La recente sentenza della Corte di Appello di Genova ha ribadito il principio per il quale se il condominio danneggia la proprietà privata del singolo può (e deve) essere condannato al risarcimento del danno.
La sentenza che trovate di seguito, peraltro caratterizzata anche da alcune questioni squisitamente processuali che non sono oggetto di trattazione nel presente contributo, ha ad oggetto dei lavori condominiali deliberati dall'assemblea condominiali ed eseguiti negli anni.
Le opere avevano causato dei danni alla proprietà privata di uno dei condomini, ed in particolare delle infiltrazioni con conseguenti danni ai suoi locali.
Il condomino ha proposto la domanda di risarcimento in forma specifica, chiedendo ed ottenendo dalla Corte di Appello la condanna del condominio ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e l'esecuzione delle opere necessarie volte ad eliminare i danni causati dai lavori eseguiti dal condominio e consentire il ripristino della situazione antecedente (status quo ante).
La Corte di Appello ha voluto riconoscere, quindi, l'obbligo di fare specifico in capo al condominio, costretto a riparare la proprietà privata, applicando l'antico adagio "chi rompe, paga".
Corte di Appello di Genova - Sez. II^ Civ. - sentenza n. 601/2024.