mercoledì 4 aprile 2012

Maxi sanzione della Consob per i Madoff dei Parioli

Maxi-multa della Consob per la megatruffa ai danni di Vip che gravitano, in gran parte, nel quartiere romano dei Parioli. I cosiddetti 'Madoff dei Parioli', Gianfranco Lande, la compagna Raffaella Raspi, il fratello di quest'ultima Andrea, oltre a Serge Mardirossian e Diego Messina sono stati sanzionati per complessivi 840 mila euro.

fonte: ANSA


Di seguito vi proponiamo il la Delibera n. 18158, ossia il provvedimento con il quale sono state irrogate le sanzioni amministrative dalla Consob





Delibera n. 18158
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Européenne de Gestion Privée SA, in liquidazione coatta amministrativa, e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società, ai sensi degli artt. 190 e 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;


VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;


VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della succursale italiana dell'impresa di investimento di diritto francese Européenne de Gestion Privée SA e, in particolare, gli esiti dell'attività di vigilanza ispettiva condotta presso l'intermediario nel periodo 3 novembre 2010 – 16 dicembre 2010;


VISTE le lettere di contestazione del 5 aprile 2011 e del 13 aprile 2011, notificate agli interessati nel periodo 6 aprile – 14 giugno 2011, con le quali, in esito alla suddetta attività di vigilanza, è stato dato avvio, per la "parte istruttoria di valutazione delle deduzioni", a procedimento sanzionatorio nei confronti degli amministratori della società Européenne de Gestion Privée SA, Sig.ri Gianfranco Lande, Andrea Raspi e Raffaella Raspi, nonché dei responsabili della funzione di compliance della medesima società, Sig.ri Serge Mardirossian e Diego Messina, oltre che nei confronti della stessa Européenne de Gestion Privée SA, in qualità di responsabile in solido, contestando la violazione, per il periodo 30 settembre 2009 – 16 dicembre 2010, dell'art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 58/1998 che impone agli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse della clientela e per l'integrità dei mercati, in particolare, in considerazione della rilevante concentrazione dei portafogli "gestiti" della clientela in strumenti finanziari di "gruppo";


CONSIDERATO che gli anzidetti esponenti aziendali e Européenne de Gestion Privée SA sono stati, altresì, resi edotti, con le stesse note del 5 aprile 2011 e del 13 aprile 2011, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;


VISTA la nota pervenuta in data 21 aprile 2011, con la quale il Sig. Diego Messina ha presentato istanza di accesso agli atti e di richiesta di proroga del termine per la presentazione delle proprie deduzioni;


VISTA la nota del 3 maggio 2011 con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio, ha accolto la predetta istanza di accesso agli atti nonché di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive;


VISTO il verbale di accesso del 10 maggio 2011 nel corso del quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio, in accoglimento della suddetta istanza di accesso agli atti, ha osteso la documentazione richiesta dal Sig. Diego Messina;


VISTE le note pervenute il 31 maggio 2011 e il 9 giugno 2011 con le quali, rispettivamente, i Sig.ri Serge Mardirossian e Diego Messina hanno presentato deduzioni difensive;


CONSIDERATO che i Sig. ri Gianfranco Lande, Andrea Raspi e Raffaella Raspi, nonché l'intermediario nella sua qualità di responsabile in solido, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva;


VISTA la Relazione istruttoria del 12 ottobre 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio, ha ritenuto accertata la suddetta violazione nei confronti dei menzionati esponenti aziendali, valutando le deduzioni difensive inidonee a superare gli addebiti sopra indicati;


VISTE le note del 25 ottobre 2011, 27 ottobre 2011, 3 novembre 2011 e 16 novembre 2011, ricevute dagli interessati tra il 31 ottobre 2011 e il 26 novembre 2011, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al presente procedimento, trasmettendo copia della sopra richiamata Relazione istruttoria ed indicando, altresì, la facoltà per gli stessi esponenti aziendali di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali note;


VISTA la nota pervenuta il 30 novembre 2011, con la quale il Sig. Diego Messina, preso atto dei contenuti della sopra richiamata Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari, ha trasmesso ulteriori deduzioni integrative, in replica alle valutazioni contenute nella stessa Relazione Istruttoria;


CONSIDERATO che i Sig.ri Gianfranco Lande, Andrea e Raffaella Raspi, Serge Mardirossian, nonché l'intermediario nella sua qualità di responsabile in solido, invece, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva;


ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 19 marzo 2012, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso proprie considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;


RITENUTA accertata, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento, la fattispecie violativa oggetto di contestazione nei confronti dei Sig.ri Gianfranco Lande, Andrea Raspi, Raffaella Raspi, Serge Mardirossian e Diego Messina, in relazione all'art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 58/1998 che impone agli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse della clientela e per l'integrità dei mercati, in particolare, in relazione ai profili di seguito indicati:
A) presenza massiccia nei portafogli "gestiti" della clientela di strumenti finanziari del "gruppo", con evidenti caratteristiche di "illiquidità, che non risulta in linea con i parametri di adeguatezza al profilo del cliente e di diversificazione del rischio coerenti con una gestione professionale;
B) permanenza di tali titoli di "gruppo" all'interno dei portafogli gestiti, estranea al miglior interesse dalla clientela, mantenuta dall'Européenne de Gestion Privée SA in quanto funzionale al solo perseguimento di interessi propri dell'intermediario e del gruppo di appartenenza, caratterizzato da una significativa concentrazione di cariche relative alle diverse società in capo, specie, al Sig. Gianfranco Lande, ma anche ai Sig.ri Andrea e Raffaella Raspi (al contempo amministratori dell'intermediario e soggetti che hanno diretto la succursale italiana);
C) mancata segnalazione da parte dei responsabili della compliance della Européenne de Gestion Privée SA di alcuna anomalia, disattendendo, per tale via, l'obbligo di verificare che l'intermediario, nella prestazione dei servizi e attività di investimento, si comportasse con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse della clientela della succursale italiana;
D) in particolare, omessa segnalazione in ordine alla circostanza che le disponibilità della clientela della succursale italiana – che costituiva parte preponderante di quella complessivamente in capo alla Européenne de Gestion Privée SA – erano state investite in larga parte in titoli emessi da società riconducibili agli stessi amministratori (che peraltro hanno direttamente governato la succursale italiana) a prescindere da ogni valutazione di coerenza;


VISTO l'art. 190, del d.lgs. n. 58 del 1998, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste, tra l'altro, dall'art. 21, comma 1, dello stesso decreto, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 250.000,00 per ciascuna violazione;


VISTO l'art. 11 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale la quantificazione della sanzione è effettuata tenendo conto della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;


CONSIDERATO, tra l'altro, nel caso di specie:
- con riferimento alla gravità obiettiva, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose (anche potenziali), che la violazione è di gravità particolarmente elevata;
- quanto all'elemento soggettivo, che la violazione è da ascrivere a titolo di dolo nei confronti degli amministratori Sig.ri Gianfranco Lande, Andrea Raspi e Raffaella Raspi ed a titolo gravemente colposo nei confronti del responsabile della funzione di compliance della casa madre di Européenne de Gestion Privée SA, Sig. Serge Merdirossian, nonché del responsabile della funzione di compliance della succursale italiana della medesima società, Sig. Diego Messina, stante anche la condotta connotata da scarsa collaborazione e trasparenza tenuta dagli amministratori nei loro confronti;


SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:


1. per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:
- Sig. Gianfranco Lande (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Européenne de Gestion Privée SA, nel periodo 30 settembre 2009 – 16 dicembre 2010): sanzione pecuniaria di € 250.000,00;
- Sig.ra Raffaella Raspi (Consigliere di Européenne de Gestion Privée SA, nel periodo 30 settembre 2009 – 16 dicembre 2010): sanzione pecuniaria di € 250.000,00;
- Sig. Andrea Raspi (Consigliere di Européenne de Gestion Privée SA, nel periodo 30 settembre 2009 – 8 novembre 2010 e Responsabile della succursale italiana, nel periodo 30 settembre 2009 – 7 luglio 2010): sanzione pecuniaria di € 250.000,00;
- Sig. Serge Mardirossian (Responsabile della funzione di compliance della casa madre di Européenne de Gestion Privée SA, nel periodo 30 settembre 2009 – 16 dicembre 2010): sanzione pecuniaria di € 50.000,00;
- Sig. Diego Messina (Responsabile della funzione di compliance della succursale italiana di Européenne de Gestion Privée SA, nel periodo 1° gennaio 2010 – 16 dicembre 2010): sanzione pecuniaria di € 40.000,00;
2. è ingiunto a Européenne de Gestion Privée SA, in liquidazione coatta amministrativa, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998, il pagamento dell'importo complessivo di € 840.000,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega fac simile precompilato alla presente delibera.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica.


Roma, 28 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas 



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