domenica 23 maggio 2021

Errata ripartizione delle spese condominiali: la delibera è "solo" annullabile

Cosa succede quando con la delibera assembleare vengono suddivide in modo errato la ripartizione delle spese condominiali?

La Cassazione ci offre una risposta al quesito con la sentenza n. 9839/2021, ove ribadisce l'importante differenza tra i casi in cui la delibera assembleare può essere dichiarata nulla, dalle ipotesi in cui può essere annullata.

- art. 1123 c.c.: le spese condominiali

L'art. 1123 c.c. statuisce; "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.".

Ai condomini, quindi, viene sottoposta la ripartizione delle spese condominiali e, come usualmente accade, viene approvata dalla maggioranza con suddivisione dei costi in base all'utilizzo del bene comune.

Può ben accadere che l'amministratore erri nel suddividere le spese condominiali, non ripartendo in modo corretto le spese tra i vari condomini.

Questa delibera è nulla o annullabile? la differenza non è da poco, in quanto nel primo caso, il condomino può rivolgersi al giudice per chiedere che sia dichiarata la nullità del voto in ogni momento; nel secondo caso, l'art. 1137 c.c. prevede un termine perentorio di trenta giorni per l'annullamento del voto assembleare.

- La Cassazione: errore nella ripartizione delle spese - delibera annullabile

La  Cassazione fornisce una risposta chiara ed inequivocabile al quesito, specificando che la delibera avente ad oggetto la suddivisione delle spese condominiali può essere dichiarata nulla solo se vi è un grave errore nella formazione dell'assemblea.

Nel caso di errore nel calcolo delle spese condominiali, invece, la delibera è solo annullabile, soggiacendo al limite temporale dell'art. 1137 c.c., norma che introduce una importante decadenza di trenta giorni per rivolgersi al giudice. 

Qui la sentenza della Corte di Cassazione SSUU - sentenza n. 9839/2021.

Errata ripartizione spese condominiali - delibera nulla o annullabile? by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...