Esiste un diritto del passeggero di essere indennizzato nel caso di cancellazione del volo aereo originata da uno sciopero selvaggio!
Questo è il sorprendente principio elaborato dalla Corte di Giustizia confermato con la sentenza che commentiamo questa domenica, ove il giudice è stato chiamato ad interpretare un caso molto frequente nel nostro paese: voli cancellati a causa di uno sciopero di categoria...a chi non è capitato!
Questo è il sorprendente principio elaborato dalla Corte di Giustizia confermato con la sentenza che commentiamo questa domenica, ove il giudice è stato chiamato ad interpretare un caso molto frequente nel nostro paese: voli cancellati a causa di uno sciopero di categoria...a chi non è capitato!
Nel caso di specie, una compagnia aerea subiva l'assenza di molti lavoratori (con assenze formalmente giustificate da ragioni di malattia), trovandosi costretta a cancellare molti voli, con conseguente restituzione del prezzo dei biglietti ai propri clienti.
Alcuni viaggiatori hanno lamentato il danno sofferto dall'improvvisa cancellazione, e si sono rivolti al giudice nazionale chiedendo il ristoro dei danni sofferti.
Il Giudice comunitario, investito della questione da quello nazionale, ha richiamato il Regolamento CE n. 261/2004, norma che prevede, tra l'altro, le norme di assistenza e tutela dei consumatori nel caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco di un volo.
Occorre ricordare, come peraltro già affrontato in questo blog, che sono previsti precisi obblighi per i vettori, chiamati a riconoscere una “compensazione pecuniaria” in favore dei consumatori.
E' altresì noto che tale dovere alla compensazione pecuniaria soffre un preciso limite: il viaggiatore non ha diritto all'indennizzo nel caso in cui il disagio sia originato da circostanze eccezionali e quindi non prevedibili.
Un classico esempio di circostanza eccezionale è rappresentato dalle condizioni meteorologiche, caso in cui l'esclusione all'indennizzo è usualmente opposta alla richiesta del viaggiatore.
Il quesito affrontato dalla Corte di Giustizia è il seguente: rientra tra le circostanze eccezionali anche lo sciopero improvviso dichiarato dai lavoratori di una compagnia aerea?
La risposta offerta dal Giudice comunitario è quella di negare tale carattere allo sciopero, seppur improvviso, dichiarato dai dipendenti della compagnia aerea.
Occorre peraltro osservare che la specifica fattispecie non appare idonea a creare un precedente valevole in ogni caso, in quanto lo sciopero era stato dichiarato a seguito di una improvvisa comunicazione dirigenziale circa una ristrutturazione aziendale, con ridimensionamento del personale.
Ed ecco che la Corte di Giustizia ha ritenuto, in questa peculiare vicenda, di dover tutelare i viaggiatori e non la società che, di fatto, aveva dato origine allo sciopero dei propri dipendenti. Ciò sulla base di una semplice valutazione, ossia che la ristrutturazione societaria è un normale evento interno alla vita aziendale, il quale può dare origine anche a tagli del personale che devono, di conseguenza, essere previsti dalla società e comunque non possono essere classificati come eventi “imprevedibili” che “nulla hanno a che fare con l’attività del vettore”.
Non si tratta, in altri termini, di un evento esterno al controllo/gestione del vettore, il quale rimane vittima della situazione, trovandosi costretto a cancellare il volo aereo (come ad esempio, nel caso di instabilità politica di un paese).
Lo sciopero del personale, rientrando nel controllo della compagnia aerea, non può rientrare tra i presupposti che giustifichino la cancellazione del volo aereo, privando dell'indennizzo i viaggiatori.
Qui il provvedimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Sciopero trasporto aereo - diritto all'indennizzo del viaggiatore by Consumatore Informato on Scribd
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