In questo blog è stato affrontato, in più circostanze, il tema della diffida ad adempiere, ossia quel particolare tipo di lettera con il quale una parte inviata l'altra ad eseguire gli obblighi contrattuali assunti entro un determinato termine, quantomeno di 15 giorni come previsto ex art. 1454 c.c.. Nel caso di omesso adempimento di tali doveri, la legge prevede la risoluzione del contratto con lo scioglimento di ogni dovere tra le parti.
Ma cosa succede se il termine indicato nella diffida è inferiore a quello previsto dalla legge? la diffida è ancora valida?
- Artt. 1454 - 1455 c.c.: diffida ad adempiere ed importanza dell'inadempimento
Come anticipato, l'art. 1454 c.c. dispone che: "Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.".
La norma introduce un chiaro obbligo per la parte che ha visto non adempiuto l'obbligo gravante sulla controparte, ossia lo invita a dare esecuzione al contratto in un determinato termine, non inferiore a quindici giorni.
Il mancato avvio dell'esecuzione degli obblighi assunti comporta l'immediata risoluzione del contratto, con diritto della parte rimasta danneggiata dall'inadempimento di poter chiedere la restituzione della prestazione già eseguita, oltre al risarcimento del danno.
Ma quanto deve essere grave l'inadempimento? la risposta la troviamo al successivo art. 1455 c.c.: "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.".
E di tutta evidenza, che la risoluzione può essere riconosciuta solo nel caso in cui l'inadempimento abbia ad oggetto un obbligo contrattuale rilavante preteso dalla parte, e non laddove riguardi aspetti secondari (di scarsa importanza).
Il Legislatore vuole evitare, con tale norma, che una parte tragga illegittimo vantaggio dalla lettera di diffida per liberarsi da un contratto, anche nel caso in cui non vi sia un vero e grave inadempimento della controparte.
Cosa succede, però, se il termine indicato nella lettera di diffida è inferiore a 15 giorni, così come stabilito dal citato art. 1454 c.c.?
- Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. - sentenza n. 8943/2020: diffida contermine inferiore a 15 giorni - inefficacia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8943/2020, ha voluto ribadire la tesi già sviluppata nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale se il termine è inferiore a quindici giorni previsti ex art. 1454 c.c., comma 2, la diffida è inefficacie con conseguente carenza del presupposto per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento.
"Ciò posto, l'art. 1454 c.c., prevede, al comma 2, che il termine assegnato con la diffida ad adempiere non possa essere inferiore a quindici giorni, "salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore". Al di fuori di queste ipotesi, la fissazione di un termine inferiore determina l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti (Cass. 30 gennaio 1985, n. 542; nel senso che l'assegnazione del termine inferiore produca tale risultato, cfr. pure Cass. 5aprile 1982, n. 2089).".
La Corte specifica che il termine indicato in diffida può essere inferiore, laddove sia stabilito convenzionalmente tra le parti, oppure sia dovuto al particolare tipo di obbligazione pretesa per la natura del contratto o gli usi nella materia oggetto di accordo.
Al di là di questi casi specifici e oggetto di prova, il termine di diffida che deve essere indicato nella lettera con la quale si invita l'altra parte a dare esecuzione al contratto deve essere di 15 giorni: diversamente, nessun effetto potrà essere invocato dalla lettera.
Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. - sentenza n. 8943/2020
Lettera di diffida ad adempiere - termine inferiore a 15 giorni - effetti by Consumatore Informato on Scribd
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