E' capitato a molti di noi di violare una norma del Codice della Strada, magari superando il limite di velocità, ricevendo successivamente la notifica della violazione con richiesta di indicare la persona che era al volante al momento in cui è stata rilevata l'infrazione al fine di decurtare i relativi punti dalla patente.
L'art. 126 bis del Codice della Strada stabilisce che per le violazioni all'automobilista può essere applicata anche la sanzione della decurtazione dei punti; il proprietario del veicolo deve comunicare il nominativo della persona che era alla guida dell'auto: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione."
L'automobilista, a meno che non abbia commesso l'infrazione, indica la persona che era al volante a cui, come appena esposto, verrà applicata la decurtazione dei punti dalla patente: nel caso di omessa comunicazione, la sanzione ricade sul proprietario della macchina.
Si è sempre ritenuto, anche sotto l'impulso della giurisprudenza formatasi in materia, che l'obbligo di comunicazione non possa essere ignorato dall'intestatari del veicolo, il quale non può dichiarare di non avere conoscenza della persona che era al volante.
La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sembra voler limitare tale obbligo, introducendo la possibilità che il proprietario non ricordi la persona che era al volante senza che vi siano conseguenze nei propri confronti.
La Corte ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 126 bis Codice della Strada, deve essere distinta la condotta di colui che alla richiesta di comunicazione dei dati del conducente si disinteressi non fornendo alcuna informazione, rispetto al proprietario del veicolo che dichiari, fornendo adeguata e provata motivazione, di non poter fornire il nominativo della persona al volante al momento della violazione stradale.
In quest'ultima ipotesi, la dichiarazione di contenuto negativo, supportata da motivazione, può giustificare la inapplicazione della sanzione nei confronti del proprietario del veicolo.
Attenzione che la sentenza della Cassazione ha ad oggetto una vicenda di anni addietro, prima della riforma intervenuta in materia e, quindi, tale caso è estremamente peculiare.
Non basta, in altri termini, sostenere che non si ricorda il nome di colui che era alla guida del veicolo, ma occorre dare delle motivazioni logiche e motivate.
La idoneità delle motivazioni, da cui dipende la possibilità di esclusione di ogni responsabilità in capo al proprietario della macchina, deve essere oggetto di valutazione di merito da parte del giudice chiamato a decidere l'eventuale controversia.
L'art. 126 bis del Codice della Strada stabilisce che per le violazioni all'automobilista può essere applicata anche la sanzione della decurtazione dei punti; il proprietario del veicolo deve comunicare il nominativo della persona che era alla guida dell'auto: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione."
L'automobilista, a meno che non abbia commesso l'infrazione, indica la persona che era al volante a cui, come appena esposto, verrà applicata la decurtazione dei punti dalla patente: nel caso di omessa comunicazione, la sanzione ricade sul proprietario della macchina.
Si è sempre ritenuto, anche sotto l'impulso della giurisprudenza formatasi in materia, che l'obbligo di comunicazione non possa essere ignorato dall'intestatari del veicolo, il quale non può dichiarare di non avere conoscenza della persona che era al volante.
La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sembra voler limitare tale obbligo, introducendo la possibilità che il proprietario non ricordi la persona che era al volante senza che vi siano conseguenze nei propri confronti.
La Corte ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 126 bis Codice della Strada, deve essere distinta la condotta di colui che alla richiesta di comunicazione dei dati del conducente si disinteressi non fornendo alcuna informazione, rispetto al proprietario del veicolo che dichiari, fornendo adeguata e provata motivazione, di non poter fornire il nominativo della persona al volante al momento della violazione stradale.
In quest'ultima ipotesi, la dichiarazione di contenuto negativo, supportata da motivazione, può giustificare la inapplicazione della sanzione nei confronti del proprietario del veicolo.
Attenzione che la sentenza della Cassazione ha ad oggetto una vicenda di anni addietro, prima della riforma intervenuta in materia e, quindi, tale caso è estremamente peculiare.
Non basta, in altri termini, sostenere che non si ricorda il nome di colui che era alla guida del veicolo, ma occorre dare delle motivazioni logiche e motivate.
La idoneità delle motivazioni, da cui dipende la possibilità di esclusione di ogni responsabilità in capo al proprietario della macchina, deve essere oggetto di valutazione di merito da parte del giudice chiamato a decidere l'eventuale controversia.
Qui l'Ordinanza della Suprema Corte.
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