La scorsa settimana abbiamo affrontato gli aspetti generali delle polizze assicurative tese a tutelare i proprietari ed i custodi della proprietà immobiliare.
E’ importante sin da subito definire i tipi di responsabilità diversa in capo ai soggetti citati.
1. Il proprietario:
La responsabilità del proprietario è disciplinata principalmente dall’art. 2053 c.c. che dispone, infatti, che: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile per i danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
L’evento dannoso deve derivare da una caduta violenta di una parte di edificio o da un elemento accessorio incorporato in esso. In questo contesto si considera edifico ogni costruzione legata al suolo, anche se in maniera provvisoria.
Egli può liberarsi da tale responsabilità solo in caso di caso fortuito o forza maggiore.
Deve dimostrare che l’evento che ha causato il danno è stato autonomamente sufficiente a determinare l’evento stesso, e lui non poteva in alcun modo prevederlo o impedirlo.
2. Il custode:
La responsabilità del custode è disciplinata dall’art. 2051 c.c. che dispone:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
E’ pertanto responsabile dei danni cagionati dall’immobile in custodia salvo che vi sia un’ipotesi di responsabilità da parte del proprietario, oltre a godere dell’esonero di responsabilità ove ricorra il caso fortuito.
Nel caso di locazione d’immobile il custode è naturalmente il conduttore, il quale pertanto ha il dovere del controllo dei rischi inerenti la cosa locata e sulle parti ed accessori di cui ha acquistato la disponibilità.
Per le parti per cui invece non ha disponibilità (es: tubature nei muri,) rimane invece la responsabilità del proprietario.
Ciò che rileva come discriminante per il custode, è che questi abbia o meno il potere di controllo sulla cosa che abbia causato il sinistro. Se tale potere di controllo difetta la responsabilità torna in capo al proprietario.
Paritario discorso vale anche per eventuali diritti reali come nel caso di usufrutto, comodato o abitazione.
La responsabilità del custode va nettamente distinta da quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Giurisprudenza costante ha affermato, infatti, che:”La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo alla condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”.
Pertanto “L’azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi d’indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., dipendente dal comportamento del custode, che è invece elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è la custodia, esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia alla presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile”.
Infine è importante rilevare che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, perché non idoneo a eliminare il dubbio riguardo allo svolgimento eziologico dell'accadimento.
Altra ipotesi esimente della responsabilità del custode è l’uso improprio della cosa fatta dal danneggiato, e che tale uso improprio sia l’unica e sufficiente causa dell’evento.
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