa sul credito ai consumatori, ove applicabile (D.lgs. 141/2010 e ss.) (per alcuni suggerimenti per l'acquisto di un auto usata, clicca qui).
Uno degli aspetti più importanti, quando si parla di acquisto di veicolo usato, è la conoscenza dei precedenti utilizzatori dell'automobile, elemento che discrimina sotto il profilo del valore del bene.
Occorre premettere che non esiste un obbligo da parte del concessionario di comunicare il numero di precedenti intestatari del veicolo (bene spesso oggetto di leasing), ma può rilevare ove taciuta dolosamente, ovvero quando il veicolo viene presentato - magari con slogan pubblicitario - vantandone come una specifica caratteristica del bene (es. definizione come “unico proprietario”, “pari al nuovo” ecc.).
Nel caso di non corrispondenza del messaggio pubblicitario con il reale stato del veicolo, tale condotta può essere oggetto di richiesta di risarcimento danni o riduzione del prezzo.
Ma il consumatore può autonomamente controllare quali sono i precedenti utilizzatori?
E' possibile ottenere una visura del veicolo oggetto di acquisto attraverso l'ACI al costo di euro 6.00, (attraverso il versamento via pagoPa) secondo le seguenti modalità:
- VISURENET servizio online accessibile dal sito ACI (clicca qui)
- ACI Space, l'APP per IOS e Android: costo € 6,00;
- Delegazioni ACI e Agenzie di pratiche auto in possesso dell'autorizzazione provinciale (L. 264/1991) oltre l'eventuale commissione richiesta dall'intermediario.
Il provvedimento della Cassazione focalizza la propria attenzione sul rapporto contrattuale che si crea con il leasing finanziario, ma ci consente anche di tornare a trattare le questioni relative all'acquisto, anche con il leasing finanziario, di un'automobile usata.
Con il leasing viene rafforzata la necessità di una maggiore responsabilizzazione informativa del concedente e del fornitore del bene, specie nei confronti del consumatore, che si trova ad assumere rischi tipici della proprietà (vizi, malfunzionamenti, svalutazione) senza averne i diritti pieni, almeno fino all’eventuale riscatto.
Di seguito, il provvedimento della Suprema Corte (visibile con browser Opera - VPN attivo)