lunedì 18 marzo 2024

Risparmio energetico: Bolzano introduce un nuovo regolamento per i supermercati

Fonte: comunicato stampa
12 marzo 2024
In futuro, nei punti vendita in dettaglio dell’Alto Adige, i frigoriferi con funzione di vendita diretta dovranno essere chiusi a chiave con sportelli per ridurre al minimo il consumo energetico. Le misure previste rientrano all'interno delle "Linee guida per la chiusura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta", approvate oggi (12 marzo) dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima Peter Brunner. In precedenza, le linee guida proposte avevano ricevuto il parere positivo del Consiglio dei Comuni. "Con questo passaggio andiamo a compiere un altro passo importante per evitare sprechi energetici", sottolinea l'assessore provinciale Brunner. "Chiudere i frigoriferi con le porte, non solo riduce il consumo energetico, ma garantisce anche una conservazione migliore dei prodotti ed un maggior senso di benessere per i clienti all'interno dei punti vendita”, evidenzia l'assessore Brunner.

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

sabato 16 marzo 2024

Supermoney sanzionato per pratica commeciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
28 febbraio 2024
La società, che svolge attività di comparazione economica di offerte anche relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, ha diffuso claim senza gli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati. Inoltre non ha specificato che l’attività di intermediazione era remunerata e non ha definito una classificazione delle offerte commerciali precisando i criteri utilizzati.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 1.480.000 euro a Supermoney S.p.A. per pratica commerciale scorretta. La società è proprietaria dell’omonimo sito, attraverso il quale svolge attività di comparazione economica di offerte relative, tra l’altro, ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas.

venerdì 15 marzo 2024

domenica 10 marzo 2024

Condominio: deve essere riconosciuta l'agevolazione nel parcheggio al condomino disabile

Non è valida la delibera condominiale che nega il diritto al condomino disabile di poter ottenere un parcheggio condominiale, in quanto in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Verbania con il provvedimento che trovate di seguito ed emesso a seguito della domanda di nullità della delibera assembleare proposta da un condomino.

Nel caso di specie, il condomino disabile aveva richiesto il riconoscimento di un parcheggio condominiale agevolato, in forza del suo stato fisico, e quindi idoneo per il suo accesso al parcheggio, in quanto vicino all'ingresso condominiale.

L'assemblea riteneva di non accogliere l'istanza del condomino, concludendo per la conferma della disposizione originaria dei parcheggi, come da delibera.

Il condomino si rivolgeva al Tribunale di Verbania chiedendo che venisse dichiarata la nullità della delibera perché in contrasto con i principi costituzionali previsti a tutela delle persone portatrici di handicap.

Il giudice piemontese ha deciso di accogliere la domanda avanzata dal condomino, partendo dal presupposto che anche le norme in materia condominiale devono contemperare i principi costituzionali previsti a tutela del disabile.

Ne consegue che anche l'art. 1102 c.c., norma che disciplina l'uso delle cose comuni nel condominio, deve trovare interpretazione ed applicazione con gli artt.  32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost. norma a tutela delle persone portatrici di handicap, e che nel vicenda di cui trattasi non sono state considerate in ambito assembleare.

Ne consegue, come chiarito dal Tribunale di Verbania che il condomino portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - di poter parcheggiare in zona più favorevole, proprio per agevolare il suo accesso ed uscita dalla zona interessata.

Tale diritto prevale su quello degli altri condomini di avere un posto macchina più agevole e stabilito dal regolamento condominiale, in quanto non risultano gravati dei medesimi disagi fisici: "Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto invocato dall’attore -portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta- di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e cioè in uno dei sette stalli ricavati nel cortile, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà; essi infatti possono comunque godere di altri sei stalli, oltre che del parcheggio pubblico limitrofo e dei box di proprietà esclusiva (con la possibilità, peraltro, per alcuni, di parcheggiare dinanzi ai propri box in base a quanto previsto nella delibera del 16/10/2015 al punto n. 4). In quest’ottica, il mancato accoglimento in sede assembleare della richiesta di F deve ritenersi illegittimo, in violazione dell’art. 1102 Cc nella sua lettura costituzionalmente orientata, con conseguente dichiarazione di nullità del punto n. 3 dell’impugnata delibera.".

Tribunale di Verbania - sentenza n. 513/2020

sabato 9 marzo 2024

venerdì 8 marzo 2024

Bene il Garante privacy che multa Enel Energia!

Fonte: comunicato stampa
29 febbraio 2024
Il Garante Privacy ha inflitto a Enel Energia una sanzione di oltre 79 milioni di euro per le gravi carenze nei trattamenti dei dati personali di numerosi utenti del settore dell’energia elettrica e del gas, realizzati ai fini di telemarketing.

Il procedimento ha tratto origine da un’indagine della Guardia di finanza a seguito della quale l’Autorità aveva a suo tempo già applicato a quattro società sanzioni per 1 milione e 800mila euro e confiscato alcune banche dati utilizzate per attività illecite.

Dagli ulteriori accertamenti svolti dal Garante è emerso che Enel Energia aveva acquisito ben 978 contratti dalle quattro società, nonostante queste non appartenessero alla rete di vendita della compagnia energetica.

Inoltre, a seguito di successive ispezioni presso Enel Energia, l’Autorità ha accertato che i sistemi informativi destinati alla gestione dei clienti e all’attivazione dei servizi da parte della compagnia mostravano gravi carenze di sicurezza. Enel non aveva messo in atto tutte le necessarie misure per prevenire le attività illecite dei procacciatori abusivi che - individuando agevoli “porte d’ingresso” nei sistemi informativi della compagnia - hanno alimentato per anni un business illecito realizzato mediante chiamate di disturbo, promozioni di servizi e sottoscrizione di contratti senza reali vantaggi economici per i clienti.

Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, che nel corso del tempo hanno riguardato l’attivazione di almeno 9300 contratti, il Garante ha pertanto irrogato ad Enel Energia una sanzione di 79.107.101 euro, la più alta mai applicata dall’Autorità.

domenica 3 marzo 2024

Umidità di risalità. Il condominio può essere condannato al risarcimento del danno in favore del condomino

Il condominio può dover risarcire il danno sofferto dal condomino a causa dell'umidità di risalita originata dall'incuria delle parti comuni.

Il principio, tutt'altro che scontato, è stato affermato dalla Corte di Appello di Messina (sentenza n. 731/2023), chiamata a decidere l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado in una causa tra condomino e condominio.

Occorre premettere che sul punto, la giurisprudenza non è univoca nel riconoscere la responsabilità del condominio per l'umidità da risalita, proprio perché non sempre è facile accertare se l'origine della fonte del danno è la parte comune o meno.

Nel caso affrontato dalla Corte di Appello di Messina, il condominio è stato condannato a risarcire i danni sofferti dal condomino, ma in particolare ad eseguire tutti i lavori necessari per evitare il danno da umidità di risalita.


- umidità di risalita e danno sofferto dal condomino

In primo luogo, in cosa consiste l'umidità di risalita? questo tipo di danno si manifesta quando l'acqua proveniente dalla parte più bassa dell'edificio tende a salire, non incontrando alcuna adeguata impermeabilizzazione della struttura volta ad ostacolare il flusso.

Il fenomeno più normale consiste nell'umidità che si sviluppa a causa di un accumulo di acqua che non viene arginata/limitata dai muri, provocando i danni alle murature dei piani superiori (usualmente il piano terra o il primo piano) nella parte più bassa.

E' di tutta evidenza che questo tipo di problematica sorge con più frequenza nel caso di cattiva manutenzione ordinaria di alcune parti dell'edificio, con conseguente danno arrecato ai vicini o, nel caso di condominio, ad alcuni condomini. 

Nel caso di specie, la lagnanza che ha dato origine alla causa intentata da una condomina si è fondata sul danno sofferto dal suo alloggio e causato dalle infiltrazioni di umidità provenienti dai locali cantina.

A seguito di controllo operato con un tecnico di fiducia è emerso, infatti, che l'umidità era originata dalla cattiva manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, in particolare uno stato di carenza nella pavimentazione, dal quale derivava la risalita dell'umidità.

Il Tribunale di Messina, all'esito del procedimento oggetto della nostra segnalazione, ha riconosciuto il danno sofferto dalla condomina per l'umidità di risalita, ed ha altresì condannato il condominio a realizzare tutti i lavori necessari idonei a limitare il fenomeno appena descritto.


- Corte di Appello di Messina: il condominio deve risarcire il danno e sostenere tutte le spese per eseguire i lavori 

Vi invitiamo alla lettura della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina, la quale affronta una serie di questioni tecniche non secondarie e che in questa sede non tratteremo.

Il ragionamento seguito dal Giudice di secondo grado è quello di considerare la zona oggetto di infiltrazioni come parte comune del condominio, in quanto l'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell'edificio, e la superficie del piano terra ove si trova l'appartamento danneggiato, laddove non sia disciplinato diversamente dal titolo di acquisto della proprietà (circostanza non secondaria), deve essere considerato parte comune.

In termini più semplici, se la parte che origina le infiltrazioni appartiene appartiene al condominio, il dovere di manutenzione adeguata e limitazione dell'infiltrazioni spetta a quest'ultimo.

Di conseguenza, laddove il condominio non abbia adeguatamente mantenuto la parte di sua competenza, deve sia rispondere per i danni sofferti dal condomino (1), sia attivarsi e sostenere tutte le spese necessarie per il ripristino della zona interessata al fine di evitare successivi danni (2).

Corte di Appello di Messina - sentenza n. 731/2023.

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