domenica 15 ottobre 2017

Mutuo usurario: devono essere considerati tutti gli interessi indicati nel contratto!

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di usura applicata dall'istituto di credito nei rapporti con i propri clienti, ed in particolare con il contratto di mutuo.

Con la recente ordinanza del 4 ottobre 2017, i giudici di legittimità si sono pronunciati in senso favorevole ai consumatori, ridisegnando le norme che disciplinano l'usura bancaria.

- Usura bancaria (art. 1815 c.c., comma 2 - l. 108/1996)
Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, ma giova ricordare alcune norme che regolano l'usura applicata ai rapporti bancari, ed in particolare al contratto di mutuo.

L'art. 1815 c.c. disciplina le norme previste in materia di interessi nel contratto di mutuo, ed il secondo chiarisce quale conseguenza deriva nel caso in cui siano pattuiti interessi oltre soglia usura "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

E' noto che dal 1996, la determinazione della soglia usura viene periodicamente determinato secondo i parametri stabiliti dalla l. 108/1996, norma che stabilisce un tasso soglia che non deve mai essere superato dalle banche nella pattuizione degli interessi convenuti con i clienti nei contratti di mutuo. La Banca d'Italia adegua il tasso - soglia periodicamente, adeguandolo ai parametri periodici stabiliti ex lege.

- Cumulo degli interessi convenzionali e moratori: si o no?
L'argomento dibattuto in dottrina e giurisprudenza ha riguardato (ed oggetto di dibattito) l'inclusione nel tasso effettivo applicato dalla banca sia degli interessi convenzionali applicati (quelli che versiamo ogni mese), sia di quelli moratori (ossia quelli che devono essere corrisposti dal cliente alla banca quando non abbiamo pagato le rate mensili, ed hanno natura risarcitoria in favore di quest'ultima).

Ai fini della determinazione del tasso effettivo applicato devono essere inclusi sia gli interessi convenzionali che quelli moratori?

Negli anni si è creata una divisione tra i giudici, con alcuni che hanno considerato legittimo il cumulo (vedi qui e vedi qui), ed altra parte della giurisprudenza di merito che si è espressa in senso negativo (vedi qui e vedi qui).

- La Cassazione: bisogna considerare tutti gli interessi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23192/17, stabilisce che è possibile accertare l'usura degli interessi applicati al mutuo, considerando tutti gli interessi,  corrispettivi e moratori, per la valutazione dell'eventuale accertamento del superamento del  tasso-soglia.


La Cassazione, richiamando un suo precedente (ord. n. 5598/2017) ha evidenziato che "è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la  fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso".

Va da sé che è legittima la pretesa del consumatore di verificare se il tasso effettivo applicato dalla banca nel contratto di mutuo sia superiore al tasso soglia ex l. 108/1996, con conseguente nullità della clausola ed obbligo da parte del cliente di corrispondere alla banca il solo capitale ricevuto.

Qui la sentenza

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