lunedì 11 agosto 2025

AGCOM, call center e nuovi filtri: è vero cambiamento dal 19 agosto 2025?

Il tema delle chiamate indesiderate è uno degli argomenti più trattati (e letti) in queto blog, anche perché si è sempre cercato di dare una soluzione pratica ad un problema perenne e, fino ad oggi, irrisolto.

Nonostante le normative già in vigore, infatti, i call center aggressivi e le telefonate commerciali moleste hanno continuano a rappresentare una fonte di disagio per milioni di consumatori, i quali sono rimasti vittima delle truffe e del marketing selvaggio. 

In questo contesto, l'AGCOM — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — ha deciso di intervenire nuovamente, introducendo una misura concreta che entrerà in vigore il 19 agosto 2025, volta a rafforzare i filtri contro le chiamate indesiderate: ma sarà la definitiva soluzione?


(1) La novità: filtri obbligatori contro le chiamate moleste

A partire dal prossimo 19 agosto, gli operatori telefonici saranno obbligati a implementare dei sistemi di filtro automatico per bloccare, in maniera preventiva, le chiamate provenienti da numerazioni che risultano irregolari o che sono state segnalate per attività aggressive o fraudolente

Si tratta di un provvedimento che punta a colpire in particolare quei call center che operano al di fuori delle regole, spesso utilizzando numerazioni false (il cosiddetto fenomeno dello spoofing) o chiamando senza il consenso dell'utente.

domenica 10 agosto 2025

RTA - come devono essere suddivise le spese di gestione?

La recente sentenza n. 173/2025 della Corte d’Appello di Brescia offre l’occasione per chiarire il funzionamento giuridico e pratico delle residenze a destinazione turistico alberghiera (RTA), una formula sempre più diffusa nel mercato immobiliare, soprattutto nelle località turistiche.


- Cosa sono le RTA?

Le residenze turistico alberghiere sono strutture ricettive che uniscono l’aspetto residenziale con quello alberghiero. 

Formalmente, sono complessi immobiliari in cui le singole unità (appartamenti, suite, villette) vengono vendute a privati, i quali però non acquisiscono la piena e libera disponibilità gestionale del proprio immobile. La peculiarità delle RTA, infatti, è che la gestione dell’intera struttura – e quindi anche delle singole unità – viene affidata in via esclusiva a una società di gestione alberghiera, che ne cura l’operatività turistica: prenotazioni, accoglienza, servizi comuni, manutenzioni, promozione commerciale, ecc.

Chi acquista un immobile in una RTA accetta sin da subito un vincolo di destinazione: la propria unità dovrà essere inserita stabilmente nel circuito turistico-alberghiero gestito dalla società incaricata. Tale vincolo è spesso previsto negli atti di compravendita e nei regolamenti contrattuali che disciplinano il funzionamento del complesso.


- Il nodo delle spese di gestione

Proprio la particolarità di questa forma di gestione ha dato origine alla controversia decisa dalla Corte d’Appello di Brescia. Nella vicenda, un’usufruttuaria non aveva corrisposto le somme richieste dalla società di gestione per le spese di esercizio. Mentre il Tribunale di primo grado aveva assimilato la ripartizione delle spese a quella di un normale condominio (giungendo a revocare un decreto ingiuntivo), la Corte d’Appello ha invece chiarito che in simili strutture non si applicano le ordinarie norme condominiali.

Infatti, secondo la Corte, i rapporti economici fra i proprietari e la società di gestione sono regolati da un contratto atipico, stipulato al momento dell’acquisto, che definisce le modalità di gestione e ripartizione delle spese. In tale schema, le spese non derivano da delibere condominiali, ma da deliberazioni societarie vincolanti, che disciplinano il funzionamento dell’intero complesso ricettivo.


- Quali conseguenze per i proprietari?

Il principio affermato dalla Corte è di particolare rilevanza per tutti coloro che sono proprietari di un immobile in RTA, in quanto non deve valutare la proprietà secondo i canoni del condominio. 

La gestione centralizzata impone ai proprietari l’obbligo di rispettare le decisioni adottate dagli organi societari in tema di bilanci e ripartizione dei costi, con effetti vincolanti simili a quelli di un contratto di mandato. 

In caso di mancato pagamento, la società può avviare azioni esecutive senza dover passare attraverso le più complesse procedure condominiali, risultando più agevole il recupero delle spese da parte dell'ente di gestione.

Va evidenziato, inoltre, che eventuali contestazioni sulle delibere devono essere sollevate nei termini previsti dal diritto societario; in mancanza, esse diventano definitive e obbligatorie per tutti i soci-proprietari.

Corte di Appello di Brescia - Sez. II^ sentenza n. 173/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 8 agosto 2025

Qr code criminale


Fonte: "Patti Chiari" - RSI

lunedì 4 agosto 2025

Pratica commerciale scorreta - multata la telepromozione dei materassi Marion

Fonte: comunicato stampa
23 luglio 2025
Durante le telepromozioni la società ha pubblicizzato materassi con sconto rispetto a un prezzo mai praticato e ha indotto i consumatori a fissare un incontro a domicilio per acquistare materassi al prezzo scontato. Nella successiva visita a casa gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori stessi a comprarne altri a un costo molto più alto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Emme Group S.p.A., titolare del marchio Materassi Marion, una sanzione di 3 milioni di euro per una articolata pratica commerciale scorretta ingannevole e aggressiva nell’attività di promozione e vendita di materassi a marchio Marion.

domenica 3 agosto 2025

Rivenditore auto on line sanzionato per violazione privacy

Ricevere email pubblicitarie non richieste è fastidioso, ma quando dietro questi messaggi si nascondono vere e proprie violazioni della privacy, è importante sapere che esistono strumenti di tutela. 

Lo dimostra il recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha inflitto una sanzione di 45mila euro a un rivenditore di auto online per trattamento illecito dei dati personali a fini di marketing.


Cosa è successo?

La vicenda prende le mosse dal reclamo di un consumatore che, nonostante le ripetute richieste, continuava a ricevere numerose email pubblicitarie indesiderate. Il cliente, in particolare, lamentava che i messaggi arrivassero da indirizzi email sempre diversi, appartenenti a presunti "partner promozionali" della società, di cui però non aveva mai sentito parlare e a cui non aveva mai prestato il proprio consenso.

A seguito della segnalazione inoltrata al Garante, quest'ultimo ha avviato l'indagine.


Le irregolarità accertate

Dagli accertamenti del Garante sono emerse diverse criticità nel modo in cui il rivenditore gestiva i dati dei propri clienti. In particolare:

- Mancanza di controlli sui partner pubblicitari: la società non aveva predisposto adeguate misure per disciplinare i rapporti con i propri partner, i quali potevano così trattare liberamente i dati personali dei clienti senza alcun controllo e in violazione della normativa privacy.

- Assenza di un sistema di consenso valido: secondo la legge, per inviare comunicazioni promozionali è necessario ottenere un consenso espresso, chiaro e dimostrabile da parte dell'interessato. Tra le modalità più sicure c'è il cosiddetto double opt-in, un processo che richiede una doppia conferma da parte dell'utente prima di ricevere pubblicità. Nel caso in questione, questo meccanismo non era stato adottato.

- Diritti dei consumatori ignorati

Un altro aspetto grave evidenziato dal Garante riguarda il mancato rispetto delle richieste di opposizione da parte del cliente. Nonostante il consumatore avesse chiesto esplicitamente di non ricevere ulteriori comunicazioni, la società aveva semplicemente inserito il suo nominativo in una "black list" interna. Tuttavia, questo provvedimento si è rivelato inefficace, perché i partner esterni, non essendo stati correttamente gestiti, hanno continuato ad inviare email pubblicitarie.

venerdì 1 agosto 2025

Caffè al bar. Sempre buono?

Fonte: "Patti Chiari" - RSI

lunedì 28 luglio 2025

Germania: maxi sanzione a Vodafone per violazione dei dati personali

Vodafone ancora costretta a pagare per le falle nel trattamento dei dati personali, ed in questo caso la sanzione è veramente importante: 45.000.000 di euro.

La notizia è arrivata dalla Germania, dove è esploso un caso che ha attirato l’attenzione di media e istituzioni: il Garante per la privacy tedesco (BfDI – Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) ha inflitto a Vodafone una multa pesantissima, dopo aver rilevato molte criticità nella gestione dei dati personali.

La vicenda dimostra, ancora una volta, che la questione della privacy e del trattamento dei dati personali è tutt'altro secondaria, sicché le società non possono abusarne e trarne un vantaggio.

domenica 27 luglio 2025

Preliminare di acquisto di una multiproprietà. Entro quale termine si deve arrivare al rogito?

Esiste un termine entro il quale le parti devono arrivare alla conclusione di un contratto definitivo con il trasferimento di un diritto in multiproprietà?

La questione viene affrontata e, forse, risolta dal Tribunale di Catania con il provvedimento che trovate di seguito, ove il giudice si è soffermato sui principali aspetti del negozio giuridico e i diritti spettanti ai consumatori.


a.- Il caso: un preliminare che non porta al definitivo

Occorre ripercorrere la vicenda sottoposta al giudizio del tribunale perché ci consente di poter meglio affrontare i punti giuridici della controversia.

Nel caso di specie, l'acquirente aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società, finalizzato a trasferire, entro un anno, una nuova unità immobiliare in multiproprietà, a fronte del pagamento di €7.000 e della cessione di una precedente multiproprietà del valore di €13.500.

Nonostante il pagamento effettuato e la cessione della vecchia multiproprietà, il contratto definitivo non veniva mai stipulato. 

Ne derivava una situazione di incertezza e frustrazione per l'acquirente, che si vedeva privato sia del bene originario che di quello promesso, stante la non conclusione del rogito.

    - La posizione delle parti

L'acquirente chiedeva al Giudice:

        - La risoluzione del contratto preliminare,

      - La restituzione dell'importo complessivo di €20.500 (somma versata e valore della       multiproprietà ceduta).

La società convenuta si difendeva affermando di aver inviato le comunicazioni necessarie per procedere al rogito e sostenendo che, in ogni caso, il termine previsto nel preliminare per la stipula non fosse essenziale e che la mancata conclusione del definitivo dipendesse anche dall'inattività della controparte.


b.- La decisione del Tribunale: mutuo dissenso e restituzioni

Il Tribunale ha affrontato la questione centrale: la natura del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo.

Richiamando i principi giurisprudenziali consolidati, il Giudice ha chiarito che il termine previsto nel preliminare era da considerarsi semplice e non essenziale, ovvero la sua scadenza non comportava automaticamente la risoluzione del contratto. Tuttavia, ha osservato che entrambe le parti, per un lungo periodo, avevano mantenuto un comportamento inerte, senza compiere azioni concrete per portare a conclusione la vicenda.

Questa inerzia reciproca è stata interpretata come espressione di mutuo dissenso, ossia una tacita e condivisa volontà di non procedere oltre.

Le conseguenze pratiche:

- Il contratto preliminare è stato dichiarato risolto;

- L'acquirente conserverà la multiproprietà originariamente ceduta alla società;

- La società dovrà restituire all'acquirente la somma di €7.000 corrisposta per la nuova multiproprietà.


c.- Perché è importante per i consumatori

Questa sentenza offre alcuni spunti chiari che tutti i consumatori dovrebbero conoscere prima di impegnarsi in operazioni legate alle multiproprietà:

- Prestate attenzione al termine indicato nel contratto preliminare: anche se non contiene un termine "essenziale", non può restare sospeso nel tempo senza conseguenze.

- è molto importante il comportamento che viene tenuto in concreto: l'inerzia delle parti può essere letta dal giudice come volontà di sciogliere l'accordo.

- Un ultimo aspetto riguarda la tutela economica: il Tribunale di Catania ha assunto un particolare atteggiamento, decidendo di tutelare l'equilibrio patrimoniale tra le parti, disponendo la restituzione delle somme versate e delle quote di multiproprietà, evitando un ingiusto arricchimento.

Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Catania 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...