domenica 2 aprile 2023

Il consumatore ha diritto di sapere a chi sono stati ceduti i suoi dati personali

La Corte di Giustizia ha, con la recente sentenza che trovate di seguito, ribadito il principio secondo il quale il consumatore che cede i propri dati al professionista, ha diritto di sapere come vengono utilizzate le informazioni ricevute e, in particolare, a chi sono state cedute.

Si richiama, a tal proposito, l'art. 15 della Direttiva 679/2016 (GDPR), la quale prevede

"1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.".

La medesima norma prevede, inoltre, che se i dati sono stati ceduti in altro paese dell'Unione, è onere del professionista di comunicarlo e garantire il rispetto delle tutele della riservatezza dei dati personali, così come disciplinati dalla normativa comunitaria.

E il diritto ad ottenere le informazioni dei destinatari dei dati personali del consumatori non è sindacabile o limitabile dalla controparte come ribadito dalla Corte, la quale ha enucleato il seguente principio: "il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l’obbligo per il titolare del trattamento di fornire a detto interessato l’identità stessa di tali destinatari, a meno che sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento  dimostri che le richieste di accesso dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento 2016/679, nel qual caso il titolare del trattamento può indicare a detto interessato unicamente  le categorie di destinatari di cui trattasi.".

Di seguito, il provvedimento C - 124/2021 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Diritto di accesso 

dell’interessato ai propri dati – Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui sono

stati o saranno comunicati i dati personali – Limitazioni»

Nella causa C-154/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 

267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 18 febbraio 2021, 

pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2021, nel procedimento

RW

contro

Österreichische Post AG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente 

funzione di giudice della Prima Sezione, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella


cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per RW, da R. Haupt, Rechtsanwalt;

– per la Österreichische Post AG, da R. Marko, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da G. Kunnert, A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato 

dello Stato;

– per il governo lettone, da J. Davidoviča, I. Hūna e K. Pommere, in qualità di agenti;

– per il governo rumeno, da L.-E. Baţagoi, E. Gane e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per il governo svedese, da H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, 

M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da F. Erlbacher e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 

1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RW e la Österreichische 

Post AG (in prosieguo: la «Österreichische Post») in merito a una richiesta di accesso a dati personali 

ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD.

Contesto normativo

3 I considerando 4, 9, 10, 39, 63 e 74 del RGPD sono così formulati:

«(4) (...) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, 

ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti 

fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. (...)

(...)

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE [del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, 

pag. 31),] non ha impedito la frammentazione dell’applicazione della protezione dei dati personali 

nel territorio dell’Unione [europea], né ha eliminato l’incertezza giuridica o la percezione, 

largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la 

protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle 

libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo 

al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali 

all’interno dell’Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all’esercizio delle 

attività economiche su scala dell’Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di 

adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione. Tale divario creatosi nei livelli di 

protezione è dovuto alle divergenze nell’attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.


(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e 

rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di 

protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati 

dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. (...)

(...)

(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere 

trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti 

trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno 

trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al 

trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un 

linguaggio semplice e chiaro. (...)

(...)

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che l[o] 

riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del 

trattamento e verificarne la liceità. (...) Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di 

conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali 

sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati 

personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è 

basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. (...) Tale diritto non 

dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà 

intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni 

non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni. (...)

(...)

(74) È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi 

trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano 

effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere 

in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di 

trattamento con il presente regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero 

tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, 

nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche».

4 L’articolo 1 del RGPD, intitolato «Oggetto e finalità», al paragrafo 2 così dispone:

«Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali».

5 L’articolo 5 del RGPD, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», prevede 

quanto segue:

«1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza 

e trasparenza”);

(...)

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 

(“responsabilizzazione”)».

6 L’articolo 12 del RGPD, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per 

l’esercizio dei diritti dell’interessato», è così formulato:

«1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le 

informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 


34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un 

linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai 

minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi 

elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 

15 a 22. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di 

soddisfare la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 

22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l’interessato.

(...)

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni 

intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste 

dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere 

ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti 

per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o 

eccessivo della richiesta.

(...)».

7 L’articolo 13 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 

raccolti presso l’interessato», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce 

all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

(...)

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

(...)».

8 L’articolo 14 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano 

stati ottenuti presso l’interessato», al paragrafo 1 così dispone:

«Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce 

all’interessato le seguenti informazioni:

(...)

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

(...)».

9 Ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato»:

«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 

l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 

46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso 

di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo 

spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante 

mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un 

formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui».

10 L’articolo 16 del RGPD, intitolato «Diritto di rettifica», stabilisce quanto segue:

«L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa».

11 Ai sensi dell’articolo 17 del RGPD, intitolato «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)»:

«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento 

giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del 

paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta 

le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i 

dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei 

suoi dati personali(...)».

12 L’articolo 18 del RGPD, intitolato «Diritto di limitazione di trattamento», al paragrafo 1 così 

dispone:

«L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria;

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 

quelli dell’interessato.

(...)».

13 L’articolo 19 del RGPD così recita:

«Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 

dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o 

implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali 

destinatari qualora l’interessato lo richieda».

14 Ai sensi dell’articolo 21 del RGPD, intitolato «Diritto di opposizione»:

«1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del 

trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di 

motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 

libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per 

tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali 

non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è 

presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento 

della prima comunicazione con l’interessato.

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 

2002/58/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 

dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 

relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37)], l’interessato 

può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche 

tecniche

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a 

norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico».

15 L’articolo 79 del RGPD, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti 

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di 

proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del 

presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento».

16 L’articolo 82 del RGPD, intitolato «Diritto al risarcimento e responsabilità», al paragrafo 1 

prevede quanto segue:

«Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente 

regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17 Il 15 gennaio 2019 RW si è rivolto all’Österreichische Post al fine di ottenere, sulla base 

dell’articolo 15 del RGPD, l’accesso ai dati personali che lo riguardavano conservati da quest’ultima 

o che la stessa aveva conservato in passato e, in caso di comunicazione dei dati a terzi, l’identità di 

tali destinatari.

18 In risposta a tale richiesta, l’Österreichische Post si è limitata ad affermare che essa utilizza 

dati, nei limiti consentiti dalla legge, nell’ambito della sua attività di editore di elenchi telefonici e 

che fornisce tali dati personali a partner commerciali a fini di marketing. Inoltre, essa ha rinviato a 

un sito Internet per informazioni più dettagliate e per le altre finalità del trattamento dei dati. Essa 

non ha comunicato a RW l’identità in concreto dei destinatari dei dati.

19 RW ha citato l’Österreichische Post dinanzi ai giudici austriaci chiedendo che venisse ingiunto 

a quest’ultima di fornirgli, in particolare, l’identità del destinatario o dei destinatari dei suoi dati 

personali così comunicati.

20 Nel corso del procedimento giudiziario così avviato, l’Österreichische Post ha informato RW 

che i suoi dati personali erano stati trattati a fini di marketing e trasmessi a clienti, tra cui inserzionisti 

attivi nel settore della vendita per corrispondenza e del commercio tradizionale, imprese 

informatiche, editori di indirizzi e associazioni quali organizzazioni di beneficenza, organizzazioni 

non governative (ONG) o partiti politici.

21 I giudici di primo grado e d’appello hanno respinto il ricorso di RW in quanto l’articolo 15, 

paragrafo 1, lettera c), del RGPD, nella parte in cui fa riferimento a «destinatari o (...) categorie di 

destinatari», accorderebbe al titolare del trattamento la possibilità di indicare all’interessato soltanto 

le categorie di destinatari, senza dover indicare nominativamente i destinatari concreti ai quali sono 

trasmessi i dati personali.

22 RW ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte 

suprema, Austria), giudice del rinvio.

23 Tale giudice si interroga sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, 

in quanto dalla formulazione di tale disposizione non emerge con chiarezza se essa conceda 

all’interessato il diritto di avere accesso alle informazioni relative ai destinatari concreti dei dati 

comunicati o se il titolare del trattamento possa scegliere discrezionalmente il modo in cui intende 

dare seguito a una richiesta di accesso all’informazione sui destinatari.

24 Detto giudice osserva tuttavia che la ratio legis di detta disposizione deporrebbe piuttosto a 

favore dell’interpretazione secondo cui è l’interessato che può scegliere di chiedere informazioni 

relative alle categorie di destinatari o ai destinatari concreti dei suoi dati personali. A suo avviso, 

qualsiasi interpretazione comprometterebbe gravemente l’effettività dei mezzi di ricorso a 

disposizione dell’interessato per proteggere i suoi dati. Infatti, nel caso in cui i titolari potessero 

scegliere se indicare agli interessati i destinatari concreti o soltanto le categorie di destinatari, 

sussisterebbe il fondato timore che, in pratica, quasi nessuno di essi fornirebbe le informazioni 

relative ai destinatari concreti.

25 Inoltre, contrariamente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 14, paragrafo 1, 

lettera e), del RGPD, che prevedono un obbligo per il titolare del trattamento di fornire le 

informazioni ivi specificate, l’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento porrebbe l’accento sulla 

portata del diritto di accesso dell’interessato, il che tenderebbe altresì a indicare, secondo il giudice 

del rinvio, che l’interessato ha il diritto di scegliere se chiedere informazioni sui destinatari concreti 

o sulle categorie di destinatari.

26 Infine, il giudice del rinvio aggiunge che il diritto di accesso previsto all’articolo 15, paragrafo 

1, del RGPD, riguarda non già unicamente i dati personali in corso di trattamento, ma anche tutti i 

dati trattati in passato. A tale riguardo, esso precisa che le considerazioni formulate nella sentenza 

del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C-553/07, EU:C:2009:293), fondate sulla finalità del diritto di accesso 

previsto dalla direttiva 95/46, possono essere trasposte al diritto di accesso di cui all’articolo 15 del 

RGPD, tanto più che dai considerando 9 e 10 di quest’ultimo si può dedurre che il legislatore 

dell’Unione non ha inteso abbassare il livello di protezione rispetto a tale direttiva.

27 Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento 

e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che il diritto 

di accesso è limitato a informazioni relative alle categorie di destinatari, qualora non siano ancora 

stati specificamente individuati destinatari concreti nel quadro di comunicazioni previste, mentre 

tale diritto deve necessariamente estendersi anche ai destinatari di tali comunicazioni, qualora i dati 

siano già stati comunicati».

Sulla questione pregiudiziale

28 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, 

paragrafo 1, lettera c), del RGPD debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso 

dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale disposizione, implica, qualora 

tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l’obbligo per il titolare del trattamento di 

fornire all’interessato l’identità concreta di tali destinatari.

29 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, 

l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto 

della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della 

finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés 

financier, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 63). Inoltre, quando una disposizione del diritto 

dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare 

il suo effetto utile (sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17, EU:C:2018:168, punto 41 e 

giurisprudenza ivi citata).

30 Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del 

RGPD, occorre ricordare che tale disposizione enuncia che l’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative ai 

destinatari o alle categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati.

31 A tal riguardo, occorre rilevare che i termini «destinatari» e «categorie di destinatari» che 

figurano in tale disposizione sono utilizzati in successione, senza che sia possibile dedurre un ordine 

di priorità tra di essi.

32 Pertanto, è giocoforza constatare che la formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), 

del RGPD non consente di stabilire, in modo univoco, se l’interessato, qualora i dati personali che lo 

riguardano siano stati o saranno comunicati, abbia il diritto di essere informato riguardo all’identità 

concreta dei destinatari di questi ultimi.

33 Per quanto riguarda poi il contesto in cui si inserisce l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del 

RGPD, occorre ricordare, in primo luogo, che il considerando 63 di tale regolamento prevede che 

l’interessato debba avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni, in particolare, in relazione 

ai destinatari di tali dati personali e non precisa che tale diritto possa essere limitato alle mere 

categorie di destinatari, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni.

34 In secondo luogo, occorre altresì ricordare che, per rispettare il diritto di accesso, qualsiasi 

trattamento di dati personali di persone fisiche deve essere conforme ai principi enunciati all’articolo 

5 del RGPD (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Deutsche Post, C-496/17, EU:C:2019:26, 

punto 57).

35 Orbene, tra tali principi figura il principio di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a), del RGPD, il quale implica, come risulta dal considerando 39 di tale regolamento, che 

l’interessato disponga di informazioni sulle modalità con cui i suoi dati personali sono trattati e che 

tali informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.

36 In terzo luogo, occorre rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle 

sue conclusioni, che, a differenza degli articoli 13 e 14 del RGPD, i quali stabiliscono l’obbligo per il 

titolare del trattamento di fornire all’interessato le informazioni relative alle categorie di destinatari 

o ai destinatari concreti dei dati personali che lo riguardano, qualora questi ultimi siano raccolti 

presso l’interessato o non siano ottenuti presso l’interessato, l’articolo 15 del RGPD prevede un vero 

e proprio diritto di accesso a favore dell’interessato, di modo che quest’ultimo deve poter scegliere 

se ottenere le informazioni concernenti, ove possibile, i destinatari specifici cui detti dati sono stati 

o saranno comunicati o quelle riguardanti le categorie di destinatari.

37 In quarto luogo, la Corte ha già dichiarato che l’esercizio di tale diritto di accesso deve 

consentire all’interessato di verificare non solo che i dati che lo riguardano siano corretti, ma anche 

che siano trattati in modo lecito (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C-141/12 e 

C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 44, nonché del 20 dicembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, 

punto 57), in particolare che essi siano stati comunicati a destinatari autorizzati (v., per analogia, 

sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, punto 49).

38 In particolare, tale diritto di accesso è necessario affinché l’interessato possa esercitare, se del 

caso, il suo diritto di rettifica, il suo diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»), il suo diritto di 

limitazione di trattamento, diritti questi che gli sono riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 16, 

17 e 18 del RGDP (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C-141/12 e C-372/12, 

EU:C:2014:2081, punto 44, nonché del 20 dicembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, punto 57), 

nonché il suo diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali, previsto all’articolo 21 del 

RGPD, e il suo diritto di agire in giudizio nel caso in cui subisca un danno, previsto agli articoli 79 e 

82 del RGPD (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, 

punto 52).

39 Pertanto, al fine di garantire l’effetto utile di tutti i diritti menzionati al punto precedente della 

presente sentenza, l’interessato deve disporre, in particolare, di un diritto di essere informato 

riguardo all’identità dei destinatari concreti nel caso in cui i suoi dati personali siano già stati 

comunicati.

40 Una siffatta interpretazione è confermata, in quinto e ultimo luogo, dalla lettura dell’articolo 

19 del RGPD, il quale prevede, alla sua prima frase, che il titolare del trattamento comunichi, in linea 

di principio, a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, 

cancellazioni o limitazioni del trattamento e, alla sua seconda frase, che tale titolare comunichi 

all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

41 Pertanto, l’articolo 19, seconda frase, del RGPD conferisce espressamente all’interessato il 

diritto di essere informato dei destinatari concreti dei dati che lo riguardano da parte del titolare del 

trattamento, nell’ambito dell’obbligo di quest’ultimo di informare tutti i destinatari dell’esercizio dei 

diritti di cui l’interessato dispone ai sensi dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 

18 del RGPD.

42 Dall’analisi contestuale sopra esposta risulta che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD 

costituisce una delle disposizioni destinate a garantire che le modalità attraverso le quali i dati 

personali sono trattati siano trasparenti per l’interessato e consente a quest’ultimo, come rilevato 

dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, di esercitare le prerogative previste in 

particolare agli articoli da 16 a 19, 21, 79 e 82 del RGPD.

43 Pertanto, si deve ritenere che le informazioni fornite all’interessato a titolo del diritto di accesso 

previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD debbano essere le più esatte possibili. In 

particolare, tale diritto di accesso implica la possibilità per l’interessato di ottenere dal titolare del 

trattamento le informazioni sui destinatari specifici ai quali i dati sono stati o saranno comunicati o, 

alternativamente, di scegliere di limitarsi a richiedere informazioni riguardanti le categorie di 

destinatari.

44 Infine, per quanto riguarda la finalità perseguita dal RGPD, occorre rilevare che tale 

regolamento mira, in particolare, come emerge dal suo considerando 10, a garantire un elevato 

livello di protezione delle persone fisiche all’interno dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2020, La 

Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 207). A tal riguardo, 

come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, il contesto 

normativo generale creato dal RGPD dà attuazione alle prescrizioni scaturenti dal diritto 

fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dall’articolo 8 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, in particolare alle prescrizioni espressamente previste al 

paragrafo 2 di tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, Manni, C-398/15, 

EU:C:2017:197, punto 40).

45 Orbene, tale obiettivo avvalora l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD di cui 

al punto 43 della presente sentenza.

46 Pertanto, risulta altresì dall’obiettivo perseguito dal RGPD che l’interessato ha il diritto di 

ottenere dal titolare del trattamento informazioni sui destinatari concreti ai quali i dati personali che 

lo riguardano sono stati o saranno comunicati.

47 Ciò premesso, occorre infine sottolineare che, come risulta dal considerando 4 del RGPD, il 

diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta. Tale diritto deve essere 

infatti considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti 

fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, come ribadito dalla Corte, in sostanza, al 

punto 172 della sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559).

48 Pertanto, si può ammettere che, in circostanze specifiche, non sia possibile fornire informazioni 

su destinatari concreti. Il diritto di accesso potrà dunque essere limitato all’informazione sulle 

categorie di destinatari qualora sia impossibile comunicare l’identità dei destinatari concreti, in 

particolare qualora questi ultimi non siano ancora noti.

49 Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, lettera b), del RGPD, il 

titolare del trattamento, conformemente al principio di responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafo 

2, di tale regolamento nonché al considerando 74 di quest’ultimo, può rifiutare di soddisfare la 

richiesta dell’interessato qualora la stessa sia manifestamente infondata o eccessiva, fermo restando 

che incombe al medesimo titolare del trattamento dimostrare il carattere manifestamente infondato 

o eccessivo di detta richiesta.

50 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’Österreichische Post 

ha respinto la richiesta presentata da RW sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, diretta 

a che la stessa gli fornisse l’identità dei destinatari ai quali aveva comunicato i dati personali che lo 

riguardavano. Spetterà al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto delle circostanze di cui al 

procedimento principale, l’Österreichische Post abbia dimostrato il carattere manifestamente 

infondato o eccessivo di tale richiesta.

51 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione 

pregiudiziale dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD deve essere interpretato 

nel senso che il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale 

disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l’obbligo per il 

titolare del trattamento di fornire a detto interessato l’identità stessa di tali destinatari, a meno che 

non sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento non 

dimostri che le richieste di accesso dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai 

sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, nel qual caso il titolare del trattamento può indicare a 

detto interessato unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi.

Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente 

sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 

altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale 

disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l’obbligo 

per il titolare del trattamento di fornire a detto interessato l’identità stessa di tali destinatari, a 

meno che sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento 

dimostri che le richieste di accesso dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai 

sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento 2016/679, nel qual caso il titolare del 

trattamento può indicare a detto interessato unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi.

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