domenica 7 ottobre 2012

Gomma danneggiata a causa della buca? Il Comune ti paga il danno

A chi non è capitato di dover percorrere con la propria auto strade dissestate e non adeguatamente curate dal comune? a volte capita perfino di veder rovinato il pneumatico a causa di una buca trovata lungo la strada e non segnalata.

La sentenza di questa domenica affronta questo problema e ribadisce un concetto giuridico oramai consolidato, ossia che il comune risponde (ex art. 2043 c.c.) per il danno subito dall'automobilista a causa dell'insidia stradale.

In questi casi, infatti, l'automobilista ha diritto al risarcimento del danno se la buca che ha danneggiato la macchina non è stata adeguatamente segnalata dal comune.  

Il giudice spiega come in questi casi vi è una ripartizione dell'onere della prova " la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, quale l'anomalia del bene e la presenza di un'insidia, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva; l'ente pubblico preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza delle strade, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa dell' utente o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo dell'ente (cfr. Cass., 11 gennaio 2008, n. 390).".

Il comune deve dimostrare, quindi, di aver adottato tutti i sistemi di sicurezza necessari per evitare il danno subito dall'automobilista e quindi che tale evento è occorso per fatto fortuito, quindi per circostanza non prevedibile e che esclude la responsabilità dell'Ente.

Se non riesce a fornire prova di aver adottato tutte le misure per evitare il danno subito dal proprietario del veicolo, è responsabile per il danno e deve risarcire l'automobilista.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza del Tribunale di Nuoro.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO

XXXXXXXXXXXXXX, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 23.7.2010 e segnata al n. 1053/2010 R.G.A.C., pendente tra:
C.G., nato a I. il (...), elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo studio dell'avvocato XXX e rappresentato e difeso dall'avvocato XXX, come da mandato a margine dell'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
Comune di Nuoro, in persona del Sindaco,
CONVENUTO CONTUMACE
Letti gli atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE

- con atto di citazione C.G. ha convenuto in giudizio il comune di Nuoro, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto per l'incidente occorso all'attore il 3.1.2008 e che il comune fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi nella misura di Euro 1.875,00, oltre rivalutazione e interessi legali. La parte attrice ha esposto che il 3.1.2008, mentre percorreva in Nuoro via Ragazzi del 99 alla guida dell'auto xxxxxxx (...), all'altezza dell'incrocio con via Tempio, la ruota anteriore sinistra del veicolo era finita in una buca posta al centro della strada non segnalata; che il C. aveva provveduto a sostituire la ruota danneggiata con quella di scorta, ma l'auto non era ripartita, per cui era stato necessario l'intervento del carro attrezzi; che l'auto aveva riportato danni per complessivi Euro 1.175,00, oltre Euro 700,00 per svalutazione e fermo tecnico.
- rilevato che il comune di Nuoro non si è costituito in giudizio;
- ritenuto che la domanda di parte attrice diretta a dichiarare la responsabilità esclusiva del comune di Nuoro nella determinazione del sinistro in questione debba essere accolta.
Preliminarmente va rilevato come la parte attrice abbia inteso sostenere la responsabilità dell'ente comunale per aver cagionato un danno ingiusto mediante un fatto colposo ai sensi dell'art. 2043, c.c. (cfr. verbale udienza 17.5.2012).
Come ha rilevato la giurisprudenza, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043, c.c., (Cass., n. 8692/2009). Conseguentemente, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043, c.c., la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, quale l'anomalia del bene e la presenza di un'insidia, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva; l'ente pubblico preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza delle strade, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa dell' utente o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo dell'ente (cfr. Cass., 11 gennaio 2008, n. 390).
Ciò premesso sotto il profilo giuridico, deve ritenersi dimostrato, alla luce dell'istruttoria svolta, che il 3.1.2008 l'auto condotta da C.G. sia finita con la ruota anteriore sinistra in una buca che si trovava sul fondo stradale di via Ragazzi del 99 a Nuoro. Tale circostanza è stata confermata dal teste R.A., intervenuto sul luogo del sinistro nella qualità di carabiniere. Il testimone ha dichiarato che l'auto si trovava nei pressi della buca, era ferma e aveva riportato dei danni nella parte anteriore, nella ruota, nell'ammortizzatore, nel braccetto, nel sottocoppa e parzialmente nella ruota posteriore destra. L'auto metteva in moto, ma non marciava. Il teste ha altresì confermato che la buca era priva di segnaletica. Come risulta dal verbale dei Carabinieri del 7.1.2008 la buca si trovava al centro della strada, era larga 50 cm e profonda circa 30 cm. e creava uno scalino rispetto al manto stradale.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi dimostrata la presenza di un'insidia sulla parte della strada riservata alle auto, costituita da una buca di dimensioni significative posta ad un certo dislivello rispetto al manto stradale e non segnalata.
L'amministrazione convenuta, per contro, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato né la presenza di un caso fortuito, né il concorso di colpa del conducente.
Di conseguenza, dev'essere dichiarata la responsabilità esclusiva dell'amministrazione pubblica nella determinazione del sinistro in questione;
- Per quanto concerne i danni subiti dal veicolo, si ritiene che i costi per la loro riparazione debbano essere quantificati nella misura di Euro 1.175,00, indicata nella ricevuta fiscale del meccanico T.C. del 12.2.2008: le riparazioni elencate, infatti, corrispondono ai danni descritti dal teste.
Per quanto concerne il fermo tecnico, va rilevato che, secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, il danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato in via equitativa anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
Sulla base di tale principio, considerata l'entità delle riparazioni eseguite sull'auto, si ritiene equo quantificare nella somma di Euro 100,00 la somma dovuta a titolo di fermo tecnico.
- Alla luce di tali considerazioni, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni la somma complessiva di Euro 1.275,00, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat dalla data del pagamento (12.2.2008 sulla base della ricevuta fiscale), oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 12.2.2008 sino al saldo.
- Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.QM.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità del comune di Nuoro nella determinazione del sinistro occorso all'attore in data 3.1.2008 e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere a favore dell'attore la somma di Euro 1.275,00 da rivalutarsi sulla base degli indici Istat dalla data del pagamento (12.2.2008), oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 12.2.2008 sino al saldo;
2) condanna il convenuto a corrispondere a favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi Euro 988,00, di cui Euro 550,00 per onorari, Euro 360,00 per diritti, Euro 78,00 per spese, oltre Iva, CPA e spese generali.

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