Questa domenica usciamo dagli argomenti trattati dal blog e, come capita ogni tanto, proponiamo un recente provvedimento della Corte di Cassazione in materia di danno subito da un consumatore a seguito di caduta nel reparto frutta e verdura di un supermercato (PAM).
Nel caso di specie, una signora si era recata presso un supermercato per l'acquisto di alcuni prodotti e durante la spesa era rovinata a terra riportando varie lesioni.
La consumatrice si era rivolta al giudice per chiedere il risarcimento del danno subito, contestando al professionista di non aver evitato l'evento, ovvero la caduta, così come riconosciuto all'esito del procedimento finito davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
- Caduta: spetta sempre il risarcimento?
L'ordinanza che trovate di seguito ci da la possibilità di affrontare, sicuramente non in modo esaustivo, questo tipo di vicenda ed in particolare focalizzare la nostra attenzione sull'evento dannoso, ossia l'infortunio occorso nel caso di caduta in un luogo pubblico, come ad esempio il supermercato.
All'uopo si osserva che la mera caduta non è idonea, da sola, a giustificare il risarcimento del danno da parte del proprietario del supermercato, in quanto l'evento può ben avvenire per caso fortuito e non riconducibile ad una condotta negligente del professionista.
Il presupposto per l'accertamento della responsabilità da parte del supermercato è l'accertamento che il danno lamentato sia diretta conseguenza di una carenza degli obblighi di controllo e sicurezza da parte dei responsabili del supermercato.
Il supermercato risponde per l'infortunio occorso al cliente nel caso in cui sia data prova di non aver previsto, ed evitato, la situazione di pericolo che ha causato l'evento dannoso.
Tale responsabilità è prevista all'art. 2051 c.c., il quale dispone che: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Il proprietario del supermercato, in altri termini, risponde per eventuali danni occorsi all'interno dei locali a meno che non sia data prova che l'infortunio sia dovuto per un caso fortuito, come ad esempio un comportamento del danneggiato che abbia favorito il danno.
Il consumatore può ottenere il risarcimento del danno se prova che il suo infortunio è diretta conseguenza della condotta carente del supermercato, il quale sarà chiamato a rispondere per il pregiudizio sofferto dal cliente.
- Quale risarcimento del danno
Il danno oggetto del risarcimento si suddivide secondo le due categorie classiche: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste nelle conseguenze subite dal danneggiato a causa dell'evento dannoso occorso, come ad esempio le spese da sostenere per il ricovero o la fisioterapia (danno emergente), ma anche le eventuali perdite future per chance (occasioni professionali) non sfruttate dal danneggiato (lucro cessante).
Il danno emergente consiste in tutte le conseguenze dirette ed immediate legate all'infortunio, e quindi non solo le spese necessarie per la ripresa fisica e psicologica, ma anche la riduzione di patrimonio che viene sofferta a causa, ad esempio, dell'interruzione dell'attività professionale.
Nel lucro cessante, come anticipato appena sopra, rientrano tutte le occasioni perdute sia dal punto di vista lavorativo che da quello professionale a causa del danno subito a seguito della caduta.
La prova del danno è il secondo e rilevante elemento necessario per consentire al consumatore di vedere riconosciuto il danno subito dal professionista.
Qui di seguito, l'ordinanza n. 22423/2021 della Cassazione.
Caduta al supermercato - responsabilità del professionista - risarcimento del danno by Consumatore Informato on Scribd
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