sabato 10 ottobre 2020

Arbitro bancario: le novità miglioreranno il servizio?

Nuove regole per l'Arbitro bancario e finanziario (ABF) che, a partire dallo scorso 1° ottobre, ha assunto un maggior ruolo e rilevanza nelle controversie tra banca e cliente.

A seguito delle novità normative introdotte in Gazzetta Ufficiale in data 29 agosto 2020, l'ABF ha ricevuto alcune sostanziali modifiche che dovrebbero facilitare la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banca e cliente.

La norma nazionale è intervenuta per soddisfare l'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale a quanto previsto dall'Unione Europea, ed in particolare la Direttiva 2013/11/UE, norma che disciplina le ADR dei consumatori.

La speranza è che la nuova norma possa meglio disciplinare questo istituto e garantire una tutela  più efficace per il consumatore.

Qui vi evidenziamo alcune novità.

- Competenza territoriale ABF

Le novità normative non riguardano, all'apparenza, la competenza territoriale dei collegi, ma viene consentito alla Banca d'Italiadi istituire nuovi Collegi, individuando aree geografiche o con specifiche finalità.

- Aumenta a 200.000,00 euro il limite di competenza dell'ABF

Il limite di competenza dell'Arbitro passa dagli attuali 100.000,00 euro a 200.000,00 euro: in pratica, l'ABF può decidere controversie per un importo raddoppiato a quello previsto in precedenza.

- Raddoppio del termine di risposta della banca al reclamo

La nuova norma stabilisce che il cliente può adire all'Arbitro dopo aver inviato alla banca regolare reclamo ed aver ricevuto riscontro entro 60 giorni (in precedenza era di 30 giorni).

- ABF diventa obbligatorio come organismo di mediazione

La novità più rilevante è che il ricorso all'ABF diviene condizione di procedibilità in giudizio nelle cause relative a contratti bancari, venendo equiparata al procedimento di mediazione ex D, Lgs, n. 28/2010.

- Novità della procedura

La riforma dello scorso agosto riguarda, inoltre, la procedura prevedendo una scansione nello scambio degli atti e della lunghezza temporale della procedura che deve avere durata massima di 90 giorni dalla creazione del fascicolo.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...