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domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

sabato 20 giugno 2026

Bolzano: aiuti per i residenti con il programma "abitare"

Fonte: comunicato stampa
22 maggio 2025
Il 1° febbraio ha segnato non solo il via libera alla presentazione digitale delle domande di agevolazione per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa, ma anche la conclusione di gran parte del progetto di riforma avviato nell’estate del 2025 dall’assessora all’Edilizia abitativa Ulli Mair per quanto riguarda le misure finanziarie di agevolazione. 

Da allora sono state implementate le misure fondamentali volte a garantire alloggi accessibili e disponibili.

Tre pilastri. La riforma si basa essenzialmente su tre pilastri: i noti contributi a fondo perduto rivisti e semplificati, il mutuo Risparmio casa e il mutuo agevolato, introdotto come nuova misura.

domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

domenica 1 febbraio 2026

Mutuo solutorio: i chiarimenti della Cassazione

Questa domenica trattiamo una vicenda che, all'apparenza, non dovrebbe riguardare i consumatori, ma che in realtà presenta alcuni aspetti che possono risultare interessanti e di applicazione anche nei rapporti tra professionista e cliente (per problemi relativi al vostro contratto di mutuo, per un controllo e per valutare possibili recuperi, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Stiamo parlando del mutuo solutorio, ossia quel particolare tipo di finanziamento utilizzato dalle banche per ristrutturare posizioni debitorie problematiche, ma anche uno dei contratti più oggetto di discussione degli ultimi anni.

E proprio in quest'ottica deve essere vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo quando il mutuo solutorio è valido e quali effetti produce, soprattutto in relazione all’esecuzione forzata.


1.- Che cos’è il mutuo solutorio 

Il mutuo solutorio (anche definito mutuo di consolidamento) è un contratto di finanziamento con cui una banca concede un prestito non per acquistare un bene o realizzare un nuovo investimento, ma per pagare debiti già esistenti del cliente.

In pratica, il cliente della banca ha già una posizione in essere con lo stesso istituto di credito, con debiti anche di varia natura (mutui, scoperti di conto, finanziamenti ect.) e non riesce a gestirli/estinguerli.

La banca concede un nuovo mutuo al cliente con lo specifico fine di “chiudere” i debiti precedenti, sicché le somme oggetto di mutuo non vengono erogate al cliente, ma rimangono allo stesso istituto di credito per rientrare delle proprie esposizioni.

L’effetto che si produce con questo nuovo contratto viene chiamato consolidamento del debito, mediante il quale più posizioni vengono raggruppate in un’unica obbligazione, di durata più lunga e, talvolta, con garanzie rafforzate (come l’ipoteca o garanzie di terzi).

Questo particolare tipo di finanziamento ha creato, negli anni, dubbi e contrasti in merito alla sua validità e legittimità verso i consumatori, in quanto da più parti si è sostenuto che il denaro non viene mai realmente consegnato, in quanto le somme rimangono nella disponibilità della banca.

Il contratto sarebbe, di conseguenza, privo di causa o addirittura simulato, in quanto imposto dal contraente forte (la banca) a quello debole (il cliente) per l'esclusivo vantaggio del primo.

La domanda/dubbio, sul punto, era legato alla validità del contratto, laddove il cliente non riceve materialmente il denaro.

Il quesito ha trovato risposta definitiva con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841/2025.


2.- Mutuo solutorio e Cassazione Sezioni Unite: cosa ha deciso la Corte

La Cassazione ha affermato un principio chiaro e vincolante: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non viene consegnata materialmente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiare: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente".

Il principio enunciato è chiaro: non rileva che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Si arriva a parlare, in questi casi, di disponibilità giuridica della somma che viene erogata al mutuatario, priva di consegna "fisica" dell'importo, il quale viene destinato all'istituto di credito. 

In altri termini, il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, comporta il verificarsi virtuale delle seguenti azioni:

 - la somma viene accreditata sul conto corrente intestato al mutuatario;

- Si determina l'uscita della somma dal patrimonio della banca mutuante e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario

- Il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario

Di fatto, l'accredito sul conto corrente del cliente è sufficiente a perfezionare il contratto, mentre non rileva che le somme siano subito usate per pagare debiti pregressi: la successiva utilizzazione delle somme integra un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo.

Di conseguenza, la banca dispone di tutti i presupposti, in primo luogo il titolo esecutivo, per poter avviare ogni azione idonea per il recupero delle somme dovute.


3.- Mutuo solutorio: occorre controllare gli eventuali abusi bancari

Ciò premesso, vogliamo anche osservare che questa sentenza non legittima tutte le condotte della banca, ed anzi ci permette di chiarire che esistono dei limiti che non possono essere travalicati e per i quali si giustifica il controllo dei documenti al fine di verificare che la banca non stia cercando di portarvi via più soldi di quanto dovuto (per info, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


I principali profili di possibile abuso sono:

- interessi e costi illegittimi

- Anatocismo, usura, tassi non pattuiti correttamente o non trasparenti restano pienamente contestabili.

- utilizzo del mutuo per “ripulire” vecchi debiti

Sotto questo profilo, dobbiamo osservare che deve essere contestato l'utilizzo del mutuo solutorio da parte della banca al fine di viene usato per:

- inglobare debiti già viziati;

- trasformare crediti contestabili in un nuovo titolo esecutivo.

In questi casi, il mutuo solutario non può eliminare le irregolarità originarie e non ovvia agli obblighi anche informativi che gravano sulla banca o, ancor peggio, quando questo strumento viene concesso a un soggetto già in grave difficoltà finanziaria, senza una reale valutazione del merito creditizio, può configurarsi concessione abusiva del credito.

Cassazione Civile - Sezioni Unite - sentenza n. 5841/2025 

sabato 29 novembre 2025

Bolzano: anche nel 2026 l'agevolazione per il mutuo prima casa

Fonte: comunicato stampa
31 ottobre 2025
A partire dal nuovo anno, le banche altoatesine avranno la possibilità di erogare mutui agevolati per finanziare l'acquisto della prima casa. I dettagli sono stati resi noti giovedì 30 ottobre nel corso di una conferenza stampa. Nella seduta di venerdì 31 ottobre, invece, la Giunta provinciale ha approvato i relativi necessari criteri, dando così il via a questo nuovo strumento di sostegno.

“Sono lieta che con il mutuo agevolato abbiamo creato questo terzo pilastro nell’ambito delle agevolazioni edilizie. Con la decisione odierna viene ora attuato come misura centrale della Riforma Abitare. Esso consiste in condizioni di interesse attrattive, che abbiamo negoziato con le banche locali, e in un contributo provinciale concesso annualmente al mutuatario”, così l'assessora provinciale all'Edilizia abitativa Ulli Mair riassume la nuova misura.

In questo modo la Provincia autonoma di Bolzano contribuisce al raggiungimento di uno degli obiettivi principali della Riforma Abitare, ovvero il sostegno finanziario alle cittadine e ai cittadini altoatesini che desiderano acquistare un alloggio. Anche perché il mutuo agevolato è cumulabile con i contributi già esistenti per la costruzione, l'acquisto o il risanamento della casa di proprietà, nonché con il modello Risparmio Casa.

A partire dal 1° gennaio, i tre maggiori istituti bancari altoatesini (Federazione Cooperative Raiffeisen, Sparkasse e Volksbank) potranno offrire il mutuo agevolato. Lo potranno offrire anche tutte le altre banche che stipuleranno un accordo in tal senso con la Provincia.

I criteri approvati dalla Giunta provinciale il 31 ottobre regolano, tra l'altro, i requisiti per la concessione del mutuo, le sue caratteristiche e il contributo provinciale che viene erogato annualmente ai mutuatari.

domenica 23 marzo 2025

La Cassazione chiarisce quando un mutuo condizionato può essere titolo esecutivo

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha risolto una questione relativa al contratto di mutuo (condizionato) e la sua configurabilità come titolo esecutivo mediante il quale la banca può procedere con una azione esecutiva verso il debitore.


- Premessa: contratto di mutuo e titolo esecutivo

L'art. 474 c.p.c. dispone, in generale, che tra i titoli esecutivi rientra anche il mutuo, permettendo alla banca di poter agire in via esecutiva vero l debitore, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di rimborso.

Sotto questo profilo, la banca ha un enorme vantaggio, in quanto è sufficiente che il mutuatario non paghi alcune rate per poter agire nei suoi confronti, in modo automatico e senza un accertamento preventivo.

Questo principio, però, ha incontrato una limitazione da parte della Cassazione, chiamata a decidere un caso particolare, ossia il caso in cui il contratto di mutuo sia sottoposto a delle condizioni.


- Limiti all'azione della banca: le questioni

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'azione esecutiva avviata dalla banca verso un mutuatario che non aveva pagato alcune rate del mutuo.

Il contratto, però, era particolare in quanto aveva previsto un vincolo cauzionale infruttifero della somma somma erogata dall'istituto di credito al mutuatario, con obbligo della banca di svincolarla solo al verificarsi di determinate condizioni. 

Con l'opposizione all'esecuzione, il cliente ha eccepito che il mutuo potesse essere considerato titolo esecutivo, in quanto il debito non sarebbe stato attuale ed esigibile prima dello svincolo.

Le questioni oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione sono:

1.- Il contratto di mutuo è sempre un titolo esecutivo?

2.- Nel caso in cui la somma oggetto di mutuo sia vincolata ad un deposito/pegno, la somma è immediatamente disponibile per il beneficiario e sorge, di conseguenza, il suo obbligo alla restituzione verso la banca (presupposto per l'azione esecutiva)?

3.- Un ulteriore punto oggetto di riflessione della Suprema Corte riguarda l'esigenza di un ulteriore atto (come un atto pubblico o una scrittura privata autenticata) per attestare lo svincolo e rendere il mutuo esecutivo: è necessario?


- Cassazione Sezioni Unite n. 5968/2025

La Suprema Corte ribadisce, in primo luogo, che il mutuo è un titolo esecutivo, ma solo se il mutuatario riceve la somma oggetto di contratto ed assume, in modo chiaro ed inequivocabile, l'obbligo di restituire la somma all'istituto erogante.

Il mutuo è un titolo esecutivo anche laddove la somma sia vincolata in un deposito irregolare o in pegno presso la banca, sempreché rimanga chiaro l'obbligo del mutuatario di restituire la somma al creditore.

Ne consegue, che il mutuo può costituire titolo esecutivo immediato, senza la necessità di un ulteriore atto finalizzato allo svincolo del deposito: non può essere considerato titolo esecutivo solo il contratto di mutuo ove le parti abbiano inserito una clausola con espressa esclusione dell’obbligo incondizionato di restituzione della somma.

L'effetto immediato della pronuncia della Cassazione è quello di rafforzare la posizione delle banche, consentendo alle stesse di avviare azioni esecutive senza necessità di ulteriori atti, anche quando il mutuo è accompagnato da clausole di deposito vincolato.

Sotto altro profilo, la sentenza SSUU 5968/2025 contribuisce a chiarire un nodo interpretativo per questo tipo di rapporti bancario, estendendo la qualità di titolo esecutivo anche a contratti di mutuo che prevedano vincoli accessori.

Di seguito, la sentenza n. 5968/2025 della Cassazione (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 9 marzo 2025

Mutuo tasso variabile - omessa indicazione del divisore - nullità clausola interessi - ricalcolo ex art. 117 TUB

Questa domenica torniamo a trattare i rapporti tra banca e clienti ed in particolare il diritto che questi ultimi hanno di una chiara pattuizione delle condizioni contrattuali, ed in particolare nell'ipotesi di contratto di mutuo.

La Cassazione ha, infatti, ribadito un principio fondamentale, ossia che nel caso in cui il contratto non risultino i vari costi dovuti alla banca esposti in modo chiaro e trasparente, può ben capitare che il cliente sia esonerato dal pagamento della somma pretesa dall'istituto di credito.

Il caso affrontato dalla Corte è abbastanza semplice e consiste in un contratto di mutuo a tasso variabile, ove la condizione contrattuale relativa al tasso di interesse ometteva la chiara indicazione del divisore (a 360 o 365) del tasso di interesse Euribor a tre mesi.

Dalla lettura del mutuo, quindi, non era chiaro se l'applicazione degli interessi dovesse avvenire considerando, quale divisore, 360 o 365.

Orbene, tale carenza ha reso, secondo la Cassazione, generico il tasso di interesse applicato dalla banca e non applicabile la clausola contrattuale al contratto di mutuo sottoscritto dai clienti.

La Cassazione ricorda, infatti, che "[...] affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante".

La banca, quindi, non può applicare quel tasso di interesse indicato nel contratto perché è generico e non determinato (o determinabile), con conseguente invalidità parziale del contratto. 

E quale tasso di interesse si applica? la Corte di Cassazione ricorda che nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi, la banca deve applicare - seguendo un criterio integrativo - il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, let. a) del TUB.

Cassazione Civile Sez. I^ Ordinanza n. 20801/2024.

domenica 29 settembre 2024

L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo

Può una azione collettiva ottenere la dichiarazione di nullità/inefficacia di una clausola contrattuale in quanto abusiva, magari redatta in modelli distanti anni l'uno dall'altro?

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.

Un giudice nazionale si era rivolto al giudice comunitario, rivolgendo due questioni pregiudiziali di non secondaria importanza:

a) Con una azione collettiva è possibile accertare delle clausole abusive a possibilità di accertare la presenza di clausole abusive nei modelli contrattuali predisposti dal professionista.

b) Come deve essere considerata il carattere abusivo della clausola, riferita al “consumatore medio” dell'azione collettiva, laddove i contratti sono stati conclusi in periodi diversi.

Il giudice comunitario ha così dato riscontro alle richieste formulate dal giudice nazionale: 

Sul punto (a):1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.".

Sul punto (b): "2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.».".

Corte di giustizia Unione europea - Sez. IV^ sentenza C - 450/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 26 maggio 2024

Vicenda Euribor - nuovo intervento della Cassazione

Passo indietro nella vicenda Euribor da parte della Cassazione nella vicenda che ha riguardato coloro che hanno sottoscritto, o comunque pagato interessi, nel periodo 29 settembre 2005/30 maggio 2008.

Molti consumatori che speravano di poter ottenere un parziale rimborso degli interessi versati, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte del 13 dicembre 2023, n.  34889 (vedi qui), provvedimento che ha riconosciuto il diritto ai clienti delle banche di avere un rimborso per i tassi variabili "gonfiati" a causa del cartello europeo bancario tra Crédit Agricole, Hsbc e Jp Morgan Chase che aveva manipolato i tassi di riferimento (qui un recente approfondimento).

Con la nuova sentenza numero 12007/2024 del 3 maggio 2024, che trovate di seguito, la Cassazione ha fatto un passo indietro, limitando fortemente il diritto di rimborso spettante ai consumatori, obbligando questi ultimi a dover provare che la banca mutante, nel caso in cui non rientri nel cartello sanzionato dall'Antitrust europea, fosse al corrente dell'esistenza dell'accordo manipolativo dell'Euribor. 

Questa prova è tutt'altro che facile, anche perché i privati consumatori non hanno i mezzi per trovare tale prova, tanto da rendere poco conveniente una azione legale verso la banca.

A ciò si aggiunga che, laddove sia accertata la condotta scorretta dell'intermediario bancario, l'eventuale rimborso dovrebbe essere calcolato nella differenza tra il tasso applicato dalla banca e il tasso minimo del BTP per un anno, così come disposto a mente dell'art. 117, comma 7 TUB, con evidente riduzione delle prospettive di soddisfazione per il ricorrente.

Cassazione Sez. III Civ. - sentenza n. 12007/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

venerdì 3 maggio 2024

domenica 7 aprile 2024

Euribor alterato. Torino si allontana dalla Cassazione

Come era facile immaginare, la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento (mutuo o leasing) a tasso variabile per il periodo 2005/2008 (vedi qui), ha avuto immediato riscontro contrario dai giudici di merito.

Ed è stato il Tribunale di Torino ad aprire il fronte contrario all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, ribadendo una posizione già assunta (e mantenuta) tempo fa (vedi qui).

Nei prossimi mesi si formeranno gli schieramenti tra i giudici dei vari tribunali, e non ci resterà che attendere un ulteriore intervento risolutivo da parte degli Ermellini.

- Cosa ne pensa il Tribunale di Torino

Come anticipato, il Tribunale di Torino non ha mai aderito alla tesi della invalidità tout court di ogni contratto di finanziamento coinvolto nella vicenda Euribor, ritenendo che la nullità della clausola relativa agli interessi debba essere subordinata alla prova della partecipazione della banca al cartello censurato dalla Commissione europea.

In termini più semplici, il giudice piemontese ritiene che gli effetti dell'intesa illecita, con manipolazione dell'Euribor per il periodo 2005/2008, non possano riguardare le banche che non hanno fatto parte dell'accordo, con conseguente validità delle clausole inserite nei contratti di finanziamenti, anche se tecnicamente nulle.

Secondo il giudice, infatti, "Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento — decisivo — dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo".

In questi casi, afferma il Tribunale di Torino, il cliente rimasto danneggiato dall'utilizzo dell'Euribor manipolato può, al più, agire nei confronti dell'istituto di credito, avanzando una azione di risarcimento extracontrattuale, sempreché sia attivata entro i termini prescrittivi.

Tribunale di Torino Sez. I^ Civ. G.U. dott. Astuni - sentenza del 29 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

domenica 31 dicembre 2023

Mutuo e extra costi non dovuti: ecco il pensiero del giudice comunitario

L'ultima sentenza che segnaliamo nel 2023 ha ad oggetto il contratto di mutuo e la validità della clausola abusiva con la quale sono previsti dei costi ed interessi eccessivi rispetto al credito concesso.

Al giudice comunitario si è rivolto un tribunale polacco, facendo seguito ad una causa avviata da tre consumatori che avevano stipulato contratti di finanziamento, ove risultava che i mutuatari devono pagare, oltre alla somma presa a prestito maggiorata degli interessi, ulteriori spese e commissioni aggiuntive. 

Il costo effettivo del credito risulta, di conseguenza, estremamente eccessivo e, a parere dei ricorrenti, irragionevole di tali costi, tant'è che la richiesta formulata al giudice polacco è l'accertamento del carattere abusivo delle clausole

Quest'ultimo ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea per comprendere l'interpretazione della norma comunitaria rispetto al diritto polacco, al fine di avere un quadro complessivo in materia di clausole abusive in materia di contratti di finanziamento.

Il giudice comunitario ha ribadito alcuni principi:

(1) E' abusiva la clausola che prevede un pagamento "sproporzionato" di costi e spese

In primo luogo, è abusiva la clausola che imponga al contraente di un contratto di mutuo costi extra interessi, laddove sia accertato che le spese o le commissioni determinate a carico del consumatore siano manifestamente sproporzionate rispetto al servizio fornito in cambio.

(2) La clausola abusiva non rende invalido tutto il contratto - nullità parziale

L'accertamento del carattere abusivo della clausola avente ad oggetto eccessivi costi non rende invalido l'intero contratto di finanziamento, ma la sola clausola nulla concretizzando una ipotesi di nullità parziale rimanendo valide le restanti clausole salvo che non vi sia un eccessivo squilibrio nel contratto.
 
(3) Interesse del consumatore all'accertamento del carattere abusivo

L'accertamento del carattere abusivo di una clausola può essere fatto valere da un consumatore solo nel caso in cui abbia uno specifico interesse ad agire.

La Corte spiega l'azione giudiziaria è supportata da interesse laddove sia "diretta a far accertare l’inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un’azione di ripetizione dell’indebito o quando egli può far valere detta inopponibilità nell’ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.".

Corte di giustizia UE - Sez. IV^ C- 321/22.

venerdì 10 novembre 2023

31 dicembre 2023: stop alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa da parte degli under 36

Con il 31 dicembre 2023 termina il regime di agevolazione fiscale riconosciuto ai minori di trentasei anni per l'acquisto della prima casa.

La decisione, salvo ripensamenti, è stata decisa escludendo per i più giovani la possibilità di avvalersi dell'esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali, il credito di imposta Iva e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui. 

Il nuovo disegno di legge per la Legge di Bilancio 2024 si limita a prevedere un aumento della garanzia statale per i mutui prima casa, senza però prorogare la normativa di favore prevista per gli under 36.

Al momento, quindi, la manovra fiscale non sembra prevedere alcuna estensione al 31 dicembre 2024 del particolare regime fiscale introdotto con il DL n. 73/2021), e creato in favore di specifiche categorie quali:

  • giovani coppie;
  • nuclei familiari mono genitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi IACP;
  • giovani di età inferiore ai 36 anni.

Per questi soggetti pare sia prevista una tutela, nel caso di ISEE inferiore ad euro 40.000,00, e nel caso in cui richiedano un contratto di mutuo prima casa (non di pregio) per un valore superiore all'80% del valore periziato dell'immobile.

Si attendono eventuali novità con qualche emendamento in sede di conversione o con qualche norma ad hoc.

sabato 30 settembre 2023

Mutuo giovani: bene la proroga al 31 dicembre 2023 per gli under 36

L'intervento dell'esecutivo, avvenuto con provvedimento ad hoc approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 settembre, ha esteso il termine dell'agevolazione prevista per le giovani coppie che intendono acquistare la prima casa, accendendo un mutuo a condizioni vantaggiose.

Riscontriamo positivamente l'idea del Governo di prorogare al 31 dicembre 2023 le domande per ottenere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per persone con meno di trentasei anni.

Il provvedimento prevede, inoltre, la copertura finanziaria (fondo garanzia) in favore dei più giovani, garantendo loro di poter istruire la richiesta entro fine anno, usufruendo della  garanzia statale CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – per i mutui agevolati relativi all’acquisto della prima casa.

Ricordiamo che il bonus casa under 36 prevede che il richiedente può contare, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, di una garanzia prestata da CONSAP pari all'80% del valore dell'immobile, sempreché rientri nei seguenti parametri: 

  • età pari o inferiore ad anni 36 con ISEE entro i 40.000,00 euro annui;
  • l’immobile sito in Italia, con esclusione di determinate categorie catastali di pregio, ossia A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • il mutuo ipotecario richiesto non deve superare euro 250.000,00;
  • deve trattarsi di un acquisto "prima casa" ossia il richiedente non deve possedere altri immobili.


domenica 11 giugno 2023

Il giudice comunitario torna a definire la nozione di "consumatore"

La nozione di consumatore è il punto centrale della recentissima sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Sez. V^ C-570/21), chiamata dal giudice polacco a valutare l'applicabilità delle norme a tutela del contraente debole nel caso in cui l'acquirente sia un professionista.

Nel caso di specie, il rapporto di mutuo viene concluso da due persone fisiche, di cui una è un professionista, il quale agisce in giudizio contro la banca contestando l'esistenza nel contratto di clausole abusive contrarie alle norme comunitarie di tutela del consumatore, ed in particolare la Direttiva 93/13/CEE.

Il giudice europeo viene chiamato da quello polacco a chiarire due questioni, ossia se la normativa europea di tutela del consumatore possa trovare applicazione nei confronti di chi non rientri perfettamente nella nozione comunitaria; quali sono i criteri per qualificare il consumatore in ambito europeo.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13 identifica il consumatore è la "persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale".

Il principio è noto, ossia viene qualificato come «consumatore» la persona che abbia concluso un contratto  per finalità che esulano dalla propria attività professionale (o d'impresa).

Nel caso di specie, però, il contratto di credito oggetto del quesito posto dal giudice polacco era stato concluso da due persone fisiche, una delle quali lo ha realizzato per lo svolgimento della propria professione.

La questione è quindi: si applica la normativa dei consumatori anche se uno dei mutuatari abbia sottoscritto il contratto per finalità professionale, mentre l'altro lo ha concluso per ragioni non professionali?

Il giudice comunitario chiarisce, richiamando la giurisprudenza, che in questi casi occorre verificare quale sia il nesso esistente tra il contratto e l’attività professionale svolta dal mutuatario.

Se il contratto ricopre un ruolo marginale e trascurabile nel contesto generale rispetto all'attività professionale, il suo ruolo dovrà essere considerato come quello di consumatore.

Il secondo punto affrontato dalla Corte di Giustizia è rappresentato dai criteri idonei a stabilire in quali casi si può far rientrare il professionista tra i consumatori ed in particolare "[...] se lo scopo professionale di un contratto di mutuo concluso da tale persona sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto."

Secondo la Corte, il giudice chiamato a valutare la posizione dell'acquirente, al fine di qualificarlo come consumatore "deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto di cui trattasi, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito".

Di seguito, il provvedimento della Corte di Giustizia.

sabato 3 giugno 2023

domenica 14 maggio 2023

Sovraindebitamento - mutuo ipotecario e condizioni per l'esclusione della vendita della casa

La sentenza del Tribunale di Mantova che trovate di seguito ci consente di affrontare un tema molto delicato, ma tutt'altro che raro, che riguarda molti consumatori.

In particolare, possono essere interessati a questo argomento coloro che hanno avviato una procedura per la soluzione dei propri debiti con banche e fisco, attraverso il c.d. piano del consumatore.

- Piano del consumatore (l. 3/2012 - art. 24)

Questa procedura, introdotta con la l. 3/2012, consente alla persona che ha accumulato debiti durante gli anni di poter procedere alla liquidazione delle posizioni debitorie (esdebitazione), potendo riprendere una vita normale.

Il Piano del consumatore è limitato alle sole persone fisiche e consente, quindi, la ristrutturazione delle posizioni, ma solo in favore di coloro che hanno contratto i debiti nella qualità di consumatori.

In termini più semplici, questa procedura è prevista solo per le persone che hanno contratto le obbligazioni (debiti) per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale.

L'art. 6, comma 2, lett. a) della l. 3/2012 propone la definizione di sovraindebitamento che è "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Uno dei requisiti per accedere al piano è la sostenibilità del debito: il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata del debito.

Altro requisito richiesto per accedere al Piano del consumatore è la meritevolezza: il consumatore/debitore non deve ave colposamente determinato il proprio indebitamento.

La legge chiede al debitore, oltre all'illustrazione della propria situazione patrimoniale, è chiamato a comportarsi secondo buona fede e correttezza, al fine di favorire il successo della procedura di esdebitazione.

Uno dei punti più critici affrontati dagli organismi di gestione della crisi (OCC) riguarda l'eventualità che il debitore sia proprietario della casa e la possibilità di poter conservare l'immobile, nonostante l'adesione alla procedura.

- Piano del consumatore: si può mantenere la casa?

Il Tribunale di Mantova ha affrontato la questione, con il recente provvedimento che potete trovare di seguito, ove la procedura è stata attivata da due genitori i quali avevano accumulato un debito con le banche per poter finanziarie l'attività commerciale della figlia, poi interrotta causa malattia di quest'ultima.

Il giudice ha riconosciuto oltre alla sussistenza del requisito della meritevolezza, presupposto per poter falcidiare tutti i crediti accumulati. 

A fronte delle richieste di rigetto avanzate dalle banche, il giudice ha ritenuto di doverle respingere ritenendo, tra l'altro, che la vendita dell'immobile non avrebbe consentito di appianare il debito per i consumatori, ma li avrebbe sottoposti a nuovi debiti dovendo trovare un'altra casa ove vivere, oltre a dover saldare il residuo del debito.

Il giudice, quindi, decide che: "ritenuto che, per la ragione esposta sub e), l’esclusione della vendita della abitazione familiare non pregiudica i creditori e che il credito di cui è titolare C. … s.p.a. può essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;".

La vicenda si è conclusa con l'approvazione del Piano del consumatore, ma senza la vendita della casa dei debitori.

Qui il provvedimento del Tribunale di Mantova.

domenica 16 aprile 2023

Mutuo fondiario & limite di finanziabilità: nuovo intervento della Cassazione

Il nostro intervento settimanale è focalizzato su una vicenda già trattata in questo blog, ossia la validità del contratto di mutuo fondiario ove sia superata la soglia di finanziabilità prevista ex art. 38 T.U.B. comma 2.

La vicenda è stata risolta, infatti, dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, con la quale il Giudice di legittimità ha definitamente superato il contrasto creatosi sul punto, stabilendo che la norma non ha natura imperativa volta a tutelare la validità del contratto (vedi qui).

La Cassazione, con il provvedimento in commento, ha voluto dare seguito ai principi sanciti con la citata sentenza n. 33719/2022, stabilendo che l'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 385/1983 è norma introdotta al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività bancaria secondo un criterio prudenziale per la tutela del mercato.

Ne discende che, come osservato dalla Suprema Corte, la norma non incide sul rapporto contrattuale, non rappresentando un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui violazione possa comportare la nullità, parziale o totale, del mutuo.

La Cassazione si discosta, però, dalle Sezioni Unite nel momento in cui deve individuare gli effetti della violazione del limite di finanziabilità disciplinato ex art. 38 T.U.B. comma 2.

Mentre le Sezioni Unite hanno ritenuto che la violazione della norma di cui trattasi può al più trasformare il mutuo fondiario in finanziamento ordinario, perdendo così l'istituto di credito tutte le prerogative garantite dalla legge, diversa è la conclusione raggiunta dalla Cassazione con la sentenza n. 7949/2023.

Secondo la Corte, accertata la violazione della citata norma del Testo Unico Bancario, è escluso che il giudice possa riqualificare il mutuo fondiario in mutuo ordinario, ma si deve limitare ad interpretare la volontà delle parti, mantenendo l'applicazione delle norme previste ex art. 38 TUB e deliberazioni CICR.

La questione viene così chiarita dalla Corte: "Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.

Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione  della  validità  del  negozio  sotto  il  profilo  del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.".

Di seguito il testo completo del provvedimento della Corte di Cassazione Sez. Civ. III^ - sentenza n. 7949/2023

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