domenica 19 maggio 2013

Il pedone deve provare che il danno subito sia conseguenza della buca non segnalata. Altrimenti nessun risarcimento del danno.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, ancora con la recente sentenza del n. 7112 del 21 marzo 2013, che il pedone che intenda ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa dell’insidia stradale, deve provare che tale pregiudizio sia conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione pubblica.

Il giudice ha evidenziato, nella sentenza che potete trovare di seguito, che la sola contestazione del danno subito non è sufficiente a garantire il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., ma deve essere supportata da idonea prova del nesso causale.

Il pedone deve provare in modo chiaro e indiscutibile che il manto stradale irregolare abbia inciso in modo decisivo nel danno occorso e lamentato.

In caso contrario, il privato cittadino non può ottenere il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. dall'amministrazione locale.

sabato 18 maggio 2013

Da Trentino inBlu al blog: “Casa dolce casa: scegliere il notaio”

Ultimi incontri radiofonici dedicati all’ argomento “acquisto casa”, e dopo aver trattato vari aspetti, tra i quali la scelta del mutuo, la valutazione della polizza assicurativa e la scelta dell’agente immobiliare, questo venerdì è stato trattato la scelta del notaio a cui affidarci per l’acquisto della casa.

Il percorso di acquisto di un immobile si conclude, come tutti sappiamo, con il rogito notarile, ossia l’atto pubblico con il quale vi è il trasferimento della proprietà dal venditore all’ acquirente.

La scelta del notaio è, quindi, importante, tuttavia prima di recarci dal professionista è opportuno prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti che presenteremo brevemente, come una lista di controllo.
  1. Indicazione corretta dei contraenti (particolarmente importante se il venditore è una impresa.)
  2. Identificazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto dell’atto con un approfondito controllo dell’esatta corrispondenza alle planimetrie catastali presentate al Catasto competente;
  3. Che i dati e le planimetrie catastali sopra citati siano conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da necessitare il deposito di una nuova planimetria catastale;
  4. Il prezzo della vendita.
  5. Eventuale specificazione dei motivi che hanno significativamente contribuito a determinare il prezzo di vendita. (Es Il prezzo è stato così convenuto in quanto gli immobili oggetto del presente atto vengono venduti non finiti e con vari lavori da completare, o al contrario, immobili di particolare pregio);
  6. Modalità di pagamento del prezzo dalla parte acquirente alla parte venditrice, o eventuale dichiarazione di liberatoria in caso di pagamento già avvenuto.
  7. Eventuale presenza o meno di un mediatore.(Ed eventuali oneri di pagamento).
  8. Esistenza di eventuali rapporti di parentela tra i contraenti che potrebbero presentare profili di problematicità. (es: le parti dichiarano che fra loro esiste rapporto di parentela in linea retta di primo grado in quanto padre e figlio e che tra loro non sono intercorse donazioni prima di oggi o atti presunti tali ai sensi di legge).
  9. Stato civile dell’acquirente (es: stato libero o sposato in regime di comunione ecc)
  10. E’ importante che sia possibile ricostruire la cronologia dell’immobile dall’edificazione ed eventuali intervenute modifiche soggette a concessioni di licenza edilizia, concessioni ad edificare, permessi di costruire o denuncie di inizio attività, e non siano intervenuti provvedimenti sezionatori.
  11. Il giorno d’immissione nel possesso dell’immobile, e pertanto il giorno dal quale sono a carico dell’acquirente benefici ed oneri.
  12. Dichiarazione della parte di aver visitato gli immobili compravenduti, di averli constatati di proprio gradimento, conformi agli impegni di vendita e di non avere eccezioni in merito agli immobili stessi.
  13. Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica o autocertificazione in quanto trattasi di immobili ricadenti in classe energetica "G".
  14. Dichiarazione di acquisto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà, così e come risulta dal Libro Fondiario, ben noto alle parti acquirenti.
  15. Dichiarazione della parte venditrice di garantire la piena e legittima proprietà degli immobili venduti e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di terzi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, volendo in caso contrario essere tenuta alla garanzia per l'evizione come per legge ad eccezione di quanto esplicitamente indicato nell’atto.
  16. Eventuali dichiarazioni per agevolazione fiscali.
Tutte questi controlli sono effettuati dal professionista a cui il consumatore si affida, ma risulta importante che anche l’acquirente operi un controllo volto ad evitare spiacevoli sorprese.




venerdì 17 maggio 2013

Crisi Fonsai: avvisi di garanzia per i vertici della compagnia assicurativa

L'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Torino sui bilanci del Gruppo Fonsai pare arrivata ad un punto deciso, in quanto negli ultimi giorni sono stati recapitati vari avvisi di garanzia ai vertici della prestigiosa compagnia assicurativa.

La vicenda è nota, ed è stata già affrontata in questo blog, e riguarda possibili attività poco trasparenti con le quali gli amministratori della società avrebbero occultato fondi societari, procurando un danno non solo nei confronti della stessa, ma anche dei numerosi consumatori che hanno acquistato titoli azionari e obbligazionari Fonsai.

Le indagini, avviate alcuni mesi addietro, si sono di recente concentrate sul bilancio Fonsai del 2010, ove risulterebbero delle anomalie contabili in merito a riserve destinate ai sinistri RC Auto, come rivelato anche dall' IVASS.

Tale attività pare sia stata realizzata al fine di fornire al mercato una rappresentazione distorta della reale situazione economica e finanziaria di Fonsai, così come sospettano i PM della Procura della Repubblica di Torino.

La vicenda Fonsai è oggetto di indagine penale avviata anche dalla Procura della Repubblica di Milano, la quale sta indagando in merito alla liceità di determinate operazioni finanziarie poste in essere negli ultimi anni dai vertici dell'Assicurazione.

Allo stato attuale, coloro che hanno contratto una assicurazione con la Compagnia non corrono particolari rischi in merito alla solidità della società, mentre dubbi possono essere sollevati in merito alla solidità delle azioni Fonsai, il cui valore continua a ridursi in modo sensibile.

Anche la Consob ha avviato attività di controllo al fine di verificare eventuali violazioni della normativa di settore.

martedì 14 maggio 2013

Metano in Autostrada: anche il Piemonte firma l'accordo

L'assessore al Commercio della Regione Piemonte, Agostino Ghiglia, ha firmato questa mattina l’accordo per lo sviluppo della rete di distribuzione metano per autotrazione sulla rete autostradale, che prevede la implementazione dei punti di erogazione ed individua le aree di servizio per l’installazione.

Il Piemonte è la prima Regione a sottoscrivere formalmente l’accordo, che vede coinvolte anche l’Emilia-Romagna, la Liguria e la Lombardia, con AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), Unione Petrolifera e Legambiente.

lunedì 13 maggio 2013

Telecom sanzionata di 103.794.000 euro dall’Antitrust per abuso di posizione dominante

Telecom ha abusato per anni della propria posizione di controllo del mercato dei servizi di telefonia e banda larga, tenendo condotte finalizzate ad ostacolare l’apertura del settore verso altri operatori del settore.

Questa è la motivazione con la quale l’Antitrust ha sanzionato l’ex monopolista, all’esito della procedura amministrativa conclusasi di recente.

L’AGCM ha individuato specifiche condotte poste in essere da Telecom e che avrebbero, di fatto, causato danni alle altre società che offrono i servizi di telefonia ed internet, così come chiarito nel comunicato che proponiamo di seguito.

Telecom ha già contestato la conclusione raggiunta dall’ Antitrust ed ha preannunciato di interporre ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità garante.

17 maggio 2013 - ore 11:05 "Casa dolce casa - scegliere il notaio"

domenica 12 maggio 2013

Il vulcano islandese non giustifica l'omesso soccorso del vettore in favore del passeggero rimasto bloccato

La chiusura dello spazio aereo può essere considerata circostanza eccezionale che giustifica l'eventuale cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ma non il dovere di assistenza in favore del passeggero che rimane bloccato nell'aeroporto.

Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 31 gennaio 2013, ove il giudice comunitario è stato chiamato ad esprimersi nella famosa vicenda dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta nell'aprile 2010.

L'evento eccezionale bloccò lo spazio aereo continentale e costrinse tutte le compagnie aeree a cancellare i voli aerei, con evidenti disagi per i viaggiatori.

Secondo la Corte di Giustizia, tale evento costituisce «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che però non esime il vettore aereo dal suo obbligo di offrire assistenza al passeggero, così come previsto ex artt.5, par. 1, lett. b), e 9 del Regolamento n. 261/2004.

L'omessa assistenza da parte del vettore legittima il passeggero ad ottenere il rimborso degli importi sostenuti a causa della negligenza del professionista, sempreché siano adeguatamente documentati e motivati, così come si evince dalla sentenza che vi proponiamo di seguito.

Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.

sabato 11 maggio 2013

Da Trentino inBlu al blog: “Mr. Dub–la voce dei consumatori”

Questa settimana abbiamo risposto ad alcuni quesiti giunti di recente alla nostra posta elettronica – info@consumatoreinformato.it – aventi ad oggetto questioni in materia di diritto dei consumatori.

Di seguito, uno quesito giunto all'Associazione.

From "xxxx" [xxxxx@yahoo.com]
To info@consumatoreinformato.it
Subject Vendita casa: come fare per vendere solo la “nuda proprietà”?
Date 21/03/2013 11:23
Buongiorno,
Vi scrivo per esporvi un problema che riguarda mia zia, che ha una certa età, proprietaria di una casa di quattro stanze, e che ha necessità di ottenere liquidità visto il periodo di difficoltà.
Ho un amico che mi ha suggerito di far vendere a mia zia la nuda proprietà, mantenendo il diritto di usufrutto sull'immobile.
Volevo chiedervi in cosa consiste la nuda proprietà e se questa soluzione è possibile. Quali sono le conseguenze e esistono problemi dal punto di vista fiscale?
Vi ringrazio per l'attenzione e attendo risposta.
Marta da Fiorenzuola d'Arda

Negli ultimi anni sono in deciso aumento le vendite della nuda proprietà di un immobile, ossia l'ipotesi in cui il venditore mantiene il diritto di godere del bene immobile (usufrutto) e si limita a cedere la (nuda) proprietà, ossia il valore dell'immobile decurtato dell'usufrutto.

Tale tipologia di compravendita viene usualmente realizzata da persone di una certa età, le quali hanno la necessità di ottenere immediata liquidità senza però perdere il godimento del proprio appartamento.

Il concetto di nuda proprietà si collega a quello di usufrutto, ove l'usufruttuario “ha il diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica” (art. 981 c.c.).
L'usufruttuario possiede il bene (immobile) e ne può trarre godimento, utilizzandolo e godendo dei frutti (vedasi art. 984 c.c.).

La proprietà dell'immobile si divide: il proprietario rimane titolare del diritto formale, mentre la possibilità di utilizzare l'immobile spetta all'usufruttuario.

L'usufrutto può essere a tempo determinato,oppure durare per tutta la vita dell'usufruttuario: con la morte di quest'ultimo, il diritto si “consolida” ossia il nudo proprietario acquisisce anche il possesso del bene.

Sotto il profilo fiscale, le imposte ordinarie e le spese di manutenzione ordinarie dell'immobile sono a carico dell'usufruttuario, mentre le spese straordinarie devono essere pagate dal nudo proprietario.

venerdì 10 maggio 2013

L'Agenzia delle Entrate spiega il proprio sistema di consultazione on line dei dati catastali attraverso YouTube

L'Agenzia delle Entrate utilizza YouTube per pubblicizzare il proprio servizio di consulenza catastale on line.

Il video creato da AE è finalizzato a far conoscere agli utenti le modalità per acquisire informazioni relative agli immobili ubicate sul territorio. 

Nel video viene illustrata sia la possibilità per il contribuente di informasi sull'immobile quando già dispone degli identificativi catastali, sia quelli ove il richiedente non dispone di alcun dato.

Nel primo caso, l'utente può usufruire del servizio "Consultazione rendite catastali" disponibile sul sito dell'Agenzia per conoscerne la rendita.

Nel caso in cui il contribuente non disponga di informazioni sufficienti per ottenere il dato catastale, può accedere ai servizi telematici dell'Agenzia, consultando i dati anagrafici del proprietario dell'immobile. Tale seconda opportunità e concessa solo a coloro che dispongono di codice pin e password.

Potete accedere al servizio cliccando sull'immagine che trovate di seguito.

clicca qui per vedere il video


martedì 7 maggio 2013

"Idrogeno tra presente e futuro" a Trento il 10 Maggio 2013

E' dedicato all'idrogeno, una fonte di energia "del futuro", ma ormai anche del nostro presente, il convegno scientifico che si terrà venerdì - 10 maggio - nella sala Depero del palazzo della Provincia, a partire dalle ore 9. Organizzato da Provincia, Trentino Trasporti, Habitech e Hyer, l'Associazione europea dell'idrogeno e delle fuell cell creata nel 2008 con il supporto della Commissione euroea e a cui aderiscono una trentina fra regioni e città del Continente, il convegno prenderà in esame diverse esperienze pionieristiche dell'uso dell'idrogeno nel trasporto e nel settore domestico, a partire da quelle in corso in Trentino, che hanno prodotto risultati stabili ed incoraggianti.

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