Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno riguarda il sovraindebitamento e la possibilità di accedere al piano del consumatore anche nel caso di debiti misti.
Tribunale di Napoli ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un soggetto sovra indebitato, nonostante questo avesse sia debiti personali (da consumatore) sia debiti legati a una pregressa attività imprenditoriale.
La procedura è stata ammessa per due motivi:
a.- i debiti personali erano prevalenti rispetto a quelli imprenditoriali;
b.- il debitore ha agito in buona fede, senza creare artificiosamente la propria situazione debitoria.
Cosa dice il Tribunale di Napoli
a) Sulla prevalenza dei debiti personali
Il Tribunale ha adottato il principio della prevalenza sostanziale, ovverossia se la maggior parte dei debiti è stata contratta per scopi personali (mutui, finanziamenti al consumo, spese familiari), si può accedere al piano del consumatore, anche se esistono altri debiti (ad es. verso l’INPS o fornitori legati a un’attività cessata).
Questo orientamento non è del tutto nuovo, avendo già trovato riscontro presso altri giudici lungo lo stivale.
b) La buona fede del debitore
Il giudice ha verificato che il debitore non ha aggravato volontariamente la propria situazione economica, né ha nascosto beni o alterato i documenti. Questo è un passaggio essenziale: chi vuole accedere alla procedura deve dimostrare di non avere agito con dolo o colpa grave.
Nella sentenza si sottolinea che il comportamento collaborativo del debitore e la documentazione completa hanno rafforzato la sua posizione.
La valutazione della buona fede del debitore è un requisito essenziale per accedere agli strumenti previsti dal Codice della crisi e l'approccio seguito dal giudice è quello di favorire il risanamento, ma senza sconti per chi agisce con malafede.
Tribunale di Napoli - Sez. Civ. VII^ - sentenza n. 78/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).
Sovraindebitamento - piano del consumatore - debiti misti - omologa by Consumatore Informato
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