Il diritto di multiproprietà è stato oggetto negli ultimi decenni di un'importante evoluzione, diventando una forma di vacanze molto venduta in tutto il mondo, tra luci ed ombre, e che trova, forse, la sua forma più recente nel condhotel.
Ma
quest’ultimo può essere veramente considerato la “multiproprietà 2.0”? e le
attuali tutele previste per il consumatore possono essere estese anche a questo
tipo di acquisti?
Quest’ultima
domanda è, allo stato attuale, di difficile risposta, in quanto il fenomeno è
ancora poco conosciuto.
Con questo nostro elaborato ci proponiamo di proporre una breve e non esaustiva ricostruzione del fenomeno, proponendo al lettore quali nuovi vantaggi o svantaggi, anche economici e fiscali, possono essere collegati a questo nuovo fenomeno che si sta affacciando sul mercato italiano.
1) Che cos’è la multiproprietà?
La
multiproprietà consiste in quella pratica commerciale che permette a più
soggetti, proprietari di uno stesso immobile, di potere usufruire e godere
dello stesso a turnazione nell’arco dell’anno.
L’art.
69 del codice del consumo definisce il contratto di multiproprietà come “un
contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il
pernottamento per più di un periodo di occupazione”.
Nella
sua versione classica, si è soliti parlare di multiproprietà immobiliare, caratterizzata
dalla suddivisione dell’immobile tra più soggetti, i quali ne traggono godimento
per determinati periodi dell’anno, suddividendosi i relativi costi di gestione.
Non
di rado, la giurisprudenza ha avvicinato questa figura giuridica al condominio,
ravvisando elementi comuni tali da consentire l’estensione delle norme previste
in materia condominiale anche ai rapporti di multiproprietà.
Questo
fenomeno turistico ha trovato la sua prima grande diffusione di massa attorno
agli anni 80’ divenendo una forma alternativa di vacanza, caratterizzata dal
poter disporre di un appartamento per una settimana all’anno in località
turistiche (montagna/mare), con pagamento di spese di gestione limitate.
L’acquisto
si perfeziona, come ogni altro diritto di proprietà, con un atto notarile e la
conseguente iscrizione catastale volta a certificare la titolarità del diritto
reale.
A livello europeo, però, sono aumentati i tentativi di truffa attraverso le multiproprietà, tant’è che nel 1994 è stata approvata la prima direttiva (Direttiva n. 94/97/Ce) volta a disciplinare questi acquisti e che ha introdotto, tra gli altri, l’obbligo di consegna del foglio informativo contenente le informazioni fondamentali riguardanti il titolo acquisito.
2) Il passaggio dalla multiproprietà immobiliare a quella alberghiera (“timesharing”)
La
novità normativa europea, resa operativa in Italia con il D. Lgs. 427/1998, ha
accentuato il passaggio dalla multiproprietà immobiliare, più costosa e
caratterizzata dalla conoscenza tra tutti i soggetti aderenti, ad un fenomeno di
largo mercato, ove non viene più venduto un diritto reale, ma un diritto di
godimento ripartito sotto una forma associativa.
Ripreso
dall’esperienza anglosassone (timeshare), la pratica che si diffonde è quella
di vendere il diritto di poter soggiornare presso strutture alberghiere per una
settimana, senza divenire proprietari della stanza, ma acquistando il mero
diritto ad utilizzare quella stanza.
La
Cassazione avvicina questo nuovo tipo di contratti a veri e propri contratti di
albergo, ove il consumatore usufruisce dei servizi dell’albergo per una o più
settimane all’anno, pagando le spese di gestione annuali.
I
vantaggi legati a questa alternativa erano (e sono) l’assenza di un vincolo
perenne (la proprietà) e la possibilità di acquistare l'appartamento già
arredato, con la presenza degli arredi e di tutti i servizi di natura
alberghiera usualmente forniti (reception, custodia, cambio settimanale della
biancheria, pulizia dell'alloggio al termine di ogni turno, manutenzione, ecc).
Anche
sotto il profilo regolamentare, non vi sono tutti i vincoli esistenti per la multiproprietà
classica e quindi viene presentato come un sistema di vacanza più agile.
Il
diritto di godimento d'uso turnario garantisce - in teoria - al cliente anche
la possibilità di modificare il periodo di godimento del proprio diritto o di
trasferire lo stesso su altro alloggio disponibile nello stesso residence
ovvero in analogo complesso sito in altre località.
Tale
ultima facoltà può essere, sempre in via teorica, esercitata anche attraverso
il c.d. "circuito degli scambi" con il quale il multiproprietario può
scambiare un proprio periodo-vacanza con uno dei multiproprietari in un altro
dei siti di stazioni turistiche collegate alla medesima organizzazione.
Purtroppo,
sono cresciuti i casi di vendite di prodotti vacanza risultati tutt’altro che regolari,
in quanto i resort di riferimento non presentavano le caratteristiche ed i
vantaggi promessi.
3)
Arrivano i certificati di iscrizione alle associazioni
Questo
sistema di vacanza che prevede il soggiorno presso una struttura alberghiera viene
sostituito un ulteriore, nuovo e ancor meno chiaro tipo di contratti, i quali
prevedono una iscrizione ad una associazione che, secondo quanto scritto nei
contratti, dovrebbe garantire la possibilità di poter soggiornare in diversi
alberghi, a seconda della scelta del consumatore.
Con
l’iscrizione, quindi, non si diviene titolari di un diritto di godimento in una
stanza di hotel o una casa per una settimana, ma si acquisisce l’iscrizione ad
una associazione per un periodo (di solito, il 2053) e, in via indiretta, la possibilità in quanto socio di poter soggiornare
in un albergo per una settimana, se esiste disponibilità.
Si
tratta, infatti, di una vendita di un diritto flottante (floating) che
può essere esercitato durante tutto l’anno, ma solo se in quella struttura
alberghiera o resort vi è la disponibilità nel periodo richiesto.
Questo
tipo di contratti sono stati, di frequente, oggetto di contenzioso davanti ai
tribunali che li hanno considerati troppo generici e quindi non validi e vincolanti
per il consumatore (ad esempio, vedi qui), anche alla luce della Direttiva 2008/122/CE che
ha proposto nuovi diritti e tutele per i consumatori.
4) Evoluzione: cos’è il condhotel?
a.- Disciplina del condhotel
Tale
attività è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con il D.L.
n. 133/2014, il c.d. Decreto sblocca Italia, convertito poi nella L.
n. 164/2014, e definito con un successivo D.P.C.M. del 2018 come “un
esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una
o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che
forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere
destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità
abitative a destinazione residenziale”
Il
condhotel può, quindi, essere inteso come un condominio che viene utilizzato
come se fosse una struttura alberghiera.
Per
svolgere tale attività sono richieste delle caratteristiche ben precise:
- presenza
di almeno 7 camere;
- la
quota delle unità abitative vendute a terzi non deve superare il 40%
della superficie del condhotel;
- le
unità abitative ad uso residenziale devono invece essere lontane al massimo 200
metri dalla struttura principale, con stanza e cucina autonoma;
- portineria
unica per
tutti coloro che usufruiscono del condhotel;
- gestione
unitaria e integrata con i servizi del condhotel e delle camere/unità
abitative ad uso residenziale,
per una durata non inferiore a dieci anni dall’inizio dell’esercizio del
condhotel;
- possedere
una classificazione minima di tre stelle;
- essere
in regola con la normativa vigente in materia di agibilità per
le unità abitative ad uso residenziale, ex art. 24 DPR n. 380/E/01;
- l’attività
non può essere esercitata in un edificio nuovo, ma già preesistente.
Il
D.P.C.M. del 2018, inoltre, ha rinviato la regolamentazione alle singole
regioni (solo 12) che hanno inserito la tipologia del condhotel nell’ambito
della propria normativa su turismo e strutture ricettive e per completezza
dell’interessato si riporta sinteticamente i riferimenti normativi per ogni
singola Regione:
Abruzzo: · L.R. 45/1982 (come modificata da
LR 3/2020 e da L.R. 29/2020)
· Delibera Giunta Regionale 282/2020
Campania: · Delibera Giunta Regionale 209/2019
Emilia-Romagna: · L.R. 3/2019 (come modificata da
L.R. 13/2019)
Friuli
Venezia-Giulia: · L.R.
21/2016 (come modificata da L.R. 6/2019)
·
Delibera Giunta Regionale 904/2021
Liguria: · L.R. 32/2014 (come modificata da
L.R. 4/2019)
· Delibera Giunta Regionale 632/2020
Lombardia: · L.R. 27/2015
Marche: · L.R. 9/2006 (come modificata da
L.R. 33/2017 e da L.R. 28/2020)
· Delibera Giunta Regionale
1086/2019
Provincia
di Trento: · L.P.
7/2002 (come modificata da L.P. 5/2019)
·
Decreto del Presidente della Provincia 13-47/Leg. del 2021
Puglia: · L.R. 11/1999 (come modificata da
L.R. 22/2020)
Sardegna: · L.R. 16/2017 (come modificata da
L.R. 23/2018)
Sicilia: · L.R. 8/2018 (art.80)
· Circolare 14050/2020
Toscana: · L.R. 86/2016
· Decreto del Presidente Giunta
Regionale 7.8.2018 n. 47/R
· Delibera Giunta Regionale 221/2019
b.- Vantaggi e svantaggi
Il
condhotel rappresenta una forma ibrida fra hotel, casa vacanza e condominio,
portando una serie di vantaggi sia al proprietario che al vacanziero.
Innanzitutto
tale struttura può portare un aumento dei guadagni al proprietario nel periodo
in cui non ne usufruisce, permettendo di entrare nel mercato delle locazioni.
Tutti
i proprietari, inoltre, possono usufruire dei servizi comuni, come ad esempio
quello di portierato.
Per
il turista può rappresentare una nuova esperienza per chi preferisce alloggiare
in strutture extra-alberghiere per una settimana, usufruendo di servizi previsti
a suo vantaggio.
Si differenzia, però, dalla multiproprietà in quanto il consumatore non acquisisce alcun diritto reale o di godimento turnario pluriennale, limitandosi ad usufruire della struttura solo per il periodo acquisito.
Sotto il profilo degli svantaggi è chiaro che vi sia il rischio di investire nella struttura per regolarizzarla a norma di legge senza avere la certezza effettiva di coprire i costi con i ricavi. Vi è in aggiunta una tendenza sfavorevole da parte delle Banche a riconoscere i finanziamenti necessari per investire nella struttura.
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