giovedì 2 dicembre 2010

Da Trentino inBlu al Blog: I SIC

Indipendentemente dal tipo di finanziamento richiesto risulta importante la corretta esecuzione del contratto sottoscritto nei confronti dell'istituto finanziatore.

Infatti, in mancanza di corretto adempimento le conseguenze possono essere anche molto pesanti e comportano normalmente una serie di conseguenze poco piacevoli:

Tra queste ricordiamo:

• maggiorazione degli interessi dovuti con l'applicazione di una mora stabilita per legge

• rescissione unilaterale del contratto da parte dell'istituto finanziatore anche per il mancato pagamento di una sola rata, conseguentemente cliente sarà ritenuto a rimborsare all'istituto tutte le spese bancarie nonché eventuali spese di protesto e tutti gli oneri sostenuti dall'istituto per recuperare le somme dovute oltre che naturalmente un'eventuale penale

• inserimento del nominativo del cliente inadempiente nella lista dei aperte" cattivi pagatori" e conseguentemente segnalazione tutti gli enti di tutela del credito (meglio conosciuti come SIC) con conseguente maggior difficoltà in futuro per l'inadempiente ad ottenere altri finanziamenti

In questo contesto non possiamo non affrontare il problema legato ad un diritto molto importante del consumatore che è conosciuto come diritto all'oblio.

Che cos'è il diritto all'oblio?

Potremmo dire che il diritto all'oblio è il diritto riconosciuto al consumatore, come ad altre persone di non vedere diffusi o meglio conservati i propri dati, in rapporto a situazioni già definite o comunque non più rilevanti per il diritto.

In merito ai tempi di conservazione dei dati inerenti ad un finanziamento il garante per la protezione dei dati personali (garante della Privacy) ha disposto, in base al principio di correttezza del trattamento dei dati personali che coloro che erogano il finanziamento devono fornire al debitore gli estremi indicativi delle centrali rischi destinatarie dei dati raccolti anche al fine di agevolare l'esercizio dei diritti previsti e cioè la verifica della correttezza di dati e la cancellazione di quelli non veritieri.

Lo stesso garante inoltre per ovviare ai problemi legati alle segnalazioni di scarsa entità destinate ad avere effetti dannosi ha previsto nel provvedimento che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le banche e le finanziarie, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.


Dove finiscono i nostri dati?

Le principali banche dati a cui vengono conferiti i dati relativi ai finanziamenti erogati possono essere sia pubbliche che private. Loro compito, giova sottolinearlo è la raccolta di dati e delle informazioni sull'accesso al credito dei cittadini esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei rischi.

Le più conosciute sono:

• Centrale rischi pubblica, gestita dalla Banca d'Italia, per finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000.

• Centrale rischi pubblica, gestita dalla società interbancaria per l'automazione e sotto la vigilanza della Banca d'Italia per finanziamenti di importo inferiore a € 75.000 è superiore a € 30.000-

• Vi sono poi delle centrali rischi private, tra le quali sicuramente la più conosciuta è la Crif (centrale rischi intermediazione finanziaria ) che gestisce il sistema Eurisc per finanziamenti di importo inferiore a € 30.000.

Queste banche dati vengono aggiornate periodicamente, ed è importante che il consumatore controlli regolarmente la propria posizione nelle banche dati, anche eventualmente dopo la cessazione di qualsiasi rapporto di finanziamento che sia stato o meno accompagnato da momenti critici.

Giova precisare inoltre che il garante per la privacy ha stabilito comunque delle modalità ed i tempi che devono essere seguiti per esempio prima che il ritardo nel pagamento venga effettivamente registrato o visualizzato in queste tipologie di banche dati.

Si ricordi infatti che:

• il primo ritardo non può essere visualizzato nelle banche dati prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutivi prima di 60 giorni dall'aggiornamento mensile.

• Nel caso di un professionista di impresa i ritardi non possono essere visualizzati prima di 30 giorni dall'aggiornamento mensile.

• i ritardi successivi sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e le può rimanere registrazione per 12 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto pagamento

• i ritardi superiori che sono stati sanati restano comunque registrati per 24 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto pagamento

• i ritardi non sanati non potranno comunque rimanere registrati più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del finanziamento o dalla data in cui è stato necessario l'ultimo aggiornamento

Tabella riassuntiva tempi massimi di conservazione dei dati:

6 mesi: per le richieste di finanziamento se l'istruttoria lo richiede, o un mese in caso di rifiuto della richiesta da parte dell'istituto o rinuncia del cliente al finanziamento

12 mesi dalla regolarizzazione: per morosità di due rate o due mesi in seguito sanati

24 mesi dalla regolarizzazione: anche per ritardi superiori sanati anche su transazione

36 mesi: dalla rata di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivo accordo o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) nel caso di esiti negativi (morosità, gravi inadempimenti sofferenze) non sanati

36 mesi: dall'ultimo pagamento effettuato nei rapporti sorti positivamente cioè senza ritardi o eventi negativi

Doveroso precisare che avere uno storico creditizio non significa affatto essere indicati come persone non solventi o comunque inadempienti, ma semplicemente rimane una traccia storica dei propri precedenti finanziamenti tanto meglio se vi è stata un'estrema regolarità nei rimborsi, ciò infatti può costituire ovviamente un'informazione molto positiva.

Diffidate da operatori che nella loro proposta di finanziamento sostengono di poter incidere o comunque provvedere cancellare i dati negativi nelle banche dati come sopra illustrate prima dei tempi stabiliti. Solitamente questi tipi di operatori alla fine posso chiedere la cancellazione eventualmente di soli dati positivi cioè relativi a posizioni regolari e rimborsi corretti. Appare evidente che tale cancellazione è del tutto controproducente.

Se in teorica quindi il termine massimo in cui le centrali rischi dovrebbero trattenere i nostri dati (naturalmente dopo la cessazione del finanziamento con tutti i possibili eventi positivi e negativi che vi possano essere stati) è al massimo 36 mesi in realtà ciò non avviene perché spesso queste società trattengono i dati ben oltre quanto stabilito dalla legge e dal garante per cederli anche a magari anche a caro prezzo per altri soggetti che gestiscono finanziamenti.

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