domenica 3 novembre 2024

Auto difettosa. Il consumatore può ottenere il risarcimento anche se vende il veicolo

Come abbiamo potuto scrivere di recente, il veicolo che presenta dei difetti di costruzione è una fattispecie tutt'altro che rara e che vede coinvolti molti automobilisti.

Sono molti gli interventi dei giudici chiamati a decidere in merito al risarcimento del danno subito dal consumatore che ha acquistato un veicolo che, in seguito ad accertamento, è risultato privo di conformità ex art. 130 Codice del consumo.

E' noto che in caso di prodotto difettoso, il consumatore ha diritto ad una serie di rimedi, in primis la riparazione del veicolo, oppure la restituzione della somma versata con consegna del veicolo al concessionario ed in ultimo un indennizzo per il prodotto non integro ricevuto.

Ma questi diritti possono essere esercitati anche dall'acquirente che nel frattempo ha alienato la macchina?

La risposta arriva dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione II^ Civile), la quale è stata chiamata a dirimere una controversia avente ad oggetto la vendita di un veicolo difettoso.

Peraltro, occorre fare una doverosa premessa, ossia che la controversia è stata decisa sulla base di un quadro normativo, quello del Codice del Consumo, nel frattempo mutato e quindi alcune interpretazioni normative offerte dai Giudici di legittimità possono non più trovare odierna applicazione.

Tanto premesso, la decisione merita di essere segnalata anche per la sua portata estensiva della norma verso ipotesi che, all'apparenza, sembrerebbero escluse dalla tutela prevista in materia.

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un veicolo, risultato in seguito difettoso, e dopo aver proposto formale denuncia, aveva permutato lo stesso con altra automobile, pur proseguendo la sua battaglia legale per ottenere il risarcimento del danno subito.

Riconosciuto il diritto alla tutela prevista dagli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo, la società venditrice aveva contestato al consumatore di non poter più ottenere alcun ristoro avendo alienato l'auto difettosa.

La Cassazione non accoglie la censura, così motivando: "La circostanza che il xxxx avesse consegnato il veicolo oggetto di causa in permuta, acquistandone uno nuovo, dimostra l’impossibilità di praticare lo specifico rimedio ripristinatorio della funzionalità del veicolo, previsto dall’art. 130 del D. Lgs. n. 206 del 2005. Non può sostenersi, tuttavia, che il consumatore che abbia ceduto il bene viziato non conservi comunque il diritto ad essere tutelato, perché la protezione non concerne il bene in sé, ma si riferisce alla posizione “debole” del consumatore, nell’ambito del rapporto di consumo. Il xxxxxx, quindi, aveva legittimamente richiesto il risarcimento del danno subito, e conserva detta prerogativa indipendentemente dalle successive vicende traslative del bene da lui acquistato. Il danno, peraltro, non si identifica con la perdita di valore della cosa, poiché il contratto di consumo non ha contenuto speculativo, posto che il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene, ma per soddisfare una sua propria esigenza di consumo. Il pregiudizio, dunque, va dimostrato –come è accaduto nel caso specifico– sulla scorta del malfunzionamento del veicolo, effettivamente riscontrato in sede di A.T.P., e non invece (come propone la parte odierna ricorrente) con riguardo al valore di realizzo della vettura in sede di permuta.".

E' evidente che la Cassazione ribadisce un principio importante, ossia che i contratti stipulati dal consumatore si fondano su presupposti distinti da quelli ordinari, in quanto il punto di partenza non è la perdita di valore del bene difettoso, ma il diritto al riequilibrio del rapporto tra professionista e consumatore.

E ciò sulla premessa che il consumatore non acquista un bene con finalità speculativa o di guadagno, derivante dalla successiva vendita, ma per soddisfare una sua esigenza di consumo, sicché le sue prerogative di tutela consumeristica rimangono intatte anche qualora egli non sia più proprietario del bene per il quale le ha esercitate.

Di seguito, il provvedimento  della Corte di Cassazione - Sez. II^ Civile - Ordinanza n. 23238/2024 (visibile con browser Opera VPN attivo)

Auto difettosa - consumator... by Consumatore Informato

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