La decisione dell'ABF oggetto del presente intervento affronta il tema del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore.
L'art. 125 sexies del TUB stabilisce, nella sua nuova versione, che: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.".
La norma in parola obbliga il finanziatore a restituire al consumatore la somma residua del debito, in termini di interessi e costi dovuti, salvo riconoscere alla finanziaria una percentuale dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo.
Orbene, tale norma trova applicazione anche per i finanziamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies?
L'arbitro bancario è stato chiamato a rispondere a tale quesito, ritenendo che l’art. 125 sexies TUB ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs 141/2010, non violando il principio di irretroattività.
Il giudicante arriva ad affermare che con l'espressione importo rimborsato in anticipo deve intendersi: "l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.".
E tale interpretazione della norma trova applicazione a tutti i contratti di finanziamento, con diritto del consumatore ad ottenere in sede di estinzione anticipata, la restituzione parziale di ogni costo sostenuto, a prescindere che si tratti di costi up front o recurring.
ABF decisione n. 11769/2021.
ABF11679_2021 by Consumatore Informato on Scribd
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