domenica 29 giugno 2025

Attenti al giudice competente.....le clausole contrattuali possono prevedere un inganno

A volte bisogna prestare attenzione quando si vogliono utilizzare, con una certa disinvoltura, le norme di protezione dei consumatori, perché si potrebbe incorrere in gravi difficoltà, come accaduto nel caso oggetto della nostra riflessione domenicale.


1. Il caso

Con ordinanza n. 11500/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contratti bancari stipulati da consumatori, pronunciandosi sul giudice competente a decidere la controversia, valutando la questione relativa alla competenza territoriale, in presenza di una clausola contrattuale che stabiliva il foro esclusivo coincidente con la residenza del consumatore.

Il caso trae origine da un'azione promossa da due consumatori baresi contro una banca per violazioni in materia di intermediazione finanziaria, con istanza di risoluzione contrattuale e restituzione del capitale investito. 

Il Tribunale di Bari ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso, richiamando una clausola del contratto ove viene indicato, quale giudice competente, il giudice molisano, ove risiedono i consumatori.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, sostenendo la facoltà del consumatore attore di derogare al foro esclusivo ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in favore del Tribunale di Bari.


2. La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, riaffermando la validità della clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Campobasso, coincidente con la residenza dei consumatori, proponendo il seguente precorso argomentativo.

Il giudice di legittimità ha chiarito che la deroga unilaterale del consumatore al foro di cui all’art. 33 Cod. Cons. è possibile solo in assenza di una pattuizione specifica, e ha affermato che, se il foro pattuito coincide con quello di residenza del consumatore, la clausola non è vessatoria (art. 33, co. 2, lett. u), Cod. Cons.), a condizione che sia munita di doppia sottoscrizione.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue il foro del consumatore ex lege da quello pattizio convenzionalmente stabilito a suo favore. L’art. 33 Cod. Cons. tutela il consumatore da clausole che impongano un foro diverso da quello di residenza, salvo che la scelta delle parti non alteri l’equilibrio contrattuale.

L’orientamento già espresso da Cass. 19061/2016 e 12541/2022 – secondo cui il consumatore può rinunciare al foro esclusivo agendo avanti ad altro giudice – non si applica nei casi in cui il foro coincidente con la residenza sia frutto di pattuizione contrattuale il foro del consumatore può essere derogato dal consumatore stesso solo ove manchi una clausola pattizia vincolante, che preveda una competenza esclusiva coincidente con la sua residenza”.


Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11500/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

Foro del consumatore - doppia firma - clausola vessatoria - esclusione by Consumatore Informato

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