lunedì 13 maggio 2024

Phishing: continua la truffa della falsa convocazione per indagine penale!

Fonte: comunicato stampa
7 maggio 2024
È in corso una nuova campagna di phishing riguardante false convocazioni giudiziarie che sfruttano il nome del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

La convocazione, proveniente da “l’Agenzia dell’Unione Europea, specializzata nella cooperazione tra le autorità di forza dell’ordine europee” e recante il logo di EUROPOL, prospetta alla vittima un’inesistente indagine penale nei suoi confronti per i reati di pornografia infantile, pedofilia, esibizionismo e “cyberpornografia”.

Lo scopo è quello di causare nel destinatario uno stato di agitazione e di indurlo a ricontattare il truffatore entro 72 ore, inviando le proprie giustificazioni. Dando seguito alla richiesta, il truffatore chiederà alla vittima di pagare una somma di denaro per evitare la condanna. 

La Polizia Postale raccomanda di diffidare da simili messaggi: nessuna forza di Polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per chiedere loro dati personali o pagamenti in denaro, con la minaccia procedimenti penali a loro carico.

domenica 12 maggio 2024

Il multiproprietario può chiedere gli estratti di conto corrente direttamente alla banca

Una delle questioni che sovente riguarda i titolari del diritto reale in multiproprietà è quella di poter controllare se la somma richiesta a titolo di spese di gestione annuali sia corretta o meno.

Si è soliti pensare che, a differenza dei condomini, i multiproprietari non siano titolari di alcun diritto di accesso ai documenti bancari e che possano solo ottenere le informazioni necessarie attraverso l'amministratore, sempreché quest'ultimo si dimostri disponibile in tal senso.

Il provvedimento adottato dal Collegio di Bologna dell'ABF chiarisce, ancora una volta, che il multiproprietario può essere avvicinato al condomino, sicché anch'egli può agire verso la banca per chiedere i documenti bancari relativi alla multiproprietà, a patto che abbia in precedenza rivolto medesima istanza all'amministratore.

Occorre premettere che l'art. 1129 comma 7 c.c. stabilisce che "...ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.".

A fronte del rifiuto o silenzio opposto dall'amministratore, il condomino può, sul combinato disposto degli artt. 1129, comma 7, Codice civile e 119, comma 4, TUB, può rivolgersi direttamente alla banca per chiedere l'accesso e la visione della documentazione relativa al conto corrente condominiale.

Secondo l'ABF questo diritto spetta anche al multiproprietario, essendo applicabile anche ai titolari di diritti reali parziali le norme in materia di condominio, sul presupposto che un immobile in multiproprietà può essere considerato come una comunione tra più proprietari titolari del medesimo diritto: i condomini.

"Nella multiproprietà immobiliare coesistono un rapporto giuridico che ha ad oggetto la singola unità immobiliare, qualificabile come comunione ordinaria, ed un rapporto definibile quale condominio di edificio avente ad oggetto le parti comuni del maggior complesso edificato: i compartecipi sono, allo stesso tempo, comproprietari delle singole unità abitative e condòmini del complesso condominiale in cui le singole unità abitative sono inserite.".

Ne consegue che ogni multiproprietario partecipa, pro quota, alla "cosa comune", usufruendo dei servizi previsti, tanto quanto il condomino, vantando i medesimi diritti ed obblighi: "la partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell’unità immobiliare in multiproprietà è riconducibile alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio, in riferimento alla quota di pertinenza di ciascun comproprietario (cfr., Cass. n. 6352/2010).".

Ne consegue che anche il multiproprietario può giovarsi del diritto di cui all'art. 1129 comma 7 del codice civile, potendo rivolgersi alla banca per ottenere copia dei documenti in precedenza richiesti all'amministratore nel limite degli ultimi dieci anni precedenti.

Di seguito il provvedimento oggetto del nostro intervento.

lunedì 6 maggio 2024

Certificato Getaway: basta spese di gestione. Così ha deciso il Tribunale di Torino

Un nuovo intervento giudiziario ha accertato, senza ombra di dubbio, che i contratti di adesione a determinati club inglesi, commercializzati in Italia negli ultimi decenni, sono contrari al Codice del consumo e non sono validi (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Torino ha stabilito, con il provvedimento di cui potete leggere uno stralcio in calce al nostro intervento, che il consumatore che è stato iscritto a Club Getaway sulla base di un contratto non valido, non può essere vincolato agli obblighi che nascono dal contratto, ossia il pagamento delle spese di gestione annuali.

Nel caso di specie, una coppia di consumatori torinesi veniva attratta ad un incontro presso un hotel dalla promessa di consegna di un coupon vacanza.

In quella sede, dopo una serie di presentazioni di un presunto diritto vacanza vantaggiosissimo (addirittura presentato come una forma di investimento), i promotori dell'allora Atlantis S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.) hanno convinto i consumatori a far firmare un modello contrattuale, come quello che potete visionare qui a lato, con la promessa di poter rivendere con facilità il certificato"State tranquilli, se non vi piace, ve lo rivendiamo noi".

La verità è risulta ben diversa, in quanto solo dopo aver ricevuto il certificato (clicca qui un esempio di certificato Getaway) sono venuti a conoscenza della reale finalità del contratto concluso con Atalantis, e quando hanno provato a contattare la società per ottenere la restituzione della somma pagata, nessuno ha dato seguito alla promessa formulata al momento della vendita del diritto vacanza.

Tribunale di Torino: contratto generico - si alla cancellazione dal club

Il giudice piemontese, chiamato a giudicare la validità del contratto, ha ritenuto il modello firmato dai consumatori come non valida, in quanto estremamente generico e privo di tutti i dati necessari per far comprendere la natura dell'operazione e le conseguenze connesse all'adesione al club.

Non dobbiamo scordarci che in molte circostanze, come segnalato dai consumatori che ci hanno scritto, quando taluno degli aderenti a questi contratti si reca presso un resort, scopre che in realtà questo certificato vale solo per due persone, e che è necessario aderire ad una nuova iniziativa denominata platinum attraverso il c.d. upgrade (clicca qui per un approfondimento).

Nella specifica vicenda, il Tribunale di Torino ha accertato l'invalidità del contratto concluso con l'allora Atlantis (poi Happiness) ed altresì stabilito: "..........l’obbligo della società resistente Happiness s.r.l. (già Atlantis s.r.l.) di provvedere a proprie spese all’immediata cancellazione dei ricorrenti      dal registro degli associati del Club Getaway.".

Di seguito una sintesi della vicenda che ha riguardato i consumatori piemontesi. 

domenica 5 maggio 2024

Sezioni Unite della Cassazione chiamate a risolvere la vicenda euribor

La questione Euribor manipolato finisce, come scontato, alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, proprio alla luce dell'evidente contrasto sorto in giurisprudenza su questo punto.

La questione è stata trattata dalla Cassazione (Ordinanza n. 34889/2023 clicca qui), la quale ha evidenziato la nullità dei contratti bancari, ove il tasso di interesse è collegato all'Euribor.

Il giudice di legittimità ha richiamato la decisione della Commissione dell'Unione europea, la quale ha condannato il cartello che, tra il 2005 e il 2008, ha manipolato il tasso di riferimento dell'euribor.

Secondo la Cassazione, infatti, l'intesa vietata, e oggetto di censura a livello comunitario, ponendosi in contrasto con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") produce i propri effetti non solo nei rapporti tra le banche oggetto di condanna, ma anche nei contratti conclusi tra i consumatori e le varie banche e fondati su una determinazione del tasso di interesse "alterata".

Per tutti i contratti bancari, limitatamente al periodo 2005/2008, sarebbe possibile invocare la nullità parziale con conseguente richiesta di restituzione dei maggiori interessi versati da parte del consumatore (per un approfondimento sulla vicenda Eurbor, clicca qui).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione al termine del 2023 è stata oggetto di pronta censura da parte di alcuni tribunali italiani (primo fra tutti, il Tribunale di Torino vedi qui), i quali si sono discostati dal giudice di legittimità.

Anche la Procura Generale della Cassazione, come potete leggere di seguito, ha contestato il provvedimento della Cassazione, così motivando la propria posizione: "Ciò posto va innanzitutto ricordato che L’EURIBOR è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’EURIBOR, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro» (http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria. In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), «le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un’altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all’interno della zona euro» (Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17.). L’EURIBOR è calcolato (Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.) in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti (Al momento dell’infrazione, le banche del panel erano 44,) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del diparti mento tesoreria della banca. L’EURIBOR è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell’EURIBOR [uno per ciascuna delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi]. L’EURIBOR non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall’EONIA, che è un tasso di interesse over night calcolato con l’aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all’EURIBOR. Le diverse scadenze dell’EURIBOR (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’EURIBOR. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’EURIBOR che sta giungendo a maturazione o viene nuova mente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). L'Euribor non è, dunque, un tasso fissato dalle Banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee (all’epoca dell’infrazione facevano parte del panel 44 banche).".

Chiarito in cosa consiste l'Euribor, la Procura osserva che nonostante siano state accertate le condotte illegittime da parte della banche che hanno composto il cartello, "non emerge una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell'Euribor.".

Nemmeno sotto il profilo del valore probatorio esiste una aderenza con quanto affermato dalla Cassazione, la quale ritiene che la decisione della Commissione assume valore di prova privilegiata della manipolazione dei tassi presupposto per la nullità parziale del contratto bancario: la Procura criticamente osserva che: "In mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta determinazione del tasso Euribor appare davvero arduo sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all'Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.".

Alla luce di questa discutibile posizione assunta dalla Procura Generale, possiamo solo attendere l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Cassazione.

Procura Generale della Cassazione

sabato 4 maggio 2024

Elettricità: fino al 30 giugno il cliente non vulnerabile può rientrare in Maggior Tutela

Fonte: comunicato stampa
19 aprile 2024
Il rientro nel servizio di Maggior Tutela elettrico, per gli utenti domestici non vulnerabili, può essere richiesto dal cliente fino al 30 giugno. Fa fede la data di ricezione della richiesta del cliente attraverso i canali, anche telefonici o telematici, indicati dall’esercente la Maggior Tutela. Il chiarimento di Arera segue la Raccomandazione dell’Autorità agli esercenti il servizio di Maggior Tutela del 23 febbraio 2024, in materia di informazione e fruibilità delle modalità di attivazione del servizio.

I clienti domestici elettrici non vulnerabili, che si trovano attualmente nel mercato libero, hanno il diritto di chiedere il rientro nel servizio di Maggior Tutela fino al 30 giugno 2024, per essere trasferiti al Servizio a Tutele Graduali. La richiesta va inoltrata all’esercente il servizio di Maggiore Tutela nel Comune in cui si trova la fornitura. Per chi non conoscesse il nome dell’esercente la Maggior Tutela, l’Autorità ricorda di aver predisposto una specifica pagina.

Gli esercenti di Maggiore Tutela devono inoltrare al Sistema informativo integrato le richieste di switching secondo le tempistiche ordinarie; in tutti i casi sarà garantito il passaggio al Servizio a Tutele Graduali. Fino alla decorrenza del Servizio a Tutele Graduali continuerà ad applicarsi il contratto in corso.

venerdì 3 maggio 2024

lunedì 29 aprile 2024

domenica 28 aprile 2024

Autovelox: finalmente la Cassazione chiarisce che approvazione ≠ omologazione: tutte nulle le multe!

Forse è la volta buona. Forse i comuni italiani vorranno smetterla di fare orecchie da mercante, svuotando le tasche degli automobilisti attraverso rilevazioni della velocità irregolari.

La Corte di Cassazione, in modo chiaro ed inequivocabile, è tornata a trattare il tema della validità delle sanzioni amministrative per la violazione della velocità accertata con un dispositivo elettronico.

La vicenda è oggetto di vivace contrasto tra la Suprema Corte ed alcuni giudici di merito, i quali insistono nell'offrire una trattazione differente della questione.

Da un lato, giudici di pace e Cassazione che affermano che ai fini della validità delle sanzioni, il dispositivo elettronico che rileva la velocità deve essere omologato e tarato periodicamente; dall'altra parte i tribunali che sostengono che approvazione = omologazione e quindi basta il provvedimento amministrativo locale per rendere legittime le rilevazioni elettroniche della velocità attraverso autovelox (leggi qui il Tribunale di Belluno).

Nel nostro intervento dello scorso novembre auspicavamo un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione volto, si spera, a superare questo orientamento contrario alle norme e al buon senso, e il provvedimento oggetto del nostro commento odierno pare soddisfare la nostra richiesta.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Comune di Treviso contro un provvedimento con il quale è stata considerata non valida la multa elevata per eccesso di velocità accertata con un autovelox non omologato.

Il giudice ha condiviso la sentenza impugnato, proponendo considerazioni condivisibili e che qui ci limitiamo a riproporre: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

La speranza è che questa sentenza sia utile per riportare i giudici sulla retta via, abbandonando quella poco comprensibile idea di voler mettere sullo stesso piano l'approvazione amministrativa dell'autovelox e l'omologazione del dispositivo.

Di seguito, il testo dell'Ordinanza n. 10505/ 2024 della Corte di Cassazione - Sezione II^ Civile.

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