domenica 9 agosto 2020

Condominio: solo l'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare alla mediazione

Questa domenica torniamo a trattare un tema molto caro a questa associazione, il procedimento di mediazione civile, con particolare riferimento alle controversie in materia condominiale.

La Corte di Cassazione - sez. VI^ Civ. - ha di recente subordinato la legittimità della partecipazione dell'amministratore condominiale all'incontro di mediazione alla delibera assembleare che lo incarica alla partecipazione al procedimento ex D. lgs. n. 28/2010.

Nel caso di specie, la controversia aveva ad oggetto il versamento dei contributi condominiali da parte di un condomino moroso.

Rientrando tra le materie oggetto di mediazione civile obbligatoria (vedi qui), la vicenda finisce davanti all'organismo di mediazione, dove l'amministratore condominiale si presenta privo di apposita delega conferita dall'assemblea condominiale.

La vicenda termina avanti alla Corte di Cassazione, la quale stabilisce che è improcedibile la domanda proposta al Giudice di Pace priva di un procedimento di mediazione al quale il rappresentante del condominio deve presentarsi solo se preventivamente delegato da parte dell'assemblea condominiale con delibera approvata a maggioranza.

Occorre ricordare che in materia condominiale, la riforma del 2012 (legge 220/2012) ha introdotto l'art. 71-quater disp. att. c.c., norma che dispone, al comma 1, l'obbligo di esperimento del procedimento della mediazione civile per il pagamento delle  indica quali sono le controversie soggette alla descritta condizione di procedibilità, tra le quali rientra sicuramente la domanda avanzata dall'amministratore per conseguire la condanna al pagamento dei contributi condominiali.

La norma in parola prevede, all'art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, che l'amministratore può partecipare al procedimento di mediazione civile solo previa delibera assembleare assunta a maggioranza ex art. 1136 c.c., comma 2: "Sono valide le deliberazioni approvate che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio".  

Un quorum di maggioranza abbastanza semplice da raggiungere, ma necessario per autorizzare l'amministratore a rappresentare il condominio nel procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010.

Per contro, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di tale delibera preclude la partecipazione dell'amministratore e il rispetto della citata condizione di procedibilità, come accaduto nel caso risolto, con la logica conseguenza che:"[..] l'accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità", esulando dai poteri dell'amministratore quello di definire una posizione in assenza di poteri forniti dall'organo assembleare.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 10846/2020.

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