domenica 27 ottobre 2019

Fornitura non richiesta, anche il condominio non paga le bollette

Questa domenica torniamo a trattare una tematica molto seguita in questo blog, ossia l'obbligo del consumatore al pagamento delle fatture ricevute per la somministrazione di energia elettrica o gas non richiesta.

Il consumatore deve pagare la bolletta se non ha firmato il contratto per la fornitura dell'energia elettrica o del gas? è noto, infatti, che sono molti i casi di attivazione di fornitura di gas e/o energia elettrica non richiesta, molto spesso da parte di call center aggressivi che inducono in errore il consumatore.

E' accaduto di frequente che l'attivazione del servizio avvenga in assenza di un regolare contratto sottoscritto dal consumatore, costretto a pagare delle bollette per una fornitura mai effettivamente voluta. 

La domanda che ci pongono i consumatori è: sono costretto a pagare queste somme?

Abbiamo già segnalato, di recente, un intervento del Tribunale di Bologna, ove è stato riconosciuto il diritto del consumatore a non versare alcunché alla società fornitrice del servizio per la fornitura di gas non richiesta (vedi qui). 

La sentenza di questa settimana è stata pronunciata dal Tribunale di Lecce, il quale ha seguito il ragionamento già proposto dal Tribunale di Bologna, ossia negare alcun obbligo di pagamento da parte del consumatore nel caso di fornitura di energia elettrica non richiesta.

Nel caso di specie, però, il soggetto destinatario della fornitura dell'energia elettrica non è il privato cittadino, bensì un condominio chiamato a pagare delle fatture per forniture mai effettivamente richieste.

Il giudice salentino, facendo corretta applicazione delle norme e della giurisprudenza comunitaria, ha esteso la normativa di tutela del consumatore anche al condominio (sul punto, vedi qui).

Accertata l'assenza di un valido contratto tra la società fornitrice dell'energia elettrica e il condominio, il Tribunale di Lecce ha ritenuto applicabile l'art. 57 del Codice del Consumo 57, comma 1, del Codice del Consumo, norma che prevede che nel caso di fornitura di energia elettrica e gas non richiesta, il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione.

La prova del consenso tra le parti, e la conseguente richiesta della fornitura da parte del consumatore è rappresentata ex lege dal contratto, sicché nel caso di assenza di tale documento, nulla è dovuto dal consumatore alla società fornitrice.

Altro aspetto interessante nella vicenda in oggetto è la scelta operata dal Tribunale di Lecce in merito al contestato illecito arricchimento che il consumatore avrebbe tratto dal rapporto non formalizzato con la società fornitrice.

Il professionista ha richiesto, infatti, il pagamento delle somme oggetto di bolletta qualche conseguenza dell'illecito arricchimento tratto dal consumatore, il quale avrebbe comunque ottenuto la fornitura del servizio senza però pagare quanto dovuto.

Il Tribunale di Lecce ha respinto tale tesi difensiva, affermando che non sussistono i presupposti per l'illecito arricchimento da parte del consumatore.

Peraltro, osserviamo che l'assetto normativo allestito con il Codice del Consumo è volto a salvaguardare il contraente debole, sicché la violazione degli obblighi da parte del professionista non può comportare, a parere di chi scrive, alcuna conseguenza dannosa verso la controparte.

Qui la sentenza del Tribunale di Lecce.
 Fornitura di energia elettrica non richiesta - non dovute le somme dal consumatore by Consumatore Informato on Scribd

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