domenica 26 dicembre 2021

Richiesta dei documenti alla banca: il cliente deve prima agire ex 119 TUB

La Cassazione è di recente intervenuta, attraverso un provvedimento della Prima Sezione Civile, in materia di contratti bancari cercando di disciplinare il diritto spettante al cliente ad ottenere, in sede giudiziale, copia della documentazione bancaria già avanzata ex articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, in sede stragiudiziale dal cliente.

La questione affrontata dagli Ermellini ha ad oggetto la circostanza, tutt'altro che rara, ove la richiesta dei documenti bancari non sia stata avanzata dal cliente prima dell'avvio della controversia giudiziale nei confronti dell'istituto di credito.

Occorre ricordare che l'articolo 119 TUB prevede che il cliente ha diritto di ottenere "comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto" con una determinata periodicità. 

La documentazione riguarda sia le singole operazioni svolte sul rapporto bancario, sia l'aggiornamento periodico relativo al conto corrente o ad ogni tipo di rapporto bancario.

La Cassazione, dopo aver ricostruito i diversi orientamenti formatesi, ha affermato che esiste il diritto del cliente ad ottenere, a proprie spese, ogni singolo documento, in copia, dalla banca, in relazione alle singole operazioni realizzate negli ultimi dieci anni.

L'art. 119 TUB riguarda, inoltre, anche gli estratti conto ed ogni rendiconto periodico previsto ex lege.

Tale diritto può essere esercitato dal cliente in sede giudiziale, a mezzo dell’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., solo  nel caso in cui:

1. abbia avanzato medesima richiesta alla banca prima della controversia civile ex art. 119, comma 4 TUB;

2. la banca non abbia reso copia della suddetta documentazione senza alcuna giustificazione.

Diversamente, il cliente non può proporre la richiesta durante il processo civile.

Cassazione n. 24641/2021.

Diritto alla copia dei documenti bancari - art. 119 TUB. Richiesta ex art. 210 c.p.c. by Consumatore Informato on Scribd

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