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domenica 24 gennaio 2016

Auto difettosa e responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile per il danno subito dall'acquirente di un veicolo che presenti un chiaro difetto di produzione.

Il Tribunale di Palermo, con un recente provvedimento, ha ribadito il principio secondo il quale il venditore è responsabile verso del consumatore per i difetti dell'auto, laddove risultino determinanti per il regolare funzionamento del veicolo (in materia di difetto dell'auto, vedi qui).

Occorre ricordare che anche per la vendita di un autoveicolo trovano applicazione le norme del Codice del Consumo, ed in particolare gli artt. 129 e seguenti, le quali prevedono la responsabilità del venditore per i vizi del bene venduto.

Nel caso di vendita di un automobile, il venditore è tenuto (in particolare quando la vendita ha ad oggetto un veicolo usato) a segnalare all'acquirente tutti i difetti o incidenti subiti dal mezzo, ed anche tale omissione può essere contestata dal consumatore nel caso in cui l'auto presenti dei gravi difetti di funzionamento (vedi).

Nel caso di specie, la Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo è stata chiamata a verificare se il bene oggetto di vendita presentava gravi vizi tali da renderlo non conforme alla vendita.

Il consumatore aveva, nella vicenda oggetto di sentenza, contestato alla concessionaria diversi problemi di malfunzionamento emersi successivamente alla vendita, chiedendo la sostituzione del veicolo con altro mezzo della medesima marca e modello, oltre al risarcimento dei danni.

La concessionaria, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il consumatore avrebbe dovuto avanzare le domande, ossia chiedere la sostituzione del veicolo, alla casa produttrice unico soggetto legittimato a stare in giudizio.

Il Tribunale, contraddicendo le difese svolte dalla convenuta, ha ritenuto legittimata passiva la concessionaria, affermando che il consumatore può chiedere la sostituzione del bene anche al concessionario, ossia colui che gli ha venduto l'autovettura.

Nel merito, il giudice ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, in quanto l'automobile presentava gravi difetti, tant'è che l'automobilista era stato costretto a portare il mezzo più volte dal meccanico.

Ravvisato il difetto di conformità, il Tribunale di Palermo ha identificato il preciso inadempimento del concessionario, condannandolo alla sostituzione della macchina, e al risarcimento del danno.

Qui la sentenza.

domenica 6 novembre 2011

Ora la mediazione finisce anche al giudizio della Corte di Giustizia UE

Vita dura per il procedimento di mediazione civile e commerciale introdotto con il D. Lgs. 28/2010 e divenuto obbligatorio dallo scorso marzo 2011.

Il procedimento, dopo essere stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che ne deve verificare la legittimità, è ora stato oggetto di ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea da parte del Tribunale di Palermo - sezione distaccata di Bagheria.

L'Ordinanza che vi proponiamo di seguito evidenzia le ragioni poste a fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale al giudice comunitario per violazione delle norme europee.

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