domenica 16 agosto 2020

Il condominio non può impedire il distacco dal riscaldamento centralizzato al singolo condomino

Questa domenica vi segnaliamo la recente ordinanza n. 9387/2020 della Corte di Cassazione,  ove la questione risolta dai giudici ha riguardato la possibilità da parte del condomino di distaccarsi dal pagamento delle spese per il riscaldamento centralizzato.

Occorre premettere che l'art. 1118 c.c., comma 4, dispone che "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".

La norma prevede un bilanciamento tra le esigenze del singolo (condomino) e l'interesse comune (condominio), prevedendo:

1. il condomino ha il diritto al distacco dal riscaldamento comune;

2. il condomino deve comunque partecipare ad una parte delle spese comuni necessarie per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto centralizzato.

Questo diritto del condomino può essere limitato/derogato dal regolamento condominiale o dalla delibera assembleare?

La Cassazione ha dichiarato la nullità della clausola del regolamento che limiti/vieti il distacco dal riscaldamento centrale da parte del singolo condomino, proprio in virtù del principio secondo il quale ogni proprietario deve partecipare al costo comune solo nei limiti del consumo effettivo o per i costi necessari per il mantenimento del servizio.

E' altresì nulla la delibera assembleare con la quale si neghi il medesimo diritto sopra riportato, come potete leggere nella sentenza qui di seguito richiamata.

Cassazione Sez. II^ Civ. Ordinanza n. 9387/2020.


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