lunedì 14 luglio 2025

3 milioni di euro a Virgin Active Italia per pratiche commerciali scorrette

Foto: comunicato stampa
18 giugno 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata a dicembre 2024, nei confronti della società Virgin Active Italia e ha irrogato una sanzione di 3 milioni di euro. Il procedimento, che ha preso avvio grazie alle segnalazioni arrivate all’Autorità da numerosi consumatori, ha confermato le pratiche scorrette della società. Virgin Active Italia - che nel 2024 ha superato i 100.000 abbonamenti - forniva ai consumatori informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, di rinnovo automatico, di disdetta e di recesso anticipato dall’abbonamento. Inoltre ometteva la comunicazione preventiva sul rinnovo automatico dell’abbonamento, sulla data entro cui il consumatore può inviare formale disdetta e non forniva informazioni adeguate sugli aumenti dei prezzi praticati nel corso del 2024. Infine, creava ostacoli all’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

Tali condotte, risultando funzionalmente collegate tra loro, costituiscono una pratica commerciale scorretta dal carattere unitario e complesso posta in essere da Virgin Active Italia in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, lett. f) e 65-bis del Codice del consumo.

In particolare, i clienti di Virgin Active Italia non sono stati messi in condizione di poter decidere in modo consapevole se aderire ai servizi offerti o se disdire il contratto oppure esercitare il diritto di recesso, finendo per essere vincolati contrattualmente alla società per un servizio di fatto non richiesto, con conseguente addebito dei relativi costi.

domenica 13 luglio 2025

Condomino moroso - l'amministratore responsabile se non comunica il nominativo al creditore

Nuovo intervento della Suprema Corte in materia di debiti condominiali, con il quale il giudice di legittimità ha ribadito l'obbligo dell'amministratore di comunicare al terzo creditore il nominativo dei singoli condomini morosi.

Abbiamo già avuto modo di trattare la questione (approfondisci qui), chiarendo i presupposti fondamentali per i quali il creditore deve reclamare il proprio credito prima verso il condomino moroso, e solo successivamente può agire verso coloro che sono in regola.

La sentenza in oggetto evidenzia, in primo luogo, l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., gravante sull'amministratore, il quale deve indicare i condomini morosi, i millesimi e i dati catastali, riaffermando un orientamento già consolidato in giurisprudenza (vedi qui). 

I giudici chiariscono che tale obbligo legale di cooperazione grava direttamente verso l’amministratore in proprio e non rientra tra le funzioni rappresentative svolte in nome del condominio.

Ne consegue che la violazione del suddetto obbligo configura una responsabilità extracontrattuale (aquiliana) e la legittimazione passiva spetta all’amministratore persona fisica, non al condominio.

Il provvedimento è interessante perché chiarisce l'iter che deve essere seguito dal terzo creditore verso il condominio, identificando le conseguenze nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei creditori morosi da parte dell'amministratore.

In tali circostanze, non è il condominio a rispondere dell'inadempimento dell'amministratore, ma quest'ultimo in prima persona sarà chiamato a pagare per la sua negligenza.

La sentenza tende a valorizzare i condomini in regola con i pagamenti, i quali non possono essere dal creditore finché non siano stati escussi i morosi.

Corte di Cassazione Sez. II^ sentenza n. 1002/2025

sabato 12 luglio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

venerdì 11 luglio 2025

lunedì 7 luglio 2025

Enel Energia e le comunicazioni poco trasparenti: ecco cosa è successo e cosa puoi fare se sei stato coinvolto

Torniamo a parlare di Enel Energia, uno dei principali operatori del mercato dell’energia in Italia ed oggetto di una contestazione sollevata dall'Antitrust per i rinnovi contrattuali che hanno coinvolto decine di migliaia di consumatori tra giugno 2023 e aprile 2024. 


- Il cuore della questione: comunicazioni poco trasparenti e aumenti nascosti

A seguito di ripetute segnalazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento nei confronti di Enel Energia ed avente ad oggetto le comunicazioni inviate dalla società ai clienti per informarli delle modifiche contrattuali – in particolare aumenti.

Queste comunicazioni sono risultate, in larga parte, poco chiare oppure non sono pervenute ai clienti, che si sono visti aumentare i costi in modo poco trasparente e per nulla condiviso.

In pratica, molti consumatori si sono ritrovati con bollette più salate senza esserne consapevoli, magari perché l’avviso, inviato via mail, è finito in spam o sembrava pubblicità.

All'esito dell'indagine di AGCM, le parti hanno concordato degli impegni da parte di Enel per chiudere la questione, ottenendo un rimborso per oltre 40.000 clienti, pari a un totale superiore a 5 milioni di euro (vedi qui).


- Problema risolto? non proprio

Ma allora i rimborsi riguardano tutti? non proprio, in realtà solo una minima parte dei consumatori sono stati indennizzati da Enel Energia, basti considerare che quest'ultima gestisce oltre 10 milioni di punti di prelievo.

Per gli altri, è necessario che siano i singoli clienti ad avviare una tutela della singola posizione, con apposita richiesta.

domenica 6 luglio 2025

Sanzionato il negozio se in vetrina il prodotto è privo di prezzo

 La Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale per tutti i consumatori:

"il prezzo di ogni prodotto esposto al pubblico deve essere chiaramente visibile"

Ed invece, accade che guardando una vetrina vediamo i capi, ma non sempre compare il prezzo di vendita, oppure c'è il cartellino ma è nascosto il prezzo.

Ed il caso sottoposto alla Suprema corte parte da un controllo della Guardia di Finanza in una nota boutique, ove viene riscontrato che i prezzi dei capi erano nascosti dentro le tasche dei vestiti o chiusi nelle borse.

A seguito del controllo, l'Amministrazione comunale eleva una sanzione amministrativa di oltre euro 1.000,00, provvedimento che viene impugnato dal venditore che si rivolge al Giudice di Pace, il quale annulla il provvedimento comunale.

A seguito di impugnazione avanti al Tribunale, che ribalta la decisione, la vicenda finisce infine alla Cassazione, la quale ha dato ragione all’amministrazione: il prezzo deve essere ben visibile, non solo “presente”.

La Cassazione richiama la normativa, in primo luogo, l’art. 14 del D.lgs. 114/1998, norma che prevede che ogni prodotto in vendita deve riportare il prezzo in modo chiaro e immediatamente visibile al pubblico.

Tale norma trova applicazione anche per i negozi self-service: se il cliente può toccare il prodotto, il prezzo deve essere ancora più facilmente percepibile.

Come evidenzia il giudice di legittimità, tale regola trova applicazione anche ai negozi "del lusso", i quali non si possono sottrarre all'obbligo di chiara esposizione del prezzo: 

E noi facciamo nostro l'insegnamento dei giudici e diciamo: “La trasparenza vale per tutti. Non esistono deroghe per il lusso.

Ma quali sono i diritti del consumatore?

Questa sentenza ribadisce un concetto chiave: nessuno può vendere un prodotto nascondendo il prezzo.

Si tratta di una tutela essenziale, che garantisce:

  • Scelta libera e consapevole
  • Parità di trattamento tra clienti
  • Prevenzione di pratiche commerciali scorrette

Cosa fare quando il prezzo non è visibile?

Il consumatore può adottare i seguenti comportamenti:

  • Chiedi spiegazioni al personale
  • Se non ti mostrano il prezzo, puoi rifiutarti di acquistare.
  • Documenta l’irregolarità (Una semplice foto del prodotto privo di prezzo può bastare).
  • Segnala l’abuso alla Polizia Municipale (Ufficio Commercio del Comune) oppure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Quali norme devono essere tenute in considerazione?










Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. sentenza n. 14286/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

sabato 5 luglio 2025

Gas & energia elettrica: arriva la bolletta - scontrino

 Lo scorso 1° luglio 2025 è entrata in vigore una importante novità per i consumatori: le bollette di luce e gas non saranno più quei documenti lunghi, complessi e pieni di sigle incomprensibili. Arriva la cosiddetta Bolletta-Scontrino, una versione semplificata che dovrebbe rendere tutto più chiaro, immediato e comprensibile, proprio come uno scontrino del supermercato.

Tutto bene? vediamo un po'


- Cos'è la Bolletta-Scontrino?

Si tratta di un nuovo formato grafico e testuale, molto più snello, che riassume in modo chiaro e intuitivo:

a.- Quanta energia o gas hai consumato

b.- Quanto paghi per la materia prima (energia o gas)

c.- Quanto pesano tasse e oneri di sistema

d.- Il totale da pagare

e.- Il confronto con il periodo precedente

In pratica, uno schema chiaro e immediato per capire subito dove finiscono i tuoi soldi.


- Quali sono i vantaggi per i consumatori?

✔ Più trasparenza: sarà più facile capire quanto incide il prezzo dell'energia e quanto pesano tasse e oneri.

✔ Confronto immediato: potrai vedere a colpo d'occhio se stai consumando più o meno rispetto ai mesi precedenti.

✔ Strumento contro le truffe: un formato chiaro aiuta a smascherare eventuali anomalie o pratiche scorrette dei fornitori.

✔ Semplicità per le famiglie e le persone anziane: meno tecnicismi, più chiarezza.


- Tutto bene? state attenti!

Il consumatore può essere convinto che la nuova bolletta garantisca un migliore accesso alle informazioni, ma il rischio è che, dietro la grafica semplificata, vengano nascosti dettagli importanti come:

    - Le tariffe applicate nel dettaglio

    - Le componenti che contribuiscono al costo finale

    - Eventuali conguagli o partite pregresse

Aggiungiamo che alcuni venditore potrebbero trarre vantaggio dal nuovo format, e non fornire tutte le informazioni in modo chiaro, trasparente e completo, come ad esempio le segnalazioni relative ad aumenti dei costi o modifiche contrattuali.

Sotto questo aspetto, vi consigliamo di prestare attenzione a tutte le informazioni, ossia non fermatevi a leggere solo lo "scontrino", ma date uno sguardo anche alle altre informazioni che continuano ad essere disponibili.

venerdì 4 luglio 2025

lunedì 30 giugno 2025

Aumentano i controlli di ARERA e Guardia di Finanza

Fonte: comunicato stampa
12 gennaio 2025
Nel 2024, ARERA, con il supporto qualificato della Guardia di finanza, ha effettuato controlli e interventi su soggetti economici regolati, operando in diversi ambiti. 

In particolare, le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli telefonici delegati da ARERA sulle informazioni fornite ai clienti da operatori di call center riferibili a 10 venditori del mercato libero. Per gli 8 operatori che hanno violato le regole del Codice di condotta commerciale, sono già stati avviati i relativi procedimenti sanzionatori.

Analoga attività sarà condotta per il 2025, sempre finalizzata a rafforzare la tutela dei clienti. 

Sono state completate le attività avviate nel 2023 per la verifica dell’erogazione del bonus sociale elettrico alla clientela in condizioni di disagio economico, con particolare riferimento ad alcuni venditori che non effettuavano correttamente le rendicontazioni previste. Nel corso del 2024, sono inoltre partite nuove verifiche, estese anche al bonus gas, che proseguiranno nel 2025. 

domenica 29 giugno 2025

Attenti al giudice competente.....le clausole contrattuali possono prevedere un inganno

A volte bisogna prestare attenzione quando si vogliono utilizzare, con una certa disinvoltura, le norme di protezione dei consumatori, perché si potrebbe incorrere in gravi difficoltà, come accaduto nel caso oggetto della nostra riflessione domenicale.


1. Il caso

Con ordinanza n. 11500/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contratti bancari stipulati da consumatori, pronunciandosi sul giudice competente a decidere la controversia, valutando la questione relativa alla competenza territoriale, in presenza di una clausola contrattuale che stabiliva il foro esclusivo coincidente con la residenza del consumatore.

Il caso trae origine da un'azione promossa da due consumatori baresi contro una banca per violazioni in materia di intermediazione finanziaria, con istanza di risoluzione contrattuale e restituzione del capitale investito. 

Il Tribunale di Bari ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso, richiamando una clausola del contratto ove viene indicato, quale giudice competente, il giudice molisano, ove risiedono i consumatori.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, sostenendo la facoltà del consumatore attore di derogare al foro esclusivo ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in favore del Tribunale di Bari.


2. La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, riaffermando la validità della clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Campobasso, coincidente con la residenza dei consumatori, proponendo il seguente precorso argomentativo.

Il giudice di legittimità ha chiarito che la deroga unilaterale del consumatore al foro di cui all’art. 33 Cod. Cons. è possibile solo in assenza di una pattuizione specifica, e ha affermato che, se il foro pattuito coincide con quello di residenza del consumatore, la clausola non è vessatoria (art. 33, co. 2, lett. u), Cod. Cons.), a condizione che sia munita di doppia sottoscrizione.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue il foro del consumatore ex lege da quello pattizio convenzionalmente stabilito a suo favore. L’art. 33 Cod. Cons. tutela il consumatore da clausole che impongano un foro diverso da quello di residenza, salvo che la scelta delle parti non alteri l’equilibrio contrattuale.

L’orientamento già espresso da Cass. 19061/2016 e 12541/2022 – secondo cui il consumatore può rinunciare al foro esclusivo agendo avanti ad altro giudice – non si applica nei casi in cui il foro coincidente con la residenza sia frutto di pattuizione contrattuale il foro del consumatore può essere derogato dal consumatore stesso solo ove manchi una clausola pattizia vincolante, che preveda una competenza esclusiva coincidente con la sua residenza”.


Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11500/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

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