Il venditore ci comunica quanti chilometri ha percorso l'auto ed anzi a volte viene utilizzato tale dato per incentivare il cliente all'acquisto.
Cosa succede se il dispositivo del conta chilometri del veicolo usato viene manomesso? se tale dispositivo dichiara meno chilometri di quelli effettivamente percorsi dalla macchina, possiamo chiedere l'annullamento del contratto e restituire l'autoveicolo al concessionario?
Su tale argomento si è espresso di recente il Tribunale di Perugia, il quale ha ritenuto non sufficiente la manomissione del dispositivo del conta chilometri per obbligare il venditore di autoveicoli a riprendersi la macchina usata.
Il giudice, dopo aver accertato che il numero di chilometraggio
reale del veicolo ceduto al consumatore fosse decisamente superiore a quello dichiarato nel conta chilometri, nonché sulla garanzia rilasciata, ha ritenuto tale circostanza non sufficiente a dichiarare l'annullamento del contratto di vendita per dolo del venditore.
Il Tribunale di Perugia ha così motivato la propria decisione "L'indicazione sul contachilometri e sulla garanzia di un
chilometraggio superiore a quello reale integra una condotta di
violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale che
ha inciso sulla formazione complessiva del consenso da parte
dell'acquirente. Si ritiene tuttavia che il dolo accertato nella
condotta del venditore non sia stato determinante del consenso posto
che nessuna allegazione o prova è stato fornita dall'attore a
dimostrazione che nel caso di un chilometraggio più elevato non
avrebbe concluso il contratto, sicchè deve escludersi la ricorrenza
del dolo quale causa di annullamento ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 1439 c.c.
La circostanza che l'attore abbia pattuito un certo prezzo a fronte di un chilometraggio inferiore a quello reale induce piuttosto a ritenere che il raggiro utilizzato pur non avendo determinato il consenso in via esclusiva ha, tuttavia, condotto lo steso a stipulare il contratto a condizioni più onerose, sull'erronea convinzione di aver acquistato un veicolo più nuovo e in migliori condizioni di uso, rilevando dunque la condotta tenuta quale dolo incidente ai sensi dell'art. 1440 c.c.
Il raggiro sul reale chilometraggio del veicolo investe un elemento certamente non trascurabile del contratto ( la determinazione del prezzo) sicché deve ritenersi operante, in applicazione di pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, l'operare di una presunzione iuris tantum sulla circostanza che senza la condotta illecita tenuta dalla concessionaria l'attore avrebbe stipulato il contratto a condizioni di miglior favore.".
Di conseguenza, il consumatore è stato costretto a tenersi il veicolo usato.
Il venditore è stato condannato, invece, a pagare tutte le spese sostenute dal consumatore per i danni occorsi dall'aver versato un prezzo più elevato di quello corrispondente
alla valutazione media di mercato di veicoli simili a quello venduto.
Si segnala, sempre in materia di manomissione del conta chilometri, un recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 1480/2012).
Si segnala, sempre in materia di manomissione del conta chilometri, un recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 1480/2012).
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