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domenica 28 giugno 2026

Hotel o ristorante, non esiste alcun diritto ad ottenere l'acqua del sindaco

Molti pensano che quando soggiornano in albergo abbiano il diritto di pretendere di bere acqua del rubinetto durante i pasti.

Insomma, il turista è convinto di poter applicare il diritto all'acqua del sindaco in modo indiscriminato anche durante un pranzo a ristorante.

Esiste questo diritto?

La domanda può sembrare curiosa, ma è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 11827 del 29 aprile 2026 ha affrontato una controversia nata da un soggiorno in un hotel di lusso dell'Alta Badia.

Nel caso affrontato dal Giudice di legittimità, una cliente aveva trascorso una vacanza in mezza pensione e aveva contestato la scelta dell'albergo di non servire acqua del rubinetto durante i pasti, costringendo gli ospiti ad acquistare acqua minerale in bottiglia. 

Secondo la turista, tale comportamento aveva leso il suo diritto a consumare acqua potabile e aveva determinato un danno risarcibile, rivolgendosi al giudice per chiedere un un risarcimento di 2.700,00 euro.

La causa è stata però respinta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale di Roma, fino ad arrivare in Cassazione.


- Non basta invocare il diritto all'acqua

La Cassazione non ha ritenuto di accogliere il diritto della cliente, la quale  ha sostenuto l'esistenza di  un diritto umano fondamentale all'acqua e che le sarebbe stato negato dal titolare dell'albergo.

Secondo la cliente, infatti, una struttura alberghiera dovrebbe consentire ai propri ospiti di bere acqua del rubinetto durante i pasti, in applicazione dei principi costituzionali e internazionali sulla tutela dell'accesso all'acqua potabile.

I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno deciso di non entrare nella questione teorica relativa al diritto all'acqua, limitandosi a risolvere la questione sotto un altro profilo: la turista non aveva dimostrato che il contratto stipulato con l'albergo prevedesse la somministrazione di acqua del rubinetto né aveva provato un concreto danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal comportamento dell'hotel.

In altre parole, non è sufficiente affermare che un comportamento del professionista (hotel o albergo) sia sgradito o ritenuto ingiusto: occorre dimostrare quale obbligo contrattuale sia stato violato e quali conseguenze concrete ne siano derivate.


- Il danno va provato

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda proprio il tema della prova che, come ripetutamente osservato in questo blog, è decisivo ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno.

Richiamiamo, a tal proposito, l'art. 2697 c.c., secondo il quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento." ed in particolare il danno.

La Corte, infatti, ricorda che il danno non patrimoniale non può essere presunto, anche laddove si invocano diritti fondamentali della persona, è necessario allegare e dimostrare in modo concreto quale pregiudizio sia stato subito.

Non basta quindi sentirsi contrariati, infastiditi o delusi da una scelta commerciale.

Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare che vi sia stata una reale lesione di un diritto tutelato e che da tale lesione sia derivato un danno effettivo.

Più in generale, questa sentenza ribadisce alcuni principi giuridici, ed in primo luogo colui che contesta un servizio turistico o alberghiero non può limitarsi a richiamare regole generali o diritti astratti. Occorre verificare innanzitutto che cosa prevedeva il contratto acquistato e raccogliere prove concrete del danno subito.

Nel settore turistico, infatti, i giudici valutano l'esperienza complessiva del pacchetto acquistato e non il singolo episodio isolatamente considerato.

Questo non significa che gli alberghi possano fare qualsiasi cosa. Significa però che una richiesta di risarcimento deve essere costruita su elementi concreti, documentati e giuridicamente rilevanti.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11827/2026

lunedì 30 settembre 2024

Condhotel: nuova forma di multiproprietà?

Il diritto di multiproprietà è stato oggetto negli ultimi decenni di un'importante evoluzione, diventando una forma di vacanze molto venduta in tutto il mondo, tra luci ed ombre, e che trova, forse, la sua forma più recente nel condhotel.

Ma quest’ultimo può essere veramente considerato la “multiproprietà 2.0”? e le attuali tutele previste per il consumatore possono essere estese anche a questo tipo di acquisti?

Quest’ultima domanda è, allo stato attuale, di difficile risposta, in quanto il fenomeno è ancora poco conosciuto.

Con questo nostro elaborato ci proponiamo di proporre una breve e non esaustiva ricostruzione del fenomeno, proponendo al lettore quali nuovi vantaggi o svantaggi, anche economici e fiscali, possono essere collegati a questo nuovo fenomeno che si sta affacciando sul mercato italiano. 


1) Che cos’è la multiproprietà?

La multiproprietà consiste in quella pratica commerciale che permette a più soggetti, proprietari di uno stesso immobile, di potere usufruire e godere dello stesso a turnazione nell’arco dell’anno.

L’art. 69 del codice del consumo definisce il contratto di multiproprietà come “un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.

Nella sua versione classica, si è soliti parlare di multiproprietà immobiliare, caratterizzata dalla suddivisione dell’immobile tra più soggetti, i quali ne traggono godimento per determinati periodi dell’anno, suddividendosi i relativi costi di gestione.

Non di rado, la giurisprudenza ha avvicinato questa figura giuridica al condominio, ravvisando elementi comuni tali da consentire l’estensione delle norme previste in materia condominiale anche ai rapporti di multiproprietà.

Questo fenomeno turistico ha trovato la sua prima grande diffusione di massa attorno agli anni 80’ divenendo una forma alternativa di vacanza, caratterizzata dal poter disporre di un appartamento per una settimana all’anno in località turistiche (montagna/mare), con pagamento di spese di gestione limitate.

L’acquisto si perfeziona, come ogni altro diritto di proprietà, con un atto notarile e la conseguente iscrizione catastale volta a certificare la titolarità del diritto reale.

A livello europeo, però, sono aumentati i tentativi di truffa attraverso le multiproprietà, tant’è che nel 1994 è stata approvata la prima direttiva (Direttiva n. 94/97/Ce) volta a disciplinare questi acquisti e che ha introdotto, tra gli altri, l’obbligo di consegna del foglio informativo contenente le informazioni fondamentali riguardanti il titolo acquisito.

sabato 25 novembre 2023

False prenotazioni alberghiere on line - segnalazione della Polizia postale

Fonte: comunicato stampa
26 ottobre 2023
Dopo aver riservato un soggiorno online hai ricevuto la richiesta di confermare i dati della tua carta di credito per bloccare la prenotazione? Si tratta di un messaggio fraudolento difficile da riconoscere perché contiene riferimenti corretti della prenotazione effettuata e utilizza un canale di trasmissione ritenuto affidabile dalla vittima: il numero di telefono dell’albergo, riferimenti corretti dell’agenzia di viaggio o del sito utilizzato per la scegliere l'alloggio.

Questa tipologia di truffa utilizza tecniche avanzate di ingegneria sociale per entrare illecitamente nella banca dati delle strutture ricettive, spesso tramite malware, al fine di impossessarsi dei dati dei clienti.  Il passo successivo è l’utilizzo delle informazioni rubate per l’invio di messaggi di phishing mascherati da richieste legittime che inducono la vittima a fornire i propri dati bancari con la scusa di un’ulteriore verifica della carta di credito.

Il consiglio

Le truffe online utilizzano sistemi sempre più sofisticati ed è necessario non cadere nell’errore di fornire dati personali e bancari senza aver prima verificato con cura la legittimità della richiesta ricevuta.

domenica 18 giugno 2023

Il danno da vacanza rovinata non può essere sempre riconosciuto

Il danno da vacanza rovinata viene sempre invocato dal consumatore rimasto deluso all'esito del periodo trascorso presso strutture o in viaggi organizzati.

Coloro che si presentano in associazione, o che ci scrivono attraverso questo blog, pretendo di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento di questo danno anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per l'azione legale.

Invero, non sempre può essere riconosciuta questa tipologia di pregiudizio, così come dimostrato nella sentenza che potete leggere di seguito, ove il Tribunale di Salerno ha negato al consumatore il diritto ad essere risarcito per il danno da vacanza rovinata.


- Il danno da vacanza rovinata (art. 46 Codice del turismo)

Il danno da vacanza rovinata è disciplinato all’art. 46 del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011), il quale lo definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Occorre osservare che la norma in parola prevede che tale danno possa essere richiesto anche nel caso in cui non sia avanzata la domanda di risoluzione del contratto del contratto, in quanto riguarda uno specifico inconveniente subito dal consumatore privato del suo periodo di riposo.

Rientrano in questa figura le ipotesi di smarrimento del bagaglio, l'assenza di un determinato servizio, ovvero l'offerta di un servizio ad uno standard inferiore a quello pubblicizzato, l'overbooking. 

Queste ed altre vicende possono creare nel turista una situazione di stress e disagio che non gli consenta di poter trarre pieno giovamento dal periodo di vacanza programmato ed acquistato.

Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale ed è distinto dal danno patrimoniale che consiste negli eventuali costi sostenuti dal consumatore.

Questa voce di danno mira a tutelare l'interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, ovverosia a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato. 


- Danno da vacanza rovinata vale solo per il pacchetto vacanza

Ciò premesso, occorre ricordare che questo tipo di danno non può essere preteso da qualunque turista, ma è necessario che si tratti di un pacchetto vacanza, il quale consiste nella combinazione di almeno due servizi turistici, quali alloggio e trasporto, organizzati dal tour operator.

Si precisa, sul punto, che la Cassazione è intervenuta distinguendola responsabilità tra “organizzatore”, “venditore” e “intermediario” di in pacchetto vacanza ed ha chiarito che il danno da vacanza rovinata deve essere contestato a colui che organizza il pacchetto viaggio.

L'agenzia di viaggio può essere chiamata a rispondere dei danni patiti dal consumatore solo nel caso in cui sia offerta la prova che la stessa aveva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza dei servizi resi rispetto a quelli promessi (clicca per approfondire).

La premessa operata serve per ribadire che non tutti possono avanzare pretese invocando la normativa sul danno da vacanza rovinata, e tale limite viene evidenziato anche dal Tribunale di Salerno, in composizione di giudice di secondo grado, chiamato a riformare una sentenza del Giudice di Pace.

La vicenda affrontata dal giudice campano riguarda una prenotazione per un soggiorno presso un agriturismo, presso il quale il consumatore riteneva di soggiornare per un periodo vacanza, attraverso una prenotazione.

Purtroppo, come accade in molte circostanze, il servizio offerto dal professionista non è stato ritenuto adeguato, con disservizi manifestatesi durante la permanenza presso la struttura, e successivamente contestati dal turista.

Quest'ultimo ha invocato, tra l'altro, il danno da vacanza rovinata, sostenendo di aver subito un disagio psicologico dal fallimentare periodo trascorso presso l'agriturismo.

Il Tribunale di Salerno ha negato tale voce di danno e, in modo corretto a parere di chi scrive, chiarito che il rapporto concluso tra le parti rientra nella figura atipica del contratto di albergo.

Questo tipo di rapporto non prevede i servizi turistici propri del pacchetto vacanza, e l'albergatore non può, in via generale, essere qualificato come organizzatore, sicché il danno non patrimoniale esula da questa figura.

Sul punto, riteniamo interessante richiamare la sentenza nella parte in cui esclude l'applicazione della disciplina del danno da vacanza rovinata: "Qualificata la fattispecie scrutinata non trova applicazione la disciplina invocata dai sig.ri ### e ritenuta operativa nella fattispecie dal G.d.P.  perché: - non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. consumo, D.Lgs. 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ex art. 86, lett. i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto); - infatti, rimane indimostrato che, oltre all'alloggio, ### abbia pattuito anche l'erogazione di altri di detti servizi (Cass. ### , n. 3256).".

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Salerno. 

sabato 18 luglio 2020

I vantaggi del bonus vacanze

Il recente “Decreto rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto una misura fiscale finalizzata a sostenere i consumi ed aiutare un settore, quello del turismo, in grave crisi.

Stiamo parlando del cosiddetto “bonus vacanze”, una particolare agevolazione fiscale entrata in vigore da qualche settimana, e che può essere usufruita dai consumatori secondo la modalità che vi illustriamo qui di seguito.

Con questo post vogliamo illustrare gli aspetti più importanti del bonus vacanze, premettendo che da quanto ci risulta non sono molti gli albergatori, e le altre strutture vacanze, che stanno aderendo all'iniziativa legislativa.

venerdì 19 luglio 2019

domenica 24 febbraio 2013

Il vulcano Eyjafjallajökull non esclude l'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza ai passeggeri

Questa settimana sottoponiamo alla vostra attenzione la recente sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato una compagnia aerea per non aver previsto alcuna assistenza in favore di propri passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto di Hong Kong a causa del vulcano islandese Eyjafjallajokull

Nell'aprile 2010, un gruppo di turisti piemontesi parte per un viaggio di piacere verso Hong Kong ed acquista dei biglietti aerei con il vettore Cathay.

Al momento del rientro, il gruppo rimane bloccato ad Hong Kong a causa dell'eruzione del vulcano islandese, il quale comporta la chiusura dello spazio aereo per alcuni giorni.

I turisti chiedono assistenza al vettore che si limita a rinviare il loro viaggio di ritorno oltre un mese dopo, ossia nel maggio 2010 e non fornisce alcuna assistenza nel periodo di "soggiorno forzato" ad Hong Kong.

I viaggiatori, in assenza di collaborazione da parte della società, trovano un alloggio provvisorio presso una struttura alberghiera di Hong Kong e provvedono, a proprie spese, al rientro in Italia.

Il giudice torinese, richiamando l'art. 9 del Regolamento n. 261/2004, ha osservato che la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire soccorso ai passeggeri durante il loro soggiorno nel periodo in cui erano rimasti ad Hong Kong.

La società avrebbe dovuto, inoltre, assistere i propri clienti in modo più efficace anche dal punto di vista dell'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, in quanto questi ultimi erano riusciti a trovare, in modo autonomo, un volo aereo nei giorni successivi, mentre Cathay aveva previsto il volo di ritorno 3/4 settimane dopo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'obbligo da parte del vettore di rimborsare il passeggero per i costi sostenuti per il soggiorno ad Hong Kong e il viaggio di rientro, accertando la negligenza nella condotta di Cathay per aver omesso qualsiasi attività di soccorso verso i propri clienti.  

sabato 21 luglio 2012

Da Trentino inBlu al blog: il Couch-Surfing



II Couch-Surfing, è una nuova modalità di concepire la vacanza, nata nel 2004 dall'idea di un giovane programmatore americano.

Il termine che letteralmente significa, "saltare da un divano all'altro" si basa su una filosofia di vita molto semplice.

Chi desidera andare in vacanza in un determinato luogo, attraverso il sito Couch Sufing (questo è il primo riconosciuto, in realtà in questi anni se ne sono diffusi molti altri), si mette in contatto con altre persone abitanti del luogo che si vuole visitare e che si rendono disponibili ad offrire in casa propria un qualche tipo di sistemazione.

Caratteristica fondamentale è l'offerta gratuita di chi ospita.

Il soggiorno può durare un giorno, o alcuni giorni, sino ad un mese o più per il tempo che viene concordato tra le parti. In cambio l'ospitalità ricevuta, il viaggiatore s’impegna ad esempio a contribuire alle pulizie di casa, a fare dei piccoli lavori di cui è competente, o semplicemente ad offrire una cena al padrone di casa. Importante sottolineare che ciò non significa andare in vacanza (escluso il biglietto) sulle spalle di qualcun altro, o peggio ancora approfittare della disponibilità di chi ospita. Ciò che viene proposta è una vera è propria filosofia di vita, che richiede naturalmente spirito di adattamento, spirito d'avventura, unito alla voglia di conoscere persone e fare nuove esperienze.

Chi adotta questa filosofia ha la possibilità di vedere e visitare i luoghi in cui si trova da un punto di vista totalmente nuovo, che non si limita (come succede troppo spesso purtroppo) ad essere ospiti di un albergo a cinque stelle in una località esclusiva, senza conoscere ciò che ci sta intorno.

Questo nuovo modo di viaggiare ha l'obiettivo, non solo e non soltanto di far conoscere al viaggiatore, i luoghi prediletti per le vacanze, ma di mettere in contatto persone con mentalità diverse, con differenze linguistiche, culturali e religiose.



Se invece si vogliono vuoi incontrare persone vicino a noi, molti iscritti sono disponibili anche per uscite occasionali, per mangiare insieme o semplicemente per prendere un caffè.
In questo caso basta cliccare sull’opzione "Trova persone del posto".


- Come si deve fare concretamente?

Chi vuole usufruire di questo tipo di "vacanze alternative" deve iscriversi al sito (www.couchsurfing.org), e creare un proprio profilo, con dati personali e con l'indicazione delle tipologie di persone che si vorrebbero incontrare.

Dopo questo passaggio, con la funzione "cerca divano" si sceglie la località che si vuole visitare. Si controllano i profili delle persone che si dichiarano disposte ad accoglierci fornendo loro il numero di persone da ospitare, il periodo che vogliamo trascorrere, il tipo di sistemazione che cerchiamo.
Non dimentichiamo che le offerte delle persone che ospitano sono le più varie, si vada chi offre un divano, un letto (singolo o matrimoniale), una o più camere, una casa, oppure semplicemente il posto in giardino per piantare una tenda.


- Mi posso fidare di mi ospita?

Il sistema del Coach-surfing, si fonda su un sistema di referenze che sono lasciate chi è stato ospitato in precedenza dalla persona da cui vi recate.
Secondo queste referenze che possono essere: positive, neutrali o negative si può obiettivamente cercare di rendersi conto da chi si viene ospitati.

Come già detto, più che di un sistema per viaggiare gratis, si tratta di una vera e propria filosofia di vita pertanto è necessario anche un forte spirito di adattamento.


- Esistono tutele giuridiche?

Non esiste alcuna norma giuridica che disciplini la materia ,trattandosi di un servizio di ospitalità gratuita, in cui l'accordo è raggiunto con le modalità sopra descritte.
Il tutto è regolato dall'accordo tra le parti relativamente alla disponibilità dell'alloggio, alle informazioni sui luoghi da visitare, all'ospitalità.

I siti che s’interessano di questa tipologia di offerta di scambio di ospitalità contengono al loro interno talvolta regolamenti dettagliati e procedure, che trovano il loro fondamento comunque nell'autonomia privata.

Di questi servizi possono usufruirne, naturalmente, soltanto i maggiorenni.

Per evitare brutte sorprese, consigliamo vivamente (come già detto) di prestare particolare attenzione ai vari feedback, delle persone che hanno ospitato.

giovedì 7 luglio 2011

Da Trentino inBlu al blog: la prenotazione

Viaggiamo insieme.

In occasione delle vacanze estive la nostra associazione, in collaborazione con Radio TrentinoinBlu,  vuole proporre un percorso informativo riguardante alcuni aspetti importanti che possono “tornare utili” al consumatore che intenda usufruire di un periodo di meritato riposo.

Questa settimana affrontiamo il tema della prenotazione.


La prenotazione.

La prenotazione, quale rapporto giuridico è molto diverso nel suo contenuto da altri rapporti giuridici molto simili e che spesso sono oggetto di confusione. La prenotazione come ben sappiamo, trova frequente utilizzazione nella formazione dei contratti a rilevanza turistica quali l'albergo, il trasporto, il viaggio.



Si tratta di un rapporto giuridico di natura preparatoria alla stipulazione di un successivo contratto, propedeutico alla stipula del contratto definitivo, con la quale le parti non intendono vincolarsi ma vogliono solo “bloccare l'affare” ma riservandosi l'assetto definitivo ad un momento successivo.

Il nostro ordinamento conosce alcuni strumenti idonei a ciò, molto diversi tra di loro, che producono effetti radicalmente diversi dalla vera e propria prenotazione.

Questi strumenti sono:

Contratto preliminare regolato rispettivamente dagli articoli 1351 e 2932 del codice civile che disciplinano rispettivamente la forma e il contenuto nel contratto preliminare.

In particolare ai sensi dell'articolo 1351 C.C., il contratto preliminare è nullo se non ha fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Ai sensi dell'articolo 2932 C.C. per il contratto preliminare inoltre è prevista la possibilità di chiedere ”l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto” ed in particolare si prevede che, colui che è obbligato a concludere un contratto e non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile uno si è escluso dal titolo può tenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Ai sensi del secondo comma si ricorda che: "si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che la proposta non esegue la sua prestazione con l'onestà offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non si è ancora esigibile.


L'opzione invece è disciplinata dall'articolo 1381. C. C. “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarlo meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile agli effetti previsti dall'articolo 1329.

La proposta irrevocabile è disciplinata dall'articolo 1329 C.C.: "se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia la proposta salvo che per la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.


Giova quindi ricordare che dal contratto preliminare sorge un obbligo a concludere il contratto, e che come tutti gli obblighi a contrarre può essere oggetto di esecuzione forzata in forma specifica a norma dell'articolo 2932 C.C.: Da parte dell'ente può esperire questo rimedio nei confronti di chi non adempie l'obbligazione a contrarre e chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza costitutiva che produca agli effetti del contratto non concluso, mentre l'opzione è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione(proposta irrevocabile ex articolo 1331) mentre l'altra si riserva la facoltà di accettare o meno.

Il patto di opzione infine, secondo l'articolo 1331 conferisce ad una delle parti, a fronte della proposta dell'altra parte, non realizzabili per un determinato per il tempo, il potere di determinare la conclusione del contratto mediante la propria accettazione e senza necessità di ulteriori richieste del proponente. L'opzione può essere a titolo oneroso o titolo gratuito.


La proposta revocabile, come l’opzione è idonea a costituire un negozio giuridico preparatorio ad un successivo assetto definitivo. Importante evidenziare che mentre nell'opzione l'irrevocabilità della proposta è l'effetto di un contratto (detto, patto di opzione) nella proposta revocabile l'irrevocabilità della proposta deriva da un atto del proponente.


Anticipando ciò che andremo a dire ricordiamo che tendenzialmente la prenotazione, è un contratto unilaterali essenzialmente gratuito.


Disciplina particolare è infine quella che riguarda la prenotazione di trasporto aereo.

In questo caso è utile fin da subito liberare il campo alcune ipotesi che seppur denominate nella pratica (prenotazione confermata) nulla hanno a che vedere con altri tipi di rapporti contrattuali e in particolare con la prenotazione alberghiera.

La prenotazione alberghiera.

Con il contratto di prenotazione:

• l’albergatore si impegna tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio alle condizioni di cui alle modalità dell'esercizio stesso.

• il viaggiatore acquista diritto alla prestazione dell'albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.

La prenotazione alberghiera, si inquadra nell'ambito dei rapporti giuridici preparatori. essi infatti è diretto alla stipulazione di un futuro contratto di alloggio.


Elementi del  del contratto di prenotazione alberghiera:

Contratto atipico: in quanto non trova espressa e specifica disciplina legislativa.

Contratto consensuale: si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall'esercizio alberghiero

Contratto unilaterale: in quanto l'obbligazione che sorge dal contratto è quella che grava sull'esercizio alberghiero. Essa consiste nel tenere a disposizione l'alloggio per il viaggiatore prenotato con l'esclusione di altri.

Essenzialmente gratuito: il viaggiatore nulla deve quale corrispettivo per l'obbligazione dell'esercizio alberghiero

Forma libera: nella pratica è stipulata per telefono, anche se qualche volta se ne dà conferma prescritto soprattutto in relazione alla generale diffusione di telefax e posta elettronica, e soprattutto di Internet.

Di regola contiene un termine essenziale.
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