domenica 11 maggio 2025

La Cassazione dice basta al fideiussore/consumatore - abusiva la clausola di rinuncia ex art. 1957 c.c.

La Cassazione torna sulla questione relativa al prestatore di fideiussione, il quale deve ottenere tutte le tutele previste dal Codice del consumo, laddove non sia un professionista (vedi anche qui).

Con l’ordinanza n. 27558/2023, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha deciso di affrontare la questione relativa alla clausola contenuta nei contratti bancari di fideiussione e che contiene una deroga all’art. 1957 c.c..

E' noto, infatti, che i modelli dei contratti bancari prevedono la dichiarazione di rinuncia del fideiussore alla "rinuncia" al termine semestrale previsto ex art. 1957 c.c. consentito al creditore per agire verso il debitore principale, presupposto per l'azione verso il fideiussore.

Trattasi di una clausola standard, la cui deroga limita fortemente il fideiussore, al quale viene preclusa una forma di tutela prevista dal codice civile, ossia quella di vedere estinta la propria garanzia se il creditore non si attiva in tempo.

La Suprema Corte ha ritenuto di tutelare il fideiussore, laddove sia qualificabile come consumatore, considerando vessatoria la clausola che preveda la rinuncia al 1957 c.c.

Ma chi è il fideiussore-consumatore?

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di un parente che presta la firma per aiutare un debitore originario, ma che non opera in modo professionale, ovverosia presta la garanzia per ragioni estranee alla propria attività economica o professionale.

Ed in tutte queste circostanza, la clausola contrattuale che priva il fideiussore-consumatore del termine di cui all’art. 1957 c.c., senza specifica trattativa individuale, è abusiva e quindi nulla, ex art. 33 Cod. Consumo così come chiarito dalla Cassazione: Una siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (…)”

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 27558/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

  

Fideiussore/consumatore - art. 1957 c.c. - clausola abusiva by Consumatore Informato

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