domenica 8 giugno 2025

Acquisto di auto con leasing: ricordatevi di controllare quanti sono i precedenti proprietari del veicolo

Il provvedimento oggetto del nostro commento domenicale è finalizzato a dare un consiglio a chi acquista un veicolo usato, anche sottoforma di leasing finanziario.

Invero, con l'ordinanza del 14 dicembre 2023, la Suprema Corte ha offerto un chiarimento rilevante in tema di leasing finanziario, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ma ancora spesso frainteso nella prassi contrattuale e nei contenziosi tra consumatori, intermediari finanziari e fornitori.


    a.- Come funziona il contratto di leasing finanziario

Nel contrato di leasing finanziario, il consumatore conclude un accordo con il quale diviene utilizzatore del veicolo per un periodo di tempo, dietro il versamento di un canone periodico, con la possibilità, in seguito, di diventare proprietario dell'auto, dopo aver pagato una somma prestabilita. 

La Suprema Corte, con il provvedimento oggetto di segnalazione, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in questa fattispecie non siamo di fronte ad un contratto trilaterale (concessionario - società di leasing - consumatore/utilizzatore), bensì un insieme di due contratti bilaterali e distinti, ma funzionalmente collegati.

In particolare, abbiamo:

  •  un contratto di leasing tra la società di leasing e il consumatore con il quale la prima concede il godimento del bene (utilizzo) dietro il pagamento di un canone periodico;
  • Il contratto di compravendita tra la società finanziaria e la concessionaria.

Solo nel caso di acquisto finale del veicolo, vi sarà il trasferimento della proprietà verso il consumatore.

Vi ricordiamo che non è obbligatorio che sia la concessionaria a proporvi il contratto di leasing, attraverso un loro finanziatore di fiducia, potendo lo stesso consumatore rivolgersi ad altri operatori di mercato (anche la propria banca) e negoziare le condizioni contrattuali.

Come sottolineato dalla Cassazione, l'elemento centrale in questo rapporto contrattuale deve essere individuato nell'“adiectus solutionis causa” (cioè destinatario/consumatore dell’effetto utile dell’obbligazione, seppure estraneo al rapporto giuridico di compravendita).

Ne consegue che l'utilizzatore (il consumatore) sopporta il rischio del bene sin dalla consegna, pur non essendo formalmente parte del contratto di acquisto, e ciò giustifica una particolare attenzione in chiave di tutela del consumatore, specie per quanto riguarda vizi del bene, sua conformità e adeguatezza all’uso pattuito.


    b. Tutela del consumatore e trasparenza informativa

Nel caso di contratto di leasing avente ad oggetto un acquisto di un veicolo usato, assumer rilievo l’informazione precontrattuale, nonché della trasparenza sullo stato e sulla storia del bene oggetto della locazione.

Vi ricordiamo che vigono, anche in questo caso, le norme generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e la disciplina prevista in materia di pratiche commerciali scorrette (artt. 20-23 Codice del Consumo), nonché la normativa sul credito ai consumatori, ove applicabile (D.lgs. 141/2010 e ss.) (per alcuni suggerimenti per l'acquisto di un auto usata, clicca qui).

Uno degli aspetti più importanti, quando si parla di acquisto di veicolo usato, è la conoscenza dei precedenti utilizzatori dell'automobile, elemento che discrimina sotto il profilo del valore del bene.

Occorre premettere che non esiste un obbligo da parte del concessionario di comunicare il  numero di precedenti intestatari del veicolo (bene spesso oggetto di leasing), ma può rilevare ove taciuta dolosamente, ovvero quando il veicolo viene presentato - magari con slogan pubblicitario - vantandone come una specifica caratteristica del bene (es. definizione come “unico proprietario”, “pari al nuovo” ecc.).

Nel caso di non corrispondenza del messaggio pubblicitario con il reale stato del veicolo, tale condotta può essere oggetto di richiesta di risarcimento danni o riduzione del prezzo.

Ma il consumatore può autonomamente controllare quali sono i precedenti utilizzatori?

E' possibile ottenere una visura del veicolo oggetto di acquisto attraverso l'ACI al costo di euro 6.00, (attraverso il versamento via pagoPa) secondo le seguenti modalità:

  • VISURENET servizio online accessibile dal sito ACI (clicca qui)
  • ACI Space, l'APP per IOS e Android: costo € 6,00;
  • Delegazioni ACI e Agenzie di pratiche auto in possesso dell'autorizzazione provinciale (L. 264/1991) oltre l'eventuale commissione richiesta dall'intermediario.

Il provvedimento della Cassazione focalizza la propria attenzione sul rapporto contrattuale che si crea con il leasing finanziario, ma ci consente anche di tornare a trattare le questioni relative all'acquisto, anche con il leasing finanziario, di un'automobile usata.

Con il leasing viene rafforzata la necessità di una maggiore responsabilizzazione informativa del concedente e del fornitore del bene, specie nei confronti del consumatore, che si trova ad assumere rischi tipici della proprietà (vizi, malfunzionamenti, svalutazione) senza averne i diritti pieni, almeno fino all’eventuale riscatto.

Di seguito, il provvedimento della Suprema Corte (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 7 giugno 2025

Verona: attenti alla truffa dell'abbonamento annuale al trasporto locale a soli € 2,35

L'Azienda Trasporti Verona (ATV) ha recentemente lanciato un allarme riguardo a una truffa online che coinvolge falsi abbonamenti annuali al trasporto pubblico offerti a un prezzo irrisorio di 2,35 euro. Questa frode si sta diffondendo attraverso un profilo social denominato "Trasporto pubblico a Verona", che promuove offerte ingannevoli per carpire dati personali e denaro degli utenti.

Purtroppo, questo tipo di attività fraudolente non è nuova e si esprime con più facilità sulle nuove piattaforme social, ove il controllo risulta più difficile.

Come segnalato da ATV, è stata accertata la presenza di profili fraudolenti, attivi su piattaforme come Facebook e Telegram e che pubblicizzano una "carta annuale" per il trasporto pubblico a Verona al costo di 2,35 euro. 

Questa proposta è una truffa

La società dei trasporti locali della Provincia di Verona ha chiarito che si tratta di un profilo falso e ha diffidato ad interagire con queste persone, in quanto si è esposti  a potenziali truffe finanziarie. L'azienda invita pertanto a non cliccare su tali promozioni e a non effettuare alcun acquisto attraverso questi canali non ufficiali.

ATV ha ribadito che tutte le promozioni ufficiali sono comunicate attraverso i propri canali istituzionali. L'azienda non ha mai autorizzato offerte di abbonamenti annuali al prezzo di 2,35 euro. Pertanto, qualsiasi proposta simile deve essere considerata fraudolenta.

Qui potete vedere una pagina web dedicata alla truffa.




domenica 1 giugno 2025

I contratti di credito al consumo devono essere più trasparenti. Così la Corte di giustizia UE

Nuovo intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di validità delle clausole inserite nel contratto concluso con il professionista e volta a garantire una protezione effettiva dei consumatori, con particolare riferimento alla validità delle clausole contrattuali, la trasparenza nelle pratiche commerciali e la corretta applicazione delle normative europee sui contratti di credito al consumo.

La vicenda prende le mosse da una controversia sorta tra una banca con un suo cliente e relativa alla legittimità delle clausole inserite in un contratto di credito e contestate dal consumatore per violazione delle norme in materia di trasparenza.

Il consumatore ha contestato alla banca che le disposizioni contrattuali  sarebbero abusive e contrarie alle norme europee, violando i principi di protezione e informazione previsti dalle direttive europee.

Il giudice comunitario, investito della vicenda, ha voluto affrontare la questione richiamando le direttive europee più rilevanti in materia:

- Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, che mira a prevenire l'introduzione di clausole che possano pregiudicare la posizione dei consumatori.

- Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, che obbliga le imprese a evitare comportamenti ingannevoli o coercitivi nei confronti dei consumatori.

- Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, che impone specifici obblighi informativi sulle condizioni dei contratti di credito.

Dopo aver operato un ambia descrizione delle norme comunitarie, il giudice comunitario ha voluto verificare se le norme del contratto di cui trattasi siano, nella sua applicazione, coerenti e rispettose dei principi comunitari, valutando se le clausole in discussione rispettassero gli standard di trasparenza e non ledessero i diritti dei consumatori.

La sentenza oggetto della nostra segnalazione ha analizzato tre profili relativi alle clausole contrattuali.


a) Trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali

Uno degli aspetti cruciali trattati dalla Corte riguarda la necessità che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, con particolare attenzione alla valutazione della buona fede delle parti e alla possibilità per il consumatore di comprendere appieno le implicazioni delle condizioni sottoscritte. 

Se una clausola non è chiara o se non consente al consumatore di comprendere l’effettivo impegno finanziario che sta assumendo, essa può essere considerata abusiva.


b) Interpretazione favorevole al consumatore

Un altro punto rilevante emerso dalla sentenza è il principio secondo cui, in caso di ambiguità interpretativa di una clausola, questa deve essere interpretata nel modo più favorevole al consumatore. La Corte ha ribadito che, nel caso di contrasti tra le parti, il consumatore, come parte più debole, deve essere tutelato in via prioritaria.

Ricordiamo che tale principio ha una sua rappresentazione anche nel codice civile, all'art. 1371 c.c.: "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.".


c) Obblighi di informazione delle istituzioni finanziarie

La Corte ha sottolineato che le istituzioni finanziarie hanno l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e trasparenti riguardo ai costi, alle condizioni di rimborso e agli oneri associati ai contratti di credito

Questa trasparenza è fondamentale per garantire che il consumatore possa prendere decisioni consapevoli, evitando che venga indotto a sottoscrivere contratti che non rispecchiano pienamente le sue esigenze o capacità economiche.

Di fatto, l'intervento del giudice comunitario mira a ribadire principi già enucleati dai giudici continentali e che dovrebbero avere un impatto significativo sui contratti di credito al consumo, poiché obbligano le istituzioni finanziarie a rivedere le loro pratiche e a garantire che tutte le clausole siano conformi ai requisiti di protezione dei consumatori. Le banche e gli enti finanziari dovranno porre maggiore attenzione nel redigere contratti di credito, evitando di inserire clausole che possano risultare inique o poco trasparenti.

La sentenza rafforza anche l'obbligo di fornire una corretta informativa pre-contrattuale, non solo per evitare pratiche ingannevoli ma anche per facilitare una scelta consapevole da parte del consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di comprendere pienamente le implicazioni delle proprie scelte finanziarie.

Per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

sabato 31 maggio 2025

Acquisto di motociclo: come affrontare i problemi del post - vendita

Ogni tanto pubblichiamo alcune richieste di chiarimento che arrivano dai lettori del blog (o dai nostri associati), in quanto il problema di uno di voi, può essere lo spunto per gli altri.

In questo caso, il nostro amico consumatore ci ha scritto da Milano per chiederci un suggerimento a seguito dell'acquisto di un motociclo e ai disagi sofferti dopo aver pagato l'intero importo.

Siamo nella cosiddetta fase post - vendita, ossia successiva alla firma del contratto e al pagamento della somma pattuita: vediamo quali suggerimenti possiamo fornire.

"Mi rivolgo a Voi per segnalare un increscioso inconveniente in occasione dell’acquisto di una moto usata allo store di Milano xxxx, concessionario xxxx per la mia città.

In data 25.03.2025 è stato saldato per intero l’importo che comprendeva:

  • Acquisto della moto
  • Passaggio di proprietà
  • Portapacchi e bauletto
  • Supporto per cellulare
  • Trasporto

Al saldo, con la firma del contratto, il concessionario mi ha promesso che la moto sarebbe arrivata entro pochi giorni.

Dopo diverse telefonate cui ci è stato risposto, in prima battuta, che c’erano lungaggini con il passaggio di proprietà e, successivamente, che la moto si trovava in officina per la messa a punto, la medesima è stata recapitata al mio domicilio in data 29.04.2025 (quindi ad oltre un mese dal pagamento!).

La moto è arrivata sprovvista di bauletto ma, quel che è peggio, è stata la constatazione dei seguenti problemi:

  • Non si accende il display del quadro di controllo (tachimetro, ecc);
  • Non si accendono le frecce sia anteriori sia posteriori;
  • Non si accende lo stop.

Ovviamente ho contattato immediatamente il concessionario ed è stata anche eseguita una videochiamata per mostrare le problematiche sopra evidenziate: la moto è stata quindi riconsegnata al trasportatore, poiché impossibile circolare con un mezzo in tali condizioni, ed ho contestualmente scritto una mail al concessionario con riepilogo di tutto quanto sopra evidenziato.

In data 30.04.2025 ho contattato l’officina per avere notizie e mi è stato risposto che se ne parla settimana prossima: trovo questo comportamento assolutamente INACCETTABILE e vorrei sapere se vi sono gli estremi per  successive azioni o richiedere un indennizzo, alla luce anche del fatto che ho fatto partire l’assicurazione a decorrere dalle 00 del 30 Aprile.

Rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro."

venerdì 30 maggio 2025

domenica 25 maggio 2025

Anche il Tribunale di Torino in favore dei consumatori - nulla la fideiussione bancaria

Ancora un intervento di un giudice ribadisce il carattere abusivo delle clausole inserite nelle fideiussioni che limitino il diritto previsto in favore dei consumatori dall'art. 1957 c.c., riaffermando il principio esposto di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Per maggiori informazioni, puoi scrivere a sos@consumatoreinformato.it.

Il caso affrontato dal giudice piemontese è il medesimo affrontato da migliaia di consumatori che devono fornire la garanzia per una persona e, all'atto della firma della fideiussione, sottoscrivono la classica clausola standard imposta dalla banca con la quale viene permesso all'istituto di credito di agire nei confronti del garante anche oltre i sei mesi di tempo previsti dall'art. 1957 c.c..

Così facendo, molte banche hanno disattivato tutte le difese del garante, potendo rivolgersi a quest'ultimo anche a distanza di anni, con aggravio di costi ed interessi verso il terzo rimasto estraneo al rapporto bancario principale.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato la clausola contrattuale che prevede la rinuncia al limite di cui all'art. 1957 c.c. è abusiva, in quanto squilibrata e svantaggiosa per il consumatore, con conseguente sua nullità.

Nel caso di specie, alla dichiarazione di nullità della clausola è seguita la cancellazione del risparmiatore dalla Centrale Rischi quale  "cattivo pagatore" ed è stato imposta all'istituto di credito  una penale di 50 € al giorno per ogni giorno di ritardo nella cancellazione.

Qui di seguito, il Tribunale Torino, Sez. I^ Civ., Sent., 04/02/2025, n. 555

sabato 24 maggio 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo meeting presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 
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