domenica 25 giugno 2023

Phishing: la banca non è responsabile per il furto sul conto corrente on line subito dal cliente

Definiamo sorprendente, e contraria alla giurisprudenza in materia, la recente pronuncia n. 7214/2023 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dell'intermediario bancario (Poste Italiane) per il furto sul conto corrente digitale sofferto dal cliente.

Il senso dell'Ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Cassazione è che se un cliente di una banca subisce una truffa attraverso il furto digitale dei propri dati (phishing), la responsabilità non può ricadere sulla banca.

La banca che prova di aver comunicato al cliente dati personali e segreti per l'accesso telematico al conto corrente, quali username, password e pin, non può rispondere per l'eventuale accesso di terzi nel sistema telematico, con furto delle somme contenute nel conto corrente.

Nel caso di specie, un correntista siciliano aveva subito un furto di 6000,00 euro sul proprio conto corrente digitale, operando il disconoscimento dell'operazione fraudolenta di bonifico eseguita da altri.

Mentre in primo grado, il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto le ragioni del consumatore, condannando la banca a rimborsare al titolare del conto corrente la somma oggetto di furto, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, escludendo la responsabilità dell'istituto di credito per l'ammanco sofferto dal cliente.

La decisione è stata confermata in Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibili i motivi proposti dal ricorrente, ribadendo che la prova fornita dall'intermediario in merito all'adozione delle misure di sicurezza tecnicamente idonee a prevenire il phishing è idoneo a provare che l'accesso al conto corrente on line sarebbe potuto avvenire solo attraverso i dati personali del cliente, unico responsabile per il furto digitale.

Dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza che il Supremo Collegio ha sanzionato il  comportamento del correntista, il quale ha presumibilmente fornito i dati personali (codici di accesso) rispondendo ad una mail fraudolenta, e tale condotta è stata valutata come causa esclusiva dell’evento dannoso, escludendo la responsabilità dell'intermediario bancario.

Cassazione - Ordinanza n. 7214/2023

Phishing - disconoscimento operazione - responsabilità banca - esclusione by Consumatore Informato on Scribd

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