domenica 27 ottobre 2013

Treni–passeggero rimborsato anche nel caso di ritardo per evento eccezionale

Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un indennizzo parziale del prezzo del biglietto del treno nel caso in cui il ritardo sia originato da causa di forza maggiore, quali evento atmosferico o di altra natura. 

Tale principio è stato stabilito da una recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, secondo la quale deve essere negata alla società che offre un servizio di trasporto la possibilità di “invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi all'obbligo di rimborso''. 

Il diritto di indennizzo in favore del passeggero sussiste anche nel caso di evento eccezionale e non può essere limitato od escluso dalle condizioni contrattuali predisposte dal fornitore del servizio di trasporto, nelle condizioni generali di trasporto. 

L’art. 17 del Regolamento n. 1371/2997 prevede, infatti, una tutela in favore del consumatore, garantendogli comunque un indennizzo per il ritardo, e l’impresa non può inserire alcuna clausola contraria a quanto previsto dalla norma comunitaria. 

Per tali ragioni, afferma la Corte, “un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi CIV.”.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea.

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