La recente sentenza della Corte di Appello di Genova ha ribadito il principio per il quale se il condominio danneggia la proprietà privata del singolo può (e deve) essere condannato al risarcimento del danno.
La sentenza che trovate di seguito, peraltro caratterizzata anche da alcune questioni squisitamente processuali che non sono oggetto di trattazione nel presente contributo, ha ad oggetto dei lavori condominiali deliberati dall'assemblea condominiali ed eseguiti negli anni.
Le opere avevano causato dei danni alla proprietà privata di uno dei condomini, ed in particolare delle infiltrazioni con conseguenti danni ai suoi locali.
Il condomino ha proposto la domanda di risarcimento in forma specifica, chiedendo ed ottenendo dalla Corte di Appello la condanna del condominio ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e l'esecuzione delle opere necessarie volte ad eliminare i danni causati dai lavori eseguiti dal condominio e consentire il ripristino della situazione antecedente (status quo ante).
La Corte di Appello ha voluto riconoscere, quindi, l'obbligo di fare specifico in capo al condominio, costretto a riparare la proprietà privata, applicando l'antico adagio "chi rompe, paga".
Corte di Appello di Genova - Sez. II^ Civ. - sentenza n. 601/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II^ CIVILE
Composta dai Magistrati Dott. ### ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 133/2021 avverso la sentenza n. 631/2020 emessa dal Tribunale di Massa, in data ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###le ### n' 14 - ### 17, ### in persona dell'### pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ### n' 15 - ### PER ### “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respinta ogni domanda, eccezione, istanza o produzione, anche nuova, di controparte, confermare il respingimento della riconvenzionale avversaria ed in pressochè totale riforma della impugnata sentenza per i motivi esposti, accogliere il presente appello e quindi le seguenti conclusioni, in parte già rassegnate in primo grado e che di seguito al punto 2) si trascrivono: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in appello; 2) accogliere così come si riportano le conclusioni già precisate per gli attori in primo grado: “...Voglia l'Ill.mo Tribunale adito-oggi l'###ma Corte di Appello, in rito - espressamente confermare e dichiarare definitivamente l'acquisizione al presente giudizio R.G. 622/2015 del fascicolo di ufficio di cui al procedimento di A.T.P. n. 1572/2010 cui consegue la presente causa, disposta alla udienza in data 06 ottobre 2016 - previamentea modifica della ordinanza della ###ma ###ssa S. Farini resa alla medesima udienza 06/10/2016 consentire l'acquisizione al processo del contenuto di due note scritte (contenenti foto dei luoghi e brevissime osservazioni ) di mera integrazione e successive alla memoria istruttoria di parte attrice ex art. 183, sesto comma n.2 c.p.c. in data 27 agosto 2016 che la scrivente difesa, in tale occasione, dopo meglio aver valutata la situazione, ha inviate telematicamente in data 12 settembre 2016, e, che, seppur tempestive, poiché depositate entro il termine di 30 gg, sono state ingiustamente ritenute inammissibili ed irrituali; - nel merito - visti gli artt. 1117, 1130, 1135, 1172, 1175, 1375, 2043 ed art 2051 cod.civ., - ritenuti sussistenti ed accertati i fatti descritti nella premessa dell'atto di citazione, pienamente confermati dalla istruttoria, e, cioè, in estrema sintesi che la proprietà attorea era, e rimane, soggetta all'ingresso di acqua meteorica, dalle parti comuni, per esclusiva responsabilità del condominio, ogni eccezione ed istanza di parte convenuta disattesa, accogliere le domande di parte attrice e respingere tutte le domande proposte dal condominio convenuto perché infondate in fatto ed in diritto -ed in particolarela domanda riconvenzionale [già respinta in primo grado] relativa alla presunta irregolarità urbanistica della scala interna alla proprietà attrice perché, non provata, oltreché prescritta, e totalmente infondata, come risulta in atti anche dall'elaborato del ### S. Ricci , che ha -di fattoconfermato la piena regolarità della predetta scala; - in ogni caso -in accoglimento delle domande di parte attrice-, dichiarare tenuto e quindi , ove nelle more non avesse già provveduto, conseguentemente condannare, il ### G.### 17 ### MS, al compimento delle opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria necessarie e sufficienti affinché cessino e comunque non si verifichino nuovamente gli altrimenti prevedibili allagamenti dei luoghi di causa, condannando altresì il medesimo condominio a porre in essere tutte le misure idonee volte alla effettiva, concreta e definitiva messa in sicurezza da sversi e da allagamenti provenienti dalla proprietà condominiale del fondo dei ### e ### secondo il miglior stato dell'arte, mediante la impermeabilizzazione di tutti i muri condominiali perimetrali e delle relative pertinenze e, comunque, dotando i luoghi di opere idonee affinché l'acqua non invada dalla proprietà condominiale i seminterrati di proprietà degli attori, in ipotesi anche eliminando eventuali vizi di costruzione, e ciò in occasioni di pioggia sia di lieve che di forte entità, e così finalmente evitando l'ingresso dell'acqua meteorica nella proprietà attrice; - in via parziale dichiarare tenuto e quindi condannare il condominio ad adottare gli accorgimenti tecnici già indicati alle pagina 9 (tutti escluso il primo capoverso) e pag. 10 (tutti i capoversi) di cui allo elaborato peritale del Ctu ing. ### di cui al procedimento di ATP n. 1572/2010 ed ivi meglio descritti, ad oggi ancora da eseguirsi, come risultante dalla successiva consulenza tecnica d'ufficio 18 giugno 2018 resa nel presente giudizio; - in via ancora parziale dichiarare tenuto il condominio al compimento delle opere solo dopo la notifica dell'atto di citazione medio tempore realizzate da parte convenuta medesima e così come meglio descritte nell'elaborato tecnico peritale del CTU [svolto dopo il precedente atp durante la causa di primo grado] e nei relativi elaborati del ### riservando a parte attrice la facoltà di successiva verifica tecnica relativamente alla bontà di quanto effettivamente realizzato dopo la notifica dell'atto di citazione e nelle more del giudizio, come peraltro ampiamente risulta dai documenti di causa, dagli atti e dagli elaborati tecnici suindicati (### CTU e relazioni ### .###[e mai contestato da controparte] ; - in via ancora parziale dichiarare tenuto ed, ove nelle more non avesse già provveduto, condannare altresì il condominio ad adottare gli accorgimenti tecnici di cui all'elaborato tecnico di parte geom. ### allegato 2 all'atto di citazione (doc. 2, relazione tec. descrittiva geom. ### in data 22 gennaio 2015) e dichiarati idonei dal ### S. ### nella consulenza tecnica 18 giugno 2018, apponendo alle porte delle entrate condominiali dispositivi acqua-stop (efficienti paratie antiallagamento o antialluvione tipo c.d. “acquastop” o “easystop “) compresa la entrata del locale ex caldaia che ne è tutt'ora privo, dotando altresì l'entrata del marciapiede condominiale(nella specie due paratie colorate in rosso come da relazioni tecniche ###, nonché del relativo terreno, di ulteriori idonei dispositivi per la salvaguardia da allagamenti eventualmente deviando al di fuori della proprietà condominiale anche i discendenti o pluvialicome da prima relazione ### - [in fine sempre in via parziale anche] dichiarare tenuto e quindi condannare il condominio alla pulizia costante delle griglie e degli sfoghi delle acque bianche del terreno adibito a parcheggio retrostante il condominio e di cui il medesimo ha ammesso di avere la disponibilità. Dichiarando la soccombenza del condominio convenuto su ciascun punto parziale, con vittoria di spese di lite ed onorari per attività professionale anche di A.T.P., e di Ctu, anche in ordine alla riconvenzionale meramente defatigatoria effettuata, e quindi su tutta la causa, accertando altresì che la complessiva condotta processuale di controparte sia sanzionabile ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., il tutto con accessori di legge. In via istruttoria, per mero tuziorismo. Si insiste per la ammissione del capitolo 10 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ex art. 183 e di tutte le restanti istanze istruttorie.
Poiché è innegabile e provato ed anche fatto non contestato che alcuni lavori e nella fattispecie la apposizione della pompa ad immersione [condominiale] ed i lavori operati lungo il lato ### del condominio sono stati svolti solo dopo l'inizio della causa ed in virtù della notifica dell'atto di citazione, ove comunque in ipotesi residuasse un minimo dubbio in ordine alla piena prova di ciò, visto che tale situazione dipende totalmente dalla condotta di controparte, si chiede la rimessione in istruttoria con relativi termini a difesa, per poter pienamente provare la realizzazione delle predette opere in epoca successiva alla instaurazione della presente causa. ...” (Fine conclusioni già di Tribunale). 3) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato sia dinanzi il Tribunale che in questa sede e per tutti i motivi esposti nell'impugnazione accogliere il presente appello e le presenti conclusioni anche come già precisate in Tribunale e sopra meglio ritrascritte ed integrate. Per mero tuziorismo (essendo la causa sufficientemente istruita per tabulas) si chiede ammettersi le istanze istruttorie non accolte e/o rigettate in primo grado. 4) Con vittoria di spese e compensi per attività professionale oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, anche di ATP e ### 5) Con condanna della controparte alla restituzione di quanto medio tempore versato in esecuzione della sentenza di primo grado.” PER L'### “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrarijs rejectis, dato atto che l'appellante non ha dato seguito alcuno alla istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza abbandonata nelle more del giudizio senza essere presentata con apposito ricorso ex art.351 CC; respingere il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto; vinte integralmente le spese del presente giudizio, oltre quant'altro di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e ### Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto. “Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra ### in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ed il sig. ### rappresentavano che: 1) la sig.ra ### era titolare dell'omonimo esercizio sito in ### via ### 17, di vendita al dettaglio di elettrodomestici, audiovisivi, materiale elettrico, etc.; 2) il locale ove veniva esercitata l'attività risultava in comproprietà tra la sig.ra ### ed il marito ### 3) i detti locali erano stati oggetto di ripetuti episodi di allagamenti negli anni 2003, 2010, 2012 e 2014, nel corso dei quali l'acqua, attraversando le parti condominiali, era giunta all'interno dei locali causando gravi danni agli stessi ed al materiale ivi presente; 4) già prima dell'introduzione del giudizio, gli attori avevano proposto dinanzi al Tribunale di Massa ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. R.G. 1572/2010, volto all'accertamento ed alla risoluzione delle problematiche di che trattasi, originate dalle parti comuni del condominio, delle quali l'amministratore, nonostante avesse piena consapevolezza, se ne era disinteressato; 2) l'elaborato peritale redatto nel suddetto procedimento dal C.T.U., Ing. S. ### depositato in data ###, aveva fotografato lo stato dei luoghi ed accertato le condizioni di degrado dell'immobile, ed il verificarsi degli allagamenti e delle infiltrazioni, nonché individuato la loro origine, ed infine impartito direttive tecniche elencando i vari lavori, urgenti e necessari, da effettuarsi al fine di risolvere i problemi riscontrati; 3) dei detti lavori solo taluni erano stati eseguiti dalla controparte, rimanendo parzialmente irrisolte le problematiche riscontrate dall'### A fronte di quanto rappresentato gli attori domandavano all'adito Tribunale di disporre ai sensi degli artt. 1117, 1130, 1135, 1172, 1175, 1375, 2043, 2051 c.c., oltre che la integrale esecuzione dei restanti lavori non ancora effettuati in accordo alle direttive dell'elaborato peritale A.T.P. n. R.G. 1572/2010, (vale a dire, tra l'altro, il completamento dell'impermeabilizzazione dei muri perimetrali dello stabile e dei relativi accessi) anche l'esecuzione di altri e diversi lavori non contemplati nell'elaborato predetto e descritti nell'elaborato tecnico di parte che producevano quale doc. 2 (ovvero, la messa in opera di barriere stagne a protezione tali da impedire l'afflusso dell'acqua dalle parti condominiali nei loro fondi con la deviazione dei pluviali al di fuori di tali comparti e l'installazione di una pompa idraulica). 2. Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio il ### via G. ### n. 17, eccependo: 1) l'improcedibilità del giudizio stante il mancato svolgimento della procedura di mediazione; 2) di aver già eseguito tutti i lavori ritenuti necessari secondo le direttive impartite dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo; 3) che, per come rappresentato dalla perizia di parte versata in atti (v. doc. 2) le problematiche lamentate dagli attori erano state causate in massima parte dagli eventi eccezionali verificatisi nel corso degli anni (ripetute alluvioni, straripamenti del fiume ###, mancando dunque l'interesse ad agire della controparte; 4) che l'utilizzo attoreo del vano sotterraneo a locale espositivo con accesso al pubblico era illegittimo, stante l'insufficienza dei parametri di aeroilluminazione e l'altezza di m.2.10, inferiore al minimo richiesto e l'irregolare realizzazione della scala interna di collegamento tra i fondi della attrice, e l'esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, nonché della previa comunicazione al ### civile per il taglio della struttura del solaio. Alla luce delle dette deduzioni ed eccezioni parte convenuta domandava che venisse dichiarata l'improcedibilità delle altrui domande, nonché l'improponibilità per assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità dell'utilizzo del vano sotterraneo ad esposizione con accesso al pubblico. 3.
Assegnato alle parti il termine per esperire il procedimento di mediazione, a seguito dell'infruttuoso esito dello stesso la causa veniva istruita documentalmente e mediante assunzione di prova per testi, nonché infine tramite acquisizione del fascicolo relativo al giudizio per accertamento tecnico preventivo di cui al n. 1572\2010 R.G. ed espletamento di consulenza tecnica integrativa delle risultanze dello stesso.” Depositata l'integrazione della ### la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle conclusionali e repliche.
Veniva emessa la sentenza n' 631/2020 in data ### con la quale in Tribunale Massa dichiarava: “1. rigetta le domande attoree; 2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta. 3. compensa per 1\3 le spese di lite, e condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta, a titolo di spese di lite, la somma di € 1.830,00, per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. 4. compensa per 1\3 le spese di consulenza tecnica preventiva già liquidate con separato provvedimento, ponendole definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 2\3.” (Cfr sentenza).
Il Tribunale, preliminarmente, ai fini della qualificazione della domanda proposta, rilevava che “gli attori richiamano una serie di norme eterogenee (in particolare, gli artt. 1117, 1130, 1135, 1172, 1175, 1375, 2043, 2051 c.c.) senza avere previamente sviluppato un percorso argomentativo idoneo a consentire al giudicante (e, previamente, alla controparte) di individuare l'effettiva fonte giuridica del “petitum” richiesto, consistente nella condanna del ### alla esecuzione di una serie di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle parti comuni, tali da prevenire gli episodi di allagamento del fondo (in accordo alle soluzioni tecniche già prospettate nell'elaborato peritale di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1572/2010 R.G.)” (cfr sentenza). Sulla base della citazione contemporanea delle suddette norme, il Tribunale richiamava l'ordinanza Cass. Sez. VI civ. n. 16608\2017 per cui “il condomino non ha comunque azione per richiedere la condanna del condominio ad un “facere”, consistente nella messa a norma dell'impianto elettrico comune, potendo al più avanzare verso il condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto (arg. da Cass. Sez. 2, 31/05/2006, n. 12956; Cass. Sez. 2, 15/12/1993, n. 12420), ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c.” (cfr sentenza). Il Tribunale, pertanto, ritenuto non accoglibile la condanna ad un facere del condominio, esaminava le altre possibili e prospettate qualificazioni della domanda, ritenendo, però, nessuna di esse accoglibile per la mancanza dei requisiti di ### Motivava che “quella maggiormente conferente tra queste, ### il procedimento di cui all'art. 1105, comma 4, c.c. Lo stesso, tuttavia, avendo presupposti del tutto dissimili dal procedimento che ne occupa (trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione secondo il rito camerale) risulta totalmente incompatibile con l'azione oggetto del presente giudizio. Ciò posto, non avendo gli attori agito ex art. 1105, comma 4, c.c., né impugnato alcun provvedimento dell'amministratore o dell'assemblea condominiale, e neppure richiesto la revoca giudiziale dell'amministratore, del tutto incomprensibile (e, dunque, inconferente) appare il richiamo agli artt. 1117 c.c. (che individua le parti comuni dell'edificio condominiale), 1130 c.c. (che specifica le attribuzioni dell'amministratore), e 1135 c.c. (che specifica le attribuzioni dell'assemblea dei condomini). Né, d'altra parte, si comprende la rilevanza di norme quali gli artt. 1175 e 1375 c.c. dettate in materia contrattuale, posto che nel caso di specie non è stata allegata la sussistenza di alcun contratto. Analogamente inconferente, inoltre, risulta il richiamo all'art. 1172 c.c. (denuncia di danno temuto), posto che la relativa azione, che presuppone un accertamento sommario, va proposta con ricorso, in accordo all'art. 688 c.p.c., previa allegazione della presenza dei relativi presupposti (condizione che non è stata comunque soddisfatta con riferimento alla vicenda che ne occupa). Infine, un accenno merita la portata della previsione di cui all'art. 2051 c.c. (norma speciale rispetto all'art. 2043 c.c.). All'uopo, è necessario rilevare che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 7044\2020). È evidente, pertanto, che il richiamo alla disposizione di che trattasi consente semmai di ottenere il risarcimento di danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma non anche la condanna del condominio ad un “facere” (cfr sentenza).
Il Tribunale, poi, rigettava la domanda riconvenzionale del ### diretta all'accertamento dell'illegittimo utilizzo, a locale espositivo con accesso al pubblico, piuttosto che magazzino, del vano sotterraneo di proprietà degli attori, in quanto non vietato espressamente dal regolamento e, comunque, trattandosi di questione prettamente amministrativa. Rigettava altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio, non avendo questi provato alcun danno e non sussistendo prova di colpa grave.
Con atto di citazione 18.02.2021, ### e ### proponevano appello, lamentando l'errata valutazione e/o mancato riferimento, nella sentenza gravata, ai fatti ed alle circostanze, anche di diritto, esposte negli atti di primo grado, riportando ampi stralci dell'atto di citazione. Contestavano l'errata/mancata qualificazione, nella sentenza gravata, delle domande attoree dirette: la prima all'accertamento della situazione creatasi nel tempo per la mancata esecuzione dei lavori e di quelli da eseguire; la seconda all'accertamento dell'obbligo del condominio ad intervenire e la terza diretta a “non danneggiare più” gli appellanti, con condanna dell'amministratore ad un facere per impedire, risolvere e far venir meno la situazione di grave pericolo di infiltrazioni, con danno sia per le cose, che per le persone. Chiedevano la riforma della sentenza, reiterando pedissequamente le conclusioni già precisate in primo grado e rinnovando tutte le richieste già formulate, anche istruttorie, con il favore delle spese dei due gradi, dell'ATP e delle CTU espletate.
Con comparsa 29.7.2021 si costituiva in giudizio il ### 17 ### il quale preliminarmente eccepiva la non corrispondenza delle conclusioni del primo grado a quelle riproposte come conclusioni del primo grado e, nel merito, l'infondatezza dell'appello il quale non motivava in relazione alle precise valutazioni del ### di primo grado sulle possibili qualificazione della domanda in relazione a tutte le norme indicata da controparte e ritenute non applicabili ed, in particolare, in relazione al richiamo dell'art. 2051 c.c. senza alcuna domanda di condanna al risarcimento. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del grado.
La Corte d'Appello fissava l'udienza del 17.5.2023, tenuta in forma cartolare, alla quale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per le memorie. ### è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha esaminato le domande attoree, sotto i profili delle varie norme richiamate, e le ha ritenute tutte inconferenti, rispetto alle norme medesime. In relazione alla richiesta di condanna, diretta alla realizzazione integrale delle opere accertate e ritenute necessarie nel procedimento di ### il ### non ha accolto la condanna ad un facere del condominio. Motivava il rigetto, da una parte perché gli attori avrebbero dovuto attivare il procedimento ex art. 1105, comma 4 c.c., sostenendo che tale azione “avendo presupposti del tutto dissimili dal procedimento che ne occupa (trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione secondo il rito camerale), risulta totalmente incompatibile con l'azione oggetto del presente giudizio.” (Cfr sentenza). Dall'altra, sull'applicabilità dell'art. 2043 e 2051 cc, motivava: “E' evidente, pertanto, che il richiamo alla disposizione di che trattasi consente semmai di ottenere il risarcimento di danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma non anche la condanna del condominio ad un “facere”. (Cfr sentenza).
La Corte, tuttavia, evidenzia che la motivazione non è in alcun modo condivisibile È principio affermato anche da ultimo con Ordinanza Cass. civile Sez. 2 n. 5153 del 21/02/2019, Ordinanza Cass. civile n. 7467 del 19.3. 2020 ed Ordinanza Cass. Civile Sez. 6 n' 22512 del 9.8.21, che “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio.” E', infatti, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice il quale nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Corte Cass. N. 8225/04; 27428/2005; N. 13602/2019). Ciò che rileva sono quindi i fatti storici come delineati ed il contenuto sostanziale di quanto richiesto.
Nel caso di specie, i fatti storici sono allegati, oltre che documentati, come sopra riportati e la responsabilità del ### sono chiaramente esplicitati nell'atto introduttivo del giudizio in relazione alle problematiche infiltrative verificatesi nei locali di loro proprietà originate da parti comuni del ### quindi quale proprietario responsabile e custode dei danni.
Sulla base di tali titoli di responsabilità e dei fatti narrati era ben possibile, quindi, ad avviso della Corte, per il Tribunale procedere alla individuazione delle norme applicabili, sia sotto il profilo del merito nunciatorio, consentito dall'art. 669 octies c.p.c., sia sotto il profilo dell'art. 2058 avendo gli originari attori agito a tutela del loro diritto di proprietà, sul presupposto di aver subito un danno al proprio immobile, danno cui non era stato posto integrale rimedio. In tal senso ben possono invocarsi le norme di cui all'art. 2043 c.c., dell'art. 2051 c.c., nonché ravvisarsi, pur in assenza di esplicito richiamo, i presupposti di cui all'art. 2058 c.c. ove sia necessaria l'eliminazione della situazione dannosa alla proprietà.
La domanda proposta in primo grado dall'appellante, sia pure impostata su eterogenee norme giuridiche e su conclusioni articolate, era infatti mirata anche alla seguente condanna del ### “- in via parziale dichiarare tenuto e quindi condannare il condominio ad adottare gli accorgimenti tecnici già indicati alle pagina 9 (tutti escluso il primo capoverso) e pag. 10 (tutti i capoversi) di cui allo elaborato peritale del Ctu ing. ### di cui al procedimento di ATP n. 1572/2010 ed ivi meglio descritti, ad oggi ancora da eseguirsi”.
Con Ordinanza n. ### del 27/11/2023, la Corte di Cassazione, ha affermato: “La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).” Sulla responsabilità condominiale dell'umidità presente nei locali del seminterrato, non c'è contestazione. Infatti, nelle conclusioni della CTU del 11.4.2011, nel procedimento di ATP R.G. 1572/2010 del Tribunale di Massa, era stato accertato che i locali seminterrati di proprietà degli appellanti erano “oggettivamente interessati da fenomeni di umidità riconducibili alle cause di cui sopra”, indicate al punto 4. In quest'ultimo, relativo all'individuazione delle cause, il CTU evidenziava la “presenza di umidità sulle pareti sia perimetrali (in cemento armato) che interne (in muratura). Tale fenomeno, che interessa lunghi tratti di parete e si sviluppa da terra fino ad un'altezza max di 100 cm, è riconducibile principalmente all'umidità ascendente o di risalita capillare. Tale fenomeno interessa di regola i muri prospicienti le fondazioni, provocando un processo irreversibile di disfacimento degli intonaci e delle malte che legano la muratura. - omissis - ### in particolare, sul muro perimetrale in c.a. del locale “2” lato mare, oltre ai fenomeni di risalita capillare precedentemente illustrati, sono visibili fessure verticali tra l'elemento pilastro e l'elemento muro (foto n' 13-14), riconducibili presumibilmente a discontinuità temporali nei getti di calcestruzzo, non adeguatamente tamponate in fase realizzativa. Sempre sulle stesso muro in c.a., sono visibili segni di afflusso d'acqua dai fori dei puntelli in legno (foto n'15), necessari durante le fasi di casseratura e getto delle pareti perimetrali, ma non adeguatamente sigillati durante le opere di finitura” Conseguentemente, condividendo, questa Corte, il summenzionato principio di diritto, sulla base del petitum richiesto dagli appellanti fin dal primo grado e diretto alla realizzazione integrale di tutte le opere ritenute necessarie dal ### nel procedimento di ATP rg. 1572/2010, al quale ha partecipato il ### appellato, la Corte, nell'esercizio del potere, proprio del ### di merito, di qualificazione della domanda, ritiene fondata la domanda di condanna all'esecuzione, in forma specifica, dell'obbligo di fare, quale il compimento e/o esecuzione di tutte le opere necessarie e non ancora realizzate secondo le conclusioni della CTU 30.3.2011.
Per l'individuazione delle opere, è necessario richiamare quanto accertato dallo stesso ### nella CTU integrativa 18.6.2018, disposta dal Tribunale con i seguenti quesiti: “1. Accerti il CTU l'effettivo adempimento ovvero determini l'inadempimento delle prescrizioni dal medesimo imposte e consigliate nello ATP n. 1572/2010 cui consegue la presente causa relative alla soluzione dei problemi tecnici; di infiltrazione ed allagamenti etc ivi rilevati e determinati”; 2.
Accerti altresì il CTU se la soluzione tecnica prospettata nella consulenza tecnica del ### in atti di parte attrice sia valida e tecnicamente consigliabile e meno dispendiosa ai fini di una soluzione temporanea e provvisoria del problema delle infiltrazioni e degli allagamenti, e comunque del permeare dell'acqua meteorica nella proprietà di parte attrice e lamentate da parte attrice medesima; 3. Accerti il CTU l'effettuazione e la possibilità di effettuazione delle opere richiamate da parte attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione e successivamente precisate nelle rispettive memorie 183 cpc”. A seguito degli opportuni accertamenti, rispondendo in modo esauriente e senza ulteriori osservazioni ai ### il CTU ha accertato e concluso per tutti e i tre quesiti, come segue: “1. le opere suggerite dal sottoscritto nello A.T.P. n. 1572/2010, al fine di limitare i fenomeni di infiltrazione nei locali seminterrati, sono state parzialmente eseguite. 2. la soluzione prospettata nella consulenza tecnica del ### in atti di parte attrice, si ritiene valida, tecnicamente consigliabile e poco onerosa ai fini di una soluzione temporanea e provvisoria del problema degli allagamenti nei locali seminterrati di proprietà di parte attrice. Per quanto concerne i lamentati problemi di infiltrazione, i suddetti accorgimenti tecnici non apportano alcun miglioramento significativo. 3. Le opere richiamate da parte attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione e successivamente precisate nelle rispettive memorie 183 cpc sono state, alla data odierna, parzialmente effettuate e quelle non eseguite o proposte in aggiunta sono comunque sono fattibili.” Rilevato che, secondo l'### le opere, di cui al punto 2, suggerite dal tecnico di parte attrice, “non apportano alcun miglioramento significativo”, mentre quelle di cui al punto 3, pur essendo state “parzialmente effettuate e quelle non eseguite o proposte in aggiunta sono comunque sono fattibili”, sono state definite non risolutive, ma solo migliorative e, comunque, da determinarsi “solo mediante indagini mirate ed invasive, che al momento non sono state eseguite”, la Corte non ritiene che tali opere siano da considerarsi necessarie e di immediata soluzione.
Di contro, ai fini dell'esecuzione in forma specifica del risarcimento a tutela del principio del neminem laedere, la Corte condanna il ### via G. ### n. 17 in ### all'esecuzione di tutte le opere individuate come non ancora eseguite e/o eseguite parzialmente, descritte ed accertate nella ### 18.6.2018 in risposta al ### n' 1 da pag. 5 a pag. 9.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza, non condizionata dall'accoglimento in misura ridotta della domanda, con condanna del ### via G. ### n. 17 in ### al pagamento delle stesse in favore degli appellanti ### e ### oltre alla rifusione delle spese di ATP e delle CTP in ATP e nel giudizio di primo grado.
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione indicato dalle parti, tenuto conto della non complessità della questione ed anche del pregio dell'attività prestata dai procuratori, evidenziata anche nella sentenza gravata: ### come da liquidazione nella sentenza gravata non contestata dalle parti = ### € 2.745,00; ### Spese € 804,00; ### di studio: € 600,00; ### introduttiva: € 450,00; ### decisionale: € 950,00 = ### € 2.000,00.
Per la fase di ### € € 193,00; ### di studio: € 300,00; fase introduttiva: € 400,00; ### istruttoria: € 600,00 = ### € 1.300,00 ### della CTU in Atp e di quella in primo grado a carico del ### via G. ### n. 17 in ###
PQM
Definitivamente pronunciando nel procedimento in appello R.G. 133/2021 avverso la sentenza 631/2020 emessa dal Tribunale di Massa, in data ###: 1- In parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, condanna il ### via G. ### n. 17 in ### all'esecuzione di tutte le opere individuate come non ancora eseguite e/o eseguite parzialmente, descritte ed accertate nella ### 18.6.2018 in risposta al ### n' 1 da pag. 5 a pag. 9; 2- Condanna il ### via G. ### n. 17 in ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che liquida per la fase di primo grado in € 2.745,00 per compensi, oltre maggiorazione ed accessori di ### per il secondo grado in € 804,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre maggiorazione ed accessori di ### e per il procedimento di ATP in € 193,00 per spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre maggiorazione ed accessori di ### 3- Condanna il ### via G. ### n. 17 in ### al pagamento delle spese di CTU in ATP e di CTU in primo grado.
Genova, 5 aprile 2024 ### Est. ###
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