Diversamente da quanto presentato nella scorse puntate in questo venerdì abbiamo riposto ad alcune domande poste al nostro blog dagli ascoltatori. Le riportiamo brevemente unitamente alle risposte.
Chi ha il diritto di voto in assemblea?
Hanno diritto di partecipare all’assemblea di condominio solitamente tutti i proprietari dell’immobile. Nel caso di più comproprietari di una determinata unità immobiliare, il diritto spetta ad uno solo dei comproprietari scelto di comune accordo.
L’usufruttuario e il conduttore possono prendere parte all’assemblea ed esercitare il diritto di voto solo limitatamente nelle delibere aventi ad oggetto spese di ordinaria amministrazione e servizi di riscaldamento.
Non ha diritto di voto il condomino che si trova in conflitto di interessi con il condominio.
Qualora il condomino in conflitto di interesse non si astenga e voti ugualmente, tale delibera è impugnabile se il voto del condomino in conflitto è stato determinante per l’assunzione della delibera e lo stesso aveva un apprezzabile ed effettivo interesse personale.
Qualora si trattino questioni relative solo ad alcuni condomini (es di una scala o un servizio separato) sono legittimati a votare solo gli aventi diritto ed esclusivamente sul loro numero dovrà essere calcolata la relativa maggioranza.
Esiste una modalità specifica per il voto?
La legge non stabilisce una modalità precisa per la votazione. Questa può essere prevista dal regolamento.
Non è ammesso il voto segreto e a distanza.
E’ ammessa la delega.
Ogni condomino ha diritto ad un voto salvo deleghe che conferiscono allo stesso un voto per ogni condomino che rappresenta.
Per il calcolo delle maggioranze, sia in prima e seconda convocazione, che per le maggioranze costitutive e deliberative non si può tenere conto dei condomini che si siano allontanati durante la riunione. L’amministratore di condominio deve segnare l’uscita e l’entrata di qualunque condominio durante le riunioni.
Le delibere sono sempre vincolanti per tutti?
La delibere assunte previa verifica delle maggioranza richieste sia in fase costitutiva che deliberativa dell’assemblea sono sempre vincolanti per tutti i condomini, siano essi stati favorevoli, contrari o astenuti.
Fanno tuttavia eccezione le delibere in merito alla proposizione di liti giudiziarie o quelle riguardanti le spese gravose o voluttuarie. In questi casi il condomino dissenziente può sottrarsi alle relative spese separando la propria posizione da quella degli altri condomini.
Le maggioranze previste dalla legge sono inderogabili e non possono essere modificate nemmeno in sede di regolamento condominiale.
Alle altre domande giunte risponderemo direttamente agli utenti ed in maniera personalizzata.
Le prossime puntate analizzeremo la figura dell’amministratore.
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